Articolo 9 della Legge 28 marzo 1968, n. 437
Articolo 8Articolo 10
Versione
21 aprile 1968
Art. 9. (Approvazione dei progetti esecutivi delle opere)

I progetti esecutivi delle opere da eseguirsi ai sensi della presente legge, muniti del parere del comitato tecnico di coordinamento di cui all'articolo 5, sono approvati dal consiglio di amministrazione della cassa per il Mezzogiorno con la partecipazione del presidente del comitato medesimo.
Quando l'importo superi i 500 milioni di lire, e' necessario il parere della delegazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, prevista dall' articolo 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646 .
Entrata in vigore il 21 aprile 1968