Cass. civ., sez. II, sentenza 15/10/1976, n. 3490
CASS
Sentenza 15 ottobre 1976

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Qualora in Sede esecutiva il debitore deduca di aver eseguito spontaneamente l'obbligazione di fare posta a suo carico e sorga contrasto tra le parti sulla conformita o meno di tale adempimento al comando espresso dal titolo esecutivo, ha origine una controversia il cui oggetto non consiste - a differenza di quanto accade allorche il giudice provvede a norma degli articoli 612 e seguenti cod proc civ - nella Determinazione delle modalita dell'esecuzione e nella eliminazione delle eventuali difficolta che sorgano nel corso di essa, bensi nell'accertare se l'asserito spontaneo adempimento dell'obbligato abbia attuato il diritto del creditore della prestazione, quale risulta dal titolo, e ne abbia soddisfatto l'interesse, producendo l'Estinzione dell'obbligazione e la consumazione dell'Azione esecutiva. In tale caso, l'eccezione di avvenuto adempimento, anche se non proposta con le modalita di cui all'art 615 cod proc civ, concreta una vera e propria opposizione all'esecuzione, contestandosi mediante essa il diritto della parte istante a procedere alla esecuzione forzata, e la relativa questione deve essere, conseguentemente, definita mediante sentenza soggetta ad appello. ( V 849/67, mass n 326987).*

La sentenza emessa a conclusione di un giudizio svoltosi per lo accertamento di un Obbligo di fare da luogo ad un giudicato cosiddetto esterno rispetto al successivo processo esecutivo ed all'eventuale giudizio che venga in questa Sede instaurato per accertare i concreti limiti della condanna, con la conseguenza che l'interpretazione che di quella sentenza d'accertamento viene data dal giudice adito in Sede di opposizione all'esecuzione, ove sia sorretta da congrua motivazione, immune da vizi logici e giuridici,in ordine all'identificazione degli estremi formali del giudicato, non e sindacabile in Sede di legittimita. ( V 1419/66, mass n 322816).*

Dall'esistenza di una norma regolamentare la quale stabilisca una distanza tra le costruzioni maggiore di quella prevista dall'art 873 cod civ non deriva che la distanza minima per l'apertura di vedute e balconi debba ritenersi stabilita nella meta dell'anzidetta maggiore distanza anzicche in quella posta dall'art 905 cod civ. ( V 1688/75, mass n 375303).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 15/10/1976, n. 3490
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3490
    Data del deposito : 15 ottobre 1976

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