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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 26/11/2025, n. 967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 967 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara alla udienza del
26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. e art. 127 bis c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1994/2024 RG avente ad oggetto: « retribuzione : responsabilità ex art. 29 d.lgs. 276/2003 – art. 1676 c.c.»
TRA
- rappresentato e difeso dall'Avvocato CAMPESAN ALDO Parte_1
ed elettivamente domiciliato in Piazza Pontelandolfo n. 6, Vicenza ITALIA
- ricorrente
E
in persona del legale rappresentate pro tempore – Controparte_1
rappresentata e difesa dagli Avvocati FAZIO CARMELO, FUSO RICCARDO,
, CA EA, TI AT, DI AT CP_2
TO e DE CO ER ed elettivamente domiciliata come in memoria di costituzione
-resistente
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 07/10/2024 il ricorrente, come sopra in epigrafe indicato, ha convenuto in giudizio le società resistenti chiedendo « 1.
Accertarsi e dichiararsi l'avvenuta stipulazione e comunque la sussistenza tra e di un Parte_2 Controparte_3 Controparte_1
contratto di appalto e/o subappalto per l'esecuzione di lavori presso i cantieri di committente, nonché l'esecuzione di prestazioni di lavoro Controparte_1
dipendente tra il ricorrente e (all'interno e in esecuzione dei Parte_2
1 suddetti rapporti di appalto) per il periodo e con il livello di inquadramento di cui in narrativa;
2. Accertarsi e dichiararsi la sussistenza di un vincolo di solidarietà tra e ai Parte_2 Controparte_3 Controparte_1
sensi dell'art. 29 comma 2 D. Lgs. n. 276/2003 e/o in ogni caso il diritto al pagamento diretto ai sensi dell'art. 1676 c.c., per la corresponsione al ricorrente, in qualità di lavoratore utilizzato nell'appalto e per i titoli meglio specificati in narrativa;
3. Conseguentemente condannarsi C.F.: Parte_2
, , C.F.: entrambe con P.IVA_1 Controparte_3 P.IVA_2
sede legale in 80054 Gragnano (NA), Via Quarantola n. 29, e Controparte_1
C.F.: , con sede legale in 34121 Trieste, Via Genova n. 1, e con unità P.IVA_3
operativa 30175 Venezia - GH, Via Delle Industrie n. 18, in persona del legale rappresentante pro-tempore, in solido tra loro a corrispondere al ricorrente l'importo complessivo di € 23.202,85 al lordo fiscale e previdenziale, di cui € 13.392,67 a titolo di differenze retributive per straordinari, € 8.638,00 a titolo di arretrati retributivi e € 1.172,18 a titolo di elemento perequativo, ovvero le diverse somme, anche maggiori, risultanti di giustizia, o in seguito a C.T.U. contabile 4. Condannarsi in ogni caso le convenute, sempre in solido tra loro o ciascuna pro quota, a corrispondere sugli importi comunque dovuti al ricorrente la rivalutazione e gli interessi di legge dalla maturazione di ogni singolo credito fino al saldo effettivo ex artt. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. ovvero a risarcire il maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. (quantificabile nella rivalutazione e negli interessi); con la precisazione che per il periodo successivo alla domanda giudiziale il saggio di interesse legale è ex art. 1284, comma 4 c.c., così come modificato dal D.L. n. 132/2014 conv. in Legge n. 162/2014, pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamenti nelle transazioni commerciali;
5. Spese e compensi integralmente rifusi. Quanto alla determinazione delle spese legali, se ne chiede la liquidazione con la maggiorazione del 30% prevista “quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati” ex D.M. n. 55/2014 art. 4, comma 1-bis introdotto dal D.M. n. 37/2018»
2 Nel costituirsi ha contestato la pretesa del ricorrente, Controparte_1 eccepito e concluso « ➢ in via principale, nel merito, rigettare la domanda formulata dal ricorrente in quanto inammissibile, improcedibile, infondata in fatto ed in diritto;
➢ in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda giudiziale proposta nei confronti di in CP_1
accoglimento della domanda di manleva, accertare e dichiarare che
[...]
e la in solido e Controparte_4 Controparte_5
ciascuno autonomamente e per l'intero, sono tenute a manlevare e garantire da ogni richiesta del ricorrente e/o accertare e dichiarare il diritto Controparte_1
di regresso nei confronti, in solido e di ciascuno autonomamente, Controparte_1
di e ai sensi Controparte_4 Controparte_5 del combinato disposto degli art. 1299 c.c. e 29, comma 2, D.lgs. 276/2003 e, ➢ per l'effetto, condannare, e Controparte_4 [...]
