TRIB
Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/06/2025, n. 981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 981 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. V.G. 18708/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 18708/2024 promossa da:
elettivamente domiciliato in UI LV Cherubini n. 83, Torino presso Parte_1 lo studio dell'avv. MACCARIO GIOANNAS BARBARA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliata in Corso Re Umberto n. 78, Torino presso lo Controparte_1 studio dell'avv. MANCINO BARBARA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in TORINO il 28/04/2001.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di NICHELINO (atto n. 16 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 05/09/2002 e il 29/10/2007. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 24/10/2022. Con ricorso depositato il 30/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Controparte_1
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NICHELINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che l'abitazione ex-coniugale sita in Nichelino (TO), Via dei Cacciatori n. 9, contraddistinta con NCEU del Comune di Nichelino al Fg. 4, n. 532, Sub. 340, Cat. A/2, Cl. 2, Consistenza 3,5 vani, Rendita €. 460,94 (di cui i ricorrenti sono comproprietari al 50% per ciascuno) e relativa cantina pertinenziale rimangano nella disponibilità della SI.ra . Parte_2
DISPONE che il SI. versi a titolo di contributo di mantenimento in favore della Parte_1 SI.ra la somma di €. 250,00= mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT Pt_2 entro il giorno 10 di ogni mese, ad accezione del mese di settembre 2024 nel corso del quale il pagamento dell'assegno di mantenimento verrà effettuato entro il giorno 1° settembre.
PRENDE ATTO che il SI. verserà in favore della SI.ra arretrati dovuti a Parte_1 Pt_2 titolo di mantenimento, che vengono concordemente quantificati in complessivi €. 7.000,00=, mediante il pagamento di n. 28 rate mensili a decorrere dal mese di settembre 2024, entro il giorno
10 di ogni mese.
PRENDE ATTO che il SI. continuerà a farsi carico del pagamento integrale del Pt_1 finanziamento garantito da ipoteca gravante sulla casa ex-coniugale. Estinto il finanziamento, i SIg.ri e valuteranno la vendita della casa coniugale. Pt_1 Pt_2
PRENDE ATTO che i SIg.ri e sono concordi nel mettere in vendita il box Pt_1 Pt_2 pertinenziale della casa coniugale, contraddistinto al NCEU del Comune di Nichelino al Fg. 4, n. 532, sub. 80, Cat. C/6, Cl. 3, mq. 33, rendita €. 163,30, i cui proventi saranno ripartiti nel seguente modo:
€. 5.000,00= in favore della ed il restante prezzo di realizzo in favore del SI. . Qualora Pt_2 Pt_1 la vendita a terzi del box non si perfezionasse entro il 31/12/2024, la sig.ra si impegna a Pt_2 cedere la propria quota di proprietà pari al 50% al SI. , il quale si impegna ad acquistarla al Pt_1 prezzo di €. 5.000,00= entro il 28/02/2025, con rogito e spese a carico del SI. medesimo. Pt_1
PRENDE ATTO che sono a carico della SI.ra le spese ordinarie per la conduzione della Pt_2 casa ex-coniugale, mentre le spese di proprietà relative alla stessa sono a carico di entrambi nella misura del 50% ad eccezione delle spese condominiali ordinarie e straordinarie pregresse che saranno così ripartite: il SI. si farà carico delle spese ordinarie e straordinarie maturate sino al Pt_1
20/09/2021 mentre tutte le spese ordinarie e straordinarie maturate successivamente a tale data e sino ad oggi saranno a carico della SI.ra . I SIg.ri e si impegnano a prendere Pt_2 Pt_1 Pt_2 accordi di pagamento direttamente con l'amministratore condominiale per la parte di debito a ciascuno pertoccante.
DISPONE l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione Per_2
e abitazione principale presso il padre ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale in ordine alle questioni di ordinaria importanza.
DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento del figlio quando lo avrà con sé mentre verranno ripartite le eventuali spese straordinarie al 50% come da Protocollo d'Intesa tra il Tribunale di Torino ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino.
PRENDE ATTO che i SIg.ri e si impegnano a rimettere tutte le querele Pt_1 Pt_2 reciprocamente sporte a spese compensate.
PRENDE ATTO che i SIg.ri e dichiarano gradimento e soddisfazione per le Pt_1 Pt_2 condizioni sopra concordate e a tale fine dichiarano di darne spontaneamente esecuzione a decorrere dal 1° settembre 2024.
PRENDE ATTO che i SIg.ri e dichiarano di aver già disciplinato e risolto tra loro Pt_1 Pt_2 ogni questione patrimoniale, ad eccezione di quanto sopra pattuito, e di non aver null'altro a pretender l'uno dall'altra.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
06.06.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 18708/2024 promossa da:
elettivamente domiciliato in UI LV Cherubini n. 83, Torino presso Parte_1 lo studio dell'avv. MACCARIO GIOANNAS BARBARA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliata in Corso Re Umberto n. 78, Torino presso lo Controparte_1 studio dell'avv. MANCINO BARBARA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in TORINO il 28/04/2001.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di NICHELINO (atto n. 16 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 05/09/2002 e il 29/10/2007. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 24/10/2022. Con ricorso depositato il 30/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Controparte_1
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NICHELINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che l'abitazione ex-coniugale sita in Nichelino (TO), Via dei Cacciatori n. 9, contraddistinta con NCEU del Comune di Nichelino al Fg. 4, n. 532, Sub. 340, Cat. A/2, Cl. 2, Consistenza 3,5 vani, Rendita €. 460,94 (di cui i ricorrenti sono comproprietari al 50% per ciascuno) e relativa cantina pertinenziale rimangano nella disponibilità della SI.ra . Parte_2
DISPONE che il SI. versi a titolo di contributo di mantenimento in favore della Parte_1 SI.ra la somma di €. 250,00= mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT Pt_2 entro il giorno 10 di ogni mese, ad accezione del mese di settembre 2024 nel corso del quale il pagamento dell'assegno di mantenimento verrà effettuato entro il giorno 1° settembre.
PRENDE ATTO che il SI. verserà in favore della SI.ra arretrati dovuti a Parte_1 Pt_2 titolo di mantenimento, che vengono concordemente quantificati in complessivi €. 7.000,00=, mediante il pagamento di n. 28 rate mensili a decorrere dal mese di settembre 2024, entro il giorno
10 di ogni mese.
PRENDE ATTO che il SI. continuerà a farsi carico del pagamento integrale del Pt_1 finanziamento garantito da ipoteca gravante sulla casa ex-coniugale. Estinto il finanziamento, i SIg.ri e valuteranno la vendita della casa coniugale. Pt_1 Pt_2
PRENDE ATTO che i SIg.ri e sono concordi nel mettere in vendita il box Pt_1 Pt_2 pertinenziale della casa coniugale, contraddistinto al NCEU del Comune di Nichelino al Fg. 4, n. 532, sub. 80, Cat. C/6, Cl. 3, mq. 33, rendita €. 163,30, i cui proventi saranno ripartiti nel seguente modo:
€. 5.000,00= in favore della ed il restante prezzo di realizzo in favore del SI. . Qualora Pt_2 Pt_1 la vendita a terzi del box non si perfezionasse entro il 31/12/2024, la sig.ra si impegna a Pt_2 cedere la propria quota di proprietà pari al 50% al SI. , il quale si impegna ad acquistarla al Pt_1 prezzo di €. 5.000,00= entro il 28/02/2025, con rogito e spese a carico del SI. medesimo. Pt_1
PRENDE ATTO che sono a carico della SI.ra le spese ordinarie per la conduzione della Pt_2 casa ex-coniugale, mentre le spese di proprietà relative alla stessa sono a carico di entrambi nella misura del 50% ad eccezione delle spese condominiali ordinarie e straordinarie pregresse che saranno così ripartite: il SI. si farà carico delle spese ordinarie e straordinarie maturate sino al Pt_1
20/09/2021 mentre tutte le spese ordinarie e straordinarie maturate successivamente a tale data e sino ad oggi saranno a carico della SI.ra . I SIg.ri e si impegnano a prendere Pt_2 Pt_1 Pt_2 accordi di pagamento direttamente con l'amministratore condominiale per la parte di debito a ciascuno pertoccante.
DISPONE l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione Per_2
e abitazione principale presso il padre ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale in ordine alle questioni di ordinaria importanza.
DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento del figlio quando lo avrà con sé mentre verranno ripartite le eventuali spese straordinarie al 50% come da Protocollo d'Intesa tra il Tribunale di Torino ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino.
PRENDE ATTO che i SIg.ri e si impegnano a rimettere tutte le querele Pt_1 Pt_2 reciprocamente sporte a spese compensate.
PRENDE ATTO che i SIg.ri e dichiarano gradimento e soddisfazione per le Pt_1 Pt_2 condizioni sopra concordate e a tale fine dichiarano di darne spontaneamente esecuzione a decorrere dal 1° settembre 2024.
PRENDE ATTO che i SIg.ri e dichiarano di aver già disciplinato e risolto tra loro Pt_1 Pt_2 ogni questione patrimoniale, ad eccezione di quanto sopra pattuito, e di non aver null'altro a pretender l'uno dall'altra.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
06.06.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.