Ordinanza cautelare 4 aprile 2025
Sentenza breve 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza breve 13/06/2025, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 00495/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00126/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 126 del 2025, proposto da
AS Heni, rappresentato e difeso dall'avvocato Giancarlo Catani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Ancona, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui domiciliano in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'annullamento
del provvedimento con cui è stata disposta la revoca del permesso di soggiorno UE di lungo periodo già in possesso del ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Ancona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2025 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto che sussistano i presupposti per la definizione del giudizio con sentenza, ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
Rilevato che, all’esito del riesame disposto con ordinanza di questa Sezione n. 54 del 4 aprile 2025, la Questura di Ancona si è rideterminata in senso favorevole per il ricorrente, disponendo la revoca dell’atto impugnato (cfr., provvedimento prot. 34122 del 20 maggio 2025);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso sia da dichiarare improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
Ritenuto che le spese del giudizio possano essere compensate tra le parti, tenuto conto dell’atteggiamento collaborativo dell’Amministrazione, la quale ha provveduto con sollecitudine ed ha valorizzato, nell’esercizio dell’autotutela, anche elementi acquisiti successivamente, emersi nel corso del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Renata Emma Ianigro, Presidente
Giovanni Ruiu, Consigliere
Simona De Mattia, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Simona De Mattia | Renata Emma Ianigro |
IL SEGRETARIO