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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 25/03/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
CONTENZIOSO CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Di Girolamo Presidente dott. Giulio Bovicelli Giudice rel. dott.ssa Marina Massi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile tra
(C.F. ), assistita e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. DORI SARA
RICORRENTE
e
(C.F. , assistito e difeso CP_1 C.F._2
dall'Avv.ti VALLE CARLO e PORCELLI ANGELA
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio CONCLUSIONI come da verbale dell'udienza tenuta in data 25.2.2025
*** ***
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.11.2024, ha -tra le Parte_1
altre cose - chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in data 21/06/2008, e trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Civitella Paganico.
La parte resistente, nel costituirsi in giudizio, non si è opposta alla richiesta pronuncia di divorzio.
All'udienza del 25.2.2025, il giudice istruttore, adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti, ha trattenuto la causa in decisione per la pronuncia sullo status:
L'esame degli atti evidenzia chiaramente che la separazione tra i coniugi si
è protratta ininterrottamente per il termine legale, a far data dalla comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione, definito consensualmente con sentenza del 9.2.2024, divenuta definitiva.
Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge n. 74/1987.
Persistendo un contrasto in ordine alle pronunce accessorie del divorzio, deve disporsi la rimessione della causa in istruttoria come da separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando:
pag. 2/3 dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e il 21/06/2008, trascritto nei registri dello stato civile CP_1
del comune di Civitella Paganico (GR) alla Parte I, atto n. 1, anno 2008, contratto tra Parte_1 CP_1
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di Civitella Paganico;
rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Così deciso in Grosseto, in data 26/02/2025. il giudice relatore il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott.ssa Laura DI Girolamo
pag. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
CONTENZIOSO CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Di Girolamo Presidente dott. Giulio Bovicelli Giudice rel. dott.ssa Marina Massi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile tra
(C.F. ), assistita e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. DORI SARA
RICORRENTE
e
(C.F. , assistito e difeso CP_1 C.F._2
dall'Avv.ti VALLE CARLO e PORCELLI ANGELA
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio CONCLUSIONI come da verbale dell'udienza tenuta in data 25.2.2025
*** ***
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.11.2024, ha -tra le Parte_1
altre cose - chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in data 21/06/2008, e trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Civitella Paganico.
La parte resistente, nel costituirsi in giudizio, non si è opposta alla richiesta pronuncia di divorzio.
All'udienza del 25.2.2025, il giudice istruttore, adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti, ha trattenuto la causa in decisione per la pronuncia sullo status:
L'esame degli atti evidenzia chiaramente che la separazione tra i coniugi si
è protratta ininterrottamente per il termine legale, a far data dalla comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione, definito consensualmente con sentenza del 9.2.2024, divenuta definitiva.
Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge n. 74/1987.
Persistendo un contrasto in ordine alle pronunce accessorie del divorzio, deve disporsi la rimessione della causa in istruttoria come da separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando:
pag. 2/3 dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e il 21/06/2008, trascritto nei registri dello stato civile CP_1
del comune di Civitella Paganico (GR) alla Parte I, atto n. 1, anno 2008, contratto tra Parte_1 CP_1
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di Civitella Paganico;
rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Così deciso in Grosseto, in data 26/02/2025. il giudice relatore il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott.ssa Laura DI Girolamo
pag. 3/3