CASS
Ordinanza 14 febbraio 2023
Ordinanza 14 febbraio 2023
Massime • 1
La controversia avente ad oggetto la sanzione pecuniaria irrogata ai sensi dell'art. 33, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001, anche se relativa solo al "quantum", rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, poiché, seppur afferente al diritto soggettivo a non subire una prestazione patrimoniale non prevista dalla legge, è legata da un nesso di stretta pregiudizialità-dipendenza con il rapporto amministrativo concernente l'uso del territorio, che presuppone l'esercizio del potere amministrativo di demolizione dell'opera edilizia realizzata in assenza o totale difformità dal permesso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., ordinanza 14/02/2023, n. 4607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4607 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2023 |
Testo completo
ordinanza sul ricorso iscritto al n. 9698/2022 R.G. proposto da COMUNE DI COLI, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. NO Cella, p.e.c. , elettivamente domiciliato in Roma presso la Cancelleria della Corte di cassazione giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente – contro RT NA e NI GI, rappresentati e difesi dagli Avv.ti NA CH, p.e.c. , e IA EO, elettivamente domiciliati in Roma presso la Cancelleria della Corte di cassazione, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrenti – per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 2530/2021 del Tribunale di Piacenza. Oggetto: Regolamento di giurisdizione – illecito edilizio - sanzione pecuniaria sostitutiva ordine di demolizione Civile Ord. Sez. U Num. 4607 Anno 2023 Presidente: VIRGILIO BIAGIO Relatore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE Data pubblicazione: 14/02/2023 2 Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 gennaio 2023 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Paola D’Ovidio, il quale conclude chiedendo che la Corte di cassazione, in accoglimento del proposto ricorso, voglia dichiarare la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, dinanzi al quale andranno rimesse le parti per la prosecuzione del giudizio. Rilevato che: UZ NA e UG NN proponevano ricorso innanzi al Tribunale di Piacenza avverso la determina n. 48 del 9 ottobre 2021 di applicazione della sanzione pecuniaria in luogo del ripristino dello stato dei luoghi (demolizione del manufatto realizzato in difformità). Nel ricorso, per quanto qui rileva, le parti esponevano le seguenti circostanze di fatto: a) in data 12 giugno 2021 il Comune di Coli emetteva ordinanza di demolizione di un fabbricato e di una porzione di muro esterno di contenimento del terreno, da eseguire entro il termine di 90 giorni;
b) decorso il termine concesso, il muro di recinzione non risultava abbattuto, per cui il Comune, con successivo atto del 9 ottobre 2021, nel dare atto, previa perizia, che la demolizione era suscettibile di pregiudicare la stabilità del manufatto per la parte conforme, oltre che dell’adiacente fabbricato adibito a ricovero degli attrezzi agricoli, stabiliva di non procedere alla demolizione d’ufficio e irrogava sanzione pecuniaria, il cui ammontare era determinato in considerazione del tempo trascorso e della rilevanza dell’abuso. Si costituiva il Comune di Coli eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Il Tribunale adito accoglieva, inaudita altera parte, l’istanza di sospensiva del provvedimento impugnato. 3 Il Comune ha proposto ricorso per regolamento di giurisdizione ai sensi dell’art. 41 cod. proc. civ., poi illustrato con memoria. UZ NA e UG NN hanno resistito con controricorso, poi anch’esso illustrato con memoria, eccependo l’inammissibilità del ricorso e, comunque, chiedendone il rigetto. Il pubblico ministero ha presentato le sue conclusioni scritte. Le conclusioni del pubblico ministero e il decreto di fissazione dell’adunanza sono stati notificati agli avvocati delle parti. Considerato che: 1. Vanno disattese le eccezioni di inammissibilità sollevate dai controricorrenti per tardività dell’iscrizione a ruolo, effettuata oltre i termini di cui all’art. 369, secondo comma, cod. proc. civ., nonché per carenza dei requisiti ex art. 41 cod. proc. civ. per aver il giudice di merito sospeso, in via cautelare, l’atto amministrativo impugnato. 1.1. Con riguardo al primo profilo, va rilevato che il ricorso è procedibile posto che, come risulta dagli atti (e dalla stessa produzione delle ricevute di spedizione e ricevimento del ricorrente), il ricorso, notificato dal Comune di Coli alle controparti in data 30 marzo 2022, è stato inviato alla cancelleria della Corte a mezzo posta in data 14 aprile 2022, con effetti a tale data ex art. 134, quinto comma, disp. att. cod. proc. civ. ai fini del deposito e dell’iscrizione a ruolo, dunque nel rispetto del termine ex art. 369 cpv cod. proc. civ. 1.2. Quanto al secondo profilo, la proposizione del regolamento di giurisdizione non è inibita dalla pronuncia dell'ordinanza cautelare del Tribunale di Piacenza, di cui si è dato conto in narrativa, poiché detto provvedimento non ha carattere decisorio e non incide in via definitiva sulle posizioni soggettive dedotte in giudizio essendo destinato a perdere efficacia per effetto della sentenza definitiva di merito, sicché esso, pur quando coinvolge posizioni di diritto soggettivo, non statuisce con la forza dell'atto giurisdizionale idoneo ad assumere autorità di 4 giudicato, neppure in punto di giurisdizione (Cass. S.U., n. 8774 del 30/03/2021, Cass. S.U., n. 12864 del 26/06/2020; Cass. S.U., n. 21677 del 23/09/2013). 2. Con l’istanza di regolamento di giurisdizione il Comune di Coli deduce che, non avendo la sanzione pecuniaria carattere afflittivo – ma ripristinatorio in quanto derivata e/o secondaria e sostitutiva di quella primaria di demolizione – e costituendo la stessa l’ultimo segmento del potere di controllo e vigilanza del territorio, la controversia rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. 3. Va dichiarata la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. 3.1. Invero, le Sezioni Unite, con riguardo ad una fattispecie per molti versi analoga, già si sono espresse in tal senso (v. Cass. S.U., n. 12429 del 11/05/2021). 3.2. Occorre rilevare, in primo luogo, che la sanzione pecuniaria de qua è stata applicata, come emerge chiaramente dalle circostanze su evidenziate in fatto, in forza dell’art. 33, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001. In base a tale norma, se, in ragione di motivato accertamento dell’ufficio tecnico comunale, il ripristino dei luoghi non sia possibile all’esito dell’ordinanza di rimozione, ovvero demolizione, dell’opera di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso o in totale difformità da esso, il dirigente o il responsabile dell’ufficio irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento di valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione delle opere. Sul punto, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che «la valutazione circa la possibilità di dare corso all’applicazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella ripristinatoria costituisce una mera eventualità della fase esecutiva, successiva alla ingiunzione a demolire: con la conseguenza che la mancata valutazione della 5 possibile applicazione della sanzione pecuniaria sostitutiva non può costituire un vizio dell’ordine di demolizione ma, al più, della successiva fase riguardante l’accertamento delle conseguenze derivanti dall’omesso adempimento al predetto onere di demolizione e della verifica dell’incidenza della demolizione sulle opere non abusive» (Cons. Stato, VI, n. 4855 del 2016, n. 5180 del 2017 e n. 1063 del 2018). Ne deriva che la controversia relativa al quantum della sanzione pecuniaria, seppure relativa a diritto soggettivo in quanto inerente al diritto a non subire una prestazione patrimoniale non prevista dalla legge, non è, tuttavia, considerabile isolatamente ma va collocata nella materia sostanziale di appartenenza. 3.3. In secondo luogo, va considerato che l’originaria devoluzione delle controversie per le violazioni in materia urbanistica e edilizia al giudice ordinario, già prevista dall’art. 22 bis della legge n. 689 del 1981, è venuta meno a seguito dell’abrogazione della norma, operata con l’art. 34, comma 1, lett. c), d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, sicché occorre fare riferimento all’art. 133 cod. proc. amm. e, dunque, per le materie affidate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, alla riconducibilità mediata del rapporto dedotto in giudizio all’esercizio del potere amministrativo (v. sul punto Corte cost. n. 204 del 2004; v. anche Cass. S.U., n. 11388 del 31/05/2016 e Cass. S.U., n. 8187 del 14/03/2022, che, esclusa la rilevanza dell’abrogazione dell’art. 22 bis cit., ha ritenuto, applicando i medesimi parametri di valutazione, l’opposizione all’ordinanza ingiunzione di pagamento per violazione della normativa relativa alle cave appartenere alla giurisdizione del giudice ordinario poiché in tali cause non si discuteva «di modi di governo del territorio ma solo di provvedimenti adottati dalla P.A. per reagire a comportamenti illegittimi dei privati»). 