in solido e ciascuno autonomamente, in persona dei rispettivi CP_5
legali rappresentanti pro tempore, a manlevare e/o rifondere a da Controparte_1
quanto e/o quanto la stessa fosse eventualmente tenuta a corrispondere al ricorrente. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio».
e Controparte_5 Controparte_4
pur regolarmente raggiunte da notifica non si sono costituite e ne è stata dichiarata la contumacia;
nei confronti di entrambe il GL ha poi dichiarato l'interruzione del processo in quanto sottoposte a liquidazione giudiziale con sentenze del Tribunale di Gorizia in data 18/4/25.
La causa è stata istruita sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti costituite, l'esame di alcuni testi addotti da parte ricorrente e l'interrogatorio di quest'ultimo.
*** *** ***
1. Il ricorrente espone di aver lavorato alle dipendenze di
[...]
dal 17/2/2022 al 16/7/2024, inquadrato nel livello D2 CCNL Controparte_5
METALMECCANICA INDUSTRIA, con mansioni di elettricista, espone di essere stato sempre ed esclusivamente impiegato nel cantiere di di Porto CP_1
GH in un sub appalto tra la propria datrice di lavoro e
[...]
[...
[...] appaltatrice di e di aver svolto Controparte_6 Controparte_1
sistematicamente lavoro straordinario, agisce pertanto nei confronti della propria datrice di lavoro ed ex artt. 29 d.lgs. 276/2003 e art. 1676 c.c. nei confronti di e di Controparte_4 Controparte_1
per il pagamento dei seguenti emolumenti non corrisposti: lavoro straordinario, mensilità di giugno e luglio 2024, elemento perequativo, TFR, “spettanze e competenze di fine rapporto” indicate nei conteggi in: preavviso, ferie non godute e rol.
2. Si è costituita unicamente riconoscendo l'esistenza Controparte_1
dell'appalto e del subappalto e contestando i fatti esposti dal ricorrente e le pretese dallo stesso avanzate e formulando domanda di manleva.
SULLA DOMANDA DI MANLEVA – DOMANDA C.D. TRASVERSALE –
CHIAMATA IN CAUSA
3. La domanda c.d. trasversale svolta da uno dei convenuti nei confronti degli altri deve essere proposta con la forma della chiamata in causa del coevocato (Cass. 12662/2021) e, nel rito del lavoro, la chiamata in causa deve comunque essere autorizzata dal Giudice previo contraddittorio delle parti (vd
Corte Cost. 67/2003).
4. Nel caso in esame non è stata formulata né la richiesta di chiamata in causa né la richiesta di spostamento d'udienza ex art. 418 c.p.c., con la conseguenza che deve dichiararsi l'inammissibilità della domanda.
5. In ogni caso la chiamata in causa, quanto alla domanda di manleva, non potrebbe essere autorizzata riguardando rapporti commerciali tra le parti resistenti che, esulando dai rapporti di cui all'art. 409 c.p.c., non sono soggette al rito del lavoro e l'accertamento della cui fondatezza ritarderebbe la definizione del giudizio sia per la necessità di chiamare in causa i coevocati, nemmeno costituiti (quindi con ogni rischio sul buon fine delle notifiche) sia per la necessità di affrontare questioni che non attengono al rapporto di lavoro ma ai rapporti commerciali, magari con necessità di complessa istruttoria a seguito delle difese dei chiamati in causa/coevi ( per esempio con necessità di CTU).
4 6. Non potrebbe nemmeno essere autorizzata la chiamata in causa per la domanda di regresso posto che questa ai sensi dell'art. 1299 c.c. presuppone l'intervenuto pagamento del debito;
PROVA DEL RAPPORTO DI AV e DELL'IMPIEGO NELL'APPALTO
7. Deve ritenersi provata la sussistenza del rapporto di lavoro con
[...]
alla luce della documentazione prodotta dal ricorrente: buste Controparte_5
paga e modello Unilav di comunicazione delle dimissioni.
