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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 19/12/2025, n. 2372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2372 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. AN IA, all'esito dell'udienza del
19.12.2025, ha pronunciato la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 2742/2019 R.G., promossa da: nata a [...] il [...] e residente in [...] c/da Serro Parte_1
Alloro, n. 10 (C.F. ), elettivamente domiciliata in Capri Leone (ME) Via C.F._1
San Francesco – Fraz. Rocca, presso lo studio dell'Avv. Mariella Calà, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore rappresentato e difeso, e domiciliato come in atti;
- resistente -
OGGETTO: indebito disoccupazione agricola-reiscrizione elenchi anagrafici.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 02.08.2019, conveniva in giudizio Parte_1
l' , deducendo di avere svolto attività di lavoro subordinato quale bracciante agricola alle CP_1 dipendenze della ditta MU AN negli anni 2013, 2014, 2015, 2016 (per 101 giornate annue) e 2017 (per 51 giornate), come da denunce aziendali e buste paga prodotte. Esponeva che CP_ con provvedimento del 22.02.2019, la competente sede di Messina le aveva inoltrato richiesta di indebito complessivo per disoccupazione agricola pari ad € 10.624,86, somme non spettanti a causa della mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero dell'avvenuta cancellazione dagli stessi con riferimento agli anni 2013-2017. Deduceva che nessun esito aveva avuto il ricorso amministrativo.
Chiedeva, pertanto, l'accertamento del diritto alla reiscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli del Comune di Tortorici per i suddetti periodi e il riconoscimento delle prestazioni previdenziali connesse, nonché l'annullamento dei provvedimenti di indebito.
Si costituiva in giudizio l' con memoria del 9.10.2020, eccependo l'infondatezza del ricorso e CP_1 chiedendone il rigetto, sul rilievo che, a seguito di accertamento ispettivo conclusosi con verbale del
27.11.2018, era stato disposto il disconoscimento dei rapporti di lavoro denunciati dalla ditta MU AN per gli anni 2013-2017, con conseguente cancellazione della ricorrente dagli elenchi nominativi e richiesta di restituzione delle somme indebitamente percepite a titolo di disoccupazione agricola, per complessivi € 10.624,86. L' evidenziava, in particolare, CP_1
l'assenza di iscrizione dell'azienda alla CCIAA, l'inattendibilità delle denunce contributive, la sproporzione tra ricavi e costi di manodopera e la presenza di rapporti di parentela tra i soggetti denunciati.
La causa veniva istruita documentalmente e venivano escussi i testi, ed all'esito dell'udienza del
19.12.2025, veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va osservato che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
Il ricorso è infondato e va rigettato per le motivazioni di seguito specificate.
La domanda della parte ricorrente tende all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per gli anni e per le giornate cancellate indicate in ricorso, nonché al riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione agricola per i medesimi anni, e per cui l' chiede la restituzione. CP_1
In particolare, l' ha disconosciuto il rapporto di lavoro della ricorrente, a seguito di CP_1 accertamento ispettivo, eseguito dai propri ispettori di vigilanza, con il verbale redatto e sottoscritto dagli stessi ed allegato in atti.
Dal verbale ispettivo del 27/11/2018 sono emersi elementi di fittizietà del rapporto: assenza di iscrizione della ditta MU alla CCIAA;
ricavi aziendali irrisori e non dichiarati fiscalmente;
inesistenza di uliveti e incongruenza tra costi e ricavi;
rapporti di parentela e titolarità di altre aziende agricole da parte dei familiari del MU;
dichiarazioni del titolare che confermano irregolarità nelle denunce.
Orbene, a fronte di tali riscontri, parte ricorrente aveva l'onere di dimostrare con prova rigorosa l'esistenza del rapporto di lavoro, con tutti i caratteri tipici della subordinazione alle dipendenze della ditta MU.
Come affermato dalla Suprema Corte “ L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a seguito di CP_1 un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel D.lgs n. 375 del 1993 art.9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio”. (Cass. N. 14642/2012, n. 14296/2011; n. 493/2011).
Orbene, parte ricorrente non ha provato che la stessa abbia effettivamente svolto attività lavorativa per l'anno e per le giornate indicate in ricorso, presupposto necessario per ottenere l'indennità di CP_ disoccupazione agricola cui l' chiede la restituzione.
Peraltro, va rilevato che, come statuito dalla sentenza della Corte di Appello n.88/2021, in merito CP_ all'accertamento ispettivo dell' i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali, fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente ai fatti attestanti nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni raccolte. (Cass. sez. un. N.12545/1992;
n.17355/2009).
I rapporti ispettivi, pur facendo prova fino a querela di falso, per loro natura hanno tuttavia una attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, ed in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte di conoscenza si da consentire al Giudice ed alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto. (Cass. 14965/2012).
Orbene, questo Giudice nell'espressione del proprio potere discrezionale nella valutazione delle fonti di prova, non ritiene che parte ricorrente abbia dato prova, come era suo precipuo onere, attraverso i testi escussi e la documentazione prodotta, della sussistenza del rapporto di lavoro con l'indicato datore di lavoro per gli anni e per le giornate cancellate, necessarie al fine di ritenere la prestazione di disoccupazione agricola cui l' chiede la restituzione. CP_1
Invero entrambi i testi escussi hanno descritto i terreni e le attività agricole, ma non hanno fornito elementi certi sul numero delle giornate lavorate dalla ricorrente né sulla continuità del rapporto negli anni oggetto di causa. Le dichiarazioni si limitano all'anno 2013 e risultano generiche e prive di riscontri documentali attendibili, mentre non è stata fornita prova sugli altri anni, per i quali la ricorrente rivendica l'iscrizione nelle liste nominali dei braccianti agricoli con il riconoscimento del relativo diritto alle prestazioni previdenziali.
Peraltro, gli indizi raccolti (presenza sul luogo, mansioni, direttive) sono compatibili con un rapporto di lavoro, ma non raggiungono il livello di prova rigorosa richiesto dalla giurisprudenza per accertare la subordinazione, soprattutto in presenza di un verbale ispettivo che disconosce il rapporto e di elementi oggettivi che fanno ritenere simulata la denuncia. La Corte di Cassazione ha chiarito che “in caso di contestazione, la parte che faccia valere diritti derivanti dal rapporto ha l'obbligo di dimostrare, con prova precisa e rigorosa, tutti gli elementi costitutivi” (Cass. 729/1993).
Pertanto, le deposizioni testimoniali, pur confermando la presenza della ricorrente in alcuni giorni del 2013, non sono idonee a superare le risultanze del verbale ispettivo, che costituisce atto pubblico ex art. 2700 c.c. e fa piena prova fino a querela di falso dei fatti attestati come avvenuti in presenza del pubblico ufficiale.
Pertanto, non avendo provato il rapporto lavorativo, ed in considerazione del superiore principio, le domande di parte ricorrente vanno rigettate.
Le spese del giudizio, vista l'autocertificazione in atti, vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Parte_1 contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: CP_1
1)Rigetta il ricorso, e conseguentemente rigetta le domande;
2) Compensa le spese del giudizio;
Così deciso in Patti, 19.12.2025.
IL Giudice on.
AN IA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. AN IA, all'esito dell'udienza del
19.12.2025, ha pronunciato la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 2742/2019 R.G., promossa da: nata a [...] il [...] e residente in [...] c/da Serro Parte_1
Alloro, n. 10 (C.F. ), elettivamente domiciliata in Capri Leone (ME) Via C.F._1
San Francesco – Fraz. Rocca, presso lo studio dell'Avv. Mariella Calà, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore rappresentato e difeso, e domiciliato come in atti;
- resistente -
OGGETTO: indebito disoccupazione agricola-reiscrizione elenchi anagrafici.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 02.08.2019, conveniva in giudizio Parte_1
l' , deducendo di avere svolto attività di lavoro subordinato quale bracciante agricola alle CP_1 dipendenze della ditta MU AN negli anni 2013, 2014, 2015, 2016 (per 101 giornate annue) e 2017 (per 51 giornate), come da denunce aziendali e buste paga prodotte. Esponeva che CP_ con provvedimento del 22.02.2019, la competente sede di Messina le aveva inoltrato richiesta di indebito complessivo per disoccupazione agricola pari ad € 10.624,86, somme non spettanti a causa della mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero dell'avvenuta cancellazione dagli stessi con riferimento agli anni 2013-2017. Deduceva che nessun esito aveva avuto il ricorso amministrativo.
Chiedeva, pertanto, l'accertamento del diritto alla reiscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli del Comune di Tortorici per i suddetti periodi e il riconoscimento delle prestazioni previdenziali connesse, nonché l'annullamento dei provvedimenti di indebito.
Si costituiva in giudizio l' con memoria del 9.10.2020, eccependo l'infondatezza del ricorso e CP_1 chiedendone il rigetto, sul rilievo che, a seguito di accertamento ispettivo conclusosi con verbale del
27.11.2018, era stato disposto il disconoscimento dei rapporti di lavoro denunciati dalla ditta MU AN per gli anni 2013-2017, con conseguente cancellazione della ricorrente dagli elenchi nominativi e richiesta di restituzione delle somme indebitamente percepite a titolo di disoccupazione agricola, per complessivi € 10.624,86. L' evidenziava, in particolare, CP_1
l'assenza di iscrizione dell'azienda alla CCIAA, l'inattendibilità delle denunce contributive, la sproporzione tra ricavi e costi di manodopera e la presenza di rapporti di parentela tra i soggetti denunciati.
La causa veniva istruita documentalmente e venivano escussi i testi, ed all'esito dell'udienza del
19.12.2025, veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va osservato che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
Il ricorso è infondato e va rigettato per le motivazioni di seguito specificate.
La domanda della parte ricorrente tende all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per gli anni e per le giornate cancellate indicate in ricorso, nonché al riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione agricola per i medesimi anni, e per cui l' chiede la restituzione. CP_1
In particolare, l' ha disconosciuto il rapporto di lavoro della ricorrente, a seguito di CP_1 accertamento ispettivo, eseguito dai propri ispettori di vigilanza, con il verbale redatto e sottoscritto dagli stessi ed allegato in atti.
Dal verbale ispettivo del 27/11/2018 sono emersi elementi di fittizietà del rapporto: assenza di iscrizione della ditta MU alla CCIAA;
ricavi aziendali irrisori e non dichiarati fiscalmente;
inesistenza di uliveti e incongruenza tra costi e ricavi;
rapporti di parentela e titolarità di altre aziende agricole da parte dei familiari del MU;
dichiarazioni del titolare che confermano irregolarità nelle denunce.
Orbene, a fronte di tali riscontri, parte ricorrente aveva l'onere di dimostrare con prova rigorosa l'esistenza del rapporto di lavoro, con tutti i caratteri tipici della subordinazione alle dipendenze della ditta MU.
Come affermato dalla Suprema Corte “ L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a seguito di CP_1 un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel D.lgs n. 375 del 1993 art.9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio”. (Cass. N. 14642/2012, n. 14296/2011; n. 493/2011).
Orbene, parte ricorrente non ha provato che la stessa abbia effettivamente svolto attività lavorativa per l'anno e per le giornate indicate in ricorso, presupposto necessario per ottenere l'indennità di CP_ disoccupazione agricola cui l' chiede la restituzione.
Peraltro, va rilevato che, come statuito dalla sentenza della Corte di Appello n.88/2021, in merito CP_ all'accertamento ispettivo dell' i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali, fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente ai fatti attestanti nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni raccolte. (Cass. sez. un. N.12545/1992;
n.17355/2009).
I rapporti ispettivi, pur facendo prova fino a querela di falso, per loro natura hanno tuttavia una attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, ed in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte di conoscenza si da consentire al Giudice ed alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto. (Cass. 14965/2012).
Orbene, questo Giudice nell'espressione del proprio potere discrezionale nella valutazione delle fonti di prova, non ritiene che parte ricorrente abbia dato prova, come era suo precipuo onere, attraverso i testi escussi e la documentazione prodotta, della sussistenza del rapporto di lavoro con l'indicato datore di lavoro per gli anni e per le giornate cancellate, necessarie al fine di ritenere la prestazione di disoccupazione agricola cui l' chiede la restituzione. CP_1
Invero entrambi i testi escussi hanno descritto i terreni e le attività agricole, ma non hanno fornito elementi certi sul numero delle giornate lavorate dalla ricorrente né sulla continuità del rapporto negli anni oggetto di causa. Le dichiarazioni si limitano all'anno 2013 e risultano generiche e prive di riscontri documentali attendibili, mentre non è stata fornita prova sugli altri anni, per i quali la ricorrente rivendica l'iscrizione nelle liste nominali dei braccianti agricoli con il riconoscimento del relativo diritto alle prestazioni previdenziali.
Peraltro, gli indizi raccolti (presenza sul luogo, mansioni, direttive) sono compatibili con un rapporto di lavoro, ma non raggiungono il livello di prova rigorosa richiesto dalla giurisprudenza per accertare la subordinazione, soprattutto in presenza di un verbale ispettivo che disconosce il rapporto e di elementi oggettivi che fanno ritenere simulata la denuncia. La Corte di Cassazione ha chiarito che “in caso di contestazione, la parte che faccia valere diritti derivanti dal rapporto ha l'obbligo di dimostrare, con prova precisa e rigorosa, tutti gli elementi costitutivi” (Cass. 729/1993).
Pertanto, le deposizioni testimoniali, pur confermando la presenza della ricorrente in alcuni giorni del 2013, non sono idonee a superare le risultanze del verbale ispettivo, che costituisce atto pubblico ex art. 2700 c.c. e fa piena prova fino a querela di falso dei fatti attestati come avvenuti in presenza del pubblico ufficiale.
Pertanto, non avendo provato il rapporto lavorativo, ed in considerazione del superiore principio, le domande di parte ricorrente vanno rigettate.
Le spese del giudizio, vista l'autocertificazione in atti, vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Parte_1 contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: CP_1
1)Rigetta il ricorso, e conseguentemente rigetta le domande;
2) Compensa le spese del giudizio;
Così deciso in Patti, 19.12.2025.
IL Giudice on.
AN IA