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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 29/05/2025, n. 1853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1853 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente Rel. dr.ssa Daniela Garufi Giudice dr.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di contenzioso civile iscritto sub RG N. 2816/2025 promosso da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Parte_1
Ricci
Ricorrente contro
Controparte_1
Resistente non costituito
OGGETTO: separazione personale e divorzio
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
All'udienza del 28.05.2025 la ricorrente ha concluso: “si riporta alle conclusioni del ricorso, anche istruttorie”
pagina 1 di 8
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.Con ricorso iscritto a ruolo il 27.02.2025 in ha adito il Parte_1 Pt_1
Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la separazione personale da , con Controparte_1
il quale aveva contratto matrimonio il 21.03.2017 a Santa GN, TA, Filippine, con addebito al marito per la violazione degli obblighi di assistenza morale, materiale e di collaborazione-contribuzione derivanti dal matrimonio ex art. 143 c.c. e grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio per aver posto in essere atti di violenza contro la moglie,
e di conseguenza disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori e con collocamento prevalente presso la madre, la regolamentazione del Per_1 Per_2
diritto di visita del genitore non collocatario con le modalità indicate nel piano genitoriale allegato al ricorso, porre a carico del padre un contributo al mantenimento ordinario dei figli nella misura di € 200,00 mensili complessivi, e infine, dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistendo i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma terzo, l. 1 dicembre 1970, n.
898, passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio.
La ricorrente ha rappresentato che dopo il matrimonio, la stessa sarebbe rimasta nelle
Filippine a vivere presso la casa della zia materna, mentre il marito sarebbe tornato in Italia per gestire un negozio di famiglia. Nei primi due anni di vita della figlia (nata il Per_1
04.06.2017), la coppia avrebbe vissuto separata, fino al 2019, allorquando madre e figlia si sarebbero trasferite in Italia per ricongiungersi con il resistente. A causa della chiusura del negozio di famiglia poco dopo l'arrivo in Italia della ricorrente, il marito non avrebbe più lavorato, e la moglie avrebbe quindi iniziato a svolgere varie attività come colf, badante e addetta alle pulizie per sostenere economicamente la famiglia. Perdurando le difficoltà economiche, nel 2022 il nucleo familiare sarebbe stato sfrattato dall'abitazione presso cui avrebbe vissuto insieme alla famiglia del marito, e collocato temporaneamente in una casa di accoglienza, da dove però sarebbe stato poi trasferito presso altre strutture prima a
Montecatini Terme (PT) e successivamente a Rignano sull'Arno. Anche dopo la nascita del secondo figlio (13.09.2023), il padre avrebbe continuato a non lavorare, mentre la Per_2
pagina 2 di 8 madre, unico genitore a sostenere economicamente la famiglia, avrebbe trovato una nuova occupazione. La ricorrente ha poi evidenziato che dalla nascita del figlio i rapporti Per_2
tra i coniugi si sarebbero deteriorati a causa di alcune relazioni extra-coniugali del marito, tanto che nel settembre 2024 il resistente avrebbe aggredito la ricorrente durante un litigio e si sarebbe poi allontanato dalla casa di accoglienza per tornare presso l'abitazione della propria madre. La , pertanto, che sarebbe rimasta con i figli presso la casa Parte_1 di accoglienza di Rignano sull'Arno “A casa di , avrebbe comunicato al marito la Per_3
definitiva volontà di separarsi. Quanto alla situazione economica la moglie ha dedotto di lavorare con regolare contratto a chiamata come addetta alle pulizie e di percepire uno stipendio netto mensile pari a circa € 900,00. Da semplici informazioni non circostanziate deduce che il marito svolgerebbe una mansione lavorativa, senza peraltro avere contezza né della retribuzione né della tipologia di attività. Ha quindi concluso come sopra riportato ed in via istruttoria ha chiesto l'ammissione di prova per testi su circostanze capitolate.
2. Il resistente, pur ritualmente notiziato, non si è costituito nel presente giudizio e ne è stata quindi dichiarata la contumacia.
3. Con decreto di fissazione d'udienza del 28.02.2025 la Presidente ha incaricato il servizio sociale di NC e GL NO di far pervenire una relazione sul nucleo e sulle condizioni dei minori , poi depositata in data 27.05.2025. Pt_1
All'udienza del 28.05.2025 sono comparsi la ricorrente ed il proprio difensore. La presidente ha interrogato la ricorrente sull'attuale sistemazione abitativa, sulla condizione economica e lavorativa e sugli episodi di violenza e, all'esito, ha rimesso la decisione al
Tribunale.
4. Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà. Nel caso in esame, la ricorrente ha dedotto l'intollerabilità del proseguo della convivenza, la quale risulta cessata dal settembre 2024.
Peraltro, , pur regolarmente notiziato del presente giudizio, non si è Controparte_1
costituito, mostrando così il suo disinteresse per il vincolo coniugale.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda.
pagina 3 di 8 5. In ordine alle richieste istruttorie avanzate dalla ricorrente il Tribunale osserva che i fatti su cui verterebbero molte delle testimonianze richieste sono stati accertati dai servizi sociali competenti e documentati nella relazione depositata dai servizi sociali stessi, la quale è agli atti del presente procedimento. Le allegazioni già presenti agli atti del procedimento, inoltre, sono ritenute sufficienti per la valutazione dei fatti in questione con conseguente irrilevanza delle altre testimonianze richieste che non apporterebbero elementi nuovi o rilevanti ai fini della decisione, risultando pertanto superflue. Poiché la relazione dei servizi sociali illustra adeguatamente gli eventi in questione, considerata l'irrilevanza delle altre testimonianze per come dedotte, le richieste istruttorie vanno rigettate.
6. In ordine alla richiesta di addebito, il Collegio osserva in punto di diritto che secondo il costante orientamento della Suprema Corte di Cassazione, "la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei medesimi coniugi, essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale o sia invece intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
deve, pertanto, essere pronunciata la separazione senza addebito allorché non sia stata raggiunta la prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, tenuto da uno o da entrambi i coniugi, abbia concretamente causato il fallimento della convivenza" (Cass. Civ., sez. I, n.
2740/2008): pertanto, è onere del coniuge richiedente l'addebito provare la sussistenza di un nesso di causalità tra l'asserita violazione degli obblighi matrimoniali e l'intollerabilità della convivenza con il coniuge. ha chiesto l'addebito della separazione al Parte_1
marito sostenendo che il comportamento di quest'ultimo sarebbe stato la Controparte_1
causa determinante della crisi coniugale, adducendo come motivi principali la mancanza di contributo economico e morale da parte del marito, nonché episodi di violenza e relazioni extraconiugali dello stesso. Dall'esame degli atti e dei documenti prodotti (e, come si è detto non si perverrebbe a risultato diverso sulla base delle prove non ammesse), non emergono prove sufficienti a dimostrare le circostanze addotte dalla ricorrente a fondamento della richiesta di addebito della separazione. In particolare, non sono stati presentati documenti o testimonianze che confermino in modo inequivocabile le accuse di violenza e relazioni extraconiugali, né è stata presentata alcuna richiesta di prova testimoniale o documentale che possa confermare le accuse mosse dalla ricorrente nei pagina 4 di 8 confronti del resistente. La mancanza di una richiesta di prova specifica rende le accuse non verificabili e, pertanto, non utilizzabili come base per un addebito. Le dichiarazioni rese dalla ricorrente all'udienza del 28.05.2025 in merito agli asseriti episodi di violenza, inoltre, appaiono non contestualizzate, né precisamente collocate nel tempo e nello spazio, eccezion fatta per l'episodio del settembre 2024, privo di riscontri, risultando pertanto generiche e non sufficienti a fondare un addebito. La giurisprudenza consolidata richiede che l'addebito della separazione sia fondato su prove concrete e inconfutabili, che dimostrino la violazione dei doveri coniugali da parte di uno dei coniugi. In assenza di tali prove, non è possibile attribuire l'addebito della separazione. Per tali motivi, atteso che le prove presentate dalla ricorrente non sono sufficienti a dimostrare in modo chiaro e inequivocabile che il comportamento del marito sia stato la causa esclusiva della crisi coniugale che, semmai, è da attribuire a motivi economici e ad altri fattori, come la sensibile fragilità sociale del nucleo, in un contesto nel quale il marito dal 2019, a causa di un intervento chirurgico alla testa avrebbe riportato una invalidità, il Tribunale rigetta la domanda di addebito.
7. In ordine all'affidamento dei figli minori (nata il [...]) e Persona_4
(nato il [...]), deve osservarsi che non sussistono motivi per Persona_5 disattendere all'ordinario regime di affido (L. 54/2006) e che, in particolare, non sono emersi elementi concreti che dimostrino l'inidoneità di uno dei genitori a svolgere il ruolo genitoriale. La stessa ricorrente ritiene più opportuno, per il miglior interesse dei figli, mantenere l'affidamento condiviso al fine di permettere a e di mantenere Per_1 Per_2
un rapporto stabile e continuativo con entrambi i genitori, anche se separati. Dalla relazione dei Servizi Sociali, inoltre, non emergono elementi tali da far ritenere una minore capacità genitoriale in taluno dei genitori tale da giustificare un discostamento dall'affidamento condiviso, e viene sottolineato che i minori fanno rientro sereni dopo le visite al padre.
In conformità alla situazione attuale, e saranno collocati presso la madre Per_1 Per_2 con la quale abiteranno, attualmente nel Comune di Rignano sull'Arno, Via della Pieve n.
4, presso la Casa d'Accoglienza in cui sono residenti e domiciliati.
8. Quanto al diritto di visita del genitore non collocatario il Tribunale ritiene che la regolamentazione proposta dalla ricorrente nel piano genitoriale sia adeguata agli interessi dei minori ed alla loro età e rispettosa del principio di bigenitorialità, tenendo comunque pagina 5 di 8 sempre conto degli impegni e delle esigenze di entrambi i minori. Il Collegio, pertanto dispone che e frequentino il padre ogni fine settimana, dal venerdì Per_1 Per_2 pomeriggio dopo l'uscita da scuola alla domenica pomeriggio. Per le festività di Natale
(dalla fine delle lezioni all'Epifania) e trascorreranno ad anni alterni la Per_1 Per_2
Viglia di Natale, Capodanno ed Epifania con la madre, Natale, Santo Stefano, ed altri giorni di vacanza scolastica con il padre, e viceversa l'anno successivo. Per Pasqua (vacanze scolastiche comprendenti la festività) trascorreranno ad anni alterni la Pasqua con il padre, il Lunedì dell'Angelo con la madre ed i giorni di vacanza scolastica con la madre, e viceversa l'anno successivo, le altre festività nel corso dell'anno saranno trascorse dai figli con i genitori, per metà festività ciascuno, in base alle necessità lavorative dei genitori.
Durante le vacanze estive i figli trascorreranno almeno due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore da concordare entro il 31 marzo di ogni anno.
9. Passando alle domande di natura economica, deve osservarsi che la ricorrente ha dichiarato di avere un contratto di lavoro da circa due mesi, e guadagnare circa € 1.200,00 al mese. Secondo le deduzioni della stessa il marito lavorerebbe come badante fisso. La richiesta di pagamento del contributo di mantenimento per i minori formulata dalla madre deve essere accolta ed il Tribunale ritiene che la somma di € 200,00 mensili come richiesta possa essere recepita, apparendo adeguata, tenuto conto del maggior onere di mantenimento diretto e cura gravante sulla madre, che peraltro ha dichiarato di non avere spese abitative da sostenere, quale genitore collocatario della prole minorenne, e dei bisogni dei minori, oltre ad essere proporzionata alla capacità lavorativa del resistente che, per i postumi dell'intervento chirurgico subito nel 2019, grazie al supporto dei servizi ha formalizzato richiesta di collocamento mirato ai sensi della L. 68.1999. Al riguardo va infatti comunque considerato che ciascun genitore, anche se privo di una continuativa fonte di reddito, resta comunque gravato del dovere di fare fronte alle ordinarie esigenze di vita dei figli e quindi attivarsi nella ricerca di un impiego adeguato da cui trarre le risorse finanziarie necessarie per adempiere il detto obbligo di mantenimento, in quanto la sua condizione non deve pregiudicare la prole. Le spese straordinarie di istruzione e mediche vanno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e vanno individuate secondo le Linee
Guida del CNF del 2017. L'assegno unico sarà interamente percepito dalla madre quale genitore collocatario.
