Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 19/03/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 730/2022 R.G., vertente TRA
(C.F. – P. IVA Parte_1 P.IVA_1
) con sede in Roma Via Ciro il Grande n. 21, in proprio e quale mandatario P.IVA_2 della in forza di procura speciale a rogito della dott.ssa Parte_2 Persona_1 Notaio in Tivoli, rep. n. 37521 del 3 luglio 2014, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via D. Romeo n. 15, presso i procuratori che lo rappresentano e difendono congiuntamente e separatamente in forza di procura generale alle liti collettivamente conferita per notaio di Roma il 21 luglio 2015, Repertorio 80974 - Rogito 21569, agli Avv.ti Persona_2
Angelo Labrini ), Angela Fazio ( ), Dario C.F._1 C.F._2 Adornato ( C.F._3 appellante CONTRO
(CF: ) nato a [...] Controparte_1 C.F._4 il 20.05.1982, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Taccone (CF:
- fax: –pec , C.F._5 P.IVA_3 Email_1 elettivamente domiciliato presso lo studio legale Taccone sito in Taurianova (RC) alla Piazza Libertà n.16 appellato E
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2 appellata contumace
CONCLUSIONI Come da scritti difensivi ed atti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato il 26.04.2021 innanzi al Tribunale di Palmi, il sig. CP_1
proponeva azione di accertamento negativo, per l'annullamento del carico
[...] contributivo portato dall'avviso di addebito n. 39420140001938118000, mai notificato, di cui era venuto a conoscenza dopo il rilascio di estratto di ruolo, chiedendo che il credito venisse dichiarato estinto per intervenuta prescrizione, atteso che, l'istanza di annullamento in autotutela, avanzata all'ente impositore, in data 08.09.2020, era stata rigettata. Si costituiva in giudizio l eccependo l'inammissibilità della domanda ed il proprio Pt_1 difetto di legittimazione passiva e, nel merito, chiedendo il rigetto dell'appello.
Restava contumace . Controparte_2
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 1270/2022 pubblicata il 09/09/2022, il Tribunale di Palmi così provvedeva: “Estromette dal giudizio la per le ragioni di cui in parte motiva;
Dichiara Pt_2 prescritto il credito contributivo portato dalla cartella opposta;
Dichiara che l e per esso Pt_1
non hanno più il diritto di riscuotere i crediti in essa indicati;
Condanna Controparte_2
alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in €. 1.243,00, per Pt_1 onorari, €. 43, 00 per contributo unificato, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei Contr procuratori costituiti, quale antistatari;
Compensa le spese di lite tra il ricorrente ed ”. Esaminando il difetto di legittimazione passiva eccepito dall' , osservava che Pt_1 l'opponente aveva avanzato censure attinenti sia al merito della pretesa contributiva che alla regolarità della notifica della cartella esattoriale impugnata, tale che gli opposti erano legittimi contraddittori e l'eccezione andava respinta. Andava, invece, estromessa dal giudizio la società di cartolarizzazione, in quanto, non risultava cessionaria del credito, per la cui riscossione si procedeva a mezzo ruolo. Quanto all'eccezione di inammissibilità della domanda, per non essere impugnabile l'estratto di ruolo, ai sensi dell'art.
3-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 (cd. decreto fiscale), riteneva, che, in base al principio “tempus regit processum”, la disposizione non aveva efficacia retroattiva, essendo disposizione di carattere processuale, non applicabile in quanto il ricorso era stato proposto prima della sua entrata in vigore, avvenuta il 21 dicembre 2021. Sull'esistenza dell'interesse ad agire affermava che sussisteva l'interesse nelle ipotesi, come quella in esame, in cui il ricorrente avesse presentato l'istanza di sgravio non positivamente riscontrata dall'ente impositore o dall'agente per la riscossione. Nel merito i crediti erano prescritti, essendo decorso il termine quinquennale, posto che la cartella in questione era stata notificata il 23.09.2014 e non sussistevano ulteriori atti interruttivi. L'accoglimento del ricorso con la dichiarazione di intervenuta prescrizione comportava la condanna di al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente. Pt_1
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva appellata dall' , che affermava la non impugnabilità Pt_1 dell'estratto ruolo, in forza della disposizione contenuta nella L. 215/2021, di conversione, con modificazioni, del D.L. 146/2021, che all'art. 3 bis, che aveva modificato l'art. 12 del DPR n. 602 del 1973, inserendovi il comma 4-bis, e prevedendo la non impugnabilità dell'estratto di ruolo, né ricorreva l'ipotesi di pregiudizio, contemplata nel medesimo articolo, che sarebbe potuto derivare al ricorrente dalla limitazione all'impugnabilità del ruolo. La norma, in mancanza di disposizioni transitorie, era immediatamente applicabile ai rapporti pendenti e non ancora esauriti (Cass. Sez.
