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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Matera, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Matera |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 31/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MATERA Sezione 1, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SABBATO GIOVANNI, Presidente e Relatore
DI LEO ROBERTO NUNZIO, Giudice
PAGLIARO MARIA LIBERA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 244/2025 depositato il 09/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Matera
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06720250003835109000 IVA-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 09/05/2025 e depositato il 09/06/2025, la Ricorrente_1 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa come in atti, chiede l'annullamento della cartella di pagamento n. 06720250003835109000 relativo al controllo modello IVA, anno 2021 di
€ 24.670,89, notificata in data 10 marzo 2025.
Premette che la predetta pretesa si basava sul fatto che è stato non accettato un credito indicato in dichiarazione come rettifica.
Nello specifico Ricorrente_1 riceveva un avviso di accertamento della posizione fiscale anno 2019 con un recupero IVA di € 195.658,67, relativo alla rettifica della detrazione IVA prevista dalle disposizioni di cui all'art. 19 bis, commi 1 e 2 del dpr 633/72 inerente all'intera imposta detratta nelle precedenti annualità
2017 e 2018.
Evidenzia che Ricorrente_1 è una S.r.l. che, a seguito di un bando, ha edificato una Residenza socio assistenziale per anziani;
segnatamente i lavori sono iniziati nel 2017 per concludersi nel 2019.
Ha ritenuto di non opporsi all'avviso di accertamento n. TC5031V00284/2022 ed ha concordato un pagamento rateale dell'importo complessivo pari a € 631.486,24 x 31% = 195.658,67 quota detraibile a rettifica : totale iva 563.235,76 x 31% = 174.603,08 detraibile in 10 anni, per cui € 17.460,308 annuo.
Conclude pertanto come segue:
1) In via principale, previa sospensione ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 art. 47, annullare la pretesa relativa alla cartella di pagamento n. 06720250003835109000 di cui al controllo modello IVA - anno 2021 di € 24.670,89, notificata in data 10 marzo 2025, e per l'effetto, condannare il resistente alla restituzione delle somme eventualmente riscosse in pendenza di giudizio;
2) in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari.
In data 07/07/2025, l'Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Matera, in persona del Direttore pro tempore, si costituisce in giudizio al fine di resistere. Evidenzia che, diversamente da ciò che sostiene la parte, la cartella di pagamento in contestazione è stata legittimamente emessa e conclude nel senso che il ricorso va respinto con vittoria di spese.
Con ordinanza n. 214 del 09/09/2025 questa Corte ha accolto la domanda cautelare con compensazione delle spese.
La controversia, sulle conclusioni delle parti costituite, è decisa in data 16 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente preso atto che, nel corso dell'udienza, le parti congiuntamente chiedono l' estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi dell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, con compensazione delle spese.
Questa Corte provvede di conseguenza e pertanto dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere con spese compensate. La Corte
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MATERA Sezione 1, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SABBATO GIOVANNI, Presidente e Relatore
DI LEO ROBERTO NUNZIO, Giudice
PAGLIARO MARIA LIBERA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 244/2025 depositato il 09/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Matera
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06720250003835109000 IVA-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 09/05/2025 e depositato il 09/06/2025, la Ricorrente_1 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa come in atti, chiede l'annullamento della cartella di pagamento n. 06720250003835109000 relativo al controllo modello IVA, anno 2021 di
€ 24.670,89, notificata in data 10 marzo 2025.
Premette che la predetta pretesa si basava sul fatto che è stato non accettato un credito indicato in dichiarazione come rettifica.
Nello specifico Ricorrente_1 riceveva un avviso di accertamento della posizione fiscale anno 2019 con un recupero IVA di € 195.658,67, relativo alla rettifica della detrazione IVA prevista dalle disposizioni di cui all'art. 19 bis, commi 1 e 2 del dpr 633/72 inerente all'intera imposta detratta nelle precedenti annualità
2017 e 2018.
Evidenzia che Ricorrente_1 è una S.r.l. che, a seguito di un bando, ha edificato una Residenza socio assistenziale per anziani;
segnatamente i lavori sono iniziati nel 2017 per concludersi nel 2019.
Ha ritenuto di non opporsi all'avviso di accertamento n. TC5031V00284/2022 ed ha concordato un pagamento rateale dell'importo complessivo pari a € 631.486,24 x 31% = 195.658,67 quota detraibile a rettifica : totale iva 563.235,76 x 31% = 174.603,08 detraibile in 10 anni, per cui € 17.460,308 annuo.
Conclude pertanto come segue:
1) In via principale, previa sospensione ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 art. 47, annullare la pretesa relativa alla cartella di pagamento n. 06720250003835109000 di cui al controllo modello IVA - anno 2021 di € 24.670,89, notificata in data 10 marzo 2025, e per l'effetto, condannare il resistente alla restituzione delle somme eventualmente riscosse in pendenza di giudizio;
2) in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari.
In data 07/07/2025, l'Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Matera, in persona del Direttore pro tempore, si costituisce in giudizio al fine di resistere. Evidenzia che, diversamente da ciò che sostiene la parte, la cartella di pagamento in contestazione è stata legittimamente emessa e conclude nel senso che il ricorso va respinto con vittoria di spese.
Con ordinanza n. 214 del 09/09/2025 questa Corte ha accolto la domanda cautelare con compensazione delle spese.
La controversia, sulle conclusioni delle parti costituite, è decisa in data 16 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente preso atto che, nel corso dell'udienza, le parti congiuntamente chiedono l' estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi dell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, con compensazione delle spese.
Questa Corte provvede di conseguenza e pertanto dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere con spese compensate. La Corte
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.