Decreto cautelare 24 marzo 2020
Ordinanza cautelare 5 maggio 2020
Ordinanza collegiale 1 dicembre 2020
Decreto decisorio 15 marzo 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, decreto decisorio 15/03/2021, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/03/2021
N. 00235/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 235 del 2020, proposto da
LL Autotrasporti Sas di LL GI & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Formichini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Ilaria Bonicoli in Firenze, via Ricasoli 32;
contro
Provincia di Livorno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Iaria, Debora Manzetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Domenico Iaria in Firenze, via de' Rondinelli 2;
per l'annullamento
1 - della disposizione n. 2194/2019 emessa dal Servizio Affari Legali della Provincia di Livorno, in data 6 dicembre 2019, notificata in data 13/12/2019, con la quale la Provincia di Livorno dispone “1. di diffidare ai sensi dell’art. 214 e 216 commi 1-4 del D.lgs 152/2006 per quanto contenuto in premessa la società LL Autotrasporti sas nella persona del legale rappresentante pro tempore, gestore dello stabilimento di recupero di rifiuti, ubicato nel Comune di Livorno, Via dell’Ecologia 18/20, per avere intrapreso la gestione dei rifiuti in difformità delle prescrizioni della citata AUA, ovvero per la mancanza di un sistema di trattamento delle acque meteoriche contaminate, per avere esercitato l’attività di recupero rifiuti in completa difformità dalle modalità previste nella documentazione tecnica depositata ai fini del rilascio dell’AUA adottata dalla Regione Toscana con decreto n. 3827 del 19/03/2019 e per non aver osservato le prescrizioni contenute nel certificato di iscrizione al registro delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti ai sensi dell’art. 216 del d.lgs 152/2006 di cui all’allegato C del decreto di AUA n. 3827 del 19/03/2019; 2 - di sospendere con effetto immediato il conferimento di rifiuti allo stabilimento fino alla realizzazione ed alla messa in esercizio dell’impianto di raccolta e trattamento delle acque meteoriche dilavanti dei piazzali, o in alternativa, di raccogliere e smaltire come rifiuto le acque contaminate; 3 - di sospendere con effetto immediato le attività di recupero fino all’istallazione e messa in esercizio dell’impianto di trattamento e recupero delle plastiche; 4 - di sospendere con effetto immediato il conferimento di rifiuti di cui ai punti n. 5.19.3, n. 3.1.3 lett. c e n. 3.2.3 del DM 05/02/1998 e s.m., fino alla dotazione dello stabilimento dei sistemi per il controllo radiometrico dei rifiuti metallici;
5 - di prescrivere l’allontanamento dei rifiuti stoccati nello stabilimento in tempi brevissimi comunque entro e non oltre 30 giorni dalla notifica del presente atto, con priorità assoluta dei rifiuti attualmente stoccati sui piazzali. L’attività di allontanamento dovrà essere rendicontata con cadenza regolare ogni 10 giorni, alla Provincia di Livorno, all’ARPAT di Livorno e alla Regione Toscana, riferendo i quantitativi di rifiuti allontanati per singola tipologia e la relativa destinazione finale, allegando i formulari di accompagnamento. In caso di inottemperanza alle prescrizioni impartite, la Provincia emetterà ordine di cessazione dell’attività di gestione dei rifiuti; 6 - di precisare che la società, qualora intendesse svolgere l’attività di gestione dei rifiuti che preveda esclusivamente lo stoccaggio, la movimentazione degli stessi al coperto e le attività di messa in riserva, dovrà presentare una istanza di modifica dell’AUA”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli articoli 35, comma 2 lettera a), 80 e 85 cod. proc. amm.;
Considerato che con ordinanza collegiale 1 dicembre 2020 n. 1572 è stata dichiarata l’interruzione del giudizio per fallimento della parte ricorrente;
Rilevato che nel termine di novanta giorni dalla conoscenza dell’atto interruttivo, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 80, commi 2 e 3, cod. proc. amm., non si è provveduto alla riassunzione della causa.
P.Q.M.
Dichiara estinto il ricorso.
Spese compensate.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite. Il presente provvedimento comporta la caducazione dei provvedimenti cautelari. Ai sensi dell'art. 85, co. 3, cod. proc. amm., nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti.
Così deciso in Firenze il giorno 15 marzo 2021.
| Il Presidente |
| Rosaria Trizzino |
IL SEGRETARIO