Sentenza 28 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 28/04/2026, n. 7692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7692 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07692/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15229/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15229 del 2025, proposto da
OR GI, in persona del legale rappresentante pro tempore , IN AB, NO CI, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Valeri, Valerio Valeri e Sergio Gostoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Città Metropolitana di MA AL, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Sabrina Barra ed Eletta Albanese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
MA TA srl, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Dante Micalella, Filippo Bucchi ed Aldo Elli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
- della Determinazione Dirigenziale della Città Metropolitana di MA AL CMRC), HUB 2 – Dip. 03, Serv. 2 – Tutela risorse idriche, aria ed energia – DPT03202, n. RU 4047 del 03.10.2025, pubblicata all’Albo Pretorio CMRC dal 06.10.2025 al 20.10.2025, avente ad oggetto “ Società MA TA S.r.l con sede legale in Via della Camilluccia, 183, CAP 00135 MA, CF/P.IVA 15020441000. Presa atto della variante non sostanziale dell’Autorizzazione Unica rilasciata, ai sensi del D.Lgs.387/03, con Determinazione Dirigenziale R.U.n.98 del 22/01/2022 successivamente modificata con DD RU 2473 del 25/07/2023 per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di biometano da fonte rinnovabile per una portata di 510 Sm3/h con annessa digestione anaerobica con opere connesse, alimentato da fonte rinnovabile biomasse sito in MA Via Braccianese Claudia km.5.100, Municipio XV ”;
- della nota CMRC prot. 120159 del 10.06.2025 di comunicazione della nuova Variante “ non sostanziale ” al progetto approvato;
- della nota CMRC, Dip. III, Servizio II, citata sulla D.D. impugnata (pag. 9), con cui l’Ufficio Emissioni in Atmosfera ha valutato le modifiche apportate al Progetto non sostanziali “ per quanto riguarda le emissioni in atmosfera ”;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Città Metropolitana di MA AL e della società MA TA srl;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2026 la dott.ssa DE UR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO
1. Con Determinazione Dirigenziale RU n.98 del 22 gennaio 2022, a seguito di procedura ai sensi dell’art.12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, veniva rilasciata alla società MA TA srl l’autorizzazione unica (“AU”) alla costruzione ed esercizio dell’impianto di produzione di biometano da fonte rinnovabile per una portata di 510 Smc/h con annessa digestione anaerobica e delle opere connesse, alimentato da biomasse, da realizzarsi in MA alla via Braccianese Claudia km 5.100.
In data 30 marzo 2023 la società MA TA srl ha comunicato via pec, in riferimento al progetto autorizzato, la necessità di una variazione concernente il dimensionamento della pre – vasca chiusa, che di fatto risultava sottodimensionata.
Sentite le Amministrazioni già coinvolte nel procedimento di AU e valutata la documentazione prodotta dalla società istante, con Determinazione Dirigenziale RU 2473 del 12 settembre 2023 MA AL (Servizio 2 - Tutela risorse idriche, aria ed energia) ha accolto la predetta richiesta di modifica sul progetto originariamente autorizzato, reputandola non sostanziale – concernendo solo l’ampliamento della suddetta vasca – e facendo salvo il rispetto delle prescrizioni e condizioni richiamate nella DD R.U. n. 98/2022 cit. e nei pareri espressi dagli Enti interessati.
Successivamente, durante gli scavi propedeutici alla costruzione dell’impianto, sono stati rinvenuti diversi reperti archeologici che, in base alla prescrizione della Soprintendenza contenuta nella AU del 2022, hanno determinato la società MA TA a chiedere una nuova modifica del progetto autorizzato (pec del 19 maggio 2025). Questa volta la variante richiesta ha riguardato la ricollocazione delle componenti dell’impianto all’interno del medesimo perimetro di terreno, onde salvaguardare la zona di emersione dei reperti archeologici.
E’ dunque seguita nuova consultazione da parte di MA AL di tutte le Amministrazioni già coinvolte nel procedimento ex art. 12, D.Lgs. 387/2003, con analisi della documentazione all’uopo depositata dalla società, culminata nella Determinazione Dirigenziale RU 4047 del 3 ottobre 2025 di assenso alla seconda variante, considerato il carattere non essenziale della medesima e la circostanza che la stessa avrebbe dato attuazione alle prescrizioni del parere della Soprintendenza contenute nella AU relativa alla realizzazione dell’impianto.
2. Avverso tale Determinazione sono insorti i ricorrenti indicati in epigrafe chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi.
2.1. Con un primo motivo (“ Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 bis D. Lgs. n. 28/2011 e dell’art. 15 D. Lgs. n. 190/2024. Violazione e falsa applicazione dell’Allegato B allo stesso D. Lgs. n. 190/24. Difetto di motivazione ”) i ricorrenti affermano l’illegittimità della delibera in quanto adottata all’esito di una procedura semplificata in luogo del procedimento volto al rilascio dell’AU disciplinato dall’art. 12, D.Lgs. 387/2003. In sintesi la parte ricorrente sostiene che nel caso di specie, ricorrendo una modifica sostanziale del progetto, MA AL avrebbe dovuto procedere con il rilascio di una ulteriore autorizzazione unica con oggetto la variante di progetto in discorso.
2.2. Con un secondo motivo (“ Violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 268 del D. Lgs. n. 152/2006. Eccesso di potere per errore nei presupposti e difetto di istruttoria. Violazione e falsa applicazione del D.M. n 52 del 30.03.2015 ”) i ricorrenti sostengono che MA AL avrebbe errato nell’affermare che le modifiche richieste da MA TA non avrebbero comportato un aumento o variazione delle emissioni prodotte con effetti negativi sull’ambiente o sulla salute umana.
2.3. Con un terzo motivo di ricorso (“ Violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, dell’art. 5 del D. Lgs. n. 28/2011. Eccesso di potere per errore nei presupposti ”) i ricorrenti contestano a MA AL di aver erroneamente richiamato la normativa in materia di fonti rinnovabili a conferma della natura non sostanziale della variante.
2.4. Con un quarto motivo di ricorso (“ Violazione e falsa applicazione dell’art. 146 D. Lgs. n. 42/04 e dell’art. 42 11 delle norme del P.T.P.R. approvato con Delibera C.R. Lazio n. 5 del 21.04.2021; eccesso di potere per carenza dei presupposti di fatto e di diritto; difetto di istruttoria e motivazione ) i ricorrenti lamentano che “ poiché l’intervento ricade all’interno di un’area interessata da un vincolo paesaggistico, è indubbio che l’eventuale approvazione dei lavori afferenti alla suddetta Variante, dovesse essere preceduta da una nuova autorizzazione ex art. 146 D. Lgs. 42/04 e 42 delle Norme del PTPR, al precipuo scopo di valutare l’inserimento delle modifiche apportate dal progetto nel contesto paesaggistico di riferimento ”.
3. Si è costituita MA AL eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva sia del OR GI sia degli altri ricorrenti; nel merito ha difeso la legittimità del proprio operato, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
4. Si è costituita anche la società controinteressata MA TA srl eccependo anch’essa il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti ed instando, nel merito, per il rigetto del ricorso, sottolineandone i profili di infondatezza sia in fatto sia in diritto.
5. Alla pubblica udienza del 15 aprile 2026 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
RI
6. Il Collegio ritiene che il ricorso non sia meritevole di accoglimento e, quindi, senza necessità di esaminare le eccezioni preliminari sollevate dall’Amministrazione resistente e dalla società controinteressata, è possibile procedere direttamente con la delibazione del merito delle censure articolate con il ricorso in esame.
7. Con il primo motivo i ricorrenti contestano la procedura con la quale MA AL ha approvato la variante non essenziale proposta dalla società MA TA, sostenendo che l’Amministrazione avrebbe erroneamente utilizzato la procedura semplificata in applicazione dell’art. 8- bis , comma 1- bis , del D.lgs. n. 28/2011, in luogo di procedere con il rilascio di una nuova autorizzazione richiedendo il parere degli Enti coinvolti nella conferenza di servizi indetta per l’emissione dell’AU originaria.
8. La tesi prospettata non è condivisibile sotto plurimi aspetti.
A parere del Collegio, la delibera impugnata è esente da profili di illegittimità in quanto la modifica richiesta dalla società MA TA srl costituisce il necessario adempimento di obblighi imposti alla società medesima con la primigenia autorizzazione unica del progetto e, al contempo, riveste i caratteri della non sostanzialità.
8.1. Procedendo con ordine, va rilevato che il progetto in questione – avente ad oggetto la realizzazione di un impianto di produzione di biometano da fonte rinnovabile per una portata di 510 Smc/h con annessa digestione anaerobica e delle opere connesse, alimentato da biomasse, da realizzarsi nel Comune di MA, alla via Braccianese Claudia km 5.100 - risulta essere stato regolarmente assentito attraverso l’autorizzazione unica assunta da MA AL con Determinazione Dirigenziale RU n.98 del 22 gennaio 2022, ai sensi dell’art.12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Sicché i pareri rilevanti che investono i profili urbanistico-edilizio-ambientale pertinenti al progetto sono già stati vagliati in seno a quel procedimento e sono esitati in un’autorizzazione con prescrizioni, la cui legittimità non può essere rimessa in discussione nella presente sede.
Ciò premesso, la variante in discorso è stata necessitata proprio dalle prescrizioni contenute nel predetto atto autorizzatorio. In particolare, come si evince dalla mera lettura dell’AU del 2022 è il MiBACT-Soprintendenza Speciale Archeologia, Beni culturali e Paesaggio di MA a rilasciare parere favorevole all’impianto con la seguente prescrizione, “ che l’esecuzione dei lavori stessi sia preceduta da indagini archeologiche preventive, realizzate mediante trincee di scavo secondo modalità che verranno concordate successivamente a specifico sopralluogo… Si fa presente che in caso di ritrovamenti archeologici soggetti alla normativa vigente (D.Lgs. 2004/42 art. 90), potrà determinarsi la necessità di modificare anche in modo sostanziale il progetto da Voi presentato ”.
Pertanto, più che di variante imputabile a carenze o errori progettuali (come la prima, occasionata dal rilevato sottodimensionamento della pre-vasca chiusa), nel caso di specie si dovrebbe più propriamente parlare di una modifica necessitata dall’adempimento alla citata condizione posta dalla Soprintendenza. Difatti come riportato nella DD impugnata, con richiamo alla relazione tecnica generale allegata alla variante dalla società, “ la stessa si è resa necessaria a seguito degli esiti degli scavi prescritti dalla Soprintendenza Archeologica e degli studi geologici; il ritrovamento infatti di elementi archeologici interferenti con le opere di progetto e le risultanze delle indagini geologiche portano, accogliendo anche le richieste della Soprintendenza Archeologica, a collocare sul medesimo lotto di circa 4 ha del progetto autorizzato le varie componenti dell’impianto in una posizione più pianeggiante, limitando al massimo i movimenti terra e la rimodellazione dell’area ”.
Pertanto è evidente che la società MA TA ma anche l’Amministrazione procedente si sono attenute alle prescrizioni della AU relativa all’impianto che imponeva alla società promotrice di ripensare la collocazione delle relative componenti ove gli scavi preliminari, come poi concretamente avvenuto, avessero fatto emergere dei reperti da tutelare secondo le indicazioni vincolanti impartite dalla Soprintendenza nell’autorizzazione originaria.
8.2. Sotto un secondo profilo, il Collegio reputa che la variante in discorso sia stata correttamente qualificata da MA AL come non sostanziale in quanto non prevede alcun potenziamento dell’impianto né la realizzazione di nuove opere rispetto a quelle oggetto dell’AU originaria, ma soltanto una diversa collocazione delle medesime strutture all’interno dello stesso perimetro autorizzato.
Al riguardo, infatti, si osserva che l’art. 5, comma 1, lett. l- bis ), Codice dell’Ambiente (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) - cui rinvia l’art. 5, comma 3, del D.lgs. n. 28/2011 (la cui applicazione è fatta salva per le procedure in corso dall’art. 15 del D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 che ha abrogato l’articolo 5 cit.) -, definisce “ modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero del potenziamento dell’impianto, dell’opera o dell’infrastruttura del progetto che, secondo l’autorità competente, producano effetti negativi o significativi sull’ambiente o sulla salute umana ”.
Nella specie, tutti gli elementi che connotano il progetto autorizzato di MA TA rimangono immutati anche a seguito di variante, non cambiando infatti il ciclo produttivo, il funzionamento dell’impianto, le emissioni in atmosfera, il sistema di smaltimento delle acque meteoriche, la produzione di biogas o le opere di mitigazione, tanto che l’opera, in piena conformità all’AU mantiene una capacità produttiva massima di picco fino a 510 Sm3/h (cfr. pagg. 3 ss. della relazione tecnica generale allegata alla variante dalla società e condivisa da MA AL – delle cui conclusioni questo Collegio non ha motivo di dubitare essendo prive di manifesti vizi logici o di calcolo - doc. 6, ricorso). Se già sotto questo dirimente aspetto, l’impianto di cui è causa non è stato fatto oggetto di un potenziamento che possa rendere la relativa variante di natura sostanziale, altrettanto è a dirsi per quanto riguarda la superficie di intervento. Difatti, alla luce della richiamata relazione in atti, la modifica in questione non determina aumento di volumi o superfici, non incidendo sui parametri urbanistici che rimangono inalterati se non migliorati, atteso che, “ la Superficie territoriale = Superficie fondiaria è la stessa; la superficie coperta diminuisce con il diminuire della Piattaforma di stoccaggio digestato solido; l’indice di copertura diminuisce con il diminuire della Piattaforma di stoccaggio digestato solido; è aumentato l’indice di permeabilità avendo diminuito il consumo del suolo ” (cfr. pag. 3 ss., rel. tecnica generale cit., doc. 6, ricorso).
Solo la viabilità di accesso all’impianto risulta modificata ed ampliata in quanto razionalizzata ed adattata alla nuova disposizione dell’impianto (“ si ricorre infatti ad un sistema anulare per rendere più fluida la circolazione e ridurre il più possibile il consumo del suolo; l’accesso all’impianto è previsto dal lato N-E e non dal N-O come in origine. In questo modo si evitano gli sbancamenti previsti nell’area di ingresso arrivando direttamente alla quota dell’impianto ” cfr. pag. 5 rel. cit.).
Sul punto, nella DD impugnata, MA AL supera motivatamente l’obiezione del Municipio XV secondo la quale tale modifica del tracciato di accesso avrebbe richiesto una nuova variante urbanistica al PRG, atteso che trattasi di “ un’opera accessoria all’impianto, ricadente in un terreno di proprietà della MA TA Srl, all’interno della stessa area di progetto a suo tempo autorizzata, con attuale destinazione da PRG “Infrastrutture tecnologiche e Rete stradale”, così come disposto nell’AU RU 98 del 22/01/2022, che ha determinato, ai sensi dell’art.12 comma 3 del D.Lgs. 387/03, il cambio di destinazione urbanistica della suddetta area ” (cfr. pag. 11 DD impugnata, doc. 1, ricorso).
Sicché, in assenza di modifiche sostanziali, è evidente che non è neppure necessario il coinvolgimento di altre Autorità nel procedimento di approvazione della variante, non essendo necessaria una nuova AU. Gli aggiustamenti non sostanziali del progetto, nel quadro dell’autorizzazione già rilasciata, rientrano nella competenza dell’Amministrazione comunale che, nel caso di specie, ha comunque provveduto ad interpellare tutti gli Enti coinvolti nella conferenza di servizi per il rilascio dell’AU originaria, seguendo una impostazione più rigorosa ma non necessaria.
Il primo motivo di ricorso va, per quanto detto, respinto.
8.3. Con il secondo motivo di gravame i ricorrenti affermano che MA AL avrebbe errato nell’affermare che le modifiche richieste dalla società controinteressata non avrebbero comportato un aumento o variazione delle emissioni e non avrebbero prodotto, per conseguenza, effetti negativi sull’ambiente o sulla salute umana.
Anche tale censura non pare cogliere nel segno.
Come sopra evidenziato, la variante approvata da MA AL non concerne nuove opere ma esclusivamente una diversa collocazione, all’interno del medesimo perimetro autorizzato, delle stesse opere oggetto dell’AU originaria. È, dunque, logica conseguenza ritenere che il mero spostamento dell’impianto non può determinare alcun diverso impatto sull’ambiente rispetto al progetto originario, già valutato ed approvato dagli Enti coinvolti e, in ogni caso, nessun sufficiente elemento di prova in senso contrario è stato offerto dai ricorrenti.
Nella specifica relazione che valuta, anche a seguito di variante, l’” impatto sul traffico ” dell’impianto, prodotta dalla società istante, la stima dei viaggi giornalieri da effettuarsi per assicurare in entrata ed in uscita i materiali necessari al funzionamento dell’impianto (“ 12 viaggi al giorno che distribuiti su 6 ore lavorative danno 2 viaggi l’ora. Nei mesi di conferimento della pollina che vanno da ottobre a dicembre si possono stimare 6 viaggi in più al giorno; pertanto, il numero massimo sarà di 3 all’ora ”) è espressamente calibrata sulla potenza produttiva dell’impianto stesso (pagg. 19 ss. relazione, doc. 17, produzione documentale di MA AL del 5 marzo 2026). Indi, non essendo stato tale ultimo dato modificato dalla variante in contestazione ed essendo conseguentemente rimasto immutato il fabbisogno materiali dell’impianto, non si comprende come parte ricorrente possa sostenere che tale modifica possa comportare un “ aumento dell’inquinamento atmosferico prodotto dal maggior traffico ” con pregiudizievoli “ conseguenze per la salute umana e per la qualità dell'ambiente ”. Dipoi, l’ulteriore obiezione formulata dai ricorrenti che l’Amministrazione avrebbe trascurato che l’impianto in discorso andrebbe a cumularsi con il Biodigestore già previsto nel medesimo ambito territoriale (Cesano), è circostanza risultata già nota e vagliata dall’Amministrazione in sede di autorizzazione unica del progetto originario, con la conseguenza che doglianze sul punto non sarebbero, in ogni caso, più proponibili nella presente sede.
8.4. Il terzo motivo di ricorso va respinto alla luce delle considerazioni che precedono e della riconosciuta applicabilità alla procedura in discorso dell’art. 5, comma 1, lett. l- bis ), Codice dell’Ambiente, cui rinvia l’art. 5, comma 3, del D.lgs. n. 28/2011, la cui applicazione è fatta salva per le procedure in corso dall’art. 15 del D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 che ha abrogato l’articolo da ultimo citato (v. in particolare punto 8.2.). La diversa prospettazione dei ricorrenti non può, pertanto, essere accolta.
8.5. Con il quarto motivo di gravame i ricorrenti lamentano che ogni modifica concernente l’intervento, in quanto ricadente in area interessata da vincolo paesaggistico, dovesse essere preceduta da una nuova autorizzazione ex art. 146 D. Lgs. 42/04 e 42 delle Norme del PTPR, per valutare l’inserimento delle modifiche apportate dal progetto nel contesto paesaggistico di riferimento. Senonché, come sopra evidenziato, le modifiche proposte dalla società controinteressata sono state necessitate dal rispetto delle prescrizioni già imposte dalla stessa Soprintendenza (Ente preposto, inter alia , alla tutela paesaggistica ed archeologica) in sede di prima autorizzazione all’impianto (v. supra punto 8.2). E, difatti, nel nulla osta con prescrizioni rilasciato sulla variante non sostanziale al progetto, la Soprintendenza afferma chiaramente che, “ la Società ha recepito le prescrizioni dettate da questo Ufficio consistenti nell’ampliamento delle trincee 3 e 4, nell’ispezione speleologica dei cunicoli idraulici rinvenuti in prossimità della trincea 5 e nella realizzazione di prospezioni geoelettriche nell’area interessata dal progetto ”. In ogni caso, la variante – essendo limitata, come detto più volte, ad attuare una ricollocazione delle medesime opere all’interno dello stesso perimetro autorizzato – non richiedeva evidentemente una nuova autorizzazione archeologica, per quanto tale modifica sia stata comunque sottoposta al vaglio della competente Soprintendenza.
9. Alla luce delle considerazioni svolte il ricorso va integralmente rigettato.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di lite nei confronti dell’Amministrazione resistente e della società controinteressata che si liquidano per ciascuna parte, in euro 2.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in MA nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA NI, Presidente
Eleonora Monica, Consigliere
DE UR, Referendario, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| DE UR | NA NI |
IL SEGRETARIO