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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 20/02/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 396/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Giulia Conte Presidente Relatore
Dott.ssa Paola Caporali ConSIliera
Dott.ssa Ada R. Mazzarelli ConSIliera pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 396/2023 promossa da:
(c.f. , con il patrocinio dell'Avv. VALENTINO Parte_1 C.F._1
IRENEI, elettivamente domiciliato come da procura in atti
APPELLANTE contro
(c.f. ), in proprio e nella qualità di Controparte_1 C.F._2 rappresentante legale pro-tempore della società Controparte_2
(p.i. , con il patrocinio dell'Avv. MICHELE
[...] P.IVA_1
STRAMMIELLO, elettivamente domiciliata come da procura in atti;
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE nonché contro
con riferimento al rischio assunto con il Controparte_3 certificato n. A116C145075 (p.i. BE0682.594.839), con il patrocinio dell'Avv. JODY
GUETTA, elettivamente domiciliata come da procura in atti
APPELLATA avverso la sentenza n. 169/2023 del Tribunale di Firenze pubblicata il 20.01.2023; trattenuta in decisione con ordinanza del 27.11.2024 all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 19.11.2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sulle seguenti CONCLUSIONI:
Per l'appellante : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello riformare la Parte_1
Sentenza pronunciata dal Giudice di primo grado, previo accoglimento del presente appello, per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto accogliere la domanda già proposta in via principale nel giudizio di primo grado dal Rag. come di Parte_1 seguito ritrascritta: “- Nel merito: respingere le domande svolte e promosse nei confronti del Rag. per i motivi esposti in narrativa;
- In subordine: in caso di Parte_1 accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, rilevare indenne e manlevare il
Rag. da ogni conseguenza pregiudizievole, da ogni pagamento, costo, esborso o Pt_1 pregiudizio anche economico connesso alle domande risarcitorie avanzate dalle attrici nel giudizio, da parte della terza chiamata di Londra, Rappresentanza Generale per CP_3
l'Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore, con richiesta in detta ipotesi di condanna della terza chiamata anche al rimborso delle spese competenze ed onorari di lite della parte attrice. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.
Sempre via subordinata, nella non creduta ipotesi di rigetto del primo motivo di appello, sempre in riforma della Sentenza impugnata e previo accertamento della corresponsabilità della parte appellata, IG.ra , in proprio e nella sua Controparte_1 qualità di legale r.p.t. della dichiarare il Controparte_2 concorso ai sensi dell'art. 1227 c.c. e, per gli effetti, ridurre proporzionatamente il risarcimento del danno. Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio.”
Per l'appellata e appellante incidentale in proprio e nella sua Controparte_1 qualità di legale rapp.te p.t. della soc. “Piaccia all'On.le Corte Controparte_2
d'Appello di Firenze, per tutti i motivi sopra esposti, contrariis reiectis:
- rigettare nel merito l'appello proposto dal Rag. in quanto infondato, in fatto ed Pt_1 in diritto, e confermare la responsabilità del Rag. nell'espletamento Parte_1 dell'attività professionale svolta in favore della IG.ra e della Controparte_1 [...]
Controparte_2
- in accoglimento dell'appello incidentale, ed in parziale riforma della sentenza appellata, previo rinnovo della CTU, condannare il Rag. al pagamento in favore delle Parte_1 comparenti dell'importo di € 16.731,22=, ovvero della diversa somma minore o maggiore ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento di tutti i danni patiti e patendi;
- in parziale riforma della sentenza di primo grado ed in accoglimento del presente gravame incidentale, disporre la condanna dell'appellante alle spese del doppio grado di giudizio e alle spese di CTU in misura integrale.
- in via istruttoria si insiste, per le ragioni riferite nella depositata comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale, affinché l'On.le Corte Voglia disporre il rinnovo della CTU, con deSInazione di altro Consulente Tecnico d'Ufficio. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio.”
Per l'appellata : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello di Controparte_3
Firenze, per le ragioni di cui in narrativa, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione,
● respingere il terzo motivo d'appello proposto dal Rag. e, per l'effetto, Pt_1 confermare il rigetto della domanda di garanzia pronunciata in primo grado dal Tribunale di Firenze;
● relativamente all'appello incidentale tardivo proposto da e dalla Controparte_1
dichiarare l'inammissibilità del motivo Controparte_2
3.3 e respingere i motivi 3.1 e 3.2;
● in ogni caso, respingere le domande svolte da e dalla Controparte_1 [...] nei confronti del Rag. in quanto infondate in Controparte_2 Pt_1 fatto e in diritto;
● in via subordinata, in denegata ipotesi di accoglimento del terzo motivo d'appello proposto dal Rag. limitare l'indennizzo assicurativo a quanto risulterà di Pt_1 giustizia, anche e soprattutto in ragione dell'applicabilità della franchigia di polizza. Con vittoria di compensi e spese di giudizio di entrambi i gradi di giudizio.”
******
IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , in proprio e nella Controparte_1 qualità di legale rappresentante p.t. della società Controparte_2
(d'ora in poi per brevità anche ) conveniva dinanzi
[...] CP_2 al Tribunale di Firenze il ragioniere al fine di sentirlo condannare, Parte_1 previo accertamento della sua responsabilità professionale, al pagamento della complessiva somma di € 16.731,32 a titolo di risarcimento dei danni subiti in conseguenza di una serie di inadempienze commesse dal professionista nella compilazione e trasmissione delle rispettive dichiarazioni dei redditi di cui era stato incaricato e nei pagamenti delle conseguenziali imposte, da cui erano scaturiti plurimi avvisi di accertamento e cartelle esattoriale.
A fondamento della propria domanda, parte attrice deduceva quanto segue:
- di essersi avvalsa, con riferimento agli anni di imposta 2005 e seguenti, dell'attività professionale del rag. “per la tenuta della contabilità e per l'assolvimento Parte_1 degli adempimenti fiscali di redazione, compilazione e trasmissione delle dichiarazioni dei redditi”, sia propri che della società; - che tuttavia, nonostante avesse sempre regolarmente pagato gli importi dovuti, la SI.ra si vedeva recapitare comunicazioni di irregolarità da parte dell'Agenzia CP_1 delle Entrate e, da una verifica effettuata presso l'ufficio fiscale, apprendeva che, con riguardo alla propria posizione personale, “risultavano scartate le dichiarazioni IRPEF degli anni 2006, 2007, 2009 e 2011, omessa la dichiarazione dell'anno 2014 e scartate le dichiarazioni degli anni 2005, 2007, 2008 e 2009”; mentre con riferimento alla posizione della società risultavano “omesse le dichiarazioni degli anni 2008 e 2011”; CP_2
- che il Rag. le aveva taciuto le sopradescritte omissioni e/o tardive presentazioni Pt_1
e, peraltro, non aveva rispettato neanche gli ulteriori termini concessi dall'Agenzia delle
Entrate per permettere la regolarizzazione della posizione, mediante presentazione delle dichiarazioni omesse o della documentazione richiesta;
- che a partire dall'anno 2010 si vedeva notificare dall Controparte_4 alcune cartelle di pagamento1 che sarebbero state conseguenza dell'omessa ovvero irregolare trasmissione da parte del proprio consulente di svariate dichiarazioni IRPEF ed
IVA;
- che tali errori costringevano la SI.ra a pagare ingiustamente all'Erario la CP_1 somma di € 5.854,48, e la , a seguito dell'adesione alla definizione agevolata CP_2 per il pagamento delle imposte (cd. rottamazione delle cartelle esattoriali), al versamento di € 10.876,84, per un totale complessivo di € 16.731,30, di cui le attrici chiedevano al professionista l'integrale risarcimento.
Si costituiva in giudizio il convenuto il quale confermava di essere stato il Persona_1 consulente della parte attrice, ma sosteneva di essersi limitato alla sola elaborazione dei dati per l'invio delle dichiarazioni sulla base della documentazione fornitagli dalla predetta, aggiungendo poi che “sovente quando giungevano, rettifiche e contestazioni” provvedeva anche “a predisporre controdeduzioni, scritti in difesa a mezzo di strumenti come l'autotutela o l'ordinaria risposta e la trasmissione dei dati richiesti” (vd. pag. 2 comparsa primo grado). Deduceva, inoltre, che la SI.ra provvedeva al CP_1 pagamento delle imposte direttamente dal proprio conto corrente e poi, a far data dall'anno 2015, dal proprio home banking coadiuvata dall'impiegato di banca, tale solamente dopo l'anno 2015 parte attrice gli chiedeva di effettuare tali Persona_2 pagamenti, recandosi presso la sede della ditta e espletando tali operazioni in presenza sua e dell'altro socio IG. sul conto home banking. Infine, rilevava che le Parte_2 proprie uniche omissioni riguardavano il mancato adeguamento agli studi di settore e che risultavano tutte interamente sanate.
Per scrupolo difensivo, il ragioniere chiedeva poi di essere autorizzato a chiamare in causa la propria compagnia di assicurazione, del Parte_3 certificato n. A116C145075, con la quale aveva stipulato polizza per la responsabilità civile professionale (sub doc. n. 5), al fine di essere tenuto indenne e manlevato dalla medesima nella denegata ipotesi di condanna.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituivano in giudizio gli Assicuratori terzi chiamati i quali, nel merito, aderivano alle difese del proprio assicurato e chiedevano, in via principale, il rigetto delle domande formulate dall'attrice. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande attoree, chiedevano di respingere la domanda di garanzia promossa dal Rag. per inoperatività della Pt_1 copertura assicurativa ai sensi dell'art. 15, lett. r, della polizza stipulata inter partes
[secondo cui: Sono altresì esclusi i Sinistri: (…) r) per reclami già presentati a taluna delle persone assicurate, o derivanti da circostanze di cui taluna delle persone assicurate fosse a conoscenza o diligentemente avrebbe dovuto essere a conoscenza, prima dell'inizio del Periodo di Assicurazione in corso”], per aver l'assicurato, al momento della stipula della polizza e dell'appendice, intenzionalmente sottaciuto agli Assicuratori, pur essendone perfettamente a conoscenza, l'esistenza di circostanze che potevano dar luogo a richieste di risarcimento, quali le contestazioni avanzate dall'Agenzia delle Entrate alla SI.ra e alla e da queste attribuite alla sua esclusiva responsabilità. CP_1 CP_2
Nella seconda memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c., parte attrice precisava che, relativamente alla posizione della IG.ra , nell'importo richiesto a titolo di CP_1 risarcimento danni non erano state conteggiate le somme da imputarsi al mancato adeguamento degli studi di settore;
parimenti, per la posizione della società, le cartelle relative al mancato adeguamento agli studi di settore non erano state conteggiate nell'importo reclamato a titolo di risarcimento danni;
depositava al riguardo documento rif. AT-04190201702577174101 di definizione agevolata delle cartelle relative agli studi di settore, a dimostrazione della loro estraneità rispetto al presente procedimento (doc.
6).
La causa veniva istruita mediante l'assunzione delle prove orali ammesse (prova per testi, interrogatorio formale dell'attrice e del convenuto) e l'espletamento di CTU a firma del dottore commercialista a cui faceva seguito una richiesta di Persona_3 integrazione;
tale ctu per la contribuente quantificava il danno subito nel minor CP_1 importo di € 1.623,79, e per la contribuente nella minor somma di € CP_2
2.257,87. All'esito, con sentenza a verbale n. 169/2023 del 20.01.2023, il Tribunale di Firenze, sulla scorta delle prove orali espletate - specie dell'interrogatorio formale del rag. Pt_1 in cui questi aveva ammesso “di aver collaborato con la parte attrice per l'inserimento e
l'invio dei pagamenti alla banca” – accertava in primo luogo la responsabilità del professionista convenuto per le sanzioni irrogate alle attrici. Riteneva, tuttavia, di attribuire alla stessa parte attrice un concorrente, seppur minimale, profilo di colpa nella causazione del danno nella misura del 20%, per non aver mai esercitato il dovuto ed eSIibile controllo sull'operato del professionista. Sulla scorta di tali argomentazioni e delle risultanze della ctu, recepite integralmente, il Tribunale condannava il rag. Pt_1 al pagamento in favore di parte attrice della minor somma di € 3.105,33 oltre interessi dalla domanda (€ 1.299,04 per la ed € 1.806,29 per la ). CP_1 CP_2
Quanto alla domanda di manleva avanzata dal nei confronti della propria Pt_1
Compagnia di assicurazione, , il Tribunale accertava la Controparte_5 CP_3 reticenza da parte dell'assicurato in ordine a circostanze di sinistro note già prima della conclusione della polizza in oggetto e affermava l'inoperatività della copertura assicurativa ai sensi dell'art. 15 delle c.g.a. Infine, compensava integralmente le spese di lite tra parte attrice e il convenuto tenuto conto del “parziale accoglimento della domanda risarcitoria di parte attrice e per un importo di gran lunga inferiore a quello richiesto” nonché del concorso di colpa riconosciuto a quest'ultima, mentre condannava il Pt_1 alla refusione delle spese processuali sostenute dalla terza chiamata in virtù del principio di soccombenza.
IL GIUDIZIO DI APPELLO
Avverso la suindicata sentenza ha proposto appello per i seguenti motivi: Parte_1
1) errore del primo giudice nell'aver affermato la responsabilità professionale del Rag. in relazione all'erronea compilazione ed all'invio delle dichiarazioni della IG.ra Pt_1
e della Ditta Erbacci Sas, sebbene parte attrice non avesse fornito alcuna prova CP_1 in ordine al contegno del professionista, né del nesso causale tra questo e i danni lamentati;
erronea valutazione delle risultanze istruttorie sul punto, specie della ctu e dell'interrogatorio formale del convenuto.
Col primo motivo, l'appellante ha dedotto, in primo luogo, che non era stata fornita da parte attrice la prova che il Rag. avesse il compito di curare in toto la posizione Pt_1 della IG.ra , in proprio e per la Ditta, e ribadito che egli si occupava della sola CP_1 elaborazione dei dati per l'invio delle dichiarazioni sulla base della documentazione fornita dalla cliente, la quale poi provvedeva direttamente ai pagamenti di imposte, tasse, contributi dal proprio conto corrente fino a che era consentito e poi, a far data dall'entrata in vigore dell'obbligo di legge, provvedeva direttamente dal proprio home banking, coadiuvata dal IG. dipendente della banca, che sentito come teste Per_2 aveva confermato detta circostanza. In secondo luogo, ha dedotto che l'attrice non aveva fornito neppure la prova che fosse il IG. a compilare gli F24 delle dichiarazioni Pt_1 oggetto di scarto e di errore, né era stato escluso che le sanzioni comminate dall'Agenzia delle Entrate fossero invece proprio conseguenza dell'errato inserimento degli importi da parte di soggetti terzi, con la conseguenza che egli non poteva essere ritenuto responsabile di pagamenti disposti da altri.
In via subordinata, l'appellante ha poi chiesto la riforma della sentenza con riferimento al quantum debeatur liquidato, rilevando che:
- l'importo di € 2.257,87, che riguardava interessi di mora, commissioni per la riscossione, diritti di notifica e le altre voci indicate nella CTU per la posizione
[...]
, non era dovuto perché non sostenuto e quindi sgravato nell'adesione alla CP_2
Definizione Agevolata n. AT-04190201702577175101;
- l'importo di € 1.643,79 per la posizione di non era invece dovuto Controparte_1 perché già sgravato, come si evinceva dalle loro stesse dichiarazioni rilevabili nella pagina 23 del file "allegati_x_relazione_finale_dal_n._1_al_n._31.pdf" trasmesso e allegato con il file "relazione_finale_x_deposito" nel deposito della CTU.
2) Erronea valutazione del concorso colposo dell'attrice e della percentuale di responsabilità attribuitale dal primo Giudice.
In via subordinata rispetto al primo motivo di gravame, il ha censurato la Pt_1 sentenza nella parte in cui il Tribunale aveva attribuito all'attrice una percentuale di corresponsabilità nella sola misura del 20%, ravvisando un “minimale profilo di colpa”, senza tuttavia motivare o individuare criteri di riferimento secondo cui la corresponsabilità sarebbe soltanto “minimale”, e sebbene nella premessa avesse individuato in capo alla stessa una negligenza di particolare importanza affermando che
“parte attrice non ha mai esercitato il dovuto e eSIibile controllo sul professionista, tant'è che gli avvisi di accertamento si riferiscono a svariate annualità” (pag. 7 sentenza primo grado).
3) Erroneo rigetto della domanda di garanzia e, nello specifico, errore del primo Giudice laddove aveva ritenuto che il Rag. avesse taciuto circostanze note di sinistro Pt_1 prima della sottoscrizione della polizza assicurativa dei Lloyds, e conseguente errore nell'aver affermato l'inoperatività della copertura assicurativa.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituita l'appellata , in proprio e Controparte_1 quale legale rappresentante della Controparte_2 contestando i motivi 1 e 2 dell'appello del (mentre in merito al terzo motivo, Pt_1 concernente esclusivamente la posizione della compagnia assicuratrice, si è rimessa alle decisioni di questa Corte) e spiegando appello incidentale per i seguenti motivi: I) erroneità dell'espletata ctu e conseguente errore del primo Giudice nell'aver ritenuto esaustive e condivisibili le risultanze della ctu che, al contrario, presentava plurime criticità che ne avevano inficiato le conclusioni, così come evidenziato anche nelle osservazioni del proprio consulente di parte Dr.
[...]
Ha quindi chiesto, in via istruttoria, la rinnovazione della ctu con Per_4 deSInazione di altro consulente al fine di accertare che gli importi vantati complessivamente dalle attrici, e da porre in capo al convenuto Pt_1 risultavano essere pari ad € 16.731,32.
II) errore del tribunale nell'aver attribuito a parte attrice una condotta colposa per omessa vigilanza e controllo sull'operato del professionista, quantificata nella misura del 20%. Sul punto, la ha dedotto che nessun concorso di colpa CP_1 poteva esserle attribuito dal momento che essa non aveva le competenze né per verificare la correttezza delle dichiarazioni fiscali, ne' per monitorare le scadenze fiscali e i termini per i relativi adempimenti;
che la giurisprudenza si era recentemente espressa rilevando che, nell'ipotesi di irregolarità della tenuta della contabilità fiscale e tributaria, non poteva ravvisarsi un profilo di colpa concorrente del contribuente che avesse delegato l'espletamento delle attività concernenti gli adempimenti fiscali ad un professionista;
che comunque dai documenti versati in atti e dalle risultanze istruttorie del giudizio di primo grado non emergevano elementi di fatto che potessero configurare un fatto colposo dell'attrice che potesse aver concorso a cagionare il danno ex art 1227 comma 1
c.c., né una responsabilità ai sensi del comma 2 che presupponeva un'eccezione
(l'eccezione di aggravamento del danno) che il convenuto, nel costituirsi in primo grado, non aveva formulato.
III) Errata ed ingiusta compensazione integrale delle spese di lite e di ctu tra parte attrice e parte convenuta, stante l'accertata responsabilità del professionista.
Si sono costituiti altresì gli appellati con riferimento al Controparte_3 rischio assunto con il certificato n. A116C145075, quali successori a titolo particolare della terza chiamata (stante la cessione del contratto assicurativo Parte_3 in oggetto), i quali hanno affermato di condividere gli argomenti spesi dall'assicurato odierno appellante contro le clienti, sia in punto di an che di quantum; quanto al rapporto con l'assicurato e alla domanda di garanzia, hanno chiesto il rigetto dell'impugnazione e riproposto le eccezioni in punto di applicabilità della franchigia di polizza di € 1.000,00 per ogni sinistro.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza collegiale del 27.11.2024 ex art. 127 ter c.p.c., a seguito di trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.11.2024. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.L'onere probatorio incombente sulle parti.
Nell'esaminare la sentenza di primo grado e le censure avanzate dall'appellante principale e da quello incidentale, appare opportuno preliminarmente dettare il quadro giuridico di riferimento, in materia di inadempimento del contratto d'opera professionale,
e il contenuto del diverso onere probatorio incombente sul professionista e sul cliente.
Ai sensi dell'art. 1218 c.c. e per giurisprudenza costante di legittimità (v. Cass. n.
20546/2019; Cass. n. 12501/2015; Cass. Sezioni Unite n. 13533 del 30 ottobre 2001), il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la sua risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte del suo diritto, limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione dell'adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile nel caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento.
Confermano il principio anche in tema di prestazione d'opera intellettuale, tra le altre,
Cass. 16254/2012 e Cass. 17306/2006: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione intellettuale, grava sul professionista la dimostrazione dell'adempimento o dell'esatto adempimento della prestazione, sia sotto il profilo dell'obbligo di diligenza e perizia, sia della conformità quantitativa o qualitativa dei risultati che ne sono derivati, mentre sono a carico del committente l'onere di allegazione dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento e la dimostrazione del pregiudizio subito ed il nesso causale tra tale pregiudizio e l'attività del professionista”.
La responsabilità del professionista si configura infatti allorché il suo inadempimento determini un danno certo ed effettivo, connesso ad un comportamento doloso o colposo a lui riconducibile.
Nel caso di specie, dunque, spettava all'attrice fornire la prova dell'esistenza e i CP_1 termini dell'incarico, nonché del nesso causale tra il danno subito e la condotta negligente del Rag. mentre spettava a quest'ultimo provare di aver Persona_1 adempiuto diligentemente alle prestazioni oggetto dell'incarico, ovvero che l'inadempimento non era dipeso da propria colpa.
2. Il primo motivo dell'appello principale: sulla responsabilità professionale del rag. Pt_1
Col primo motivo di gravame, il rag. censura la pronuncia di primo grado nella Pt_1 parte in cui il Tribunale, mal interpretando le risultanze istruttorie, ha affermato la sua responsabilità professionale in relazione all'erronea compilazione ed invio delle dichiarazioni della IG.ra e della Ditta Erbacci Sas;
così si legge in sentenza CP_1
(pag. 6): “La CTU e le risultanze prove orali sfogate, in primis quella per interrogatorio del convenuto attestano quanto sostenuto dall'attore, per cui le sanzioni irrogate Pt_1 alle attrici, debbono essere ricondotte in capo a responsabilità del professionista convenuto. ha infatti ammesso di aver collaborato con la parte attrice per Pt_1
l'inserimento e l'invio dei pagamenti alla banca (vd. Risposta sul cap.2)”.
Secondo l'appellante, invece, l'istruttoria svolta avrebbe fornito un esito del tutto differente da quanto statuito dal Tribunale.
In primo luogo, non sarebbe stata fornita da parte attrice la prova che il Rag. Pt_1 avesse il compito di curare in toto la posizione della IG.ra , in proprio e per la CP_1
Ditta; il professionista si occupava della sola elaborazione dei dati per l'invio delle dichiarazioni sulla base della documentazione fornita dalla cliente, la quale poi provvedeva direttamente ai pagamenti di imposte, tasse, contributi dal proprio conto corrente fino a che era consentito e poi, a far data dall'entrata in vigore dell'obbligo di legge, provvedeva direttamente dal proprio home banking, coadiuvata dal IG. Per_2
dipendente presso la filiale della di Impruneta, che sentito come teste
[...] CP_6 all'udienza del 18.10.2022 aveva confermato detta circostanza (vd. risposta ai capp. 1 e
2 della memoria n.2 di parte convenuta).
In secondo luogo, il contenuto delle dichiarazioni dei testi e non era Tes_1 Tes_2 stato tale da provare che fosse proprio il rag. a compilare gli F24 delle Pt_1 dichiarazioni oggetto di scarto e di errore, né era stato escluso che le sanzioni comminate dall'Agenzia delle Entrate fossero invece conseguenza dell'errato inserimento degli importi da parte di soggetti terzi.
Infine, il Tribunale aveva errato nel valutare le dichiarazioni rese dal in sede di Pt_1 interrogatorio formale, prendendo in considerazione un solo segmento della dichiarazione non contestualizzato e letto con un SInificato diametralmente opposto. In particolare, con riferimento al capitolo 1, il aveva sì dichiarato che gli F24 venivano Pt_1 consegnati alla IG.ra perché provvedesse ella stessa al pagamento presso CP_1
l'istituto bancario, senza però un preciso richiamo ai singoli F24; mentre per il successivo capitolo 2, così rispondeva: “no non è completamente vero [alla domanda: che compilava personalmente i Modelli F24 tanto della Società quanto della persona fisica e che eseguiva i pagamenti direttamente dall'account messo a disposizione dalla IG.ra
] nel senso che i pagamenti degli F24 tramite home banking veniva gestito CP_1 direttamente dalla parte, salvo alcune volte, alla fine, ho collaborato per l'inserimento e
l'invio alla banca in presenza della SI.ra ”. CP_1 L'appellante ha quindi dedotto che tali dichiarazioni non dimostravano che, in relazione alle specifiche operazioni potenzialmente idonee a determinare una sanzione per le parti attrici, vi fosse stato un contributo di qualsiasi tipo da parte sua, in quanto nessuna prova (e neppure allegazione) sarebbe stata offerta dalla in merito al nesso di CP_1 causa diretto tra le azioni e/o omissioni del e le conseguenze lamentate. Pt_1
Le censure di parte appellante non appaiono fondate.
Invero, in occasione dell'interrogatorio formale, alla domanda di cui al capitolo 1 (“D.C.V. che sin dall'anno 2006 provvedevate a compilare personalmente i modelli F24 relativi tanto alla IG.ra quanto alla società Controparte_1 Controparte_2
per il pagamento di imposte, tasse e contributi, che consegnavate alla IG.ra
[...]
affinché ne curasse il pagamento presso l'istituto bancario") il rag. ha CP_1 Pt_1 risposto: “Si è vero”, con tenore univoco e portata confessoria, ciò che renderebbe superflua la prova testimoniale sul punto.
Solo ad abundantiam, dunque, si rileva anche che la teste , premesso Testimone_3 di essere “collaboratrice dello che tiene la contabilità della Parte_4 CP_1 dal 2016/17”, ha dichiarato che lo stesso Rag. “mi ha riferito che inviava gli F24 Pt_1 già compilati ai clienti e questi li pagavano in banca o con l'home banking e delle volte è stato lui ad aiutarli perché non avevano molta praticità” (cfr. verbale udienza 18.10.22).
Inoltre, sempre la teste (in risposta al cap 13 memoria n. 2 di parte attrice: Tes_2
"D.C.V. che la Dott.ssa vi ha riferito che il Rag. si era più volte recato Per_5 Pt_1 presso l'Agenzia delle Entrate di Firenze e che allo stesso aveva comunicato tutte le problematiche inerenti le posizioni, e cioè tardivo deposito, omesse risposte, errati pagamenti, etc.") ha confermato di essersi recata “diverse volte” con il Rag. Pt_1 presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate (“Si è vero, fra l'altro siamo andati insieme anche io e all'Agenzia delle Entrate, diverse volte”). Pt_1
Inoltre, dalla documentazione versata in atti, il rag. risulta essere Parte_1
l'intermediario incaricato rispetto agli adempimenti relativi alla presentazione dei Modelli
Unico, dei Modello Irap e delle Dichiarazioni e comunicazioni a fini IVA.
Si deve quindi confermare che il Rag. era il consulente della SI.ra Parte_1
e della Ditta Erbacci sas e, pertanto, in tale veste provvedeva a Controparte_1 svolgere tutti i relativi adempimenti fiscali.
3. Le risultanze della ctu e i danni subiti dalla e dalla . (la CP_1 CP_2 seconda parte del primo motivo d'appello del professionista e il primo motivo
d'appello incidentale).
Il primo giudice ha quantificato i danni subiti dalle attrici recependo e condividendo integralmente le risultanze della ctu a firma del dott. sul punto così si Persona_3 legge in sentenza a pag. 6: “…non vi è motivo alcuno per discostarsi in questa sede decisoria dai risultati esposti nell'elaborato del CTU, dott. il quale con Persona_3 scrupoloso percorso argomentativo immune da vizi, anche in seguito alla chiamata a chiarimenti, ha confermato le conclusioni esposte alle pag. 22 e 23 della Ctu 12.04.21 e qui trascritte, secondo cui la voce di danno se del caso ascrivibile al professionista convenuto, con riguardo alla contribuente D'Onghia, ammonta ad €. 1.623,79, mentre la restante parte di €. 4.210,69 corrisposta dalla all'Agenzia è CP_1 CP_7 risultata dovuta dalla predetta contribuente. Del resto, la richiesta di rinnovo della Ctu avanzata dall'attore va disattesa, dato che il Ctu ha fornito esaustiva risposta alle osservazioni del ctp della parte attrice. Quanto alla contribuente , il nominato CP_2 consulente, indica quale voce di danno se del caso imputabile al è rappresentato Pt_1 dall'importo di €. 2.257,87. Come osservato dunque anche dal nelle note Pt_1 conclusive, dei totali €. 16.731,35 reclamati in citazione, soltanto la somma complessiva di €. 3.906,66 risulta essere l'importo da ricondurre eventualmente a carico dello stesso convenuto. Difatti, nell'ipotesi in cui venga, come nel caso, contestato al professionista inadempienze negli adempimenti fiscali di cui era incaricato, il danno risarcibile è di norma, pacificamente rappresentato dai maggiori oneri che il cliente-contribuente è stato costretto a pagare all'amministrazione finanziaria a causa dell'errore del professionista, ovvero le sanzioni e gli interessi sull'imposte non versate (cfr. Trib. MI 7514/2018).”
L'appellante incidentale, con il primo motivo, lamenta l'errore del Tribunale nell'aver ritenuto corrette e condivisibili le risultanze della ctu che, al contrario, presenterebbe plurime criticità di metodo che ne avrebbero inficiato le conclusioni, e non risulterebbe affatto esaustiva non avendo il consulente d'ufficio risposto in maniera chiara né ai quesiti posti dal G.I., né alle osservazioni del consulente di parte attrice Dr.
[...]
Nello specifico, lamenta le seguenti criticità: Per_4
- non può essere condivisa la decisione del CTU che, dopo aver formulato alcune domande all'Agenzia delle Entrate, con pec del 25.02.2021 ritenute necessarie per gli accertamenti da esperire, ha comunque deciso di procedere con la redazione della relazione, senza aver ottenuto alcuna risposta ai chiarimenti, limitandosi ad affermare che “ritiene comunque di essere in grado di rispondere ai quesiti posti attraverso i dati e le notizie reperite dal cassetto fiscale e dai documenti in atti” (pag.
