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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 21/10/2025, n. 1119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1119 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE II CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott. Marcello Bruno Presidente
Dott. Lorenzo Fabris Consigliere
Dott. Gabriele Marroni Giudice ausiliario rel. riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di appello iscritto al n. R.G. 139/2024 avverso la sentenza n. 484 emessa dal Tribunale di Savona in data 30/06/2023
tra
, rappresentata e difesa dall'Avv Giovanni Sanna ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso il suo studio in via Gramsci 14/5 Savona -APPELLANTE
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa dall'Avv. Massimo Caratozzolo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Albenga – Via Medaglie d'Oro n°46/5 -APPELLATA
E contro
-APPELLATA CONTUMACE Controparte_2
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE
In data 7.3.25 come segue: “ Il sottoscritto difensore di richiama il contenuto dell'atto Parte_1
d'appello e le conclusioni ivi indicate, insistendo per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie, della
CTU e di ogni altro incombente istruttorio.” e, dunque “Piaccia alla Corte di Appello adita, Previa ammissione delle prove orali e tecniche richieste e non ammesse, previa ammissione in particolare della CTU contabile come richiesta nel giudizio di primo grado e non ammessa finalizzata ad accertare il danno patrimoniale subito dalla conchiudente , appellante, in accoglimento Parte_1 dei motivi di appello di cui sopra, riformare la sentenza gravata in parte qua e per effetto, previo accertamento e quantificazione del danno da perdita della capacità lavorativa specifica subito da quale conseguenza della condotta di nella misura di cui agli atti Parte_1 Controparte_2 di causa di primo grado, dichiarare tenute e condannare e Controparte_2 [...] al pagamento in favore di delle somme che risulteranno dovute a seguito CP_1 Parte_1 dell'espletando istruttoria, maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge. In ogni caso, dichiarare ed accertare che non è soccombente rispetto agli appellati e per Parte_1
l'effetto rideterminare i compensi del giudizio di primo grado anche alla luce del nuovo accertato dovuto. In ogni caso con vittoria di competenze e spese del presente grado di appello.”
PER L'APPELLATA CP_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, respingere tutte le richieste istruttorie dell'appellante perchè superflue (quelle in punto an debeatur) e inammissibili e/o irrilevanti (quelle in punto quantum debeatur) e, quindi, respingere l'appello di cui trattasi perchè infondato. Vinte le spese”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI
Dagli atti e dalla sentenza di primo grado si evince il seguente svolgimento del processo di primo grado, che viene così riassunto dal Tribunale:
“Con atto di citazione ritualmente notificato, ha esposto:
1. che in data Parte_1
06.08.2019 alle ore 18.50 circa mentre si trovava in sella al proprio motociclo Piaggio Vespa
(targato BE98494), percorrendo la SP6 Regione Miranda in corrispondenza del civico 19 veniva urtata dal veicolo Piaggio Porter targato ED321EX condotto da che, Controparte_2 proveniente dal piazzale del distributore di benzina Totale Erg, si immetteva sulla carreggiata percorsa dall'attrice senza dare la dovuta precedenza;
2. che in conseguenza del predetto sinistro la
riportava ingenti danni fisici ed era costretta a subire due interventi chirurgici, all'esito dei Pt_1 quali comunque residuava un'invalidità permanente pari al 18% della totale;
3. che la responsabilità del sinistro doveva integralmente attribuirsi alla che aveva invaso la carreggiata senza CP_2 rispettare l'obbligo di dare la precedenza e che infatti era stata sanzionata, con l'immediato ritiro della patente, per la violazione dell'art. 154 commi 3 e 8 Codice Strada;
4. che pertanto la convenuta doveva essere condannata al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dall'attrice;
5. che, più in particolare, oltre al danno biologico, la doveva essere Pt_1 indennizzata anche del danno patrimoniale derivante dalla perdita della capacità lavorativa specifica, atteso che l'odierna attrice - socia accomandataria della Euroservice s.a.s., impresa di pulizie - non poteva più svolgere, a causa del sinistro oggetto di causa, l'attività di pulizia precedentemente svolta;
6. che, infatti, dalla relazione versata in atti emergeva come a seguito del sinistro l'impresa dell'odierna attrice avesse registrato un calo del fatturato ed un contestuale aumento dei costi per il personale dipendente, necessario per sopperire all'assenza dal lavoro dell'attrice;
7. che, pertanto, alla spettava la somma di Euro 96.355,00 a titolo di danno Pt_1 non patrimoniale derivante dall'invalidità permanente e dall'inabilità temporanea, oltre all'importo di Euro 2.926,23 a titolo di danno patrimoniale relativo alle spese mediche sopportate, nonché Euro
147.246,56 quale danno patrimoniale derivante dalla perdita della capacità lavorativa specifica, oltre alle spese legali, anche stragiudiziali ed a quelle necessarie per la redazione della perizia medico-legale versata in atti.
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata si è costituita in giudizio
eccependo in via preliminare l'improponibilità dell'azione per Controparte_3 mancato rispetto dei termini di cui all'art. 145 Cod. Ass., atteso che l'odierna attrice non aveva fatto pervenire all'assicurazione, prima della radicazione del giudizio, documentazione attestante
l'intervenuta guarigione. Nel merito ha contestato l'an della pretesa, rilevando che la controparte non aveva fornito la prova necessaria per superare la presunzione di cui all'art. 2054 c.c. e pertanto il sinistro oggetto di causa doveva considerarsi causalmente riconducibile tanto alla responsabilità dell'assicurata quanto a quella della . Ha inoltre contestato il quantum della CP_2 Pt_1 pretesa, sia con riferimento alla personalizzazione del danno, che in relazione alla perdita della capacità lavorativa specifica, il cui danno – qualora esistente – avrebbe comunque dovuto essere indennizzato secondo i criteri di cui all'art. 137 Cod. Assicurazioni. Ha infine dedotto che la Pt_1 aveva già ricevuto un indennizzo da parte dell'INAIL. Nonostante la regolarità della notifica,
non si è costituita in giudizio e deve pertanto dichiararsi la sua contumacia. Controparte_2
Effettuata CTU ed assunte informazioni ex art. 213 c.p.c. dall'INAIL, all'udienza del 30.06.2023 la causa è stata discussa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..” (cfr sentenza)
All'esito veniva emessa la sentenza gravata n. 484/2023 pubbl. il 30/06/2023, con la quale il Tribunale di Savona così pronunciava: “* dichiara responsabile esclusiva Controparte_2 del sinistro verificatosi in data 06.08.2019; * per l'effetto condanna e Controparte_2
in solido tra loro, a risarcire a i danni da questa Controparte_3 Parte_1 subiti, liquidati nell'importo complessivo di Euro 53.082,23, di cui Euro 2.926,23 a titolo di danni patrimoniali ed Euro 50.156,00 a titolo di danni non patrimoniali derivanti dal sinistro per cui è causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria secondo i criteri indicati in motivazione;
* respinge le ulteriori domande avanzate;
* condanna e Controparte_2 Controparte_3 in solido tra loro, a rifondere a i 2/3 delle spese di lite, che liquida in Euro 4.701,00 Parte_1 per compensi professionali ed in Euro 832,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge;
* pone definitivamente a carico delle convenute, in solido tra loro, le spese di CTU, liquidate come da separato provvedimento.” (cfr sentenza)
Il Tribunale, preliminarmente, respingeva, perché infondata, l'eccezione di mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 145 cda per aver l'attrice inviato le comunicazioni di richiesta di risarcimento corredate dalla documentazione necessaria e sufficiente alla formalizzazione di un'offerta. Nel merito, il Tribunale accertava e dichiarava l'esclusiva responsabilità della convenuta nella causazione del sinistro in quanto immessasi nella circolazione in tratto di Controparte_2 limitata visibilità, impedendo ogni eventuale manovra d'emergenza. In relazione al quantum debeatur, richiamava le conclusioni della CTU medico legale e determinava il danno non patrimoniale in € 59.730,00, richiamando per il calcolo le Tabelle di Milano aggiornate al 2021, aggiungendo un 20% per la personalizzazione deducibile dalla circostanza, emersa dalla CTU, che la danneggiata aveva subito due interventi chirurgici e riduzione della capacità lavorativa generica. Da tale somma deduceva l'importo di € 9.583,0 corrispondente al danno biologico permanente liquidato dall'Inail, determinando l'importo dovuto in € 50.156,00 oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria determinati nella motivazione.
In relazione al danno patrimoniale, il Tribunale riconosceva € 2.926,23 per spese mediche neppure contestate, ma escludeva il danno da riduzione della capacità lavorativa specifica.
Il Tribunale riteneva che, benchè tale danno, consistente in una riduzione della capacità di guadagno, potesse essere provato anche per presunzioni semplici, le produzioni della danneggiata non erano idonee a dimostrare “alcuna contrazione nei redditi dell'odierna attrice. Parte attrice, infatti, ha depositato in causa le dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2016-2019 (cfr. doc. n.
10 fascicolo parte attrice), dalle quali si evince che il reddito relativo all'anno 2019 (anno in cui è avvenuto il sinistro) è risultato addirittura superiore rispetto a quello registrato dalla medesima attrice nell'anno precedente (Euro 12.538,00
contro
Euro 10.908,00 dell'anno 2018). In tale quadro pertanto risulta del tutto irrilevante la relazione versata in atti (cfr. doc. n. 8), peraltro priva della documentazione di riferimento, atteso che il danno da incapacità lavorativa specifica, ove sussistente, deve essere parametrato sulla base del disposto di cui all'art. 137 cod. Ass., dovendo comunque precisarsi che - come già sopra rilevato - non risulta versata in atti alcuna prova relativamente al dedotto calo di fatturato, mentre per ciò che attiene all'incremento dei costi per il lavoro dipendente – anch'esso comunque privo di riscontri probatori, atteso che il doc. n. 9 risulta di formazione unilateralmente proveniente dalla stessa parte attrice – evidentemente lo stesso, quand'anche esistente, risulta assorbito da altre poste attive. La domanda deve pertanto essere respinta.” (cfr sentenza)
Con atto di citazione 30.01.2024 proponeva appello sostenendo i seguenti Parte_1 motivi: - erronea valutazione del mancato riconoscimento del danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica;
- errore in fatto ed in diritto per aver omesso la condanna al pagamento dei danni al mezzo per € 700,00; - errore in fatto ed in diritto sulla disciplina delle spese di lite non sussistendo parziale soccombenza ma solo riduzione della domanda di risarcimento.
L'appellante chiedeva l'ammissione di mezzi istruttori non ammessi in primo grado ed una diversa valutazione degli elementi acquisiti, con condanna dell'appellata assicurazione al pagamento di tutti i danni patrimoniali, sia al mezzo che per la riduzione della capacità lavorativa specifica, oltre alle spese dei due gradi.
Si costituiva la con comparsa 2.05.2024, con la quale eccepiva Controparte_1
l'infondatezza dei motivi di appello e, in particolare, in relazione ai danni al mezzo, rilevava come tale pretesa non fosse mai stata avanzata in precedenza. La Compagnia assicurativa in questione, per l'effetto, chiedeva il rigetto dell'appello, con il favore delle spese del grado.
La Corte, con provvedimento di concessione dei termini per memorie conclusionali e repliche, fissava l'udienza del 20.05.2025, tenuta in forma cartolare, alla quale la causa veniva trattenuta in decisione.
L'appello è infondato.
Osservato che l'appellante ha svolto, in modo del tutto superfluo, ampie argomentazioni difensive a sostegno della sentenza appellata in punto “ an”, non oggetto di discussione, occorre considerare come l'appellante medesimo abbia, altresì, affermato a pag.10, quale doglianza, riferita al Tribunale: “Non ha riconosciuto in capo alla appellante il danno patrimoniale derivante dalla lesione della capacità lavorativa specifica (pur sussistendo prova in atti erroneamente disattesa dal Tribunale e pur essendone stata apprezzata l'incidenza sotto il profilo medico legale nella CTU).”
La , dunque, ha poi riportato l'articolata motivazione del primo Giudice, circa i Pt_1 presupposti occorrenti per la liquidazione del danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica, per, dunque, articolare le proprie ragioni essenzialmente richiamando i contenuti della
CTU, come segue: “ …Non è stato contestata in giudizio che al momento del sinistro subito la appellante era la titolare di una ditta di pulizie, attività che pur se svolta in forma societaria, impegnava personalmente l'appellante nelle mansioni più prettamente pratiche e non solo amministrative. Non è stato neppure contestato che all'esito della CTU il dr. (cfr. scrive infatti il perito “La bozza di Per_1 relazione è stata inviata via e-mail alle parti in data 28/07/2022. Non avendo ricevuto ulteriori osservazioni meritevoli di commento si provvede a depositare l'elaborato finale. )ha accertato nella misura di 1/3 la perdita della capacità lavorativa specifica subita dalla conchiudente Cfr. Pagina 12 elaborato Pt_1 peritale “Allo stato attuale gli esiti stabilizzati della paziente configurano una condizione di invalidità permanente pari al 15% (quindici-per-cento), secondo i principali barémes di riferimento. Le lesioni si ritiene possano aver cagionato un periodo di inabilità temporanea da intendersi in forma assoluta per 94 giorni, in forma parziale al 75% per 60 (sessanta) giorni, in forma in forma parziale al
50% per 60 (sessanta) giorni e in forma parziale al 25% per 120 (centoventi) giorni. Per quanto attiene la capacità lavorativa, va detto che la perizianda è titolare di un'impresa di pulizie, svolge abitualmente un ruolo attivo primario e, viste le limitazioni evidenziate in sede di visita, è ragionevole ritenere che queste possano ripercuotersi negativamente, soprattutto limitando la capacità di tollerare per lungo tempo lo sforzo del proprio lavoro. Ricordo che il distretto anatomico maggiormente interessato dai postumi invalidanti è il polso-mano sinistro dominante, che, con ogni probabilità,comporta una disabilità per la ridotta forza di presa e per il dolore associato. In questi termini non va sottovalutato che la perizianda ha riferito di aver assunto una dipendente a tempo indeterminato, sebbene abbia precisato che la stessa era prima a tempo determinato e che dunque già lavorava abitualmente per lei.In questo senso non sembra che l'assunzione della dipendente possa essere utilizzato come parametro per valutare la limitata capacità lavorativa, che può invece essere maggiormente circostanziata con quanto detto in precedenza,affermando che, pur con limitazioni, è comunque in grado di svolgere la propria attività, sebbene con maggiori pregiudizi, che possono, ad esempio,allungare i suoi tempi di svolgimento, ma non al punto da renderla impossibile. Volendo fornire un inquadramento di tipo numerico, pare sensato quantificare nella misura di 1/3 la limitazione della capacità lavorativa specifica. ( omissis) ( punto n. 5 pag. 14 elaborato peritale) Il lavoro precedentemente svolto può essere continuato sebbene sia prospettabile un maggior pregiudizio, soprattutto per quanto riguarda la resistenza fisica, dal momento che i dolori e le limitazioni nella forza è assai probabile che comportino la necessità di effettuare pause più ravvicinate e tempi di lavoro più lunghi. “
Orbene, tale argomentare non si confronta davvero con le considerazioni del primo Giudice, che ha correttamente posto in risalto la necessità di prova, anche presuntiva, del minor guadagno, rispetto a risultanze medico-legali, che , a ben vedere, descrivono la possibilità per la di Pt_1 continuare a svolgere il proprio lavoro di imprenditrice, seppure con maggiore affaticamento per le parte pratica, in termini di necessità di pause più ravvicinate e conseguente probabile allungamento dei tempi di lavorazione, rispetto ad un'attività, in ogni caso, non dipendente, ma la cui organizzazione, con correlata capacità di reddito, era ed è in capo alla medesima, la quale, Pt_1 inoltre, già prima del sinistro, si avvaleva di personale ausiliario, al di là della tipologia del contratto di lavoro.
