Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 17/04/2025, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa Alessandra Di Cataldo, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 16 aprile 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 3083/2024 promossa da
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Piazza, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Carlisi, giusta procura in atti,
-resistente-
e
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore,
-contumace-
Oggetto: opposizione a ruolo
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato l'8.10.2024, l'odierna ricorrente propone opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29120249006525513000 e gli avvisi di addebito n. 59120160001435120000 e n.
59120220001729168000 ad essa sottesi, chiedendo dichiararsene la nullità e/o l'illegittimità e/o l'annullabilità per mancata notifica degli atti presupposti, difetto di motivazione, decadenza e prescrizione della pretesa azionata. Con condanna alle spese.
il rigetto. Con condanna alle spese.
Nonostante la regolare notifica del ricorso, non si è costituita in giudizio Controparte_2
, della quale va pertanto dichiarata la contumacia.
[...]
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza.
________________________
In primo luogo, occorre rilevare come non meriti accoglimento la doglianza concernente l'asserito difetto di motivazione degli atti qui impugnati, in quanto la giurisprudenza di legittimità ritiene che tale difetto non possa condurre alla dichiarazione di nullità dell'atto qualora lo stesso sia stato impugnato dal contribuente il quale non abbia allegato e provato quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio di motivazione abbia arrecato al suo diritto di difesa (ex multis, Cass.,
Sezioni Unite, 14 maggio 2010, n. 11722, ripresa anche da Cass., ordinanza 3 novembre 2017, n.
26166).
Ciò detto, la causa va decisa sulla scorta del motivo relativo alla prescrizione ex art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995 (sul principio della ragione più liquida quale derivazione degli artt. 24 e 11
Cost. si leggano Cass. Sez. U, Sentenza n. 9936 del 2014 e Cass. Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del
28/05/2014 così massimata: “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c.., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre”) con riguardo all'avviso di addebito n. 59120160001435120000.
Segnatamente, l'opposizione va accolta giacché la mera produzione della raccomandata con la dicitura “avvisato” senza la contestuale produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c., impedisce di ritenere validamente perfezionata la notifica del suindicato avviso di addebito e, pertanto, avuto riguardo all'annualità dei contributi dallo stesso portati (2015), si ritiene - pur tenendo conto, in mancanza di prova della notifica dell'atto presupposto, dei periodi di sospensione dei termini di prescrizione previsti, in ragione dell'emergenza Covid, dall'art. 37, comma 2, del d.l. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020 (“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”) e dall'art. 11, comma 9, del d.l. 183/2020 convertito con modificazioni dalla legge n.
21/2021 (“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”) - che alla data di notifica dell'intimazione di pagamento n.
29120249006525513000 (19.09.2024) il termine quinquennale previsto dall'art. 3, comma 9, della legge 335/1995 fosse già ampiamente decorso, con conseguente prescrizione del diritto a procedere alla relativa riscossione coattiva.
Quanto, invece, all'avviso di addebito n. 59120220001729168000, giova evidenziarsi che se da un lato non merita accoglimento l'eccezione di prescrizione, in quanto – sebbene, anche in questo caso, la mera produzione della raccomandata con la dicitura “avvisato” senza la contestuale produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c., impedisca di ritenere validamente perfezionata la relativa notifica – il termine quinquennale previsto dall'art. 3, comma 9, della legge 335/1995 con riferimento ai contributi richiesti per gli anni 2020 e 2021 è stato interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 29120249006525513000 (19.09.2024), dall'altro, con esclusivo riferimento ai contributi richiesti per l'anno 2020, appare condivisibile l'eccezione di decadenza ex art. 25 del d.lgs. n. 46/1999 (secondo cui “
1. I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza: a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento;
in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell'ente; b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo”), atteso che i suddetti contributi sono stati iscritti a ruolo solo in data 24.11.2022 e, dunque, oltre il termine prescritto dalla suddetta normativa.
Per le suesposte ragioni, il ricorso va, quindi, parzialmente accolto.
Avuto riguardo al parziale accoglimento del ricorso, va disposta la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
accoglie l'opposizione avverso l'avviso di addebito n. 59120160001435120000 e n.
59120220001729168000 (limitatamente ai contributi richiesti per l'anno 2020) e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme ivi portate;
rigetta per il resto;
compensa le spese.
Così deciso in Agrigento, il 16 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Alessandra Di Cataldo