Versione
11 gennaio 1956
11 gennaio 1956
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione suddetta a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione suddetta a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.
Giurisprudenza • 4
- 1. Corte Cost., sentenza 12/10/1990, n. 446Provvedimento: […] VII, par. 3, lett. c della Convenzione (resa esecutiva dall'art. 2 della citata legge n. 1335 del 1955), che prevede specificamente, in caso di concorso di giurisdizione tra lo Stato di soggiorno e quello di origine, la facoltà di rinuncia dello Stato cui è riconosciuto il diritto prioritario, […] in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione, dell'art. 2 della legge 30 novembre 1955 n. 1335 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico sullo Statuto delle loro Forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951), nella parte in cui dà esecuzione all'art. […]Leggi di più...
- rinuncia dello stato italiano all'esercizio prioritario di essa·
- possibilita'.·
- giurisdizione nei confronti di militari n.a.t.o. di stanza in italia·
- correzione da parte della corte·
- giurisdizione nei confronti di militari della n.a.t.o. di stanza in italia·
- indicazione della disposizione denunciata·
- divieti costituzionali·
- coordinamento fra la giurisdizione italiana e quella straniera·
- sent. 446/90 d. competenza e giuridizione penale·
- mero errore materiale·
- inammissibilita' della questione.·
- non fondatezza della questione.·
- sent. 446/90 a. giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale·
- possibilita'·
- facolta' attributiva al ministro di grazia e giustizia