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Decreto 13 giugno 2025
Decreto 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, decreto 13/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3915 /2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
Ufficio Ruolo Generale di Volontaria Giurisdizione
Il Giudice Tutelare,
vista la proposta motivata dal dott. , medico presso datata il 12 giugno Parte_1 Controparte_1
2025 ad ore 13.05, da cui si evince che il paziente “alla visita odierna appare agitato e oppositivo, rifiuta qualsiasi proposta di cura” e che “a fronte dello stato di scompenso psichico, dell'assenza di critica di malattia
e dell'oppositività alle cure ospedaliere necessarie, si procede al ricovero in regime di trattamento sanitario obbligatorio presso il nostro SPDC”; nella proposta si dà atto altresì del fatto che il paziente è noto al CPS dal
2013 per “poliabuso di sostanze stupefacenti e disturbo della personalità antisociale”; che è stato emesso ASO;
che sono state segnalate anomalie del comportamento importanti ed ingravescenti;
che il paziente è acritico e minimizza i propri comportamenti;
che ha rifiutato diversi tentativi di cura e di allontanamento dal domicilio, con la precisazione che gli è stato anche proposto un inserimento in appartamento protetto in regime di residenzialità leggera;
vista la convalida della proposta firmata dal dott. medico psichiatra presso ASST Persona_1
BERGAMO EST, PRESIDIO “LZ L.DO” S.P.D.C.A.S, datata il 12 giugno 2025 ad ore 13.15, da cui si evince che “al colloquio il paziente si mostra agitato, irrequieto, tentando di allontanarsi dal pronto soccorso.
Presenta uno stato psichico alterato, non comprendendo e sminuendo le anomalie comportamentali mostrate nelle ultime settimane. Rifiuta categoricamente ogni trattamento proposto sul territorio. A fronte dello stato di scompenso psichico, dell'assenza di critica di malattia e dell'oppositività alle cure ospedaliere necessarie, si convalida il ricovero in regime di trattamento sanitario obbligatorio presso il nostro SPDC”;
vista l'ordinanza del Sindaco del Comune di LZ LOMBARDO, datata il 12 giugno 2025 ad ore 15.05, notificata a questo ufficio del Giudice Tutelare in data 13 giugno 2025, alle ore 9.35, con la quale è stato disposto un trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera, per massimo 7 giorni, nell'interesse di , nato ad LZ LOMBARDO il 29 luglio 1986, residente a SELVINO in VIA Parte_2
TALPINO n. 19;
rilevato che l'ordinanza del Sindaco è stata comunicata a mezzo della POLIZIA all'interessato in Pt_3 data 12 giugno 2025, alle ore 15.30;
verificata la propria competenza territoriale;
rilevato che, come da interlocuzioni intercorse con il personale medico ed in relazione ai pregressi impegni lavorativi assunti da questo giudice, nonché alla ristrettezza del tempo occorrente per l'audizione disposta, non
è stato possibile procedere all'ascolto dell'interessato presso la struttura ospedaliera;
rilevato che l'interessato è stato invece ascoltato dal Giudice Tutelare in data 13 giugno 2025, alle ore 12.30, mediante collegamento da remoto, attraverso l'applicazione Microsoft Teams, previa comunicazione alla struttura ospedaliera della data e dell'orario del collegamento (comunicazione effettuata via pec dalla
Cancelleria all'indirizzo dedicato);
rilevato che durante l'ascolto dell'interessato era presente il medico, dott. il cui Persona_1 nominativo è stato indicato dalla struttura ospedaliera;
rilevato che l'interessato era presente nell'ambulatorio medico dell'Ospedale e risultava essere vigile e cosciente;
rilevato che l'interessato ha dichiarato al Giudice Tutelare di essere stato informato dell'Ordinanza del Sindaco;
