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Sentenza 29 novembre 2024
Sentenza 29 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 29/11/2024, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 496/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 496/2021, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Lorenzo Parte_1 C.F._1
Ciccarelli e Sara De Santis
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. Gianni Paris RESISTENTE
CONCLUSIONI
All'udienza del 08/10/2024, le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale ed, al termine della discussione, è stata pronunciata la presente sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e fissando termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Svolgimento del processo adiva, con ricorso ex art. 414 c.p.c., l'intestato Tribunale per ivi sentir Parte_1 condannare al pagamento delle differenze retributive quantificate in € Controparte_1
32.291,26 nonché del trattamento di fine rapporto quantificato in € 5.779,71, asseritamente spettanti per la prestazione lavorativa effettivamente resa e dell'orario di lavoro effettivamente osservato.
Esponeva, in particolare, il ricorrente di aver prestato attività lavorativa nel periodo dal 15.10.2016 al 31.12.2020 in forza di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze di presso la stazione di rifornimento carburanti sita in Avezzano, Piazza Controparte_1
Tommaso da Celano s.n.c., con erroneo inquadramento nel livello 5 del CCNL Commercio e
Terziario, qualifica di pompista, con orario di lavoro part-time al 50%; che, tuttavia, nel corso del predetto rapporto di lavoro svolgeva mansioni - quali rifornimento di carburante, incasso dei relativi corrispettivi, tenuta della contabilità nel c.d. giornale di cassa o in brogliacci dello stesso, attività accessorie quali la vendita al pubblico di piccoli accessori per auto e relativo incasso dei corrispettivi, lavaggio dei veicoli - in ragione delle quali avrebbe dovuto essere correttamente inquadrato nel superiore livello 4 del CCNL Commercio e Terziario, con qualifica di pompista specializzato con responsabilità di cassa;
che, inoltre, il veva osservato, per l'intero periodo, un orario Parte_1
di almeno 36 ore settimanali, dal lunedì al sabato, dalle ore 7,30 alle ore 13,30, con riposo settimanale di domenica;
che il rapporto di lavoro cessava il 31.12.2020 per licenziamento, senza che tuttavia la vesse corrisposto al lavoratore il saldo della retribuzione di dicembre Controparte_1
2020, della tredicesima 2020 e dei ratei di quattordicesima 2020, avendo lo stesso percepito solo un acconto di € 1.541,87 e dovendo ancora percepire l'importo di € 123,60, oltre al T.F.R. ed alle differenze spettanti in ragione dell'orario di lavoro osservato, a titolo di retribuzione, tredicesime e quattordicesime mensilità e T.F.R.
Si costituiva eccependo la nullità del ricorso per carenza di specifica Controparte_1 esposizione dei fatti ai sensi dell'art. 414, n. 4, c.p.c.; nel merito, contestando lo svolgimento di mansioni rientranti in qualifica superiore rispetto a quella dell'inquadramento contrattuale e l'osservanza di un orario superiore a quello contrattualmente stabilito. Osservava, inoltre, di non aver provveduto al saldo delle competenze di fine rapporto nonché del proprio a causa CP_2 dell'insorgere della controversia.
Nel corso del giudizio venivano acquisiti i documenti ritualmente depositati dalle parti ed assunte le prove orali ritenute ammissibili.
Motivi della decisione
Il ricorso proposto da è solo parzialmente fondato e può essere accolto nei limiti Parte_1
di quanto segue.
Giova preliminarmente osservare che, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il principio generale, desumibile dall'art. 2697 c.c., secondo il quale il lavoratore deve fornire la prova del fatto costitutivo della pretesa azionata, si modula diversamente a seconda del petitum oggetto della domanda: se è vero, infatti, che, ove il lavoratore chieda la retribuzione dovuta in base al contratto, il fatto costitutivo è rappresentato dal contratto stesso e graverà così sul datore di lavoro l'onere di aver adempiuto alle proprie obbligazioni ovvero che è intervenuta una causa estintiva, impeditiva o modificativa dell'obbligazione, allorquando, invece, il lavoratore deduca l'inadeguatezza della retribuzione contrattualmente prevista rispetto all'attività lavorativa effettivamente prestata, è il lavoratore ad essere onerato della prova del fatto costitutivo di tale pretesa.
Per quanto attiene, in particolare, alla domanda diretta al riconoscimento delle differenze retributive derivanti da un inquadramento superiore rispetto a quello formalmente attribuito nel contratto di lavoro, inquadramento superiore nel quale il lavoratore assuma rientranti le mansioni effettivamente svolte nell'ambito del rapporto di lavoro, i fatti costitutivi che il lavoratore è tenuto ad allegare e provare, vertendo la pretesa su circostanze estranee ed anzi contrastanti rispetto alla formale regolamentazione del contratto individuale, riguardano le concrete modalità dello svolgimento dell'attività lavorativa, ossia l'effettiva adibizione del lavoratore a mansioni diverse da quelle appartenenti alla qualifica contrattualmente attribuita e rientranti, invece, in qualifica superiore.
Più specificamente, il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore a quella rivestita ed il pagamento delle relative differenze retributive ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto, ed a fornirne la prova (Cass., Sez. Lav. 21.5.2003, n. 8025; Trib. Bari, Sez. Lav. 20.11.2014).
