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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 26/11/2025, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 953/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. LO RV, nella causa civile n. 953/2025
Ruolo G. Lav. Prev. promossa da Pt_1
avv. Alessandro Bacchi) Parte_2
- ricorrente -
contro
(avv. Roberto Annovazzi) CP_1
- convenuto–
contro
(avv. Roberto Annovazzi) Controparte_2
- convenuto–
ha emesso e pubblicato, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 26.11.2026, alle ore 13.45, la seguente
[...]
ha proposto opposizione ad intimazione di pagamento n. 08220259001327706/000 Parte_3
con la quale preannunciava l'avvio della riscossione in relazione a Controparte_2
CP_ crediti di diversa natura, tra i quali i crediti contributivi dell' di cui ai seguenti avvisi di addebito n. 38220160000248054000, n. 38220170001057642000, n. 38220170001180966000, n.
38220170001528407000. Eccepiva in linea preliminare l'incompetenza dell'ufficio CP_3 CP_2
che aveva formato l'avviso di intimazione opposto e, comunque, nel merito l'insussistenza dei
[...]
pagina 1 di 3 crediti contributivi in quanto estinti per prescrizione dalla data di insorgenza dei crediti o, in subordine, dalla data della notificazione degli avvisi di addebito.
CP_ Si è costituito l' il quale ha allegato di avere ritualmente notificato gli avvisi di addebito presupposti e, segnatamente, l'avviso di addebito 382 2016 00002480 54 000 il 12.5.2016; l'avviso di addebito 382 2017 00010576 42 000 il 26.10.2017: l'avviso di addebito 382 2017 00011809 66 000 il
9.11.2017; l'avviso di addebito 382 2017 00015284 07 000 il 16/1/2018. Ha dedotto che il termine di prescrizione è stato interrotto, da da un precedente atto di Controparte_2
intimazione notificato nel mese di agosto del 2023.
Si è costituita che ha dedotto l'infondatezza dell'eccezione relativa Controparte_2
all'incompetenza dell'Ufficio che ha formato l'atto di intimazione e di quella di prescrizione dei crediti contributivi omettendo, però, di allegare e/o depositare gli atti che avrebbero prodotto l'effetto interruttivo della prescrizione successivo alla notificazione degli avvisi di addebito presupposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Come noto, il termine di prescrizione dei contributi e premi dovuti agli enti previdenziale si compie con il decorso di cinque anni ai sensi e per gli effetti di cui ai commi 9 e 10 dell'art. 3 comma 12 della l.
n. 335 del 1995. Nel caso di specie al termine ordinario di cinque anni devono aggiungersi 311 giorni di sospensione del corso della prescrizione di cui al d.l. n. 18 del 2020 e di cui al d.l. n. 183 del
31.12.2020 (129 + 182 giorni).
Ora, tra la data della notificazione degli avvisi di addebito presupposti e la data della notificazione dell'intimazione di pagamento, il termine risulta ampiamente decorso con la conseguenza che i crediti di cui all'avviso di addebito n. 382 2016 00002480 54 000, all'avviso di addebito n. 382 2017 00010576 42
000 all'avviso di addebito 382 2017 00011809 66 000 e di cui all'avviso di addebito n 382 2017 00015284
07 000 risultavano estinti per prescrizione al momento della formazione e notificazione dell'intimazione di pagamento.
CP_ L'atto di intimazione citato dall nella propria memoria di costituzione, con presunto effetto interruttivo della prescrizione, al contrario di quanto dedotto dall' , non è stato mai notificato CP_4
all'opponente essendo risultato irreperibile il destinatario dell'intimazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
esse vengono liquidate sulla base dei criteri e dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, avuto riguardo alle cause di valore tra €26.000,00 e €52.000,00 pagina 2 di 3
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così Parte_2
provvede: dichiara inefficace l'intimazione di pagamento opposta sino a concorrenza del valore dei crediti di cui ai seguenti avvisi di addebito: n. 38220160000248054000, n. 38220170001057642000, n.
38220170001180966000, n. 38220170001528407000; condanna in via solidale e CP_1 [...]
al pagamento delle spese di lite in favore dell'avv Alessandro Bacchi, procuratore Controparte_2
antistatario, liquidate nella misura di €2.500,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, Iva e Cpa come per legge.
Perugia 26.11.2025
Il giudice
LO RV
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. LO RV, nella causa civile n. 953/2025
Ruolo G. Lav. Prev. promossa da Pt_1
avv. Alessandro Bacchi) Parte_2
- ricorrente -
contro
(avv. Roberto Annovazzi) CP_1
- convenuto–
contro
(avv. Roberto Annovazzi) Controparte_2
- convenuto–
ha emesso e pubblicato, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 26.11.2026, alle ore 13.45, la seguente
[...]
ha proposto opposizione ad intimazione di pagamento n. 08220259001327706/000 Parte_3
con la quale preannunciava l'avvio della riscossione in relazione a Controparte_2
CP_ crediti di diversa natura, tra i quali i crediti contributivi dell' di cui ai seguenti avvisi di addebito n. 38220160000248054000, n. 38220170001057642000, n. 38220170001180966000, n.
38220170001528407000. Eccepiva in linea preliminare l'incompetenza dell'ufficio CP_3 CP_2
che aveva formato l'avviso di intimazione opposto e, comunque, nel merito l'insussistenza dei
[...]
pagina 1 di 3 crediti contributivi in quanto estinti per prescrizione dalla data di insorgenza dei crediti o, in subordine, dalla data della notificazione degli avvisi di addebito.
CP_ Si è costituito l' il quale ha allegato di avere ritualmente notificato gli avvisi di addebito presupposti e, segnatamente, l'avviso di addebito 382 2016 00002480 54 000 il 12.5.2016; l'avviso di addebito 382 2017 00010576 42 000 il 26.10.2017: l'avviso di addebito 382 2017 00011809 66 000 il
9.11.2017; l'avviso di addebito 382 2017 00015284 07 000 il 16/1/2018. Ha dedotto che il termine di prescrizione è stato interrotto, da da un precedente atto di Controparte_2
intimazione notificato nel mese di agosto del 2023.
Si è costituita che ha dedotto l'infondatezza dell'eccezione relativa Controparte_2
all'incompetenza dell'Ufficio che ha formato l'atto di intimazione e di quella di prescrizione dei crediti contributivi omettendo, però, di allegare e/o depositare gli atti che avrebbero prodotto l'effetto interruttivo della prescrizione successivo alla notificazione degli avvisi di addebito presupposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Come noto, il termine di prescrizione dei contributi e premi dovuti agli enti previdenziale si compie con il decorso di cinque anni ai sensi e per gli effetti di cui ai commi 9 e 10 dell'art. 3 comma 12 della l.
n. 335 del 1995. Nel caso di specie al termine ordinario di cinque anni devono aggiungersi 311 giorni di sospensione del corso della prescrizione di cui al d.l. n. 18 del 2020 e di cui al d.l. n. 183 del
31.12.2020 (129 + 182 giorni).
Ora, tra la data della notificazione degli avvisi di addebito presupposti e la data della notificazione dell'intimazione di pagamento, il termine risulta ampiamente decorso con la conseguenza che i crediti di cui all'avviso di addebito n. 382 2016 00002480 54 000, all'avviso di addebito n. 382 2017 00010576 42
000 all'avviso di addebito 382 2017 00011809 66 000 e di cui all'avviso di addebito n 382 2017 00015284
07 000 risultavano estinti per prescrizione al momento della formazione e notificazione dell'intimazione di pagamento.
CP_ L'atto di intimazione citato dall nella propria memoria di costituzione, con presunto effetto interruttivo della prescrizione, al contrario di quanto dedotto dall' , non è stato mai notificato CP_4
all'opponente essendo risultato irreperibile il destinatario dell'intimazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
esse vengono liquidate sulla base dei criteri e dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, avuto riguardo alle cause di valore tra €26.000,00 e €52.000,00 pagina 2 di 3
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così Parte_2
provvede: dichiara inefficace l'intimazione di pagamento opposta sino a concorrenza del valore dei crediti di cui ai seguenti avvisi di addebito: n. 38220160000248054000, n. 38220170001057642000, n.
38220170001180966000, n. 38220170001528407000; condanna in via solidale e CP_1 [...]
al pagamento delle spese di lite in favore dell'avv Alessandro Bacchi, procuratore Controparte_2
antistatario, liquidate nella misura di €2.500,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, Iva e Cpa come per legge.
Perugia 26.11.2025
Il giudice
LO RV
pagina 3 di 3