2 - Sentenza n. 29321 del 21/10/2021 (Rv. 662604 - 01). Anzi, sul punto erano intervenute della Suprema Corte di Cassazione, investite al fine di precisare le modalità applicative dell'art. 3 bis D.L. n. 146/21, in materia di impugnazione di estratto ruolo, che con la sentenza n. 26283 del 19.07.2022, affermando che l'art. 3 bis aveva statuito la non impugnabilità dell'estratto ruolo, eccezion fatta per specifici ed espressi casi residuali e la novella legislativa era immediatamente applicabile ai procedimenti pendenti, con conseguente riforma della sentenza e declaratoria di inammissibilità del ricorso e vittoria di spese dei due gradi di giudizio. 3
Sino all'udienza del 17.05.2023 non si erano costituiti l Controparte_2
e , dei quali con ordinanza del 09.06.2023, veniva dichiarata
[...] Controparte_1 la contumacia.
Con comparsa depositata il16.1202024, si costituiva , contestando Controparte_1 l'avverso dedotto. Affermava che il legislatore riferendosi all'impugnabilità diretta del ruolo o della cartella invalidamente notificata faceva riferimento all'impugnazione della pretesa creditoria nel merito, cioè all'impugnazione di tipo “recuperatorio” e, quindi, riguardava quella fase della riscossione che andava dalla formazione del ruolo alla definitività del credito. La portata della norma introdotta dall'art.
4-bis si esauriva e non si estendeva alla fase successiva, ovvero quella in cui i rimedi giurisdizionali di tipo impugnatorio - recuperatorio lasciavano spazio all'opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.) o, più in generale, all'azione di accertamento negativo del credito, per far valere fatti modificativi o estintivi successivi alla formazione del titolo. Quando il ricorrente, come nel caso di specie, riteneva che le cartelle fossero state regolarmente notificate e contestava il diritto della parte a procedere ad esecuzione forzata per fatti sopravvenuti alla formazione del titolo, la domanda andava qualificata come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art 615 cpc, non rientrante nei casi previsti dalla norma sulla non impugnabilità dell'estratto di ruolo. Concludeva, chiedendo, rigettare perché inammissibile, nullo e comunque infondato l'atto di appello proposto dall' . Pt_1 Con vittoria di spese, competenze ed onorari di presente giudizio da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Con ordinanza del 18.12.2024 veniva revocata la declaratoria di contumacia di e veniva fissata l'udienza di discussione, sostituita dal deposito di note Controparte_1 scritte ex art. 127 ter c.p.c.. Ritualmente comunicata l'ordinanza, le parti depositavano note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. L'appello proposto dall' è fondato. Pt_1 Alla stregua del disposto dell'art. 3 bis D.L. 146/2021, “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto
o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione". Con la sentenza delle SSUU 19 luglio/6 settembre 2022 n. 26283 è stato precisato che la norma si applica ai procedimenti pendenti. In motivazione, infatti, è stato affermato: “15.1.- Non si tratta, come pure si è sostenuto, di una norma d'interpretazione autentica, men che mai dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/92. Non soltanto essa non si qualifica come tale, ma nemmeno assegna ad altra disposizione un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario (v. tra varie, Corte cost., nn. 257 e 271/11, n. 132/16 e n. 167/18, nonché Cass., sez. un., nn. 9560/14 e 12644/14). Ric. 2015 n. 22798 sez. SU - ud. 19-07-2022 -13- 16.- Né la norma è retroattiva, perché non disconosce le conseguenze già realizzate del fatto 4
compiuto, né ne impedisce le conseguenze future per una ragione relativa a questo fatto soltanto: essa non incide sul novero degli atti impugnabili e, specificamente, non ne esclude il ruolo e la cartella di pagamento;
né introduce motivi d'impugnazione o foggia quelli che già potevano essere proposti. 16.1.- È quindi manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale posto in relazione all'art. 3 Cost. dalla Procura generale, secondo cui la norma potrebbe mutare gli esiti dei processi in corso, violando i principi di ragionevolezza, di tutela del legittimo affidamento e di coerenza e certezza dell'ordinamento (sull'accesso al sindacato di costituzionalità attraverso il giudizio ex art. 363, comma 3, c.p.c., cfr. Cass., sez. un., n. 20661/14 e Corte cost. n. 119/15). Questi principi, applicabili anche in materia processuale, limitano l'efficacia retroattiva della legge, di modo che l'inosservanza di essi si risolve in irragionevolezza e comporta, di conseguenza, l'illegittimità della norma retroattiva (tra varie, Corte cost. nn. 103 e 170/13; n. 69/14; da ultimo, n. 145/22). 17.- Con la norma in questione, invece, il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sè bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l'interesse ad agire. 17.1.- Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass. n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione. Il ricorrente/odierno appellato, non ha allegato, né dimostrato, di essersi trovato in una delle condizioni tassativamente previste dalla legge per poter impugnare l'estratto di ruolo.
