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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/12/2025, n. 5499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5499 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
Il dott. Nicola Di Leo in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 53 DELLA L. 133/08
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 13207/2024 R.G. promossa da: on l'avv. COMUNE VINCENZO e con gli avv. e Parte_1
contro
:
con l'avv. SANTANOCETO Controparte_1
TE LA e gli avv. e
OGGETTO: ricorso avverso il provvedimento di rigetto del comitato amministratore gestione contributi e prestazioni previdenziali esercenti attività commerciali n. 1280 del 12.09.2024.
Il Giudice rilevato che sarebbe stato titolare di un'impresa familiare costituita, in data Parte_1
13.12.2001, con la moglie in qualità di collaboratore familiare e che per il Persona_1 periodo lavorativo dal 01.01.2002 al 31.12.2009 sarebbero stati regolarmente dichiarati i redditi, ripartiti in base al lavoro che la coadiuvante apportava e alle quote dell'impresa (doc.
2-9 ric.), così come sarebbero stati versati all i contributi previdenziali, anche per conto CP_1 della coadiuvante. Poi, in seguito alla cessazione dell'impresa del 15 novembre 2010, la parte attorea si sarebbe resa conto di come vi sarebbe stata una carenza di contributi presso la posizione della moglie e un eccesso presso la propria.
Per questo, nelle conclusioni, ha domandato l'accreditamento dei contributi in eccesso sulla posizione di per gli anni dal 2002 al 2009 o, in alternativa, il Persona_1 ricalcolo della propria pensione in aumento o la restituzione del versamento indebito.
Dopo la costituzione con memoria difensiva, l'ente pubblico ha rivisto, in autotutela, la propria posizione e, con la nota del 13 novembre 2025 alla quale si può fare integralmente rinvio, ha illustrato che pagina 1 di 2 “gli Uffici Amministrativi hanno deciso, accogliendo l'invito del Giudice, di procedere in autotutela, riconoscendo l'istanza di iscrizione della moglie del ricorrente quale collaboratrice da gennaio 2003 all'ottobre 2010. I contributi versati dal ricorrente sulla propria posizione potranno, pertanto, essere stornati dalla posizione del ricorrente e imputati a quelli della moglie, con conseguente inserimento nell'estratto contributivo della stessa da parte degli Uffici Centrali”.
Per tal motivo, entrambe le parti hanno domandato la cessazione della materia del contendere (cfr. il verbale di causa). Pertanto, per quanto sopra, nella presente causa, il Giudice è chiamato a pronunciarsi solo sulle spese della lite, essendo stato dato atto dalle parti della cessazione della materia del contendere.
In tale senso, è da osservarsi che il ricorrente, nelle more del giudizio, si è visto riconoscere dall'Ente pubblico convenuto la pretesa per cui aveva azionato il giudizio e, conseguentemente - considerata la cessazione della materia del contendere, sulla scorta del principio della “soccombenza virtuale” applicato ai fini della ripartizione delle spese legali - bisogna rilevare come la domanda proposta dalla parte attrice meritasse accoglimento, in quanto riconosciuta dallo stesso Ente convenuto e che si deve pertanto condannare l al CP_1 pagamento delle spese legali a nella somma indicata in dispositivo, Parte_1 calcolata anche considerando il buon comportamento processuale dell'ente, con compensazione parziale per 1/2 già operata;
P.Q.M.
Prende atto della scelta dell' , in autotutela, per cui è stata riconosciuta l'istanza CP_1 di iscrizione di quale collaboratrice da gennaio 2003 all'ottobre 2010, con Persona_1 storno dei contributi versati in eccesso sulla posizione del ricorrente su quella di quest'ultima e, pertanto, in ordine alle domande attrici dichiara cessata la materia del contendere. Condanna l a versare a e spese di lite per la somma di euro 2000, CP_1 Parte_1 oltre 15% per spese forfettarie e oltre IVA e CPA, già operata la compensazione per 1/2, con distrazione a favore del difensore anticipatario.
