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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 18/07/2025, n. 2096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2096 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 4797/2022 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Maria I. Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa discussa all' udienza del 20/6/2025 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art 127 ter c.p.c e previa verifica del deposito delle note nel termine perentorio stabilito - promossa da:
nata a [...] il [...], e residente a [...]
(LE), rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'Avvocato Giovanni De
Donno
Ricorrente
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro – tempore, rappresentato CP_1
e difeso dagli Avvocati Cristiana Vivian e Maria Teresa Petrucci
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il riconoscimento del diritto a pensione di inabilità civile e ad indennità di accompagnamento e per il riconoscimento dello stato di grave handicap ex art.3, terzo comma, L.104/92
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ai sensi dell'art. 445-bis comma 6 c.p.c., depositato in data
2/5/2022, la ricorrente in epigrafe chiede il riconoscimento del proprio diritto ad indennità di accompagnamento e dello stato di grave handicap ex art. 3, terzo comma, della L. n. 104/1992, nonchè del diritto alla pensione di inabilità civile ex L. 118/71, e la condanna dell' al pagamento delle CP_1 relative prestazioni, contestando le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c. In particolare, parte ricorrente contesta l'elaborato peritale deducendo che, contrariamente a quanto rilevato dal CTU, la medesima, sin dal momento dell'avanzamento della domanda amministrativa, presenterebbe un quadro patologico tale da giustificare il riconoscimento del diritto alle prestazioni richieste.
Si è costituito in giudizio l , contestando in fatto e diritto gli avversi CP_1 assunti e concludendo per il rigetto del ricorso.
Tali risultando le richieste delle parti, occorre preliminarmente ricordare che l'art. 445-bis c.p.c., intitolato “Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. 2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso. 3 .La richiesta di espletamento dell'accertamento tecnico interrompe la prescrizione.
4. Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
5. In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo 196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze
2 probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni.
6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
Ciò posto, ritiene il giudicante l'ammissibilità della domanda proposta in questo giudizio, anche sotto il profilo dell'accertamento del diritto alla prestazione.
Il ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c. introduce un giudizio ordinario che ha ad oggetto l'accertamento del diritto ad una delle prestazioni di cui al comma 1 del medesimo articolo.
La formulazione letterale dell'art. 445-bis c.p.c., infatti, fa riferimento -al comma 1- alla proposizione di una domanda giudiziale volta a far valere un diritto e non a far valere l'accertamento di un mero stato di fatto, sicché appare ragionevole ritenere che, con il “ricorso introduttivo del giudizio” di cui al comma 6 debba essere proposta proprio quella domanda giudiziale (”per il riconoscimento dei propri diritti”) che la parte aveva intenzione di proporre ai sensi del citato primo comma.
Tanto premesso, il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti di seguito esposti.
Ai sensi della legge n.18/80, infatti, la concessione della indennità di accompagnamento è subordinata alla sola esistenza della minorazione fisica dell'aspirante al riconoscimento del diritto, a nulla rilevando le condizioni socio-economiche in cui lo stesso versi, mentre il ricovero gratuito in CP_2
è causa di esclusione del diritto di cui sia stata accertata la titolarità ed ha valore ai soli fini della liquidazione della prestazione, non consentendosi che un soggetto usufruisca per lo stesso periodo di due forme di assistenza
(sicché la prova del mancato ricovero deve essere fornita agli Enti preposti al pagamento delle prestazioni).
3 Inoltre, l'art. 3 Legge 104/1992 stabilisce che “1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”.
Infine, la pensione di inabilità e l'assegno di invalidità spettano ai mutilati e invalidi civili rientranti nelle previsioni degli artt. 2, 12 e 13 della legge n.
118/71 e successive modificazioni ed integrazioni, che delimitano l'ambito soggettivo di applicabilità del beneficio sia sotto il profilo della specifica indicazione delle minorazioni congenite o acquisite rilevanti a tal fine, sia sotto il profilo delle condizioni economiche dell'inabile o dell'invalido.