4-5 ctu);
- rispetto alla risposta al quesito n. 1 (“accertare e verificare, a mezzo di analitica ricostruzione l'esatta presentazione, in termini di correttezza dei dati riportati e di trasmissione nei termini di legge, delle dichiarazioni dei redditi dal 2006 al 2014 delle odierne attrici da parte del Rag. ), la ricostruzione delle date di presentazione Pt_1 delle dichiarazioni fiscali risulterebbe errata e non conforme al DPR n. 322/98, giacché i documenti dal n.10 bis al 25, allegati alla relazione di ctu, non sarebbero ricevute di presentazione con protocollazione valida, ma esiti di scarti plurimi;
- avendo erroneamente identificato le date di presentazione dei modelli di imposta, il ctu avrebbe poi erroneamente qualificato come “tardive”, anziché “omesse” (ovvero presentate oltre i 90 gg ex art. 2 co. 7, Dpr n. 322/1998), le dichiarazioni fiscali delle attrici;
- il CTU non avrebbe risposto in modo adeguato e corretto al quesito n. 3 (“accerti e verifichi altresì, la correttezza delle compensazioni e degli sgravi riportati dal Rag Pt_1 nei modelli F24, ovvero la loro mancata indicazione nelle dichiarazioni”), poiché se le dichiarazioni scartate risultano “omesse”, anziché “tardive”, come sopra rilevato, allora vi sarebbe una responsabilità del Rag. per aver determinato, con il suo Pt_1 comportamento negligente, la perdita definitiva di crediti fiscali delle contribuenti;
- non potrebbero ritenersi esaustivi neppure i chiarimenti forniti dal ctu, in risposta alle osservazioni del ctp di parte attrice, sulla questione della data di trasmissione delle dichiarazioni fiscali, essendosi questi limitato a fornire una specificazione soltanto in relazione all'allegato n. 12 (Unico 2008 anno 2007, data presentazione 29.12.2008, di cui esistono n. 10 ricevute “scartate”, cfr pag. 25 relazione finale), e non anche per tutte le altre posizioni per le quali il CTU avrebbe dovuto (e non lo ha fatto) dettagliare, occorrendo quindi in questa sede verificare se si tratti di presentazioni “tardive” (nei 90 gg) ovvero “omesse” (oltre i 90 gg). Alla luce di tali criticità, l'appellante incidentale ha avanzato istanza di rinnovazione della CTU, con deSInazione di altro Consulente.
Dal canto suo, il ha rilevato che tanto l'importo di € 2.257,87, che riguardava Pt_1 interessi di mora, commissioni per la riscossione, diritti di notifica e le altre voci indicate nella CTU per la posizione , quanto l'importo di € 1.643,79 per la Controparte_2 posizione di , non erano dovuti perché oggetto di sgravio. Controparte_1
Per valutare le doglianze, è opportuno partire dai dati offerti dal ctu:
Dichiarazioni fiscali di Controparte_1
Modello/anno Identificativo Data Note su data Scartate n.allegato imposta presentazione presentazione
UNICO 2006 19200713212 03 11 2006 Tardiva nei Esiste 10bis
anno 2005 -5 90 gg. una
ricevuta
UNICO 2007 09375401682 30 09 2007 In termini 11
anno 2006 -12
UNICO 2008 22581807281- 29 12 2008 Tardiva nei Esistono 12 anno 2007 1
UNICO 2009 19425147406- 05 10 2009
anno 2008 2
UNICO 2010 22383945216- 28 12 2010
anno 2009 1
UNICO 2011 16271755412 30 09 2011
anno 2010 -16
UNICO 2012 16401643002- 01 10 2012 anno 2011 11
UNICO 2013 20184028190- 30 09 2013
Anno 2012 10
UNICO 2014 17032627203 30 09 2014 anno 2013
- 3
UNICO 2015 Non presentata
Anno 2014
Dichiarazioni fiscali di
Modello/anno Identificativo Data imposta presentazione
UNICO 2006 18492618098 02 11 2006
anno 2005 1
90 gg. n.10
ricevute
Tardiva nei Esiste 13
90 gg. altra
ricevuta
Tardiva nei Esistono 14
90 gg. n. 4
ricevute
Nei termini 15
Nei termini (il
16
30 09 12 era domenica)
Nei termini 17
Nei termini 18
omessa
CP_2
Note su data Scartate n.allegato presentazione
Tardiva nei 90 Esiste 19
gg. una
ricevuta UNICO 2007 19343301023 30 09 2007 Nei termini 20
anno 2006 -6
UNICO 2008 13210804746- 03 01 2009 Oltre i Esistono 21
Anno 2007 3 termini:OMESSA n. 3
ricevute
UNICO 2009 11232923649- 30 09 2009 Nei termini 22
Anno 2008 2
UNICO 2010 19101948998- 03 03 2011 Oltre i Esistono 23
Anno 2009 2 termini:OMESSA n. 31 ricevute
UNICO 2011 Non presentata omessa
Anno 2010
UNICO 2012 19114410561- 01 01 2013 Oltre i Esiste 24
Anno 2011 1 termini:OMESSA altra ricevuta
UNICO 2013 19155353862- 28 12 2013 Tardiva nei 90 gg. 25
Anno 2012 2
UNICO 2014 Non presentata omessa
Anno 2013
UNICO 2015 Non presentata omessa
Anno 2014
Risultano altresì tutte omesse le dichiarazioni IRAP degli anni d'imposta dal 2005, 2006,
2007, 2008, 2009, 2010 e 2011.
***
Il ctu ha poi precisato che “la dichiarazione presentata nei 90 giorni successivi alla data di scadenza è considerata TARDIVA, sanzionata con un importo di € 25,00 per ciascun dichiarativo (redditi, Irap e Iva). La dichiarazione presentata oltre i 90 giorni dalla data di scadenza è considerata . Pt_5 Contrariamente a quanto dedotto da pare appellata, il ctu ha ben evidenziato che il danno imputabile al professionista ammonta a sanzioni ed interessi pretesi da in CP_8 conseguenza di errori riconducibili alle dichiarazioni reddituali effettuate dal rag. Pt_1 per complessivi euro 1.623,79 per D'Onghia ed €. 2.257,87 per CP_2 disconoscendo un maggior danno perché, malgrado l'elenco di dichiarazioni presentate e scartate nei vari periodi d'imposta per errori tecnici del professionista presentatore - come rivenienti dal cassetto fiscale - sussisteva, per ciascuna dichiarazione riportata nella su riportata tabella come presentata, una presentazione andata a buon fine ed accettata dal sistema telematico dell'Agenzia delle entrate.
Inoltre, ha ben spiegato la distinzione tra dichiarazione tardiva, ma presentata, e dichiarazione omessa.
Non solo, il ctu ha anche chiarito che “E' del pari da sottolineare che in merito alla questione delle dichiarazioni presentate dal Rag. e scartate per motivi tecnici Pt_1 causati da inosservanze del professionista, lo scrivente può affermare che né dal cassetto fiscale né dai documenti in atti sussistono avvisi, comunicazioni, cartelle che richiedano ai contribuenti de quo importi a titolo di sanzioni per omessa o ritardata presentazione delle dichiarazioni fiscali”.
Inoltre, ha evidenziato che non v'è stata alcuna perdita dei crediti d'imposta vantati dalle contribuenti attrici perché li ha utilizzati successivamente (mentre le affermazioni del ctp dr. risultano incomplete e non esaustive in quanto fanno riferimento esclusivo Per_4 all'anno d'imposta in cui il credito viene evidenziato e non riconosciuto da . CP_8
Parimenti, e per converso, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, il ctu ha ben argomentato in punto di danno patito dalle clienti a causa delle sanzioni irrogate e distinto gli importi oggetto di sgravio da quelli che non lo erano, di talché anche tale valutazione merita piena adesione.
Dunque, dev'essere confermata l'entità del danno come liquidata dal tribunale.
4. Il concorso di colpa di parte attrice/contribuente (secondo motivo del
e secondo motivo dell'appello incidentale). Pt_1
Sia l'appellante che l'appellante incidentale censurano, con argomentazioni Pt_1 Co contrapposte, la statuizione con cui il primo Giudice ha riconosciuto in capo alla nghia un concorrente profilo di colpa quantificandolo nella misura del 20%.
Sul punto, il Tribunale ha così motivato la propria decisione: “quand'anche il contribuente, nel caso di specie la , abbia inteso avvalersi di un professionista CP_1 terzo intermediario, nel caso di specie il era comunque tenuta a far sì che le Pt_1 dichiarazioni fossero correttamente e tempestivamente presentate, richiedendosi pertanto una sua attività di vigilanza e controllo (cfr. C. Cass. 12409/2021). Poiché nella fattispecie si evince che la parte attrice non ha mai esercitato il dovuto e eSIibile controllo sul professionista, tant'è che gli avvisi di accertamento si riferiscono a svariate annualità, non può escludersi una concorrente, seppur minimale profilo di colpa anche della stessa attrice. Appare quindi congruo attribuire alla condotta colposa della parte attrice la responsabilità del danno nella misura del 20%, con condanna dunque del convenuto al pagamento in favore della parte attrice della somma complessiva di €.
3.105,33 (€. 1.299,04 per la ed €. 1.806,29 per la .” (pag. 7 CP_1 CP_2 sentenza primo grado).
Al riguardo, il Rag. sostiene che, stante la particolare rilevanza della negligenza Pt_1 commessa dalla , tale percentuale di concorso avrebbe dovuto essere CP_1 quantificata in misura maggiore.
Secondo la D'Onghia, invece, il Tribunale non avrebbe dovuto attribuirle alcun concorso di colpa posto che la medesima non aveva le competenze né per verificare la correttezza delle dichiarazioni fiscali, i cui dati erano stati elaborati dal professionista incaricato, ne' per monitorare le scadenze fiscali e i termini per i relativi adempimenti e che aveva sempre agito in buona fede, nell'ambito dell'ordinaria diligenza richiesta, facendo affidamento nel rapporto fiduciario pluriennale con il Rag. sostenendo che Pt_1 nell'ipotesi di irregolarità della tenuta della contabilità fiscale e tributaria, non può ravvisarsi un profilo di colpa concorrente del contribuente che abbia delegato l'espletamento delle attività concernenti gli adempimenti fiscali ad un professionista.
Sotto l'aspetto procedurale, ha poi rilevato che non vi era prova di un suo apporto colposo nella produzione del danno, ex art. 1227 comma primo c.c., e che difettava una tempestiva eccezione da parte del professionista di aggravamento del danno da parte di lei, ex art. 1227 comma secondo.
Per esaminare tali censure, occorre affrontare, in primo luogo, la questione sollevata dall'appellante incidentale sulla qualificazione del contegno colposo, non avendo il primo
Giudice fatto alcun espresso riferimento alla normativa di cui all'art. 1227 c.c., né al primo né al secondo comma.
Invero, il discrimine tra le due ipotesi previste dall'art. 1227, co. 1 e 2, c.c., consiste nel fatto che il primo comma riguarda il contributo eziologico del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso (la causalità materiale), mentre il secondo comma riguarda il caso in cui l'evento dannoso s'è già verificato, e il danneggiato ha prodotto un aggravamento del danno o non ha provveduto ad eliminarlo o ridurne l'entità (la causalità giuridica). Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte “In tema di risarcimento del danno, l'ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell'evento dannoso (di cui al primo comma dell'art. 1227 c.c.) va distinta da quella (disciplinata dal secondo comma della medesima norma) riferibile ad un contegno dello stesso danneggiato che abbia prodotto il solo aggravamento del danno senza contribuire alla sua causazione, giacché - mentre nel primo caso il giudice deve procedere d'ufficio all'indagine in ordine al concorso di colpa del danneggiato, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa concorrente, sul piano causale, dello stesso - la seconda di tali situazioni forma oggetto di un'eccezione in senso stretto, in quanto il dedotto comportamento del creditore costituisce un autonomo dovere giuridico, posto a suo carico dalla legge quale espressione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede” (ex plurimis, Cass. n. 19218/2018; n. 15750/2015; n.
12714/2010).
Nel caso di specie, pur in assenza di una espressa qualificazione in sentenza, si deve ritenere che il rilievo effettuato dal Tribunale sia riconducibile al primo comma dell'art. 1227 c.c., rilevabile quindi d'ufficio, posto che ciò che si imputa alle clienti è di avere concorso al determinarsi dell'evento dannoso.
Si deve, allora, valutare se il primo Giudice abbia applicato correttamente i principi giurisprudenziali in materia.
Secondo la giurisprudenza di legittimità (di recente, vd. Cass. n. 25158 del 19.09.2024), in tema di sanzioni amministrative per violazioni tributarie, ai fini dell'esclusione di responsabilità per difetto dell'elemento soggettivo, grava sul contribuente ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n. 472/1997 la prova dell'assenza assoluta di colpa, occorrendo a tal fine la dimostrazione di versare in stato di ignoranza incolpevole, non superabile con l'uso dell'ordinaria diligenza;
“non può, quindi, ritenersi esente da responsabilità il contribuente che non abbia vigilato sul professionista cui erano affidate le incombenze fiscali (Cass., Sez. V, 15 maggio 2019, n. 12901; Cass., Sez. V, 24 agosto 2018, n.
21061; Cass., Sez. V, 11 dicembre 2013, n. 27712). “Ciò SInifica che non potrà andare esente il contribuente per mancato pagamento delle imposte che consegua alla condotta del professionista infedele, ove il contribuente non fornisca prova dell'attività di vigilanza
e controllo in concreto esercitata sull'operato del professionista - facendosi, ad esempio, consegnare le ricevute telematiche dell'avvenuta presentazione della dichiarazione - ovvero ove non dia prova del comportamento fraudolento del professionista, come, per esempio, in caso di falsificazione dei modelli F 24 (Cass., Sez. V, 27 giugno 2018, n.
9422; Cass., Sez. V, 11 aprile 2018, n. 8914; Cass., Sez. VI, 9 giugno 2016, n. 11832;
Cass., Sez. VI, 18 dicembre 2015, n. 25580), non essendo sufficiente la mera presentazione di denuncia penale (Cass., Sez. V, 20 luglio 2018, n. 19422; Cass., Sez. V,
17 marzo 2017, n. 6930; Cass., Sez. V, 21 dicembre 2021, n. 40922).”
Dunque, appare corretta la valutazione del tribunale: la , in proprio e quale l.r. CP_1 della avrebbe dovuto vigilare sull'operato del professionista, tanto più che i CP_2 di lui inadempimenti sono stati reiterati negli anni;
d'altro canto, appare corretto limitare la sua colpa alla misura del 20%, trattandosi di materia tecnica ed ostica per chi sia privo di competenze specialistiche ed essendo dunque ben più grave il contegno del Pt_1 che tali competenze le possiede, rispetto a quello delle clienti.
In definitiva, dev'essere confermata la sentenza di primo grado che ha condannato il professionista a corrispondere a titolo risarcitorio € 1.299,04 per la ed € CP_1
1.806,29 per la , oltre interessi legali dalla domanda (in punto di accessori la CP_2 sentenza di primo grado è contraddittoria e scarsamente comprensibile perché: a) prima, in motivazione, afferma che “Tale risarcimento deve essere, poi, rivalutato alla data della presente decisione, integrando un credito di valore, come tale sottratto all'applicazione del principio nominalistico sancito dall' art 1277 c.c. Difatti, gli interessi compensativi sono riconosciuti nei debiti originariamente di valore e dovuti finchè il debito di valore si tramuta in debito di valuta, e, ciò avviene al momento della relativa liquidazione ad opera del giudice” - così facendo, però, non esterna con chiarezza la regola né distingue puntualmente tra rivalutazione monetaria ed interessi compensativi;
b) poi, in dispositivo, senza più menzionare né la rivalutazione monetaria né gli interessi compensativi riconosce solamente gli interessi legali dalla domanda, sulla somma capitale;
tuttavia, poiché a tale riguardo non è stata proposta impugnazione e neppure tentata la via della correzione dell'errore materiale - nessuna delle parti ha proprio fatto riferimento a tale problematica - tutta tale statuizione resta ferma, a seguito della conferma della quantificazione della somma capitale).