pagina 6 di 8 10. In punto di spese, la parziale soccombenza della ricorrente in punto di addebito giustifica la compensazione delle spese per la metà d con condanna del convneuto a rifondere alla ricorrente la residua metà delle spese che si liquidano secondo i valori minimi, tenuto conto dell'istruttoria solo documentale, del valore indeterminabile e della bassa complessità, in € 2.800,00 per compensi, oltre IVA e Cap e spese generali come per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza respinta così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
, nata a [...] l'[...], e ,
[...] Controparte_1
nato a [...] il [...] (matrimonio non trascritto in Italia ma certificato dal Consolato Generale della Repubblica delle Filippine di Firenze in data 22.07.2022);
- rigetta la domanda di addebito della separazione formulata da;
Parte_1
- dispone l'affido condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2
domiciliazione prevalente presso la madre;
- dispone che e frequentino il padre ogni fine settimana, dal venerdì Per_1 Per_2 pomeriggio dopo l'uscita da scuola alla domenica pomeriggio. Per le festività di Natale
(dalla fine delle lezioni all'Epifania) e trascorreranno ad anni alterni la Per_1 Per_2
Viglia di Natale, Capodanno ed Epifania con la madre, Natale, Santo Stefano, ed altri giorni di vacanza scolastica con il padre, e viceversa l'anno successivo. Per Pasqua (vacanze scolastiche comprendenti la festività) trascorreranno ad anni alterni la Pasqua con il padre, il Lunedì dell'Angelo con la madre ed i giorni di vacanza scolastica con la madre, e viceversa l'anno successivo, le altre festività nel corso dell'anno saranno trascorse dai figli con i genitori, per metà festività ciascuno, in base alle necessità lavorative dei genitori.
Durante le vacanze estive i figli trascorreranno almeno due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore da comunicarsi entro il 31 marzo di ogni anno;
- pone a carico di , a titolo di contributo per il mantenimento ordinario dei Controparte_1 figli minori, l'importo mensile complessivo di € 200,00 da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
pagina 7 di 8 - pone a carico di entrambi i genitori nella misura del 50 % ciascuno le spese straordinarie come da linee guida del CNF 2017;
- dispone che l'assegno unico universale sarà integralmente percepito dalla madre;
- condanna il convenuto a rimborsare alla ricorrente la metà delle spese del giudizio, con compensazione tra le parti dell'ulteriore metà, spese che si liquidano in tale misura in €
2.800,00 per compensi, oltre IVA e Cap e spese generali come per legge.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 28.05.2025.
- dispone con separata ordinanza in ordine alla domanda di divorzio.
La Presidente relatrice
Dott.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente Rel. dr.ssa Daniela Garufi Giudice dr.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di contenzioso civile iscritto sub RG N. 2816/2025 promosso da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Parte_1
Ricci
Ricorrente contro
Controparte_1
Resistente non costituito
OGGETTO: separazione personale e divorzio
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
All'udienza del 28.05.2025 la ricorrente ha concluso: “si riporta alle conclusioni del ricorso, anche istruttorie”
pagina 1 di 8
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.Con ricorso iscritto a ruolo il 27.02.2025 in ha adito il Parte_1 Pt_1
Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la separazione personale da , con Controparte_1
il quale aveva contratto matrimonio il 21.03.2017 a Santa GN, TA, Filippine, con addebito al marito per la violazione degli obblighi di assistenza morale, materiale e di collaborazione-contribuzione derivanti dal matrimonio ex art. 143 c.c. e grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio per aver posto in essere atti di violenza contro la moglie,
e di conseguenza disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori e con collocamento prevalente presso la madre, la regolamentazione del Per_1 Per_2
diritto di visita del genitore non collocatario con le modalità indicate nel piano genitoriale allegato al ricorso, porre a carico del padre un contributo al mantenimento ordinario dei figli nella misura di € 200,00 mensili complessivi, e infine, dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistendo i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma terzo, l. 1 dicembre 1970, n.
898, passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio.
