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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/06/2025, n. 1040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1040 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19228/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19228/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Vergallito Concetta che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in TROFARELLO il 31/07/2004.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TROFARELLO (atto n. 23 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 10.6.2006 e il 6.07.2012. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione del 10.3.2023, omologato dal Tribunale di Torino in data 14.3.2023.
Con ricorso depositato il 05/08/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Parte_2
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TROFARELLO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento Per_2 ed abitazione principale presso il padre;
i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale ed assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative alla salute, all'istruzione e all'educazione del figlio.
DISPONE che il figlio trascorra periodi paritetici con ciascun genitore permanendo a settimane alterne una volta dal padre e la settimana successiva dalla madre;
durante le vacanze estive – da concordare entro il 31 maggio di ogni anno – trascorrerà 15 giorni da concordare con ciascun genitore;
durante le vacanze di Natale trascorrerà dal 23 al 30 Dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore ad anni alterni;
Pasqua e Lunedì dell'Angelo ad anni alterni. Nella settimana di spettanza della madre, la sig.ra prenderà il figlio dall'uscita dal lavoro Pt_2 Per_2 presso l'abitazione del sig. o dei nonni dei ragazzi, per poi riportarlo a scuola il mattino Pt_1 seguente e così per tutta la settimana.
DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento dei figli nei momenti in cui si trovano presso di loro;
inoltre, le spese mediche non coperte dal SSN, di quelle scolastiche (compresa la retta scolastica), sportive e ricreative e comunque descritte nel Protocollo di Torino del 15.03.2016, nonché del vestiario, dovranno essere divise al 50%, quindi a metà, tra i coniugi.
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno unico – dell'importo di euro 295,00 per entrambi i figli – viene versato su un conto cointestato ed utilizzato per le necessità dei figli. DÀ ATTO che le parti dichiarano di rinunciare, reciprocamente, a pretendere assegni di mantenimento e/o alimenti per sé fruendo ciascuno di proprio reddito e/o capacità lavorativa;
DÀ ATTO che le parti dichiarano che si è già provveduto a regolare ogni pendenza economica.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
10.06.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Daniela Culotta Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19228/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Vergallito Concetta che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in TROFARELLO il 31/07/2004.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TROFARELLO (atto n. 23 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 10.6.2006 e il 6.07.2012. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione del 10.3.2023, omologato dal Tribunale di Torino in data 14.3.2023.
Con ricorso depositato il 05/08/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Parte_2
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TROFARELLO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento Per_2 ed abitazione principale presso il padre;
i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale ed assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative alla salute, all'istruzione e all'educazione del figlio.
DISPONE che il figlio trascorra periodi paritetici con ciascun genitore permanendo a settimane alterne una volta dal padre e la settimana successiva dalla madre;
durante le vacanze estive – da concordare entro il 31 maggio di ogni anno – trascorrerà 15 giorni da concordare con ciascun genitore;
durante le vacanze di Natale trascorrerà dal 23 al 30 Dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore ad anni alterni;
Pasqua e Lunedì dell'Angelo ad anni alterni. Nella settimana di spettanza della madre, la sig.ra prenderà il figlio dall'uscita dal lavoro Pt_2 Per_2 presso l'abitazione del sig. o dei nonni dei ragazzi, per poi riportarlo a scuola il mattino Pt_1 seguente e così per tutta la settimana.
DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento dei figli nei momenti in cui si trovano presso di loro;
inoltre, le spese mediche non coperte dal SSN, di quelle scolastiche (compresa la retta scolastica), sportive e ricreative e comunque descritte nel Protocollo di Torino del 15.03.2016, nonché del vestiario, dovranno essere divise al 50%, quindi a metà, tra i coniugi.
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno unico – dell'importo di euro 295,00 per entrambi i figli – viene versato su un conto cointestato ed utilizzato per le necessità dei figli. DÀ ATTO che le parti dichiarano di rinunciare, reciprocamente, a pretendere assegni di mantenimento e/o alimenti per sé fruendo ciascuno di proprio reddito e/o capacità lavorativa;
DÀ ATTO che le parti dichiarano che si è già provveduto a regolare ogni pendenza economica.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
10.06.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Daniela Culotta Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.