TRIB
Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 27/05/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3904/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Udienza del 27 maggio 2025.
E' presente per l'avv. Luca Paolini in sostituzione degli avv. Bertuccelli e Pasquinelli il Parte_1 quali insiste affinché il Giudice voglia immediatamente pronunciarsi con sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. Nessuno compare per . Controparte_1
Il Giudice
Visto l'art. 281-sexies c.p.c., pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Svolgimento del processo e concisi motivi della decisione:
Con atto di citazione in opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 1212/2023 la società “ Controparte_1
(c.f. ), come in atti domiciliata e difesa, lamentava che il suddetto Decreto,
[...] P.IVA_1 emesso da questo Tribunale in favore della società “ (C.F./P.I. ), fosse Parte_1 P.IVA_2 da annullare, previa revoca della sua esecutorietà.
Il Decreto era stato concesso in ragione della fornitura di mobilio dall'opposta all'odierna opponente, di cui alla fattura n. 1050/2023, non pagata, e da una ricognizione di debito, per l'importo complessivo di € 24.251,70 oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
Lamentava l'opponente la nullità del Decreto per incompetenza territoriale, non essendo l'obbligazione liquida in assenza di un titolo negoziale, non potendo di conseguenza la competenza essere attribuita al Giudice del luogo di adempimento dell'obbligazione. Lamentava inoltre l'insufficienza della fattura prodotta a comprovare il credito e negava l'esistenza di un valido rapporto contrattuale alla base dell'obbligazione azionata in via monitoria. Rilevava infine la mancanza delle condizioni per la concessione della provvisoria esecutività al Decreto opposto, domandandone la revoca con vittoria di spese e competenze.
Si costituiva in giudizio l'opposta società “ rilevando in primo luogo la presenza di Parte_1 ricognizione di debito effettuata con posta elettronica dell'11 luglio 2023 da parte del Sig.
. Contestava altresì la pretesa incompetenza per territorio, nonché la pretesa non Controparte_2 debenza, non avendo, anzi, controparte contestato la fornitura, ossia l'ordine e la consegna della merce. Rileva infine come neppure risultasse alcuna contestazione in ordine al prezzo della merce.
Concludeva per la conferma del Decreto provvisoriamente esecutivo, vinte spese e competenze.
1 Il processo si svolgeva mediante l'escussione di testimoni di parte opposta, quindi le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa era assegnata per la lettura della sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza odierna, concessi i termini per il deposito delle rispettive comparse conclusionali e note spese.
Riguardo all'eccezione preliminare di incompetenza si osserva che la stessa non è fondata, in quanto risulta applicato il foro alternativo ex art. 20 c.p.c.
Riguardo al merito, si rileva che le prove testimoniali espletate, con tre testimoni escussi, comprovano che le forniture dei beni mobili indicate nella prodotta fattura n. 1050/2023 sono state effettivamente ordinate dall'odierna opponente all'odierna opposta, che tutto il materiale di cui sopra è stato effettivamente consegnato all'odierna opponente nel locale “Just me Versilia” ed ivi effettivamente utilizzato, e che per tali forniture erano stati pagati gli acconti dall'odierna opponente come dalla esibita fattura n. 1050/2023.
Ne segue, in mancanza di prove contrarie, che l'opposizione è infondata e deve essere rigettata, dovendosi confermare il Decreto opposto.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono quindi la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, in persona del sottoscritto Dott. Giovanni Piccioli in funzione di Giudice
Unico, definitivamente pronunciando sulle domande per cui è causa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione, confermando il Decreto Ingiuntivo opposto;
2) Condanna parte opponente alla rifusione delle spese processuali di parte opposta, che liquida in complessivi € 5.077,00, oltre a rimborso spese generali, I.V.A. – se dovuta – e
C.P.A. come per legge.
Il Giudice.
Dott. Giovanni Piccioli.
2
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Udienza del 27 maggio 2025.
E' presente per l'avv. Luca Paolini in sostituzione degli avv. Bertuccelli e Pasquinelli il Parte_1 quali insiste affinché il Giudice voglia immediatamente pronunciarsi con sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. Nessuno compare per . Controparte_1
Il Giudice
Visto l'art. 281-sexies c.p.c., pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Svolgimento del processo e concisi motivi della decisione:
Con atto di citazione in opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 1212/2023 la società “ Controparte_1
(c.f. ), come in atti domiciliata e difesa, lamentava che il suddetto Decreto,
[...] P.IVA_1 emesso da questo Tribunale in favore della società “ (C.F./P.I. ), fosse Parte_1 P.IVA_2 da annullare, previa revoca della sua esecutorietà.
Il Decreto era stato concesso in ragione della fornitura di mobilio dall'opposta all'odierna opponente, di cui alla fattura n. 1050/2023, non pagata, e da una ricognizione di debito, per l'importo complessivo di € 24.251,70 oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
Lamentava l'opponente la nullità del Decreto per incompetenza territoriale, non essendo l'obbligazione liquida in assenza di un titolo negoziale, non potendo di conseguenza la competenza essere attribuita al Giudice del luogo di adempimento dell'obbligazione. Lamentava inoltre l'insufficienza della fattura prodotta a comprovare il credito e negava l'esistenza di un valido rapporto contrattuale alla base dell'obbligazione azionata in via monitoria. Rilevava infine la mancanza delle condizioni per la concessione della provvisoria esecutività al Decreto opposto, domandandone la revoca con vittoria di spese e competenze.
Si costituiva in giudizio l'opposta società “ rilevando in primo luogo la presenza di Parte_1 ricognizione di debito effettuata con posta elettronica dell'11 luglio 2023 da parte del Sig.
. Contestava altresì la pretesa incompetenza per territorio, nonché la pretesa non Controparte_2 debenza, non avendo, anzi, controparte contestato la fornitura, ossia l'ordine e la consegna della merce. Rileva infine come neppure risultasse alcuna contestazione in ordine al prezzo della merce.
Concludeva per la conferma del Decreto provvisoriamente esecutivo, vinte spese e competenze.
1 Il processo si svolgeva mediante l'escussione di testimoni di parte opposta, quindi le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa era assegnata per la lettura della sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza odierna, concessi i termini per il deposito delle rispettive comparse conclusionali e note spese.
Riguardo all'eccezione preliminare di incompetenza si osserva che la stessa non è fondata, in quanto risulta applicato il foro alternativo ex art. 20 c.p.c.
Riguardo al merito, si rileva che le prove testimoniali espletate, con tre testimoni escussi, comprovano che le forniture dei beni mobili indicate nella prodotta fattura n. 1050/2023 sono state effettivamente ordinate dall'odierna opponente all'odierna opposta, che tutto il materiale di cui sopra è stato effettivamente consegnato all'odierna opponente nel locale “Just me Versilia” ed ivi effettivamente utilizzato, e che per tali forniture erano stati pagati gli acconti dall'odierna opponente come dalla esibita fattura n. 1050/2023.
Ne segue, in mancanza di prove contrarie, che l'opposizione è infondata e deve essere rigettata, dovendosi confermare il Decreto opposto.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono quindi la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, in persona del sottoscritto Dott. Giovanni Piccioli in funzione di Giudice
Unico, definitivamente pronunciando sulle domande per cui è causa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione, confermando il Decreto Ingiuntivo opposto;
2) Condanna parte opponente alla rifusione delle spese processuali di parte opposta, che liquida in complessivi € 5.077,00, oltre a rimborso spese generali, I.V.A. – se dovuta – e
C.P.A. come per legge.
Il Giudice.
Dott. Giovanni Piccioli.
2