La ricorrente ha rappresentato che dopo il matrimonio, la stessa sarebbe rimasta nelle
Filippine a vivere presso la casa della zia materna, mentre il marito sarebbe tornato in Italia per gestire un negozio di famiglia. Nei primi due anni di vita della figlia (nata il Per_1
04.06.2017), la coppia avrebbe vissuto separata, fino al 2019, allorquando madre e figlia si sarebbero trasferite in Italia per ricongiungersi con il resistente. A causa della chiusura del negozio di famiglia poco dopo l'arrivo in Italia della ricorrente, il marito non avrebbe più lavorato, e la moglie avrebbe quindi iniziato a svolgere varie attività come colf, badante e addetta alle pulizie per sostenere economicamente la famiglia. Perdurando le difficoltà economiche, nel 2022 il nucleo familiare sarebbe stato sfrattato dall'abitazione presso cui avrebbe vissuto insieme alla famiglia del marito, e collocato temporaneamente in una casa di accoglienza, da dove però sarebbe stato poi trasferito presso altre strutture prima a
Montecatini Terme (PT) e successivamente a Rignano sull'Arno. Anche dopo la nascita del secondo figlio (13.09.2023), il padre avrebbe continuato a non lavorare, mentre la Per_2
pagina 2 di 8 madre, unico genitore a sostenere economicamente la famiglia, avrebbe trovato una nuova occupazione. La ricorrente ha poi evidenziato che dalla nascita del figlio i rapporti Per_2
tra i coniugi si sarebbero deteriorati a causa di alcune relazioni extra-coniugali del marito, tanto che nel settembre 2024 il resistente avrebbe aggredito la ricorrente durante un litigio e si sarebbe poi allontanato dalla casa di accoglienza per tornare presso l'abitazione della propria madre. La , pertanto, che sarebbe rimasta con i figli presso la casa Parte_1 di accoglienza di Rignano sull'Arno “A casa di , avrebbe comunicato al marito la Per_3
definitiva volontà di separarsi. Quanto alla situazione economica la moglie ha dedotto di lavorare con regolare contratto a chiamata come addetta alle pulizie e di percepire uno stipendio netto mensile pari a circa € 900,00. Da semplici informazioni non circostanziate deduce che il marito svolgerebbe una mansione lavorativa, senza peraltro avere contezza né della retribuzione né della tipologia di attività. Ha quindi concluso come sopra riportato ed in via istruttoria ha chiesto l'ammissione di prova per testi su circostanze capitolate.
2. Il resistente, pur ritualmente notiziato, non si è costituito nel presente giudizio e ne è stata quindi dichiarata la contumacia.
3. Con decreto di fissazione d'udienza del 28.02.2025 la Presidente ha incaricato il servizio sociale di NC e GL NO di far pervenire una relazione sul nucleo e sulle condizioni dei minori , poi depositata in data 27.05.2025. Pt_1
All'udienza del 28.05.2025 sono comparsi la ricorrente ed il proprio difensore. La presidente ha interrogato la ricorrente sull'attuale sistemazione abitativa, sulla condizione economica e lavorativa e sugli episodi di violenza e, all'esito, ha rimesso la decisione al
Tribunale.
4. Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà. Nel caso in esame, la ricorrente ha dedotto l'intollerabilità del proseguo della convivenza, la quale risulta cessata dal settembre 2024.
Peraltro, , pur regolarmente notiziato del presente giudizio, non si è Controparte_1
costituito, mostrando così il suo disinteresse per il vincolo coniugale.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda.
pagina 3 di 8 5. In ordine alle richieste istruttorie avanzate dalla ricorrente il Tribunale osserva che i fatti su cui verterebbero molte delle testimonianze richieste sono stati accertati dai servizi sociali competenti e documentati nella relazione depositata dai servizi sociali stessi, la quale è agli atti del presente procedimento. Le allegazioni già presenti agli atti del procedimento, inoltre, sono ritenute sufficienti per la valutazione dei fatti in questione con conseguente irrilevanza delle altre testimonianze richieste che non apporterebbero elementi nuovi o rilevanti ai fini della decisione, risultando pertanto superflue. Poiché la relazione dei servizi sociali illustra adeguatamente gli eventi in questione, considerata l'irrilevanza delle altre testimonianze per come dedotte, le richieste istruttorie vanno rigettate.
6. In ordine alla richiesta di addebito, il Collegio osserva in punto di diritto che secondo il costante orientamento della Suprema Corte di Cassazione, "la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei medesimi coniugi, essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale o sia invece intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
deve, pertanto, essere pronunciata la separazione senza addebito allorché non sia stata raggiunta la prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, tenuto da uno o da entrambi i coniugi, abbia concretamente causato il fallimento della convivenza" (Cass. Civ., sez. I, n.
