Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 02/06/2025, n. 1879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1879 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
N. R. G. 12541/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Daniela Garufi giudice dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 12541 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024 avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio vertente tra:
, codice fiscale , rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
avvocati VALENTINO IRENEI e LAURA CECCHINI in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale Controparte_1 C.F._2
Resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per il ricorrente (v. verbale di udienza del 27/05/2025):
- pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio.
1
ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare lo scioglimento del Parte_1
matrimonio contratto con , la quale non si è costituita, ma è Controparte_1
comparsa personalmente all'udienza del 27/05/2025, nulla opponendo alla pronuncia di divorzio.
Ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge
6.5.2015 n. 55, lo scioglimento del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
Infatti, come emerge dalla copia degli atti della separazione prodotti dal ricorrente, il
Tribunale di Firenze ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi con sentenza parziale n. 1174/2016, pubblicata il 24/03/2016.
Pertanto, alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio
(05/11/2024), erano sicuramente già trascorsi, dalla comparizione dei coniugi davanti al
Presidente, ben oltre i dodici mesi richiesti dalla norma sopra riportata.
Appare altresì evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da circa nove anni, durante i quali essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita.
2 Pertanto, deve essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio, come richiesto da
Parte_1
Posto che non vi sono i presupposti per ravvisare una soccombenza della resistente, non costituitasi, trattandosi di pronuncia in punto di status, di natura necessaria e resa nell'interesse del ricorrente, non si fa luogo ad alcuna condanna alle spese di lite nei confronti di . Controparte_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Las Tunas (CUBA) in data
10/03/2004 da , n. a Borgo San Lorenzo (FI) il 10/08/1976, e Parte_1 [...]
, n. a Mayari-Holguin (CUBA) il 17/07/1983, trascritto dall'Ufficiale CP_1
di Stato Civile del Comune di Borgo San Lorenzo (FI) al n. 11, parte II, serie C, anno
2004;
- la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla per le spese di giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 28/05/2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 legge 196/2003.
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