rilevato che l'interessato ha dichiarato: “Io mi sono innamorato di una ragazza che lavorava con me, i miei genitori non condividono questa cosa. Io sono stato un po' male, ma l'amore si vede. Io l'ho chiamata ieri e oggi e lei mi ha detto che vuole venire a trovarmi. I miei non condividono perché lei è nativa dell'Albania. Ma lei mi vuole. Il dott. è bravissimo nei miei confronti. Io sono d'accordo con il trattamento. È vero che Per_1 volevo andarmene quando ero in Pronto Soccorso, è stata un pochino l'impulsività. Ma ragionandoci io voglio stare qui, voglio farmi guarire dal dott. Dichiaro di essere consapevole dell'ordinanza del Sindaco e Per_1 della durata del trattamento. Sono 13 anni, lo giuro, che non uso sostanze. Anche mio papà mi fa fare ogni 4 mesi l'esame del capello ed è sempre stato negativo. Mi hanno fatto fare anche le urine qui e stiamo aspettando gli esiti. Non la farò tribolare, non si preoccupi” (v. verbale ascolto 13 giugno 2025);
rilevato che il medico presente, sentito a sommarie informazioni ulteirori, ha dichiarato: “Il paziente vuole dare la migliore versione di sé perché gli ho promesso che se si comporta bene gli darò il cellulare. La manifestazione di volontà del paziente non è attendibile, in quanto è legata all'obiettivo di ottenere il cellulare. Siamo di fronte
a un ritardo mentale significativo, pertanto l'adesione alle cure deve essere maggiormente rinforzata. Lui è convinto di non aver bisogno di cure, lui al momento ragiona soltanto con l'obiettivo di ottenere il cellulare e di vedere la fidanzata;
quindi accetta le cure in maniera passiva e non perché sia realmente consapevole dei suoi problemi di salute o perché voglia realmente curarsi. Ripeto che ieri, quando gli è stato proposto il ricovero, ha provato a fuggire. Quanto ha riferito al giudice non corrisponde alla sua reale intenzione Pt_2 perché l'unico suo obiettivo al momento è ottenere il cellulare” (v. verbale ascolto 13 giugno 2025);
considerato tuttavia che la dichiarazione di adesione alle cure del paziente contrasta con la reale situazione del sig. , come risulta dalle dichiarazioni del medico psichiatra presente al collegamento, dott. Parte_2
il quale, a fronte della specifica richiesta del giudicante, ha asserito che il paziente accettava Persona_1 le cure passivamente in quanto mosso unicamente dall'obiettivo di ottenere il cellulare e di vedere la fidanzata, volendo pertanto dare un'immagine di sé positiva pur di raggiungere lo scopo realmente perseguito (cellulare e fidanzata), precisando che, anche in ragione del ritardo mentale da cui era affetto, il paziente non era nelle condizioni di esprimere un valido e attendibile consenso al trattamento;
ritenuto che, anche in considerazione delle risultanze dell'ascolto dell'interessato e delle informazioni acquisite dal personale medico presente al collegamento,
(a) esistono alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici;
(b) gli stessi non vengono accettati dal/la paziente;
(c) non vi sono le condizioni e le circostanze che consentano di adottare tempestive e idonee misure sanitarie extra- ospedaliere;
ritenuto che il provvedimento del Sindaco sia conforme ai certificati medici e allo stato attuale del/la paziente;
ritenuto che il ricovero rispetti la dignità della persona e i suoi diritti civili e politici, essendo disposto ed eseguito nell'esclusivo interesse del/la paziente ad essere curato/a;
Letti gli artt. 33, 34 e 35 della Legge n. 833/1978;
C O N V A L I D A
con efficacia immediata, la richiamata ordinanza con cui il Sindaco del Comune di LZ LOMBARDO ha disposto un trattamento sanitario obbligatorio nell'interesse di , sopra generalizzato/a; Parte_2
avverte che, ex art. 35 co. 8 della Legge n. 833/1978, «chi è sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio, e chiunque vi abbia interesse, può proporre al tribunale competente per territorio ricorso contro il provvedimento convalidato dal giudice tutelare».
Manda con urgenza alla Cancelleria per la comunicazione al Sindaco del che ha emesso l'ordinanza, CP_2 nonché per la notificazione all'interessato (o al suo legale rappresentante, ove esistente), da effettuarsi a mani presso l'Ospedale di LZ LOMBARDO tramite i Carabinieri del detto Comune.
Manda altresì alla Cancelleria per la comunicazione al Sindaco di SELVINO e al Giudice Tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune di residenza per le comunicazioni di cui all'art. 35, comma terzo, legge n.
833/1978.
