Sentenza breve 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 30/12/2025, n. 24047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 24047 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 24047/2025 REG.PROV.COLL.
N. 14169/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 14169 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Mencarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento dei seguenti atti:
1. Il provvedimento prot. n. -OMISSIS-, del 09/09/2025, notificato il 19 settembre 2025, con cui la Prefettura di Roma ha disposto la revoca del nulla osta n. -OMISSIS-, rilasciato in data 02/05/2023, e, per l’effetto, il rigetto della domanda di autorizzazione all’ingresso presentata dal datore di lavoro Sig. -OMISSIS- in favore del ricorrente -OMISSIS-.
2. Ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2025 il dott. ES RG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che:
- col ricorso all’esame parte ricorrente ha impugnato, previa sospensione degli effetti, il provvedimento prot. n. -OMISSIS-, del 09/09/2025, notificato il 19 settembre 2025, con cui la Prefettura di Roma ha disposto la revoca del nulla osta n. -OMISSIS-, rilasciato in data 02/05/2023, ed il rigetto della domanda di autorizzazione all’ingresso presentata il 27.03.2023 dal datore di lavoro Sig. -OMISSIS-, rappresentante legale della società cooperativa “ -OMISSIS-”, quale datore di lavoro, in favore dello stesso ricorrente sig. -OMISSIS-;
- il provvedimento di revoca evidenzia i diversi motivi ostativi relativi al requisito economico e alloggiativo, in quanto non è stata allegata la certificazione di idoneità alloggiativa, né l'asseverazione necessaria ai fini della dimostrazione del requisito economico invero carente del dettaglio analitico e della capacità economica dell’impresa, né la richiesta presentata al centro per l'impiego;
- si è costituita in giudizio la Prefettura di Roma, depositando una memoria difensiva e la documentazione relativa al procedimento di causa;
- alla camera di consiglio del 22 dicembre 2025, previo avviso alle parti della possibile definizione della causa ex art. 60 cod. proc. amm., la causa è stata trattenuta in decisione;
ritenuto che:
- gli interessati non hanno prodotto il certificato di idoneità alloggiativa né al momento della presentazione della domanda, né in seguito all’adozione del preavviso di revoca;
- parte ricorrente non ha depositato neppure in sede processuale la documentazione di cui l’Amministrazione ha riscontrato la mancanza, ivi inclusa l’asseverazione di cui all’art. 44 D.L. 73/2022, secondo il modello previsto dalla circolare dell’Ispettorato del Lavoro n. 3/2022, che attribuisce alle parti l’onere di dover attestare la capacità economica attraverso l’asseverazione redatta da un professionista terzo, rimettendo all’amministrazione i successivi controlli, questo al fine evidente di agevolare la procedura, in linea con l’esigenza, specificata dall’art. 1 legge 241/1990, di efficacia dell’attività dell’amministrazione;
- pertanto, le carenze documentali che hanno portato all’adozione del provvedimento gravato non risultano colmate;
- la prospettata tardività della revoca a fronte di tali carenze documentali, non colmate neanche in questa sede, non è tale da rendere illegittimo il provvedimento impugnato, atteso il carattere dovuto e vincolato dello stesso a fronte, tra l’altro, della mancata dimostrazione del requisito economico in capo al datore di lavoro;
- nella vicenda in oggetto l’Amministrazione non poteva nemmeno rilasciare un permesso per attesa occupazione, attesa l’indimostrata sussistenza in capo al datore di lavoro del requisito reddituale, oltre che del requisito alloggiativo;
-dette carenze dei requisiti di legge in capo agli interessati escludono quindi ogni inerzia o responsabilità dell’Amministrazione, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente;
- il ricorso va quindi respinto perché infondato;
- le spese del giudizio seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese di lite, che si liquidano nella somma di euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e la società ivi indicata.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IE DO, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
ES RG, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ES RG | IE DO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.