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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 2395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2395 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2395/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 3, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CA MARIA TERESA, Giudice monocratico in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9868/2024 depositato il 24/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249060305050000 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249060305050000 IVA-ALTRO 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto con n.9868/2024 R.G.R. Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n.09720249060305050000 e gli atti presupposti e conseguenti, emessa dall'Agenzia delle Entrate-
Riscossione e notificata a mezzo PEC il 21.5.2024, portante addebiti riferiti alla cartella di pagamento n.09720140126619502000, notificata il 14.10.2014, relativa ad IRPEF ed IVA, per l'annualità d'imposta
2009, e per la complessiva somma di €.3.202,98 per interessi e sanzioni, instando per l'annullamento dell'atto precettivo, previa sospensione degli effetti esecutivi dell'atto, con vittoria delle spese di lite, e condanna ex art.96 cpc.
Opponeva all'atto impugnato l'insussistenza del diritto a preannunciare l'esecuzione e a procedere esecutivamente, nonché l'insussistenza del titolo esecutivo presupposto dell'intimazione per precedente intervenuto annullamento giudiziale della cartella n.09720140126619502000.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituiva in giudizio rilevando che il ricorrente eccepiva il pregresso annullamento della cartella sottesa per preteso sgravio da parte dell'ente creditore, peraltro non chiamato in giudizio, ed anche la pendenza di altri giudizi in cui era opposto il già detto sgravio, ma senza aver mai chiamato in giudizio proprio l'ente creditore che avrebbe emesso il provvedimento di sgravio. Formulava, quindi, richiesta di integrazione del contraddittorio e chiamata in causa dell'ente creditore circa lo sgravio parziale e non totale, assumendo la propria carenza di legittimazione passiva e l'estraneità dell'agente della riscossione per atti di competenza dell'ente creditore impositore. Riferiva che le due precedenti sentenze citate dalla ricorrente erano declaratorie di estinzione per cessazione della materia del contendere per intervenuto sgravio, situazione, tuttavia, che non trovava conferma nell'estratto di ruolo;
di non aver mai ricevuto dall'ente creditore una comunicazione di sgravio totale, ma solo parziale, sempre evidenziata, risultando tuttora sussistenti nel ruolo gli importi residui, non interessati dal provvedimento di sgravio, né era mai stata dichiarata la sospensione delle somme iscritte a ruolo.
Precisava, altresì, che il ricorrente avrebbe dovuto rivolgere prima apposita istanza, anche amministrativa, all'ente creditore, essendo l'unico soggetto con il potere di sospendere o azzerare il proprio credito e non procedere contro il concessionario che, invece, per legge deve solo eseguire il recupero, non potendo né sindacare, né esprimere valutazioni sulle somme iscritte a ruolo;
oppure attivare un apposito strumento deflattivo per situazioni analoghe, cioè l'istanza ex l.228/2012, che consente di ottenere la sospensione nelle more dell'esame della domanda da parte del titolare del diritto di credito.
Concludeva, pertanto, in via preliminare e pregiudiziale perché fosse disposta l'integrazione del contraddittorio e in ogni caso fosse autorizzata la chiamata in causa dell'ente creditore, Agenzia delle Entrate
D.P. Roma 1; nel merito, dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'AdER e/o il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.
A conclusione dell'udienza di trattazione, il ricorso era trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Preliminarmente si rileva che risulta per tabulas la richiesta di accesso agli atti da parte dell'AdE, che, tuttavia non ha ritenuto di spiegare intervento in causa.
Nel merito, sono state prodotte in atti le due sentenze di questa Corte, sezione 17, nn.5233/17/18 dell'8.2.2018
e 5446/2019 del 17.10.2019 in cui si legge rispettivamente : (…) Il Collegio osserva preliminarmente che la cartella di pagamento n.097 2014 0126619502000 concernente l'iscrizione a ruolo delle sanzioni pecuniarie per IRPEF ed IVA anno 2009, oggetto del sollecito di pagamento impugnato, era stata sgravata totalmente con provvedimento n.2015S131242 del 12/ 03/ 2015 a seguito di ricorso/reclamo ex art.17-bis dlgs. n.546/92. Conseguentemente deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. (…) Infatti, la cartella numero 09720140126619502000, relativa a sanzioni IRPEF e IVA, anno 2009 , risulta annullata con sentenza n.5233/17/18 di questa Commissione, che ha dichiarato la cessata materia del contendere, a seguito di sgravio totale (e non parziale come sostiene l'Ufficio) della stessa con provvedimento n.2015S131242. (…)
E' stato anche prodotto in atti l'estratto ruolo relativo alla cartella in oggetto in cui è specificata lo sgravio per l'importo totale di €.6.168,22, corrispondente alla debenza per sorte capitale di IRPEF ed IVA e nessuna altra somma quale importo totale in sospeso, ma permane la pendenza di €.3.202,98 per interessi e sanzioni sulle precedenti somme e spese ed oneri di notifica, importo richiesto con l'intimazione impugnata.
In effetti, generalmente l'intervenuto sgravio dell'importo dovuto per il tributo principale lascia pendenti le sanzioni e gli interessi associati (legali, di mora o di ritardata iscrizione) che costituiscono obbligazioni autonome, salvo una specifica diversa indicazione nell'atto di sgravio, ad esempio con decorso prescrizionale autonomo, indipendentemente dall'estinzione del debito principale. [cfr. Cass. sent. n.2044/2023]
Si rileva, tuttavia, nella specie in esame che la cartella n.09720140126619502000 portata dall'avviso di intimazione impugnato, come si legge nello stesso atto, fa riferimento solo alle sanzioni ed interessi per
IRPEF e IVA, come precisato nelle precedenti pronunce di questa Corte, quindi in relazione a queste somme
è stata dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, pertanto è caducata la pretesa tributaria.
Osserva la Corte di Cassazione che la pronuncia di cessazione della materia del contendere, diversamente da quanto avviene per il processo civile ordinario, è codificata all'interno del processo tributario, la cui disciplina _dlgs.n.546/1992 art.46_ ne individua l'effetto processuale nell'estinzione del giudizio.
Le ipotesi comunemente ricondotte alla cessazione della materia del contendere, differenziandosi da quelle che comportano l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso _dlgs. n.546/1992 art.44_, presuppongono la cessazione della posizione di contrasto tra le parti in ragione del sopravvenire, nel corso del giudizio, di fatti sostanziali idonei a far venire meno l'interesse giuridicamente rilevante alla pronuncia;
il che equivale a dire che il fatto in questione deve incidere sul petitum e sulla causa petendi della lite contestata, la cui definizione per via diversa da quella giudiziale, abbia determinato il venir meno dell'interesse delle parti ad una pronuncia.
[cfr. Cass. Ord. n.5351/2020, parte motiva]
La declaratoria di cessazione della materia del contendere produce effetti analoghi ad un giudicato implicito, la cartella perde efficacia esecutiva e deve essere sospesa ogni attività di riscossione, non equivale ad un annullamento totale, però preclude ugualmente ulteriori atti coattivi. Appare evidente, quindi, che essendo venuto meno l'interesse delle parti per un provvedimento di sgravio che interessa analogo petitum e causa petendi, come affermato in due sentenze da questa Corte, non doveva essere emessa l'intimazione di pagamento da parte dell'AdER, che presuppone una attiva debenza tributaria, se il procedimento si è estinto, la cartella non è più valida e decade la base per qualsiasi atto successivo.
Che, poi, sia intervenuto qualche problema di coordinazione tra l'ente della emissione e l'ente della riscossione, è fatto che non può pregiudicare il contribuente.
Quanto al rilievo espresso da parte resistente circa la possibilità di attivazione del meccanismo di cui alla l.
n.228/2012, la richiesta di sospensione può essere inoltrata all'ente della riscossione, solo nell'ipotesi di una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emessa in un giudizio in cui l'AdER non ha preso parte, fatto escluso in questa vicenda in cui entrambe le sentenze citate sono state pronunciate nei confronti dell'AdER.
Da ultimo, quanto alla richiesta di condanna ex art.96 cpc. posto che, per nozione comune, la colpa grave
è integrata dalla consapevolezza del proprio torto e cioè dalla violazione di quel minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza della propria posizione, nella specie il ruolo ricevuto dall'AdER, per cui dover procedere all'esecuzione, ne esclude la configurazione.
La soccombenza radica le spese, liquidate come al dispositivo.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso proposto da Ricorrente_1 annulla l'intimazione di pagamento impugnata, come specificata in epigrafe.
Condanna l'Agenzia delle Entrate/Riscossione alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente liquidate in €.1.150,00, oltre accessori come per legge.
Roma, 14 novembre 2025
Il Presidente
AR RE LI
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 3, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CA MARIA TERESA, Giudice monocratico in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9868/2024 depositato il 24/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249060305050000 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249060305050000 IVA-ALTRO 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto con n.9868/2024 R.G.R. Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n.09720249060305050000 e gli atti presupposti e conseguenti, emessa dall'Agenzia delle Entrate-
Riscossione e notificata a mezzo PEC il 21.5.2024, portante addebiti riferiti alla cartella di pagamento n.09720140126619502000, notificata il 14.10.2014, relativa ad IRPEF ed IVA, per l'annualità d'imposta
2009, e per la complessiva somma di €.3.202,98 per interessi e sanzioni, instando per l'annullamento dell'atto precettivo, previa sospensione degli effetti esecutivi dell'atto, con vittoria delle spese di lite, e condanna ex art.96 cpc.
Opponeva all'atto impugnato l'insussistenza del diritto a preannunciare l'esecuzione e a procedere esecutivamente, nonché l'insussistenza del titolo esecutivo presupposto dell'intimazione per precedente intervenuto annullamento giudiziale della cartella n.09720140126619502000.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituiva in giudizio rilevando che il ricorrente eccepiva il pregresso annullamento della cartella sottesa per preteso sgravio da parte dell'ente creditore, peraltro non chiamato in giudizio, ed anche la pendenza di altri giudizi in cui era opposto il già detto sgravio, ma senza aver mai chiamato in giudizio proprio l'ente creditore che avrebbe emesso il provvedimento di sgravio. Formulava, quindi, richiesta di integrazione del contraddittorio e chiamata in causa dell'ente creditore circa lo sgravio parziale e non totale, assumendo la propria carenza di legittimazione passiva e l'estraneità dell'agente della riscossione per atti di competenza dell'ente creditore impositore. Riferiva che le due precedenti sentenze citate dalla ricorrente erano declaratorie di estinzione per cessazione della materia del contendere per intervenuto sgravio, situazione, tuttavia, che non trovava conferma nell'estratto di ruolo;
di non aver mai ricevuto dall'ente creditore una comunicazione di sgravio totale, ma solo parziale, sempre evidenziata, risultando tuttora sussistenti nel ruolo gli importi residui, non interessati dal provvedimento di sgravio, né era mai stata dichiarata la sospensione delle somme iscritte a ruolo.
Precisava, altresì, che il ricorrente avrebbe dovuto rivolgere prima apposita istanza, anche amministrativa, all'ente creditore, essendo l'unico soggetto con il potere di sospendere o azzerare il proprio credito e non procedere contro il concessionario che, invece, per legge deve solo eseguire il recupero, non potendo né sindacare, né esprimere valutazioni sulle somme iscritte a ruolo;
oppure attivare un apposito strumento deflattivo per situazioni analoghe, cioè l'istanza ex l.228/2012, che consente di ottenere la sospensione nelle more dell'esame della domanda da parte del titolare del diritto di credito.
Concludeva, pertanto, in via preliminare e pregiudiziale perché fosse disposta l'integrazione del contraddittorio e in ogni caso fosse autorizzata la chiamata in causa dell'ente creditore, Agenzia delle Entrate
D.P. Roma 1; nel merito, dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'AdER e/o il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.
A conclusione dell'udienza di trattazione, il ricorso era trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Preliminarmente si rileva che risulta per tabulas la richiesta di accesso agli atti da parte dell'AdE, che, tuttavia non ha ritenuto di spiegare intervento in causa.
Nel merito, sono state prodotte in atti le due sentenze di questa Corte, sezione 17, nn.5233/17/18 dell'8.2.2018
e 5446/2019 del 17.10.2019 in cui si legge rispettivamente : (…) Il Collegio osserva preliminarmente che la cartella di pagamento n.097 2014 0126619502000 concernente l'iscrizione a ruolo delle sanzioni pecuniarie per IRPEF ed IVA anno 2009, oggetto del sollecito di pagamento impugnato, era stata sgravata totalmente con provvedimento n.2015S131242 del 12/ 03/ 2015 a seguito di ricorso/reclamo ex art.17-bis dlgs. n.546/92. Conseguentemente deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. (…) Infatti, la cartella numero 09720140126619502000, relativa a sanzioni IRPEF e IVA, anno 2009 , risulta annullata con sentenza n.5233/17/18 di questa Commissione, che ha dichiarato la cessata materia del contendere, a seguito di sgravio totale (e non parziale come sostiene l'Ufficio) della stessa con provvedimento n.2015S131242. (…)
E' stato anche prodotto in atti l'estratto ruolo relativo alla cartella in oggetto in cui è specificata lo sgravio per l'importo totale di €.6.168,22, corrispondente alla debenza per sorte capitale di IRPEF ed IVA e nessuna altra somma quale importo totale in sospeso, ma permane la pendenza di €.3.202,98 per interessi e sanzioni sulle precedenti somme e spese ed oneri di notifica, importo richiesto con l'intimazione impugnata.
In effetti, generalmente l'intervenuto sgravio dell'importo dovuto per il tributo principale lascia pendenti le sanzioni e gli interessi associati (legali, di mora o di ritardata iscrizione) che costituiscono obbligazioni autonome, salvo una specifica diversa indicazione nell'atto di sgravio, ad esempio con decorso prescrizionale autonomo, indipendentemente dall'estinzione del debito principale. [cfr. Cass. sent. n.2044/2023]
Si rileva, tuttavia, nella specie in esame che la cartella n.09720140126619502000 portata dall'avviso di intimazione impugnato, come si legge nello stesso atto, fa riferimento solo alle sanzioni ed interessi per
IRPEF e IVA, come precisato nelle precedenti pronunce di questa Corte, quindi in relazione a queste somme
è stata dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, pertanto è caducata la pretesa tributaria.
Osserva la Corte di Cassazione che la pronuncia di cessazione della materia del contendere, diversamente da quanto avviene per il processo civile ordinario, è codificata all'interno del processo tributario, la cui disciplina _dlgs.n.546/1992 art.46_ ne individua l'effetto processuale nell'estinzione del giudizio.
Le ipotesi comunemente ricondotte alla cessazione della materia del contendere, differenziandosi da quelle che comportano l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso _dlgs. n.546/1992 art.44_, presuppongono la cessazione della posizione di contrasto tra le parti in ragione del sopravvenire, nel corso del giudizio, di fatti sostanziali idonei a far venire meno l'interesse giuridicamente rilevante alla pronuncia;
il che equivale a dire che il fatto in questione deve incidere sul petitum e sulla causa petendi della lite contestata, la cui definizione per via diversa da quella giudiziale, abbia determinato il venir meno dell'interesse delle parti ad una pronuncia.
[cfr. Cass. Ord. n.5351/2020, parte motiva]
La declaratoria di cessazione della materia del contendere produce effetti analoghi ad un giudicato implicito, la cartella perde efficacia esecutiva e deve essere sospesa ogni attività di riscossione, non equivale ad un annullamento totale, però preclude ugualmente ulteriori atti coattivi. Appare evidente, quindi, che essendo venuto meno l'interesse delle parti per un provvedimento di sgravio che interessa analogo petitum e causa petendi, come affermato in due sentenze da questa Corte, non doveva essere emessa l'intimazione di pagamento da parte dell'AdER, che presuppone una attiva debenza tributaria, se il procedimento si è estinto, la cartella non è più valida e decade la base per qualsiasi atto successivo.
Che, poi, sia intervenuto qualche problema di coordinazione tra l'ente della emissione e l'ente della riscossione, è fatto che non può pregiudicare il contribuente.
Quanto al rilievo espresso da parte resistente circa la possibilità di attivazione del meccanismo di cui alla l.
n.228/2012, la richiesta di sospensione può essere inoltrata all'ente della riscossione, solo nell'ipotesi di una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emessa in un giudizio in cui l'AdER non ha preso parte, fatto escluso in questa vicenda in cui entrambe le sentenze citate sono state pronunciate nei confronti dell'AdER.
Da ultimo, quanto alla richiesta di condanna ex art.96 cpc. posto che, per nozione comune, la colpa grave
è integrata dalla consapevolezza del proprio torto e cioè dalla violazione di quel minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza della propria posizione, nella specie il ruolo ricevuto dall'AdER, per cui dover procedere all'esecuzione, ne esclude la configurazione.
La soccombenza radica le spese, liquidate come al dispositivo.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso proposto da Ricorrente_1 annulla l'intimazione di pagamento impugnata, come specificata in epigrafe.
Condanna l'Agenzia delle Entrate/Riscossione alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente liquidate in €.1.150,00, oltre accessori come per legge.
Roma, 14 novembre 2025
Il Presidente
AR RE LI