6 Assume rilievo, dunque, il carattere pregiudicante del rapporto amministrativo rispetto a quello, dedotto in giudizio, di diritto comune in quanto attinente ad un diritto soggettivo. In tale evenienza, in linea generale, il giudice ordinario conosce del diritto soggettivo e può valutare, in via incidentale ai fini della eventuale disapplicazione, l’atto amministrativo. In caso di giurisdizione esclusiva sulle materie previste dall’art. 133 cod. proc. amm., invece, dall’esistenza di un nesso di pregiudizialità- dipendenza tra la controversia sui diritti soggettivi e il rapporto amministrativo ne discende la giurisdizione del giudice amministrativo. 3.4. Orbene, tale condizione ricorre nella vicenda in esame. La controversia attiene al diritto a non subire una prestazione patrimoniale non prevista dalla legge;
il rapporto, tuttavia, è legato da un nesso di pregiudizialità-dipendenza rispetto ad un rapporto amministrativo che concerne l’uso del territorio poiché l’irrogazione della sanzione pecuniaria presuppone l’esercizio del potere amministrativo di demolizione/rimozione di un’opera edilizia realizzata in assenza di permesso o in totale difformità. È privo di rilievo, pertanto, che la controversia investa solo il quantum della sanzione, circostanza che non esclude, né condiziona, l’esistenza del nesso di stretta pregiudizialità con il rapporto amministrativo, all’origine del rapporto di diritto comune, diretta correlazione e interdipendenza che, del resto, è pacificamente riconosciuta dallo stesso controricorrente (pag. 5 controricorso). 4. In conclusione, va devoluta al giudice amministrativo la controversia relativa alla sanzione pecuniaria irrogata nell’ipotesi in cui il ripristino dei luoghi, in base a motivato accertamento dell’ufficio tecnico comunale, non sia possibile all’esito dell’ordinanza di demolizione/rimozione dell’opera realizzata in assenza di permesso o in totale difformità. 7 La liquidazione delle spese del presente regolamento va rimessa al giudice presso il quale prosegue il giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo, innanzi al quale rimette le parti anche per le spese. Deciso in Roma, innanzi alle Sezioni Unite, il 10 gennaio 2023
– ricorrente – contro RT NA e NI GI, rappresentati e difesi dagli Avv.ti NA CH, p.e.c. , e IA EO, elettivamente domiciliati in Roma presso la Cancelleria della Corte di cassazione, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrenti – per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 2530/2021 del Tribunale di Piacenza. Oggetto: Regolamento di giurisdizione – illecito edilizio - sanzione pecuniaria sostitutiva ordine di demolizione Civile Ord. Sez. U Num. 4607 Anno 2023 Presidente: VIRGILIO BIAGIO Relatore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE Data pubblicazione: 14/02/2023 2 Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 gennaio 2023 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Paola D’Ovidio, il quale conclude chiedendo che la Corte di cassazione, in accoglimento del proposto ricorso, voglia dichiarare la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, dinanzi al quale andranno rimesse le parti per la prosecuzione del giudizio. Rilevato che: UZ NA e UG NN proponevano ricorso innanzi al Tribunale di Piacenza avverso la determina n. 48 del 9 ottobre 2021 di applicazione della sanzione pecuniaria in luogo del ripristino dello stato dei luoghi (demolizione del manufatto realizzato in difformità). Nel ricorso, per quanto qui rileva, le parti esponevano le seguenti circostanze di fatto: a) in data 12 giugno 2021 il Comune di Coli emetteva ordinanza di demolizione di un fabbricato e di una porzione di muro esterno di contenimento del terreno, da eseguire entro il termine di 90 giorni;
