Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 26/01/2026, n. 1200
CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Omessa notifica delle cartelle di pagamento

    Le parti resistenti hanno comprovato la rituale notifica delle cartelle. Pertanto, in assenza di contestazione specifica, le pretese tributarie sono definitive.

  • Rigettato
    Estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione

    La prescrizione non è decorsa nel periodo intercorrente tra la notifica delle cartelle e quella dell'intimazione, sia per i tributi erariali (prescrizione decennale) sia per la tassa automobilistica (prescrizione triennale).

  • Rigettato
    Decadenza della pretesa impositiva

    La censura relativa alla decadenza della pretesa impositiva andava articolata avverso gli atti presupposti, non potendo essere scrutinata in sede di impugnazione dell'atto consequenziale in assenza di omessa notifica degli atti presupposti.

  • Rigettato
    Illegittimità degli atti per sottoscrizione da soggetti non legittimati

    La censura relativa alla illegittimità degli atti per sottoscrizione da soggetti non legittimati andava articolata avverso gli atti presupposti, non potendo essere scrutinata in sede di impugnazione dell'atto consequenziale in assenza di omessa notifica degli atti presupposti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 26/01/2026, n. 1200
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 1200
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

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