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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 17/04/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 2522/2024
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Caire Pietro del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Caire Pietro del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 25/07/2024 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto loro separazione personale, con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio, ex art. 473-bis.49 c.p.c.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito civile in Trino (VC) il 30/04/2005, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 2, Parte II - Serie C, Anno
2005.
Dall'unione sono nati i figli e oggi entrambi maggiorenni Per_1 Per_2
pagina 1 di 3 I coniugi si sono per mutuo consenso separati con sentenza n. 221 del 30/09/2024 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati;
con contestuale ordinanza la causa era stata rimessa sul ruolo del Presidente Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto scioglimento del matrimonio.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- RILEVATO che, con ordinanza contestuale alla sentenza di omologa della separazione, era stata disposta la rimessione della causa sul ruolo del Presidente Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto scioglimento del matrimonio, concedendo alle parti termine fino all'08.04.2025 per il deposito di note scritte, termine che risulta decorso;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970) e che la sentenza di omologa della separazione risulta irrevocabile;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza, e della volontà delle parti di non volersi riconciliare;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
Lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile tra e Parte_1 Controparte_1 in Trino (VC) il 30/04/2005, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto
n. 2, Parte II - Serie C, Anno 2005, con conferma delle condizioni di cui alla sentenza di omologa della separazione n. 221 del 30/09/2025, applicabili al divorzio, e precisamente:
1. la casa coniugale e familiare con tutto il mobilio pertinente, rimane nell'esclusiva disponibilità della Sig.ra che provvederà al pagamento del canone, delle spese CP_1 condominiali e delle relative utenze se del caso mediante rettifica del contratto o nuova stipula;
2. il sig. provvederà ogni mese a versare alla sig.ra la somma di € 1.500,00, Pt_1 CP_1
(con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat sul costo della vita), di cui € 500,00 a titolo di assegno di mantenimento per la sig.ra € 500,00 quale assegno per il CP_1 mantenimento del figlio e € 500,00 quale assegno per il mantenimento della Per_1 figlia Detti importi saranno da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese a Per_2 mezzo bonifico bancario continuativo su c/c intestato alla sig.ra con le seguenti CP_1 coordinate iban IT35 J 05034 44840 000000005927;
pagina 2 di 3 3. i coniugi dichiarano di ben conoscere il contenuto del protocollo d'intesa sottoscritto tra
Magistrati ed Avvocati in data 21/12/2018 sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e provvedimenti ex artt. 316 c.c. e si impegnano a rispettarlo fissando la quota per la divisione delle spese extra assegno in ragione del 50% a carico di e 50% Parte_1
a carico di Controparte_1
4. si dà atto che i coniugi provvederanno ad estinguere il conto corrente cointestato ed a dividerne i proventi e il sig. ha provveduto ad asportare dalla casa coniugale ogni Pt_1 proprio effetto personale.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 16/04/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 2522/2024
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Caire Pietro del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Caire Pietro del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 25/07/2024 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto loro separazione personale, con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio, ex art. 473-bis.49 c.p.c.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito civile in Trino (VC) il 30/04/2005, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 2, Parte II - Serie C, Anno
2005.
Dall'unione sono nati i figli e oggi entrambi maggiorenni Per_1 Per_2
pagina 1 di 3 I coniugi si sono per mutuo consenso separati con sentenza n. 221 del 30/09/2024 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati;
con contestuale ordinanza la causa era stata rimessa sul ruolo del Presidente Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto scioglimento del matrimonio.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- RILEVATO che, con ordinanza contestuale alla sentenza di omologa della separazione, era stata disposta la rimessione della causa sul ruolo del Presidente Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto scioglimento del matrimonio, concedendo alle parti termine fino all'08.04.2025 per il deposito di note scritte, termine che risulta decorso;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970) e che la sentenza di omologa della separazione risulta irrevocabile;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza, e della volontà delle parti di non volersi riconciliare;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
Lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile tra e Parte_1 Controparte_1 in Trino (VC) il 30/04/2005, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto
n. 2, Parte II - Serie C, Anno 2005, con conferma delle condizioni di cui alla sentenza di omologa della separazione n. 221 del 30/09/2025, applicabili al divorzio, e precisamente:
1. la casa coniugale e familiare con tutto il mobilio pertinente, rimane nell'esclusiva disponibilità della Sig.ra che provvederà al pagamento del canone, delle spese CP_1 condominiali e delle relative utenze se del caso mediante rettifica del contratto o nuova stipula;
2. il sig. provvederà ogni mese a versare alla sig.ra la somma di € 1.500,00, Pt_1 CP_1
(con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat sul costo della vita), di cui € 500,00 a titolo di assegno di mantenimento per la sig.ra € 500,00 quale assegno per il CP_1 mantenimento del figlio e € 500,00 quale assegno per il mantenimento della Per_1 figlia Detti importi saranno da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese a Per_2 mezzo bonifico bancario continuativo su c/c intestato alla sig.ra con le seguenti CP_1 coordinate iban IT35 J 05034 44840 000000005927;
pagina 2 di 3 3. i coniugi dichiarano di ben conoscere il contenuto del protocollo d'intesa sottoscritto tra
Magistrati ed Avvocati in data 21/12/2018 sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e provvedimenti ex artt. 316 c.c. e si impegnano a rispettarlo fissando la quota per la divisione delle spese extra assegno in ragione del 50% a carico di e 50% Parte_1
a carico di Controparte_1
4. si dà atto che i coniugi provvederanno ad estinguere il conto corrente cointestato ed a dividerne i proventi e il sig. ha provveduto ad asportare dalla casa coniugale ogni Pt_1 proprio effetto personale.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 16/04/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
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