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Sentenza 30 agosto 2025
Sentenza 30 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 30/08/2025, n. 4343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4343 |
| Data del deposito : | 30 agosto 2025 |
Testo completo
N.R.G.2847/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
III Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata in VIA Parte_1 C.F._1
PROSERPINA 24 CATANIA, presso lo studio dell'Avv. PADALINO CARMELO, che la rappresenta e difende, per procura in calce alla citazione;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in VIALE V. VENETO 90 CATANIA, presso lo studio dell'avv. ALICATA ETTORE, che lo rappresenta e difende, per procura in calce alla comparsa;
APPELLATO
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Conclusioni come da verbale di udienza del 09/04/2025, in questa sede da intendersi integralmente richiamato.
Con atto di citazione notificato in data 15/02/2022, ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza n.1266/2021 del Giudice di Pace di Catania che ha rigettato l'impugnazione della delibera condominiale del 15/9/2020 del Condominio sito in Catania, via della Bellavista n. 1 (nella parte relativa all'approvazione del punto 1 all'ordine del giorno, riguardante “Approvazione rendiconto anno
1 2019 e relativo piano di riparto”, laddove è stato previsto, a carico dell'appellante, il pagamento della somma di €1.972,65 a titolo di “Saldi di fine Es. prec.”, condannandola al pagamento delle spese processuali.
Si è costituito il appellato eccependo l'inammissibilità dell'appello e comunque CP_1 chiedendone il rigetto per l'infondatezza nel merito.
Posta la causa in decisione con i termini ridotti, soltanto l'appellato ha depositato conclusionale.
L'appellante con l'unico motivo di appello ha reiterato quanto dedotto in primo grado circa la non debenza della somma di €1.383,12, trattandosi di spese condominiali per le quali il Condominio aveva già ottenuto tre titoli esecutivi (decreti ingiuntivi), che aveva azionato per intervenire nella procedura esecutiva immobiliare N.R.G.ES. 24/2000, partecipando alla distribuzione del ricavato della vendita all'asta dell'immobile pignorato alla . Con decreto di trasferimento del 9/12/2014, l'immobile Pt_1 della veniva venduto all'asta ed al Condominio veniva assegnata, come da piano di riparto Pt_1 approvato in data 4/07/2016, la somma di €8.150,59, a parziale copertura della maggior somma dovuta.
Essa è rimasta proprietaria dell'unità immobiliare garage presso il Condominio appellato. Il credito vantato dal Condominio tuttavia non risulta soddisfatto per intero come emerge dal verbale di assegnazione somme agli atti che ripartisce il credito anche al Condominio, sia al privilegio, che al chirografo.
L'appello è infondato nel merito e va rigettato per le ragioni che si vanno ad esporre.
In diritto, si richiamano i principi espressi dalla Suprema Corte e richiamati anche in prime cure, secondo cui “il rendiconto consuntivo per successivi periodi di gestione che, nel prospetto dei conti individuali per singolo condomino, riporti tutte le somme dovute al condominio, comprensive delle morosità relative alle annualità precedenti rimaste insolute (le quali costituiscono non solo un saldo contabile dello stato patrimoniale attivo, ma anche una posta di debito permanente di quel partecipante), una volta approvato dall'assemblea può essere impugnato ai sensi dell'art. 1137 c.c. costituendo altrimenti esso stesso idoneo titolo del credito complessivo nei confronti di quel singolo partecipante, pur non dando luogo ad un nuovo fatto costitutivo del credito stesso” ( Cass. civ. 2021, n.
3847).
Come più volte espresso dalla Suprema Corte “L'approvazione del rendiconto da parte dell'assemblea non rende intangibili le poste debitorie, ma il mancato ricorso all'impugnazione ex art. 1137 cod. Civ. rende la delibera vincolante” (Cass. n.1171/2019).
Correttamente il Giudice di Pace ha ritenuto non impugnabile la delibera di approvazione del consuntivo 2019 per mancata approvazione delle delibere precedenti trattandosi di credito riportato per
2 saldo esercizi precedenti. Sotto tale profilo peraltro l'appellante non ha mosso alcuna specifica censura alla decisione limitandosi a ribadire di non dovere parte della somma poiché già soddisfatta, senza nulla dire in ordine all' impugnazione delle delibere precedenti a quella oggetto di causa.
E' incontestato che sia mancata l'impugnazione delle precedenti delibere nel termine di legge.
Pertanto, in mancanza di una tempestiva contestazione da parte dell'odierna appellante della debenza della somma riportata in bilancio per gli anni precedenti sino al 2018 non risulta ammissibile la contestazione del credito riportato soltanto nel 2019 trattandosi di poste pregresse mai contestate.
Per tali ragioni, l'appello va rigettato, con conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ex d.m.55/14 e succ. modif. secondo i parametri dello scaglione di valore di riferimento (ridotti ai minimi per la fase istruttoria e decisoria), tenuto conto del valore della causa, dell'attività difensiva e processuale in concreto svolta.
Infine, si dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento a carico dell'appellante del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa: rigetta l'appello; condanna l'appellata al pagamento delle spese di lite, in favore dell'appellato, che liquida in euro
1.702,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute per legge;
dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato a carico dell'appellata soccombente.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 29.8.2025.
Il Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
III Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata in VIA Parte_1 C.F._1
PROSERPINA 24 CATANIA, presso lo studio dell'Avv. PADALINO CARMELO, che la rappresenta e difende, per procura in calce alla citazione;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in VIALE V. VENETO 90 CATANIA, presso lo studio dell'avv. ALICATA ETTORE, che lo rappresenta e difende, per procura in calce alla comparsa;
APPELLATO
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Conclusioni come da verbale di udienza del 09/04/2025, in questa sede da intendersi integralmente richiamato.
Con atto di citazione notificato in data 15/02/2022, ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza n.1266/2021 del Giudice di Pace di Catania che ha rigettato l'impugnazione della delibera condominiale del 15/9/2020 del Condominio sito in Catania, via della Bellavista n. 1 (nella parte relativa all'approvazione del punto 1 all'ordine del giorno, riguardante “Approvazione rendiconto anno
1 2019 e relativo piano di riparto”, laddove è stato previsto, a carico dell'appellante, il pagamento della somma di €1.972,65 a titolo di “Saldi di fine Es. prec.”, condannandola al pagamento delle spese processuali.
Si è costituito il appellato eccependo l'inammissibilità dell'appello e comunque CP_1 chiedendone il rigetto per l'infondatezza nel merito.
Posta la causa in decisione con i termini ridotti, soltanto l'appellato ha depositato conclusionale.
L'appellante con l'unico motivo di appello ha reiterato quanto dedotto in primo grado circa la non debenza della somma di €1.383,12, trattandosi di spese condominiali per le quali il Condominio aveva già ottenuto tre titoli esecutivi (decreti ingiuntivi), che aveva azionato per intervenire nella procedura esecutiva immobiliare N.R.G.ES. 24/2000, partecipando alla distribuzione del ricavato della vendita all'asta dell'immobile pignorato alla . Con decreto di trasferimento del 9/12/2014, l'immobile Pt_1 della veniva venduto all'asta ed al Condominio veniva assegnata, come da piano di riparto Pt_1 approvato in data 4/07/2016, la somma di €8.150,59, a parziale copertura della maggior somma dovuta.
Essa è rimasta proprietaria dell'unità immobiliare garage presso il Condominio appellato. Il credito vantato dal Condominio tuttavia non risulta soddisfatto per intero come emerge dal verbale di assegnazione somme agli atti che ripartisce il credito anche al Condominio, sia al privilegio, che al chirografo.
L'appello è infondato nel merito e va rigettato per le ragioni che si vanno ad esporre.
In diritto, si richiamano i principi espressi dalla Suprema Corte e richiamati anche in prime cure, secondo cui “il rendiconto consuntivo per successivi periodi di gestione che, nel prospetto dei conti individuali per singolo condomino, riporti tutte le somme dovute al condominio, comprensive delle morosità relative alle annualità precedenti rimaste insolute (le quali costituiscono non solo un saldo contabile dello stato patrimoniale attivo, ma anche una posta di debito permanente di quel partecipante), una volta approvato dall'assemblea può essere impugnato ai sensi dell'art. 1137 c.c. costituendo altrimenti esso stesso idoneo titolo del credito complessivo nei confronti di quel singolo partecipante, pur non dando luogo ad un nuovo fatto costitutivo del credito stesso” ( Cass. civ. 2021, n.
3847).
Come più volte espresso dalla Suprema Corte “L'approvazione del rendiconto da parte dell'assemblea non rende intangibili le poste debitorie, ma il mancato ricorso all'impugnazione ex art. 1137 cod. Civ. rende la delibera vincolante” (Cass. n.1171/2019).
Correttamente il Giudice di Pace ha ritenuto non impugnabile la delibera di approvazione del consuntivo 2019 per mancata approvazione delle delibere precedenti trattandosi di credito riportato per
2 saldo esercizi precedenti. Sotto tale profilo peraltro l'appellante non ha mosso alcuna specifica censura alla decisione limitandosi a ribadire di non dovere parte della somma poiché già soddisfatta, senza nulla dire in ordine all' impugnazione delle delibere precedenti a quella oggetto di causa.
E' incontestato che sia mancata l'impugnazione delle precedenti delibere nel termine di legge.
Pertanto, in mancanza di una tempestiva contestazione da parte dell'odierna appellante della debenza della somma riportata in bilancio per gli anni precedenti sino al 2018 non risulta ammissibile la contestazione del credito riportato soltanto nel 2019 trattandosi di poste pregresse mai contestate.
Per tali ragioni, l'appello va rigettato, con conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ex d.m.55/14 e succ. modif. secondo i parametri dello scaglione di valore di riferimento (ridotti ai minimi per la fase istruttoria e decisoria), tenuto conto del valore della causa, dell'attività difensiva e processuale in concreto svolta.
Infine, si dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento a carico dell'appellante del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa: rigetta l'appello; condanna l'appellata al pagamento delle spese di lite, in favore dell'appellato, che liquida in euro
1.702,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute per legge;
dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato a carico dell'appellata soccombente.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 29.8.2025.
Il Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro
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