8. In particolare, data l'obbligatorietà, penalmente sanzionata, del loro contenuto e della corrispondenza di esso alle registrazioni eseguite sui libri-paga ed equipollenti (artt. 2 e 5 della legge 5 gennaio 1953 n. 4), i prospetti-paga, approntati sotto qualsiasi forma accolta dalla prassi aziendale per la documentazione e la quietanza dei compensi corrisposti al lavoratore (prospetti- paga, buste-paga, strisce-paga), fanno fede nei confronti del datore di lavoro per quanto riguarda gli elementi in essi indicati ( Cass. 364/1989, Conf. 1074/86, Conf.
5807/81), ed anche nei confronti del coobbligato determinano una presunzione di corrispondenza della realtà fattuale con quanto in esse attestato, che il coobbligato in solido può vincere con adeguate allegazioni.
9. Deve, altresì, ritenersi provato l'impiego del ricorrente nel subappalto di con a sua volta appaltatrice di alla CP_5 CP_4 Controparte_1
luce delle prove testimoniali che hanno confermato che il ricorrente ha sempre lavorato all'interno del cantiere di GH, dell'indicazione nel CP_1
modello Unilav delle dimissioni del luogo di lavoro in Venezia- GH Via delle
Industrie 18 e della copia del tesserino rilasciato da oltreché CP_1
dell'oggetto sociale e dei rapporti tra e quali risultanti CP_5 CP_4
dalle visure camerali dimesse da isulta essere socia CP_1 CP_5
di e i suoi soci sono (c.f. e CP_4 Parte_3 C.F._1 [...]
c.f. , quest'ultimo legale rappresentante di Pt_4 C.F._2 CP_4
(vd. visura camerale); E hanno entrambe sede legale in CP_4 CP_5
Gragnano (NA) Via Quarantola 29 e sede secondaria in Via Galvagni 18
Monfalcone.
10. L'oggetto sociale di è la « realizzazione, installazione, CP_5
manutenzione e riparazione di impianti elettrici, industriali, navali, e civili, -
5 realizzazione, montaggio e manutenzione di impianti industriali, navali (...)» e quella di «realizzazione, montaggio e manutenzione motori navali e CP_4
industriali (...) lavori di meccanica generale navali, civili e industriali (...) ».
11. A ciò si aggiunga la contestazione generica ed inefficace di ulla predetta circostanza allegata dal ricorrente. Non può dirsi che CP_1
la circostanza dell'impiego del ricorrente in appalto o subappalto di CP_1
non rientri nella sua sfera di conoscibilità (vd ex plurimis Dunque. Sez. 2 - ,
Ordinanza n. 2223 del 25/01/2022) atteso che è emerso nel presente giudizio – ed
è un dato acquisito da molti altri simili giudizi – come l'accesso al cantiere di sia consentito solo a seguito di autorizzazione di quest'ultima la CP_1
quale rilascia apposito tesserino, sicché è non solo in grado di CP_1
contestare specificamente la circostanza ma anche di offrire prova contraria.
12. Il riconoscimento del tesserino rilasciato da è inefficace in CP_1
quanto totalmente generico.
AV STRAORDINARIO
13. Il ricorrente ha esposto di aver sempre lavorato con il seguente orario di lavoro: dal lunedì al venerdì: dalle ore 7:00 alle ore 16:30, con mezz'ora di pausa e il sabato: dalle ore 6:00 alle ore 12:00, e quindi mediamente 9 ore giorno
+ 6 ore al sabato.
14. L'istruttoria svolta ha provato lo svolgimento sistematico da parte del ricorrente di lavoro straordinario avendo i testi riferito:
(teste) «sono stato dipendente della Testimone_1 [...]
dal 2016 alla chiusura dell'appalto a maggio o giugno 2024. In tale CP_5
periodo ho sempre lavorato all'interno di di GH in appalti CP_1
con faceva parte del gruppo Avevo CP_1 Controparte_5 CP_4
mansioni di capo squadra. Noi ci occupavamo di impianti in particolare di tutto ciò che è collegato alla rete internet. (...) i ricorrenti , Parte_1
e sono stati miei colleghi. (...) il nostro Parte_5 Parte_6
orario era dalle 7:00 alle 16:30 con mezz'ora di pausa questo da lunedì a venerdì.
Di sabato facevamo dalle 6:00 alle 12:00 o dalle 6:00 alle 11:00. Si lavoravamo per la maggior parte delle volte tutti i sabati. (...) noi lavoravamo a bordo nave.