5. Il terzo motivo d'appello di la copertura assicurativa e la domanda di Pt_1 garanzia formulata dal Rag. nei confronti della propria compagnia di Pt_1 assicurazione.
Occorre, infine, esaminare il terzo motivo di gravame dell'appello principale con cui è stata censurata la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la domanda di manleva formulata dal rag. nei confronti della propria compagnia di Pt_1 assicurazione, Assicuratosi dei , per inoperatività della polizza stipulata inter CP_3 partes. Sotto tale profilo, il Giudice di prime cure così argomentava (per chiarezza e completezza si riporta il relativo passaggio, pag.
7-8 sentenza): “Passando all'esame della domanda di manleva avanzata dal convenuto nei confronti degli Assicuratori terzi chiamati, in virtù del contratto di assicurazione n. A116C145075, esso è risultato essere stato stipulato in data 10.02.2016 (doc. 1 di parte ). La sua efficacia veniva, poi, CP_3 prorogata di un altro anno per effetto dell'appendice n. A1C191429 (di seguito anche
Appendice) a sua volta stipulata il 31.01.2017 (doc. 2) ed è in forza di tale estensione temporale che il invoca la copertura assicurativa per il sinistro in questione, in Pt_1 seguito alla denuncia avvenuta con email del 30.12.2017 (doc. 6 di parte . Pt_1
Al riguardo i terzi chiamati, hanno osservato che invero al momento della stipula della predetta polizza ed anche in occasione della stipula dell'Appendice, il Rag. Pt_1 all'atto di compilare i questionari integranti le proposte di contratto, ha dichiarato espressamente di non essere al corrente di potenziali istanze risarcitorie: “L'Assicurando
o taluno dei suoi associati è a conoscenza di fatti o circostanze che abbiano causato o possano causare danni a terzi o loro richieste di risarcimento durante la decorrenza dell'assicurazione? [Risposta:] NO” (doc.
1.a); “Gli sono a conoscenza di Parte_6 circostanze, dichiarazione [sic] o accadimenti che possano dar luogo a richieste di risarcimento? [Risposta:] No” (doc.
2.a), invocando per questo la limitazione di cui all'art. 15 della polizza, che contempla, alla lettera r), l'esclusione di quei sinistri “…per reclami già presentati a taluna delle persone assicurate, o derivanti da circostanze di cui taluna delle persone assicurate fosse a conoscenza o diligentemente avrebbe dovuto essere a conoscenza, prima dell'inizio del Periodo di Assicurazione in corso”.
In particolare gli Assicuratori hanno osservato, condivisibilmente, che, dalle difese formulate dalle parti e dello stesso assicurato, il convenuto come pure dai Pt_1 documenti versati in atti, emerge che al momento della stipula sia della polizza che dell'appendice, il Rag. non poteva che essere a conoscenza delle rimostranze Pt_1 della parte attrice, senza tuttavia farne menzione alcuna agli Assicuratori.
La SI.ra ha dedotto in citazione di aver prontamente messo al corrente il rag. CP_1 di ogni comunicazione di irregolarità pervenutale dall'Agenzia dell'Entrate, e, è Pt_1 stato dimostrato in giudizio, ed il convenuto ha confermato in comparsa che Pt_1
“(…) quando giungevano comunicazioni, l'attrice le comunicava immediatamente al Rag.
chiedendo allo stesso di recarsi presso l'Azienda per esaminarle e dar corso alle Pt_1 opportune azioni in risposta”.
Nel caso pertanto, dimostrata la reticenza da parte dell'assicurato-convenuto in ordine a circostanze di sinistro note già prima della conclusione del contratto, secondo le pattuizioni contrattuali intercorsi va pronunciata l'inoperatività della copertura assicurativa ex 'art. 15 della predetta polizza.”
L'appellante contesta tali argomentazioni affermando che egli non aveva taciuto alcuna circostanza rilevante, posto che al momento della stipula del contratto assicurativo non aveva ricevuto dalle clienti alcuna contestazione con riferimento al proprio operato;
le comunicazioni e le richieste di pagamento pervenute alle clienti dall'Agenzia delle Entrate non costituivano imputazione di responsabilità al professionista, che aveva prestato la propria assistenza nell'interfacciarsi con i pubblici uffici solo quale forma di disponibilità e non quale correzione del proprio operato.
Il motivo di appello è fondato nei termini di seguito precisati.
Sia al momento della sottoscrizione della polizza (in data 10.02.2016) che dell'appendice
(in data 31.01.2017), il professionista non era stato raggiunto da alcuna rimostranza da parte della cliente. L'art. 13 delle condizioni generali di polizza prevede che “L'assicurazione è prestata nella forma “Claims Made” e vale per i Sinistri che abbiano luogo per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione e che siano regolarmente denunciati agli Assicuratori durante lo stesso periodo, a condizione che siano conseguenti a comportamenti colposi posteriori alla data di retroattività convenuta, e che non siano già notificati all . Agli Parte_7 effetti di quanto disposto dagli Artt. 1892 e 1893 C.C. ogni Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a Lui imputabile, già al momento della stipulazione del contratto.”
La suddetta clausola richiama il disposto di cui all'art. 1892 c.c. secondo cui “le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che
l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o colpa grave…”; tale norma onera dunque l'assicurato di comunicare all'assicuratore l'esistenza di fatti anche solo potenzialmente idonei ad incidere sul rischio assicurato e a far sorgere la propria responsabilità, quali l'avvenuta ricezione di contestazioni o di richieste risarcitorie da parte di clienti, per quanto di dubbia fondatezza (cfr. di recente Cassazione n.
20997/2023; n. 23961/2022), ma comunque tali da determinare nella parte una cognizione specifica e non già una mera impressione circa la possibilità di contestazione.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, dunque, quello che rileva ai fini dell'adempimento della comunicazione all'assicuratore ex art. 1892 c.c. è in primo luogo la comunicazione di eventi idonei a far specificamente presagire l'attivazione della richiesta di risarcimento. L'alea che deve sempre caratterizzare il contratto di assicurazione non concerne infatti i comportamenti passati nella loro materialità, ma la consapevolezza, da parte dell'assicurato, del loro carattere colposo e della loro idoneità ad arrecare danno a terzi.
Nel caso di specie, dunque, il fatto che la SI.ra avesse ricevuto da parte CP_1 dell'Agenzia delle Entrate delle comunicazioni di irregolarità non SInifica automaticamente che il ragioniere fosse responsabile, né tantomeno che si dovesse aspettare un'azione risarcitoria;
peraltro, lo stesso contegno dell'assicurata, che nel caso di specie ha continuato a rivolgersi al anche dopo molto tempo dalla notifica Pt_1 delle prime cartelle esattoriali (avvenuta nel 2010), ha comunque legittimamente corroborato la convinzione del ragioniere di non rischiare una causa.
Come chiarito dalla Suprema Corte (v. Cass. 18/07/2023 n. 20997), l'elemento soggettivo della colpa grave, presupponendo la coscienza dell'inesattezza o della reticenza della dichiarazione e la consapevolezza dell'importanza dell'informazione, inesatta o mancata, rispetto alla conclusione del contratto e alle sue condizioni, va accertato non già tramite una verifica "ex post" della prevedibilità della verificazione del sinistro da parte dell'assicurato, bensì mediante un giudizio di prognosi postuma, da compiersi "ex ante" al momento della stipulazione del contratto.
Secondo l'assicuratore, per integrare la reticenza contrattualmente rilevante sarebbe sufficiente l'obiettivo rischio di conseguenze per prestazioni non andate a buon fine, a prescindere dalla convinzione dell'assicurato che non sia colpa sua, ma in realtà ciò che conta è la percezione di tale rischio da parte dell'assicurato - come si desume dal tenore letterale della clausola negoziale - “conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere di un obbligo di risarcimento per fatto a lui imputabile” - ed anche dalla ratio della previsione, che è quella di sanzionare l'assicurato reticente o comunque gravemente superficiale.
Dunque, in mancanza di chiari ed univoci indici circa l'intenzione della cliente di contestare al professionista una condotta negligente e di avanzare nei suoi confronti una pretesa risarcitoria - avanzata per la prima volta soltanto con raccomandata del
02.11.2017 (doc. n. 5 atto di citazione primo grado parte attrice), a distanza di quasi due anni dal momento della sottoscrizione della polizza (avvenuta in data 10.02.2016) ed a quasi un ano dalla sottoscrizione dell'appendice (avvenuta in data 31.01.2017), si deve ritenere operatività la copertura assicurativa della predetta polizza, con conseguente accoglimento della domanda di manleva formulata dall'assicurato e riforma del Pt_1 relativo capo della sentenza di primo grado.
Tuttavia, come rilevato dall'assicuratore - che ha riproposto tale difesa - la polizza inter partes prevede una franchigia di euro 1.000,00 per ciascun sinistro.
Nel caso in esame i sinistri sono due, quello occorso con la cliente e Controparte_1 quello occorso con la cliente società : gli errori sono infatti stati commessi in CP_2 sede di redazione e invio della denuncia dei redditi dell'una e dell'altra cliente;
se l'errore professionale avesse riguardato solo la compilazione di una dichiarazioni dei redditi della società, e quindi le conseguenze in sede tributaria avessero investito la socia in quanto tale, il sinistro sarebbe unico, ma nel caso di specie vi sono dichiarazioni reddituali distinte. Che, poi, il sinistro sia stato denunciato dalla con un unico atto, in CP_1 proprio e quale rappresentante della società, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante non ha alcun rilievo, poiché col medesimo atto sono comunque stati denunciati due distinti sinistri relativi a due distinti soggetti giuridici.
Pertanto, l'assicuratore è tenuto a corrispondere all'assicurato la differenza tra le somme di € 1.299,04 e di € 1.806,29, entrambe maggiorate degli accessori, detratti euro
2.000,00 (1.000,00 + 1.000,00).
6. Le spese di lite. Tra il rag. e le clienti la sentenza nel merito viene confermata. Pt_1
Tuttavia, col suo terzo motivo d'appello ha censurato anche l'integrale CP_1 compensazione della spese di lite, rilevando che ciò contrastava con l'accertata responsabilità del professionista.
Sul punto, il primo giudice ha così argomentato: “In conclusione, il parziale accoglimento della domanda risarcitoria di parte attrice e per un importo di gran lunga inferiore a quello richiesto, nonché il concorso di colpa riconosciuto a quest'ultima, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite sostenute dalla parte attrice e da quella convenuta”.
Il motivo merita parziale accoglimento.
Se la ritenuta, e qui confermata, statuizione di corresponsabilità delle clienti costituisce, effettivamente, una ragione di soccombenza reciproca (seppur minima, per le clienti) la riduzione del credito risarcitorio non ha invece tale SInificato.
Come chiarito autorevolmente dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (v. sentenza n.
32061 del 31 ottobre 2022), non costituisce di per sé ragione di soccombenza reciproca
(configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi), e può giustificare la compensazione (totale o parziale) solo in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. Tra l'altro, nel caso in esame parte appellante ha integralmente contestato l'altrui pretesa e (a parte quanto corrisposto ante causam, prima della messa in mora del creditore) non ha mai effettuato offerte di pagamento neppure per somme inferiori a quelle pretese.
Dunque, tra tali parti, per entrambi i gradi, le spese di lite debbono essere compensate per un quinto e deve rifondere alle danneggiate i residui 4/5 di esse. Pt_1
Allora, sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/22, applicato lo scaglione
1101/5200, stante l'ammontare dei due crediti risarcitori, che non si sommano tra loro, e stante l'aumento del 30% per la difesa di due parti (cfr. Cass.10367/2024), secondo i valori medi sono dovute le seguenti somme:
Per il primo grado euro 2.654,08 (3.317,60 x 4/5);
Per il secondo grado, esclusa la fase istruttoria, non espletata (e rilevato che la trattazione è consistita nel riportarsi all'atto introduttivo e concludere, attività, queste, già monetizzate dal compenso per la fase precedente e per quella successiva), euro 1.999,20 (2.499 x 4/5).
Tra il professionista ed il suo assicuratore, invece, la sentenza viene riformata, di talché occorre procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, “il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (cfr. ex multis: Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017,; Sez. L, Sentenza n.
11423 del 01/06/2016).
Per la regola della soccombenza (determinata dall'operatività della polizza, a prescindere dall'estensione della franchigia), tali spese debbono essere rifuse dall'assicuratore all'assicurato.
Esse vanno liquidate, sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/22, applicato lo scaglione 1101/5200, secondo i valori medi:
Per il primo grado nell'importo di euro 2.552,00;
Per il secondo grado, esclusa la fase istruttoria, non espletata, nella somma di euro 1.923,00.
Parimenti, stante l'operatività della polizza, le spese della ctu di primo grado vanno poste in via definitiva a carico dell'assicuratore e tale compagnia deve tenere indenne l'assicurato anche dalla condanna alle spese di lite sostenute dalle clienti (per 4/5).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e sull'appello incidentale Pt_1 proposto da , in proprio e quale l.r. della , avverso la CP_1 CP_2 sentenza n. 169/2023 del Tribunale di Firenze, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
respinge l'appello principale contro e;
CP_1 CP_2
respinge l'appello incidentale, salvo che per il terzo motivo, in punto di spese del primo grado;
in accoglimento del terzo motivo d'appello principale, relativo alla copertura assicurativa dei sinistri, condanna l'assicuratore a corrispondere all'assicurato la differenza tra le somme di € 1.299,04 e di
€ 1.806,29, entrambe maggiorate degli accessori, detratti euro 2.000,00;
compensa per un quinto le spese di lite di entrambi i gradi tra e Pt_1 le clienti e condanna il professionista a corrispondere alle CP_1 appellanti incidentali i residui 4/5 di tali spese, che liquida nella somma già proporzionata di euro 2.654,08 per il primo grado e di euro 1.999,20 per il secondo grado, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge;
condanna l'assicuratore a tenere indenne il anche dalle Pt_1 conseguenze della condanna alle spese sostenute dalle clienti per i 4/5;
condanna l'assicuratore a rifondere a le spese di entrambi i gradi, Pt_1 che liquida nella somma di euro 2.552,00 per il primo grado e di euro
1.923,00 per il secondo grado, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge;
dispone che le spese della ctu espletata in primo grado in via definitiva gravino sull'assicuratore.
Così deciso in Firenze, nella camera di conSIlio del 14.2.2025.
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Giulia Conte
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per la persona fisica : cartella n. 04120100036511933 notificata il 20.10.2010; cartella n. Controparte_1 04120110016581814 notificata il 04.05.2011; cartella n. 04120130001266490 notificata il 15.03.2013; cartella n. 04120140030135087 notificata il 25.11.2014 e cartella n. 04120150031449913 notificata il 01.03.2016. Per la intimazione di pagamento n. 041 2017 90005720 47/00 in riferimento alle cartelle n. CP_2 0412012001487362700 notificata il 19.04.2012 e cartella n. 04120150010224376000 notificata il 05.11.2015.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Giulia Conte Presidente Relatore
Dott.ssa Paola Caporali ConSIliera
Dott.ssa Ada R. Mazzarelli ConSIliera pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 396/2023 promossa da:
(c.f. , con il patrocinio dell'Avv. VALENTINO Parte_1 C.F._1
IRENEI, elettivamente domiciliato come da procura in atti
APPELLANTE contro
(c.f. ), in proprio e nella qualità di Controparte_1 C.F._2 rappresentante legale pro-tempore della società Controparte_2
(p.i. , con il patrocinio dell'Avv. MICHELE
[...] P.IVA_1
STRAMMIELLO, elettivamente domiciliata come da procura in atti;
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE nonché contro
con riferimento al rischio assunto con il Controparte_3 certificato n. A116C145075 (p.i. BE0682.594.839), con il patrocinio dell'Avv. JODY
GUETTA, elettivamente domiciliata come da procura in atti
APPELLATA avverso la sentenza n. 169/2023 del Tribunale di Firenze pubblicata il 20.01.2023; trattenuta in decisione con ordinanza del 27.11.2024 all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 19.11.2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sulle seguenti CONCLUSIONI:
Per l'appellante : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello riformare la Parte_1
Sentenza pronunciata dal Giudice di primo grado, previo accoglimento del presente appello, per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto accogliere la domanda già proposta in via principale nel giudizio di primo grado dal Rag. come di Parte_1 seguito ritrascritta: “- Nel merito: respingere le domande svolte e promosse nei confronti del Rag. per i motivi esposti in narrativa;
- In subordine: in caso di Parte_1 accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, rilevare indenne e manlevare il
Rag. da ogni conseguenza pregiudizievole, da ogni pagamento, costo, esborso o Pt_1 pregiudizio anche economico connesso alle domande risarcitorie avanzate dalle attrici nel giudizio, da parte della terza chiamata di Londra, Rappresentanza Generale per CP_3
l'Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore, con richiesta in detta ipotesi di condanna della terza chiamata anche al rimborso delle spese competenze ed onorari di lite della parte attrice. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.
Sempre via subordinata, nella non creduta ipotesi di rigetto del primo motivo di appello, sempre in riforma della Sentenza impugnata e previo accertamento della corresponsabilità della parte appellata, IG.ra , in proprio e nella sua Controparte_1 qualità di legale r.p.t. della dichiarare il Controparte_2 concorso ai sensi dell'art. 1227 c.c. e, per gli effetti, ridurre proporzionatamente il risarcimento del danno. Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio.”
Per l'appellata e appellante incidentale in proprio e nella sua Controparte_1 qualità di legale rapp.te p.t. della soc. “Piaccia all'On.le Corte Controparte_2
d'Appello di Firenze, per tutti i motivi sopra esposti, contrariis reiectis:
- rigettare nel merito l'appello proposto dal Rag. in quanto infondato, in fatto ed Pt_1 in diritto, e confermare la responsabilità del Rag. nell'espletamento Parte_1 dell'attività professionale svolta in favore della IG.ra e della Controparte_1 [...]
Controparte_2
- in accoglimento dell'appello incidentale, ed in parziale riforma della sentenza appellata, previo rinnovo della CTU, condannare il Rag. al pagamento in favore delle Parte_1 comparenti dell'importo di € 16.731,22=, ovvero della diversa somma minore o maggiore ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento di tutti i danni patiti e patendi;
- in parziale riforma della sentenza di primo grado ed in accoglimento del presente gravame incidentale, disporre la condanna dell'appellante alle spese del doppio grado di giudizio e alle spese di CTU in misura integrale.
- in via istruttoria si insiste, per le ragioni riferite nella depositata comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale, affinché l'On.le Corte Voglia disporre il rinnovo della CTU, con deSInazione di altro Consulente Tecnico d'Ufficio. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio.”
Per l'appellata : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello di Controparte_3
Firenze, per le ragioni di cui in narrativa, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione,
● respingere il terzo motivo d'appello proposto dal Rag. e, per l'effetto, Pt_1 confermare il rigetto della domanda di garanzia pronunciata in primo grado dal Tribunale di Firenze;
● relativamente all'appello incidentale tardivo proposto da e dalla Controparte_1
dichiarare l'inammissibilità del motivo Controparte_2
3.3 e respingere i motivi 3.1 e 3.2;
● in ogni caso, respingere le domande svolte da e dalla Controparte_1 [...] nei confronti del Rag. in quanto infondate in Controparte_2 Pt_1 fatto e in diritto;
● in via subordinata, in denegata ipotesi di accoglimento del terzo motivo d'appello proposto dal Rag. limitare l'indennizzo assicurativo a quanto risulterà di Pt_1 giustizia, anche e soprattutto in ragione dell'applicabilità della franchigia di polizza. Con vittoria di compensi e spese di giudizio di entrambi i gradi di giudizio.”
******
IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , in proprio e nella Controparte_1 qualità di legale rappresentante p.t. della società Controparte_2
(d'ora in poi per brevità anche ) conveniva dinanzi
[...] CP_2 al Tribunale di Firenze il ragioniere al fine di sentirlo condannare, Parte_1 previo accertamento della sua responsabilità professionale, al pagamento della complessiva somma di € 16.731,32 a titolo di risarcimento dei danni subiti in conseguenza di una serie di inadempienze commesse dal professionista nella compilazione e trasmissione delle rispettive dichiarazioni dei redditi di cui era stato incaricato e nei pagamenti delle conseguenziali imposte, da cui erano scaturiti plurimi avvisi di accertamento e cartelle esattoriale.
A fondamento della propria domanda, parte attrice deduceva quanto segue:
- di essersi avvalsa, con riferimento agli anni di imposta 2005 e seguenti, dell'attività professionale del rag. “per la tenuta della contabilità e per l'assolvimento Parte_1 degli adempimenti fiscali di redazione, compilazione e trasmissione delle dichiarazioni dei redditi”, sia propri che della società; - che tuttavia, nonostante avesse sempre regolarmente pagato gli importi dovuti, la SI.ra si vedeva recapitare comunicazioni di irregolarità da parte dell'Agenzia CP_1 delle Entrate e, da una verifica effettuata presso l'ufficio fiscale, apprendeva che, con riguardo alla propria posizione personale, “risultavano scartate le dichiarazioni IRPEF degli anni 2006, 2007, 2009 e 2011, omessa la dichiarazione dell'anno 2014 e scartate le dichiarazioni degli anni 2005, 2007, 2008 e 2009”; mentre con riferimento alla posizione della società risultavano “omesse le dichiarazioni degli anni 2008 e 2011”; CP_2
- che il Rag. le aveva taciuto le sopradescritte omissioni e/o tardive presentazioni Pt_1
e, peraltro, non aveva rispettato neanche gli ulteriori termini concessi dall'Agenzia delle
Entrate per permettere la regolarizzazione della posizione, mediante presentazione delle dichiarazioni omesse o della documentazione richiesta;
- che a partire dall'anno 2010 si vedeva notificare dall Controparte_4 alcune cartelle di pagamento1 che sarebbero state conseguenza dell'omessa ovvero irregolare trasmissione da parte del proprio consulente di svariate dichiarazioni IRPEF ed
IVA;
- che tali errori costringevano la SI.ra a pagare ingiustamente all'Erario la CP_1 somma di € 5.854,48, e la , a seguito dell'adesione alla definizione agevolata CP_2 per il pagamento delle imposte (cd. rottamazione delle cartelle esattoriali), al versamento di € 10.876,84, per un totale complessivo di € 16.731,30, di cui le attrici chiedevano al professionista l'integrale risarcimento.
Si costituiva in giudizio il convenuto il quale confermava di essere stato il Persona_1 consulente della parte attrice, ma sosteneva di essersi limitato alla sola elaborazione dei dati per l'invio delle dichiarazioni sulla base della documentazione fornitagli dalla predetta, aggiungendo poi che “sovente quando giungevano, rettifiche e contestazioni” provvedeva anche “a predisporre controdeduzioni, scritti in difesa a mezzo di strumenti come l'autotutela o l'ordinaria risposta e la trasmissione dei dati richiesti” (vd. pag. 2 comparsa primo grado). Deduceva, inoltre, che la SI.ra provvedeva al CP_1 pagamento delle imposte direttamente dal proprio conto corrente e poi, a far data dall'anno 2015, dal proprio home banking coadiuvata dall'impiegato di banca, tale solamente dopo l'anno 2015 parte attrice gli chiedeva di effettuare tali Persona_2 pagamenti, recandosi presso la sede della ditta e espletando tali operazioni in presenza sua e dell'altro socio IG. sul conto home banking. Infine, rilevava che le Parte_2 proprie uniche omissioni riguardavano il mancato adeguamento agli studi di settore e che risultavano tutte interamente sanate.
Per scrupolo difensivo, il ragioniere chiedeva poi di essere autorizzato a chiamare in causa la propria compagnia di assicurazione, del Parte_3 certificato n. A116C145075, con la quale aveva stipulato polizza per la responsabilità civile professionale (sub doc. n. 5), al fine di essere tenuto indenne e manlevato dalla medesima nella denegata ipotesi di condanna.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituivano in giudizio gli Assicuratori terzi chiamati i quali, nel merito, aderivano alle difese del proprio assicurato e chiedevano, in via principale, il rigetto delle domande formulate dall'attrice. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande attoree, chiedevano di respingere la domanda di garanzia promossa dal Rag. per inoperatività della Pt_1 copertura assicurativa ai sensi dell'art. 15, lett. r, della polizza stipulata inter partes
[secondo cui: Sono altresì esclusi i Sinistri: (…) r) per reclami già presentati a taluna delle persone assicurate, o derivanti da circostanze di cui taluna delle persone assicurate fosse a conoscenza o diligentemente avrebbe dovuto essere a conoscenza, prima dell'inizio del Periodo di Assicurazione in corso”], per aver l'assicurato, al momento della stipula della polizza e dell'appendice, intenzionalmente sottaciuto agli Assicuratori, pur essendone perfettamente a conoscenza, l'esistenza di circostanze che potevano dar luogo a richieste di risarcimento, quali le contestazioni avanzate dall'Agenzia delle Entrate alla SI.ra e alla e da queste attribuite alla sua esclusiva responsabilità. CP_1 CP_2
Nella seconda memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c., parte attrice precisava che, relativamente alla posizione della IG.ra , nell'importo richiesto a titolo di CP_1 risarcimento danni non erano state conteggiate le somme da imputarsi al mancato adeguamento degli studi di settore;
parimenti, per la posizione della società, le cartelle relative al mancato adeguamento agli studi di settore non erano state conteggiate nell'importo reclamato a titolo di risarcimento danni;
depositava al riguardo documento rif. AT-04190201702577174101 di definizione agevolata delle cartelle relative agli studi di settore, a dimostrazione della loro estraneità rispetto al presente procedimento (doc.
6).
La causa veniva istruita mediante l'assunzione delle prove orali ammesse (prova per testi, interrogatorio formale dell'attrice e del convenuto) e l'espletamento di CTU a firma del dottore commercialista a cui faceva seguito una richiesta di Persona_3 integrazione;
tale ctu per la contribuente quantificava il danno subito nel minor CP_1 importo di € 1.623,79, e per la contribuente nella minor somma di € CP_2
2.257,87. All'esito, con sentenza a verbale n. 169/2023 del 20.01.2023, il Tribunale di Firenze, sulla scorta delle prove orali espletate - specie dell'interrogatorio formale del rag. Pt_1 in cui questi aveva ammesso “di aver collaborato con la parte attrice per l'inserimento e
l'invio dei pagamenti alla banca” – accertava in primo luogo la responsabilità del professionista convenuto per le sanzioni irrogate alle attrici. Riteneva, tuttavia, di attribuire alla stessa parte attrice un concorrente, seppur minimale, profilo di colpa nella causazione del danno nella misura del 20%, per non aver mai esercitato il dovuto ed eSIibile controllo sull'operato del professionista. Sulla scorta di tali argomentazioni e delle risultanze della ctu, recepite integralmente, il Tribunale condannava il rag. Pt_1 al pagamento in favore di parte attrice della minor somma di € 3.105,33 oltre interessi dalla domanda (€ 1.299,04 per la ed € 1.806,29 per la ). CP_1 CP_2
Quanto alla domanda di manleva avanzata dal nei confronti della propria Pt_1
Compagnia di assicurazione, , il Tribunale accertava la Controparte_5 CP_3 reticenza da parte dell'assicurato in ordine a circostanze di sinistro note già prima della conclusione della polizza in oggetto e affermava l'inoperatività della copertura assicurativa ai sensi dell'art. 15 delle c.g.a. Infine, compensava integralmente le spese di lite tra parte attrice e il convenuto tenuto conto del “parziale accoglimento della domanda risarcitoria di parte attrice e per un importo di gran lunga inferiore a quello richiesto” nonché del concorso di colpa riconosciuto a quest'ultima, mentre condannava il Pt_1 alla refusione delle spese processuali sostenute dalla terza chiamata in virtù del principio di soccombenza.
IL GIUDIZIO DI APPELLO
Avverso la suindicata sentenza ha proposto appello per i seguenti motivi: Parte_1
1) errore del primo giudice nell'aver affermato la responsabilità professionale del Rag. in relazione all'erronea compilazione ed all'invio delle dichiarazioni della IG.ra Pt_1
e della Ditta Erbacci Sas, sebbene parte attrice non avesse fornito alcuna prova CP_1 in ordine al contegno del professionista, né del nesso causale tra questo e i danni lamentati;
erronea valutazione delle risultanze istruttorie sul punto, specie della ctu e dell'interrogatorio formale del convenuto.
Col primo motivo, l'appellante ha dedotto, in primo luogo, che non era stata fornita da parte attrice la prova che il Rag. avesse il compito di curare in toto la posizione Pt_1 della IG.ra , in proprio e per la Ditta, e ribadito che egli si occupava della sola CP_1 elaborazione dei dati per l'invio delle dichiarazioni sulla base della documentazione fornita dalla cliente, la quale poi provvedeva direttamente ai pagamenti di imposte, tasse, contributi dal proprio conto corrente fino a che era consentito e poi, a far data dall'entrata in vigore dell'obbligo di legge, provvedeva direttamente dal proprio home banking, coadiuvata dal IG. dipendente della banca, che sentito come teste Per_2 aveva confermato detta circostanza. In secondo luogo, ha dedotto che l'attrice non aveva fornito neppure la prova che fosse il IG. a compilare gli F24 delle dichiarazioni Pt_1 oggetto di scarto e di errore, né era stato escluso che le sanzioni comminate dall'Agenzia delle Entrate fossero invece proprio conseguenza dell'errato inserimento degli importi da parte di soggetti terzi, con la conseguenza che egli non poteva essere ritenuto responsabile di pagamenti disposti da altri.
In via subordinata, l'appellante ha poi chiesto la riforma della sentenza con riferimento al quantum debeatur liquidato, rilevando che:
- l'importo di € 2.257,87, che riguardava interessi di mora, commissioni per la riscossione, diritti di notifica e le altre voci indicate nella CTU per la posizione
[...]
, non era dovuto perché non sostenuto e quindi sgravato nell'adesione alla CP_2
Definizione Agevolata n. AT-04190201702577175101;
- l'importo di € 1.643,79 per la posizione di non era invece dovuto Controparte_1 perché già sgravato, come si evinceva dalle loro stesse dichiarazioni rilevabili nella pagina 23 del file "allegati_x_relazione_finale_dal_n._1_al_n._31.pdf" trasmesso e allegato con il file "relazione_finale_x_deposito" nel deposito della CTU.