2740/2008): pertanto, è onere del coniuge richiedente l'addebito provare la sussistenza di un nesso di causalità tra l'asserita violazione degli obblighi matrimoniali e l'intollerabilità della convivenza con il coniuge. ha chiesto l'addebito della separazione al Parte_1
marito sostenendo che il comportamento di quest'ultimo sarebbe stato la Controparte_1
causa determinante della crisi coniugale, adducendo come motivi principali la mancanza di contributo economico e morale da parte del marito, nonché episodi di violenza e relazioni extraconiugali dello stesso. Dall'esame degli atti e dei documenti prodotti (e, come si è detto non si perverrebbe a risultato diverso sulla base delle prove non ammesse), non emergono prove sufficienti a dimostrare le circostanze addotte dalla ricorrente a fondamento della richiesta di addebito della separazione. In particolare, non sono stati presentati documenti o testimonianze che confermino in modo inequivocabile le accuse di violenza e relazioni extraconiugali, né è stata presentata alcuna richiesta di prova testimoniale o documentale che possa confermare le accuse mosse dalla ricorrente nei pagina 4 di 8 confronti del resistente. La mancanza di una richiesta di prova specifica rende le accuse non verificabili e, pertanto, non utilizzabili come base per un addebito. Le dichiarazioni rese dalla ricorrente all'udienza del 28.05.2025 in merito agli asseriti episodi di violenza, inoltre, appaiono non contestualizzate, né precisamente collocate nel tempo e nello spazio, eccezion fatta per l'episodio del settembre 2024, privo di riscontri, risultando pertanto generiche e non sufficienti a fondare un addebito. La giurisprudenza consolidata richiede che l'addebito della separazione sia fondato su prove concrete e inconfutabili, che dimostrino la violazione dei doveri coniugali da parte di uno dei coniugi. In assenza di tali prove, non è possibile attribuire l'addebito della separazione. Per tali motivi, atteso che le prove presentate dalla ricorrente non sono sufficienti a dimostrare in modo chiaro e inequivocabile che il comportamento del marito sia stato la causa esclusiva della crisi coniugale che, semmai, è da attribuire a motivi economici e ad altri fattori, come la sensibile fragilità sociale del nucleo, in un contesto nel quale il marito dal 2019, a causa di un intervento chirurgico alla testa avrebbe riportato una invalidità, il Tribunale rigetta la domanda di addebito.
7. In ordine all'affidamento dei figli minori (nata il [...]) e Persona_4
(nato il [...]), deve osservarsi che non sussistono motivi per Persona_5 disattendere all'ordinario regime di affido (L. 54/2006) e che, in particolare, non sono emersi elementi concreti che dimostrino l'inidoneità di uno dei genitori a svolgere il ruolo genitoriale. La stessa ricorrente ritiene più opportuno, per il miglior interesse dei figli, mantenere l'affidamento condiviso al fine di permettere a e di mantenere Per_1 Per_2
un rapporto stabile e continuativo con entrambi i genitori, anche se separati. Dalla relazione dei Servizi Sociali, inoltre, non emergono elementi tali da far ritenere una minore capacità genitoriale in taluno dei genitori tale da giustificare un discostamento dall'affidamento condiviso, e viene sottolineato che i minori fanno rientro sereni dopo le visite al padre.
In conformità alla situazione attuale, e saranno collocati presso la madre Per_1 Per_2 con la quale abiteranno, attualmente nel Comune di Rignano sull'Arno, Via della Pieve n.
4, presso la Casa d'Accoglienza in cui sono residenti e domiciliati.
8. Quanto al diritto di visita del genitore non collocatario il Tribunale ritiene che la regolamentazione proposta dalla ricorrente nel piano genitoriale sia adeguata agli interessi dei minori ed alla loro età e rispettosa del principio di bigenitorialità, tenendo comunque pagina 5 di 8 sempre conto degli impegni e delle esigenze di entrambi i minori. Il Collegio, pertanto dispone che e frequentino il padre ogni fine settimana, dal venerdì Per_1 Per_2 pomeriggio dopo l'uscita da scuola alla domenica pomeriggio. Per le festività di Natale
(dalla fine delle lezioni all'Epifania) e trascorreranno ad anni alterni la Per_1 Per_2
Viglia di Natale, Capodanno ed Epifania con la madre, Natale, Santo Stefano, ed altri giorni di vacanza scolastica con il padre, e viceversa l'anno successivo. Per Pasqua (vacanze scolastiche comprendenti la festività) trascorreranno ad anni alterni la Pasqua con il padre, il Lunedì dell'Angelo con la madre ed i giorni di vacanza scolastica con la madre, e viceversa l'anno successivo, le altre festività nel corso dell'anno saranno trascorse dai figli con i genitori, per metà festività ciascuno, in base alle necessità lavorative dei genitori.
Durante le vacanze estive i figli trascorreranno almeno due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore da concordare entro il 31 marzo di ogni anno.
9. Passando alle domande di natura economica, deve osservarsi che la ricorrente ha dichiarato di avere un contratto di lavoro da circa due mesi, e guadagnare circa € 1.200,00 al mese. Secondo le deduzioni della stessa il marito lavorerebbe come badante fisso. La richiesta di pagamento del contributo di mantenimento per i minori formulata dalla madre deve essere accolta ed il Tribunale ritiene che la somma di € 200,00 mensili come richiesta possa essere recepita, apparendo adeguata, tenuto conto del maggior onere di mantenimento diretto e cura gravante sulla madre, che peraltro ha dichiarato di non avere spese abitative da sostenere, quale genitore collocatario della prole minorenne, e dei bisogni dei minori, oltre ad essere proporzionata alla capacità lavorativa del resistente che, per i postumi dell'intervento chirurgico subito nel 2019, grazie al supporto dei servizi ha formalizzato richiesta di collocamento mirato ai sensi della L. 68.1999. Al riguardo va infatti comunque considerato che ciascun genitore, anche se privo di una continuativa fonte di reddito, resta comunque gravato del dovere di fare fronte alle ordinarie esigenze di vita dei figli e quindi attivarsi nella ricerca di un impiego adeguato da cui trarre le risorse finanziarie necessarie per adempiere il detto obbligo di mantenimento, in quanto la sua condizione non deve pregiudicare la prole. Le spese straordinarie di istruzione e mediche vanno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e vanno individuate secondo le Linee
Guida del CNF del 2017. L'assegno unico sarà interamente percepito dalla madre quale genitore collocatario.
pagina 6 di 8 10. In punto di spese, la parziale soccombenza della ricorrente in punto di addebito giustifica la compensazione delle spese per la metà d con condanna del convneuto a rifondere alla ricorrente la residua metà delle spese che si liquidano secondo i valori minimi, tenuto conto dell'istruttoria solo documentale, del valore indeterminabile e della bassa complessità, in € 2.800,00 per compensi, oltre IVA e Cap e spese generali come per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza respinta così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
, nata a [...] l'[...], e ,
[...] Controparte_1
nato a [...] il [...] (matrimonio non trascritto in Italia ma certificato dal Consolato Generale della Repubblica delle Filippine di Firenze in data 22.07.2022);
- rigetta la domanda di addebito della separazione formulata da;
Parte_1
- dispone l'affido condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2
domiciliazione prevalente presso la madre;
- dispone che e frequentino il padre ogni fine settimana, dal venerdì Per_1 Per_2 pomeriggio dopo l'uscita da scuola alla domenica pomeriggio. Per le festività di Natale
(dalla fine delle lezioni all'Epifania) e trascorreranno ad anni alterni la Per_1 Per_2
Viglia di Natale, Capodanno ed Epifania con la madre, Natale, Santo Stefano, ed altri giorni di vacanza scolastica con il padre, e viceversa l'anno successivo. Per Pasqua (vacanze scolastiche comprendenti la festività) trascorreranno ad anni alterni la Pasqua con il padre, il Lunedì dell'Angelo con la madre ed i giorni di vacanza scolastica con la madre, e viceversa l'anno successivo, le altre festività nel corso dell'anno saranno trascorse dai figli con i genitori, per metà festività ciascuno, in base alle necessità lavorative dei genitori.
Durante le vacanze estive i figli trascorreranno almeno due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore da comunicarsi entro il 31 marzo di ogni anno;
- pone a carico di , a titolo di contributo per il mantenimento ordinario dei Controparte_1 figli minori, l'importo mensile complessivo di € 200,00 da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
pagina 7 di 8 - pone a carico di entrambi i genitori nella misura del 50 % ciascuno le spese straordinarie come da linee guida del CNF 2017;
- dispone che l'assegno unico universale sarà integralmente percepito dalla madre;
- condanna il convenuto a rimborsare alla ricorrente la metà delle spese del giudizio, con compensazione tra le parti dell'ulteriore metà, spese che si liquidano in tale misura in €
2.800,00 per compensi, oltre IVA e Cap e spese generali come per legge.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 28.05.2025.
- dispone con separata ordinanza in ordine alla domanda di divorzio.
La Presidente relatrice
Dott.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
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