b) decorso il termine concesso, il muro di recinzione non risultava abbattuto, per cui il Comune, con successivo atto del 9 ottobre 2021, nel dare atto, previa perizia, che la demolizione era suscettibile di pregiudicare la stabilità del manufatto per la parte conforme, oltre che dell’adiacente fabbricato adibito a ricovero degli attrezzi agricoli, stabiliva di non procedere alla demolizione d’ufficio e irrogava sanzione pecuniaria, il cui ammontare era determinato in considerazione del tempo trascorso e della rilevanza dell’abuso. Si costituiva il Comune di Coli eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Il Tribunale adito accoglieva, inaudita altera parte, l’istanza di sospensiva del provvedimento impugnato. 3 Il Comune ha proposto ricorso per regolamento di giurisdizione ai sensi dell’art. 41 cod. proc. civ., poi illustrato con memoria. UZ NA e UG NN hanno resistito con controricorso, poi anch’esso illustrato con memoria, eccependo l’inammissibilità del ricorso e, comunque, chiedendone il rigetto. Il pubblico ministero ha presentato le sue conclusioni scritte. Le conclusioni del pubblico ministero e il decreto di fissazione dell’adunanza sono stati notificati agli avvocati delle parti. Considerato che: 1. Vanno disattese le eccezioni di inammissibilità sollevate dai controricorrenti per tardività dell’iscrizione a ruolo, effettuata oltre i termini di cui all’art. 369, secondo comma, cod. proc. civ., nonché per carenza dei requisiti ex art. 41 cod. proc. civ. per aver il giudice di merito sospeso, in via cautelare, l’atto amministrativo impugnato. 1.1. Con riguardo al primo profilo, va rilevato che il ricorso è procedibile posto che, come risulta dagli atti (e dalla stessa produzione delle ricevute di spedizione e ricevimento del ricorrente), il ricorso, notificato dal Comune di Coli alle controparti in data 30 marzo 2022, è stato inviato alla cancelleria della Corte a mezzo posta in data 14 aprile 2022, con effetti a tale data ex art. 134, quinto comma, disp. att. cod. proc. civ. ai fini del deposito e dell’iscrizione a ruolo, dunque nel rispetto del termine ex art. 369 cpv cod. proc. civ. 1.2. Quanto al secondo profilo, la proposizione del regolamento di giurisdizione non è inibita dalla pronuncia dell'ordinanza cautelare del Tribunale di Piacenza, di cui si è dato conto in narrativa, poiché detto provvedimento non ha carattere decisorio e non incide in via definitiva sulle posizioni soggettive dedotte in giudizio essendo destinato a perdere efficacia per effetto della sentenza definitiva di merito, sicché esso, pur quando coinvolge posizioni di diritto soggettivo, non statuisce con la forza dell'atto giurisdizionale idoneo ad assumere autorità di 4 giudicato, neppure in punto di giurisdizione (Cass. S.U., n. 8774 del 30/03/2021, Cass. S.U., n. 12864 del 26/06/2020; Cass. S.U., n. 21677 del 23/09/2013). 2. Con l’istanza di regolamento di giurisdizione il Comune di Coli deduce che, non avendo la sanzione pecuniaria carattere afflittivo – ma ripristinatorio in quanto derivata e/o secondaria e sostitutiva di quella primaria di demolizione – e costituendo la stessa l’ultimo segmento del potere di controllo e vigilanza del territorio, la controversia rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. 3. Va dichiarata la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. 3.1. Invero, le Sezioni Unite, con riguardo ad una fattispecie per molti versi analoga, già si sono espresse in tal senso (v. Cass. S.U., n. 12429 del 11/05/2021). 3.2. Occorre rilevare, in primo luogo, che la sanzione pecuniaria de qua è stata applicata, come emerge chiaramente dalle circostanze su evidenziate in fatto, in forza dell’art. 33, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001. In base a tale norma, se, in ragione di motivato accertamento dell’ufficio tecnico comunale, il ripristino dei luoghi non sia possibile all’esito dell’ordinanza di rimozione, ovvero demolizione, dell’opera di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso o in totale difformità da esso, il dirigente o il responsabile dell’ufficio irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento di valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione delle opere. Sul punto, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che «la valutazione circa la possibilità di dare corso all’applicazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella ripristinatoria costituisce una mera eventualità della fase esecutiva, successiva alla ingiunzione a demolire: con la conseguenza che la mancata valutazione della 5 possibile applicazione della sanzione pecuniaria sostitutiva non può costituire un vizio dell’ordine di demolizione ma, al più, della successiva fase riguardante l’accertamento delle conseguenze derivanti dall’omesso adempimento al predetto onere di demolizione e della verifica dell’incidenza della demolizione sulle opere non abusive» (Cons. Stato, VI, n. 4855 del 2016, n. 5180 del 2017 e n. 1063 del 2018). Ne deriva che la controversia relativa al quantum della sanzione pecuniaria, seppure relativa a diritto soggettivo in quanto inerente al diritto a non subire una prestazione patrimoniale non prevista dalla legge, non è, tuttavia, considerabile isolatamente ma va collocata nella materia sostanziale di appartenenza. 3.3. In secondo luogo, va considerato che l’originaria devoluzione delle controversie per le violazioni in materia urbanistica e edilizia al giudice ordinario, già prevista dall’art. 22 bis della legge n. 689 del 1981, è venuta meno a seguito dell’abrogazione della norma, operata con l’art. 34, comma 1, lett. c), d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, sicché occorre fare riferimento all’art. 133 cod. proc. amm. e, dunque, per le materie affidate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, alla riconducibilità mediata del rapporto dedotto in giudizio all’esercizio del potere amministrativo (v. sul punto Corte cost. n. 204 del 2004; v. anche Cass. S.U., n. 11388 del 31/05/2016 e Cass. S.U., n. 8187 del 14/03/2022, che, esclusa la rilevanza dell’abrogazione dell’art. 22 bis cit., ha ritenuto, applicando i medesimi parametri di valutazione, l’opposizione all’ordinanza ingiunzione di pagamento per violazione della normativa relativa alle cave appartenere alla giurisdizione del giudice ordinario poiché in tali cause non si discuteva «di modi di governo del territorio ma solo di provvedimenti adottati dalla P.A. per reagire a comportamenti illegittimi dei privati»). 6 Assume rilievo, dunque, il carattere pregiudicante del rapporto amministrativo rispetto a quello, dedotto in giudizio, di diritto comune in quanto attinente ad un diritto soggettivo. In tale evenienza, in linea generale, il giudice ordinario conosce del diritto soggettivo e può valutare, in via incidentale ai fini della eventuale disapplicazione, l’atto amministrativo. In caso di giurisdizione esclusiva sulle materie previste dall’art. 133 cod. proc. amm., invece, dall’esistenza di un nesso di pregiudizialità- dipendenza tra la controversia sui diritti soggettivi e il rapporto amministrativo ne discende la giurisdizione del giudice amministrativo. 3.4. Orbene, tale condizione ricorre nella vicenda in esame. La controversia attiene al diritto a non subire una prestazione patrimoniale non prevista dalla legge;
il rapporto, tuttavia, è legato da un nesso di pregiudizialità-dipendenza rispetto ad un rapporto amministrativo che concerne l’uso del territorio poiché l’irrogazione della sanzione pecuniaria presuppone l’esercizio del potere amministrativo di demolizione/rimozione di un’opera edilizia realizzata in assenza di permesso o in totale difformità. È privo di rilievo, pertanto, che la controversia investa solo il quantum della sanzione, circostanza che non esclude, né condiziona, l’esistenza del nesso di stretta pregiudizialità con il rapporto amministrativo, all’origine del rapporto di diritto comune, diretta correlazione e interdipendenza che, del resto, è pacificamente riconosciuta dallo stesso controricorrente (pag. 5 controricorso). 4. In conclusione, va devoluta al giudice amministrativo la controversia relativa alla sanzione pecuniaria irrogata nell’ipotesi in cui il ripristino dei luoghi, in base a motivato accertamento dell’ufficio tecnico comunale, non sia possibile all’esito dell’ordinanza di demolizione/rimozione dell’opera realizzata in assenza di permesso o in totale difformità. 7 La liquidazione delle spese del presente regolamento va rimessa al giudice presso il quale prosegue il giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo, innanzi al quale rimette le parti anche per le spese. Deciso in Roma, innanzi alle Sezioni Unite, il 10 gennaio 2023