Ciò evidenzia, dunque, come tali risultanze, esitate nella stima percentuale immotivatamente indicata dal CTU, possano avere una valenza solo indiziante della situazione potenziale di danno economico, ma non integrino affatto la prova sufficiente del danno stesso, ancor più proprio in ragione della peculiarità dell'attività lavorativa in esame, al punto da avere anche scarso valore presuntivo, salvo descrivere, con chiarezza, viceversa, la cenestesi lavorativa, afferente alla personalizzazione del danno non patrimoniale, riconosciuta, non a caso, dal Tribunale.
A fronte di quanto sopra, poi, la doglianza afferente alla mancata considerazione della consulenza di parte, a firma del Rag. , non si confronta con la pochezza dei contenuti della CP_4 stessa, essendo stati offerti , quali fatti “probanti”, i dati del fatturato della società, per i soli anni 2018
e 2019, oltre che quelli correlati, per gli stessi anni, al maggior costo del personale dipendente, giungendo, dunque, ad una mera operazione matematica, al di là delle apodittiche affermazioni di parte sulle cause.
In merito, ancora, all'irrilevanza di tale allegazione, non può omettersi di considerare che nella stessa nulla viene prospettato, senza alcuna integrazione istruttoria a cura dell'attrice originaria:
- circa l'effettivo periodo cui erano riconducibili le lamentate “perdite”, a fronte del fatto che il sinistro stradale di cui si tratta avvenne il 6.8.2019 e che, dunque, per almeno 7 mesi, è da escludersi ogni valenza eziologica possibile del sinistro medesimo, ciò a fronte anche di un mese di agosto comunque notoriamente caratterizzato da lavoro ridotto;
- circa l'effettiva e concreta organizzazione del lavoro nell'impresa, prima e dopo il sinistro, anche in termini di presenza effettiva e continuativa della , in rapporto agli effetti patrimoniali Pt_1 possibili;
- circa, ancora, la contraddittoria pretesa di ricondurre eziologicamente all'evento dannoso in questione, sia la riduzione del fatturato, che l'aumento delle spese del personale, poiché se queste ultime, come pare volersi sostenere, furono rese necessarie dall'impedimento dell'odierna appellante, al fine di sostituire la stessa, la riduzione citata non può che avere diversa causa.
Con riferimento, poi, ai pretesi errori del primo Giudice, circa i guadagni della , la Pt_1 deduzione per cui la dichiarazione dei redditi 2019, afferendo al 2018, sarebbe irrilevante non tiene conto, che, dall'esame dei documenti allegati sub n.10, prodotti dall'appellante odierna, emerge, in modo inequivocabile, che il reddito da partecipazione societaria, nel periodo di imposta 2018, anteriore al sinistro, fu di € 10.908,00, mentre il medesimo reddito, come dichiarato nel 2020, per l'anno 2019, fu più elevato, pari ad € 12.538,00, il che smentisce, in radice, ogni preteso travisamento del Tribunale (vedasi pagg. 33 e 60 della produzione 10).
Assumere, poi, come pare si voglia fare intendere, che tale ultimo dato, afferente all'anno del sinistro, attesterebbe come l'impresa della fosse in crescita, risulta del tutto inconferente Pt_1 rispetto alla prova cui detta danneggiata era tenuta in relazione agli effetti pregiudizievoli del sinistro medesimo, risultando financo in contrasto con quanto sostenuto nella citata relazione di parte a firma del Rag. . CP_4
Passando, inoltre, alle doglianze correlate alla mancata ammissione delle prove richieste, onde provare il danno “ de quo”, va osservato che le doglianze medesime sono state così articolate: “…Di solare evidenza quindi che il Tribunale ha omesso la valorizzazione dei dati forniti dalla conchiudente negando ingresso alle prove offerte, già di per sé idonee al riconoscimento del danno ex se, e quelle sollecitate (prove per testimoni e prova per CTU contabile) atte a dimostrare come, applicando una rigorosa metodologica di calcolo, sarebbe stato possibile stimare il danno patrimoniale progressivo il cui risarcimento è stato sollecitato dalla istante e rappresentato fin dall'atto introduttivo”.
In merito, osserva, in primo luogo, la Corte che quanto sopra, in realtà, non integra una specifica censura dell'ordinanza con cui non furono ammesse le prove richieste dall'appellante odierna, ivi compresa la CTU contabile, sì che la , in sostanza, nel sostenere, Controparte_5 peraltro, la già acquisita sussistenza della prova del danno in questione, ha solo, inammissibilmente, riproposto le istanze istruttorie non ammesse (Cass. 21.11.1984 n' 5957-Cass. 9779/93- Cass. III Sez.
n. 18742/16).
Ciò detto, in ogni caso, rileva, in via assorbente, come i capitoli di prova richiesti con la memoria n.2 183 VI cpc del 5.1.2022, fossero in parte documentali, oltre che afferenti a circostanze pacifiche (capitoli 6 e 7), ed in parte inammissibilmente generici e valutativi, al fine di far assumere, nella sostanza, valenza di prova testimoniale ai contenuti della scarna consulenza di parte prodotta, di cui si è già detto, essendo evidente, in ultimo, la necessità di prova documentale dei dati contabili di una società (vedasi i capitoli 8,9, 10 e 11, con indicazione, a teste, del Rag. , redattore della CP_4 citata relazione di parte).
Ferme le considerazioni che precedono, ancora, in merito alla CTU contabile invocata, proprio quanto argomentato palesa come la stessa, invece che valutare criticamente le risultanze fattuali che la era onerata di provare, anche per consentire di raggiungere una prova presuntiva, avrebbe Pt_1 dovuto, nell'intenzione dell'allora attrice, ricostruire la gestione della società nei periodi di interesse, colmando il deserto probatorio dell'attrice medesima, a fronte di una relazione tecnica di parte, come già sottolineato ed argomentato, del tutto inidonea, per genericità ed apoditticità, rispetto all'esigenza di qualsivoglia verifica da parte di un Ausiliario del Giudice. Il motivo di appello in questione, pertanto, si appalesa privo di fondamento, occorrendo, ancora, rammentare, a conferma, come anche recentemente affermato dalla Corte di legittimità che:
“L'accertamento del danno patrimoniale da perdita della capacità di guadagno conseguente a lesioni personali, patito da soggetto percettore di reddito, deve considerare l'entità dei postumi permanenti, la loro compatibilità con l'impegno psico-fisico richiesto dalle mansioni svolte dalla vittima e l'idoneità dell'eventuale incompatibilità a produrre una riduzione patrimoniale, senza che possa procedersi a valutazioni "in abstracto", demandando al medico-legale di quantificare la c.d.
