TRIB
Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/10/2025, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr. ssa Claudia Ummarino Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 16/07/2025 al n. 1905 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 avente ad oggetto: DIVORZIO CONGIUNTO – CESSAZIONE
DEGLI EFFETTI CIVILI
TRA
, nata ad [...] il [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1 difesa e rappresentata in giudizio dall'Avv. Pietro D'Angiolillo ed elettivamente domiciliata in Napoli
(NA) alla Via Nicola Nicolini n. 39, presso lo studio di questi;
E
, nato a [...] il [...], codice fiscale , Controparte_1 C.F._2 difeso e rappresentato in giudizio dall'Avv. Antonio Muto ed elettivamente domiciliato in Marzano di Nola (AV) alla Via Nazionale n. 40, presso lo studio di questi;
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da ricorso e note d'udienza depositate per l'udienza dell'08/10/2025
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti come identificati in epigrafe con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
Il pubblico ministero è stato tempestivamente informato del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza. Il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr.
Cass. Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n.
13062/2000).
Ciò premesso, la domanda è fondata e merita pertanto accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dal giorno in cui i ricorrenti comparvero innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile per la separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Anche le condizioni di divorzio concordate non contrastano con i diritti inderogabili di cui all'art. 160 c.c., di talchè possono essere integralmente recepite dal tribunale.
Spese di lite compensate.
P.Q.M.
Il tribunale di Nola, definitivamente pronunciando ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto il 27/04/2013 ad Acerra (NA) trascritto sul registro degli atti di matrimonio del Comune di Acerra (NA) (atto n.17 – 1- 2013);
b) prende atto e dispone in conformità agli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
c) compensa le spese di lite.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 17/10/2025
Il Giudice estensore
(dr.ssa Federica Girfatti) Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr. ssa Claudia Ummarino Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 16/07/2025 al n. 1905 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 avente ad oggetto: DIVORZIO CONGIUNTO – CESSAZIONE
DEGLI EFFETTI CIVILI
TRA
, nata ad [...] il [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1 difesa e rappresentata in giudizio dall'Avv. Pietro D'Angiolillo ed elettivamente domiciliata in Napoli
(NA) alla Via Nicola Nicolini n. 39, presso lo studio di questi;
E
, nato a [...] il [...], codice fiscale , Controparte_1 C.F._2 difeso e rappresentato in giudizio dall'Avv. Antonio Muto ed elettivamente domiciliato in Marzano di Nola (AV) alla Via Nazionale n. 40, presso lo studio di questi;
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da ricorso e note d'udienza depositate per l'udienza dell'08/10/2025
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti come identificati in epigrafe con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
Il pubblico ministero è stato tempestivamente informato del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza. Il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr.
Cass. Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n.
13062/2000).
Ciò premesso, la domanda è fondata e merita pertanto accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dal giorno in cui i ricorrenti comparvero innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile per la separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Anche le condizioni di divorzio concordate non contrastano con i diritti inderogabili di cui all'art. 160 c.c., di talchè possono essere integralmente recepite dal tribunale.
Spese di lite compensate.
P.Q.M.
Il tribunale di Nola, definitivamente pronunciando ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto il 27/04/2013 ad Acerra (NA) trascritto sul registro degli atti di matrimonio del Comune di Acerra (NA) (atto n.17 – 1- 2013);
b) prende atto e dispone in conformità agli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
c) compensa le spese di lite.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 17/10/2025
Il Giudice estensore
(dr.ssa Federica Girfatti) Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)