Nella richiamata pronuncia, in particolare, la Suprema Corte ha confermato il difetto di allegazione
– ritenuto dalla sentenza colà impugnata – per la “assenza di comparazione fra la declaratoria contrattuale rivestita e quella pretesa, a fronte delle mansioni espletate”, posto che il lavoratore non aveva dato conto di quali fossero le caratteristiche delle mansioni proprie della qualifica superiore vantata, non aveva prodotto il contratto collettivo invocato, non aveva evidenziato in quali termini e per quali ragioni l'attività lavorativa era da ricomprendere tra le previsioni collettive relative alla qualifica superiore vantata. “L'anello mancante – prosegue la Suprema Corte – non consiste, dunque,
a ben vedere, come opina il ricorrente, in un asserito difetto di allegazione dell'attività prestata, quanto nel manchevole raffronto di questa con le previsioni contrattuali” (Cass. n. 8025/2003 cit.).
D'altra parte, nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto dei risultati di tali due indagini (Cass., Sez. Lav. 30.3.2016, n.
6174; Cass., Sez. Lav. 1.9.2003, n. 12744).
Orbene, la predetta comparazione è del tutto assente nel caso di specie, essendosi il ricorrente limitato ad elencare una serie di mansioni asseritamente svolte durante il rapporto lavorativa, senza tuttavia in alcun modo delineare gli elementi caratterizzanti la superiore qualifica rivendicata (il livello 5 del
CCNL Commercio e Terziario, qualifica di pompista specializzato), né operare alcun raffronto tra quest'ultima e quella contrattualmente assegnata (livello 4 del CCNL, qualifica pompista) nonché le mansioni che il ricorrente afferma aver effettivamente svolto. All'esito dell'istruttoria non può, poi, ritenersi dimostrato lo svolgimento della prestazione lavorativa secondo l'orario allegato nel ricorso, ossia per 36 ore settimanali, dalle ore 7,30 alle ore 13,30, dal lunedì al sabato.
Giova, al riguardo, osservare che la prova della prestazione di lavoro oltre l'orario normale contrattualmente previsto, deve essere particolarmente rigorosa ed il relativo onere incombe sul lavoratore, il quale, ove riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto (v. Cass., Sez. Lav. 20.2.2018, n. 4076; Cass.
Sez. Lav., 16.2.2009, n. 3714; Corte App. Lecce – Taranto, Sez. Lav., 14.5.2018; Trib. Civitavecchia,
Sez. Lav. 29.11.2018).
Orbene, nel caso di specie, tale rigoroso onere della prova non può dirsi assolto sulla base delle deposizioni testimoniali assunte nel corso del giudizio.
Le dichiarazioni dei testi e , entrambi lavoratori presso la filiale Testimone_1 Testimone_2
della di Via XX Settembre frontistante la stazione di servizio, non forniscono alcun CP_3 elemento di certezza sulla durata del rapporto di lavoro del né sull'articolazione Parte_1 dell'orario settimanale del ricorrente, nè sull'inizio e fine della sua giornata lavorativa.
Il teste , in particolare, premesso di lavorare presso la filiale della frontistante Testimone_1 CP_3
la stazione di servizio dal dicembre 2018 (non potendo quindi riferire sul periodo anteriore), ha dichiarato di aver sempre visto il n servizio la mattina, allorquando il teste passava Parte_1
davanti al distributore per recarsi al lavoro, precisando, tuttavia, che ciò avveniva verso le 8,15.
La circostanza è stata ribadita dallo stesso teste anche in risposta al capitolo 3) del ricorso (“Vero che nel corso del rapporto descritto il sig. osservava un orario di lavoro di 36 ore Parte_1 settimanali, in particolare dalle ore 7,30 alle ore – 13.30 dal lunedì al sabato”), allorquando il ha riferito in particolare: “Posso ribadire che vedevo al lavoro presso il distributore Tes_1 Pt_1
verso le 8.15 e quando uscivo dal lavoro, il che avveniva solitamente alle 13.40, qualche volta ho visto che era ancora lì”. Dunque, sulla giornata lavorativa del l teste Pt_1 Parte_1 Tes_1 mentre non è in grado di confermarne l'inizio prima delle ore 8,15, è assolutamente incerto sull'orario di fine turno del ricorrente, avendo precisato di aver visto il ncora in servizio quando Parte_1 il teste usciva dal lavoro (verso le 13,40), soltanto “qualche volta”.
Il medesimo teste, poi, nulla ha saputo riferire sulla presunta attività lavorativa svolta dal ella giornata del sabato, al riguardo precisando di lavorare solo dal lunedì al venerdì. Parte_1
Di analogo tenore sono le dichiarazioni del teste il quale, come il collega, ha Testimone_2
premesso di aver lavorato presso la filiale della di Via XX Settembre solo da dicembre 2018, CP_3
poiché prima di allora la filiale era ubicata altrove, e fino a novembre 2021. Il teste ha poi dichiarato di non ricordare se il osse già in servizio presso il Tes_2 Parte_1
distributore già nel dicembre 2018 (né, peraltro, se fosse ancora colà in servizio nel novembre 2021).
Anche il teste ricorda che, allorquando entrava al lavoro, il era già in Tes_2 Parte_1 servizio presso il distributore, precisando tuttavia: “Il mio orario lavorativo era dalle 8.25 alle 13.40
e il pomeriggio dalle 14.40 alle 16.55”.