Milano, 11 dicembre 2025
Il Giudice dott. N. Di Leo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
Il dott. Nicola Di Leo in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 53 DELLA L. 133/08
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 13207/2024 R.G. promossa da: on l'avv. COMUNE VINCENZO e con gli avv. e Parte_1
contro
:
con l'avv. SANTANOCETO Controparte_1
TE LA e gli avv. e
OGGETTO: ricorso avverso il provvedimento di rigetto del comitato amministratore gestione contributi e prestazioni previdenziali esercenti attività commerciali n. 1280 del 12.09.2024.
Il Giudice rilevato che sarebbe stato titolare di un'impresa familiare costituita, in data Parte_1
13.12.2001, con la moglie in qualità di collaboratore familiare e che per il Persona_1 periodo lavorativo dal 01.01.2002 al 31.12.2009 sarebbero stati regolarmente dichiarati i redditi, ripartiti in base al lavoro che la coadiuvante apportava e alle quote dell'impresa (doc.
2-9 ric.), così come sarebbero stati versati all i contributi previdenziali, anche per conto CP_1 della coadiuvante. Poi, in seguito alla cessazione dell'impresa del 15 novembre 2010, la parte attorea si sarebbe resa conto di come vi sarebbe stata una carenza di contributi presso la posizione della moglie e un eccesso presso la propria.
Per questo, nelle conclusioni, ha domandato l'accreditamento dei contributi in eccesso sulla posizione di per gli anni dal 2002 al 2009 o, in alternativa, il Persona_1 ricalcolo della propria pensione in aumento o la restituzione del versamento indebito.
Dopo la costituzione con memoria difensiva, l'ente pubblico ha rivisto, in autotutela, la propria posizione e, con la nota del 13 novembre 2025 alla quale si può fare integralmente rinvio, ha illustrato che pagina 1 di 2 “gli Uffici Amministrativi hanno deciso, accogliendo l'invito del Giudice, di procedere in autotutela, riconoscendo l'istanza di iscrizione della moglie del ricorrente quale collaboratrice da gennaio 2003 all'ottobre 2010. I contributi versati dal ricorrente sulla propria posizione potranno, pertanto, essere stornati dalla posizione del ricorrente e imputati a quelli della moglie, con conseguente inserimento nell'estratto contributivo della stessa da parte degli Uffici Centrali”.
Per tal motivo, entrambe le parti hanno domandato la cessazione della materia del contendere (cfr. il verbale di causa). Pertanto, per quanto sopra, nella presente causa, il Giudice è chiamato a pronunciarsi solo sulle spese della lite, essendo stato dato atto dalle parti della cessazione della materia del contendere.
In tale senso, è da osservarsi che il ricorrente, nelle more del giudizio, si è visto riconoscere dall'Ente pubblico convenuto la pretesa per cui aveva azionato il giudizio e, conseguentemente - considerata la cessazione della materia del contendere, sulla scorta del principio della “soccombenza virtuale” applicato ai fini della ripartizione delle spese legali - bisogna rilevare come la domanda proposta dalla parte attrice meritasse accoglimento, in quanto riconosciuta dallo stesso Ente convenuto e che si deve pertanto condannare l al CP_1 pagamento delle spese legali a nella somma indicata in dispositivo, Parte_1 calcolata anche considerando il buon comportamento processuale dell'ente, con compensazione parziale per 1/2 già operata;
P.Q.M.
Prende atto della scelta dell' , in autotutela, per cui è stata riconosciuta l'istanza CP_1 di iscrizione di quale collaboratrice da gennaio 2003 all'ottobre 2010, con Persona_1 storno dei contributi versati in eccesso sulla posizione del ricorrente su quella di quest'ultima e, pertanto, in ordine alle domande attrici dichiara cessata la materia del contendere. Condanna l a versare a e spese di lite per la somma di euro 2000, CP_1 Parte_1 oltre 15% per spese forfettarie e oltre IVA e CPA, già operata la compensazione per 1/2, con distrazione a favore del difensore anticipatario.
Milano, 11 dicembre 2025
Il Giudice dott. N. Di Leo
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