Decreto cautelare 12 aprile 2025
Decreto cautelare 14 aprile 2025
Ordinanza cautelare 14 maggio 2025
Decreto cautelare 24 maggio 2025
Decreto cautelare 26 maggio 2025
Decreto cautelare 27 maggio 2025
Ordinanza cautelare 26 giugno 2025
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 10/02/2026, n. 2552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2552 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02552/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04612/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4612 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- S.r.l. in persona del legale rappresentante in carica Amministratore Unico NL D'TT e da NL D'TT, rappresentati e difesi dagli avvocati Alessandro Pace, Manuela Mesiano, con domicilio eletto presso lo studio Alessandro Pace in Roma, viale dei Parioli n. 44;
contro
Questura di Roma, Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del decreto di sospensione dell’8.4.2025 emesso dalla Questura di Roma a carico del Sig. -OMISSIS- nella sua qualità di legale rappresentante in carica della -OMISSIS- S.r.l., notificato il 9.4.2025, con il quale è stata disposta la sospensione, per la durata di giorni dieci, della licenza rilasciata da Roma Capitale al Sig. -OMISSIS- per trattenimenti danzanti e spettacoli musicali da effettuarsi nei locali ivi indicati;
- della nota del 3.4.2025 del IX Distretto di P.S. “Esposizione” richiamata dal decreto di sospensione dell’8.4.2025;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 23\5\2025:
- del decreto di sospensione del 15.5.2025, emesso dalla Questura di Roma a carico del Sig. -OMISSIS- nella sua qualità di legale rappresentante in carica della -OMISSIS- S.r.l. e notificato in pari data, con il quale è stata disposta la sospensione, per la durata di giorni quindici, della licenza rilasciata da Roma Capitale al Sig. -OMISSIS- per trattenimenti danzanti e spettacoli musicali da effettuarsi nei locali di -OMISSIS-;
- della nota del 14.5.2025 redatta dalla Compagnia dei Carabinieri Roma Eur, richiamata nel decreto di sospensione del 15.5.2025.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Roma e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 gennaio 2026 il dott. ES GI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso introduttivo i ricorrenti in epigrafe chiedono l’annullamento del decreto dell’8.4.2025 emesso dalla Questura di Roma a carico del Sig. -OMISSIS- nella sua qualità di legale rappresentante della -OMISSIS- S.r.l., notificato il 9.4.2025, con il quale è stata disposta la sospensione, per la durata di giorni dieci, della licenza rilasciata da Roma Capitale al predetto -OMISSIS- per trattenimenti danzanti e spettacoli musicali da effettuarsi nei locali ivi indicati (in -OMISSIS-) e della nota del 3.4.2025 del IX Distretto di P.S. “Esposizione” richiamata dal citato decreto di sospensione dell’8.4.2025.
2.- Con decreti monocratici n. -OMISSIS- il Presidente di Sezione respingeva la domanda cautelare.
Alla camera di consiglio del 13/05/25 parte ricorrente dichiarava di rinunciare alla domanda cautelare, con riferimento al provvedimento sospensivo impugnato col ricorso introduttivo; con ordinanza n. -OMISSIS- si è dato atto dell’intervenuta rinuncia alla domanda cautelare.
3.- Con il secondo provvedimento in epigrafe, è stata poi disposta in data 15.5.2025 dalla Questura di Roma una ulteriore sospensione a carico della società ricorrente per la durata di giorni quindici, della predetta licenza rilasciata da Roma Capitale per trattenimenti danzanti e spettacoli musicali.
Con successivo atto di motivi aggiunti presentati il 23\5\2025 sono stati quindi impugnati il citato decreto di sospensione del 15.5.2025, emesso dalla Questura di Roma a carico del Sig. -OMISSIS- nella sua qualità di legale rappresentante in carica della -OMISSIS- S.r.l, nonché la nota del 14.5.2025 redatta dalla Compagnia dei Carabinieri Roma Eur, richiamata nel citato decreto del 15.5.2025.
4.-Veniva accolta col decreto n.0-OMISSIS- l’istanza cautelare monocratica proposta con motivi aggiunti.
Ritenuto che la causa meritava di essere discussa nel merito, con ordinanza n. -OMISSIS-, è stata fissata l’udienza pubblica del 20 gennaio 2026, previo accoglimento della domanda cautelare nelle more della definizione nel merito della controversia.
5.- Le Amministrazioni si sono costituite chiedendo il rigetto dei gravami.
La causa, all’udienza del 20.01.2026, è stata discussa ed è quindi passata in decisione.
6.- Il ricorso ed i motivi aggiunti devono essere respinti.
7.- Occorre sintetizzare le fasi salienti della vicenda.
Il ricorso ha ad oggetto l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo del decreto di sospensione dell’8.4.2025, per la durata di giorni dieci, della licenza rilasciata da Roma Capitale al Sig. -OMISSIS- per trattenimenti danzanti e spettacoli musicali da effettuarsi nei locali nei locali di -OMISSIS-.
Sopraggiungeva, tuttavia, il 16.5.2025 notificazione di altro decreto di sospensione della licenza commerciale, assunto dal Questore di Roma sulla scorta di un ulteriore episodio riferito dalla Compagnia dei Carabinieri Roma Eur con nota del 14.5.2025.
Raggiunti dalla notificazione di detto secondo decreto, la -OMISSIS- S.r.l. ed il Sig. -OMISSIS- hanno proposto motivi aggiunti nel procedimento pendente, rubricato al numero di ruolo generale 4612/2025, promosso avverso il primo atto di sospensione.
8.- Con l’atto introduttivo, sono stati dedotti i seguenti motivi:
-in ordine all’illegittimità del Decreto di sospensione dell’8.4.2025, omessa comunicazione di avvio del procedimento in violazione dell’articolo 7, legge n.241 del 7.8.1990; difetto di motivazione in violazione dell’articolo 3, legge n. 241 del 7.8.1990, difetto di istruttoria; eccesso di potere dovuto ad irragionevolezza, difetto di proporzionalità, travisamento dei fatti, sviamento, anche in violazione dell’articolo 97 Costituzione.
Con motivi aggiunti, i ricorrenti deducono altresì:
-in ordine all’illegittimità del decreto di sospensione del 16.5.2025 emanato dalla Questura di Roma, vizi di difetto di motivazione e di istruttoria, eccesso di potere dovuto a difetto di proporzionalità, irragionevolezza ed irrazionalità, travisamento dei fatti, sviamento, anche in relazione all’articolo 97 Costituzione.
9.- Anzitutto, occorre rilevare che la contestata sospensione disposta in data 08.04.2025 è stata nel frattempo eseguita e quindi sussiste una carenza sopravvenuta di interesse alla decisione. Tuttavia detta questione di rito può essere superata atteso che, per le ragioni che seguono, il ricorso introduttivo è comunque infondato nel merito.
10.- In ordine al difetto di comunicazione di avvio del procedimento in violazione dell’articolo 7, legge n.241/1990, basti rilevare che sussisteva nel caso l’urgenza del provvedere che, ai sensi della norma citata, esime l’amministrazione dal dovere di comunicazione in parola.
Inoltre, la sospensione ex art. 100 TULPS ha natura cautelare (Cons. Stato n. 7777/09); ne consegue che, anche per le ragioni di celerità sottese alla natura del procedimento in esame, la mancata comunicazione di avvio del procedimento non assume carattere viziante (Cons. Stato n. 4986/09).
L’adozione dell’atto finale si rivela peraltro doverosa per l’Amministrazione, i presupposti di fatto risultando incontestati ed il quadro normativo di riferimento non presentando margini di incertezza.
La censura è pertanto infondata.
11.- Le restanti censure di merito possono essere trattate unitariamente attesa la loro sostanziale identità.
Esse sono infondate alla luce dei fatti e della consolidata interpretazione della disposizione di legge in argomento.
11.1.- Occorre premettere che la -OMISSIS- S.r.l. gestisce in Roma, giusta segnalazione certificata di inizio attività (cfr. doc. n. 5 del fascicolo di parte ricorrente), il locale “-OMISSIS-
I provvedimenti qui impugnati con ricorso introduttivo e motivi aggiunti hanno origine nella serata del 30.3.2025, quando un giovane è stato aggredito da tre avventori del locale “-OMISSIS-”, di cui due venivano identificati e denunciati delle forze di polizia. Il fatto, avvenuto all’interno, non veniva rilevato dagli addetti alla sicurezza del locale stesso.
Afferma la società ricorrente che, in altra circostanza, l’intervento degli uomini della sicurezza del locale ha consentito di arrestare l’improvvisa esplosione di violenza in danno di un giovane che, incontrata la sua ex ragazza, quella sera in compagnia di un nuovo soggetto, stava insistentemente infastidendo lei e pesantemente insultando lui, probabilmente visto come rivale.
L’episodio è stato accertato e contestato alla ricorrente dalla Questura di Roma, che nel ritenerlo di carattere pregiudizievole per l’ordine e la sicurezza pubblica, lo ha accostato ad avvenimenti analoghi.
Considera infatti la Questura di Roma che:
- in data 8.3.2025, era stato identificato nel locale un minorenne in stato di ebbrezza, poi ricoverato in pronto soccorso;
- il 16.03.2025, una ragazza aveva denunciato di avere subito una violenta aggressione, nel corso di una festa di compleanno nel citato locale, per cui veniva refertata con 7 giorni di prognosi per trauma cranico e ferita lacero contusa;
- il 30.3.2025, era stata accertata la descritta aggressione in danno di un avventore del locale, con referto di giorni 15 di prognosi per ferite al viso.
11.2.- Episodi di violenza all’interno del locale, presenza di minorenni in orari notturni, abuso di alcool anche da parte di soggetti vulnerabili, sono gli elementi di fatto che hanno condotto la Questura a disporre il primo atto di sospensione della licenza per 10 giorni del locale in parola, impartito dal Questore di Roma, ai sensi dell’articolo 100 Tulps, con provvedimento dell’8.4.2025.
In senso contrario a quanto affermato nell’atto introduttivo, occorre rilevare che:
- per quanto concerne il merito del provvedimento impugnato, il Questore ha disposto la sospensione della licenza ex art. 100 TULPS sulla base dei tre descritti episodi, avvenuti nell’arco temporale di meno di un mese;
- un episodio (quello dell’08/03/25 relativo alla presenza, all’interno del locale, di un soggetto minorenne che ha celato la sua effettiva identità utilizzando un documento di altra persona e che, a seguito di abuso di sostanze alcoliche, è stato ricoverato in ospedale in evidente stato di ebbrezza) che non risulta contestato dalla parte ricorrente;
- un altro episodio (l’aggressione avvenuta in data 30/03/25 ai danni di un giovane da parte di tre avventori che hanno cagionato alla vittima una frattura plurilineare composta, guaribile in 15 giorni) è confermato nel gravame anche se parte ricorrente assume di avere, nella fattispecie, chiamato le forze dell’ordine e il personale medico e di non avere alcuna responsabilità nella mancata identificazione del terzo aggressore, stigmatizzata, invece, nel provvedimento impugnato;
- il terzo episodio (in data 16/03/25, durante una festa di compleanno, un’avventrice è stata aggredita con calci e pugni e, successivamente, colpita in testa con una bottiglia di vetro) risulta contestato dalla parte ricorrente con argomentazioni non coerenti con la documentazione medica (referto di 7 giorni per trauma cranico e ferita lacero – contusa) di cui dà atto il provvedimento impugnato.
12.- Rileva il Collegio che si tratta di circostanze di fatto che non sono contestate nella loro materialità e dimostrano la fondatezza del pericolo che la chiusura temporanea del locale ha inteso far cessare.
Inoltre, è palese la gravità degli episodi in esame; il loro verificarsi in un breve lasso di tempo inducono a ritenere motivato e non palesemente irragionevole o sproporzionato il provvedimento impugnato, anche in considerazione del fatto che la misura ex art. 100 TULPS, come già ricordato, è collegata all’esistenza di “un pericolo per l’ordine pubblico… e la sicurezza dei cittadini”; esso, infatti, ha natura meramente cautelare e non sanzionatoria.
Ne segue che per giurisprudenza consolidata la legittimità della stessa prescinde dalla personale responsabilità del titolare del locale (TAR Sicilia – Palermo n. 3686/22; TAR Friuli - Venezia Giulia n. 34/2020; TAR Abruzzo – Pescara n. 54/17).
13. In definitiva, il ricorso introduttivo del giudizio è infondato e va, pertanto, respinto.
14.- Analoghe considerazioni sono imposte dai fatti e dal quadro normativo rispetto ai motivi aggiunti.
Il 10.5.2025, si è verificata all’interno del locale -OMISSIS- una muova aggressione in danno di un giovane, colpito ripetutamente al volto, da alcuni soggetti, causandogli frattura al setto nasale, con prognosi di 15 giorni a carico del malcapitato avventore.
Le ferite sarebbero state refertate soltanto dopo due giorni. Gli autori delle gravi condotte venivano querelati dall’aggredito e quindi deferiti in stato di libertà all’Autorità giudiziaria per i reati di cui agli artt. 81, 110, 582 comma 1, 583, 585, 612 c.p. 61 n. 1 e 5 c.p..
La Questura stabiliva, quindi, che < i fatti relativi all’attività del locale in argomento costituiscono un serio pregiudizio per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, rendendosi necessaria l’adozione di provvedimenti finalizzati al soddisfacimento delle esigenze di tutela sociale> , tenuto conto degli eventi posti dall’Autorità di PS all’origine già del primo provvedimento (sospensione della licenza dell’8.4.2025).
Il Questore di Roma giungeva così all’emissione di un secondo decreto di sospensione, sempre nell’esercizio dei poteri ex articolo 100 Tulps, richiamando gli episodi risalenti al mese di marzo 2025, già al vaglio del Giudice amministrativo; veniva pertanto disposta una nuova chiusura del pubblico esercizio per quindici giorni.
14.1.- Ciò posto, i motivi aggiunti non sono meritevoli di accoglimento.
Anche il secondo provvedimento è proporzionato ed è adeguatamente motivato in relazione ai gravi fatti avvenuti, che esigevano un intervento dell’Autorità di PS onde far cessare detti episodi e scongiurare il ripetersi di violenze ed aggressioni tra gli avventori del pubblico esercizio.
Sono infatti, come detto, emerse nel tempo plurime circostanze di fatto, riportate nei verbali degli agenti operanti e che non risultano contestati con querele di falso dai ricorrenti, posti alla base di tale secondo atto cautelare ed afferenti alla valutazione discrezionale di pericolo per l’ordine pubblico, come peraltro dedotto dalla difesa erariale in memoria.
15.- In ordine al quadro normativo di riferimento, occorre rammentare che la consolidata giurisprudenza ha evidenziato la ratio e le finalità del provvedimento di sospensione della licenza di un esercizio pubblico, ai sensi dell'articolo 100 TULPS.
Esso ha, come detto, natura cautelare, con finalità di prevenzione rispetto ai pericoli che possono minacciare l'ordine e la sicurezza pubblica, poiché prescinde dall'accertamento della colpa del titolare del pubblico esercizio, essendo prevalente la finalità dissuasiva indotta dal periodo di chiusura obbligatoria dell'esercizio stesso.
Occorre rilevare, altresì, che la misura in parola, attesa la sua finalità preventiva, è legittima anche in assenza di accertamenti penali definitivi o di responsabilità dirette del gestore, se vi è un concreto pericolo per l'ordine pubblico tanto che, in casi estremi, può essere disposto anche a seguito di un solo episodio di particolare gravità (T.A.R. Napoli, Campania, sez. V, 29/01/2025, n. 784).
L' articolo 100 TULPS non ha infatti la finalità di sanzionare la condotta del gestore del pubblico esercizio per avere consentito la presenza, nel proprio locale, di persone potenzialmente pericolose per l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, ma piuttosto quella di impedire, attraverso la temporanea chiusura del locale, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale, ragion per cui si ha riguardo esclusivamente all'obiettiva esigenza di tutelare l'ordine e la sicurezza dei cittadini, anche a prescindere da ogni personale responsabilità dell'esercente ( T.A.R. Napoli, Campania, sez. V, 3/09/2018, n. 5323).
In definitiva, è indubbio, secondo dette coordinate, che il legislatore persegue un obiettivo di prevenzione e di tutela anticipata della pubblica sicurezza, per cui è sufficiente la sussistenza del mero pericolo per la sicurezza pubblica per consentire al Questore l'adozione di tale misura cautelare, nell'esercizio di poteri discrezionali censurabili solo per manifesta irragionevolezza (T.A.R. Brescia Lombardia, sez. I, 29/12/2023, n. 953).
L'adozione di tale misura, come nel caso di specie, risponde, dunque, all'obiettiva esigenza di tutelare l'incolumità dei clienti ed in generale del pubblico, a prescindere da ogni personale responsabilità dell'esercente, e consegue ad un giudizio ampiamente discrezionale dell'Autorità di PS, sindacabile dal giudice solo sotto il profilo della ragionevolezza e proporzionalità e/o del travisamento.
16.- I provvedimenti impugnati con i motivi aggiunti, in conclusione, risultano coerenti con i fatti accertati e con le coordinate ermeneutiche esposte, che costituiscono nella materia in esame giurisprudenza consolidata.
Non pare eccedere poi i confini del giudizio di proporzionalità la durata della sospensione della licenza, che è commisurata agli accertamenti in atti svolti dalle Forze di polizia, aggravati dal ripetersi di un ulteriore episodio accaduto a breve distanza di tempo dai precedenti che, invero, ha giustificato l’ulteriore – e più grave – periodo di sospensione impugnato con i motivi aggiunti.
Per quanto esposto, si deve concludere che i motivi aggiunti – come il ricorso introduttivo del giudizio - sono infondati, alla luce della piena legittimità della ponderazione degli interessi svolta nel caso de quo e del relativo apparato motivazionale, sia rispetto alle circostanze di fatto esposte ed accertate in atti, che al quadro normativo illustrato.
17.- Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’Amministrazione che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge se dovuti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e le attività commerciali ivi indicate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IE NG, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
ES GI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ES GI | IE NG |
IL SEGRETARIO