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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 09/04/2025, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. 7755/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Raffaella Cimminiello Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Simona Maria Domenica Cherubini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa ex art. 473-bis.51 c.p.c. da:
), assistita e difesa dall'Avv. Angelo Lino MURTAS, Parte_1 C.F._1
come da procura in atti;
e
), assistito e difeso dall'Avv. Laura Clementina CP_1 C.F._2
ROSSONI, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: divorzio congiunto;
CONCLUSIONI: per i ricorrenti: come da ricorso introduttivo;
per il Pubblico Ministero: parere favorevole;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risulta dai documenti prodotti che i coniugi menzionati in epigrafe hanno contratto matrimonio in data 7 giugno 2014 a Treviglio (BG) e che dalla loro unione non sono nati figli.
La domanda di divorzio è fondata e, pertanto, merita di essere accolta.
I coniugi si sono separati consensualmente e detta separazione si protrae da più di sei mesi successivamente alla pronuncia della separazione, omologata con sentenza del Tribunale di Bergamo
n. 302/2024 pubblicata il 6 febbraio 2024. Entrambi credibilmente dichiarano che la separazione non ha subito alcuna interruzione ed in ogni caso l'eventuale interruzione degli effetti della separazione non potrebbe essere rilevata d'ufficio.
Deve quindi ritenersi accertato che la separazione dei coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898 e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita.
Pertanto, a norma dell'art. 2 della citata legge 1° dicembre 1970 n. 898, sussistono i presupposti per lo scioglimento del matrimonio, essendo decorso il periodo temporale richiesto ex lege.
Tanto premesso, questo Collegio, visto anche il parere favorevole del Pubblico Ministero, ritiene che possano prendersi atto delle condizioni concordate dalle parti, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, in quanto non contrarie all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Treviglio (BG) il 7 giugno 2014 tra e;
Parte_1 CP_1
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del comune di Treviglio (Atto n. 10, Parte I, Anno 2014);
3. dà atto delle condizioni di cui al ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
4. nulla sulle spese.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 27 marzo 2025.
Il Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello
Il Giudice estensore
dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Raffaella Cimminiello Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Simona Maria Domenica Cherubini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa ex art. 473-bis.51 c.p.c. da:
), assistita e difesa dall'Avv. Angelo Lino MURTAS, Parte_1 C.F._1
come da procura in atti;
e
), assistito e difeso dall'Avv. Laura Clementina CP_1 C.F._2
ROSSONI, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: divorzio congiunto;
CONCLUSIONI: per i ricorrenti: come da ricorso introduttivo;
per il Pubblico Ministero: parere favorevole;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risulta dai documenti prodotti che i coniugi menzionati in epigrafe hanno contratto matrimonio in data 7 giugno 2014 a Treviglio (BG) e che dalla loro unione non sono nati figli.
La domanda di divorzio è fondata e, pertanto, merita di essere accolta.
I coniugi si sono separati consensualmente e detta separazione si protrae da più di sei mesi successivamente alla pronuncia della separazione, omologata con sentenza del Tribunale di Bergamo
n. 302/2024 pubblicata il 6 febbraio 2024. Entrambi credibilmente dichiarano che la separazione non ha subito alcuna interruzione ed in ogni caso l'eventuale interruzione degli effetti della separazione non potrebbe essere rilevata d'ufficio.
Deve quindi ritenersi accertato che la separazione dei coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898 e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita.
Pertanto, a norma dell'art. 2 della citata legge 1° dicembre 1970 n. 898, sussistono i presupposti per lo scioglimento del matrimonio, essendo decorso il periodo temporale richiesto ex lege.
Tanto premesso, questo Collegio, visto anche il parere favorevole del Pubblico Ministero, ritiene che possano prendersi atto delle condizioni concordate dalle parti, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, in quanto non contrarie all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Treviglio (BG) il 7 giugno 2014 tra e;
Parte_1 CP_1
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del comune di Treviglio (Atto n. 10, Parte I, Anno 2014);
3. dà atto delle condizioni di cui al ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
4. nulla sulle spese.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 27 marzo 2025.
Il Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello
Il Giudice estensore
dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo