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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 25/07/2025, n. 1656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1656 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2697/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Giudice onorario dott.ssa Antonia De Nicolo', in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 25/07/2025, tenuta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito telematico contestuale, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2697/2025 R.G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PRUDENTE Parte_1 C.F._1 ROSA FILOMENA RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAIMO SARAH CP_1 P.IVA_1 RESISTENTE
Oggetto: Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12/03/2025 , premesso di aver Parte_1 presentato domanda amministrativa volta all'accertamento del proprio stato di invalidità, ha dedotto di aver diritto al riconoscimento di uno stato invalidante utile ai fini dell'ottenimento dell'indennità di accompagnamento.
L' si è costituito in giudizio, contestando la domanda. CP_1
Con le note di trattazione per l'odierna udienza parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare all'azione; verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa, acquisite brevi note di trattazione delle parti, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
*****
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
pagina 1 di 3 In data 22.7.2025, infatti, il difensore di parte ricorrente, ha depositato l'atto sottoscritto dallo stesso ricorrente con il quale ha dichiarato di rinunziare all'azione del procedimento, così manifestando il proprio sopravvenuto difetto d'interesse a proseguire il giudizio.
Come noto, mentre la rinuncia agli atti richiede, quale condizione di efficacia, l'accettazione della controparte costituita (art. 306 co. 1 c.p.c.; cfr., fra le altre, Cass. sez. I n. 9066 del
21/06/2002), e non preclude la riproposizione della domanda, spiegando effetti solo nell'ambito del processo, al contrario la rinuncia all'azione incide sul diritto sostanziale sottostante (in giurisprudenza si è chiarito che “La rinuncia all'azione - a differenza della rinuncia agli atti del giudizio che, per essere operativa, deve essere accettata nei modi prescritti dalla legge (art.
306 cod. proc. civ.) - preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte perché, estinguendo l'azione stessa, ha l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda e fa, quindi, venire meno l'interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio per ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta dall'attore”, Cass. sez. lav. n. 2268 del 13/03/1999).
Con riguardo agli effetti della rinuncia de qua, essa comporta la cessazione della materia del contendere, sicché fa venir meno la necessità di una pronuncia giudiziale sul merito della controversia (cfr. Cass. sez. I n. 18255 del 10/09/2004, secondo cui “La rinuncia all'azione, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere e, avendo l'efficacia di un rigetto, nel merito, della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante;
peraltro, qualora la rinuncia intervenga nella fase di impugnazione, la liquidazione delle spese processuali nel procedimento di appello deve essere effettuata tenendo conto dell'esito complessivo del giudizio, e non già separando l'esito del giudizio di impugnazione dai risultati totali della lite (In applicazione del succitato principio di diritto, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva condannato il rinunciante a pagare le spese del secondo grado, dichiarando invece compensate tra le parti le spese del primo grado”).
Le spese di lite devono dichiararsi irripetibili considerato che in atti vi è la dichiarazione valida ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di con ricorso depositato il 12/03/2025 , nella causa iscritta al n. 2697 /2025 R.G.A.C. CP_1 così provvede:
pagina 2 di 3 dichiara cessata la materia del contendere;
spese irripetibili.
Foggia, 25/07/2025
Il Giudice
Antonia De Nicolo'
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Giudice onorario dott.ssa Antonia De Nicolo', in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 25/07/2025, tenuta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito telematico contestuale, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2697/2025 R.G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PRUDENTE Parte_1 C.F._1 ROSA FILOMENA RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAIMO SARAH CP_1 P.IVA_1 RESISTENTE
Oggetto: Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12/03/2025 , premesso di aver Parte_1 presentato domanda amministrativa volta all'accertamento del proprio stato di invalidità, ha dedotto di aver diritto al riconoscimento di uno stato invalidante utile ai fini dell'ottenimento dell'indennità di accompagnamento.
L' si è costituito in giudizio, contestando la domanda. CP_1
Con le note di trattazione per l'odierna udienza parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare all'azione; verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa, acquisite brevi note di trattazione delle parti, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
*****
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
pagina 1 di 3 In data 22.7.2025, infatti, il difensore di parte ricorrente, ha depositato l'atto sottoscritto dallo stesso ricorrente con il quale ha dichiarato di rinunziare all'azione del procedimento, così manifestando il proprio sopravvenuto difetto d'interesse a proseguire il giudizio.
Come noto, mentre la rinuncia agli atti richiede, quale condizione di efficacia, l'accettazione della controparte costituita (art. 306 co. 1 c.p.c.; cfr., fra le altre, Cass. sez. I n. 9066 del
21/06/2002), e non preclude la riproposizione della domanda, spiegando effetti solo nell'ambito del processo, al contrario la rinuncia all'azione incide sul diritto sostanziale sottostante (in giurisprudenza si è chiarito che “La rinuncia all'azione - a differenza della rinuncia agli atti del giudizio che, per essere operativa, deve essere accettata nei modi prescritti dalla legge (art.
306 cod. proc. civ.) - preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte perché, estinguendo l'azione stessa, ha l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda e fa, quindi, venire meno l'interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio per ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta dall'attore”, Cass. sez. lav. n. 2268 del 13/03/1999).
Con riguardo agli effetti della rinuncia de qua, essa comporta la cessazione della materia del contendere, sicché fa venir meno la necessità di una pronuncia giudiziale sul merito della controversia (cfr. Cass. sez. I n. 18255 del 10/09/2004, secondo cui “La rinuncia all'azione, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere e, avendo l'efficacia di un rigetto, nel merito, della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante;
peraltro, qualora la rinuncia intervenga nella fase di impugnazione, la liquidazione delle spese processuali nel procedimento di appello deve essere effettuata tenendo conto dell'esito complessivo del giudizio, e non già separando l'esito del giudizio di impugnazione dai risultati totali della lite (In applicazione del succitato principio di diritto, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva condannato il rinunciante a pagare le spese del secondo grado, dichiarando invece compensate tra le parti le spese del primo grado”).
Le spese di lite devono dichiararsi irripetibili considerato che in atti vi è la dichiarazione valida ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di con ricorso depositato il 12/03/2025 , nella causa iscritta al n. 2697 /2025 R.G.A.C. CP_1 così provvede:
pagina 2 di 3 dichiara cessata la materia del contendere;
spese irripetibili.
Foggia, 25/07/2025
Il Giudice
Antonia De Nicolo'
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