Art. 38.
(Discesa con paracadute).
E' lecito aprire il fuoco contro i nemici, che, fuori del caso di naufragio, scendono con paracadute, isolati o in massa.
(Discesa con paracadute).
E' lecito aprire il fuoco contro i nemici, che, fuori del caso di naufragio, scendono con paracadute, isolati o in massa.