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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 19/09/2025, n. 1013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 1013 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Donatella Oneto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 906/2024 promossa da:
( cod. fisc. ) Parte_1 C.F._1
, (cod. fisc. ) Parte_2 C.F._2
Rappresentati e difesi dall'Avv. Luca Angeleri (cod. fisc. ), C.F._3 ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Pavia, corso Mazzini 3,
ATTORI IN OPPOSIZIONE
contro
società unipersonale a responsabilità limitata costituita ai sensi Controparte_1 dell'articolo 3 della legge 130 del 30 aprile 1999 (la "Legge sulla Cartolarizzazione"), con sede legale in Via V. Alfieri, 1, 31015 Conegliano (TV), capitale sociale Euro
10.000,00= i.v., C.F., P. IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno
n. , società iscritta nell'elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca P.IVA_1
d'TA ai sensi del provvedimento della Banca d'TA del 7.6.2017 al n. 35892.9, rappresentata da con sede legale in Milano, Bastioni di Porta Controparte_2
Nuova n. 19, capitale sociale Euro 600.000,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione
pagina 1 di 8 al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Metropolitana di Milano -
Monza - Brianza - Lodi 10311000961, iscritta al RE.A. di Milano al numero 2521466, società esercente l'attività di recupero crediti ai sensi dell'art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza per licenza rilasciata al legale rappresentante pro tempore dalla Questura di Milano Ctg. 13/D - Div. P.A.S. n. 54/2020 di Reg.
10.12.2020, in persona del procuratore, dott. CP_3
Rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco REPICE ( ) ed C.F._4 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, via Gramsci n. 15.
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. decreto ingiuntivo n. 105/2024 del Tribunale di Pavia
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato e a hanno Parte_2 Parte_1 proposto opposizione nei confronti di al decreto ingiuntivo in Controparte_1 epigrafe indicato in forza del quale il Tribunale di Pavia ha loro ingiunto di pagare, rispettivamente, le somme di euro 1.000.000,00 e di euro 150.000,00.
Le Parti opponenti a sostegno dell'impugnazione espongono quanto segue:
Il 29 giugno 2010 e il 24 novembre 2011 e hanno Parte_1 Parte_2 sottoscritto con due contratti di fideiussione omnibus in forza dei quali Controparte_4 hanno prestato garanzia in relazione alle obbligazioni della Controparte_5 (d'ora in avanti, per brevità, sino alla
[...] Controparte_5 concorrenza, rispettivamente, di euro 100.000 quanto a (doc. 1) e di euro Parte_1 130.000 quanto ad (doc. 2); Parte_2 Le somme di danaro garantite dalle suddette fideiussioni sono state successivamente aumentate con i seguenti atti espressamente definiti non novativi: - quanto a Pt_1
pagina 2 di 8 sino alla concorrenza di euro 150.000 il 10 giugno 2011 (si veda ancora il doc. 1); - Pt_2 quanto ad una prima volta sino alla concorrenza di euro 230.000 il 3 luglio Parte_2 2012, una seconda volta di euro 600.000 l'11 marzo 2013 e una terza e ultima volta di euro 1.000.000 il 3 febbraio 2014 (si veda sempre il doc. 2).
divenuta cessionaria dell'asserito credito di a seguito di CP_1 Controparte_4 cartolarizzazione, ha agito in via monitoria azionando i predetti contratti di fideiussione e le loro successive integrazioni, come sopra compendiate. Entrambi i contratti di fideiussione azionati ex adverso contengono le pattuizioni di cui allo schema ABI (Associazione Bancaria TAna) del 2002 (doc. 3), che la Banca d'TA ha definito anticoncorrenziali con provvedimento n. 55/2005 (doc. 4). Andava in particolare considerata la “clausola di rinuncia ai termini” che, come noto e ove validamente stipulata, varrebbe a dispensare la Banca dal rispetto del termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c. per l'escussione del fideiussore. Il contratto di fideiussione a firma di (doc. 2) riproduce pedissequamente le clausole del modello ABI Parte_2 allegato sub 3 e, nel contratto siglato dall'odierna esponente, quella di attuale interesse è integralmente ritrascritta proprio all'art.
6. Benché sotto una differente numerazione, la stessa clausola è del pari ritrascritta testualmente all'art. 5 del contratto siglato da Parte_1
(doc. 1) ove, in termini del tutto identici a quelli riportati dall'art. 6 del modello
[...] ABI, leggiamo: «I diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore principale, senza che essa debba escutere il debitore principale medesimo o il fideiussore o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato». Componendo definitivamente il contrasto giurisprudenziale generatosi proprio a seguito del provvedimento n. 55/2005 della Banca d'TA (v. ancora doc. 4), le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione hanno stabilito – v. la sentenza 30 dicembre 2021, n. 41994 - la nullità parziale delle clausole del contratto di fideiussione “a valle” (vale a dire quello stipulato tra la banca e il cliente) che riproducono il contenuto di quelle anticoncorrenziali dell'intesa “a monte”, ossia quella rispondente al più volte richiamato schema ABI. Ciò implica che le clausole di cui agli artt. 6 e 5 dei contratti di fideiussione siglati da
[...] e devono considerarsi affette da nullità e dunque non suscettibili Pt_2 Parte_1 di determinare alcuna deroga alla disciplina codicistica di cui all'art. 1957 c.c., la quale, per l'effetto, dovrà trovare piena applicazione. Per analizzare le conseguenze che da ciò derivano, è opportuno prendere le mosse dal dettato testuale dell'articolo da ultimo richiamato, il cui primo comma dispone: «Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi (il grassetto sottolineato è nostro, N.d.R.) abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate». Per granitico orientamento giurisprudenziale, l'istanza idonea ad interrompere il decorso del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. è esclusivamente un'iniziativa giudiziale, non potendo considerarsi idoneo a tali effetti un mero atto stragiudiziale, quale, ad esempio, l'invio di una semplice diffida . Per risolvere la questione relativa alla scadenza dell'obbligazione principale e quella, conseguente, della decorrenza del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c., è necessario pagina 3 di 8 fare una distinzione determinata dal fatto che i rapporti bancari asseritamente garantiti dalle fideiussioni omnibus prestate da e - per come declinati dalla Parte_2 Parte_1 nel ricorso per ingiunzione - sono cinque, e precisamente: • rapporto di conto CP_1 corrente n. 1000/00000288 del 13 gennaio 2010; • rapporto di anticipo fatture n. 00003/9000/00038999 dell'11 marzo 2013; • contratto di mutuo n. 0850061833766 del 22 ottobre 2012 garantito da ipoteca del 25 ottobre 2012; • contratto di mutuo n. 0850073140399 del 21 marzo 2014 garantito da ipoteca del 25 marzo 2014; • contratto di mutuo n. 0367074283330 del 19 gennaio 2016 garantito da ipoteca del 25 gennaio 2016. Per quanto attiene ai rapporti di conto corrente n. 1000/00000288 e di anticipo fatture n. 00003/9000/00038999, la scadenza delle relative obbligazioni – e perciò la decorrenza del dies a quo di sei mesi - coincide con il 15 settembre 2017, data in cui la Controparte_5 (ossia la debitrice principale) aveva ricevuto la comunicazione con cui Controparte_4 intimava la «revoca degli affidamenti in essere» e contestualmente «il pagamento di quanto dovuto» (v. doc. 5). Con riguardo invece ai contratti di mutuo nn. 0850061833766, 0850073140399 e 0367074283330, il dies a quo deve essere individuato nel 20 dicembre 2018, data in cui è stata depositata la sentenza n. 105/2018 (qui allegata sub 6) con cui la Sezione Fallimentare del Tribunale di Pavia ha dichiarato il fallimento della
[...]
Ai sensi dell'art. 55, comma 2, L.F. – applicabile ratione temporis al CP_5 Fallimento della debitrice principale - «I debiti pecuniari del fallito si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data di dichiarazione del fallimento». Gli assunti che precedono sono declinati e corroborati da Cass., Sez. III civ., Ord. 16 ottobre 2017, n. 24296: «[...] L'effetto previsto dall'art. 55 L. Fall. [...] si estende anche al fideiussore, in quanto la sua obbligazione è accessoria rispetto a quella principale: l'apertura del fallimento determina una modifica legale dell'obbligazione principale che si estende all'intero rapporto e quindi produce effetti pure nei confronti dell'obbligato in solido. Come già detto, l'art. 55 L. Fall., comma 2, costituisce la specificazione, in sede concorsuale, della regola posta dall'art. 1186 c.c., a mente del quale la prestazione diviene immediatamente esigibile, benché sia previsto un termine, se il debitore è divenuto insolvente. Il combinato disposto delle due norme determina l'estensione degli effetti della disposizione fallimentare anche al di fuori del concorso, poiché la dichiarazione di fallimento costituisce una causa evidente e oggettiva di insolvenza conclamata, che determina l'opponibilità anche al fideiussore della scadenza anticipata dell'obbligazione ai sensi dell'art. 1186 c.c. Consegue che, quando l'obbligazione principale diviene immediatamente esigibile ex lege, com'è previsto in materia fallimentare, contemporaneamente inizia a decorrere il termine semestrale di decadenza dalla fideiussione previsto dall'art. 1957 c.c.». Ferme le suesposte considerazioni in merito alla scadenza delle obbligazioni originate dai rapporti di conto corrente e di anticipo fatture, la scadenza di tutti i rapporti obbligatori dedotti in giudizio dalla convenuta opposta andrebbe in ogni caso, e al più tardi, individuata nella data di fallimento della non foss'altro in forza di quanto previsto dall'art. 78 L.F., il quale Controparte_5 appunto dispone che (anche) «I contratti di conto corrente, […] bancario [...] si sciolgono per il fallimento di una delle parti». Per far salvo il diritto di escutere i fideiussori della Controparte_5 Controparte_4 avrebbe dovuto attivarsi: quanto ai rapporti di conto corrente n. 1000/00000288 e di pagina 4 di 8 anticipo fatture n. 00003/9000/00038999 - la cui scadenza va individuata alla data del 15 settembre 2017 (ricezione della diffida prodotta sub 5) – agendo in via giudiziaria per il recupero del credito entro e non oltre la metà del mese di marzo 2018, ma ciò non è avvenuto;
quanto ai contratti di mutuo nn. 0850061833766, 0850073140399 e 036707428333 - scaduti il 20 dicembre 2018 (data di deposito della sentenza di fallimento sub 6) - insinuandosi al passivo fallimentare della entro e non oltre il 20 Controparte_5 giugno 2019: è sempre Cass., sent. 24296/2017, cit. a chiarirlo nella misura in cui afferma che «[…] il creditore, per non perdere la garanzia fideiussoria, ha l'onere di proporre nei confronti del debitore principale, nel termine fissato dall'art. 1957 c.c., una iniziativa giudiziale, ovvero un'azione di cognizione o esecutiva che consenta l'accertamento o il soddisfacimento della sua pretesa creditoria. Qualora sopravvenga la dichiarazione di fallimento del debitore principale, ciò non impedisce il decorso del citato termine, in quanto il creditore, se non può più assumere iniziative giudiziali individuali, può comunque impedire la decadenza presentando domanda di ammissione al passivo fallimentare (Sez. 3, Sentenza n. 21524 del 12/11/2004)». Nemmeno in questo caso il termine è stato rispettato, in quanto, come comprovato dalla documentazione prodotta sub 7, l'Istituto di Credito ha presentato istanza di insinuazione al passivo del solo in data 6 febbraio 2020. Ne consegue Parte_3 dunque che è ampiamente decaduta dall'azione nei confronti degli odierni Controparte_4 opponenti con riferimento a tutti i rapporti sopra descritti. Risulta violato altresì l'art. 1956 c.c. che, al primo comma, recita: «Il fideiussore per un'obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito». Chiedono pertanto revocarsi il decreto ingiuntivo opposto . Si è costituita l'opposta contestando gli assunti avversari in ragione della correttezza del proprio operato e di quello dei precedenti soggetti titolari del credito ceduto. In particolare l'opposta sostiene quanto segue: i contratti inter parte sono qualificabili come contratti autonomi di garanzia nei quali al contrario della fideiussione, non vi è alcun vincolo di accessorietà tra l'obbligazione principale e la garanzia stessa in quanto contengono una clausola di pagamento “a prima richiesta” e/o, alternativamente, “senza eccezioni” doppiamente sottoscritta . Al contratto autonomo di garanzia, non è di conseguenza applicabile il regime sull'opponibilità delle eccezioni previsto dall'art. 1297 c.c., né l'art. 1310 c.c. in materia di obbligazioni solidali in generale, né la disciplina della prescrizione e di decadenza stabilita in materia di fideiussione dall'art. 1957 c.c. e dunque l'onere del creditore garantito di far valere tempestivamente (entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale) le sue ragioni nei confronti del debitore principale. (Cass. n. 21399/2011). Nel caso di specie, dunque, contrariamente a quanto ex adverso sostenuto, gli obblighi a carico dei garanti, non si sarebbero certamente estinti se il creditore, entro sei mesi dalla scadenza di cui all'art. 1957 c.c. (norma cui tuttavia le fideiussioni sottoscritte dagli opponenti espressamente derogavano), avesse avanzato anche solo una semplice richiesta pagina 5 di 8 stragiudiziale di pagamento. Autorevole giurisprudenza ha infatti ritenuto non necessaria la proposizione di una domanda giudiziale, reputando di contro sufficiente la richiesta di pagamento stragiudiziale trasmessa dall'Istituto di credito “purché questa sia poi effettivamente proposta entro un termine ragionevole” (Così Corte d'Appello di Milano sentenza n. 890 del 18.03.2021; conf. App. Milano, sentenza n. 2110 del 5 luglio 2021). Chiede pertanto il rigetto dell'opposizione o comunque condannarsi controparte al pagamento della somma risultante dovuta . Rigettata le richiesta di concedere la provvisoria esecutività del decreto opposto, espletata la procedura di mediazione obbligatoria, scambiate le memorie di rito e precisate le conclusioni la causa,ritenuta dal Giudice documentalmente istruita, veniva trattenuta in decisione in data 15 luglio 2025.
Motivi della decisione
L'opposizione al decreto ingiuntivo è fondata e deve essere accolta. In ordine logico deve essere esaminata in primo luogo l'eccezione attinente alla qualifica di consumatore dei garanti,estranei alla compagine sociale di
[...]
,su cui gli opponenti si sono intrattenuti in sede di Controparte_5 comparsa conclusionale. Su tale eccezione,peraltro rilevabile d'ufficio,la parte opposta ha replicato richiamandosi allo stato di famiglia prodotto in allegato alla memoria ex art. 171 ter cpc che documenta la relazione parentale fra i garanti ed i soci amministratori della società garantita. Ritenuto pertanto validamente instaurato il contraddittorio sulla questione , il Giudice rileva che l'eccezione degli opponenti è fondata. Cass.Civile n. 5423/2022 ha riconosciuto la qualifica di consumatore al padre che garantiva per il figlio nonché l'applicabilità del Codice del Consumo anche al contratto autonomo di garanzia ed alle c.d. “clausole vessatorie” enunciando il seguente principio di diritto:
“La disciplina degli artt. 33, 34, 35 e 36 del Codice del Consumo trova applicazione anche ai contratti atipici e ciò, quanto alla previsione dell'art. 36, comma 1, anche là dove la clausola accertata come abusiva esprima il profilo di atipicità del contratto. In relazione al contratto atipico di garanzia a prima richiesta e senza eccezioni, l'accertamento dell'eventuale posizione di consumatore del garante deve avvenire con riferimento ad esso e non sulla base del contratto garantito e nel caso di riconoscimento al garante della posizione di consumatore è applicabile a sua tutela la disciplina degli artt. 33, 34, 35 e 36 del Codice del Consumo ed in particolare la previsione dell'art. 33, lett. t) e ciò, quanto alla clausola di limitazione della proponibilità di eccezioni, sia con riferimento alle limitazioni inerenti ad eventuali eccezioni relative allo stesso contratto di garanzia, sia con riferimento all'esclusione della proponibilità di eccezioni relative all'inadempimento del rapporto garantito da parte del debitore garantito, con la conseguenza che in quest'ultimo pagina 6 di 8 caso, ove la clausola venga riconosciuta abusiva, il contratto conserverà validità ai sensi del comma 1 del citato art. 36 ed il garante potrà opporre dette eccezioni.” . Per quanto attiene al caso di specie ,la solidarietà familiare non equivale all'imprenditorialità che esclude la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 3 del Codice del Consumo . Ritenuto pertanto di riconoscere alle parti opponenti la qualifica di “consumatori” a loro si applica il Codice del Consumo (d.lgs. n. 206/2005), e in particolare l'art. 33, comma 2, lett. t) in forza del quale «si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, […], inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi». Le clausole di cui si discute rientrano pacificamente in questa categoria. A clausole presuntivamente ritenute vessatorie ai sensi del comma 2 dell'art. 33, ai fini dell'accertamento in concreto del carattere della vessatorietà, l'art. 34, comma 4 prevede in via generale, con le sole eccezioni indicate dal comma 2 dell'art. 36, che la vessatorietà rimanga esclusa e, dunque, la clausola sia valida ed efficace, se la stipulazione della clausola sia stato oggetto di trattativa individuale (prova di cui è notoriamente onerato il professionista), mentre, qualora non risulti dimostrata l'esistenza di tale trattativa il comma 1 dello stesso art. 36 dispone che la clausola debba considerarsi nulla ed il contratto valido senza di essa. Nel caso di specie i contratti di garanzia (doc. 1 e 2)appaiono comunque redatti richiamando moduli e/o formulari (schema ABI a prescindere dal periodo temporale di applicazione) con la conseguenza che la doppia sottoscrizione e art.1341/1342 c.c. non è sufficiente a comprovare la necessaria trattativa individuale che costituisce un “quid pluris” di cui la parte opposta non ha dato prova. Le clausole impugnate (Art. 5 contratto doc. 1 opponenti e Art. 6 doc. 2 opponenti) risultano pertanto nulle . La nullità delle clausole da cui poteva eventualmente desumersi l'esistenza di un contratto autonomo di garanzia comporta che i contratti “inter partes” conservino valore,peraltro conformemente al nomen iuris ,quali “fideiussioni omnibus” con conseguente applicabilità dell'art 1957 c.c. in base al quale:
“Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale ,purchè il creditore entro 6 mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”. Il mancato rispetto della norma è stato evidenziato nelle considerazioni contenute nell'atto di citazione cui non è stata data puntuale confutazione dal momento che alla revoca degli affidi di settembre 2017 non ha fatto seguito iniziativa giudiziaria . Il decreto opposto deve pertanto essere revocato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo a favore delle parti opponenti.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando ,contrariis reiectis,
REVOCA il decreto opposto n. n. 105/2024 del Tribunale di Pavia
CONDANNA Parte opposta a rifondere agli opponenti le spese di giudizio che liquida nella misura di €870,00 per spese, € 37951,000 per competenze oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15 % oltre IVA e CPA
Pavia, 19 settembre 2025
Il Giudice
Dott. Donatella Oneto
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Donatella Oneto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 906/2024 promossa da:
( cod. fisc. ) Parte_1 C.F._1
, (cod. fisc. ) Parte_2 C.F._2
Rappresentati e difesi dall'Avv. Luca Angeleri (cod. fisc. ), C.F._3 ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Pavia, corso Mazzini 3,
ATTORI IN OPPOSIZIONE
contro
società unipersonale a responsabilità limitata costituita ai sensi Controparte_1 dell'articolo 3 della legge 130 del 30 aprile 1999 (la "Legge sulla Cartolarizzazione"), con sede legale in Via V. Alfieri, 1, 31015 Conegliano (TV), capitale sociale Euro
10.000,00= i.v., C.F., P. IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno
n. , società iscritta nell'elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca P.IVA_1
d'TA ai sensi del provvedimento della Banca d'TA del 7.6.2017 al n. 35892.9, rappresentata da con sede legale in Milano, Bastioni di Porta Controparte_2
Nuova n. 19, capitale sociale Euro 600.000,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione
pagina 1 di 8 al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Metropolitana di Milano -
Monza - Brianza - Lodi 10311000961, iscritta al RE.A. di Milano al numero 2521466, società esercente l'attività di recupero crediti ai sensi dell'art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza per licenza rilasciata al legale rappresentante pro tempore dalla Questura di Milano Ctg. 13/D - Div. P.A.S. n. 54/2020 di Reg.
10.12.2020, in persona del procuratore, dott. CP_3
Rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco REPICE ( ) ed C.F._4 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, via Gramsci n. 15.
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. decreto ingiuntivo n. 105/2024 del Tribunale di Pavia
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato e a hanno Parte_2 Parte_1 proposto opposizione nei confronti di al decreto ingiuntivo in Controparte_1 epigrafe indicato in forza del quale il Tribunale di Pavia ha loro ingiunto di pagare, rispettivamente, le somme di euro 1.000.000,00 e di euro 150.000,00.
Le Parti opponenti a sostegno dell'impugnazione espongono quanto segue:
Il 29 giugno 2010 e il 24 novembre 2011 e hanno Parte_1 Parte_2 sottoscritto con due contratti di fideiussione omnibus in forza dei quali Controparte_4 hanno prestato garanzia in relazione alle obbligazioni della Controparte_5 (d'ora in avanti, per brevità, sino alla
[...] Controparte_5 concorrenza, rispettivamente, di euro 100.000 quanto a (doc. 1) e di euro Parte_1 130.000 quanto ad (doc. 2); Parte_2 Le somme di danaro garantite dalle suddette fideiussioni sono state successivamente aumentate con i seguenti atti espressamente definiti non novativi: - quanto a Pt_1
pagina 2 di 8 sino alla concorrenza di euro 150.000 il 10 giugno 2011 (si veda ancora il doc. 1); - Pt_2 quanto ad una prima volta sino alla concorrenza di euro 230.000 il 3 luglio Parte_2 2012, una seconda volta di euro 600.000 l'11 marzo 2013 e una terza e ultima volta di euro 1.000.000 il 3 febbraio 2014 (si veda sempre il doc. 2).
divenuta cessionaria dell'asserito credito di a seguito di CP_1 Controparte_4 cartolarizzazione, ha agito in via monitoria azionando i predetti contratti di fideiussione e le loro successive integrazioni, come sopra compendiate. Entrambi i contratti di fideiussione azionati ex adverso contengono le pattuizioni di cui allo schema ABI (Associazione Bancaria TAna) del 2002 (doc. 3), che la Banca d'TA ha definito anticoncorrenziali con provvedimento n. 55/2005 (doc. 4). Andava in particolare considerata la “clausola di rinuncia ai termini” che, come noto e ove validamente stipulata, varrebbe a dispensare la Banca dal rispetto del termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c. per l'escussione del fideiussore. Il contratto di fideiussione a firma di (doc. 2) riproduce pedissequamente le clausole del modello ABI Parte_2 allegato sub 3 e, nel contratto siglato dall'odierna esponente, quella di attuale interesse è integralmente ritrascritta proprio all'art.
6. Benché sotto una differente numerazione, la stessa clausola è del pari ritrascritta testualmente all'art. 5 del contratto siglato da Parte_1
(doc. 1) ove, in termini del tutto identici a quelli riportati dall'art. 6 del modello
[...] ABI, leggiamo: «I diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore principale, senza che essa debba escutere il debitore principale medesimo o il fideiussore o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato». Componendo definitivamente il contrasto giurisprudenziale generatosi proprio a seguito del provvedimento n. 55/2005 della Banca d'TA (v. ancora doc. 4), le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione hanno stabilito – v. la sentenza 30 dicembre 2021, n. 41994 - la nullità parziale delle clausole del contratto di fideiussione “a valle” (vale a dire quello stipulato tra la banca e il cliente) che riproducono il contenuto di quelle anticoncorrenziali dell'intesa “a monte”, ossia quella rispondente al più volte richiamato schema ABI. Ciò implica che le clausole di cui agli artt. 6 e 5 dei contratti di fideiussione siglati da
[...] e devono considerarsi affette da nullità e dunque non suscettibili Pt_2 Parte_1 di determinare alcuna deroga alla disciplina codicistica di cui all'art. 1957 c.c., la quale, per l'effetto, dovrà trovare piena applicazione. Per analizzare le conseguenze che da ciò derivano, è opportuno prendere le mosse dal dettato testuale dell'articolo da ultimo richiamato, il cui primo comma dispone: «Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi (il grassetto sottolineato è nostro, N.d.R.) abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate». Per granitico orientamento giurisprudenziale, l'istanza idonea ad interrompere il decorso del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. è esclusivamente un'iniziativa giudiziale, non potendo considerarsi idoneo a tali effetti un mero atto stragiudiziale, quale, ad esempio, l'invio di una semplice diffida . Per risolvere la questione relativa alla scadenza dell'obbligazione principale e quella, conseguente, della decorrenza del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c., è necessario pagina 3 di 8 fare una distinzione determinata dal fatto che i rapporti bancari asseritamente garantiti dalle fideiussioni omnibus prestate da e - per come declinati dalla Parte_2 Parte_1 nel ricorso per ingiunzione - sono cinque, e precisamente: • rapporto di conto CP_1 corrente n. 1000/00000288 del 13 gennaio 2010; • rapporto di anticipo fatture n. 00003/9000/00038999 dell'11 marzo 2013; • contratto di mutuo n. 0850061833766 del 22 ottobre 2012 garantito da ipoteca del 25 ottobre 2012; • contratto di mutuo n. 0850073140399 del 21 marzo 2014 garantito da ipoteca del 25 marzo 2014; • contratto di mutuo n. 0367074283330 del 19 gennaio 2016 garantito da ipoteca del 25 gennaio 2016. Per quanto attiene ai rapporti di conto corrente n. 1000/00000288 e di anticipo fatture n. 00003/9000/00038999, la scadenza delle relative obbligazioni – e perciò la decorrenza del dies a quo di sei mesi - coincide con il 15 settembre 2017, data in cui la Controparte_5 (ossia la debitrice principale) aveva ricevuto la comunicazione con cui Controparte_4 intimava la «revoca degli affidamenti in essere» e contestualmente «il pagamento di quanto dovuto» (v. doc. 5). Con riguardo invece ai contratti di mutuo nn. 0850061833766, 0850073140399 e 0367074283330, il dies a quo deve essere individuato nel 20 dicembre 2018, data in cui è stata depositata la sentenza n. 105/2018 (qui allegata sub 6) con cui la Sezione Fallimentare del Tribunale di Pavia ha dichiarato il fallimento della
[...]
Ai sensi dell'art. 55, comma 2, L.F. – applicabile ratione temporis al CP_5 Fallimento della debitrice principale - «I debiti pecuniari del fallito si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data di dichiarazione del fallimento». Gli assunti che precedono sono declinati e corroborati da Cass., Sez. III civ., Ord. 16 ottobre 2017, n. 24296: «[...] L'effetto previsto dall'art. 55 L. Fall. [...] si estende anche al fideiussore, in quanto la sua obbligazione è accessoria rispetto a quella principale: l'apertura del fallimento determina una modifica legale dell'obbligazione principale che si estende all'intero rapporto e quindi produce effetti pure nei confronti dell'obbligato in solido. Come già detto, l'art. 55 L. Fall., comma 2, costituisce la specificazione, in sede concorsuale, della regola posta dall'art. 1186 c.c., a mente del quale la prestazione diviene immediatamente esigibile, benché sia previsto un termine, se il debitore è divenuto insolvente. Il combinato disposto delle due norme determina l'estensione degli effetti della disposizione fallimentare anche al di fuori del concorso, poiché la dichiarazione di fallimento costituisce una causa evidente e oggettiva di insolvenza conclamata, che determina l'opponibilità anche al fideiussore della scadenza anticipata dell'obbligazione ai sensi dell'art. 1186 c.c. Consegue che, quando l'obbligazione principale diviene immediatamente esigibile ex lege, com'è previsto in materia fallimentare, contemporaneamente inizia a decorrere il termine semestrale di decadenza dalla fideiussione previsto dall'art. 1957 c.c.». Ferme le suesposte considerazioni in merito alla scadenza delle obbligazioni originate dai rapporti di conto corrente e di anticipo fatture, la scadenza di tutti i rapporti obbligatori dedotti in giudizio dalla convenuta opposta andrebbe in ogni caso, e al più tardi, individuata nella data di fallimento della non foss'altro in forza di quanto previsto dall'art. 78 L.F., il quale Controparte_5 appunto dispone che (anche) «I contratti di conto corrente, […] bancario [...] si sciolgono per il fallimento di una delle parti». Per far salvo il diritto di escutere i fideiussori della Controparte_5 Controparte_4 avrebbe dovuto attivarsi: quanto ai rapporti di conto corrente n. 1000/00000288 e di pagina 4 di 8 anticipo fatture n. 00003/9000/00038999 - la cui scadenza va individuata alla data del 15 settembre 2017 (ricezione della diffida prodotta sub 5) – agendo in via giudiziaria per il recupero del credito entro e non oltre la metà del mese di marzo 2018, ma ciò non è avvenuto;
quanto ai contratti di mutuo nn. 0850061833766, 0850073140399 e 036707428333 - scaduti il 20 dicembre 2018 (data di deposito della sentenza di fallimento sub 6) - insinuandosi al passivo fallimentare della entro e non oltre il 20 Controparte_5 giugno 2019: è sempre Cass., sent. 24296/2017, cit. a chiarirlo nella misura in cui afferma che «[…] il creditore, per non perdere la garanzia fideiussoria, ha l'onere di proporre nei confronti del debitore principale, nel termine fissato dall'art. 1957 c.c., una iniziativa giudiziale, ovvero un'azione di cognizione o esecutiva che consenta l'accertamento o il soddisfacimento della sua pretesa creditoria. Qualora sopravvenga la dichiarazione di fallimento del debitore principale, ciò non impedisce il decorso del citato termine, in quanto il creditore, se non può più assumere iniziative giudiziali individuali, può comunque impedire la decadenza presentando domanda di ammissione al passivo fallimentare (Sez. 3, Sentenza n. 21524 del 12/11/2004)». Nemmeno in questo caso il termine è stato rispettato, in quanto, come comprovato dalla documentazione prodotta sub 7, l'Istituto di Credito ha presentato istanza di insinuazione al passivo del solo in data 6 febbraio 2020. Ne consegue Parte_3 dunque che è ampiamente decaduta dall'azione nei confronti degli odierni Controparte_4 opponenti con riferimento a tutti i rapporti sopra descritti. Risulta violato altresì l'art. 1956 c.c. che, al primo comma, recita: «Il fideiussore per un'obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito». Chiedono pertanto revocarsi il decreto ingiuntivo opposto . Si è costituita l'opposta contestando gli assunti avversari in ragione della correttezza del proprio operato e di quello dei precedenti soggetti titolari del credito ceduto. In particolare l'opposta sostiene quanto segue: i contratti inter parte sono qualificabili come contratti autonomi di garanzia nei quali al contrario della fideiussione, non vi è alcun vincolo di accessorietà tra l'obbligazione principale e la garanzia stessa in quanto contengono una clausola di pagamento “a prima richiesta” e/o, alternativamente, “senza eccezioni” doppiamente sottoscritta . Al contratto autonomo di garanzia, non è di conseguenza applicabile il regime sull'opponibilità delle eccezioni previsto dall'art. 1297 c.c., né l'art. 1310 c.c. in materia di obbligazioni solidali in generale, né la disciplina della prescrizione e di decadenza stabilita in materia di fideiussione dall'art. 1957 c.c. e dunque l'onere del creditore garantito di far valere tempestivamente (entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale) le sue ragioni nei confronti del debitore principale. (Cass. n. 21399/2011). Nel caso di specie, dunque, contrariamente a quanto ex adverso sostenuto, gli obblighi a carico dei garanti, non si sarebbero certamente estinti se il creditore, entro sei mesi dalla scadenza di cui all'art. 1957 c.c. (norma cui tuttavia le fideiussioni sottoscritte dagli opponenti espressamente derogavano), avesse avanzato anche solo una semplice richiesta pagina 5 di 8 stragiudiziale di pagamento. Autorevole giurisprudenza ha infatti ritenuto non necessaria la proposizione di una domanda giudiziale, reputando di contro sufficiente la richiesta di pagamento stragiudiziale trasmessa dall'Istituto di credito “purché questa sia poi effettivamente proposta entro un termine ragionevole” (Così Corte d'Appello di Milano sentenza n. 890 del 18.03.2021; conf. App. Milano, sentenza n. 2110 del 5 luglio 2021). Chiede pertanto il rigetto dell'opposizione o comunque condannarsi controparte al pagamento della somma risultante dovuta . Rigettata le richiesta di concedere la provvisoria esecutività del decreto opposto, espletata la procedura di mediazione obbligatoria, scambiate le memorie di rito e precisate le conclusioni la causa,ritenuta dal Giudice documentalmente istruita, veniva trattenuta in decisione in data 15 luglio 2025.
Motivi della decisione
L'opposizione al decreto ingiuntivo è fondata e deve essere accolta. In ordine logico deve essere esaminata in primo luogo l'eccezione attinente alla qualifica di consumatore dei garanti,estranei alla compagine sociale di
[...]
,su cui gli opponenti si sono intrattenuti in sede di Controparte_5 comparsa conclusionale. Su tale eccezione,peraltro rilevabile d'ufficio,la parte opposta ha replicato richiamandosi allo stato di famiglia prodotto in allegato alla memoria ex art. 171 ter cpc che documenta la relazione parentale fra i garanti ed i soci amministratori della società garantita. Ritenuto pertanto validamente instaurato il contraddittorio sulla questione , il Giudice rileva che l'eccezione degli opponenti è fondata. Cass.Civile n. 5423/2022 ha riconosciuto la qualifica di consumatore al padre che garantiva per il figlio nonché l'applicabilità del Codice del Consumo anche al contratto autonomo di garanzia ed alle c.d. “clausole vessatorie” enunciando il seguente principio di diritto:
“La disciplina degli artt. 33, 34, 35 e 36 del Codice del Consumo trova applicazione anche ai contratti atipici e ciò, quanto alla previsione dell'art. 36, comma 1, anche là dove la clausola accertata come abusiva esprima il profilo di atipicità del contratto. In relazione al contratto atipico di garanzia a prima richiesta e senza eccezioni, l'accertamento dell'eventuale posizione di consumatore del garante deve avvenire con riferimento ad esso e non sulla base del contratto garantito e nel caso di riconoscimento al garante della posizione di consumatore è applicabile a sua tutela la disciplina degli artt. 33, 34, 35 e 36 del Codice del Consumo ed in particolare la previsione dell'art. 33, lett. t) e ciò, quanto alla clausola di limitazione della proponibilità di eccezioni, sia con riferimento alle limitazioni inerenti ad eventuali eccezioni relative allo stesso contratto di garanzia, sia con riferimento all'esclusione della proponibilità di eccezioni relative all'inadempimento del rapporto garantito da parte del debitore garantito, con la conseguenza che in quest'ultimo pagina 6 di 8 caso, ove la clausola venga riconosciuta abusiva, il contratto conserverà validità ai sensi del comma 1 del citato art. 36 ed il garante potrà opporre dette eccezioni.” . Per quanto attiene al caso di specie ,la solidarietà familiare non equivale all'imprenditorialità che esclude la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 3 del Codice del Consumo . Ritenuto pertanto di riconoscere alle parti opponenti la qualifica di “consumatori” a loro si applica il Codice del Consumo (d.lgs. n. 206/2005), e in particolare l'art. 33, comma 2, lett. t) in forza del quale «si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, […], inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi». Le clausole di cui si discute rientrano pacificamente in questa categoria. A clausole presuntivamente ritenute vessatorie ai sensi del comma 2 dell'art. 33, ai fini dell'accertamento in concreto del carattere della vessatorietà, l'art. 34, comma 4 prevede in via generale, con le sole eccezioni indicate dal comma 2 dell'art. 36, che la vessatorietà rimanga esclusa e, dunque, la clausola sia valida ed efficace, se la stipulazione della clausola sia stato oggetto di trattativa individuale (prova di cui è notoriamente onerato il professionista), mentre, qualora non risulti dimostrata l'esistenza di tale trattativa il comma 1 dello stesso art. 36 dispone che la clausola debba considerarsi nulla ed il contratto valido senza di essa. Nel caso di specie i contratti di garanzia (doc. 1 e 2)appaiono comunque redatti richiamando moduli e/o formulari (schema ABI a prescindere dal periodo temporale di applicazione) con la conseguenza che la doppia sottoscrizione e art.1341/1342 c.c. non è sufficiente a comprovare la necessaria trattativa individuale che costituisce un “quid pluris” di cui la parte opposta non ha dato prova. Le clausole impugnate (Art. 5 contratto doc. 1 opponenti e Art. 6 doc. 2 opponenti) risultano pertanto nulle . La nullità delle clausole da cui poteva eventualmente desumersi l'esistenza di un contratto autonomo di garanzia comporta che i contratti “inter partes” conservino valore,peraltro conformemente al nomen iuris ,quali “fideiussioni omnibus” con conseguente applicabilità dell'art 1957 c.c. in base al quale:
“Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale ,purchè il creditore entro 6 mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”. Il mancato rispetto della norma è stato evidenziato nelle considerazioni contenute nell'atto di citazione cui non è stata data puntuale confutazione dal momento che alla revoca degli affidi di settembre 2017 non ha fatto seguito iniziativa giudiziaria . Il decreto opposto deve pertanto essere revocato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo a favore delle parti opponenti.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando ,contrariis reiectis,
REVOCA il decreto opposto n. n. 105/2024 del Tribunale di Pavia
CONDANNA Parte opposta a rifondere agli opponenti le spese di giudizio che liquida nella misura di €870,00 per spese, € 37951,000 per competenze oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15 % oltre IVA e CPA
Pavia, 19 settembre 2025
Il Giudice
Dott. Donatella Oneto
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