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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 08/09/2025, n. 3189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3189 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia Leonardi, all'esito dell'udienza del 8 settembre 2025 ha emesso ex art. 429 c.p.c., dando pubblica lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.11407/2024 R.G. Lavoro, promossa
DA
nata ad [...] il [...] ed ivi residente in [...], cod. Parte_1 fisc. , rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato C.F._1 allegato al ricorso introduttivo, dall'avvocato Sergio Spina
- RICORRENTE -
CONTRO
in persona del suo Presidente legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, COD. FISC. – , con sede in Roma Via Ciro il Grande, 21, P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall' avvocato Valentina Schilirò
-RESISTENTE-
Oggetto: opposizione avverso avviso di addebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 La ricorrente, con ricorso depositato il 04.12.2024 ha impugnato l'avviso di addebito n.593 2024
0005600770000 notificato in data 18/11/2024, con il quale l' ha richiesto il pagamento della CP_1 somma complessiva di €. 21.355,37 a titolo di contributi dovuti alla gestione commercianti, per il periodo dal 4/2017 al 12/2023, oltre le relative somme aggiuntive. Ha eccepito l'insussistenza dei presupposti legittimati la pretesa contributiva, precisando di non aver mai chiesto l'iscrizione a tale gestione e di non aver mai prestato lavoro prevalente ed abituale in qualsivoglia attività commerciale.
Ha rappresentato di essere novantenne, già pensionata ed invalida, rilevando che dette circostanze, già di per sé renderebbero impossibile, lo svolgimento di attività aziendale commerciale, abituale e prevalente. Ha, inoltre, eccepito che è onere dell' provare la sussistenza dei presupposti CP_1 impositivi. Ha concluso chiedendo: dichiarare che non sussiste in capo alla ricorrente l'obbligo di iscrizione alla gestione previdenziale commercianti dell' ; in ogni caso, annullare l'avviso di CP_1 addebito n.593 2024 0005600770000; condannare la parte opposta alle spese, competenze e onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del difensore che si dichiara antistatario;
Si è costituito, con memorie depositate il 03.06.2025, l' il quale, premessa la regolare notifica CP_1 dell'avviso di addebito ha precisato che la ricorrente è stata iscritta alla gestione commercianti dal
15/03/2017, a seguito di delibera telematica della CCIAA, in quanto socio unico di srl. Ha, altresì, precisato che il provvedimento di iscrizione, notificato, non è stato impugnato dalla ricorrente la quale, non ha versato alcuna contribuzione e non sarebbe iscritta ad altre gestioni previdenziali.
Ritiene che la ricorrente in quanto socio unico ed amministratore della società (perciò proprietario di tutto il capitale sociale e dei fattori produttivi, equiparabile nei fatti ad un imprenditore individuale),
è l'unico soggetto legittimato, in assenza di un terzo estraneo cui affidare la gestione, a compiere atti di amministrazione e trattare e concludere affari in nome della società, e quindi ad esercitare attività commerciale in modo abituale e prevalente con conseguente obbligo della iscrizione nella gestione degli esercenti attività commerciali. Ha concluso chiedendo: in via principale, dichiarare infondata l'opposizione, e per l'effetto, previa revoca della sospensione dell'esecutività del ruolo, confermare l'avviso di addebito impugnato. In via subordinata, accertare e dichiarare l'obbligo di pagamento in capo a controparte dei contributi e delle somme aggiuntive, relativi ai periodi citati in narrativa, così come quantificati nell'avviso di addebito opposto, ovvero nella somma che sarà stabilita dal
Decidente, e per l'effetto condannare parte ricorrente al pagamento di quanto accertato. Spese, competenze ed onorari come per legge.
Con ordinanza del 23.06.2025 la causa veniva delegata, al sottoscritto giudicante, per la decisione.
All'odierna udienza le parti costituite hanno precisato le rispettive conclusioni come da verbale in atti e parte ricorrente ha chiesto la decisione della causa. La causa istruita mediante produzione documentale, ritenuta matura, è stata trattenuta per la decisione.
_______________
2. Preliminarmente si dà atto della tempestività dell'opposizione avverso il merito della pretesa contributiva in quanto proposta nel rispetto del termine di quaranta giorni di cui all'articolo 24 del d. lgs. 46/99, decorrente dalla notificazione dell'avviso di addebito. Ed invero avuto riguardo alla data di notifica dell'avviso di addebito, 18.11.2024 (siccome documentato dall'Istituto) e la data di deposito del ricorso 04.12.2024, il termine di 40 giorni risulta rispettato.
3. Parte ricorrente ha eccepito, l'illegittimità dell'iscrizione alla gestione commercianti, per insussistenza dei presupposti legittimanti l'iscrizione, non avendo ella svolto per il periodo in oggetto, alcuna attività con carattere commerciale. Va rilevato che l' non ha fornito alcuna prova della CP_1 sussistenza e persistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione della parte ricorrente nella gestione commercianti Ciò premesso ai fini della decisione occorre esaminare la disciplina che regola l'assicurazione presso la gestione commercianti.
La disciplina previgente è stata modificata dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203, che così sostituisce la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1: “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli”
L'art. 1, comma 208, della legge citata dispone poi: “Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all decidere Controparte_2 sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente. Avverso tale decisione, il soggetto interessato può proporre ricorso, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, al consiglio di amministrazione dell , il quale decide in via definitiva, sentiti i comitati CP_1 amministratori delle rispettive gestioni pensionistiche”.
L'applicazione delle disposizioni sull'iscrizione all'assicurazione contro le malattie contenute nell'art. 1 legge 27 novembre 1960, n. 1397, come sostituito dall'art. 29 della legge 3 giugno 1975 n.
160, anche ai soci di società in nome collettivo o in accomandita semplice, che esercitino le attività previste da tale articolo nel rispetto delle norme ad esse relative e gestiscano imprese organizzate prevalentemente con il lavoro dei soci e degli eventuali familiari coadiutori, è stata prevista dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1986 n. 45. In particolare, a tal fine: “I soci devono possedere i requisiti di cui alle lettere b e c del primo comma del citato articolo 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, e per essi non sono richiesti l'iscrizione al registro di cui alla legge 11 giugno 1971 n. 426, e il possesso delle autorizzazioni o licenze che sono prescritte per l'esercizio dell'attività”. L'iscrizione alla gestione commercianti è obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le ipotesi previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione;
la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali.
L'intervento di interpretazione autentica contenuto nell'art. 12 comma 11 dl n. 78/2010 convertito in l. n. 122/2010 (rispetto al quale la Consulta ha reiteratamente escluso i prospettati dubbi di costituzionalità: cfr. C.Cost. 15/2012 e 32/2013) ha definito la questione del ruolo del comma 208 dell'art. 1 l. n. 662/1996 (che prevede il principio del cd assorbimento finalizzato all'iscrizione in una sola gestione previdenziale), chiarendo che tale assorbimento opera unicamente quando viene esercitata attività d'impresa in forma mista da parte di commercianti, artigiani e coltivatori diretti e non già allorché, all'interno della stessa tipologia di attività di impresa (quale quella commerciale), il medesimo soggetto operi sia come amministratore di srl (con il conseguente sorgere dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata) sia come commerciante (con il conseguente obbligo di versamento alla gestione commercianti). In tale ipotesi si verificano i presupposti dell'obbligo di doppia iscrizione e contribuzione (contra, antecedentemente all'intervento del legislatore, cfr. SSUU Cass. n.
3240/2010).
Se è dunque vero che in sede giudiziaria non dovrà più valutarsi la prevalenza dell'attività di amministratore su quella di socio lavoratore, resta tuttavia fermo che - ai fini del sorgere dell'obbligo di iscrizione e di contribuzione dell'amministratore (anche) alla gestione commercianti - deve sussistere la prova dell'abitualità e prevalenza della partecipazione personale al lavoro aziendale come richiesto dall'art. 1 comma 203 l. 662/1996.
Occorre, in primo luogo, precisare che contrariamente a quanto asserito dall' la ricorrente CP_1 riveste la semplice qualifica di socio della società e non anche di amministratore della società
[...]
. Ed invero, dalla visura camerale e dal doc dati anagrafici, prodotti dall'Istituto emerge che Parte_2 amministratore della società è, dal 2017, il sig. . Risulta, altresì Parte_2 Persona_1 documentato che la ricorrente, ultranovantenne, è pensionata dal 1994 (si veda all. copia certificato di pensione fasc. parte ricorrente). La stessa percepisce una pensione categoria IOCPDE, al netto delle trattenute, pari a euro € 1.576,14 con decorrenza dicembre 1994 ed una pensione Categoria
INVCIV pari a euro 531,76 dal 2020. La ricorrente è infatti portatore di handicap in situazione di gravità (si veda doc. copia verbale del 20.10.2020 fasc. parte ricorrente). Si osserva, inoltre, che l'scrizione è avvenuta d'ufficio a seguito della delibera della camera di commercio, in quanto socio unico di srl. Si precisa che né in detta delibera né in altro documento è dato rinvenire una richiesta di iscrizione alla gestione commercianti. Ciò posto nella fattispecie, difettano i requisiti per l'iscrizione della ricorrente alla gestione commercianti, non essendo sufficiente che un soggetto rivesta, come nel caso di specie, la qualifica di socio, ove non si dimostri altresì lo svolgimento da parte dello stesso di attività lavorativa per la società, con assunzione di oneri e rischi relativi alla gestione, nonché
l'abitualità e la prevalenza della partecipazione al lavoro aziendale. La sola circostanza che la ricorrente rivesta la qualifica di socio unico non si ritiene sufficiente.
A fronte di quanto allegato e documentato da parte ricorrente l' si è limitato a produrre la CP_1 visura camerale della società e il documento dati anagrafici, dai quali, come detto, è dato evincere che la gestione della società e affidata, ad un terzo estraneo, contrariamente a quanto erroneamente CP_ affermato dall'istituto. Va rilevato che, l' assume lo svolgimento, da parte della ricorrente, di attività commerciale in modo abituale e prevalente con conseguente obbligo della iscrizione proprio dall'erronea circostanza che la stessa riveste la qualifica di socio unico ed amministratore. L' CP_1 ha, infine, prodotto le dichiarazioni dei redditi della società, il documento dettaglio delibera telematica che attesta la costituzione dell'azienda e l'estratto casellario attivi. Ciò non prova che la ricorrente abbia svolto attività all'interno della società con carattere di abitualità e prevalenza. CP_ Si ritiene che, le affermazioni e i documenti prodotti dall' sopra descritti, sono insufficienti ad assolvere l'onere, a carico dell'istituto convenuto, di dimostrare gli elementi costitutivi dell'obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti del ricorrente negli anni in oggetto e in particolare la sua effettiva partecipazione al lavoro aziendale con abitualità e prevalenza.
Nella fattispecie, difettano i requisiti per l'iscrizione della ricorrente alla gestione commercianti.
E' infatti rimasto del tutto sfornito di prova che la ricorrente abbia svolto l'attività nel periodo in parola e che (ove esistente) tale attività abbia avuto caratteri di abitualità e prevalenza tali da consentire di iscriverla nella gestione commercianti, né può ritenersi sufficiente a tal fine la qualifica di socio unico di srl, dalla stessa rivestita.
Occorre evidenziare che la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui “in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo [..]” (cfr. Cass. n. 12108/2010). Ed infatti nei giudizi di opposizione contro il ruolo l' , ancorchè formalmente convenuto da parte del ricorrente che CP_1 contesti la pretesa contributiva, deve ritenersi attore in senso sostanziale in modo non dissimile da quanto si verifica nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo o ad ordinanza ingiunzione;
ne consegue che l'onere probatorio circa l'esistenza della pretesa contributiva dedotta grava a carico dell'ente impositore.
Alla luce del superiore principio l' convenuto avrebbe dovuto fornire la prova che l'opponente CP_1 fosse tenuto, nel periodo oggetto di contestazione, all'iscrizione alla gestione commercianti sussistendone i presupposti. Tale prova non è stata fornita. Per quanto sopra si ritiene che nella specie non sussistono i presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti e conseguentemente è illegittima l'iscrizione del ricorrente alla gestione commercianti, con decorrenza dal 15.03.2017.
3. le spese di lite seguono la soccombenza e liquidate come da dispositivo, vengono poste a carico dell' con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente avvocato, Sergio Spina. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. /2024 R.G. promossa da contro , così statuisce: Parte_1 CP_1 in accoglimento dell'opposizione, dichiara illegittima l'iscrizione alla gestione commercianti, per mancanza dei presupposti, ed illegittima la pretesa contributiva fatta valere con l'avviso di addebito n.593 2024 0005600770000, che per l'affetto annulla;
condanna l' al pagamento, in favore dell'opponente delle spese processuali, che liquida in CP_1 euro 1.863,50 oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge, disponendone ex art. 93
c.p.c. la distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Catania, 8 settembre 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Maria Letizia Leonardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia Leonardi, all'esito dell'udienza del 8 settembre 2025 ha emesso ex art. 429 c.p.c., dando pubblica lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.11407/2024 R.G. Lavoro, promossa
DA
nata ad [...] il [...] ed ivi residente in [...], cod. Parte_1 fisc. , rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato C.F._1 allegato al ricorso introduttivo, dall'avvocato Sergio Spina
- RICORRENTE -
CONTRO
in persona del suo Presidente legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, COD. FISC. – , con sede in Roma Via Ciro il Grande, 21, P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall' avvocato Valentina Schilirò
-RESISTENTE-
Oggetto: opposizione avverso avviso di addebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 La ricorrente, con ricorso depositato il 04.12.2024 ha impugnato l'avviso di addebito n.593 2024
0005600770000 notificato in data 18/11/2024, con il quale l' ha richiesto il pagamento della CP_1 somma complessiva di €. 21.355,37 a titolo di contributi dovuti alla gestione commercianti, per il periodo dal 4/2017 al 12/2023, oltre le relative somme aggiuntive. Ha eccepito l'insussistenza dei presupposti legittimati la pretesa contributiva, precisando di non aver mai chiesto l'iscrizione a tale gestione e di non aver mai prestato lavoro prevalente ed abituale in qualsivoglia attività commerciale.
Ha rappresentato di essere novantenne, già pensionata ed invalida, rilevando che dette circostanze, già di per sé renderebbero impossibile, lo svolgimento di attività aziendale commerciale, abituale e prevalente. Ha, inoltre, eccepito che è onere dell' provare la sussistenza dei presupposti CP_1 impositivi. Ha concluso chiedendo: dichiarare che non sussiste in capo alla ricorrente l'obbligo di iscrizione alla gestione previdenziale commercianti dell' ; in ogni caso, annullare l'avviso di CP_1 addebito n.593 2024 0005600770000; condannare la parte opposta alle spese, competenze e onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del difensore che si dichiara antistatario;
Si è costituito, con memorie depositate il 03.06.2025, l' il quale, premessa la regolare notifica CP_1 dell'avviso di addebito ha precisato che la ricorrente è stata iscritta alla gestione commercianti dal
15/03/2017, a seguito di delibera telematica della CCIAA, in quanto socio unico di srl. Ha, altresì, precisato che il provvedimento di iscrizione, notificato, non è stato impugnato dalla ricorrente la quale, non ha versato alcuna contribuzione e non sarebbe iscritta ad altre gestioni previdenziali.
Ritiene che la ricorrente in quanto socio unico ed amministratore della società (perciò proprietario di tutto il capitale sociale e dei fattori produttivi, equiparabile nei fatti ad un imprenditore individuale),
è l'unico soggetto legittimato, in assenza di un terzo estraneo cui affidare la gestione, a compiere atti di amministrazione e trattare e concludere affari in nome della società, e quindi ad esercitare attività commerciale in modo abituale e prevalente con conseguente obbligo della iscrizione nella gestione degli esercenti attività commerciali. Ha concluso chiedendo: in via principale, dichiarare infondata l'opposizione, e per l'effetto, previa revoca della sospensione dell'esecutività del ruolo, confermare l'avviso di addebito impugnato. In via subordinata, accertare e dichiarare l'obbligo di pagamento in capo a controparte dei contributi e delle somme aggiuntive, relativi ai periodi citati in narrativa, così come quantificati nell'avviso di addebito opposto, ovvero nella somma che sarà stabilita dal
Decidente, e per l'effetto condannare parte ricorrente al pagamento di quanto accertato. Spese, competenze ed onorari come per legge.
Con ordinanza del 23.06.2025 la causa veniva delegata, al sottoscritto giudicante, per la decisione.
All'odierna udienza le parti costituite hanno precisato le rispettive conclusioni come da verbale in atti e parte ricorrente ha chiesto la decisione della causa. La causa istruita mediante produzione documentale, ritenuta matura, è stata trattenuta per la decisione.
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2. Preliminarmente si dà atto della tempestività dell'opposizione avverso il merito della pretesa contributiva in quanto proposta nel rispetto del termine di quaranta giorni di cui all'articolo 24 del d. lgs. 46/99, decorrente dalla notificazione dell'avviso di addebito. Ed invero avuto riguardo alla data di notifica dell'avviso di addebito, 18.11.2024 (siccome documentato dall'Istituto) e la data di deposito del ricorso 04.12.2024, il termine di 40 giorni risulta rispettato.
3. Parte ricorrente ha eccepito, l'illegittimità dell'iscrizione alla gestione commercianti, per insussistenza dei presupposti legittimanti l'iscrizione, non avendo ella svolto per il periodo in oggetto, alcuna attività con carattere commerciale. Va rilevato che l' non ha fornito alcuna prova della CP_1 sussistenza e persistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione della parte ricorrente nella gestione commercianti Ciò premesso ai fini della decisione occorre esaminare la disciplina che regola l'assicurazione presso la gestione commercianti.
La disciplina previgente è stata modificata dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203, che così sostituisce la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1: “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli”
L'art. 1, comma 208, della legge citata dispone poi: “Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all decidere Controparte_2 sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente. Avverso tale decisione, il soggetto interessato può proporre ricorso, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, al consiglio di amministrazione dell , il quale decide in via definitiva, sentiti i comitati CP_1 amministratori delle rispettive gestioni pensionistiche”.
L'applicazione delle disposizioni sull'iscrizione all'assicurazione contro le malattie contenute nell'art. 1 legge 27 novembre 1960, n. 1397, come sostituito dall'art. 29 della legge 3 giugno 1975 n.
160, anche ai soci di società in nome collettivo o in accomandita semplice, che esercitino le attività previste da tale articolo nel rispetto delle norme ad esse relative e gestiscano imprese organizzate prevalentemente con il lavoro dei soci e degli eventuali familiari coadiutori, è stata prevista dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1986 n. 45. In particolare, a tal fine: “I soci devono possedere i requisiti di cui alle lettere b e c del primo comma del citato articolo 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, e per essi non sono richiesti l'iscrizione al registro di cui alla legge 11 giugno 1971 n. 426, e il possesso delle autorizzazioni o licenze che sono prescritte per l'esercizio dell'attività”. L'iscrizione alla gestione commercianti è obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le ipotesi previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione;
la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali.
L'intervento di interpretazione autentica contenuto nell'art. 12 comma 11 dl n. 78/2010 convertito in l. n. 122/2010 (rispetto al quale la Consulta ha reiteratamente escluso i prospettati dubbi di costituzionalità: cfr. C.Cost. 15/2012 e 32/2013) ha definito la questione del ruolo del comma 208 dell'art. 1 l. n. 662/1996 (che prevede il principio del cd assorbimento finalizzato all'iscrizione in una sola gestione previdenziale), chiarendo che tale assorbimento opera unicamente quando viene esercitata attività d'impresa in forma mista da parte di commercianti, artigiani e coltivatori diretti e non già allorché, all'interno della stessa tipologia di attività di impresa (quale quella commerciale), il medesimo soggetto operi sia come amministratore di srl (con il conseguente sorgere dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata) sia come commerciante (con il conseguente obbligo di versamento alla gestione commercianti). In tale ipotesi si verificano i presupposti dell'obbligo di doppia iscrizione e contribuzione (contra, antecedentemente all'intervento del legislatore, cfr. SSUU Cass. n.
3240/2010).
Se è dunque vero che in sede giudiziaria non dovrà più valutarsi la prevalenza dell'attività di amministratore su quella di socio lavoratore, resta tuttavia fermo che - ai fini del sorgere dell'obbligo di iscrizione e di contribuzione dell'amministratore (anche) alla gestione commercianti - deve sussistere la prova dell'abitualità e prevalenza della partecipazione personale al lavoro aziendale come richiesto dall'art. 1 comma 203 l. 662/1996.
Occorre, in primo luogo, precisare che contrariamente a quanto asserito dall' la ricorrente CP_1 riveste la semplice qualifica di socio della società e non anche di amministratore della società
[...]
. Ed invero, dalla visura camerale e dal doc dati anagrafici, prodotti dall'Istituto emerge che Parte_2 amministratore della società è, dal 2017, il sig. . Risulta, altresì Parte_2 Persona_1 documentato che la ricorrente, ultranovantenne, è pensionata dal 1994 (si veda all. copia certificato di pensione fasc. parte ricorrente). La stessa percepisce una pensione categoria IOCPDE, al netto delle trattenute, pari a euro € 1.576,14 con decorrenza dicembre 1994 ed una pensione Categoria
INVCIV pari a euro 531,76 dal 2020. La ricorrente è infatti portatore di handicap in situazione di gravità (si veda doc. copia verbale del 20.10.2020 fasc. parte ricorrente). Si osserva, inoltre, che l'scrizione è avvenuta d'ufficio a seguito della delibera della camera di commercio, in quanto socio unico di srl. Si precisa che né in detta delibera né in altro documento è dato rinvenire una richiesta di iscrizione alla gestione commercianti. Ciò posto nella fattispecie, difettano i requisiti per l'iscrizione della ricorrente alla gestione commercianti, non essendo sufficiente che un soggetto rivesta, come nel caso di specie, la qualifica di socio, ove non si dimostri altresì lo svolgimento da parte dello stesso di attività lavorativa per la società, con assunzione di oneri e rischi relativi alla gestione, nonché
l'abitualità e la prevalenza della partecipazione al lavoro aziendale. La sola circostanza che la ricorrente rivesta la qualifica di socio unico non si ritiene sufficiente.
A fronte di quanto allegato e documentato da parte ricorrente l' si è limitato a produrre la CP_1 visura camerale della società e il documento dati anagrafici, dai quali, come detto, è dato evincere che la gestione della società e affidata, ad un terzo estraneo, contrariamente a quanto erroneamente CP_ affermato dall'istituto. Va rilevato che, l' assume lo svolgimento, da parte della ricorrente, di attività commerciale in modo abituale e prevalente con conseguente obbligo della iscrizione proprio dall'erronea circostanza che la stessa riveste la qualifica di socio unico ed amministratore. L' CP_1 ha, infine, prodotto le dichiarazioni dei redditi della società, il documento dettaglio delibera telematica che attesta la costituzione dell'azienda e l'estratto casellario attivi. Ciò non prova che la ricorrente abbia svolto attività all'interno della società con carattere di abitualità e prevalenza. CP_ Si ritiene che, le affermazioni e i documenti prodotti dall' sopra descritti, sono insufficienti ad assolvere l'onere, a carico dell'istituto convenuto, di dimostrare gli elementi costitutivi dell'obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti del ricorrente negli anni in oggetto e in particolare la sua effettiva partecipazione al lavoro aziendale con abitualità e prevalenza.
Nella fattispecie, difettano i requisiti per l'iscrizione della ricorrente alla gestione commercianti.
E' infatti rimasto del tutto sfornito di prova che la ricorrente abbia svolto l'attività nel periodo in parola e che (ove esistente) tale attività abbia avuto caratteri di abitualità e prevalenza tali da consentire di iscriverla nella gestione commercianti, né può ritenersi sufficiente a tal fine la qualifica di socio unico di srl, dalla stessa rivestita.
Occorre evidenziare che la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui “in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo [..]” (cfr. Cass. n. 12108/2010). Ed infatti nei giudizi di opposizione contro il ruolo l' , ancorchè formalmente convenuto da parte del ricorrente che CP_1 contesti la pretesa contributiva, deve ritenersi attore in senso sostanziale in modo non dissimile da quanto si verifica nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo o ad ordinanza ingiunzione;
ne consegue che l'onere probatorio circa l'esistenza della pretesa contributiva dedotta grava a carico dell'ente impositore.
Alla luce del superiore principio l' convenuto avrebbe dovuto fornire la prova che l'opponente CP_1 fosse tenuto, nel periodo oggetto di contestazione, all'iscrizione alla gestione commercianti sussistendone i presupposti. Tale prova non è stata fornita. Per quanto sopra si ritiene che nella specie non sussistono i presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti e conseguentemente è illegittima l'iscrizione del ricorrente alla gestione commercianti, con decorrenza dal 15.03.2017.
3. le spese di lite seguono la soccombenza e liquidate come da dispositivo, vengono poste a carico dell' con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente avvocato, Sergio Spina. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. /2024 R.G. promossa da contro , così statuisce: Parte_1 CP_1 in accoglimento dell'opposizione, dichiara illegittima l'iscrizione alla gestione commercianti, per mancanza dei presupposti, ed illegittima la pretesa contributiva fatta valere con l'avviso di addebito n.593 2024 0005600770000, che per l'affetto annulla;
condanna l' al pagamento, in favore dell'opponente delle spese processuali, che liquida in CP_1 euro 1.863,50 oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge, disponendone ex art. 93
c.p.c. la distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Catania, 8 settembre 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Maria Letizia Leonardi