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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 26/01/2026, n. 1200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1200 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1200/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DI VITA GIANLUCA, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17179/2025 depositato il 13/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - RI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259031089169000 BOLLO a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Come da istanze in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E' impugnata l'intimazione di pagamento n. 07120259031089169/000 notificata in data 11.9.2025 che richiama le seguenti cartelle: n. 071 2024 0031775574000 (notificata il 18.3.2024 recante importo di € 529,07 per tassa automobilistica 2018) e n. 071 2024 0071084048000 (notificata il 23.4.2024 recante importo di
€ 566,56 per Irpef e addizionali, 2019).
Parte ricorrente deduce i seguenti motivi di diritto: omessa notifica delle cartelle riportate nella intimazione di pagamento, estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione del tributi, decadenza della pretesa impositiva ex art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973, illegittimità degli atti in quanto sottoscritti da soggetti non legittimati ex D.P.R. n. 602 del 1973.
Si è costituita Agenzie delle Entrate RI che eccepisce l'inammissibilità del ricorso in ragione della omessa tempestiva impugnazione delle cartelle di pagamento richiamate nell'atto impugnato, ritualmente notificate a mezzo pec come da ricevute di avvenuta consegna che allega.
Resiste in giudizio anche la Direzione Provinciale II di Napoli dell'Agenzia delle Entrate che, relativamente ai crediti di propria competenza di cui alla cartella n. 071 2024 0071084048000, assume l'inammissibilità del gravame per omessa tempestiva impugnazione dell'atto presupposto ritualmente notificato e, per il resto, replica alla censura di prescrizione e chiede il rigetto del gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Le parti resistenti hanno comprovato la rituale notifica delle cartelle producendo le relate di notifica sicché, in assenza di rituale contestazione tramite motivi aggiunti, va affermata la definitività delle pretese tributarie.
Per l'effetto, non è possibile scrutinare in questa sede censure – ivi comprese quelle relative alla presunta decadenza della pretesa impositiva e alla dedotta illegittimità delle cartelle in quanto sottoscritte da soggetti non legittimati – che andavano tempestivamente articolate avverso gli atti presupposti richiamati nella gravata intimazione. Al riguardo giova rammentare infatti che, ai sensi dell'art. 19 comma 3 del D.Lgs. n. 546/1992,
l'atto consequenziale impositivo è impugnabile solo per vizi propri a meno che non si dimostri l'omessa notifica degli atti presupposti autonomamente impugnabili che potranno essere gravati unitamente al primo.
Non è predicabile poi la dedotta prescrizione che, invero, non può ritenersi decorsa nel periodo intercorrente tra la data di notifica delle cartelle (18.3.2024 e 23.4.2024) e quella di notifica della contestata intimazione
(11.9.2025), sia con riferimento ai tributi erariali per i quali opera la prescrizione decennale (Cass. Civ., sez. trib., n. 4723 del 2025), sia in relazione alla tassa automobilistica assoggettata al termine di prescrizione triennale ex art. 5 del D.L. n. 953 del 1982.
La regolazione delle spese processuali segue la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di ciascuna controparte processuale che liquida in € 280,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DI VITA GIANLUCA, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17179/2025 depositato il 13/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - RI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259031089169000 BOLLO a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Come da istanze in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E' impugnata l'intimazione di pagamento n. 07120259031089169/000 notificata in data 11.9.2025 che richiama le seguenti cartelle: n. 071 2024 0031775574000 (notificata il 18.3.2024 recante importo di € 529,07 per tassa automobilistica 2018) e n. 071 2024 0071084048000 (notificata il 23.4.2024 recante importo di
€ 566,56 per Irpef e addizionali, 2019).
Parte ricorrente deduce i seguenti motivi di diritto: omessa notifica delle cartelle riportate nella intimazione di pagamento, estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione del tributi, decadenza della pretesa impositiva ex art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973, illegittimità degli atti in quanto sottoscritti da soggetti non legittimati ex D.P.R. n. 602 del 1973.
Si è costituita Agenzie delle Entrate RI che eccepisce l'inammissibilità del ricorso in ragione della omessa tempestiva impugnazione delle cartelle di pagamento richiamate nell'atto impugnato, ritualmente notificate a mezzo pec come da ricevute di avvenuta consegna che allega.
Resiste in giudizio anche la Direzione Provinciale II di Napoli dell'Agenzia delle Entrate che, relativamente ai crediti di propria competenza di cui alla cartella n. 071 2024 0071084048000, assume l'inammissibilità del gravame per omessa tempestiva impugnazione dell'atto presupposto ritualmente notificato e, per il resto, replica alla censura di prescrizione e chiede il rigetto del gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Le parti resistenti hanno comprovato la rituale notifica delle cartelle producendo le relate di notifica sicché, in assenza di rituale contestazione tramite motivi aggiunti, va affermata la definitività delle pretese tributarie.
Per l'effetto, non è possibile scrutinare in questa sede censure – ivi comprese quelle relative alla presunta decadenza della pretesa impositiva e alla dedotta illegittimità delle cartelle in quanto sottoscritte da soggetti non legittimati – che andavano tempestivamente articolate avverso gli atti presupposti richiamati nella gravata intimazione. Al riguardo giova rammentare infatti che, ai sensi dell'art. 19 comma 3 del D.Lgs. n. 546/1992,
l'atto consequenziale impositivo è impugnabile solo per vizi propri a meno che non si dimostri l'omessa notifica degli atti presupposti autonomamente impugnabili che potranno essere gravati unitamente al primo.
Non è predicabile poi la dedotta prescrizione che, invero, non può ritenersi decorsa nel periodo intercorrente tra la data di notifica delle cartelle (18.3.2024 e 23.4.2024) e quella di notifica della contestata intimazione
(11.9.2025), sia con riferimento ai tributi erariali per i quali opera la prescrizione decennale (Cass. Civ., sez. trib., n. 4723 del 2025), sia in relazione alla tassa automobilistica assoggettata al termine di prescrizione triennale ex art. 5 del D.L. n. 953 del 1982.
La regolazione delle spese processuali segue la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di ciascuna controparte processuale che liquida in € 280,00 oltre accessori di legge.