5. A differenti conclusioni non può addivenirsi avuto riguardo all'interpretazione della norma offerta dall'appellato nei propri scritti difensivi. Controparte_1 L'estratto di ruolo, come ribadito dalla Suprema Corte sent. 26283/2022. ha natura di
“mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dal D. Lgs. n. 546 del 1992 art. 19 tra quelli impugnabili: sulla distinzione si sono soffermate queste sezioni unite (con la già citata n. 19704/15) e non constano voci dissonanti (in linea, anche l'adunanza plenaria de Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4/22)” precisando, immediatamente dopo: “Quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (tra varie, Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento (sempre tra varie, v. Cass. n. 31240/19)”. Ciò posto, le argomentazioni rassegnate dall'appellato, secondo cui nella fattispecie in esame si controverteva di cartelle di pagamento validamente notificate e di fatti estintivi successivi, divengono recessive a fronte delle considerazioni che la Suprema Corte ha avuto cura di porre in rilievo, secondo cui il debitore, “può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19)”. Posto che a fondamento della domanda sono state poste le risultanze dell'estratto di ruolo, la domanda non può qualificarsi come opposizione ex art. 615 c.p.c., per far valere fatti modificativi o estintivi successivi alla formazione del titolo, giacché per potersi esperire 5
un tale rimedio è necessaria “la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione”, natura che l'estratto di ruolo non ha, sostanziandosi in un mero elaborato informatico, carente di valore impositivo. Ancora, la proposizione di un'azione di mero accertamento negativo del credito svincolata da una minaccia di esecuzione forzata deve essere scrutinata sotto il profilo dell'interesse ad agire, che è il tema di indagine imposto dall'art. 3 bis D.L. 146/2021, - la cui efficacia precettiva limitata alla tutela recuperatoria, quale sostenuta dell'appellato, non è asseverabile nell'insussistenza di indicatori normativi in tal senso. Anche in punto di interesse ad agire la Suprema Corte ha operato un'accurata disamina, evidenziando che esso, “condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass. n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione”.
“Il diritto a un processo equo, di cui l'accesso alla giustizia è aspetto, non è difatti assoluto e si presta a limitazioni concernenti le condizioni di ammissibilità della domanda, che richiedono per loro natura una regolamentazione da parte dello Stato, il quale gode di un certo margine di apprezzamento (Corte EDU, Trevisanato c. Italia, n. 32610/07, 15 settembre 2016, p.33; Corte EDU, Zubac c. Croazia, n. 40160/12, 5 aprile 2018, p.78). Le limitazioni, d'altronde, sono legittime, poiché legittimo è lo scopo che perseguono, laddove l'accesso ridotto alla tutela immediata non incide sul diritto a un processo, poiché resta piena e ampia la tutela generale, presidiata anche dai poteri cautelari del giudice”.
“Il giudice è difatti chiamato all'interpretazione evolutiva della norma, e dei nuovi significati che essa possa assumere per effetto di successive modificazioni, abrogazioni e sostituzioni, quando ne fa applicazione, fissando il "momento" di inveramento di tale evoluzione (in termini, Cass., sez. un., n. 15144/11)”. Escluso che la domanda proposta possa esser qualificata come opposizione all'esecuzione, difettando la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto prodromico all'esecuzione forzata, e, per espressa disposizione normativa, essendo escluso l'interesse ad agire a proporre ad libitum azione di accertamento negativo, i motivi di resistenza frapposti non sono assistiti da pregio. Per conseguenza, l'appello proposto da è meritevole di accoglimento e, in Pt_1 riforma dell'impugnata sentenza, il ricorso proposto da va dichiarato Controparte_1 inammissibile per carenza di interesse ad agire. La natura controversa della questione, risolta in applicazione di una legge e della relativa interpretazione sopravvenuta in corso del giudizio, determina a disporre l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e Pt_1 Controparte_1 Controparte_2
avverso la sentenza n. 1270/2022 emessa dal Tribunale di Palmi, pubblicata il
[...]
09/09/2022, così provvede:
1. In accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara inammissibile il ricorso proposto da . Controparte_1
2. Dichiara interamente compensatele le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 19 marzo 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti