Articolo 38 della Legge di guerra
Articolo 37Articolo 39
Versione
30 settembre 1938
Art. 38.

(Discesa con paracadute).

E' lecito aprire il fuoco contro i nemici, che, fuori del caso di naufragio, scendono con paracadute, isolati o in massa.


Entrata in vigore il 30 settembre 1938
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente