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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 24/04/2025, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. nr. 2346/2024
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Giulia Civiero Giudice dott.ssa Cristina Bandiera Giudice rel. ed est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2346/2024 R.G., introdotta con ricorso depositato in data 17/05/2024 da:
(C.F. Parte_1 C.F._1
Con l'avv. MARANGON MONICA
- ricorrente -
nei confronti di
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
Con l'avv. DELLE VEDOVE FABRIZIO
- resistente -
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 17.4.2025 sulle seguenti conclusioni:
Per le parti: come da accordo di cui al verbale di udienza del 17.4.2025
Per il Pubblico Ministero: “visto”
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
− Con il ricorso riportato in epigrafe, agiva nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 con cui allegava di aver intrattenuto nel 2008 breve relazione extraconiugale.
Dall'unione nasceva il 20.9.2009 . Per_1
1 Allegava:
- di essere tornato a vivere con la moglie e i figli nella casa familiare poco prima della nascita della minore;
- che , su decisione concorde dei genitori, rimaneva a vivere presso la madre;
Per_1
- di aver mantenuto negli anni – assieme alla propria famiglia – un legame stabile con , Per_1 anche grazie al fatto che la resistente continuava nel frattempo a lavorare per la ditta amministrata dalla propria moglie;
- di aver nel tempo contribuito al mantenimento della minore;
- che il 19.12.2023 la resistente si dimetteva dal posto di lavoro ponendo in essere da quel momento atteggiamenti volti a ostacolare il suo rapporto con la figlia;
- di aver continuato anche dopo tale episodio a versare alla resistente un contributo per il mantenimento della minore;
- che nonostante ciò, da circa un mese e mezzo non gli era più permesso frequentare la figlia e di aver saputo dell'interruzione della frequenza scolastica da parte della stessa.
Chiedeva, quindi, l'affido condiviso della minore, con collocamento presso di sé, regolamentazione del diritto di visita della madre, mantenimento diretto della minore da parte dei genitori, assegno unico al 100 % a proprio favore e spese straordinarie al 50 % tra le parti, individuate e regolamentate come da Protocollo del Tribunale di Treviso.
− Si costituiva il 19.7.2024 contestando quanto allegato da parte ricorrente e Controparte_1 chiedendo l'affido condiviso della minore con collocamento prevalente presso di sé, regolamentazione del diritto di visita del padre e statuizione a carico di quest'ultimo dell'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia versando l'importo di € 650,00 mensili, con rivalutazione annuale ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Treviso.
− Le parti comparivano personalmente all'udienza del 19.9.2024, venivano sentite e il Giudice ne tentava la conciliazione.
All'esito, le parti aderivano, in via provvisoria e in attesa degli ulteriori accertamenti, alla regolamentazione proposta dal Giudice che recepiva ex art. 473 bis.22 c.p.c. tale accordo con ordinanza di pari data con cui ordinava l'integrazione della documentazione economica, incaricava i
Servizi Sociali di relazionare sulla situazione della minore e disponeva l'ascolto della stessa.
− All'esito dell'ascolto, avvenuto all'udienza del 17.10.2024, e visto quanto emerso dallo stesso, le parti acconsentivano a una modifica temporanea dei provvedimenti in essere nei seguenti termini “con decorrenza dalla prossima settimana, fermo il collocamento di dalla madre, la madre avrà con sé la minore tutti Per_1
i fine settimana: dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola (o orario equivalente in periodo non scolastico) con riaccompagnamento a scuola il lunedì mattina. Conferma per il resto, in via temporanea, dell'ordinanza del 19.9.2024 in attesa di verificare l'applicazione del nuovo regime di visita”. 2 − Con ordinanza del 22.11.2024 il Giudice, preso atto degli esiti della sperimentazione del nuovo regime e, in particolare, delle permanenti difficoltà della minore, incaricava i Servizi Sociali di effettuare gli opportuni accertamenti volti all'individuazione del miglior regime di collocamento e visita e alla verifica delle condizioni della minore indicando gli eventuali interventi opportuni a vantaggio della stessa.
− Infine, all'udienza del 17.4.2025, fissata per l'esame della relazione dei Servizi, preso atto di quanto nella stessa rappresentato, il Giudice formulava alle parti proposta conciliativa che veniva accettata da entrambe e all'esito si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
***
− Il Collegio, visto l'accordo delle parti, il preminente interesse della minore e il parere favorevole del
Pubblico Ministero, ritiene di accogliere le condizioni condivise tra le parti, con spese del presente procedimento interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
2346/2024 R.G. dispone in conformità all'accordo raggiunto tra le parti che di seguito si riporta:
− “affido condiviso della figlia a entrambe le parti. I genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale Per_1 separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione;
− collocamento prevalente di presso il padre;
Per_1
− la minore potrà recarsi dalla madre quando vorrà, previo accordo con la stessa;
la minore trascorrerà comunque con la madre almeno un giorno durante il weekend, con possibilità di pernotto;
è fatta salva la possibilità per la minore di interrompere la visita, qualora ne sentisse la necessità, con immediato rientro presso l'abitazione paterna.
− In caso di particolari difficoltà nella gestione delle visite alla madre e/o in caso di eccessiva rarefazione delle stesse, le parti – con particolare onere in tal senso per il padre – si impegnano a comunicare tale circostanza ai Servizi che hanno in carico la minore in modo che possano essere adottati gli interventi più opportuni al fine della tutela del rapporto con la madre.
− Con decorrenza dal mese di maggio 2025, verrà meno per l'obbligo di contribuire in via indiretta Parte_1 al mantenimento della minore atteso il collocamento prevalente della stessa presso di lui;
− presa in carico psicologica della minore da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti;
− avvio da parte dei Servizi a favore dei genitori di un percorso di sostegno alla genitorialità.
− Assegno unico al 100 % a favore del sig. Parte_1
− Spese straordinarie per la minore, individuate e regolamentate come da Protocollo del Tribunale di Treviso, al 100 % a carico di Parte_1
− spese di lite compensate”;
3 Dispone la trasmissione della presente sentenza a cura della Cancelleria ai Servizi Sociali di Carbonera
(TV) con riferimento alla posizione della minore nata a [...] il [...], Persona_2 residente a [...]7 per quanto statuito in dispositivo.
Così deciso a Treviso nella Camera di Consiglio del 22/04/2025
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Il Giudice relatore dott.ssa Cristina Bandiera
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