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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 24/12/2025, n. 2770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2770 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, composto dai seguenti magistrati:
Dott. Marcello MAGGI Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI Giudice
Dott. Enrica DI TURSI Giudice rel.
ha emesso la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 3269 R.G dell'anno 2025, avente ad oggetto: “separazione giudiziale”.
D A
- difesa e rappresentata dall'avv. IACOBBI Lorenzo Parte_1
E
- difeso e rappresentato dall'avv. QUERO Maddalena Controparte_1
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto
-INTERVENUTO-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10/07/2025 la signora premesso che in Parte_1 data 30/09/1970 aveva contratto matrimonio in Palagiano (TA), con il signor
[...]
; che dalla loro unione nascevano i figli ed , entrambi CP_1 Per_1 Per_2 maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che il rapporto matrimoniale tra i coniugi, negli ultimi anni, diveniva oramai intollerabile ed insostenibile a causa del carattere e della condotta violenta ed aggressiva del resistente;
che il signor CP_1 approfittando dell'assenza di qualche settimana di ella ricorrente svuotava, con l'aiuto e la complicità di suo figlio, , la casa coniugale portando con sé gran parte Per_2 dell'arredamento e ricordi personali di ella ricorrente;
che per tale ragione, fatto rientro a Palagianello e scoperta la sottrazione illecita dei suoi beni, ella ricorrente sporgeva formale denuncia-querela per il reato di appropriazione indebita e maltrattamento familiare;
che entrambe le parti erano economicamente autonome;
che l'unione era naufragata senza possibilità di riconciliazione.
Alla luce di tali considerazioni ella ricorrente adiva questo Tribunale chiedendo di pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] , con riconoscimento di addebito a carico di quest'ultimo; di assegnare la casa CP_1 coniugale, sita in Palagianello (TA) alla via Don Luigi Sturzo n. 5, alla signora
[...]
disporre, a carico del signor , un assegno di mantenimento Parte_1 Controparte_1 mensile, a favore della sig.ra ammontante ad euro 200,00, ovvero Parte_1 di quella maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia.
Instauratosi il contraddittorio, in data 04/11/2025, si costituiva in giudizio il signor
[...]
, il quale non si opponeva alla richiesta di separazione ma chiedeva di CP_1 pronunciarla per le seguenti motivazioni e condizioni: rigettare la richiesta di addebito chiesta nei suoi confronti, addebitando la separazione alla ricorrente che con i suoi comportamenti contrari al dovere di fedeltà, causava la crisi coniugale nonché tutte le richieste economiche avanzate dalla ricorrente.
All'udienza del 09/12/2025 le parti congiuntamente chiedevano la fissazione di un'udienza a trattazione scritta al fine di depositare note difensive e l'accordo sottoscritto dalle predette e trasformare l'odierno giudizio di separazione da giudiziale in consensuale.
Veniva, pertanto, fissata l'udienza del 18/12/2025 con le modalità della trattazione scritta assegnando alle parti termine sino alla data dell'udienza ore 09.00 per depositare note difensive e l'accordo sottoscritto dalle parti ed autenticato dai difensori.
Va rilevato che all'udienza del 18/12/2025, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, le parti hanno insistito per la pronuncia di separazione personale alle condizioni di cui all'accordo anzidetto, trasformando questo giudizio di separazione da giudiziale in consensuale come da allegate note difensive depositate il 18 12 2025 , che si considerano parte integrante di questa sentenza ,chiedendo che il Tribunale lo recepisse.
Va, pertanto, pronunziata la separazione personale dei coniugi, essendosi verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, e va pertanto accolta la comune richiesta di separazione formulata dalle parti.
Ne consegue l'ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente per territorio di procedere alla annotazione della presente sentenza.
Quanto alle pronunzie accessorie, valutata la non contrarietà ad alcuna norma di legge delle conclusioni concordemente rese dalle parti, il Collegio può senz'altro recepire in sentenza le condizioni esplicitate nell' allegato accordo e nelle note difensive cui ci si riporta integralmente, come da dispositivo che segue, tenuto conto che l'accordo rispecchia la situazione patrimoniale delle parti.
Visto l'esito del giudizio e la natura della controversia, ricorrono giustificati motivi per pronunciare la totale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta con ricorso da nei confronti di , depositato in data Parte_1 Controparte_1
10/07/2025, così provvede: pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] il [...] e , nato Parte_1 Controparte_1
a Palagianello (TA) il 20/01/1944 e regolarmente trascritto negli atti dello stato civile del
Comune di Palagianello (TA) al n. 23, Parte II serie B anno 1970.
Disciplina le condizioni della separazione dei coniugi e della prole in conformità a quelle da costoro indicate congiuntamente nell'accordo allegato con le note difensive di cui all'udienza a trattazione scritta del 30/10/2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
Spese integralmente compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per gli adempimenti di legge all'Ufficiale dello Stato civile del comune di Palagianello
(TA).
Così deciso in Taranto, 18 dicembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Enrica Di Tursi dott. Marcello Maggi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, composto dai seguenti magistrati:
Dott. Marcello MAGGI Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI Giudice
Dott. Enrica DI TURSI Giudice rel.
ha emesso la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 3269 R.G dell'anno 2025, avente ad oggetto: “separazione giudiziale”.
D A
- difesa e rappresentata dall'avv. IACOBBI Lorenzo Parte_1
E
- difeso e rappresentato dall'avv. QUERO Maddalena Controparte_1
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto
-INTERVENUTO-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10/07/2025 la signora premesso che in Parte_1 data 30/09/1970 aveva contratto matrimonio in Palagiano (TA), con il signor
[...]
; che dalla loro unione nascevano i figli ed , entrambi CP_1 Per_1 Per_2 maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che il rapporto matrimoniale tra i coniugi, negli ultimi anni, diveniva oramai intollerabile ed insostenibile a causa del carattere e della condotta violenta ed aggressiva del resistente;
che il signor CP_1 approfittando dell'assenza di qualche settimana di ella ricorrente svuotava, con l'aiuto e la complicità di suo figlio, , la casa coniugale portando con sé gran parte Per_2 dell'arredamento e ricordi personali di ella ricorrente;
che per tale ragione, fatto rientro a Palagianello e scoperta la sottrazione illecita dei suoi beni, ella ricorrente sporgeva formale denuncia-querela per il reato di appropriazione indebita e maltrattamento familiare;
che entrambe le parti erano economicamente autonome;
che l'unione era naufragata senza possibilità di riconciliazione.
Alla luce di tali considerazioni ella ricorrente adiva questo Tribunale chiedendo di pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] , con riconoscimento di addebito a carico di quest'ultimo; di assegnare la casa CP_1 coniugale, sita in Palagianello (TA) alla via Don Luigi Sturzo n. 5, alla signora
[...]
disporre, a carico del signor , un assegno di mantenimento Parte_1 Controparte_1 mensile, a favore della sig.ra ammontante ad euro 200,00, ovvero Parte_1 di quella maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia.
Instauratosi il contraddittorio, in data 04/11/2025, si costituiva in giudizio il signor
[...]
, il quale non si opponeva alla richiesta di separazione ma chiedeva di CP_1 pronunciarla per le seguenti motivazioni e condizioni: rigettare la richiesta di addebito chiesta nei suoi confronti, addebitando la separazione alla ricorrente che con i suoi comportamenti contrari al dovere di fedeltà, causava la crisi coniugale nonché tutte le richieste economiche avanzate dalla ricorrente.
All'udienza del 09/12/2025 le parti congiuntamente chiedevano la fissazione di un'udienza a trattazione scritta al fine di depositare note difensive e l'accordo sottoscritto dalle predette e trasformare l'odierno giudizio di separazione da giudiziale in consensuale.
Veniva, pertanto, fissata l'udienza del 18/12/2025 con le modalità della trattazione scritta assegnando alle parti termine sino alla data dell'udienza ore 09.00 per depositare note difensive e l'accordo sottoscritto dalle parti ed autenticato dai difensori.
Va rilevato che all'udienza del 18/12/2025, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, le parti hanno insistito per la pronuncia di separazione personale alle condizioni di cui all'accordo anzidetto, trasformando questo giudizio di separazione da giudiziale in consensuale come da allegate note difensive depositate il 18 12 2025 , che si considerano parte integrante di questa sentenza ,chiedendo che il Tribunale lo recepisse.
Va, pertanto, pronunziata la separazione personale dei coniugi, essendosi verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, e va pertanto accolta la comune richiesta di separazione formulata dalle parti.
Ne consegue l'ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente per territorio di procedere alla annotazione della presente sentenza.
Quanto alle pronunzie accessorie, valutata la non contrarietà ad alcuna norma di legge delle conclusioni concordemente rese dalle parti, il Collegio può senz'altro recepire in sentenza le condizioni esplicitate nell' allegato accordo e nelle note difensive cui ci si riporta integralmente, come da dispositivo che segue, tenuto conto che l'accordo rispecchia la situazione patrimoniale delle parti.
Visto l'esito del giudizio e la natura della controversia, ricorrono giustificati motivi per pronunciare la totale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta con ricorso da nei confronti di , depositato in data Parte_1 Controparte_1
10/07/2025, così provvede: pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] il [...] e , nato Parte_1 Controparte_1
a Palagianello (TA) il 20/01/1944 e regolarmente trascritto negli atti dello stato civile del
Comune di Palagianello (TA) al n. 23, Parte II serie B anno 1970.
Disciplina le condizioni della separazione dei coniugi e della prole in conformità a quelle da costoro indicate congiuntamente nell'accordo allegato con le note difensive di cui all'udienza a trattazione scritta del 30/10/2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
Spese integralmente compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per gli adempimenti di legge all'Ufficiale dello Stato civile del comune di Palagianello
(TA).
Così deciso in Taranto, 18 dicembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Enrica Di Tursi dott. Marcello Maggi