Lo stesso teste ha, inoltre, dichiarato: di non essere in grado di riferire i giorni della Tes_2
settimana precisi in cui il avorava, aggiungendo comunque il teste di non lavorare Parte_1 nella giornata del sabato;
che, “quando capitava di uscire durante l'orario di lavoro a prendere un caffè con un cliente, era presente a lavoro nel distributore. Per la mattina sono sicuro, il Pt_1 pomeriggio no”.
Sulle dichiarazioni delle teste compagna di v'è serio motivo di Testimone_3 Parte_1
dubitare, avendo la stessa semplicisticamente confermato circostanze dettagliatamente capitolate, quali durata e orari del rapporto lavorativo del partner, dichiarando di essere a conoscenza di tali dati, talora, in quanto “lo vedevo lì sia quando mi recavo al lavoro sia quando tornavo da lavoro, e anche quando mi recavo lì per portargli un caffè”, talaltra, “in quanto avevo una fitta corrispondenza telefonica con il . Parte_1
Non v'è invece motivo di dubitare sulle dichiarazioni del teste , dipendente della Tes_4
e collega del ricorrente) dal marzo 2019 al 31.7.2020. Controparte_1
Il teste , in particolare, ha confermato che il avorava esclusivamente la mattina;
Tes_4 Parte_1
pur dichiarando di non sapere se il ricorrente lavorasse 3 ore al giorno, ha però riferito di lavorare egli stesso 3 o 4 ore al giorno (“…a me capitava di lavorare più di 3 ore in quanto avevo un contratto di 4 ore al giorno”). Sul cap. 7) della memoria di costituzione (“Vero che dall'agosto del 2019 il lavorava uno o massimo due sabati al mese e solamente da settembre 2019 fino all'ultimo Parte_1 giorno ha lavorato tutti i sabati al mese per circa 3 ore?”), il teste ha risposto: “Nulla so perché il sabato non lavoravo, il sabato pomeriggio la pompa era chiusa”.
Sul capitolo 8) della memoria di costituzione (“Vero che gli orari di apertura e chiusura della stazione di rifornimento della sono stati dal 2016 ad oggi i seguenti: Controparte_1
- dall'anno 2016 fino al novembre 2018 era aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle 12,30 e dalle ore 15,00 fino alle ore 19,00. Il sabato era aperta solo la mattina dalle ore 7,30 fino alle 12,30;
- dal mese di dicembre 2018 è stata aperta ad orario continuato ovvero apriva alle 7,30 fino alle ore
19,00 ed il sabato era aperta solamente di mattina;
- nel mese di gennaio del 2019 fino al marzo 2019 si è tornati a rispettare l'orario lavorativo sopraindicato ovvero dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle 12,30 e dalle ore 15,00 fino alle ore
19,00. Il sabato era aperta solo la mattina dalle ore 7,30 fino alle 12,30; nel mese di aprile del 2019 fino ad agosto 2019 si è modificato solamente la giornata lavorativa del sabato poiché veniva aperto anche il pomeriggio dalle 15,30 fino alle 19,00;
- nel mese di marzo del 2020 fino a giugno del 2020 causa covid-19 si apriva dalle ore 8,30 fino alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore19,00.
- nel mese di luglio 2020 ad oggi è aperto dal lunedì al sabato ad orario continuato”), il teste Tes_4 ha così risposto: “Prima di marzo 2019 non lo so, da marzo 2019 a tutt'oggi posso confermare. Da marzo 2019 io lavoravo dalle 15.30 fino alle 19.30, sapevo che il turno di mattina era dalle 7.30 alle
12.30, io lavoravo solo il pomeriggio. So che dividevano il turno la sig.ra Parte_1 Parte_2
, intendo dire che talvolta lavoravano insieme. So degli orari di mattina perché me lo ha
[...] detto la Società e comunque ho avuto talvolta cambi di turno”.
Il teste , pertanto, ha smentito, almeno per il periodo successivo al marzo 2019, che il turno di Tes_4
mattina terminasse alle ore 13,30, affermando invece che lo stesso era dalle ore 7,30 alle ore 12,30 e che il ricorrente, peraltro, lo condivideva con altro dipendente ( , mentre il turno Parte_2
pomeridiano era svolto dallo stesso e durava dalle ore 15,30 alle ore 19,30 (ossia 4 ore). Tes_4
Va, invece, accolta, nei limiti di quanto segue, la domanda del olta ad ottenere il Parte_1
pagamento delle residue spettanze di fine rapporto nonché del T.F.R., dovute in base al contratto di lavoro intercorso tra le parti.
Grava, infatti, sul datore di lavoro l'onere di provare di aver corrisposto al proprio dipendente i trattamenti economici derivanti dal contratto, estinguendo così le relative obbligazioni, ovvero l'esistenza di altri fatti estintivi, modificativi, impeditivi del credito avversario, secondo le regole generali del riparto dell'onere della prova di cui agli artt. 1218 e 2697 c.c. (ex pluribus Trib. Roma,
Sez. Lav., 1.10.2018 e 12.3.2018; Trib. Milano, Sez. Lav., 20.6.2017; 39.5.2017; 12.5.2017; Trib.
Bari, Sez. Lav., 6.4.2017).
Trova, infatti, applicazione anche in materia di lavoro, il riparto dell'onere della prova disciplinato in generale dall'art. 2697 c.c. e, nella materia contrattuale, anche dall'art. 1218 c.c., anche alla luce del noto principio affermato dalle Sezioni Unite a partire dal 2001, secondo cui, in materia contrattuale,
l'attore che agisca per la risoluzione, per l'esatto adempimento o per il risarcimento del danno, deve provare la fonte negoziale o legale dell'obbligazione, potendo invece limitarsi ad allegare l'inadempimento della stessa, mentre grava sul convenuto dimostrare l'esatto adempimento, ossia il pagamento dell'importo dovuto (estintivo del diritto azionato) ovvero l'impossibilità sopravvenuta a sé non imputabile (Cass. SS.UU. 30.10.2001, n. 13533; per un'applicazione specifica in materia di differenze retributive v. Trib. Roma, Sez. Lav.
1.10.2018 e 12.3.2018; Trib. Milano, Sez. Lav.,
20.6.2017 e 30.5.2017). Va, d'altra parte, osservato che le buste paga e i prospetti paga, essendo documenti formati dallo stesso datore di lavoro, hanno una diversa efficacia probatoria a seconda del contesto in cui si utilizzino, cioè, in particolare, se a favore oppure contro il datore di lavoro: se utilizzati a favore, tali documenti, non solo devono essere regolarmente tenuti dal datore di lavoro, ma possono essere liberamente apprezzati, ove il lavoratore ne contesti la veridicità o l'esattezza; se utilizzati contro il datore di lavoro, tali documenti fanno fede nei confronti del datore di lavoro per quanto riguarda gli elementi in essi indicati (Cass., Sez. Lav., 17.9.2012, n. 15523; v anche Cass., Sez. Lav. 20.1.2016,
n. 991).
In altri termini, le risultanze di tali documenti hanno pieno valore probatorio contro il datore di lavoro che li ha formati ai sensi dell'art. 2709 c.c., inquadrandosi nella categoria delle confessioni stragiudiziali, non revocabili se non in caso di errore di fatto o violenza, ai sensi dell'art. 2732 c.c.
(Trib. Spoleto, Sez. Lav. 18.1.2018; Cass., 20.7.1985, n. 4305).
Orbene, nel caso di specie, mentre l'ammontare delle spettanze di fine rapporto, pari ad € 1.665,47, risulta dalla busta di dicembre 2020 – ed è lo stesso ricorrente ad indicare di aver percepito, di tale somma, solo l'acconto di € 1.541,87, residuando così a tale titolo l'importo di € 123,60 -, per contro la nulla ha dimostrato sul versamento di tale residua somma in favore Controparte_1
del che, pertanto, deve esser condannata a corrispondere. Parte_1
Per quanto poi attiene al T.F.R., la stessa resistente afferma di aver corrisposto solo acconti di esso, come da distinte di bonifico prodotte, ammettendo poi di non averlo finito di corrispondere “a causa di questa lite”.
Le distinte depositate dalla nondimeno, recano tutte date anteriori alla Controparte_1
cessazione del rapporto (gennaio, febbraio, marzo, aprile 2019, febbraio, marzo, maggio, agosto, ottobre, novembre, dicembre 2020) e causale riferita al saldo della mensilità antecedente alla data di esecuzione del bonifico, ad eccezione della distinta del 19.1.2021, dell'importo di € 265,47, recante causale “Acconto Spettanze Dicembre” e ragionevolmente riferibile al T.F.R. piuttosto che alle spettanze di fine rapporto di cui alla busta paga di dicembre 2020, posto che sulla relativa somma ivi indicata di € 1.665,47, lo stesso ricorrente ha riconosciuto essergli stati corrisposti € 1.541,87 e residuare soli € 123,60. Nessuno valore, può, invece, essere attribuito al “Dettaglio Movimenti” del
24.2.2021, ove non è indicato alcun elemento che consenta di individuare il beneficiario della disposizione.
Spetta, pertanto, al ricorrente il T.F.R., da calcolarsi secondo il rapporto di lavoro accertato e, quindi, sul contratto di lavoro dal 15.10.2016 al 31.12.2020, con inquadramento al livello 5 del CCNL
Commercio e Terziario, qualifica di pompista, per le ore di lavoro risultanti dai cedolini stipendiali prodotti, detratto il solo acconto documentato di € 265,47. Su tutte le somme così ancora dovute, è tenuta a corrispondere la Controparte_1
rivalutazione monetaria e gli interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla data di maturazione del credito sino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite, attesa la parziale reciproca soccombenza, sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna l pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1
somme spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, calcolato sul contratto di lavoro dal
15.10.2016 al 31.12.2020, con inquadramento al livello 5 del CCNL Commercio e Terziario, qualifica di pompista, per le ore di lavoro risultanti dai cedolini stipendiali prodotti, detratta la somma di € 265,47 già corrisposta al medesimo titolo a favore del ricorrente, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c., dalla data di maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo;
- condanna al pagamento della somma di € 123,60, a titolo di Controparte_1
residuo delle competenze di fine rapporto ancora spettanti sulla base dei cedolini stipendiali del mese di dicembre 2020, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c., dalla data di maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo;
- rigetta per il resto il ricorso proposto da compensa integralmente le Parte_1
spese di lite;
- fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza attesa la particolare complessità della controversia.