"incapacità lavorativa specifica" in percentuale, da moltiplicarsi, poi, per il reddito perduto, e senza operare alcun automatismo tra il grado percentuale di invalidità permanente e l'esistenza del danno da lucro cessante “ ( vedasi Cass., sez.3, n.16604, 20.6.2025; vedasi nello stesso senso anche Cass., sez.3, 5.8.25 n. 22584, secondo cui, in tema di risarcimento del danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa, non è possibile quantificare il danno in base a percentuali astratte di “incapacità lavorativa specifica”, atteso che la liquidazione deve avvenire attraverso un accertamento concreto delle mansioni svolte, dell'impatto dei postumi su tali mansioni e della conseguente provata riduzione del reddito, il tutto in concreto, rispetto alla specificità della situazione, mancando barèmes di riferimento).
In relazione, poi, al motivo di gravame sul mancato riconoscimento del danno allo scooter, in quanto formulato per la prima volta con l'appello, occorre evidenziare che l'atto di citazione
16.12.2020 ed i documenti in esso allegati, così come, peraltro, le memorie nn. 1 e 2 ex art. art.183
VI cpc, non contengono alcun riferimento al danno materiale relativo al danneggiamento del mezzo condotto dall'appellante, tanto che nella citazione non veniva neppure individuato mediante l'indicazione del modello e/o della targa.
La doglianza, dunque, si appalesa totalmente infondata, l'assunto per cui la domanda di risarcimento di tutti i danni consentirebbe di introdurre nuove partite di pregiudizi risarcibili essendo manifestamente infondato, poiché in contrasto con le scansioni processuali perentorie poste nell'interesse della collettività, in rapporto ai principi del giusto del processo: a tal riguardo, va aggiunto, la citazione di giurisprudenza che ammette la riduzione delle domande rappresenta un artificio difensivo per superare quanto sopra, atteso che , nel caso di specie, le domande sono state ampliate e che, d'altra parte, una domanda risarcitoria omnicomprensiva, priva di specificazione, sarebbe nulla.
Anche il terzo motivo di appello sull'errata parziale compensazione delle spese di lite è infondato. La sentenza Cassazione Sezioni Unite 31 ottobre 2022 n. 32061 ha chiarito, infatti, che vi può essere soccombenza reciproca e, quindi, compensazione e/o condanna parziale alle spese di lite nel caso di più domande proposte, accolte solo in parte, e non anche in caso di unica domanda proposta, accolta solo parzialmente, dovendosi intendere, per unica domanda, quella articolata in un unico capo.
Nel caso di specie, al di là dell'unicità del fatto generatore, non può dubitarsi del fatto che le singole partite di danno richieste integrano distinte ed autonome pretese, in modo eterogeneo rispetto alla fattispecie di una domanda risarcitoria afferente ad una sola voce di danno, riconosciuta in modo ridotto.
Alla luce di quanto sopra, allora, correttamente è stato valorizzato che l'odierna appellante avesse avanzato anche la domanda autonoma di risarcimento del danno patrimoniale da perdita di capacità lavorativa specifica, respinta nella sentenza gravata, esattamente come, inammissibilmente, in sede di appello, è stato richiesto un danno patrimoniale correlato al veicolo, ulteriore, distinta, voce di danno mai prima pretesa.
Le considerazioni che precedono, pertanto, impongono di ritenere fondata la valutazione di reciproca parziale soccombenza, che ha indotto il primo Giudice alla contestata compensazione parziale.
Per completezza, pur a fronte di conclusioni che non fanno riferimento alcuno a tali doglianze ed anche a note scritte di trattazione prive di riferimenti specifici al tema, va considerato, per completezza, che a pag.11 del gravame, in punto regolazione spese di lite, la ha obliquamente Pt_1 dedotto quanto segue: “…Ha errato il Tribunale nell'individuare i parametri di riferimento ex DM 55/14, nell'individuare a carico della conchiudente un profilo di soccombenza pari ad 1/3, applicato anche nel riconoscimento delle spese di CT, nel negare il riconoscimento dei compensi spettanti a seguito dell'accertata soccombenza per la obbligatoria fase stragiudiziale assumendo come dirimente la mancata prova del pagamento.”
Fermo quanto già argomentato in punto reciproca parziale soccombenza, va detto che la doglianza afferente al parametro di liquidazione delle spese di primo grado risulta del tutto generica ed indeterminata, oltre che, come detto, neppure sviluppata nei seguiti, e che, ancora, rispetto alla mancata liquidazione delle spese stragiudiziali, ogni doglianza, come sopra del tutto sommariamente articolata, non considera in alcun modo, né censura, la motivazione del primo Giudice, ove evidenzia che “…le spese per l'attività legale stragiudiziale non sono state dettagliate…”, né il fatto che, peraltro, la stessa ebbe depositare, il 30.6.23, nota spese con cui non chiedeva affatto detto compenso. Pt_1 Le memorie finali, merita di essere aggiunto, sostanzialmente ripetitive delle difese già svolte, non offrono ragioni per ulteriormente argomentare la decisione di questa Corte, che , a fronte di tutte le considerazioni che precedono, non può che statuire nel senso del rigetto totale dell'appello. In tal senso, merita di essere chiarito, la deduzione di un nuovo intervento chirurgico cui è stata sottoposta la viene allegato senza alcuna concreta deduzione difensiva rispetto all'accertata invalidità Pt_1 permanente, già oggetto di giudicato.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza dell'appellante e vanno liquidate nel dispositivo, in base al D.M. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile, come indicato dalle Parti, di complessità bassa ed applicando i minimi tabellari, a fronte del limitato impegno difensivo richiesto alla controparte.
Le spese medesime, dunque, vanno liquidate in complessivi € 4.996,00, oltre al 15% ex art. 2 citato DM, CPA ed IVA come per legge,
Ai sensi del primo periodo art.13 co.1 quater DPR n.115/2002, parte appellante, atteso il totale rigetto dell'impugnazione, è tenuta a versare il doppio contributo unificato ai sensi del primo periodo art.13 co.1 quater DPR n.115/2002.
PQM
LA CORTE D'APPELLO
definitivamente pronunciando nel procedimento R.G. 139/2024 avverso la sentenza n. 484 emessa dal Tribunale di Savona in data 30/06/2023, respinta ogni altra domanda, istanza o eccezione, così decide:
1. Respinge l'appello con conferma della sentenza gravata;
2. Condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado in favore di Controparte_6 spese che liquida in € 4.996,00, oltre al 15% ex art.2 DM 55/14, CPA ed IVA come per legge;
3. Dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater, DPR 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio C.U. in capo all'appellante, atteso il totale rigetto del gravame.
