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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 19/11/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
3604/2021
TRIBUNALE DI CASSINO SEZIONE CIVILE Giudice designato dott.ssa Rossella Pezzella
Udienza del 19/11/2025
All'udienza odierna è presente per parte appellante l'avv. GOLINO
CLAUDIO, mentre per parte appellata l'avv. MASSIMO GIOVANCHELLI,
Gli stessi procedono alla discussione orale della causa riportandosi a tutto quanto dedotto e prodotto nei propri scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento. Chiedono che la causa sia decisa tramite lettura del dispositivo e delle succinte ragioni in fatto e in diritto della decisione.
Il G.D.
Si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
1 REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile
In persona del giudice unico dott.ssa Rossella Pezzella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 3604 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del
19.11.2025 e vertente tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Claudio
NO
-appellante -
e
(P.I. , rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Sabrina Quarta e
MA LI
- appellato -
OGGETTO: appello – opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONE DELLE PARTI: le parti hanno concluso come da verbale di pari data
Dando lettura all'odierna udienza del dispositivo e delle
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2 1. Con atto di citazione in appello ritualmente e tempestivamente notificato, evocava in giudizio il Parte_1 Controparte_1 di Formia avanti all'intestato Tribunale per la riforma della
[...] sentenza del Giudice di Pace di Gaeta n. 200/2021 del 22.3.2021, depositata in cancelleria il 24.3.2021, non notificata, con cui il giudice di primo grado dichiarava l'improcedibilità dell'opposizione per il mancato espletamento della procedura di mediazione obbligatoria ex art. 5 d.lgs. n. 28/2010, con compensazione delle spese di lite.
A sostegno della domanda, l'appellante deduceva di aver proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 348/2019 emesso dal Giudice di
Pace di Gaeta, con il quale veniva ingiunto alla predetta il pagamento Co della somma di euro 1.432,01 in favore del condominio “ CP_1
” di Formia per oneri condominiali;
che, onerate le parti di
[...] introdurre la mediazione obbligatoria ex art. 5 d.lgs. n. 28/2010, tale procedura era introdotta dall'amministratore di condominio senza la necessaria delibera da parte dell'assemblea; che, pertanto, il Giudice di
Pace rilevava l'improcedibilità della domanda;
che il giudice di prime cure errava nel dichiarare l'improcedibilità dell'opposizione invece che la improcedibilità della azione monitoria;
che il giudice di prime cure aveva erroneamente compensato le spese di lite.
Alla luce delle suddette deduzioni, chiedeva la Parte_1 riforma della sentenza del Giudice di Pace di Gaeta.
Si costituiva in giudizio il , chiedendo il Controparte_2 rigetto dell'appello.
La causa, istruita con prova documentale, è stata posta in deliberazione ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 19.11.2025.
2. L'appello merita accoglimento per le ragioni che seguono.
Con un unico motivo di appello, ha censurato la Parte_1 sentenza del giudice di primo grado nella parte in cui ha dichiarato
3 l'improcedibilità dell'opposizione per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria di cui al previgente art. 5, comma 1-bis d.lgs. n.
28/2010, sul rilievo che al primo incontro di mediazione l'amministratore del condominio opposto era intervenuto senza l'autorizzazione della assemblea condominiale, come previsto dall'art. 71-quater disp. att. c.c., con conseguente revoca del decreto ingiuntivo e compensazione delle spese.
Secondo l'assunto dell'appellante, stante il mancato esperimento del procedimento di mediazione da parte dell'opposta, unico soggetto gravato dell'introduzione di detto procedimento, il giudice di primo grado avrebbe dovuto dichiarare l'improcedibilità della domanda monitoria, non già dell'opposizione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo e condanna dell'opposta al pagamento delle spese di lite, stante il rigetto della domanda per motivi di rito.
Il motivo è fondato.
Il nucleo della questione posta dall'appellante è l'individuazione della parte sulla quale gravava l'onere di attivazione della procedura di mediazione, al fine di accertare quali effetti produce l'inottemperanza a tale onere sulla sorte del decreto ingiuntivo opposto.