Così deciso in Avezzano, l'8 ottobre 2024.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 496/2021, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Lorenzo Parte_1 C.F._1
Ciccarelli e Sara De Santis
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. Gianni Paris RESISTENTE
CONCLUSIONI
All'udienza del 08/10/2024, le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale ed, al termine della discussione, è stata pronunciata la presente sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e fissando termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Svolgimento del processo adiva, con ricorso ex art. 414 c.p.c., l'intestato Tribunale per ivi sentir Parte_1 condannare al pagamento delle differenze retributive quantificate in € Controparte_1
32.291,26 nonché del trattamento di fine rapporto quantificato in € 5.779,71, asseritamente spettanti per la prestazione lavorativa effettivamente resa e dell'orario di lavoro effettivamente osservato.
Esponeva, in particolare, il ricorrente di aver prestato attività lavorativa nel periodo dal 15.10.2016 al 31.12.2020 in forza di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze di presso la stazione di rifornimento carburanti sita in Avezzano, Piazza Controparte_1
Tommaso da Celano s.n.c., con erroneo inquadramento nel livello 5 del CCNL Commercio e
Terziario, qualifica di pompista, con orario di lavoro part-time al 50%; che, tuttavia, nel corso del predetto rapporto di lavoro svolgeva mansioni - quali rifornimento di carburante, incasso dei relativi corrispettivi, tenuta della contabilità nel c.d. giornale di cassa o in brogliacci dello stesso, attività accessorie quali la vendita al pubblico di piccoli accessori per auto e relativo incasso dei corrispettivi, lavaggio dei veicoli - in ragione delle quali avrebbe dovuto essere correttamente inquadrato nel superiore livello 4 del CCNL Commercio e Terziario, con qualifica di pompista specializzato con responsabilità di cassa;
che, inoltre, il veva osservato, per l'intero periodo, un orario Parte_1
di almeno 36 ore settimanali, dal lunedì al sabato, dalle ore 7,30 alle ore 13,30, con riposo settimanale di domenica;
che il rapporto di lavoro cessava il 31.12.2020 per licenziamento, senza che tuttavia la vesse corrisposto al lavoratore il saldo della retribuzione di dicembre Controparte_1
2020, della tredicesima 2020 e dei ratei di quattordicesima 2020, avendo lo stesso percepito solo un acconto di € 1.541,87 e dovendo ancora percepire l'importo di € 123,60, oltre al T.F.R. ed alle differenze spettanti in ragione dell'orario di lavoro osservato, a titolo di retribuzione, tredicesime e quattordicesime mensilità e T.F.R.
Si costituiva eccependo la nullità del ricorso per carenza di specifica Controparte_1 esposizione dei fatti ai sensi dell'art. 414, n. 4, c.p.c.; nel merito, contestando lo svolgimento di mansioni rientranti in qualifica superiore rispetto a quella dell'inquadramento contrattuale e l'osservanza di un orario superiore a quello contrattualmente stabilito. Osservava, inoltre, di non aver provveduto al saldo delle competenze di fine rapporto nonché del proprio a causa CP_2 dell'insorgere della controversia.
Nel corso del giudizio venivano acquisiti i documenti ritualmente depositati dalle parti ed assunte le prove orali ritenute ammissibili.
Motivi della decisione
Il ricorso proposto da è solo parzialmente fondato e può essere accolto nei limiti Parte_1
di quanto segue.
Giova preliminarmente osservare che, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il principio generale, desumibile dall'art. 2697 c.c., secondo il quale il lavoratore deve fornire la prova del fatto costitutivo della pretesa azionata, si modula diversamente a seconda del petitum oggetto della domanda: se è vero, infatti, che, ove il lavoratore chieda la retribuzione dovuta in base al contratto, il fatto costitutivo è rappresentato dal contratto stesso e graverà così sul datore di lavoro l'onere di aver adempiuto alle proprie obbligazioni ovvero che è intervenuta una causa estintiva, impeditiva o modificativa dell'obbligazione, allorquando, invece, il lavoratore deduca l'inadeguatezza della retribuzione contrattualmente prevista rispetto all'attività lavorativa effettivamente prestata, è il lavoratore ad essere onerato della prova del fatto costitutivo di tale pretesa.
Per quanto attiene, in particolare, alla domanda diretta al riconoscimento delle differenze retributive derivanti da un inquadramento superiore rispetto a quello formalmente attribuito nel contratto di lavoro, inquadramento superiore nel quale il lavoratore assuma rientranti le mansioni effettivamente svolte nell'ambito del rapporto di lavoro, i fatti costitutivi che il lavoratore è tenuto ad allegare e provare, vertendo la pretesa su circostanze estranee ed anzi contrastanti rispetto alla formale regolamentazione del contratto individuale, riguardano le concrete modalità dello svolgimento dell'attività lavorativa, ossia l'effettiva adibizione del lavoratore a mansioni diverse da quelle appartenenti alla qualifica contrattualmente attribuita e rientranti, invece, in qualifica superiore.
Più specificamente, il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore a quella rivestita ed il pagamento delle relative differenze retributive ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto, ed a fornirne la prova (Cass., Sez. Lav. 21.5.2003, n. 8025; Trib. Bari, Sez. Lav. 20.11.2014).