Orbene, il C.T.U. Dott. , nominato nella presente fase Persona_1 processuale, nella relazione depositata in data 23/4/2025, ha accertato a carico dell'istante un complesso quadro patologico, che, alla luce dell'anamnesi fisiologica e patologica e dell'esame obiettivo, ha determinato nella medesima una invalidità del 100% a decorrere da Giugno 2024, ma non bisognosa di assistenza continua e ha riconosciuto la stessa portatrice di handicap ai sensi dell'art. 3, primo comma, Legge 104/1992.
Conclude infatti il C.T.U., nella sua relazione tecnica, che “Dall'anamnesi, dagli accertamenti specialistici e dall'esame clinico eseguito è emerso che la ricorrente è affetta da patologie a carico dell'apparato osteoarticolare, cardiocircolatorio, digerente, psichico, del sistema nervoso periferico e della cute. L'apparato osteoarticolare presenta un quadro di spondiloartrosi.
Obiettivamente il rachide è apparso spinalgico e contratto con segni clinici di sofferenza radicolare da discopatie, identificati nell'ipovalidità dei ROT bilateralmente. L'impegno funzionale del tronco è di grado medio avanzato con limitazione dei movimenti di circa 1/2 e passaggi posturali difficoltosi. Si
4 associa una paralisi dello SPE a sx su base infettiva secondaria a piodermite con caduta del piede e marcato deficit dell'EPA e dell'ECD. Questo comporta un deficit deambulatorio con steppage e trascinamento a carico del piede sx.
L'apparato cardiocircolatorio è interessato da un prolasso della mitrale con insufficienza valvolare e associate turbe del ritmo ed episodi di tachicardia parossistica. L'apparato digerente presenta ormai da diverso tempo una grave forma di M. di Chron con frequenti fasi di riacutizzazioni complicato da severa piodermite secondaria a carico della gamba dx con ulcerazioni secernenti, incontinenza fecale, perdite ematiche miste a feci, persistenti dolori addominali
(panno in situ). Infine, lo stato psichico del soggetto è caratterizzato da una grave forma di stato ansioso depressivo di tipo reattivo con umore marcatamente deflesso, scarsa cura della persona e dell'igiene con stato ansioso. In trattamento farmacologico con antidepressivi e ansiolitici. Per quanto riportato, giusta appare la concessione di un'invalidità al 100%. Tale inabilità, dovrà decorrere a datare da giugno 2024 periodo in cui, l'insieme delle patologie riscontrate per quanto documentato, ha presumibilmente raggiunto la sua massima evolutività e incidenza. In merito alla legge 104/92, la ricorrente è da ritenere Portatore di handicap (articolo 3, comma 1)”.
Ritiene il Giudicante di dover aderire alle conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali, stante anche la assenza di contestazioni ad opera delle parti che possano validamente contrastare le conclusioni peritali.
Per tutto quanto detto, sussistono i requisiti sanitari previsti per legge per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile con decorrenza da
Giugno 2024.
Non sussistono invece i requisiti sanitari per il riconoscimento della indennità di accompagnamento e dello stato di grave handicap, sicchè le domande attoree volte ad ottenere tali benefici vanno respinte.
A tal proposito, si deve osservare che la Corte di Cassazione con sentenza n.27010 del 24/10/2018 ha chiarito che “Nelle controversie in materia di invalidità' civile, cecità' civile, sordità' civile, handicap e disabilità', nonché di pensione di inabilità' e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222 del
1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è
5 destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici”.
In considerazione della data di decorrenza del diritto azionato rispetto alla data di presentazione della domanda amministrativa ed alla data di presentazione del presente ricorso giudiziario e tenuto conto della parziale soccombenza attorea, le spese di giudizio tra ricorrente e vanno CP_1 regolamentate come da dispositivo.
Le spese di CTU, poste provvisoriamente a carico dell , devono porsi CP_1 definitivamente a carico dell' resistente. CP_2
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE
Dichiara sussistente il requisito sanitario integrante il diritto della ricorrente in epigrafe alla pensione di inabilità civile con decorrenza da Giugno 2024.
Rigetta nel resto il ricorso.
Compensa le spese processuali tra le parti.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate in separato CP_1 decreto
Lecce, li 20/6/2025 - 18/7/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
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