Sul tema si sono contrapposti due diversi orientamenti giurisprudenziali. Secondo un primo indirizzo, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di avviare la procedura di mediazione grava sulla parte opponente. Di conseguenza, la mancata attivazione della mediazione comporta la declaratoria di improcedibilità dell'opposizione e la definitività del decreto ingiuntivo opposto, che acquista l'incontrovertibilità tipica del giudicato (Cass. n. 24629/2015; Trib.
Prato, 18.7.2011; Trib. Rimini, 05.8.2014; Trib. Siena, 25.6.2012; Trib.
Bologna, 20.1.2015; Trib. Firenze 30.10.2014; Trib. Firenze, 21.4.2015;
Trib. Chieti, 8.9.2015, n. 492).
4 In particolare, a fondamento di tale interpretazione, si è evidenziato che la parte che ha interesse alla prosecuzione del giudizio di opposizione è
l'opponente, con la conseguenza che gli effetti negativi derivanti dal mancato esperimento del procedimento di mediazione non possono che prodursi nei confronti del debitore. In tale direzione, si è rilevato che, diversamente argomentando, si finirebbe col porre in capo al creditore ingiungente l'onere di coltivare il giudizio di opposizione, con ciò sconfessando la natura stessa del giudizio di opposizione quale giudizio eventuale, rimesso alla libera scelta dell'ingiunto.
La giurisprudenza ha, altresì, messo in rilievo che la disposizione di cui all'art. 5 d.lgs. n. 28/10 deve essere interpretata conformemente alla funzione deflattiva che il legislatore ha inteso attribuire all'istituto della mediazione, che mira a rendere il ricorso al processo la extrema ratio di tutela, cioè l'ultima possibilità dopo che tutte le altre sono risultate precluse. Cosicché, l'onere di esperire il tentativo di mediazione deve porsi a carico della parte che ha interesse al processo, al fine di indurla a coltivare una soluzione alternativa della controversia (Cass. n.
24629/2015).
Secondo l'opposto orientamento, attribuendo rilievo al carattere unitario del giudizio di opposizione rispetto alla fase monitoria, in caso di omesso esperimento del tentativo di mediazione, la declaratoria di improcedibilità ha ad oggetto non l'opposizione, bensì la domanda sostanziale proposta in via monitoria.
Ne consegue che l'onere di promuovere la mediazione è a carico del creditore opposto, atteso che questi riveste la natura di parte attrice titolare della pretesa azionata in giudizio. In caso di inerzia del creditore, deve, pertanto, disporsi la revoca del decreto ingiuntivo, posto che il mancato perfezionamento della condizione di procedibilità della domanda monitoria (e non dell'opposizione) impedisce il consolidamento
5 degli effetti del decreto ingiuntivo (App. Palermo n. 1014/2019; App.
Bologna 1° ottobre 2019; Trib. Milano 30 gennaio 2019; Trib. Grosseto
n. 566/2018; Trib. Firenze 16 febbraio 2016; Trib. Busto Arsizio 3 febbraio 2016; Trib. Firenze 17 gennaio 2016; Trib. Firenze 20 gennaio
2016).
Tale orientamento è stato confermato dalla recente pronuncia n. 25694 del 18.9.2020 con la quale le Sezioni Unite della Cassazione, al fine di risolvere il permanente contrasto giurisprudenziale in materia, superando l'orientamento precedentemente accolto con la su richiamata pronuncia del 2015, hanno affermato il principio di diritto secondo il quale “nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art.5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.
A questa conclusione le Sezioni Unite sono giunte valorizzando: a) il dato testuale, dal momento che la disciplina della mediazione (v. art. 4, comma 2, art. 5 commi 1-bis e 6), prescrivendo che la parte che intende agire in giudizio è tenuta ad esperire il procedimento di mediazione attraverso la presentazione di una domanda che deve indicare "l'oggetto e le ragioni della pretesa" e che è idonea a produrre effetti sulla prescrizione e sulla decadenza, fa riferimento all'attore in senso sostanziale;
b) l'elemento logico-sistematico, derivante dalla natura del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, non equiparabile ad una forma di impugnazione del decreto, dall'impossibilità di assimilare l'inerzia dell'opponente sanzionata dall'art. 647 c.p.c. con l'esecutività
6 del decreto, alla diversa ipotesi in cui l'opponente, pure avendo manifestato ritualmente di volere contestare la pretesa azionata dal creditore, non abbia proceduto al tentativo di mediazione, nonché dal raffronto tra le diverse conseguenze derivanti dall'inerzia a seconda che si aderisca all'una o all'altra soluzione (onere opponente: definitività del decreto ingiuntivo, con compromissione definitiva del diritto di difesa;
onere opposto: riproposizione della domanda per l'opposto); c)
l'argomento secondo cui la finalità deflattiva sottesa al sistema della mediazione non può comportare il sacrificio del diritto di difesa in favore del principio di efficienza e ragionevole durata del processo, tenuto conto delle gravi conseguenze derivanti dall'adesione all'opposta tesi, consistenti nell'improcedibilità della domanda di opposizione e dalle conseguente stabilizzazione del decreto ingiuntivo opposto.
Su questa linea, si è affermato che i dicta espressi dalle S.U. n.
19596/2020 per le ipotesi di mediazione obbligatoria di cui al
(previgente) art. 5, comma 1-bis trovano applicazione ance per le ipotesi di mediazione delegata dal giudice (Cass. n. 38271/2021).
Ulteriormente, si rileva che l'art.
5-bis d.lgs. n. 28/2010, introdotto dal d.lgs. n. 149/2022, positivizzando i principi espressi dalla sentenza delle S.U. n. 19596/2020, prevede espressamente che nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione spetta alla parte che ha proposto il ricorso per decreto ingiuntivo e che, se la mediazione non è stata esperita, il giudice dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese.
Alla luce del descritto quadro normativo e giurisprudenziale, non vi è dubbio che nel giudizio di opposizione l'onere di attivare la mediazione grava sulla parte opposta.
7 Orbene, nel caso in esame il giudice di primo grado, a fronte dell'omessa instaurazione del procedimento di mediazione ex art. 5, comma 1-bis d.lgs. n. 28/2010, pur avendo revocato il decreto ingiuntivo opposto, ha erroneamente dichiarato l'improcedibilità dell'opposizione, anziché della domanda monitoria proposta dalla parte gravata dell'onere di avviare il procedimento di mediazione.
Pertanto, la sentenza appellata va riformata nella parte in cui dichiarato l'improcedibilità dell'opposizione in luogo della improcedibilità dell'azione monitoria.
2.1. Quanto al capo della sentenza relativo alle spese di lite, occorre evidenziare che costituisce principio generale del nostro ordinamento processuale civile quello secondo il quale la parte soccombente deve rimborsare alla parte vittoriosa le spese processuali (artt. 91 e 92
c.p.c.).
La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che la compensazione delle spese, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77del 2018 della
Corte costituzionale, è subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza (cfr. Cass. n. 1950/2022).
Orbene, nel caso di specie il Giudice di Pace di Gaeta ha disposto la compensazione delle spese lite in quanto “l'opposizione è stata accolta solo per una questione procedurale ovvero la mancata mediazione e non nel merito”.
Tale affermazione è errata.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “le "gravi ed eccezionali ragioni" - che, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018), giustificano la
8 compensazione delle spese di lite - non ricorrono per il sol fatto che la domanda sia stata rigettata per ragioni processuali. (Nella specie, la
S.C. ha cassato la statuizione di compensazione adottata dal giudice d'appello in conseguenza della declaratoria di improcedibilità del gravame, anche tenuto conto del fatto che la stessa avrebbe finito per attenuare le conseguenze sfavorevoli della soccombenza, al cospetto di un vizio pur sempre riconducibile alla negligenza della parte)” (Cass. n.
6424/2024).
Da ciò consegue che, venendo in rilievo nel caso in esame un'ipotesi di chiusura del giudizio per ragioni di rito (mancanza di una condizione di procedibilità), le spese devono essere poste a carico della parte che con la propria condotta ha determinato l'esito del giudizio, in omaggio al principio di causalità e in assenza delle ipotesi contemplate dall'art. 92, comma 2, c.p.c. per la compensazione delle spese.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello deve essere accolto, tenuto altresì conto del fatto che esulano dall'oggetto del presente giudizio i motivi su cui il giudice di primo grado ha fondato la declaratoria di improcedibilità, in quanto il capo della sentenza che ha esaminato tale questione non è stato oggetto di impugnazione ad opera della parte appellata.
5. Le spese, liquidate in dispositivo in conformità al d.m. n. 55/14 e successive modifiche, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, in virtù dello scaglione di riferimento (1.100,01 –
5.200,00) e dell'effettiva attività processuale espletata (fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione, fase decisionale), con l'applicazione del valore minimo, stante la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate (cfr. art. 4 d.m. cit.), sono poste a carico dell'appellato, in omaggio al principio della soccombenza.
9 5.1. Va, infine rigettata la richiesta di rimborso delle spese di mediazione formulata dall'appellante, in assenza di prova del relativo esborso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello, e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara improcedibile la domanda monitoria proposta dal , con conseguente Controparte_1 revoca del decreto ingiuntivo n. 200/2021;
2) in riforma della sentenza impugnata, condanna l'appellato al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese di lite del procedimento di primo grado, che in liquida in euro 76,00 per spese vive e in euro 603,00, oltre spese generali al 15%, iva se dovuta per legge;
3) condanna l'appellato alla rifusione delle spese di lite del giudizio di secondo grado, in favore della appellante, che liquida in euro
174,00 per spese vive e in euro 1.276,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva se dovuta per legge e c.p.a.
Cassino, 19 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
10
TRIBUNALE DI CASSINO SEZIONE CIVILE Giudice designato dott.ssa Rossella Pezzella
Udienza del 19/11/2025
All'udienza odierna è presente per parte appellante l'avv. GOLINO
CLAUDIO, mentre per parte appellata l'avv. MASSIMO GIOVANCHELLI,
Gli stessi procedono alla discussione orale della causa riportandosi a tutto quanto dedotto e prodotto nei propri scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento. Chiedono che la causa sia decisa tramite lettura del dispositivo e delle succinte ragioni in fatto e in diritto della decisione.
Il G.D.
Si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
1 REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile
In persona del giudice unico dott.ssa Rossella Pezzella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 3604 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del
19.11.2025 e vertente tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Claudio
NO
-appellante -
e
(P.I. , rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Sabrina Quarta e
MA LI
- appellato -
OGGETTO: appello – opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONE DELLE PARTI: le parti hanno concluso come da verbale di pari data
Dando lettura all'odierna udienza del dispositivo e delle
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2 1. Con atto di citazione in appello ritualmente e tempestivamente notificato, evocava in giudizio il Parte_1 Controparte_1 di Formia avanti all'intestato Tribunale per la riforma della
[...] sentenza del Giudice di Pace di Gaeta n. 200/2021 del 22.3.2021, depositata in cancelleria il 24.3.2021, non notificata, con cui il giudice di primo grado dichiarava l'improcedibilità dell'opposizione per il mancato espletamento della procedura di mediazione obbligatoria ex art. 5 d.lgs. n. 28/2010, con compensazione delle spese di lite.
A sostegno della domanda, l'appellante deduceva di aver proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 348/2019 emesso dal Giudice di
Pace di Gaeta, con il quale veniva ingiunto alla predetta il pagamento Co della somma di euro 1.432,01 in favore del condominio “ CP_1
” di Formia per oneri condominiali;
che, onerate le parti di
[...] introdurre la mediazione obbligatoria ex art. 5 d.lgs. n. 28/2010, tale procedura era introdotta dall'amministratore di condominio senza la necessaria delibera da parte dell'assemblea; che, pertanto, il Giudice di
Pace rilevava l'improcedibilità della domanda;
che il giudice di prime cure errava nel dichiarare l'improcedibilità dell'opposizione invece che la improcedibilità della azione monitoria;
che il giudice di prime cure aveva erroneamente compensato le spese di lite.
Alla luce delle suddette deduzioni, chiedeva la Parte_1 riforma della sentenza del Giudice di Pace di Gaeta.
Si costituiva in giudizio il , chiedendo il Controparte_2 rigetto dell'appello.
La causa, istruita con prova documentale, è stata posta in deliberazione ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 19.11.2025.
2. L'appello merita accoglimento per le ragioni che seguono.
Con un unico motivo di appello, ha censurato la Parte_1 sentenza del giudice di primo grado nella parte in cui ha dichiarato
3 l'improcedibilità dell'opposizione per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria di cui al previgente art. 5, comma 1-bis d.lgs. n.
28/2010, sul rilievo che al primo incontro di mediazione l'amministratore del condominio opposto era intervenuto senza l'autorizzazione della assemblea condominiale, come previsto dall'art. 71-quater disp. att. c.c., con conseguente revoca del decreto ingiuntivo e compensazione delle spese.
Secondo l'assunto dell'appellante, stante il mancato esperimento del procedimento di mediazione da parte dell'opposta, unico soggetto gravato dell'introduzione di detto procedimento, il giudice di primo grado avrebbe dovuto dichiarare l'improcedibilità della domanda monitoria, non già dell'opposizione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo e condanna dell'opposta al pagamento delle spese di lite, stante il rigetto della domanda per motivi di rito.
Il motivo è fondato.
Il nucleo della questione posta dall'appellante è l'individuazione della parte sulla quale gravava l'onere di attivazione della procedura di mediazione, al fine di accertare quali effetti produce l'inottemperanza a tale onere sulla sorte del decreto ingiuntivo opposto.
Sul tema si sono contrapposti due diversi orientamenti giurisprudenziali. Secondo un primo indirizzo, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di avviare la procedura di mediazione grava sulla parte opponente. Di conseguenza, la mancata attivazione della mediazione comporta la declaratoria di improcedibilità dell'opposizione e la definitività del decreto ingiuntivo opposto, che acquista l'incontrovertibilità tipica del giudicato (Cass. n. 24629/2015; Trib.
Prato, 18.7.2011; Trib. Rimini, 05.8.2014; Trib. Siena, 25.6.2012; Trib.
Bologna, 20.1.2015; Trib. Firenze 30.10.2014; Trib. Firenze, 21.4.2015;
Trib. Chieti, 8.9.2015, n. 492).
4 In particolare, a fondamento di tale interpretazione, si è evidenziato che la parte che ha interesse alla prosecuzione del giudizio di opposizione è
l'opponente, con la conseguenza che gli effetti negativi derivanti dal mancato esperimento del procedimento di mediazione non possono che prodursi nei confronti del debitore. In tale direzione, si è rilevato che, diversamente argomentando, si finirebbe col porre in capo al creditore ingiungente l'onere di coltivare il giudizio di opposizione, con ciò sconfessando la natura stessa del giudizio di opposizione quale giudizio eventuale, rimesso alla libera scelta dell'ingiunto.
La giurisprudenza ha, altresì, messo in rilievo che la disposizione di cui all'art. 5 d.lgs. n. 28/10 deve essere interpretata conformemente alla funzione deflattiva che il legislatore ha inteso attribuire all'istituto della mediazione, che mira a rendere il ricorso al processo la extrema ratio di tutela, cioè l'ultima possibilità dopo che tutte le altre sono risultate precluse. Cosicché, l'onere di esperire il tentativo di mediazione deve porsi a carico della parte che ha interesse al processo, al fine di indurla a coltivare una soluzione alternativa della controversia (Cass. n.
24629/2015).
Secondo l'opposto orientamento, attribuendo rilievo al carattere unitario del giudizio di opposizione rispetto alla fase monitoria, in caso di omesso esperimento del tentativo di mediazione, la declaratoria di improcedibilità ha ad oggetto non l'opposizione, bensì la domanda sostanziale proposta in via monitoria.
Ne consegue che l'onere di promuovere la mediazione è a carico del creditore opposto, atteso che questi riveste la natura di parte attrice titolare della pretesa azionata in giudizio. In caso di inerzia del creditore, deve, pertanto, disporsi la revoca del decreto ingiuntivo, posto che il mancato perfezionamento della condizione di procedibilità della domanda monitoria (e non dell'opposizione) impedisce il consolidamento
5 degli effetti del decreto ingiuntivo (App. Palermo n. 1014/2019; App.
Bologna 1° ottobre 2019; Trib. Milano 30 gennaio 2019; Trib. Grosseto
n. 566/2018; Trib. Firenze 16 febbraio 2016; Trib. Busto Arsizio 3 febbraio 2016; Trib. Firenze 17 gennaio 2016; Trib. Firenze 20 gennaio
2016).
Tale orientamento è stato confermato dalla recente pronuncia n. 25694 del 18.9.2020 con la quale le Sezioni Unite della Cassazione, al fine di risolvere il permanente contrasto giurisprudenziale in materia, superando l'orientamento precedentemente accolto con la su richiamata pronuncia del 2015, hanno affermato il principio di diritto secondo il quale “nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art.5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.
A questa conclusione le Sezioni Unite sono giunte valorizzando: a) il dato testuale, dal momento che la disciplina della mediazione (v. art. 4, comma 2, art. 5 commi 1-bis e 6), prescrivendo che la parte che intende agire in giudizio è tenuta ad esperire il procedimento di mediazione attraverso la presentazione di una domanda che deve indicare "l'oggetto e le ragioni della pretesa" e che è idonea a produrre effetti sulla prescrizione e sulla decadenza, fa riferimento all'attore in senso sostanziale;
b) l'elemento logico-sistematico, derivante dalla natura del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, non equiparabile ad una forma di impugnazione del decreto, dall'impossibilità di assimilare l'inerzia dell'opponente sanzionata dall'art. 647 c.p.c. con l'esecutività
6 del decreto, alla diversa ipotesi in cui l'opponente, pure avendo manifestato ritualmente di volere contestare la pretesa azionata dal creditore, non abbia proceduto al tentativo di mediazione, nonché dal raffronto tra le diverse conseguenze derivanti dall'inerzia a seconda che si aderisca all'una o all'altra soluzione (onere opponente: definitività del decreto ingiuntivo, con compromissione definitiva del diritto di difesa;
onere opposto: riproposizione della domanda per l'opposto); c)
l'argomento secondo cui la finalità deflattiva sottesa al sistema della mediazione non può comportare il sacrificio del diritto di difesa in favore del principio di efficienza e ragionevole durata del processo, tenuto conto delle gravi conseguenze derivanti dall'adesione all'opposta tesi, consistenti nell'improcedibilità della domanda di opposizione e dalle conseguente stabilizzazione del decreto ingiuntivo opposto.
Su questa linea, si è affermato che i dicta espressi dalle S.U. n.
19596/2020 per le ipotesi di mediazione obbligatoria di cui al
(previgente) art. 5, comma 1-bis trovano applicazione ance per le ipotesi di mediazione delegata dal giudice (Cass. n. 38271/2021).
Ulteriormente, si rileva che l'art.
5-bis d.lgs. n. 28/2010, introdotto dal d.lgs. n. 149/2022, positivizzando i principi espressi dalla sentenza delle S.U. n. 19596/2020, prevede espressamente che nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione spetta alla parte che ha proposto il ricorso per decreto ingiuntivo e che, se la mediazione non è stata esperita, il giudice dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese.
Alla luce del descritto quadro normativo e giurisprudenziale, non vi è dubbio che nel giudizio di opposizione l'onere di attivare la mediazione grava sulla parte opposta.
7 Orbene, nel caso in esame il giudice di primo grado, a fronte dell'omessa instaurazione del procedimento di mediazione ex art. 5, comma 1-bis d.lgs. n. 28/2010, pur avendo revocato il decreto ingiuntivo opposto, ha erroneamente dichiarato l'improcedibilità dell'opposizione, anziché della domanda monitoria proposta dalla parte gravata dell'onere di avviare il procedimento di mediazione.
Pertanto, la sentenza appellata va riformata nella parte in cui dichiarato l'improcedibilità dell'opposizione in luogo della improcedibilità dell'azione monitoria.
2.1. Quanto al capo della sentenza relativo alle spese di lite, occorre evidenziare che costituisce principio generale del nostro ordinamento processuale civile quello secondo il quale la parte soccombente deve rimborsare alla parte vittoriosa le spese processuali (artt. 91 e 92
c.p.c.).
La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che la compensazione delle spese, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77del 2018 della
Corte costituzionale, è subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza (cfr. Cass. n. 1950/2022).
Orbene, nel caso di specie il Giudice di Pace di Gaeta ha disposto la compensazione delle spese lite in quanto “l'opposizione è stata accolta solo per una questione procedurale ovvero la mancata mediazione e non nel merito”.
Tale affermazione è errata.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “le "gravi ed eccezionali ragioni" - che, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018), giustificano la
8 compensazione delle spese di lite - non ricorrono per il sol fatto che la domanda sia stata rigettata per ragioni processuali. (Nella specie, la
S.C. ha cassato la statuizione di compensazione adottata dal giudice d'appello in conseguenza della declaratoria di improcedibilità del gravame, anche tenuto conto del fatto che la stessa avrebbe finito per attenuare le conseguenze sfavorevoli della soccombenza, al cospetto di un vizio pur sempre riconducibile alla negligenza della parte)” (Cass. n.
6424/2024).
Da ciò consegue che, venendo in rilievo nel caso in esame un'ipotesi di chiusura del giudizio per ragioni di rito (mancanza di una condizione di procedibilità), le spese devono essere poste a carico della parte che con la propria condotta ha determinato l'esito del giudizio, in omaggio al principio di causalità e in assenza delle ipotesi contemplate dall'art. 92, comma 2, c.p.c. per la compensazione delle spese.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello deve essere accolto, tenuto altresì conto del fatto che esulano dall'oggetto del presente giudizio i motivi su cui il giudice di primo grado ha fondato la declaratoria di improcedibilità, in quanto il capo della sentenza che ha esaminato tale questione non è stato oggetto di impugnazione ad opera della parte appellata.
5. Le spese, liquidate in dispositivo in conformità al d.m. n. 55/14 e successive modifiche, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, in virtù dello scaglione di riferimento (1.100,01 –
5.200,00) e dell'effettiva attività processuale espletata (fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione, fase decisionale), con l'applicazione del valore minimo, stante la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate (cfr. art. 4 d.m. cit.), sono poste a carico dell'appellato, in omaggio al principio della soccombenza.
9 5.1. Va, infine rigettata la richiesta di rimborso delle spese di mediazione formulata dall'appellante, in assenza di prova del relativo esborso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello, e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara improcedibile la domanda monitoria proposta dal , con conseguente Controparte_1 revoca del decreto ingiuntivo n. 200/2021;
2) in riforma della sentenza impugnata, condanna l'appellato al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese di lite del procedimento di primo grado, che in liquida in euro 76,00 per spese vive e in euro 603,00, oltre spese generali al 15%, iva se dovuta per legge;
3) condanna l'appellato alla rifusione delle spese di lite del giudizio di secondo grado, in favore della appellante, che liquida in euro
174,00 per spese vive e in euro 1.276,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva se dovuta per legge e c.p.a.
Cassino, 19 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
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