Nella richiamata pronuncia, in particolare, la Suprema Corte ha confermato il difetto di allegazione
– ritenuto dalla sentenza colà impugnata – per la “assenza di comparazione fra la declaratoria contrattuale rivestita e quella pretesa, a fronte delle mansioni espletate”, posto che il lavoratore non aveva dato conto di quali fossero le caratteristiche delle mansioni proprie della qualifica superiore vantata, non aveva prodotto il contratto collettivo invocato, non aveva evidenziato in quali termini e per quali ragioni l'attività lavorativa era da ricomprendere tra le previsioni collettive relative alla qualifica superiore vantata. “L'anello mancante – prosegue la Suprema Corte – non consiste, dunque,
a ben vedere, come opina il ricorrente, in un asserito difetto di allegazione dell'attività prestata, quanto nel manchevole raffronto di questa con le previsioni contrattuali” (Cass. n. 8025/2003 cit.).
D'altra parte, nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto dei risultati di tali due indagini (Cass., Sez. Lav. 30.3.2016, n.
6174; Cass., Sez. Lav. 1.9.2003, n. 12744).
Orbene, la predetta comparazione è del tutto assente nel caso di specie, essendosi il ricorrente limitato ad elencare una serie di mansioni asseritamente svolte durante il rapporto lavorativa, senza tuttavia in alcun modo delineare gli elementi caratterizzanti la superiore qualifica rivendicata (il livello 5 del
CCNL Commercio e Terziario, qualifica di pompista specializzato), né operare alcun raffronto tra quest'ultima e quella contrattualmente assegnata (livello 4 del CCNL, qualifica pompista) nonché le mansioni che il ricorrente afferma aver effettivamente svolto. All'esito dell'istruttoria non può, poi, ritenersi dimostrato lo svolgimento della prestazione lavorativa secondo l'orario allegato nel ricorso, ossia per 36 ore settimanali, dalle ore 7,30 alle ore 13,30, dal lunedì al sabato.
Giova, al riguardo, osservare che la prova della prestazione di lavoro oltre l'orario normale contrattualmente previsto, deve essere particolarmente rigorosa ed il relativo onere incombe sul lavoratore, il quale, ove riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto (v. Cass., Sez. Lav. 20.2.2018, n. 4076; Cass.
Sez. Lav., 16.2.2009, n. 3714; Corte App. Lecce – Taranto, Sez. Lav., 14.5.2018; Trib. Civitavecchia,
Sez. Lav. 29.11.2018).
Orbene, nel caso di specie, tale rigoroso onere della prova non può dirsi assolto sulla base delle deposizioni testimoniali assunte nel corso del giudizio.
Le dichiarazioni dei testi e , entrambi lavoratori presso la filiale Testimone_1 Testimone_2
della di Via XX Settembre frontistante la stazione di servizio, non forniscono alcun CP_3 elemento di certezza sulla durata del rapporto di lavoro del né sull'articolazione Parte_1 dell'orario settimanale del ricorrente, nè sull'inizio e fine della sua giornata lavorativa.
Il teste , in particolare, premesso di lavorare presso la filiale della frontistante Testimone_1 CP_3
la stazione di servizio dal dicembre 2018 (non potendo quindi riferire sul periodo anteriore), ha dichiarato di aver sempre visto il n servizio la mattina, allorquando il teste passava Parte_1
davanti al distributore per recarsi al lavoro, precisando, tuttavia, che ciò avveniva verso le 8,15.
La circostanza è stata ribadita dallo stesso teste anche in risposta al capitolo 3) del ricorso (“Vero che nel corso del rapporto descritto il sig. osservava un orario di lavoro di 36 ore Parte_1 settimanali, in particolare dalle ore 7,30 alle ore – 13.30 dal lunedì al sabato”), allorquando il ha riferito in particolare: “Posso ribadire che vedevo al lavoro presso il distributore Tes_1 Pt_1
verso le 8.15 e quando uscivo dal lavoro, il che avveniva solitamente alle 13.40, qualche volta ho visto che era ancora lì”. Dunque, sulla giornata lavorativa del l teste Pt_1 Parte_1 Tes_1 mentre non è in grado di confermarne l'inizio prima delle ore 8,15, è assolutamente incerto sull'orario di fine turno del ricorrente, avendo precisato di aver visto il ncora in servizio quando Parte_1 il teste usciva dal lavoro (verso le 13,40), soltanto “qualche volta”.
Il medesimo teste, poi, nulla ha saputo riferire sulla presunta attività lavorativa svolta dal ella giornata del sabato, al riguardo precisando di lavorare solo dal lunedì al venerdì. Parte_1
Di analogo tenore sono le dichiarazioni del teste il quale, come il collega, ha Testimone_2
premesso di aver lavorato presso la filiale della di Via XX Settembre solo da dicembre 2018, CP_3
poiché prima di allora la filiale era ubicata altrove, e fino a novembre 2021. Il teste ha poi dichiarato di non ricordare se il osse già in servizio presso il Tes_2 Parte_1
distributore già nel dicembre 2018 (né, peraltro, se fosse ancora colà in servizio nel novembre 2021).
Anche il teste ricorda che, allorquando entrava al lavoro, il era già in Tes_2 Parte_1 servizio presso il distributore, precisando tuttavia: “Il mio orario lavorativo era dalle 8.25 alle 13.40
e il pomeriggio dalle 14.40 alle 16.55”.