Bergamo, 13 giugno 2025, ore 13.30
Il Giudice Tutelare
Dott.ssa LI IA ST
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
Ufficio Ruolo Generale di Volontaria Giurisdizione
Il Giudice Tutelare,
vista la proposta motivata dal dott. , medico presso datata il 12 giugno Parte_1 Controparte_1
2025 ad ore 13.05, da cui si evince che il paziente “alla visita odierna appare agitato e oppositivo, rifiuta qualsiasi proposta di cura” e che “a fronte dello stato di scompenso psichico, dell'assenza di critica di malattia
e dell'oppositività alle cure ospedaliere necessarie, si procede al ricovero in regime di trattamento sanitario obbligatorio presso il nostro SPDC”; nella proposta si dà atto altresì del fatto che il paziente è noto al CPS dal
2013 per “poliabuso di sostanze stupefacenti e disturbo della personalità antisociale”; che è stato emesso ASO;
che sono state segnalate anomalie del comportamento importanti ed ingravescenti;
che il paziente è acritico e minimizza i propri comportamenti;
che ha rifiutato diversi tentativi di cura e di allontanamento dal domicilio, con la precisazione che gli è stato anche proposto un inserimento in appartamento protetto in regime di residenzialità leggera;
vista la convalida della proposta firmata dal dott. medico psichiatra presso ASST Persona_1
BERGAMO EST, PRESIDIO “LZ L.DO” S.P.D.C.A.S, datata il 12 giugno 2025 ad ore 13.15, da cui si evince che “al colloquio il paziente si mostra agitato, irrequieto, tentando di allontanarsi dal pronto soccorso.
Presenta uno stato psichico alterato, non comprendendo e sminuendo le anomalie comportamentali mostrate nelle ultime settimane. Rifiuta categoricamente ogni trattamento proposto sul territorio. A fronte dello stato di scompenso psichico, dell'assenza di critica di malattia e dell'oppositività alle cure ospedaliere necessarie, si convalida il ricovero in regime di trattamento sanitario obbligatorio presso il nostro SPDC”;
vista l'ordinanza del Sindaco del Comune di LZ LOMBARDO, datata il 12 giugno 2025 ad ore 15.05, notificata a questo ufficio del Giudice Tutelare in data 13 giugno 2025, alle ore 9.35, con la quale è stato disposto un trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera, per massimo 7 giorni, nell'interesse di , nato ad LZ LOMBARDO il 29 luglio 1986, residente a SELVINO in VIA Parte_2
TALPINO n. 19;
rilevato che l'ordinanza del Sindaco è stata comunicata a mezzo della POLIZIA all'interessato in Pt_3 data 12 giugno 2025, alle ore 15.30;
verificata la propria competenza territoriale;
rilevato che, come da interlocuzioni intercorse con il personale medico ed in relazione ai pregressi impegni lavorativi assunti da questo giudice, nonché alla ristrettezza del tempo occorrente per l'audizione disposta, non
è stato possibile procedere all'ascolto dell'interessato presso la struttura ospedaliera;
rilevato che l'interessato è stato invece ascoltato dal Giudice Tutelare in data 13 giugno 2025, alle ore 12.30, mediante collegamento da remoto, attraverso l'applicazione Microsoft Teams, previa comunicazione alla struttura ospedaliera della data e dell'orario del collegamento (comunicazione effettuata via pec dalla
Cancelleria all'indirizzo dedicato);
rilevato che durante l'ascolto dell'interessato era presente il medico, dott. il cui Persona_1 nominativo è stato indicato dalla struttura ospedaliera;
rilevato che l'interessato era presente nell'ambulatorio medico dell'Ospedale e risultava essere vigile e cosciente;
rilevato che l'interessato ha dichiarato al Giudice Tutelare di essere stato informato dell'Ordinanza del Sindaco;
rilevato che l'interessato ha dichiarato: “Io mi sono innamorato di una ragazza che lavorava con me, i miei genitori non condividono questa cosa. Io sono stato un po' male, ma l'amore si vede. Io l'ho chiamata ieri e oggi e lei mi ha detto che vuole venire a trovarmi. I miei non condividono perché lei è nativa dell'Albania. Ma lei mi vuole. Il dott. è bravissimo nei miei confronti. Io sono d'accordo con il trattamento. È vero che Per_1 volevo andarmene quando ero in Pronto Soccorso, è stata un pochino l'impulsività. Ma ragionandoci io voglio stare qui, voglio farmi guarire dal dott. Dichiaro di essere consapevole dell'ordinanza del Sindaco e Per_1 della durata del trattamento. Sono 13 anni, lo giuro, che non uso sostanze. Anche mio papà mi fa fare ogni 4 mesi l'esame del capello ed è sempre stato negativo. Mi hanno fatto fare anche le urine qui e stiamo aspettando gli esiti. Non la farò tribolare, non si preoccupi” (v. verbale ascolto 13 giugno 2025);
rilevato che il medico presente, sentito a sommarie informazioni ulteirori, ha dichiarato: “Il paziente vuole dare la migliore versione di sé perché gli ho promesso che se si comporta bene gli darò il cellulare. La manifestazione di volontà del paziente non è attendibile, in quanto è legata all'obiettivo di ottenere il cellulare. Siamo di fronte
a un ritardo mentale significativo, pertanto l'adesione alle cure deve essere maggiormente rinforzata. Lui è convinto di non aver bisogno di cure, lui al momento ragiona soltanto con l'obiettivo di ottenere il cellulare e di vedere la fidanzata;
quindi accetta le cure in maniera passiva e non perché sia realmente consapevole dei suoi problemi di salute o perché voglia realmente curarsi. Ripeto che ieri, quando gli è stato proposto il ricovero, ha provato a fuggire. Quanto ha riferito al giudice non corrisponde alla sua reale intenzione Pt_2 perché l'unico suo obiettivo al momento è ottenere il cellulare” (v. verbale ascolto 13 giugno 2025);
considerato tuttavia che la dichiarazione di adesione alle cure del paziente contrasta con la reale situazione del sig. , come risulta dalle dichiarazioni del medico psichiatra presente al collegamento, dott. Parte_2
il quale, a fronte della specifica richiesta del giudicante, ha asserito che il paziente accettava Persona_1 le cure passivamente in quanto mosso unicamente dall'obiettivo di ottenere il cellulare e di vedere la fidanzata, volendo pertanto dare un'immagine di sé positiva pur di raggiungere lo scopo realmente perseguito (cellulare e fidanzata), precisando che, anche in ragione del ritardo mentale da cui era affetto, il paziente non era nelle condizioni di esprimere un valido e attendibile consenso al trattamento;
ritenuto che, anche in considerazione delle risultanze dell'ascolto dell'interessato e delle informazioni acquisite dal personale medico presente al collegamento,
(a) esistono alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici;
(b) gli stessi non vengono accettati dal/la paziente;
(c) non vi sono le condizioni e le circostanze che consentano di adottare tempestive e idonee misure sanitarie extra- ospedaliere;
ritenuto che il provvedimento del Sindaco sia conforme ai certificati medici e allo stato attuale del/la paziente;
ritenuto che il ricovero rispetti la dignità della persona e i suoi diritti civili e politici, essendo disposto ed eseguito nell'esclusivo interesse del/la paziente ad essere curato/a;
Letti gli artt. 33, 34 e 35 della Legge n. 833/1978;
C O N V A L I D A
con efficacia immediata, la richiamata ordinanza con cui il Sindaco del Comune di LZ LOMBARDO ha disposto un trattamento sanitario obbligatorio nell'interesse di , sopra generalizzato/a; Parte_2
avverte che, ex art. 35 co. 8 della Legge n. 833/1978, «chi è sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio, e chiunque vi abbia interesse, può proporre al tribunale competente per territorio ricorso contro il provvedimento convalidato dal giudice tutelare».
Manda con urgenza alla Cancelleria per la comunicazione al Sindaco del che ha emesso l'ordinanza, CP_2 nonché per la notificazione all'interessato (o al suo legale rappresentante, ove esistente), da effettuarsi a mani presso l'Ospedale di LZ LOMBARDO tramite i Carabinieri del detto Comune.
Manda altresì alla Cancelleria per la comunicazione al Sindaco di SELVINO e al Giudice Tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune di residenza per le comunicazioni di cui all'art. 35, comma terzo, legge n.
833/1978.
Bergamo, 13 giugno 2025, ore 13.30
Il Giudice Tutelare
Dott.ssa LI IA ST