2) Erronea valutazione del concorso colposo dell'attrice e della percentuale di responsabilità attribuitale dal primo Giudice.
In via subordinata rispetto al primo motivo di gravame, il ha censurato la Pt_1 sentenza nella parte in cui il Tribunale aveva attribuito all'attrice una percentuale di corresponsabilità nella sola misura del 20%, ravvisando un “minimale profilo di colpa”, senza tuttavia motivare o individuare criteri di riferimento secondo cui la corresponsabilità sarebbe soltanto “minimale”, e sebbene nella premessa avesse individuato in capo alla stessa una negligenza di particolare importanza affermando che
“parte attrice non ha mai esercitato il dovuto e eSIibile controllo sul professionista, tant'è che gli avvisi di accertamento si riferiscono a svariate annualità” (pag. 7 sentenza primo grado).
3) Erroneo rigetto della domanda di garanzia e, nello specifico, errore del primo Giudice laddove aveva ritenuto che il Rag. avesse taciuto circostanze note di sinistro Pt_1 prima della sottoscrizione della polizza assicurativa dei Lloyds, e conseguente errore nell'aver affermato l'inoperatività della copertura assicurativa.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituita l'appellata , in proprio e Controparte_1 quale legale rappresentante della Controparte_2 contestando i motivi 1 e 2 dell'appello del (mentre in merito al terzo motivo, Pt_1 concernente esclusivamente la posizione della compagnia assicuratrice, si è rimessa alle decisioni di questa Corte) e spiegando appello incidentale per i seguenti motivi: I) erroneità dell'espletata ctu e conseguente errore del primo Giudice nell'aver ritenuto esaustive e condivisibili le risultanze della ctu che, al contrario, presentava plurime criticità che ne avevano inficiato le conclusioni, così come evidenziato anche nelle osservazioni del proprio consulente di parte Dr.
[...]
Ha quindi chiesto, in via istruttoria, la rinnovazione della ctu con Per_4 deSInazione di altro consulente al fine di accertare che gli importi vantati complessivamente dalle attrici, e da porre in capo al convenuto Pt_1 risultavano essere pari ad € 16.731,32.
II) errore del tribunale nell'aver attribuito a parte attrice una condotta colposa per omessa vigilanza e controllo sull'operato del professionista, quantificata nella misura del 20%. Sul punto, la ha dedotto che nessun concorso di colpa CP_1 poteva esserle attribuito dal momento che essa non aveva le competenze né per verificare la correttezza delle dichiarazioni fiscali, ne' per monitorare le scadenze fiscali e i termini per i relativi adempimenti;
che la giurisprudenza si era recentemente espressa rilevando che, nell'ipotesi di irregolarità della tenuta della contabilità fiscale e tributaria, non poteva ravvisarsi un profilo di colpa concorrente del contribuente che avesse delegato l'espletamento delle attività concernenti gli adempimenti fiscali ad un professionista;
che comunque dai documenti versati in atti e dalle risultanze istruttorie del giudizio di primo grado non emergevano elementi di fatto che potessero configurare un fatto colposo dell'attrice che potesse aver concorso a cagionare il danno ex art 1227 comma 1
c.c., né una responsabilità ai sensi del comma 2 che presupponeva un'eccezione
(l'eccezione di aggravamento del danno) che il convenuto, nel costituirsi in primo grado, non aveva formulato.
III) Errata ed ingiusta compensazione integrale delle spese di lite e di ctu tra parte attrice e parte convenuta, stante l'accertata responsabilità del professionista.
Si sono costituiti altresì gli appellati con riferimento al Controparte_3 rischio assunto con il certificato n. A116C145075, quali successori a titolo particolare della terza chiamata (stante la cessione del contratto assicurativo Parte_3 in oggetto), i quali hanno affermato di condividere gli argomenti spesi dall'assicurato odierno appellante contro le clienti, sia in punto di an che di quantum; quanto al rapporto con l'assicurato e alla domanda di garanzia, hanno chiesto il rigetto dell'impugnazione e riproposto le eccezioni in punto di applicabilità della franchigia di polizza di € 1.000,00 per ogni sinistro.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza collegiale del 27.11.2024 ex art. 127 ter c.p.c., a seguito di trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.11.2024. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.L'onere probatorio incombente sulle parti.
Nell'esaminare la sentenza di primo grado e le censure avanzate dall'appellante principale e da quello incidentale, appare opportuno preliminarmente dettare il quadro giuridico di riferimento, in materia di inadempimento del contratto d'opera professionale,
e il contenuto del diverso onere probatorio incombente sul professionista e sul cliente.
Ai sensi dell'art. 1218 c.c. e per giurisprudenza costante di legittimità (v. Cass. n.
20546/2019; Cass. n. 12501/2015; Cass. Sezioni Unite n. 13533 del 30 ottobre 2001), il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la sua risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte del suo diritto, limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione dell'adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile nel caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento.
Confermano il principio anche in tema di prestazione d'opera intellettuale, tra le altre,
Cass. 16254/2012 e Cass. 17306/2006: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione intellettuale, grava sul professionista la dimostrazione dell'adempimento o dell'esatto adempimento della prestazione, sia sotto il profilo dell'obbligo di diligenza e perizia, sia della conformità quantitativa o qualitativa dei risultati che ne sono derivati, mentre sono a carico del committente l'onere di allegazione dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento e la dimostrazione del pregiudizio subito ed il nesso causale tra tale pregiudizio e l'attività del professionista”.
La responsabilità del professionista si configura infatti allorché il suo inadempimento determini un danno certo ed effettivo, connesso ad un comportamento doloso o colposo a lui riconducibile.
Nel caso di specie, dunque, spettava all'attrice fornire la prova dell'esistenza e i CP_1 termini dell'incarico, nonché del nesso causale tra il danno subito e la condotta negligente del Rag. mentre spettava a quest'ultimo provare di aver Persona_1 adempiuto diligentemente alle prestazioni oggetto dell'incarico, ovvero che l'inadempimento non era dipeso da propria colpa.
2. Il primo motivo dell'appello principale: sulla responsabilità professionale del rag. Pt_1
Col primo motivo di gravame, il rag. censura la pronuncia di primo grado nella Pt_1 parte in cui il Tribunale, mal interpretando le risultanze istruttorie, ha affermato la sua responsabilità professionale in relazione all'erronea compilazione ed invio delle dichiarazioni della IG.ra e della Ditta Erbacci Sas;
così si legge in sentenza CP_1
(pag. 6): “La CTU e le risultanze prove orali sfogate, in primis quella per interrogatorio del convenuto attestano quanto sostenuto dall'attore, per cui le sanzioni irrogate Pt_1 alle attrici, debbono essere ricondotte in capo a responsabilità del professionista convenuto. ha infatti ammesso di aver collaborato con la parte attrice per Pt_1
l'inserimento e l'invio dei pagamenti alla banca (vd. Risposta sul cap.2)”.
Secondo l'appellante, invece, l'istruttoria svolta avrebbe fornito un esito del tutto differente da quanto statuito dal Tribunale.
In primo luogo, non sarebbe stata fornita da parte attrice la prova che il Rag. Pt_1 avesse il compito di curare in toto la posizione della IG.ra , in proprio e per la CP_1
Ditta; il professionista si occupava della sola elaborazione dei dati per l'invio delle dichiarazioni sulla base della documentazione fornita dalla cliente, la quale poi provvedeva direttamente ai pagamenti di imposte, tasse, contributi dal proprio conto corrente fino a che era consentito e poi, a far data dall'entrata in vigore dell'obbligo di legge, provvedeva direttamente dal proprio home banking, coadiuvata dal IG. Per_2
dipendente presso la filiale della di Impruneta, che sentito come teste
[...] CP_6 all'udienza del 18.10.2022 aveva confermato detta circostanza (vd. risposta ai capp. 1 e
2 della memoria n.2 di parte convenuta).
In secondo luogo, il contenuto delle dichiarazioni dei testi e non era Tes_1 Tes_2 stato tale da provare che fosse proprio il rag. a compilare gli F24 delle Pt_1 dichiarazioni oggetto di scarto e di errore, né era stato escluso che le sanzioni comminate dall'Agenzia delle Entrate fossero invece conseguenza dell'errato inserimento degli importi da parte di soggetti terzi.
Infine, il Tribunale aveva errato nel valutare le dichiarazioni rese dal in sede di Pt_1 interrogatorio formale, prendendo in considerazione un solo segmento della dichiarazione non contestualizzato e letto con un SInificato diametralmente opposto. In particolare, con riferimento al capitolo 1, il aveva sì dichiarato che gli F24 venivano Pt_1 consegnati alla IG.ra perché provvedesse ella stessa al pagamento presso CP_1
l'istituto bancario, senza però un preciso richiamo ai singoli F24; mentre per il successivo capitolo 2, così rispondeva: “no non è completamente vero [alla domanda: che compilava personalmente i Modelli F24 tanto della Società quanto della persona fisica e che eseguiva i pagamenti direttamente dall'account messo a disposizione dalla IG.ra
] nel senso che i pagamenti degli F24 tramite home banking veniva gestito CP_1 direttamente dalla parte, salvo alcune volte, alla fine, ho collaborato per l'inserimento e
l'invio alla banca in presenza della SI.ra ”. CP_1 L'appellante ha quindi dedotto che tali dichiarazioni non dimostravano che, in relazione alle specifiche operazioni potenzialmente idonee a determinare una sanzione per le parti attrici, vi fosse stato un contributo di qualsiasi tipo da parte sua, in quanto nessuna prova (e neppure allegazione) sarebbe stata offerta dalla in merito al nesso di CP_1 causa diretto tra le azioni e/o omissioni del e le conseguenze lamentate. Pt_1
Le censure di parte appellante non appaiono fondate.
Invero, in occasione dell'interrogatorio formale, alla domanda di cui al capitolo 1 (“D.C.V. che sin dall'anno 2006 provvedevate a compilare personalmente i modelli F24 relativi tanto alla IG.ra quanto alla società Controparte_1 Controparte_2
per il pagamento di imposte, tasse e contributi, che consegnavate alla IG.ra
[...]
affinché ne curasse il pagamento presso l'istituto bancario") il rag. ha CP_1 Pt_1 risposto: “Si è vero”, con tenore univoco e portata confessoria, ciò che renderebbe superflua la prova testimoniale sul punto.
Solo ad abundantiam, dunque, si rileva anche che la teste , premesso Testimone_3 di essere “collaboratrice dello che tiene la contabilità della Parte_4 CP_1 dal 2016/17”, ha dichiarato che lo stesso Rag. “mi ha riferito che inviava gli F24 Pt_1 già compilati ai clienti e questi li pagavano in banca o con l'home banking e delle volte è stato lui ad aiutarli perché non avevano molta praticità” (cfr. verbale udienza 18.10.22).
Inoltre, sempre la teste (in risposta al cap 13 memoria n. 2 di parte attrice: Tes_2
"D.C.V. che la Dott.ssa vi ha riferito che il Rag. si era più volte recato Per_5 Pt_1 presso l'Agenzia delle Entrate di Firenze e che allo stesso aveva comunicato tutte le problematiche inerenti le posizioni, e cioè tardivo deposito, omesse risposte, errati pagamenti, etc.") ha confermato di essersi recata “diverse volte” con il Rag. Pt_1 presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate (“Si è vero, fra l'altro siamo andati insieme anche io e all'Agenzia delle Entrate, diverse volte”). Pt_1
Inoltre, dalla documentazione versata in atti, il rag. risulta essere Parte_1
l'intermediario incaricato rispetto agli adempimenti relativi alla presentazione dei Modelli
Unico, dei Modello Irap e delle Dichiarazioni e comunicazioni a fini IVA.
Si deve quindi confermare che il Rag. era il consulente della SI.ra Parte_1
e della Ditta Erbacci sas e, pertanto, in tale veste provvedeva a Controparte_1 svolgere tutti i relativi adempimenti fiscali.
3. Le risultanze della ctu e i danni subiti dalla e dalla . (la CP_1 CP_2 seconda parte del primo motivo d'appello del professionista e il primo motivo
d'appello incidentale).
Il primo giudice ha quantificato i danni subiti dalle attrici recependo e condividendo integralmente le risultanze della ctu a firma del dott. sul punto così si Persona_3 legge in sentenza a pag. 6: “…non vi è motivo alcuno per discostarsi in questa sede decisoria dai risultati esposti nell'elaborato del CTU, dott. il quale con Persona_3 scrupoloso percorso argomentativo immune da vizi, anche in seguito alla chiamata a chiarimenti, ha confermato le conclusioni esposte alle pag. 22 e 23 della Ctu 12.04.21 e qui trascritte, secondo cui la voce di danno se del caso ascrivibile al professionista convenuto, con riguardo alla contribuente D'Onghia, ammonta ad €. 1.623,79, mentre la restante parte di €. 4.210,69 corrisposta dalla all'Agenzia è CP_1 CP_7 risultata dovuta dalla predetta contribuente. Del resto, la richiesta di rinnovo della Ctu avanzata dall'attore va disattesa, dato che il Ctu ha fornito esaustiva risposta alle osservazioni del ctp della parte attrice. Quanto alla contribuente , il nominato CP_2 consulente, indica quale voce di danno se del caso imputabile al è rappresentato Pt_1 dall'importo di €. 2.257,87. Come osservato dunque anche dal nelle note Pt_1 conclusive, dei totali €. 16.731,35 reclamati in citazione, soltanto la somma complessiva di €. 3.906,66 risulta essere l'importo da ricondurre eventualmente a carico dello stesso convenuto. Difatti, nell'ipotesi in cui venga, come nel caso, contestato al professionista inadempienze negli adempimenti fiscali di cui era incaricato, il danno risarcibile è di norma, pacificamente rappresentato dai maggiori oneri che il cliente-contribuente è stato costretto a pagare all'amministrazione finanziaria a causa dell'errore del professionista, ovvero le sanzioni e gli interessi sull'imposte non versate (cfr. Trib. MI 7514/2018).”
L'appellante incidentale, con il primo motivo, lamenta l'errore del Tribunale nell'aver ritenuto corrette e condivisibili le risultanze della ctu che, al contrario, presenterebbe plurime criticità di metodo che ne avrebbero inficiato le conclusioni, e non risulterebbe affatto esaustiva non avendo il consulente d'ufficio risposto in maniera chiara né ai quesiti posti dal G.I., né alle osservazioni del consulente di parte attrice Dr.
[...]
Nello specifico, lamenta le seguenti criticità: Per_4
- non può essere condivisa la decisione del CTU che, dopo aver formulato alcune domande all'Agenzia delle Entrate, con pec del 25.02.2021 ritenute necessarie per gli accertamenti da esperire, ha comunque deciso di procedere con la redazione della relazione, senza aver ottenuto alcuna risposta ai chiarimenti, limitandosi ad affermare che “ritiene comunque di essere in grado di rispondere ai quesiti posti attraverso i dati e le notizie reperite dal cassetto fiscale e dai documenti in atti” (pag.
4-5 ctu);
- rispetto alla risposta al quesito n. 1 (“accertare e verificare, a mezzo di analitica ricostruzione l'esatta presentazione, in termini di correttezza dei dati riportati e di trasmissione nei termini di legge, delle dichiarazioni dei redditi dal 2006 al 2014 delle odierne attrici da parte del Rag. ), la ricostruzione delle date di presentazione Pt_1 delle dichiarazioni fiscali risulterebbe errata e non conforme al DPR n. 322/98, giacché i documenti dal n.10 bis al 25, allegati alla relazione di ctu, non sarebbero ricevute di presentazione con protocollazione valida, ma esiti di scarti plurimi;
- avendo erroneamente identificato le date di presentazione dei modelli di imposta, il ctu avrebbe poi erroneamente qualificato come “tardive”, anziché “omesse” (ovvero presentate oltre i 90 gg ex art. 2 co. 7, Dpr n. 322/1998), le dichiarazioni fiscali delle attrici;
- il CTU non avrebbe risposto in modo adeguato e corretto al quesito n. 3 (“accerti e verifichi altresì, la correttezza delle compensazioni e degli sgravi riportati dal Rag Pt_1 nei modelli F24, ovvero la loro mancata indicazione nelle dichiarazioni”), poiché se le dichiarazioni scartate risultano “omesse”, anziché “tardive”, come sopra rilevato, allora vi sarebbe una responsabilità del Rag. per aver determinato, con il suo Pt_1 comportamento negligente, la perdita definitiva di crediti fiscali delle contribuenti;
- non potrebbero ritenersi esaustivi neppure i chiarimenti forniti dal ctu, in risposta alle osservazioni del ctp di parte attrice, sulla questione della data di trasmissione delle dichiarazioni fiscali, essendosi questi limitato a fornire una specificazione soltanto in relazione all'allegato n. 12 (Unico 2008 anno 2007, data presentazione 29.12.2008, di cui esistono n. 10 ricevute “scartate”, cfr pag. 25 relazione finale), e non anche per tutte le altre posizioni per le quali il CTU avrebbe dovuto (e non lo ha fatto) dettagliare, occorrendo quindi in questa sede verificare se si tratti di presentazioni “tardive” (nei 90 gg) ovvero “omesse” (oltre i 90 gg). Alla luce di tali criticità, l'appellante incidentale ha avanzato istanza di rinnovazione della CTU, con deSInazione di altro Consulente.
Dal canto suo, il ha rilevato che tanto l'importo di € 2.257,87, che riguardava Pt_1 interessi di mora, commissioni per la riscossione, diritti di notifica e le altre voci indicate nella CTU per la posizione , quanto l'importo di € 1.643,79 per la Controparte_2 posizione di , non erano dovuti perché oggetto di sgravio. Controparte_1
Per valutare le doglianze, è opportuno partire dai dati offerti dal ctu:
Dichiarazioni fiscali di Controparte_1
Modello/anno Identificativo Data Note su data Scartate n.allegato imposta presentazione presentazione
UNICO 2006 19200713212 03 11 2006 Tardiva nei Esiste 10bis
anno 2005 -5 90 gg. una
ricevuta
UNICO 2007 09375401682 30 09 2007 In termini 11
anno 2006 -12
UNICO 2008 22581807281- 29 12 2008 Tardiva nei Esistono 12 anno 2007 1
UNICO 2009 19425147406- 05 10 2009
anno 2008 2
UNICO 2010 22383945216- 28 12 2010
anno 2009 1
UNICO 2011 16271755412 30 09 2011
anno 2010 -16
UNICO 2012 16401643002- 01 10 2012 anno 2011 11
UNICO 2013 20184028190- 30 09 2013
Anno 2012 10
UNICO 2014 17032627203 30 09 2014 anno 2013
- 3
UNICO 2015 Non presentata
Anno 2014
Dichiarazioni fiscali di
Modello/anno Identificativo Data imposta presentazione
UNICO 2006 18492618098 02 11 2006
anno 2005 1
90 gg. n.10
ricevute
Tardiva nei Esiste 13
90 gg. altra
ricevuta
Tardiva nei Esistono 14
90 gg. n. 4
ricevute
Nei termini 15
Nei termini (il
16
30 09 12 era domenica)
Nei termini 17
Nei termini 18
omessa
CP_2
Note su data Scartate n.allegato presentazione
Tardiva nei 90 Esiste 19
gg. una
ricevuta UNICO 2007 19343301023 30 09 2007 Nei termini 20
anno 2006 -6
UNICO 2008 13210804746- 03 01 2009 Oltre i Esistono 21
Anno 2007 3 termini:OMESSA n. 3
ricevute
UNICO 2009 11232923649- 30 09 2009 Nei termini 22
Anno 2008 2
UNICO 2010 19101948998- 03 03 2011 Oltre i Esistono 23
Anno 2009 2 termini:OMESSA n. 31 ricevute
UNICO 2011 Non presentata omessa
Anno 2010
UNICO 2012 19114410561- 01 01 2013 Oltre i Esiste 24
Anno 2011 1 termini:OMESSA altra ricevuta
UNICO 2013 19155353862- 28 12 2013 Tardiva nei 90 gg. 25
Anno 2012 2
UNICO 2014 Non presentata omessa
Anno 2013
UNICO 2015 Non presentata omessa
Anno 2014
Risultano altresì tutte omesse le dichiarazioni IRAP degli anni d'imposta dal 2005, 2006,
2007, 2008, 2009, 2010 e 2011.
***
Il ctu ha poi precisato che “la dichiarazione presentata nei 90 giorni successivi alla data di scadenza è considerata TARDIVA, sanzionata con un importo di € 25,00 per ciascun dichiarativo (redditi, Irap e Iva). La dichiarazione presentata oltre i 90 giorni dalla data di scadenza è considerata . Pt_5 Contrariamente a quanto dedotto da pare appellata, il ctu ha ben evidenziato che il danno imputabile al professionista ammonta a sanzioni ed interessi pretesi da in CP_8 conseguenza di errori riconducibili alle dichiarazioni reddituali effettuate dal rag. Pt_1 per complessivi euro 1.623,79 per D'Onghia ed €. 2.257,87 per CP_2 disconoscendo un maggior danno perché, malgrado l'elenco di dichiarazioni presentate e scartate nei vari periodi d'imposta per errori tecnici del professionista presentatore - come rivenienti dal cassetto fiscale - sussisteva, per ciascuna dichiarazione riportata nella su riportata tabella come presentata, una presentazione andata a buon fine ed accettata dal sistema telematico dell'Agenzia delle entrate.
Inoltre, ha ben spiegato la distinzione tra dichiarazione tardiva, ma presentata, e dichiarazione omessa.
Non solo, il ctu ha anche chiarito che “E' del pari da sottolineare che in merito alla questione delle dichiarazioni presentate dal Rag. e scartate per motivi tecnici Pt_1 causati da inosservanze del professionista, lo scrivente può affermare che né dal cassetto fiscale né dai documenti in atti sussistono avvisi, comunicazioni, cartelle che richiedano ai contribuenti de quo importi a titolo di sanzioni per omessa o ritardata presentazione delle dichiarazioni fiscali”.
Inoltre, ha evidenziato che non v'è stata alcuna perdita dei crediti d'imposta vantati dalle contribuenti attrici perché li ha utilizzati successivamente (mentre le affermazioni del ctp dr. risultano incomplete e non esaustive in quanto fanno riferimento esclusivo Per_4 all'anno d'imposta in cui il credito viene evidenziato e non riconosciuto da . CP_8
Parimenti, e per converso, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, il ctu ha ben argomentato in punto di danno patito dalle clienti a causa delle sanzioni irrogate e distinto gli importi oggetto di sgravio da quelli che non lo erano, di talché anche tale valutazione merita piena adesione.
Dunque, dev'essere confermata l'entità del danno come liquidata dal tribunale.
4. Il concorso di colpa di parte attrice/contribuente (secondo motivo del
e secondo motivo dell'appello incidentale). Pt_1
Sia l'appellante che l'appellante incidentale censurano, con argomentazioni Pt_1 Co contrapposte, la statuizione con cui il primo Giudice ha riconosciuto in capo alla nghia un concorrente profilo di colpa quantificandolo nella misura del 20%.
Sul punto, il Tribunale ha così motivato la propria decisione: “quand'anche il contribuente, nel caso di specie la , abbia inteso avvalersi di un professionista CP_1 terzo intermediario, nel caso di specie il era comunque tenuta a far sì che le Pt_1 dichiarazioni fossero correttamente e tempestivamente presentate, richiedendosi pertanto una sua attività di vigilanza e controllo (cfr. C. Cass. 12409/2021). Poiché nella fattispecie si evince che la parte attrice non ha mai esercitato il dovuto e eSIibile controllo sul professionista, tant'è che gli avvisi di accertamento si riferiscono a svariate annualità, non può escludersi una concorrente, seppur minimale profilo di colpa anche della stessa attrice. Appare quindi congruo attribuire alla condotta colposa della parte attrice la responsabilità del danno nella misura del 20%, con condanna dunque del convenuto al pagamento in favore della parte attrice della somma complessiva di €.
3.105,33 (€. 1.299,04 per la ed €. 1.806,29 per la .” (pag. 7 CP_1 CP_2 sentenza primo grado).
Al riguardo, il Rag. sostiene che, stante la particolare rilevanza della negligenza Pt_1 commessa dalla , tale percentuale di concorso avrebbe dovuto essere CP_1 quantificata in misura maggiore.
Secondo la D'Onghia, invece, il Tribunale non avrebbe dovuto attribuirle alcun concorso di colpa posto che la medesima non aveva le competenze né per verificare la correttezza delle dichiarazioni fiscali, i cui dati erano stati elaborati dal professionista incaricato, ne' per monitorare le scadenze fiscali e i termini per i relativi adempimenti e che aveva sempre agito in buona fede, nell'ambito dell'ordinaria diligenza richiesta, facendo affidamento nel rapporto fiduciario pluriennale con il Rag. sostenendo che Pt_1 nell'ipotesi di irregolarità della tenuta della contabilità fiscale e tributaria, non può ravvisarsi un profilo di colpa concorrente del contribuente che abbia delegato l'espletamento delle attività concernenti gli adempimenti fiscali ad un professionista.
Sotto l'aspetto procedurale, ha poi rilevato che non vi era prova di un suo apporto colposo nella produzione del danno, ex art. 1227 comma primo c.c., e che difettava una tempestiva eccezione da parte del professionista di aggravamento del danno da parte di lei, ex art. 1227 comma secondo.
Per esaminare tali censure, occorre affrontare, in primo luogo, la questione sollevata dall'appellante incidentale sulla qualificazione del contegno colposo, non avendo il primo
Giudice fatto alcun espresso riferimento alla normativa di cui all'art. 1227 c.c., né al primo né al secondo comma.
Invero, il discrimine tra le due ipotesi previste dall'art. 1227, co. 1 e 2, c.c., consiste nel fatto che il primo comma riguarda il contributo eziologico del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso (la causalità materiale), mentre il secondo comma riguarda il caso in cui l'evento dannoso s'è già verificato, e il danneggiato ha prodotto un aggravamento del danno o non ha provveduto ad eliminarlo o ridurne l'entità (la causalità giuridica). Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte “In tema di risarcimento del danno, l'ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell'evento dannoso (di cui al primo comma dell'art. 1227 c.c.) va distinta da quella (disciplinata dal secondo comma della medesima norma) riferibile ad un contegno dello stesso danneggiato che abbia prodotto il solo aggravamento del danno senza contribuire alla sua causazione, giacché - mentre nel primo caso il giudice deve procedere d'ufficio all'indagine in ordine al concorso di colpa del danneggiato, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa concorrente, sul piano causale, dello stesso - la seconda di tali situazioni forma oggetto di un'eccezione in senso stretto, in quanto il dedotto comportamento del creditore costituisce un autonomo dovere giuridico, posto a suo carico dalla legge quale espressione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede” (ex plurimis, Cass. n. 19218/2018; n. 15750/2015; n.
12714/2010).
Nel caso di specie, pur in assenza di una espressa qualificazione in sentenza, si deve ritenere che il rilievo effettuato dal Tribunale sia riconducibile al primo comma dell'art. 1227 c.c., rilevabile quindi d'ufficio, posto che ciò che si imputa alle clienti è di avere concorso al determinarsi dell'evento dannoso.
Si deve, allora, valutare se il primo Giudice abbia applicato correttamente i principi giurisprudenziali in materia.
Secondo la giurisprudenza di legittimità (di recente, vd. Cass. n. 25158 del 19.09.2024), in tema di sanzioni amministrative per violazioni tributarie, ai fini dell'esclusione di responsabilità per difetto dell'elemento soggettivo, grava sul contribuente ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n. 472/1997 la prova dell'assenza assoluta di colpa, occorrendo a tal fine la dimostrazione di versare in stato di ignoranza incolpevole, non superabile con l'uso dell'ordinaria diligenza;
“non può, quindi, ritenersi esente da responsabilità il contribuente che non abbia vigilato sul professionista cui erano affidate le incombenze fiscali (Cass., Sez. V, 15 maggio 2019, n. 12901; Cass., Sez. V, 24 agosto 2018, n.
21061; Cass., Sez. V, 11 dicembre 2013, n. 27712). “Ciò SInifica che non potrà andare esente il contribuente per mancato pagamento delle imposte che consegua alla condotta del professionista infedele, ove il contribuente non fornisca prova dell'attività di vigilanza
e controllo in concreto esercitata sull'operato del professionista - facendosi, ad esempio, consegnare le ricevute telematiche dell'avvenuta presentazione della dichiarazione - ovvero ove non dia prova del comportamento fraudolento del professionista, come, per esempio, in caso di falsificazione dei modelli F 24 (Cass., Sez. V, 27 giugno 2018, n.
9422; Cass., Sez. V, 11 aprile 2018, n. 8914; Cass., Sez. VI, 9 giugno 2016, n. 11832;
Cass., Sez. VI, 18 dicembre 2015, n. 25580), non essendo sufficiente la mera presentazione di denuncia penale (Cass., Sez. V, 20 luglio 2018, n. 19422; Cass., Sez. V,
17 marzo 2017, n. 6930; Cass., Sez. V, 21 dicembre 2021, n. 40922).”
Dunque, appare corretta la valutazione del tribunale: la , in proprio e quale l.r. CP_1 della avrebbe dovuto vigilare sull'operato del professionista, tanto più che i CP_2 di lui inadempimenti sono stati reiterati negli anni;
d'altro canto, appare corretto limitare la sua colpa alla misura del 20%, trattandosi di materia tecnica ed ostica per chi sia privo di competenze specialistiche ed essendo dunque ben più grave il contegno del Pt_1 che tali competenze le possiede, rispetto a quello delle clienti.
In definitiva, dev'essere confermata la sentenza di primo grado che ha condannato il professionista a corrispondere a titolo risarcitorio € 1.299,04 per la ed € CP_1
1.806,29 per la , oltre interessi legali dalla domanda (in punto di accessori la CP_2 sentenza di primo grado è contraddittoria e scarsamente comprensibile perché: a) prima, in motivazione, afferma che “Tale risarcimento deve essere, poi, rivalutato alla data della presente decisione, integrando un credito di valore, come tale sottratto all'applicazione del principio nominalistico sancito dall' art 1277 c.c. Difatti, gli interessi compensativi sono riconosciuti nei debiti originariamente di valore e dovuti finchè il debito di valore si tramuta in debito di valuta, e, ciò avviene al momento della relativa liquidazione ad opera del giudice” - così facendo, però, non esterna con chiarezza la regola né distingue puntualmente tra rivalutazione monetaria ed interessi compensativi;
b) poi, in dispositivo, senza più menzionare né la rivalutazione monetaria né gli interessi compensativi riconosce solamente gli interessi legali dalla domanda, sulla somma capitale;
tuttavia, poiché a tale riguardo non è stata proposta impugnazione e neppure tentata la via della correzione dell'errore materiale - nessuna delle parti ha proprio fatto riferimento a tale problematica - tutta tale statuizione resta ferma, a seguito della conferma della quantificazione della somma capitale).
5. Il terzo motivo d'appello di la copertura assicurativa e la domanda di Pt_1 garanzia formulata dal Rag. nei confronti della propria compagnia di Pt_1 assicurazione.
Occorre, infine, esaminare il terzo motivo di gravame dell'appello principale con cui è stata censurata la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la domanda di manleva formulata dal rag. nei confronti della propria compagnia di Pt_1 assicurazione, Assicuratosi dei , per inoperatività della polizza stipulata inter CP_3 partes. Sotto tale profilo, il Giudice di prime cure così argomentava (per chiarezza e completezza si riporta il relativo passaggio, pag.
7-8 sentenza): “Passando all'esame della domanda di manleva avanzata dal convenuto nei confronti degli Assicuratori terzi chiamati, in virtù del contratto di assicurazione n. A116C145075, esso è risultato essere stato stipulato in data 10.02.2016 (doc. 1 di parte ). La sua efficacia veniva, poi, CP_3 prorogata di un altro anno per effetto dell'appendice n. A1C191429 (di seguito anche
Appendice) a sua volta stipulata il 31.01.2017 (doc. 2) ed è in forza di tale estensione temporale che il invoca la copertura assicurativa per il sinistro in questione, in Pt_1 seguito alla denuncia avvenuta con email del 30.12.2017 (doc. 6 di parte . Pt_1
Al riguardo i terzi chiamati, hanno osservato che invero al momento della stipula della predetta polizza ed anche in occasione della stipula dell'Appendice, il Rag. Pt_1 all'atto di compilare i questionari integranti le proposte di contratto, ha dichiarato espressamente di non essere al corrente di potenziali istanze risarcitorie: “L'Assicurando
o taluno dei suoi associati è a conoscenza di fatti o circostanze che abbiano causato o possano causare danni a terzi o loro richieste di risarcimento durante la decorrenza dell'assicurazione? [Risposta:] NO” (doc.
1.a); “Gli sono a conoscenza di Parte_6 circostanze, dichiarazione [sic] o accadimenti che possano dar luogo a richieste di risarcimento? [Risposta:] No” (doc.
2.a), invocando per questo la limitazione di cui all'art. 15 della polizza, che contempla, alla lettera r), l'esclusione di quei sinistri “…per reclami già presentati a taluna delle persone assicurate, o derivanti da circostanze di cui taluna delle persone assicurate fosse a conoscenza o diligentemente avrebbe dovuto essere a conoscenza, prima dell'inizio del Periodo di Assicurazione in corso”.
In particolare gli Assicuratori hanno osservato, condivisibilmente, che, dalle difese formulate dalle parti e dello stesso assicurato, il convenuto come pure dai Pt_1 documenti versati in atti, emerge che al momento della stipula sia della polizza che dell'appendice, il Rag. non poteva che essere a conoscenza delle rimostranze Pt_1 della parte attrice, senza tuttavia farne menzione alcuna agli Assicuratori.
La SI.ra ha dedotto in citazione di aver prontamente messo al corrente il rag. CP_1 di ogni comunicazione di irregolarità pervenutale dall'Agenzia dell'Entrate, e, è Pt_1 stato dimostrato in giudizio, ed il convenuto ha confermato in comparsa che Pt_1
“(…) quando giungevano comunicazioni, l'attrice le comunicava immediatamente al Rag.
chiedendo allo stesso di recarsi presso l'Azienda per esaminarle e dar corso alle Pt_1 opportune azioni in risposta”.
Nel caso pertanto, dimostrata la reticenza da parte dell'assicurato-convenuto in ordine a circostanze di sinistro note già prima della conclusione del contratto, secondo le pattuizioni contrattuali intercorsi va pronunciata l'inoperatività della copertura assicurativa ex 'art. 15 della predetta polizza.”
L'appellante contesta tali argomentazioni affermando che egli non aveva taciuto alcuna circostanza rilevante, posto che al momento della stipula del contratto assicurativo non aveva ricevuto dalle clienti alcuna contestazione con riferimento al proprio operato;
le comunicazioni e le richieste di pagamento pervenute alle clienti dall'Agenzia delle Entrate non costituivano imputazione di responsabilità al professionista, che aveva prestato la propria assistenza nell'interfacciarsi con i pubblici uffici solo quale forma di disponibilità e non quale correzione del proprio operato.
Il motivo di appello è fondato nei termini di seguito precisati.
Sia al momento della sottoscrizione della polizza (in data 10.02.2016) che dell'appendice
(in data 31.01.2017), il professionista non era stato raggiunto da alcuna rimostranza da parte della cliente. L'art. 13 delle condizioni generali di polizza prevede che “L'assicurazione è prestata nella forma “Claims Made” e vale per i Sinistri che abbiano luogo per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione e che siano regolarmente denunciati agli Assicuratori durante lo stesso periodo, a condizione che siano conseguenti a comportamenti colposi posteriori alla data di retroattività convenuta, e che non siano già notificati all . Agli Parte_7 effetti di quanto disposto dagli Artt. 1892 e 1893 C.C. ogni Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a Lui imputabile, già al momento della stipulazione del contratto.”
La suddetta clausola richiama il disposto di cui all'art. 1892 c.c. secondo cui “le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che
l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o colpa grave…”; tale norma onera dunque l'assicurato di comunicare all'assicuratore l'esistenza di fatti anche solo potenzialmente idonei ad incidere sul rischio assicurato e a far sorgere la propria responsabilità, quali l'avvenuta ricezione di contestazioni o di richieste risarcitorie da parte di clienti, per quanto di dubbia fondatezza (cfr. di recente Cassazione n.
20997/2023; n. 23961/2022), ma comunque tali da determinare nella parte una cognizione specifica e non già una mera impressione circa la possibilità di contestazione.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, dunque, quello che rileva ai fini dell'adempimento della comunicazione all'assicuratore ex art. 1892 c.c. è in primo luogo la comunicazione di eventi idonei a far specificamente presagire l'attivazione della richiesta di risarcimento. L'alea che deve sempre caratterizzare il contratto di assicurazione non concerne infatti i comportamenti passati nella loro materialità, ma la consapevolezza, da parte dell'assicurato, del loro carattere colposo e della loro idoneità ad arrecare danno a terzi.
Nel caso di specie, dunque, il fatto che la SI.ra avesse ricevuto da parte CP_1 dell'Agenzia delle Entrate delle comunicazioni di irregolarità non SInifica automaticamente che il ragioniere fosse responsabile, né tantomeno che si dovesse aspettare un'azione risarcitoria;
peraltro, lo stesso contegno dell'assicurata, che nel caso di specie ha continuato a rivolgersi al anche dopo molto tempo dalla notifica Pt_1 delle prime cartelle esattoriali (avvenuta nel 2010), ha comunque legittimamente corroborato la convinzione del ragioniere di non rischiare una causa.
Come chiarito dalla Suprema Corte (v. Cass. 18/07/2023 n. 20997), l'elemento soggettivo della colpa grave, presupponendo la coscienza dell'inesattezza o della reticenza della dichiarazione e la consapevolezza dell'importanza dell'informazione, inesatta o mancata, rispetto alla conclusione del contratto e alle sue condizioni, va accertato non già tramite una verifica "ex post" della prevedibilità della verificazione del sinistro da parte dell'assicurato, bensì mediante un giudizio di prognosi postuma, da compiersi "ex ante" al momento della stipulazione del contratto.
Secondo l'assicuratore, per integrare la reticenza contrattualmente rilevante sarebbe sufficiente l'obiettivo rischio di conseguenze per prestazioni non andate a buon fine, a prescindere dalla convinzione dell'assicurato che non sia colpa sua, ma in realtà ciò che conta è la percezione di tale rischio da parte dell'assicurato - come si desume dal tenore letterale della clausola negoziale - “conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere di un obbligo di risarcimento per fatto a lui imputabile” - ed anche dalla ratio della previsione, che è quella di sanzionare l'assicurato reticente o comunque gravemente superficiale.
Dunque, in mancanza di chiari ed univoci indici circa l'intenzione della cliente di contestare al professionista una condotta negligente e di avanzare nei suoi confronti una pretesa risarcitoria - avanzata per la prima volta soltanto con raccomandata del
02.11.2017 (doc. n. 5 atto di citazione primo grado parte attrice), a distanza di quasi due anni dal momento della sottoscrizione della polizza (avvenuta in data 10.02.2016) ed a quasi un ano dalla sottoscrizione dell'appendice (avvenuta in data 31.01.2017), si deve ritenere operatività la copertura assicurativa della predetta polizza, con conseguente accoglimento della domanda di manleva formulata dall'assicurato e riforma del Pt_1 relativo capo della sentenza di primo grado.
Tuttavia, come rilevato dall'assicuratore - che ha riproposto tale difesa - la polizza inter partes prevede una franchigia di euro 1.000,00 per ciascun sinistro.
Nel caso in esame i sinistri sono due, quello occorso con la cliente e Controparte_1 quello occorso con la cliente società : gli errori sono infatti stati commessi in CP_2 sede di redazione e invio della denuncia dei redditi dell'una e dell'altra cliente;
se l'errore professionale avesse riguardato solo la compilazione di una dichiarazioni dei redditi della società, e quindi le conseguenze in sede tributaria avessero investito la socia in quanto tale, il sinistro sarebbe unico, ma nel caso di specie vi sono dichiarazioni reddituali distinte. Che, poi, il sinistro sia stato denunciato dalla con un unico atto, in CP_1 proprio e quale rappresentante della società, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante non ha alcun rilievo, poiché col medesimo atto sono comunque stati denunciati due distinti sinistri relativi a due distinti soggetti giuridici.
Pertanto, l'assicuratore è tenuto a corrispondere all'assicurato la differenza tra le somme di € 1.299,04 e di € 1.806,29, entrambe maggiorate degli accessori, detratti euro
2.000,00 (1.000,00 + 1.000,00).
6. Le spese di lite. Tra il rag. e le clienti la sentenza nel merito viene confermata. Pt_1
Tuttavia, col suo terzo motivo d'appello ha censurato anche l'integrale CP_1 compensazione della spese di lite, rilevando che ciò contrastava con l'accertata responsabilità del professionista.
Sul punto, il primo giudice ha così argomentato: “In conclusione, il parziale accoglimento della domanda risarcitoria di parte attrice e per un importo di gran lunga inferiore a quello richiesto, nonché il concorso di colpa riconosciuto a quest'ultima, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite sostenute dalla parte attrice e da quella convenuta”.
Il motivo merita parziale accoglimento.
Se la ritenuta, e qui confermata, statuizione di corresponsabilità delle clienti costituisce, effettivamente, una ragione di soccombenza reciproca (seppur minima, per le clienti) la riduzione del credito risarcitorio non ha invece tale SInificato.
Come chiarito autorevolmente dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (v. sentenza n.
32061 del 31 ottobre 2022), non costituisce di per sé ragione di soccombenza reciproca
(configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi), e può giustificare la compensazione (totale o parziale) solo in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. Tra l'altro, nel caso in esame parte appellante ha integralmente contestato l'altrui pretesa e (a parte quanto corrisposto ante causam, prima della messa in mora del creditore) non ha mai effettuato offerte di pagamento neppure per somme inferiori a quelle pretese.
Dunque, tra tali parti, per entrambi i gradi, le spese di lite debbono essere compensate per un quinto e deve rifondere alle danneggiate i residui 4/5 di esse. Pt_1
Allora, sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/22, applicato lo scaglione
1101/5200, stante l'ammontare dei due crediti risarcitori, che non si sommano tra loro, e stante l'aumento del 30% per la difesa di due parti (cfr. Cass.10367/2024), secondo i valori medi sono dovute le seguenti somme:
Per il primo grado euro 2.654,08 (3.317,60 x 4/5);
Per il secondo grado, esclusa la fase istruttoria, non espletata (e rilevato che la trattazione è consistita nel riportarsi all'atto introduttivo e concludere, attività, queste, già monetizzate dal compenso per la fase precedente e per quella successiva), euro 1.999,20 (2.499 x 4/5).
Tra il professionista ed il suo assicuratore, invece, la sentenza viene riformata, di talché occorre procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, “il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (cfr. ex multis: Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017,; Sez. L, Sentenza n.
11423 del 01/06/2016).
Per la regola della soccombenza (determinata dall'operatività della polizza, a prescindere dall'estensione della franchigia), tali spese debbono essere rifuse dall'assicuratore all'assicurato.
Esse vanno liquidate, sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/22, applicato lo scaglione 1101/5200, secondo i valori medi:
Per il primo grado nell'importo di euro 2.552,00;
Per il secondo grado, esclusa la fase istruttoria, non espletata, nella somma di euro 1.923,00.
Parimenti, stante l'operatività della polizza, le spese della ctu di primo grado vanno poste in via definitiva a carico dell'assicuratore e tale compagnia deve tenere indenne l'assicurato anche dalla condanna alle spese di lite sostenute dalle clienti (per 4/5).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e sull'appello incidentale Pt_1 proposto da , in proprio e quale l.r. della , avverso la CP_1 CP_2 sentenza n. 169/2023 del Tribunale di Firenze, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
respinge l'appello principale contro e;
CP_1 CP_2
respinge l'appello incidentale, salvo che per il terzo motivo, in punto di spese del primo grado;
in accoglimento del terzo motivo d'appello principale, relativo alla copertura assicurativa dei sinistri, condanna l'assicuratore a corrispondere all'assicurato la differenza tra le somme di € 1.299,04 e di
€ 1.806,29, entrambe maggiorate degli accessori, detratti euro 2.000,00;
compensa per un quinto le spese di lite di entrambi i gradi tra e Pt_1 le clienti e condanna il professionista a corrispondere alle CP_1 appellanti incidentali i residui 4/5 di tali spese, che liquida nella somma già proporzionata di euro 2.654,08 per il primo grado e di euro 1.999,20 per il secondo grado, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge;
condanna l'assicuratore a tenere indenne il anche dalle Pt_1 conseguenze della condanna alle spese sostenute dalle clienti per i 4/5;
condanna l'assicuratore a rifondere a le spese di entrambi i gradi, Pt_1 che liquida nella somma di euro 2.552,00 per il primo grado e di euro
1.923,00 per il secondo grado, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge;
dispone che le spese della ctu espletata in primo grado in via definitiva gravino sull'assicuratore.
Così deciso in Firenze, nella camera di conSIlio del 14.2.2025.
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Giulia Conte
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per la persona fisica : cartella n. 04120100036511933 notificata il 20.10.2010; cartella n. Controparte_1 04120110016581814 notificata il 04.05.2011; cartella n. 04120130001266490 notificata il 15.03.2013; cartella n. 04120140030135087 notificata il 25.11.2014 e cartella n. 04120150031449913 notificata il 01.03.2016. Per la intimazione di pagamento n. 041 2017 90005720 47/00 in riferimento alle cartelle n. CP_2 0412012001487362700 notificata il 19.04.2012 e cartella n. 04120150010224376000 notificata il 05.11.2015.