Genova, 6 ottobre 2025
Il Consigliere Est. Il Presidente
Dott. Gabriele Marroni Dott. Marcello Bruno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE II CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott. Marcello Bruno Presidente
Dott. Lorenzo Fabris Consigliere
Dott. Gabriele Marroni Giudice ausiliario rel. riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di appello iscritto al n. R.G. 139/2024 avverso la sentenza n. 484 emessa dal Tribunale di Savona in data 30/06/2023
tra
, rappresentata e difesa dall'Avv Giovanni Sanna ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso il suo studio in via Gramsci 14/5 Savona -APPELLANTE
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa dall'Avv. Massimo Caratozzolo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Albenga – Via Medaglie d'Oro n°46/5 -APPELLATA
E contro
-APPELLATA CONTUMACE Controparte_2
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE
In data 7.3.25 come segue: “ Il sottoscritto difensore di richiama il contenuto dell'atto Parte_1
d'appello e le conclusioni ivi indicate, insistendo per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie, della
CTU e di ogni altro incombente istruttorio.” e, dunque “Piaccia alla Corte di Appello adita, Previa ammissione delle prove orali e tecniche richieste e non ammesse, previa ammissione in particolare della CTU contabile come richiesta nel giudizio di primo grado e non ammessa finalizzata ad accertare il danno patrimoniale subito dalla conchiudente , appellante, in accoglimento Parte_1 dei motivi di appello di cui sopra, riformare la sentenza gravata in parte qua e per effetto, previo accertamento e quantificazione del danno da perdita della capacità lavorativa specifica subito da quale conseguenza della condotta di nella misura di cui agli atti Parte_1 Controparte_2 di causa di primo grado, dichiarare tenute e condannare e Controparte_2 [...] al pagamento in favore di delle somme che risulteranno dovute a seguito CP_1 Parte_1 dell'espletando istruttoria, maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge. In ogni caso, dichiarare ed accertare che non è soccombente rispetto agli appellati e per Parte_1
l'effetto rideterminare i compensi del giudizio di primo grado anche alla luce del nuovo accertato dovuto. In ogni caso con vittoria di competenze e spese del presente grado di appello.”
PER L'APPELLATA CP_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, respingere tutte le richieste istruttorie dell'appellante perchè superflue (quelle in punto an debeatur) e inammissibili e/o irrilevanti (quelle in punto quantum debeatur) e, quindi, respingere l'appello di cui trattasi perchè infondato. Vinte le spese”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI
Dagli atti e dalla sentenza di primo grado si evince il seguente svolgimento del processo di primo grado, che viene così riassunto dal Tribunale:
“Con atto di citazione ritualmente notificato, ha esposto:
1. che in data Parte_1
06.08.2019 alle ore 18.50 circa mentre si trovava in sella al proprio motociclo Piaggio Vespa
(targato BE98494), percorrendo la SP6 Regione Miranda in corrispondenza del civico 19 veniva urtata dal veicolo Piaggio Porter targato ED321EX condotto da che, Controparte_2 proveniente dal piazzale del distributore di benzina Totale Erg, si immetteva sulla carreggiata percorsa dall'attrice senza dare la dovuta precedenza;
2. che in conseguenza del predetto sinistro la
riportava ingenti danni fisici ed era costretta a subire due interventi chirurgici, all'esito dei Pt_1 quali comunque residuava un'invalidità permanente pari al 18% della totale;
3. che la responsabilità del sinistro doveva integralmente attribuirsi alla che aveva invaso la carreggiata senza CP_2 rispettare l'obbligo di dare la precedenza e che infatti era stata sanzionata, con l'immediato ritiro della patente, per la violazione dell'art. 154 commi 3 e 8 Codice Strada;
4. che pertanto la convenuta doveva essere condannata al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dall'attrice;
5. che, più in particolare, oltre al danno biologico, la doveva essere Pt_1 indennizzata anche del danno patrimoniale derivante dalla perdita della capacità lavorativa specifica, atteso che l'odierna attrice - socia accomandataria della Euroservice s.a.s., impresa di pulizie - non poteva più svolgere, a causa del sinistro oggetto di causa, l'attività di pulizia precedentemente svolta;
6. che, infatti, dalla relazione versata in atti emergeva come a seguito del sinistro l'impresa dell'odierna attrice avesse registrato un calo del fatturato ed un contestuale aumento dei costi per il personale dipendente, necessario per sopperire all'assenza dal lavoro dell'attrice;
7. che, pertanto, alla spettava la somma di Euro 96.355,00 a titolo di danno Pt_1 non patrimoniale derivante dall'invalidità permanente e dall'inabilità temporanea, oltre all'importo di Euro 2.926,23 a titolo di danno patrimoniale relativo alle spese mediche sopportate, nonché Euro
147.246,56 quale danno patrimoniale derivante dalla perdita della capacità lavorativa specifica, oltre alle spese legali, anche stragiudiziali ed a quelle necessarie per la redazione della perizia medico-legale versata in atti.
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata si è costituita in giudizio
eccependo in via preliminare l'improponibilità dell'azione per Controparte_3 mancato rispetto dei termini di cui all'art. 145 Cod. Ass., atteso che l'odierna attrice non aveva fatto pervenire all'assicurazione, prima della radicazione del giudizio, documentazione attestante
l'intervenuta guarigione. Nel merito ha contestato l'an della pretesa, rilevando che la controparte non aveva fornito la prova necessaria per superare la presunzione di cui all'art. 2054 c.c. e pertanto il sinistro oggetto di causa doveva considerarsi causalmente riconducibile tanto alla responsabilità dell'assicurata quanto a quella della . Ha inoltre contestato il quantum della CP_2 Pt_1 pretesa, sia con riferimento alla personalizzazione del danno, che in relazione alla perdita della capacità lavorativa specifica, il cui danno – qualora esistente – avrebbe comunque dovuto essere indennizzato secondo i criteri di cui all'art. 137 Cod. Assicurazioni. Ha infine dedotto che la Pt_1 aveva già ricevuto un indennizzo da parte dell'INAIL. Nonostante la regolarità della notifica,
non si è costituita in giudizio e deve pertanto dichiararsi la sua contumacia. Controparte_2
Effettuata CTU ed assunte informazioni ex art. 213 c.p.c. dall'INAIL, all'udienza del 30.06.2023 la causa è stata discussa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..” (cfr sentenza)
All'esito veniva emessa la sentenza gravata n. 484/2023 pubbl. il 30/06/2023, con la quale il Tribunale di Savona così pronunciava: “* dichiara responsabile esclusiva Controparte_2 del sinistro verificatosi in data 06.08.2019; * per l'effetto condanna e Controparte_2
in solido tra loro, a risarcire a i danni da questa Controparte_3 Parte_1 subiti, liquidati nell'importo complessivo di Euro 53.082,23, di cui Euro 2.926,23 a titolo di danni patrimoniali ed Euro 50.156,00 a titolo di danni non patrimoniali derivanti dal sinistro per cui è causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria secondo i criteri indicati in motivazione;
* respinge le ulteriori domande avanzate;
* condanna e Controparte_2 Controparte_3 in solido tra loro, a rifondere a i 2/3 delle spese di lite, che liquida in Euro 4.701,00 Parte_1 per compensi professionali ed in Euro 832,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge;
* pone definitivamente a carico delle convenute, in solido tra loro, le spese di CTU, liquidate come da separato provvedimento.” (cfr sentenza)
Il Tribunale, preliminarmente, respingeva, perché infondata, l'eccezione di mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 145 cda per aver l'attrice inviato le comunicazioni di richiesta di risarcimento corredate dalla documentazione necessaria e sufficiente alla formalizzazione di un'offerta. Nel merito, il Tribunale accertava e dichiarava l'esclusiva responsabilità della convenuta nella causazione del sinistro in quanto immessasi nella circolazione in tratto di Controparte_2 limitata visibilità, impedendo ogni eventuale manovra d'emergenza. In relazione al quantum debeatur, richiamava le conclusioni della CTU medico legale e determinava il danno non patrimoniale in € 59.730,00, richiamando per il calcolo le Tabelle di Milano aggiornate al 2021, aggiungendo un 20% per la personalizzazione deducibile dalla circostanza, emersa dalla CTU, che la danneggiata aveva subito due interventi chirurgici e riduzione della capacità lavorativa generica. Da tale somma deduceva l'importo di € 9.583,0 corrispondente al danno biologico permanente liquidato dall'Inail, determinando l'importo dovuto in € 50.156,00 oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria determinati nella motivazione.
In relazione al danno patrimoniale, il Tribunale riconosceva € 2.926,23 per spese mediche neppure contestate, ma escludeva il danno da riduzione della capacità lavorativa specifica.
Il Tribunale riteneva che, benchè tale danno, consistente in una riduzione della capacità di guadagno, potesse essere provato anche per presunzioni semplici, le produzioni della danneggiata non erano idonee a dimostrare “alcuna contrazione nei redditi dell'odierna attrice. Parte attrice, infatti, ha depositato in causa le dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2016-2019 (cfr. doc. n.
10 fascicolo parte attrice), dalle quali si evince che il reddito relativo all'anno 2019 (anno in cui è avvenuto il sinistro) è risultato addirittura superiore rispetto a quello registrato dalla medesima attrice nell'anno precedente (Euro 12.538,00
contro
Euro 10.908,00 dell'anno 2018). In tale quadro pertanto risulta del tutto irrilevante la relazione versata in atti (cfr. doc. n. 8), peraltro priva della documentazione di riferimento, atteso che il danno da incapacità lavorativa specifica, ove sussistente, deve essere parametrato sulla base del disposto di cui all'art. 137 cod. Ass., dovendo comunque precisarsi che - come già sopra rilevato - non risulta versata in atti alcuna prova relativamente al dedotto calo di fatturato, mentre per ciò che attiene all'incremento dei costi per il lavoro dipendente – anch'esso comunque privo di riscontri probatori, atteso che il doc. n. 9 risulta di formazione unilateralmente proveniente dalla stessa parte attrice – evidentemente lo stesso, quand'anche esistente, risulta assorbito da altre poste attive. La domanda deve pertanto essere respinta.” (cfr sentenza)
Con atto di citazione 30.01.2024 proponeva appello sostenendo i seguenti Parte_1 motivi: - erronea valutazione del mancato riconoscimento del danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica;
- errore in fatto ed in diritto per aver omesso la condanna al pagamento dei danni al mezzo per € 700,00; - errore in fatto ed in diritto sulla disciplina delle spese di lite non sussistendo parziale soccombenza ma solo riduzione della domanda di risarcimento.
L'appellante chiedeva l'ammissione di mezzi istruttori non ammessi in primo grado ed una diversa valutazione degli elementi acquisiti, con condanna dell'appellata assicurazione al pagamento di tutti i danni patrimoniali, sia al mezzo che per la riduzione della capacità lavorativa specifica, oltre alle spese dei due gradi.
Si costituiva la con comparsa 2.05.2024, con la quale eccepiva Controparte_1
l'infondatezza dei motivi di appello e, in particolare, in relazione ai danni al mezzo, rilevava come tale pretesa non fosse mai stata avanzata in precedenza. La Compagnia assicurativa in questione, per l'effetto, chiedeva il rigetto dell'appello, con il favore delle spese del grado.
La Corte, con provvedimento di concessione dei termini per memorie conclusionali e repliche, fissava l'udienza del 20.05.2025, tenuta in forma cartolare, alla quale la causa veniva trattenuta in decisione.
L'appello è infondato.
Osservato che l'appellante ha svolto, in modo del tutto superfluo, ampie argomentazioni difensive a sostegno della sentenza appellata in punto “ an”, non oggetto di discussione, occorre considerare come l'appellante medesimo abbia, altresì, affermato a pag.10, quale doglianza, riferita al Tribunale: “Non ha riconosciuto in capo alla appellante il danno patrimoniale derivante dalla lesione della capacità lavorativa specifica (pur sussistendo prova in atti erroneamente disattesa dal Tribunale e pur essendone stata apprezzata l'incidenza sotto il profilo medico legale nella CTU).”
La , dunque, ha poi riportato l'articolata motivazione del primo Giudice, circa i Pt_1 presupposti occorrenti per la liquidazione del danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica, per, dunque, articolare le proprie ragioni essenzialmente richiamando i contenuti della
CTU, come segue: “ …Non è stato contestata in giudizio che al momento del sinistro subito la appellante era la titolare di una ditta di pulizie, attività che pur se svolta in forma societaria, impegnava personalmente l'appellante nelle mansioni più prettamente pratiche e non solo amministrative. Non è stato neppure contestato che all'esito della CTU il dr. (cfr. scrive infatti il perito “La bozza di Per_1 relazione è stata inviata via e-mail alle parti in data 28/07/2022. Non avendo ricevuto ulteriori osservazioni meritevoli di commento si provvede a depositare l'elaborato finale. )ha accertato nella misura di 1/3 la perdita della capacità lavorativa specifica subita dalla conchiudente Cfr. Pagina 12 elaborato Pt_1 peritale “Allo stato attuale gli esiti stabilizzati della paziente configurano una condizione di invalidità permanente pari al 15% (quindici-per-cento), secondo i principali barémes di riferimento. Le lesioni si ritiene possano aver cagionato un periodo di inabilità temporanea da intendersi in forma assoluta per 94 giorni, in forma parziale al 75% per 60 (sessanta) giorni, in forma in forma parziale al
50% per 60 (sessanta) giorni e in forma parziale al 25% per 120 (centoventi) giorni. Per quanto attiene la capacità lavorativa, va detto che la perizianda è titolare di un'impresa di pulizie, svolge abitualmente un ruolo attivo primario e, viste le limitazioni evidenziate in sede di visita, è ragionevole ritenere che queste possano ripercuotersi negativamente, soprattutto limitando la capacità di tollerare per lungo tempo lo sforzo del proprio lavoro. Ricordo che il distretto anatomico maggiormente interessato dai postumi invalidanti è il polso-mano sinistro dominante, che, con ogni probabilità,comporta una disabilità per la ridotta forza di presa e per il dolore associato. In questi termini non va sottovalutato che la perizianda ha riferito di aver assunto una dipendente a tempo indeterminato, sebbene abbia precisato che la stessa era prima a tempo determinato e che dunque già lavorava abitualmente per lei.In questo senso non sembra che l'assunzione della dipendente possa essere utilizzato come parametro per valutare la limitata capacità lavorativa, che può invece essere maggiormente circostanziata con quanto detto in precedenza,affermando che, pur con limitazioni, è comunque in grado di svolgere la propria attività, sebbene con maggiori pregiudizi, che possono, ad esempio,allungare i suoi tempi di svolgimento, ma non al punto da renderla impossibile. Volendo fornire un inquadramento di tipo numerico, pare sensato quantificare nella misura di 1/3 la limitazione della capacità lavorativa specifica. ( omissis) ( punto n. 5 pag. 14 elaborato peritale) Il lavoro precedentemente svolto può essere continuato sebbene sia prospettabile un maggior pregiudizio, soprattutto per quanto riguarda la resistenza fisica, dal momento che i dolori e le limitazioni nella forza è assai probabile che comportino la necessità di effettuare pause più ravvicinate e tempi di lavoro più lunghi. “
Orbene, tale argomentare non si confronta davvero con le considerazioni del primo Giudice, che ha correttamente posto in risalto la necessità di prova, anche presuntiva, del minor guadagno, rispetto a risultanze medico-legali, che , a ben vedere, descrivono la possibilità per la di Pt_1 continuare a svolgere il proprio lavoro di imprenditrice, seppure con maggiore affaticamento per le parte pratica, in termini di necessità di pause più ravvicinate e conseguente probabile allungamento dei tempi di lavorazione, rispetto ad un'attività, in ogni caso, non dipendente, ma la cui organizzazione, con correlata capacità di reddito, era ed è in capo alla medesima, la quale, Pt_1 inoltre, già prima del sinistro, si avvaleva di personale ausiliario, al di là della tipologia del contratto di lavoro.
Ciò evidenzia, dunque, come tali risultanze, esitate nella stima percentuale immotivatamente indicata dal CTU, possano avere una valenza solo indiziante della situazione potenziale di danno economico, ma non integrino affatto la prova sufficiente del danno stesso, ancor più proprio in ragione della peculiarità dell'attività lavorativa in esame, al punto da avere anche scarso valore presuntivo, salvo descrivere, con chiarezza, viceversa, la cenestesi lavorativa, afferente alla personalizzazione del danno non patrimoniale, riconosciuta, non a caso, dal Tribunale.
A fronte di quanto sopra, poi, la doglianza afferente alla mancata considerazione della consulenza di parte, a firma del Rag. , non si confronta con la pochezza dei contenuti della CP_4 stessa, essendo stati offerti , quali fatti “probanti”, i dati del fatturato della società, per i soli anni 2018
e 2019, oltre che quelli correlati, per gli stessi anni, al maggior costo del personale dipendente, giungendo, dunque, ad una mera operazione matematica, al di là delle apodittiche affermazioni di parte sulle cause.
In merito, ancora, all'irrilevanza di tale allegazione, non può omettersi di considerare che nella stessa nulla viene prospettato, senza alcuna integrazione istruttoria a cura dell'attrice originaria:
- circa l'effettivo periodo cui erano riconducibili le lamentate “perdite”, a fronte del fatto che il sinistro stradale di cui si tratta avvenne il 6.8.2019 e che, dunque, per almeno 7 mesi, è da escludersi ogni valenza eziologica possibile del sinistro medesimo, ciò a fronte anche di un mese di agosto comunque notoriamente caratterizzato da lavoro ridotto;
- circa l'effettiva e concreta organizzazione del lavoro nell'impresa, prima e dopo il sinistro, anche in termini di presenza effettiva e continuativa della , in rapporto agli effetti patrimoniali Pt_1 possibili;
- circa, ancora, la contraddittoria pretesa di ricondurre eziologicamente all'evento dannoso in questione, sia la riduzione del fatturato, che l'aumento delle spese del personale, poiché se queste ultime, come pare volersi sostenere, furono rese necessarie dall'impedimento dell'odierna appellante, al fine di sostituire la stessa, la riduzione citata non può che avere diversa causa.
Con riferimento, poi, ai pretesi errori del primo Giudice, circa i guadagni della , la Pt_1 deduzione per cui la dichiarazione dei redditi 2019, afferendo al 2018, sarebbe irrilevante non tiene conto, che, dall'esame dei documenti allegati sub n.10, prodotti dall'appellante odierna, emerge, in modo inequivocabile, che il reddito da partecipazione societaria, nel periodo di imposta 2018, anteriore al sinistro, fu di € 10.908,00, mentre il medesimo reddito, come dichiarato nel 2020, per l'anno 2019, fu più elevato, pari ad € 12.538,00, il che smentisce, in radice, ogni preteso travisamento del Tribunale (vedasi pagg. 33 e 60 della produzione 10).
Assumere, poi, come pare si voglia fare intendere, che tale ultimo dato, afferente all'anno del sinistro, attesterebbe come l'impresa della fosse in crescita, risulta del tutto inconferente Pt_1 rispetto alla prova cui detta danneggiata era tenuta in relazione agli effetti pregiudizievoli del sinistro medesimo, risultando financo in contrasto con quanto sostenuto nella citata relazione di parte a firma del Rag. . CP_4
Passando, inoltre, alle doglianze correlate alla mancata ammissione delle prove richieste, onde provare il danno “ de quo”, va osservato che le doglianze medesime sono state così articolate: “…Di solare evidenza quindi che il Tribunale ha omesso la valorizzazione dei dati forniti dalla conchiudente negando ingresso alle prove offerte, già di per sé idonee al riconoscimento del danno ex se, e quelle sollecitate (prove per testimoni e prova per CTU contabile) atte a dimostrare come, applicando una rigorosa metodologica di calcolo, sarebbe stato possibile stimare il danno patrimoniale progressivo il cui risarcimento è stato sollecitato dalla istante e rappresentato fin dall'atto introduttivo”.
In merito, osserva, in primo luogo, la Corte che quanto sopra, in realtà, non integra una specifica censura dell'ordinanza con cui non furono ammesse le prove richieste dall'appellante odierna, ivi compresa la CTU contabile, sì che la , in sostanza, nel sostenere, Controparte_5 peraltro, la già acquisita sussistenza della prova del danno in questione, ha solo, inammissibilmente, riproposto le istanze istruttorie non ammesse (Cass. 21.11.1984 n' 5957-Cass. 9779/93- Cass. III Sez.
n. 18742/16).
Ciò detto, in ogni caso, rileva, in via assorbente, come i capitoli di prova richiesti con la memoria n.2 183 VI cpc del 5.1.2022, fossero in parte documentali, oltre che afferenti a circostanze pacifiche (capitoli 6 e 7), ed in parte inammissibilmente generici e valutativi, al fine di far assumere, nella sostanza, valenza di prova testimoniale ai contenuti della scarna consulenza di parte prodotta, di cui si è già detto, essendo evidente, in ultimo, la necessità di prova documentale dei dati contabili di una società (vedasi i capitoli 8,9, 10 e 11, con indicazione, a teste, del Rag. , redattore della CP_4 citata relazione di parte).
Ferme le considerazioni che precedono, ancora, in merito alla CTU contabile invocata, proprio quanto argomentato palesa come la stessa, invece che valutare criticamente le risultanze fattuali che la era onerata di provare, anche per consentire di raggiungere una prova presuntiva, avrebbe Pt_1 dovuto, nell'intenzione dell'allora attrice, ricostruire la gestione della società nei periodi di interesse, colmando il deserto probatorio dell'attrice medesima, a fronte di una relazione tecnica di parte, come già sottolineato ed argomentato, del tutto inidonea, per genericità ed apoditticità, rispetto all'esigenza di qualsivoglia verifica da parte di un Ausiliario del Giudice. Il motivo di appello in questione, pertanto, si appalesa privo di fondamento, occorrendo, ancora, rammentare, a conferma, come anche recentemente affermato dalla Corte di legittimità che:
“L'accertamento del danno patrimoniale da perdita della capacità di guadagno conseguente a lesioni personali, patito da soggetto percettore di reddito, deve considerare l'entità dei postumi permanenti, la loro compatibilità con l'impegno psico-fisico richiesto dalle mansioni svolte dalla vittima e l'idoneità dell'eventuale incompatibilità a produrre una riduzione patrimoniale, senza che possa procedersi a valutazioni "in abstracto", demandando al medico-legale di quantificare la c.d.
"incapacità lavorativa specifica" in percentuale, da moltiplicarsi, poi, per il reddito perduto, e senza operare alcun automatismo tra il grado percentuale di invalidità permanente e l'esistenza del danno da lucro cessante “ ( vedasi Cass., sez.3, n.16604, 20.6.2025; vedasi nello stesso senso anche Cass., sez.3, 5.8.25 n. 22584, secondo cui, in tema di risarcimento del danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa, non è possibile quantificare il danno in base a percentuali astratte di “incapacità lavorativa specifica”, atteso che la liquidazione deve avvenire attraverso un accertamento concreto delle mansioni svolte, dell'impatto dei postumi su tali mansioni e della conseguente provata riduzione del reddito, il tutto in concreto, rispetto alla specificità della situazione, mancando barèmes di riferimento).
In relazione, poi, al motivo di gravame sul mancato riconoscimento del danno allo scooter, in quanto formulato per la prima volta con l'appello, occorre evidenziare che l'atto di citazione
16.12.2020 ed i documenti in esso allegati, così come, peraltro, le memorie nn. 1 e 2 ex art. art.183
VI cpc, non contengono alcun riferimento al danno materiale relativo al danneggiamento del mezzo condotto dall'appellante, tanto che nella citazione non veniva neppure individuato mediante l'indicazione del modello e/o della targa.
La doglianza, dunque, si appalesa totalmente infondata, l'assunto per cui la domanda di risarcimento di tutti i danni consentirebbe di introdurre nuove partite di pregiudizi risarcibili essendo manifestamente infondato, poiché in contrasto con le scansioni processuali perentorie poste nell'interesse della collettività, in rapporto ai principi del giusto del processo: a tal riguardo, va aggiunto, la citazione di giurisprudenza che ammette la riduzione delle domande rappresenta un artificio difensivo per superare quanto sopra, atteso che , nel caso di specie, le domande sono state ampliate e che, d'altra parte, una domanda risarcitoria omnicomprensiva, priva di specificazione, sarebbe nulla.
Anche il terzo motivo di appello sull'errata parziale compensazione delle spese di lite è infondato. La sentenza Cassazione Sezioni Unite 31 ottobre 2022 n. 32061 ha chiarito, infatti, che vi può essere soccombenza reciproca e, quindi, compensazione e/o condanna parziale alle spese di lite nel caso di più domande proposte, accolte solo in parte, e non anche in caso di unica domanda proposta, accolta solo parzialmente, dovendosi intendere, per unica domanda, quella articolata in un unico capo.
Nel caso di specie, al di là dell'unicità del fatto generatore, non può dubitarsi del fatto che le singole partite di danno richieste integrano distinte ed autonome pretese, in modo eterogeneo rispetto alla fattispecie di una domanda risarcitoria afferente ad una sola voce di danno, riconosciuta in modo ridotto.
Alla luce di quanto sopra, allora, correttamente è stato valorizzato che l'odierna appellante avesse avanzato anche la domanda autonoma di risarcimento del danno patrimoniale da perdita di capacità lavorativa specifica, respinta nella sentenza gravata, esattamente come, inammissibilmente, in sede di appello, è stato richiesto un danno patrimoniale correlato al veicolo, ulteriore, distinta, voce di danno mai prima pretesa.
Le considerazioni che precedono, pertanto, impongono di ritenere fondata la valutazione di reciproca parziale soccombenza, che ha indotto il primo Giudice alla contestata compensazione parziale.
Per completezza, pur a fronte di conclusioni che non fanno riferimento alcuno a tali doglianze ed anche a note scritte di trattazione prive di riferimenti specifici al tema, va considerato, per completezza, che a pag.11 del gravame, in punto regolazione spese di lite, la ha obliquamente Pt_1 dedotto quanto segue: “…Ha errato il Tribunale nell'individuare i parametri di riferimento ex DM 55/14, nell'individuare a carico della conchiudente un profilo di soccombenza pari ad 1/3, applicato anche nel riconoscimento delle spese di CT, nel negare il riconoscimento dei compensi spettanti a seguito dell'accertata soccombenza per la obbligatoria fase stragiudiziale assumendo come dirimente la mancata prova del pagamento.”
Fermo quanto già argomentato in punto reciproca parziale soccombenza, va detto che la doglianza afferente al parametro di liquidazione delle spese di primo grado risulta del tutto generica ed indeterminata, oltre che, come detto, neppure sviluppata nei seguiti, e che, ancora, rispetto alla mancata liquidazione delle spese stragiudiziali, ogni doglianza, come sopra del tutto sommariamente articolata, non considera in alcun modo, né censura, la motivazione del primo Giudice, ove evidenzia che “…le spese per l'attività legale stragiudiziale non sono state dettagliate…”, né il fatto che, peraltro, la stessa ebbe depositare, il 30.6.23, nota spese con cui non chiedeva affatto detto compenso. Pt_1 Le memorie finali, merita di essere aggiunto, sostanzialmente ripetitive delle difese già svolte, non offrono ragioni per ulteriormente argomentare la decisione di questa Corte, che , a fronte di tutte le considerazioni che precedono, non può che statuire nel senso del rigetto totale dell'appello. In tal senso, merita di essere chiarito, la deduzione di un nuovo intervento chirurgico cui è stata sottoposta la viene allegato senza alcuna concreta deduzione difensiva rispetto all'accertata invalidità Pt_1 permanente, già oggetto di giudicato.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza dell'appellante e vanno liquidate nel dispositivo, in base al D.M. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile, come indicato dalle Parti, di complessità bassa ed applicando i minimi tabellari, a fronte del limitato impegno difensivo richiesto alla controparte.
Le spese medesime, dunque, vanno liquidate in complessivi € 4.996,00, oltre al 15% ex art. 2 citato DM, CPA ed IVA come per legge,
Ai sensi del primo periodo art.13 co.1 quater DPR n.115/2002, parte appellante, atteso il totale rigetto dell'impugnazione, è tenuta a versare il doppio contributo unificato ai sensi del primo periodo art.13 co.1 quater DPR n.115/2002.
PQM
LA CORTE D'APPELLO
definitivamente pronunciando nel procedimento R.G. 139/2024 avverso la sentenza n. 484 emessa dal Tribunale di Savona in data 30/06/2023, respinta ogni altra domanda, istanza o eccezione, così decide:
1. Respinge l'appello con conferma della sentenza gravata;
2. Condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado in favore di Controparte_6 spese che liquida in € 4.996,00, oltre al 15% ex art.2 DM 55/14, CPA ed IVA come per legge;
3. Dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater, DPR 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio C.U. in capo all'appellante, atteso il totale rigetto del gravame.
Genova, 6 ottobre 2025
Il Consigliere Est. Il Presidente
Dott. Gabriele Marroni Dott. Marcello Bruno