L'orario che ho indicato era l'orario di lavoro effettivo, (...) »;
6 -DE «conosco i tre ricorrenti , Testimone_2 Parte_1
e perché sono stati miei colleghi. (...) Parte_5 Parte_6
sono stato dipendente della da maggio 2016 con contratto a Controparte_5
termine e poi da ottobre 2016 a tempo indeterminato e ho lavorato sino a giugno/luglio 2024, l'ultima busta paga è di luglio 2024 non ricordo se anche agosto. Ho dato le dimissioni volontarie per giusta causa. (...) (...) il nostro orario
è stato cambiato diverse volte, dipendeva dalla stagione, ma lavoravamo sempre
9 ore al giorno e a volte anche 10, dipendeva dal periodo. A fine nave facevamo tante ore di straordinario a volte si arrivava addirittura a 11 ore. Un orario normale era dalle 7.00 alle 17:00 con mezz'ora di pausa, questo orario era da lunedì a venerdì. Il sabato lavoravamo 5/6 ore e a volte anche 8 ore, dipendeva dal periodo. E quindi l'orario normale era dalle 6:00 alle 12:00, però capitava anche di più. Io personalmente facevo uno al massimo due sabati al mese, tranne nel periodo di fine nave. Raramente capitava di lavorare anche la domenica. (...) non so dire se i ricorrenti lavoravano tutti i sabati o anche loro qualche sabato al mese. Posso dire che nella maggior parte delle volte in cui ho lavorato di sabato loro c'erano. (...) l'orario che ho indicato è l'orario effettivo di lavoro. (...) è una ditta consorziata con e altre ( CP_4 Parte_2
SO e Tecno IS e credo anche una vetreria), e se non sbaglio facevano riferimento allo stesso titolare»;
- il ricorrente a sua volta ha riferito « (...) ho lavorato per Parte_2
nel cantiere di di GH da marzo 2022 sino a giugno 2024 CP_1
quando la ditta ha smesso di lavorare, (…) (...) il mio lavoro era di elettricista.
(...) da quando ho iniziato abbiamo sempre fatto 9 ore al giorno e quando si era verso fine nave si lavorava anche 10 o 11 ore la giorno da lunedì a venerdì.
L'orario era dalle 7:00 alle 16:30 qualche volta 17:00 con mezz'ora di pausa pranzo. Ho sempre lavorato anche di sabato – almeno 3 sabati al mese – per 6 ore dalle 6:00 alle 12:00. (...) questo era l'orario di lavoro effettivo, (...) non so dire sui rapporti tra , so solo che tutti gli operai di Parte_2 CP_4
queste ditte lavoravano insieme»
15. Secondo la consolidata giurisprudenza della S.C. sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere
7 probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del Giudice ( Cass. L., 16150 del
19/06/2018), avendo poi l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso ( ex plurimis Cass. L., n. 4076 del 20/02/2018).
16. Seppur non è possibile provare giorno per giorno il superamento dell'orario normale di lavoro è comunque stato provato lo svolgimento sistematico di un orario di almeno 9 ore al giorno dal lunedì a venerdì e quindi dalle 7:00 alle 16:30 con mezz'ora di pausa e il sabato dalle 6:00 alle 12:00 per almeno 2 sabati al mese.
SPECIFICI EMOLUMENTI
17. Il ricorrente ha richiesto le retribuzioni di giugno 2024 e di luglio 2024
(non lavorato), la tredicesima mensilità 2024, ferie non godute, ROL, indennità mancato preavviso, TFR maturato, elemento perequativo e TFR (vd. conteggi).
18. Quanto all'elemento perequativo, l'art. 13 (Elemento perequativo), Sez.
IV, Titolo IV CCNL per i dipendenti dalle industrie metalmeccaniche private e della installazione di impianti (cd METALMECCANICA - Aziende industriali) del
05/02/2021 (valevo dal 5/272021 al 30/6/2024) « A decorrere dal 2008, ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione e che nel corso dell'anno precedente (1° gennaio-31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal c.c.n.l.(lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri importi retributivi comunque soggetti a contribuzione), è corrisposta, a titolo perequativo, con la retribuzione del mese di giugno, una cifra annua pari a 260 euro, onnicomprensiva e non incidente sul t.f.r. ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal c.c.n.l., in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell'anno precedente. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà
8 considerata, a questi effetti, come mese intero. A decorrere dal 1° gennaio 2011
l'importo sopra riportato è elevato a 455 euro. A decorrere dal 1° gennaio 2014
l'Elemento perequativo è elevato a 485 euro. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al momento di corresponsione dell'elemento perequativo, fermo restando i criteri di maturazione dello stesso, il suddetto importo verrà corrisposto all'atto della liquidazione delle competenze.
L'elemento perequativo come sopra definito sarà ad ogni effetto di competenza dell'anno di erogazione in quanto il riferimento ai trattamenti retributivi percepiti è assunto dalle parti quale parametro di riferimento ai fini del riconoscimento dell'istituto»
19. L'art.25 ter (Elemento perequativo e welfare aziendale) CCNL Addetti all'Industria Metalmeccanica privata e alla Installazione Impianti in vigore dal
01/06/2024 al 31/05/2027 ha poi previsto « 1. Le imprese prive di contrattazione aziendale dovranno corrispondere ai dipendenti in forza al 1° gennaio di ogni anno un importo pari ad euro 485,00 unitamente alla retribuzione del mese di giugno. Tale importo sarà proporzionalmente ridotto in caso di contratto part- time ed in base ai mesi di anzianità di ogni lavoratore nell'anno precedente. I dipendenti che abbiano comunque percepito a qualsiasi titolo importi aggiuntivi rispetto ai minimi contrattuali, riceveranno la somma suddetta fino a concorrenza. (...)».
20. Nel caso in esame non essendosi costituita la datrice di lavoro non ha provato che vi sia stata una contrattazione aziendale. Le norme contrattuali fanno comunque riferimento a « lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri importi retributivi comunque soggetti a contribuzione» o al percepimento « a qualsiasi titolo importi aggiuntivi rispetto ai minimi contrattuali», pertanto non essendo stato specificato nulla sul punto, sembra dunque debba detrarsi il riconosciuto premio di produzione.
RE AT
21. Dunque con la produzione del contratto di lavoro, delle buste paga, del
CUD, del CCNL e con la prova dello svolgimento di lavoro straordinario e dello svolgimento di mansioni superiori, il ricorrente ha provato di andare creditore dei seguenti importi: € 3.416,14 per retribuzione giugno e luglio 2024 comprensivi
9 di 13esima, € 697,19 per preavviso, € 211,37 per ferie non godute, € 452,65 per
ROL, € 3.840,65 per TFR, € 1.172,18 da dui deve essere detratto quanto percepito per premio di produzione a concorrenza del predetto importo, € 8.486,72 per straordinario ed € 628,65 per incidenza sul TFR.
22. Il ricorrente ha diritto all'indennità di mancato preavviso essendo le dimissioni sorrette da giusta causa, in quanto il ricorrente è stato lasciato a casa senza stipendio e senza licenziamento.
23. Costituisce principio consolidato quello secondo il quale, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (vd. ex plurimis Cass. S.U. 30/10/2001 n. 13533).
24. Mentre il ricorrente ha provato le proprie pretese e ha allegato l'inadempimento né la datrice di lavoro né hanno provato il loro CP_1
adempimento.
RESPONSABILITA' EX ART. 29 D.LGS. 276/2003 - EMOLUMENTI RIENTRANTI
NELLA GARANZIA EX ART. 29 CIT.
25. L'art. 29 d.lgs. 276/2003 è limitato agli emolumenti di natura strettamente retributiva ( Cass. L., 28517/2019; Cass. L., 23303/19) con esclusione dell' indennità sostitutiva ferie e dei permessi non goduti (Cass. 15958/2021 che richiama . Cass. 16/7/1992 n. 8627, Cass. 13/3/1997 n. 2231, Cass. 29/8/1997 n. 8212,
v. anche Cass. 24/12/1997 n. 13039, Cass. 7/3/2002 n. 3298), con esclusione dell'indennità sostitutiva del preavviso (Cass. 8717/1990, 7109/1990, 4081/1990; in senso contrario Cass. n. 27140/2024 alla quale questa sezione allo stato non intende aderire in quanto fondata sul rilievo della «natura indennitaria e retributiva e non risarcitoria» dell'indennità di preavviso mentre la costante giurisprudenza di legittimità fa riferimento alla nozione di «natura strettamente retributiva» e quindi con esclusione di quegli emolumenti che hanno una componente anche indennitaria o risarcitoria), con inclusione, invece, dei ROL per riduzione orario di lavoro (Cass. L., 10354/2016), mentre sono inclusi 13^, EAR
10 (= Elemento Aggiuntivo della Retribuzione), straordinario, retribuzione ordinaria,
TFR, elemento perequativo – avente natura chiaramente retributiva come da declaratoria contrattuale – festività lavorate.
26. Dalla responsabilità ex art. 29 d.lgs. 276/2003 è altresì escluso il pagamento di retribuzioni non corrisposte per l'unilaterale sospensione del rapporto. In tal senso si veda infatti ex plurimis Cass. L., 28517/2019 «in tema di responsabilità solidale del committente con l'appaltatore di servizi, la locuzione
"trattamenti retributivi", contenuta nell'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del
2003, deve essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti, con conseguente esclusione delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno per illegittima unilaterale riduzione dell'orario lavorativo da parte del datore di lavoro».
27. Il committente risponde solamente per i crediti maturati in relazione al periodo del rapporto di lavoro coinvolto dall'appalto ed in particolare della sola quota parte di maturato dal lavoratore nell'ambito dello specifico appalto Pt_7
(Cass, Lav. 444/2019).
28. Anche il rimborso fiscale ha natura retributiva esonero IVS aumenta la retribuzione.
29. Con le limitazioni sopra riportate deve dunque essere CP_1
condannata a corrispondere quanto dovuto per la mensilità di giugno 24 comprensiva di 13^, TFR, elemento perequativo detratto quanto percepito per premio produzione, straordinario e incidenza su TFR, ROL.
RESPONSABILITA' EX ART. 1676 C.C.
30. Quanto all'azione ex art. 1676 c.c. tale garanzia copre tutte le pretese maturate dal lavoratore impiegato nell'appalto senza distinzione tra pretese aventi natura retributiva o risarcitoria e ciò fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui il lavoratore propone la domanda tuttavia la disposizione non trova applicazione al caso in esame non essendovi stato un rapporto contrattuale diretto tra società datrice di lavoro e ma avendo la prima lavorato in subappalto di CP_1 CP_1
31. Deve dunque concludersi come in dispositivo.
11 ACCESSORI
32. Sono dovuti rivalutazione monetaria e interessi legali ex art. 429 c.p.c.
e 150 disp. att. c.p.c., dovendosi escludere il riconoscimento degli interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. alla luce di Cass. SSUU 12449/2024; si richiama sul punto propria sentenza 183/2025 RG ex art. 118 disp. att. c.p.c.
SPESE DI LITE
33. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate - come in dispositivo - avuto riguardo ai valori medi previsti dal DM 55/2014 e DM 147/2022
(quest'ultimo applicabile ex art. 6 alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore ovvero il 23/10/2022), per le controversie di lavoro €5.200 – 26000 ridotto ex art. 4, comma 1, penultimo e ultimo periodo, DM cit., tenuto conto del valore effettivo della controversia, che
è stata svolta attività istruttoria, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (medie), dei contrasti giurisprudenziali (come riportati), aumentato del 30% ex art. 1, comma 1, lett. b), DM 37 dell'8.3.2017 atteso che gli atti depositati telematicamente sono stati redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e fruizione in quanto consentono la ricerca dei documenti allegati.
34. Il ricorrente va esente dal contributo unificato come da autocertificazione in atti.
P.Q.M.
Il giudice ogni contraria istanza eccezione e difesa rigettata definitivamente pronunciando così provvede:
1) Accertato il rapporto di lavoro con e l'impiego Controparte_5
del ricorrente nel subappalto con e Controparte_4
appalto con come indicato in parte motiva, accertato il Controparte_1
diritto del ricorrente ad € 3.416,14 per retribuzione giugno e luglio 2024 comprensivi di 13esima, € 697,19 per preavviso, € 211,37 per ferie non godute, €
452,65 per ROL, € 3.840,65 per TFR, € 1.172,18 da dui deve essere detratto quanto percepito per premio di produzione a concorrenza del predetto importo, €
8.486,72 per straordinario ed € 628,65 per incidenza sul TFR, condanna quale responsabile in solido ex art. 29 d.lgs. 276/2003, a Controparte_1
12 corrispondere al ricorrente le predette somme ad esclusione della mensilità di luglio, dell'indennità di mancato preavviso, dell'indennità per ferie non godute oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. C.p.c. dalle singole scadenze al saldo effettivo;
2) Condanna alla rifusione delle spese di lite che Controparte_1
liquida in € 2.700,00 + 30% (ex comma 1 bis dell'art. 1 DM 55/2014, introdotto dall'art. 1, lett. b) DM 37/2018) per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, come per legge.
Venezia, all'udienza del 26/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara
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