Lo stesso teste ha, inoltre, dichiarato: di non essere in grado di riferire i giorni della Tes_2
settimana precisi in cui il avorava, aggiungendo comunque il teste di non lavorare Parte_1 nella giornata del sabato;
che, “quando capitava di uscire durante l'orario di lavoro a prendere un caffè con un cliente, era presente a lavoro nel distributore. Per la mattina sono sicuro, il Pt_1 pomeriggio no”.
Sulle dichiarazioni delle teste compagna di v'è serio motivo di Testimone_3 Parte_1
dubitare, avendo la stessa semplicisticamente confermato circostanze dettagliatamente capitolate, quali durata e orari del rapporto lavorativo del partner, dichiarando di essere a conoscenza di tali dati, talora, in quanto “lo vedevo lì sia quando mi recavo al lavoro sia quando tornavo da lavoro, e anche quando mi recavo lì per portargli un caffè”, talaltra, “in quanto avevo una fitta corrispondenza telefonica con il . Parte_1
Non v'è invece motivo di dubitare sulle dichiarazioni del teste , dipendente della Tes_4
e collega del ricorrente) dal marzo 2019 al 31.7.2020. Controparte_1
Il teste , in particolare, ha confermato che il avorava esclusivamente la mattina;
Tes_4 Parte_1
pur dichiarando di non sapere se il ricorrente lavorasse 3 ore al giorno, ha però riferito di lavorare egli stesso 3 o 4 ore al giorno (“…a me capitava di lavorare più di 3 ore in quanto avevo un contratto di 4 ore al giorno”). Sul cap. 7) della memoria di costituzione (“Vero che dall'agosto del 2019 il lavorava uno o massimo due sabati al mese e solamente da settembre 2019 fino all'ultimo Parte_1 giorno ha lavorato tutti i sabati al mese per circa 3 ore?”), il teste ha risposto: “Nulla so perché il sabato non lavoravo, il sabato pomeriggio la pompa era chiusa”.
Sul capitolo 8) della memoria di costituzione (“Vero che gli orari di apertura e chiusura della stazione di rifornimento della sono stati dal 2016 ad oggi i seguenti: Controparte_1
- dall'anno 2016 fino al novembre 2018 era aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle 12,30 e dalle ore 15,00 fino alle ore 19,00. Il sabato era aperta solo la mattina dalle ore 7,30 fino alle 12,30;
- dal mese di dicembre 2018 è stata aperta ad orario continuato ovvero apriva alle 7,30 fino alle ore
19,00 ed il sabato era aperta solamente di mattina;
- nel mese di gennaio del 2019 fino al marzo 2019 si è tornati a rispettare l'orario lavorativo sopraindicato ovvero dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle 12,30 e dalle ore 15,00 fino alle ore
19,00. Il sabato era aperta solo la mattina dalle ore 7,30 fino alle 12,30; nel mese di aprile del 2019 fino ad agosto 2019 si è modificato solamente la giornata lavorativa del sabato poiché veniva aperto anche il pomeriggio dalle 15,30 fino alle 19,00;
- nel mese di marzo del 2020 fino a giugno del 2020 causa covid-19 si apriva dalle ore 8,30 fino alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore19,00.
- nel mese di luglio 2020 ad oggi è aperto dal lunedì al sabato ad orario continuato”), il teste Tes_4 ha così risposto: “Prima di marzo 2019 non lo so, da marzo 2019 a tutt'oggi posso confermare. Da marzo 2019 io lavoravo dalle 15.30 fino alle 19.30, sapevo che il turno di mattina era dalle 7.30 alle
12.30, io lavoravo solo il pomeriggio. So che dividevano il turno la sig.ra Parte_1 Parte_2
, intendo dire che talvolta lavoravano insieme. So degli orari di mattina perché me lo ha
[...] detto la Società e comunque ho avuto talvolta cambi di turno”.
Il teste , pertanto, ha smentito, almeno per il periodo successivo al marzo 2019, che il turno di Tes_4
mattina terminasse alle ore 13,30, affermando invece che lo stesso era dalle ore 7,30 alle ore 12,30 e che il ricorrente, peraltro, lo condivideva con altro dipendente ( , mentre il turno Parte_2
pomeridiano era svolto dallo stesso e durava dalle ore 15,30 alle ore 19,30 (ossia 4 ore). Tes_4
Va, invece, accolta, nei limiti di quanto segue, la domanda del olta ad ottenere il Parte_1
pagamento delle residue spettanze di fine rapporto nonché del T.F.R., dovute in base al contratto di lavoro intercorso tra le parti.
Grava, infatti, sul datore di lavoro l'onere di provare di aver corrisposto al proprio dipendente i trattamenti economici derivanti dal contratto, estinguendo così le relative obbligazioni, ovvero l'esistenza di altri fatti estintivi, modificativi, impeditivi del credito avversario, secondo le regole generali del riparto dell'onere della prova di cui agli artt. 1218 e 2697 c.c. (ex pluribus Trib. Roma,
Sez. Lav., 1.10.2018 e 12.3.2018; Trib. Milano, Sez. Lav., 20.6.2017; 39.5.2017; 12.5.2017; Trib.
Bari, Sez. Lav., 6.4.2017).
Trova, infatti, applicazione anche in materia di lavoro, il riparto dell'onere della prova disciplinato in generale dall'art. 2697 c.c. e, nella materia contrattuale, anche dall'art. 1218 c.c., anche alla luce del noto principio affermato dalle Sezioni Unite a partire dal 2001, secondo cui, in materia contrattuale,
l'attore che agisca per la risoluzione, per l'esatto adempimento o per il risarcimento del danno, deve provare la fonte negoziale o legale dell'obbligazione, potendo invece limitarsi ad allegare l'inadempimento della stessa, mentre grava sul convenuto dimostrare l'esatto adempimento, ossia il pagamento dell'importo dovuto (estintivo del diritto azionato) ovvero l'impossibilità sopravvenuta a sé non imputabile (Cass. SS.UU. 30.10.2001, n. 13533; per un'applicazione specifica in materia di differenze retributive v. Trib. Roma, Sez. Lav.
1.10.2018 e 12.3.2018; Trib. Milano, Sez. Lav.,
20.6.2017 e 30.5.2017). Va, d'altra parte, osservato che le buste paga e i prospetti paga, essendo documenti formati dallo stesso datore di lavoro, hanno una diversa efficacia probatoria a seconda del contesto in cui si utilizzino, cioè, in particolare, se a favore oppure contro il datore di lavoro: se utilizzati a favore, tali documenti, non solo devono essere regolarmente tenuti dal datore di lavoro, ma possono essere liberamente apprezzati, ove il lavoratore ne contesti la veridicità o l'esattezza; se utilizzati contro il datore di lavoro, tali documenti fanno fede nei confronti del datore di lavoro per quanto riguarda gli elementi in essi indicati (Cass., Sez. Lav., 17.9.2012, n. 15523; v anche Cass., Sez. Lav. 20.1.2016,
n. 991).
In altri termini, le risultanze di tali documenti hanno pieno valore probatorio contro il datore di lavoro che li ha formati ai sensi dell'art. 2709 c.c., inquadrandosi nella categoria delle confessioni stragiudiziali, non revocabili se non in caso di errore di fatto o violenza, ai sensi dell'art. 2732 c.c.
(Trib. Spoleto, Sez. Lav. 18.1.2018; Cass., 20.7.1985, n. 4305).
Orbene, nel caso di specie, mentre l'ammontare delle spettanze di fine rapporto, pari ad € 1.665,47, risulta dalla busta di dicembre 2020 – ed è lo stesso ricorrente ad indicare di aver percepito, di tale somma, solo l'acconto di € 1.541,87, residuando così a tale titolo l'importo di € 123,60 -, per contro la nulla ha dimostrato sul versamento di tale residua somma in favore Controparte_1
del che, pertanto, deve esser condannata a corrispondere. Parte_1
Per quanto poi attiene al T.F.R., la stessa resistente afferma di aver corrisposto solo acconti di esso, come da distinte di bonifico prodotte, ammettendo poi di non averlo finito di corrispondere “a causa di questa lite”.
Le distinte depositate dalla nondimeno, recano tutte date anteriori alla Controparte_1
cessazione del rapporto (gennaio, febbraio, marzo, aprile 2019, febbraio, marzo, maggio, agosto, ottobre, novembre, dicembre 2020) e causale riferita al saldo della mensilità antecedente alla data di esecuzione del bonifico, ad eccezione della distinta del 19.1.2021, dell'importo di € 265,47, recante causale “Acconto Spettanze Dicembre” e ragionevolmente riferibile al T.F.R. piuttosto che alle spettanze di fine rapporto di cui alla busta paga di dicembre 2020, posto che sulla relativa somma ivi indicata di € 1.665,47, lo stesso ricorrente ha riconosciuto essergli stati corrisposti € 1.541,87 e residuare soli € 123,60. Nessuno valore, può, invece, essere attribuito al “Dettaglio Movimenti” del
24.2.2021, ove non è indicato alcun elemento che consenta di individuare il beneficiario della disposizione.
Spetta, pertanto, al ricorrente il T.F.R., da calcolarsi secondo il rapporto di lavoro accertato e, quindi, sul contratto di lavoro dal 15.10.2016 al 31.12.2020, con inquadramento al livello 5 del CCNL
Commercio e Terziario, qualifica di pompista, per le ore di lavoro risultanti dai cedolini stipendiali prodotti, detratto il solo acconto documentato di € 265,47. Su tutte le somme così ancora dovute, è tenuta a corrispondere la Controparte_1
rivalutazione monetaria e gli interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla data di maturazione del credito sino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite, attesa la parziale reciproca soccombenza, sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna l pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1
somme spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, calcolato sul contratto di lavoro dal
15.10.2016 al 31.12.2020, con inquadramento al livello 5 del CCNL Commercio e Terziario, qualifica di pompista, per le ore di lavoro risultanti dai cedolini stipendiali prodotti, detratta la somma di € 265,47 già corrisposta al medesimo titolo a favore del ricorrente, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c., dalla data di maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo;
- condanna al pagamento della somma di € 123,60, a titolo di Controparte_1
residuo delle competenze di fine rapporto ancora spettanti sulla base dei cedolini stipendiali del mese di dicembre 2020, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c., dalla data di maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo;
- rigetta per il resto il ricorso proposto da compensa integralmente le Parte_1
spese di lite;
- fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza attesa la particolare complessità della controversia.
Così deciso in Avezzano, l'8 ottobre 2024.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia