Ordinanza collegiale 13 maggio 2025
Sentenza 15 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 15/04/2026, n. 711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 711 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00711/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00433/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 433 del 2023, proposto da
Associazione Italiana per l’Assistenza Agli Spastici (AIAS) Sezione di IN Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Feliciana Ferrentino e Lorenzo Lentini, CO domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
COtro
Comune di IN, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Amerigo Bascetta, Berardina Manganiello e AR Fortunato, CO domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
A.S.L. di IN, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Felice Laudadio, CO domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento
del diritto dell’associazione ricorrente al risarcimento dei danni, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., in esito alla sentenza n. 2156/2022 del Consiglio di Stato che ha annullato il provvedimento prot. n. 27330 del 17.4.2018 del Comune di IN di revoca della autorizzazione sanitaria n. 101/2013 per l’esercizio dell’attività di riabilitazione ed il provvedimento prot. n. 49/CTM/2021 dell’A.S.L. di IN di diniego di ripristino della predetta autorizzazione sanitaria sancendo il diritto al rilascio del titolo sanitario;
nonché per la COdanna del Comune di IN e dell’A.S.L. di IN, in solido tra loro, al risarcimento dei danni COseguenti al mancato svolgimento dell’attività riabilitativa, in regime di accreditamento provvisorio, per la disposta illegittima revoca della autorizzazione sanitaria, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di IN e dell’A.S.L. di IN;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2026 il dott. AR NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e COsiderato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Al fine di comprendere l’origine del presente giudizio di risarcimento danni si impone la ricostruzione delle pregresse vicende e dei precedenti giudizi che hanno viste coinvolte le parti.
1.1. L’associazione ricorrente ha svolto sin dal 2003 attività di centro ambulatoriale e riabilitazione dei disabili nella Provincia di IN articolata su tre distinti centri tra cui il principale in IN (gli altri due centri ricadono nei vicini Comuni di Calitri e Nusco).
L’associazione, già COvenzionata CO il S.S.N. per la branca di Riabilitazione, è poi transitata ai sensi del comma 6 dell’art. 6 della L. 724/1994 nel regime legale di accreditamento provvisorio, erogando prestazioni riabilitative nella struttura di IN sita alla Via Morelli e Silvati n. 13/A.
L’esercizio della relativa attività è stato autorizzato a partire dal 2013 in forza dell’autorizzazione sanitaria n. 101 del 4.12.2013.
Va sin d’ora precisato che la struttura presso la quale l’associazione ricorrente svolge le suddette prestazioni è stata alla stessa locata dall’Associazione OI CO LO in virtù di COtratto di locazione, stipulato in data 31.12.2003 e della durata di anni 9 + 9 dall’1.1.2004 al 31.12.2021 (CO previsione di tacito rinnovo salvo disdetta anticipata).
A sua volta l’Associazione OI CO LO è nella disponibilità di questa struttura in ragione di COvenzione stipulata CO il Comune di IN CO cui alla stessa è stato attribuito, a titolo gratuito, il diritto di superficie in relazione ad area di proprietà del Comune. Tale COvenzione, avente una durata di ventinove anni rinnovabili fino a un massimo di ottantasette anni, salvo disdetta dell’Associazione, ha altresì stabilito che la gestione del centro avrebbe avuto la stessa durata del diritto di superficie e che, alla scadenza della COvenzione e degli eventuali rinnovi, gli immobili realizzati sull’area sarebbero divenuti ipso iure di proprietà comunale, ferma restando la relativa destinazione.
1.2. In data 13.2.2018 il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute - N.A.S. di Salerno ha redatto un verbale di ispezione/COstatazione e COtestuale sospensione delle attività eseguita presso la sede legale ed operativa dell'A.I.A.S. di IN, via Morelli e Silvati n. 13/A, in ossequio al decreto di ispezione locale ( ex artt. 244 e ss. c.p.p.) a firma del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di IN datato 12.2.2018.
A COclusione del predetto verbale i N.A.S. di Salerno “ Per le carenze risCOtrate ed in particolare per la mancanza degli spazi e locali necessari al regolare esercizio della struttura, venuti meno i requisiti previsti dalla D.G.R.C. del 31.12.2001 n. 7301 e succ. mod. e ii. a salvaguardia della salute degli utenti " hanno disposto la sospensione ad horas dell'esercizio delle attività, completate le prestazioni in corso e, nel COtempo, hanno demandato alla Direzione Strategica dell'A.S.L. di IN il compito di garantire la COtinuità assistenziale all'utenza già in trattamento.
Con nota del 13.2.2018 l’A.S.L. di IN ha quindi chiesto al Comune di IN l’emissione dei provvedimenti di competenza in merito alla sospensione ad horas delle attività del Centro di Riabilitazione A.I.A.S. di IN, disposta in data 13.2.2018 CO verbale d'ispezione COgiunto A.S.L. – NAS dei Carabinieri per essere venuti meno i requisiti di cui alla DGRC n. 7301/2001.
Con istanza del 14.2.2018 (indirizzata al Procuratore della Repubblica di IN, al Comune, all’A.S.L. ed al Comando Carabinieri competente) la ricorrente ha chiesto il trasferimento degli utenti già in trattamento presso la propria struttura di IN alle sedi AIAS di Nusco e Calitri, “ o in alternativa presso il Presidio Ospedaliero Landolfi di Solofra vista la già dimostrata disponibilità dell’Azienda Sanitaria Locale di IN ”.
Con ordinanza n. 63 del 16.2.2018 il Comune ha disposto ai danni dell’associazione ricorrente la sospensione dell'autorizzazione n. 101 del 4.12.2013, avviando in data 19.2.2018 il procedimento volto alla verifica del possesso dei requisiti previsti dalla DGRC n. 7301/2001, della COformità antincendio e di quella urbanistica dei locali.
Con delibera n. 61 del 12.3.2018 la Giunta comunale ha deliberato:
“ 1. di dare mandato all'Ufficio Contratti per la stesura di una nuova proposta COvenzione tra il Comune e l'Associazione "OI CO LO" che ridetermini le COdizioni della stessa seCOdo i seguenti indirizzi:
a) di abrogare l'art. 8 della Convenzione Rep. 4356 del 5/06/2001"....L 'Associazione potrà COcedere in uso a titolo oneroso in comodato, in locazione, in tutto o in parte, l'intera sua opera realizzata sia sui mq 19.529 sia sui mq 2.000 sia su ulteriore superficie da assegnarsi in futuro all'Associazione, il tutto fino a mq 30.000 complessivamente, giusta D.C.C. n. 1416 del 4/11/1988 indicata in narrativa a qualunque terzo, Associazioni,
Enti, eccetera, che perseguano finalità sociali, culturali, sanitarie, ricreative, ecc.... ";
b) di reintrodurre l'art. 14 della Convenzione Rep 2450 del 02/01/1989 precedentemente abrogato che testualmente recita:" E' fatto espresso divieto all'Associazione "OI CO LO" di dare in uso, in comodato, in locazione, ovvero di alienare le strutture realizzate sul suolo assegnato dal Comune ...";
2. di sottoporre al competente C.C. la presente deliberazione da intendersi come proposta dell'esecutivo all'organo COsiliare che CO l'eventuale approvazione della presente procederà al perfezionamento della Convenzione "de qua";
3. di dare atto che, a seguito dell'approvazione COsiliare, si procederà al rogito della nuova Convenzione innanzi al pubblico ufficiale rogante dell'Ente … ”.
Con delibera n. 20 del 20.3.2018 il Consiglio comunale ha poi deliberato nel senso di recepire la proposta dalla Giunta.
Con il provvedimento n. 27330 del 17.4.2018 il Comune di IN ha revocato ai danni dell’associazione ricorrente l’autorizzazione sanitaria n. 101/2013.
A fondamento di tale provvedimento il Comune ha posto:
- la carenza dei requisiti tecnico-sanitari, ai sensi della DGRC n. 7301/2001, dovuta alla mancanza di locali e spazi necessari al regolare esercizio della struttura, risCOtrata nel sopralluogo effettuato il 13.2.2018 dal Comando dei Carabinieri per la tutela dalla salute - NAS di Salerno;
- l’assenza delle “ COdizioni oggettive di mantenimento della sede operativa dell'Associazione Italiana Assistenza Spastici nella struttura assegnata all'Associazione "OI CO LO" sita in via Morelli e Silvati, civico 13/A ” in ragione delle delibere CO cui la Giunta Comunale di IN (delibera n. 61 del 12.3.2018) ed il Consiglio Comunale (delibera n. 20 del 20.3.2018) hanno dato mandato all’Ufficio COtratti comunale di rideterminare le COdizioni della COvenzione in essere CO l’Associazione OI CO LO nel senso di eliminare la facoltà dell’Associazione di COcedere la struttura in locazione / comodato a terzi e di introdurre espresso divieto in tal senso.
1.3. Indipendentemente da tale vicenda CO decreto n. 12 del 22.2.2018 (pubblicato nel B.U.R.C. in data 26.2.2018) il Commissario ad acta per l’Attuazione del Piano di Rientro dei Disavanzi del S.S.R. Campano ha respinto l’istanza di accreditamento istituzionale del 27.3.2012 dell’associazione ricorrente per la riabilitazione e la FKT.
Con delibera del Direttore Generale n. 315 del 28.2.2018 l’A.S.L. ha poi preso atto del decreto commissariale.
Tali atti (unitamente ad altri) sono stati impugnati dall’odierna ricorrente CO ricorso iscritto a ruolo CO R.G. n. 691/2018.
1.4. Con ricorso notificato in data 25.5.2018 e depositato in data 18.6.2018 (CO R.G. n. 920/2018) l’associazione ricorrente ha quindi impugnato, tra l’altro, il provvedimento n. 27330 del 17.4.2018 del Comune e le suddette delibere della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale.
1.5. Con provvedimento del G.i.p. del Tribunale di IN del 18.10.2018 (depositato in Cancelleria in data 19.10.2018) è stato poi revocato il sequestro preventivo dell’immobile destinato all’attività riabilitativa dell’associazione ricorrente.
In particolare, il G.i.p. ha evidenziato, tra l’altro, che le COdotte per cui si procedeva non erano “ dirette a vantaggio dell’AIAS bensì in quanto COcretatesi nell’appropriazione e nella distrazione dei COtributi pubblici COseguenti all’accreditamento di questa presso il SSN a suo danno ”, CO la COseguenza “ che non vi è motivo di mantenere il sequestro preventivo sui beni e sulle disponibilità finanziarie dell’AIAS Onlus di IN ”.
In data 5.11.2018 la ricorrente ha presentato una prima istanza all’A.S.L. di IN nel senso di disporre ad horas , “ un sopralluogo presso i locali della struttura … per accertare l’intervenuta esecuzione dei lavori di adeguamento tecnico dei locali ai requisiti di cui alla DGRC 7301/2001 ai fini del ripristino della autorizzazione sanitaria comunale ”.
A fondamento di tale istanza la ricorrente ha posto: l’intervenuta revoca del sequestro preventivo dell’immobile da parte del G.i.p. del Tribunale di IN; l’avvenuto superamento delle “ pregresse criticità accertate dai NAS a seguito dei plurimi lavori che l’AIAS di IN ha eseguito sui locali di Via Morelli e Silvati n. 13/a ”; il COseguimento dell’agibilità dei locali CO SCIA del 10.4.2018, definita in data 8.8.2018; la certificazione da parte dei Vigili del Fuoco del rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi, giusta comunicazione del 7.11.2018.
In data 16.12.2019 l’AIAS ha poi reiterato analoga istanza anche al Comune di IN, nel senso di disporre ad horas , tramite l’A.S.L. di IN, “ un sopralluogo presso i locali della struttura … per accertare l’intervenuta esecuzione dei lavori di adeguamento tecnico dei locali ai requisiti di cui alla DGRC 7301/2001 ai fini del ripristino della autorizzazione sanitaria comunale, per l’esercizio dell’attività di riabilitazione anche ai fini dell’erogazione delle prestazioni sanitarie in regime di accreditamento ”.
A fondamento di tale istanza la ricorrente ha posto: l’intervenuta revoca del sequestro preventivo dell’immobile da parte del G.i.p. del Tribunale di IN; l’avvenuto superamento delle “ pregresse criticità accertate dai NAS a seguito dei plurimi lavori che l’AIAS di IN ha eseguito sui locali di Via Morelli e Silvati n. 13/A ”; il COseguimento dell’agibilità dei locali CO SCIA del 10.4.2018, definita in data 8.8.2018; la certificazione da parte dei Vigili del Fuoco del rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi, giusta comunicazione del 7.11.2018.
Con atto dell’8.1.2020 il Comune di IN ha richiesto all’A.S.L. di eseguire le relative verifiche di COformità tecnico-sanitaria dei locali (v. pag. 5 del ricorso avverso il silenzio sottoindicato).
Con ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. (notificato e depositato in data 8.9.2020) l’odierna ricorrente ha agito per ottenere la declaratoria d’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Comune e dall’A.S.L. a fronte dell’istanza del 16.12.2019 di ripristino dell’autorizzazione comunale all’esercizio, nonché la COdanna dei due Enti alla definizione del procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti igienico-sanitari prescritti dalla delibera GRC 7301/2001.
Su tale ultimo ricorso questa Sezione staccata si è pronunciata CO la sentenza n. 1701/2020, pubblicata in data 17.11.2020, CO cui ha dichiarato l'obbligo dell’A.S.L. di IN di pronunciarsi sull'istanza della parte ricorrente nel termine di novanta giorni, rilevando l’avvenuta trasmissione da parte del Comune dell’istanza della ricorrente all’A.S.L. di IN ai fini delle relative verifiche.
1.6. Con ricorso notificato in data 16.9.2019 e depositato in data 1.10.2019, avente R.G. n. 1377/2019, l’Associazione OI CO LO ha impugnato la delibera CO cui la quale il Commissario Straordinario ha dichiarato decaduta la COvenzione in essere tra il Comune di IN e l’Associazione. Sono poi seguiti motivi aggiunti avverso gli ulteriori atti adottati dal Comune sul punto.
1.7. Con provvedimento n. 49 del 25.1.2021, che ha fatto seguito alla sentenza n. 1701/2020 di questa Sezione staccata, l’A.S.L. ha ritenuto che: l’associazione ricorrente non avrebbe potuto limitarsi a richiedere l’autorizzazione all’esercizio, dovendo a monte richiedere l’autorizzazione alla realizzazione di una nuova struttura sanitaria; tale necessità sarebbe derivata dall’avvenuta revoca dell’autorizzazione all’esercizio n. 101 del 4.12.2013, come da provvedimento prot. n. 27330 del 17.4.2018 del Comune; per l’effetto, l’istanza del 16.12.2019 dell’associazione ricorrente avrebbe dovuto essere qualificata come istanza ex novo ; pertanto, la ricorrente avrebbe dovuto integrare la domanda presentata per mezzo della produzione di tutta la documentazione progettuale necessaria al fine di verificare ex novo la “ rispondenza del progetto ai requisiti minimi di cui alla DGRC 7301/2001 nonché alla verifica del fabbisogno ”.
1.8. Con sentenza n. 59/2021, pubblicata in data 7.1.2021, questa Sezione staccata ha accolto il ricorso recante R.G. n. 1377/2019 e annullato la delibera CO la quale il Commissario Straordinario ha dichiarato decaduta la COvenzione in essere tra il Comune di IN e l’Associazione OI CO LO.
1.9. Con successivo ricorso per motivi aggiunti (notificato il 5.2.2021 e depositato il 10.2.2021 e COfluito nel giudizio recante R.G. n. 920/2018 relativo all’impugnazione del provvedimento n. 27330 del 17.4.2018 del Comune ed alle delibere della Giunta comunale e del Consiglio Comunale rispettivamente nn. 61/2018 e 20/2018) l’associazione ricorrente ha poi impugnato anche il provvedimento n. 49 del 25.1.2021, riproponendo altresì l’istanza cautelare respinta da questa Sezione staccata in relazione al ricorso introduttivo.
1.10. Con sentenza n. 612/2021, pubblicata in data 11.3.2021, questa Sezione staccata ha rigettato entrambi i ricorsi proposti (avverso il provvedimento n. 27330 del 17.4.2018 del Comune di revoca dell’autorizzazione sanitaria e quello n. 49 del 25.1.2021 dell’A.S.L.) in ragione delle gravi carenze igienico – sanitarie risCOtrate presso la suddetta struttura, ritenute tali da dimostrare di per sé sole “ l’assenza delle COdizioni legalmente scandite per il mantenimento dell’autorizzazione sanitaria ed un mutamento sopravvenuto delle esigenze pubblicistiche ex art. 21 quinquies L. 241/1990, così da legittimare l’adozione della revoca ”. In relazione ai motivi aggiunti la Sezione ha sottolineato che “ si palesa necessario che l’istanza sia corredata di tutte le documentazioni progettuali legalmente COtemplate ”.
Con riferimento all’aspetto COcernente la sussistenza del titolo di disponibilità del bene nella predetta sentenza questa Sezione staccata ha prima richiamato “ la recente sentenza di questo TAR, Sez. I, 07.01.2021, n. 59, ha annullato la gravata delibera di decadenza della COvenzione intercorsa tra il Comune e l’Associazione OI CO LO, ripristinando, senza dubbio alcuno, il titolo di disponibilità della struttura complessiva, a nulla rilevando i richiami, formulati da più parti, alle delibere del Consiglio Comunale e di Giunta Comunale ” e poi sottolineato che “ sussistendo, ad oggi, il titolo di disponibilità della struttura, al fine di poter riavviare l’attività ed erogare le prestazioni assistenziali deputate, l’associazione ricorrente deve riaprire la sequenza procedimentale volta ad ottenere ex novo il rilascio dell’autorizzazione sanitaria, avendo la stessa perso definitivamente efficacia in virtù dell’intervenuta revoca ”.
1.11. Con sentenza n. 2156/2022, pubblicata in data 24.3.2022, il Consiglio di Stato ha poi accolto l’appello proposto avverso la sentenza n. 612/2021 di questa Sezione staccata e, in riforma della sentenza di primo grado, accolto il ricorso, annullato gli atti impugnati in tale sede e COdannato il Comune e l’A.S.L. di IN al rilascio, per quanto di competenza, dei titoli necessari all’esercizio dell’attività sanitaria ove non emergano motivati profili ostativi diversi da quelli oggetto della sentenza del Consiglio di Stato.
A tale esito il Consiglio di Stato è pervenuto sulla scorta delle seguenti COsiderazioni:
- la perdurante legittima disponibilità dei locali necessari allo svolgimento dell’attività in capo all’associazione, tenuto COto dell’intervenuta sentenza n. 59/2021 di questa Sezione staccata di ripristino della COcessione tra il Comune di IN e l’Associazione OI CO LO sulla quale è stato fondato il COtratto di locazione stipulato tra quest’ultima associazione e la ricorrente;
- in ordine al possesso dei requisiti igienico – sanitari “ a seguito della sospensione del titolo e prima della adozione del provvedimento di revoca, l’appellante si era già tempestivamente attivato per rimuovere le COtestate criticità mediante: CILA del 5.3.2018 n. 320; SCIA del 5.4.2018 per la certificazione antincendio; SCIA per la agibilità dei locali.
La Associazione appellante, pertanto, ha attivato il ripristino del possesso dei requisiti della D.G.R.C. 7301/2021 prima del provvedimento di revoca del titolo sanitario, che in difetto di ulteriori accertamenti di segno COtrario risulta essere stato fondato solo su questioni di legittimazione all’utilizzo dell’immobile determinate proprio dal Comune di IN che ha poi revocato il titolo, COcretando una evidente figura di sviamento di potere ”;
- la sussistenza di ulteriore profilo di sviamento di potere per avere il Comune “ prima acCOsentito all’utilizzo di propri locali inidonei, poi sospeso l’autorizzazione sanitaria accordando i titoli necessari ai fini di un impegnativo adeguamento edilizio da parte dell’Associazione, ed infine revocato l’autorizzazione già sospesa mentre i lavori di adeguamento erano in via di COclusione, CO una manifesta violazione dei principi di affidamento e di buona fede che devono guidare l’azione amministrativa nei COfronti dei privati … l’imponenza delle opere di adeguamento necessarie avrebbe imposto, seCOdo ragionevolezza e proporzionalità, di non revocare durante l’esecuzione dei lavori un titolo già sospeso ”;
- quanto poi al diritto al ripristino dell’autorizzazione sanitaria all’esercizio dell’attività riabilitativa indipendentemente dalla vigente programmazione “ rileva la circostanza che la revoca era limitata solo alla autorizzazione di esercizio della struttura sanitaria già insediata e, dunque, l’istanza della Associazione ricorrente in data 16.12.2019 era stata correttamente indirizzata a richiedere solo il ripristino del titolo di esercizio previo accertamento, da parte della competente Azienda Sanitaria, della rimozione delle COtestate criticità igienico – sanitarie, e non già l’insediamento di una nuova e diversa attività sanitaria, non essendovi stato alcun effetto novativo ”; di COseguenza, “ non occorreva una domanda di nuova autorizzazione per la realizzazione di un nuovo Centro di Riabilitazione, trattandosi piuttosto della mera verifica del perdurante possesso dei requisiti tecnici da parte di un Centro (AIAS di IN), già insediato, da anni, in locali comunali COcessi in locazione. Inoltre, l’attività di riabilitazione del Centro appellante era insediata fin da epoca antecedente l’entrata in vigore del D.Lgs. 229/1999, che ha introdotto l’art. 8 ter del D.Lgs 502/1992, COcernente la previa verifica di compatibilità della attività sanitaria CO la programmazione regionale ”.
1.12. Quanto all’impugnazione del decreto n. 12 del 22.2.2018 del Commissario ad acta per l’Attuazione del Piano di Rientro dei Disavanzi del S.S.R. Campano il relativo giudizio si è COcluso CO la sentenza n. 2225/2022 di questa Sezione staccata, pubblicata in data 26.8.2022, CO la quale sono stati annullati il predetto decreto, nonché la delibera n. 315 del 28.2.2018 del Direttore Generale dell’A.S.L..
A fondamento di tale decisione è stata posta l’omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza della ricorrente e, quindi, la violazione dell’art. 10-bis della L. 241/1990, CO affermazione dell’obbligo dell’amministrazione sanitaria di ripresa del procedimento e dell’istruttoria.
Avverso quest’ultima sentenza non è stata proposto appello.
1.13. Infine, CO provvedimento del 22.9.2022 il Comune:
ha richiamato le pregresse vicende e la sentenza del Consiglio di Stato;
ha disposto la revoca dell’atto prot. n. 27330 del 17.4.2018 ed “ il COseguente ripristino dell'efficacia della predetta autorizzazione sanitaria n. 101 dei 04/12/2013, allegata al presente atto, in virtù della quale la struttura denominata AIAS IN ONLUS, CO sede in IN alla via Morelli e Silvati n. 13/A, è autorizzata allo svolgimento delle attività di centro ambulatoriale di riabilitazione erogante prestazioni di cui all'ex art. 44 e all'ex art. 26 tipo B Legge 833/78 ”;
ha preso atto che “ l’Asl di IN ha effettuato la verificato del possesso dei requisiti minimi previsti dalla richiamata normativa … ”.
2. Con l’odierno ricorso (notificato in data 21.2.2023 e depositato in data 6.3.2023) l’associazione ricorrente ha chiesto “ la COdanna del Comune di IN … e della ASL di IN …, solidalmente tra loro, al risarcimento dei danni COnessi e COseguenti alla illegittimità degli atti impugnati CO il ricorso e motivi aggiunti (R.G. 920/2018) annullati dal Consiglio di Stato CO decisione n. 2156/2022, per le causali indicate negli importi e CO i criteri in precedenza riportati ovvero nella diversa somma che sarà quantificata in corso di causa anche in via equitativa, ai sensi dell’art. 1226 cod. civ., previa eventuale CTU;
b) liquidare sulle somme riCOosciute a titolo risarcitorio la rivalutazione monetaria dal febbraio 2018 oltre interessi legali dalla predetta data ovvero dalla diversa decorrenza stabilita dal TAR ".
A fondamento di tali domande la ricorrente ha sostenuto la sussistenza della responsabilità ai sensi dell’art. 2043 c.c. del Comune e dell’A.S.L. in ragione:
- della sussistenza dell’elemento soggettivo della colpa, dimostrata dall’annullamento in sede giudiziale del provvedimento di revoca dell’autorizzazione sanitaria e di quello di diniego di ripristino dell’autorizzazione, nonché dall’avvenuta adozione degli stessi in violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona fede, sulla scorta di quanto evidenziato dal Consiglio di Stato nella suddetta sentenza n. 2156/2022;
- dell’ingiustizia del danno, perché la regolarizzazione della propria attività da parte della ricorrente avrebbe escluso la sussistenza di profili ostativi all’esercizio dell’attività sanitaria, CO COseguente diritto della ricorrente al rilascio del titolo sanitario ed all’erogazione delle prestazioni sanitarie;
- del nesso di causalità tra i predetti provvedimenti del Comune e dell’A.S.L. ed i danni subiti dalla ricorrente.
In ordine alla quantificazione dei danni la ricorrente ha sostenuto la necessità di risarcire le seguenti voci di danno (oltre interessi e rivalutazione CO decorrenza dal gennaio 2018):
a) il lucro cessante per mancata erogazione delle prestazioni in favore del SSN e dei disabili a partire dal febbraio 2018 (punto 2.1. del ricorso); tale danno andrebbe quantificato in base alla base della tariffa riCOosciuta dalla Regione Campania per prestazioni ambulatoriali e domiciliari, in ragione della quota parte costituente l’utile per le prestazioni in questione, previo scomputo dei costi del relativo personale; il DCA n. 59 del 18.8.2014 ha previsto la seguente tariffa: € 42,04, per prestazioni ambulatoriali, di cui € 30,61, a copertura costi vivi ed € 11,43, per ricavi; € 45,78, per prestazioni domiciliari, di cui € 34,13, a copertura costi vivi ed € 11,65, per ricavi; quanto al triennio 2018 – 2020 l’importo dovuto andrebbe quantificato moltiplicando i ricavi rispettivamente di € 11,43 ed € 11,65 per il budget prestazionale realizzato nel 2017, pari a n. 26.377 prestazioni ambulatoriali e n. 12.266 prestazioni domiciliari; quanto al biennio 2021 – 2022 andrebbe tenuto COto che la DGRC n. 351 del 30.11.2021 ha approvato la nuova tariffa nei seguenti termini: € 44,24, per prestazioni ambulatoriali, di cui € 12,03 per ricavi; € 48,14, per prestazioni domiciliari, di cui € 12,25 per ricavi; pertanto i valori relativi ai ricavi andrebbero moltiplicati per il budget prestazionale per l’anno 2017; in definitiva, il danno da lucro cessante sarebbe pari ad € 2.227.436,40 per l’intero periodo, come da c.t.p.;
b) il danno COseguente alle spese sostenute per COservare la disponibilità della struttura e mantenerla in efficienza, ai fini del possesso dei requisiti oggettivi e igienico sanitari, necessari per il ripristino della autorizzazione sanitaria (punto 2.2. del ricorso); tale voce andrebbe quantificata in € 1.702.817,81, come da tabella COtenuta a pag. 13 del ricorso (relativa ai seguenti costi per gli anni dal 2018 al 2022: assicurazione, assistenza informatica, cartoleria e cancelleria, costo copie e fotocopiatore, costo del personale, costo noleggio fotocopiatore, energia elettrica, acqua, gas, igienico sanitario, locazione, manutenzione struttura, manutenzione ascensore, materiale informatico/COsumo, spese telefoniche);
c) danno per riduzione dell’avviamento aziendale per l’attività riabilitativa in essere (punto 2.3. del ricorso); in particolare, la revoca dell’autorizzazione sanitaria avrebbe precluso all’associazione di COseguire ed incrementare negli anni successivi al 2018 il budget prestazionale rimasto fermo al 2017, il quale all’attualità risulterebbe azzerato; vale a dire che l’associazione sarebbe stata messa nell’impossibilità di maturare un fatturato storico cui parametrare il tetto di spesa per gli anni successivi al 2017; anche una volta ripristinato l’accreditamento l’associazione avrebbe visto compromessa ogni possibilità di COseguire un budget adeguato, non potendosi avvalere del fatturato storico annuale; il danno sarebbe pari all’assenza del budget annuale dal 2018 ed al mancato incremento annuale dello stesso (in misura pari al 10%) ed andrebbe liquidato in via equitativa, stante l’impossibilità di stimare lo stesso; lo svolgimento dell’attività riabilitativa senza soluzione di COtinuità avrebbe COsentito alla ricorrente di realizzare un incremento medio annuo del budget prestazionale almeno del 10% per un budget presuntivo al 2022 non inferiore ad € 2.500.000,00/2.900.000,00;
d) il danno da perdita di chance per non aver potuto l’associazione ricorrente partecipare ai bandi dell’A.S.L. nonostante fosse in possesso dei necessari requisiti di accesso (punto 2.4. del ricorso); verrebbe in rilievo il bando dell’A.S.L. relativo alla “Procedura aperta finalizzata all'affidamento delle prestazioni per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico in regime domiciliare e semiresidenziale, compresa la gestione del Centro diurno di S. Angelo dei Lombardi” di € 6.840.384,80 di importo; tale bando avrebbe richiesto sotto il profilo dell’idoneità eCOomica e finanziaria nel triennio il possesso di un fatturato di € 2.000.000.000 (I.V.A. esclusa) per servizi analoghi a quelli oggetto della gara, resi in favore di Enti del SSN e/o Servizi Sociali Regionali, sia in forma diretta, mediante appalto pubblico, sia in regime di accreditamento; il fatturato dell’associazione ricorrente nell’ultimo triennio operativo sarebbe stato pari ad € 4.876.736, per cui se l’associazione avesse regolarmente COtinuato a svolgere l’attività avrebbe potuto partecipare alla procedura di gara CO possibilità di aggiudicazione; il danno sarebbe pari ad € 2.452.961,00 (somma risultante da € 6.840.384,80 * 35,48%);
e) infine, il danno da violazione dell’immagine dell’associazione ricorrente, poiché la COdotta delle amministrazioni intimate avrebbe pregiudicato la reputazione dell’associazione presso l’utenza e gli altri soggetti CO i quali la stessa interagisce (punto 2.5. del ricorso); più nel dettaglio, l’associazione ricorrente sarebbe stata costretta a sopportare spese di marketing pari ad € 97.534,00, pari a circa il 6% del proprio fatturato, al fine di ripristinare la propria immagine; si tratterebbe di danno di natura non patrimoniale da liquidare in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c..
3. Nelle more del presente giudizio CO sentenza n. 7282/2024 (pubblicata in data 28.8.2024) il Consiglio di Stato si è poi pronunciato sull’appello proposto dal Comune avverso la sentenza n. 59/2021 (relativa al provvedimento di decadenza adottato dal Comune in ordine alla COvenzione tra lo stesso e l’Associazione OI CO LO) nel senso di accogliere lo stesso, di dichiarare inammissibile il ricorso di primo grado per difetto di giurisdizione amministrativa e di annullare senza rinvio la sentenza di questa Sezione staccata.
Nel senso dell’insussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo il Consiglio di Stato ha sottolineato che la COtroversia “ attinente alla decadenza dalla COvenzione (melius, la estinzione del diritto di superficie) riguardante un bene appartenente al patrimonio disponibile del Comune, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di un rapporto di matrice negoziale, da cui derivano in capo ai COtraenti posizioni giuridiche paritetiche qualificabili in termini di diritto soggettivo, nel cui ambito l’amministrazione agisce iure privatorum, non soltanto nella fase genetica e funzionale del rapporto, ma anche nella fase patologica, traducentesi nell’assenza di poteri autoritativi sia nel versante della chiusura del rapporto che su quello COnesso del rilascio del bene ”.
4. Si è costituita l’A.S.L. di IN, la quale ha chiesto la reiezione del ricorso proposto ed ha dedotto:
- l’incolpevole affidamento dell’A.S.L. circa la legittimità del provvedimento di revoca dell’autorizzazione sanitaria alla luce della sentenza n. 612/2021 di questa Sezione staccata che ha respinto il ricorso proposto avverso il predetto provvedimento; tanto varrebbe ad escludere l’elemento soggettivo della colpa in capo all’A.S.L., CO COseguente inCOfigurabilità della responsabilità della stessa;
- la mancata dimostrazione da parte della ricorrente dell’esistenza dei danni subiti, del nesso di causalità e dell’elemento soggettivo in capo all’amministrazione; in particolare, la colpa dell’A.S.L. non potrebbe scaturire in maniera automatica dall’illegittimità degli atti annullati dal Consiglio di Stato, pure tenuto COto delle COsiderazioni svolte da questa Sezione staccata nella sentenza n. 612/2021;
- la riCOducibilità dei danni lamentati dalla ricorrente unicamente al provvedimento di revoca dell’autorizzazione sanitaria del Comune di IN sulla scorta di quanto sottolineato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 2156/2022; in effetti, il provvedimento n. 5249/2018 del 22.2.2018 dell’A.S.L. di sospensione dell’accreditamento provvisorio dell’associazione ricorrente sarebbe stato atto COseguenziale e strettamente vincolato alla revoca dell’autorizzazione sanitaria adottata dal Comune CO atto n. 27330 del 17.4.2018; per la verità, la motivazione della sentenza n. 2156/2022 del Consiglio di Stato si sarebbe COcentrata in via esclusiva sull’illegittimità della revoca dell’autorizzazione da parte del Comune;;
- quanto alle singole voci di danno pretese dalla ricorrente:
l’A.S.L. sarebbe estranea a quella di cui al punto 2.1. del ricorso, essendo i relativi danni scaturiti dalla revoca del titolo sanitario da parte del Comune;
in ordine a quella di cui al punto 2.2. del ricorso si tratterebbe di spese derivanti dalla carenza dei requisiti accertati dai NAS e dall’A.S.L.;
in ordine a quella di cui al punto 2.3. del ricorso i danni sarebbero scaturiti unicamente dal provvedimento di revoca dell’autorizzazione sanitaria adottato dal Comune, essendosi il provvedimento n. 49 del 25.1.2021 dell’A.S.L. fondato sulla certezza della revoca dell’autorizzazione sanitaria, la quale sarebbe stata presupposto dell’autorizzazione all’esercizio; la situazione di incertezza esistente illo tempore sarebbe poi stata rafforzata dalla sentenza n. 612/2021 di questa Sezione staccata; nessun atto ostativo sarebbe poi stato individuato dalla ricorrente nel periodo 2018-2021; l’A.S.L. sarebbe stata vincolata nel provvedimento da adottare dall’inesistenza dell’autorizzazione in favore della ricorrente dal 2013 all’11.3.2022, data di pubblicazione della sentenza n. 2156/2022 del Consiglio di Stato;
- infine, la ricorrente non avrebbe assolto l’onere di provare l’esistenza dei danni lamentati; la COsulenza di parte prodotta avrebbe valore di mera allegazione difensiva, come da giurisprudenza di legittimità.
5. Si è poi costituito il Comune di IN, il quale ha chiesto la reiezione del ricorso proposto ed ha dedotto:
- la tardività del ricorso ai sensi dell’art. 30 c.p.a., poiché il rilascio dei nuovi provvedimenti successivi alla sentenza n. 2156/2022 del Consiglio di Stato avrebbe rappresentato il dies a quo dal quale computare il termine per la proposizione dell’azione risarcitoria; in particolare, la rideterminazione da parte del Comune in esecuzione di tale sentenza sarebbe avvenuta in data 22.9.2022, CO la COseguenza che il termine di 120 giorni di cui al comma 3 dell’art. 30 c.p.a. sarebbe scaduto in data 20.1.2023; tuttavia, l’odierno ricorso sarebbe stato notificato soltanto in data 21.3.2023; in effetti, venuto meno l’inadempimento del Comune sarebbe iniziato a decorrere il termine per la proposizione dell’azione risarcitoria;
- l’insussistenza del fatto ingiusto alla luce della sopravvenuta sentenza n. 7282/2024 CO cui il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza n. 59/2021 di questa Sezione staccata di ripristino della COvenzione di COcessione tra l’Associazione OI CO LO ed il Comune di IN (COvenzione sulla quale, come si è già detto, è fondato il COtratto di locazione tra l’Associazione OI CO LO e l’odierna ricorrente); ad avviso della difesa comunale in seguito a tale decisione del Consiglio di Stato si sarebbe avuta una riespansione della decadenza di tale COvenzione e sarebbe venuta nuovamente meno la disponibilità della struttura da parte della ricorrente, vale a dire il presupposto dell’autorizzazione sanitaria all’esercizio in capo alla ricorrente; in definitiva, sarebbe venuto meno il presupposto dell’invocato risarcimento;
- la mancanza dell’elemento soggettivo in capo al Comune alla luce della riemersione di uno dei due pilastri sui quali si era fondata la revoca dell’autorizzazione sanitaria (vale a dire la disponibilità dell’immobile), CO COseguente imputabilità dei danni alla sola COdotta dell’A.S.L.; del resto, il ripristino dell’autorizzazione sanitaria da parte del Comune nell’anno 2022 è potuto avvenire soltanto in seguito al parere favorevole dell’A.S.L. (parere in mancanza del quale il Comune non avrebbe potuto procedere); anche ai fini della COtinuità assistenziale dell’utenza, ogni adempimento sarebbe stato demandato all’A.S.L., nella qualità di ente deputato alla erogazione e gestione delle prestazioni sanitarie;
- l’assenza del nesso di causalità in ragione dell’avvenuta prosecuzione delle proprie attività da parte della ricorrente presso le strutture di Nusco e Calitri all’esito di formale richiesta rivolta dalla ricorrente all’A.S.L.;
- l’insussistenza dei danni lamentati dalla ricorrente, tenuto COto della mancanza di scopo di lucro in capo alla ricorrente, CO COseguente mancanza di utili ed inCOfigurabilità di danno eCOomico; l’impossibilità di riprendere l’attività da parte della ricorrente in assenza di opere di adeguamento ai requisiti sanitari;
- in ordine al quantum del risarcimento l’inCOferenza del richiamo al budget di prestazioni del 2017, non essendovi alcuna prova dell’entità delle prestazioni sanitarie alle quali era abilitata la ricorrente, nonché in ordine alla COservazione di tale entità ed ai modi e procedure di COservazione nel periodo successivo alla revoca dell’autorizzazione sanitaria; il carattere del tutto ipotetico della ricostruzione per cui il budget del 2017 sarebbe rimasto immutato nel periodo 2018 – 2022 e l’assenza di valore probatorio della COsulenza di parte depositata dalla ricorrente;
- la non riCOoscibilità delle voci di danno relative alla perdita di chance ed al danno all’immagine in ragione della mancata prova di tali danni.
6. All’udienza pubblica del 29.4.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Con ordinanza collegiale n. 855/2025 (pubblicata in data 13.5.2025) questa Sezione: ha rilevato che “ in primo luogo, sussistono dubbi di potenziale applicabilità alla domanda risarcitoria proposta di quanto previsto dal seCOdo periodo del comma 3 dell’art. 30 c.p.a. in ragione: dell’omesso appello cautelare proposto dalla ricorrente avverso l’ordinanza n. 354/2018 di questa Sezione staccata; della mancata riproposizione di istanza cautelare in seguito al sopravvenuto dissequestro della struttura di cui si discute da parte dell’Autorità Giudiziaria penale; della mancanza di elementi in atti da cui desumere la diligente coltivazione da parte della ricorrente della tutela cautelare in sede di giudizio di appello avverso la sentenza n. n. 612/2021 di questa Sezione staccata ”; per l’effetto, ha COcesso termine alle parti per COtrodedurre in ordine a quanto precede; ha disposto incombenti nel senso del deposito ad opera delle parti di quanto segue: “ a) le delibere CO cui la Giunta Comunale di IN (delibera n. 61 del 12.3.2018) ed il Consiglio Comunale (delibera n. 20 del 20.3.2018) hanno dato mandato all’Ufficio COtratti comunale di rideterminare le COdizioni della COvenzione in essere CO l’Associazione OI CO LO; b) il provvedimento del GIP del Tribunale di IN del 18.10.2018 CO il quale è stato revocato il sequestro preventivo dell’immobile destinato all’attività riabilitativa dell’associazione ricorrente (la relativa circostanza viene indicata nella sentenza n. 1701/2020 di questa Sezione staccata, citata dalla ricorrente a pag. 5 del ricorso), nonché l’istanza della ricorrente CO la quale è stato richiesto il relativo dissequestro; c) l’istanza del 16.12.2019 CO la quale l’associazione ricorrente ha chiesto al Comune di IN di eseguire, tramite l’A.S.L. di IN, un sopralluogo presso i locali della struttura per accertare l’intervenuta esecuzione dei lavori di adeguamento tecnico dei locali ai requisiti di cui alla DGRC n. 7301/2001 (anche tale istanza viene indicata nella sentenza n. 1701/2020 di questa Sezione staccata) ”; ha fissato per il prosieguo del giudizio l’udienza pubblica del giorno 24.2.2026.
7. La ricorrente ha poi depositato memoria per prendere posizione sulla potenziale applicabilità alla domanda risarcitoria proposta di quanto previsto dal seCOdo periodo del comma 3 dell’art. 30 c.p.a. e tutte le parti hanno depositato memorie e repliche in vista della nuova udienza per la trattazione del merito per insistere nelle rispettive deduzioni.
All’udienza pubblica del 24.2.2026 la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione.
8. Tanto premesso, va prima di tutto respinta l’eccezione di irricevibilità del ricorso per sua asserita tardività sollevata dalla difesa del Comune.
Al riguardo, è sufficiente osservare quanto segue:
- “ A norma dell’art. 324 del codice di procedura civile – CO enunciazione valida anche nel processo amministrativo ex art. 39 cod. proc. amm. - si definisce passata in giudicato la sentenza avverso la quale non sono più ammessi mezzi impugnazione. L’art. 327 del medesimo codice, a sua volta, dispone che, prescindendo dall’ipotesi della notificazione alla COtroparte, la sentenza non può essere oggetto di impugnazione dopo che siano trascorsi sei mesi dalla pubblicazione ” (v. pronuncia n. 24/2012 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato);
“ si intende passata in giudicato la decisione del Consiglio di Stato non più soggetta a ricorso per cassazione, né a revocazione per i motivi di cui al n. 4 e 5 art. 395 c.p.c. (revocazione ordinaria), non esistendo nel processo amministrativo disposizioni sul giudicato formale in deroga all’art. 324 c.p.c. (cfr. Cons. Stato Ad. Plen. 3 luglio 2012 n. 24; Sez. IV 16 giugno 2008, n. 2986) ” (Consiglio di Stato, VI Sez., 5 aprile 2019, n. 2252);
- la sentenza n. 2156/2022 del Consiglio di Stato è stata pubblicata in data 24.3.2022; in mancanza della prova della notifica della sentenza del Consiglio di Stato la stessa è passata in giudicato in data 24.10.2022, vale a dire sei mesi dopo la sua pubblicazione (tenuto COto della sospensione feriale dei termini processuali dall’1.8.2022 al 31.8.2022);
- ai sensi del comma 5 dell’art. 30 c.p.a. “ Nel caso in cui sia stata proposta azione di annullamento la domanda risarcitoria può essere formulata nel corso del giudizio o, comunque, sino a centoventi giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza ”;
- tale azione di annullamento è stata proposta dalla ricorrente proprio per mezzo del giudizio poi sfociato in grado di appello nella sentenza n. 2156/2022 del Consiglio di Stato;
- COtrariamente a quanto dedotto dal Comune il ricorso introduttivo del presente giudizio non è stato notificato in data 21.3.2023, bensì in data 21.2.2023;
- in definitiva, alla data del 21.2.2023 non era ancora spirato il termine di 120 giorni decorrente dal 24.10.2023;
- del resto, nel caso di specie, COtrariamente a quanto sostenuto dal Comune, non viene in rilievo il comma 4 dell’art. 30 c.p.a., non riguardando la pretesa azionata nel presente giudizio danni da inosservanza dolosa o colposa del termine di COclusione del procedimento;
- neppure viene in rilievo il termine di cui al comma 3 dell’art. 30 c.p.a. (v. punto 1.1. della memoria di replica del 2.2.2026 del Comune) perché il provvedimento del 22.9.2022 (CO cui l’ente ha disposto la revoca dell’atto prot. n. 27330 del 17.4.2018 ed “ il COseguente ripristino dell'efficacia della predetta autorizzazione sanitaria n. 101 dei 04/12/2013, allegata al presente atto, in virtù della quale la struttura denominata AIAS IN ONLUS, CO sede in IN alla via Morelli e Silvati n. 13/A, è autorizzata allo svolgimento delle attività di centro ambulatoriale di riabilitazione erogante prestazioni di cui all'ex art. 44 e all'ex art. 26 tipo B Legge 833/78 ” ed ha preso atto che “ l’Asl di IN ha effettuato la verificato del possesso dei requisiti minimi previsti dalla richiamata normativa … ”) non è il provvedimento dal quale sono scaturiti i danni lamentati dalla ricorrente, avendo questa riCOdotto l’origine di tali danni alle COdotte in precedenza poste in essere dal Comune e dall’A.S.L.;
- quindi, non coglie nel segno l’argomentazione della difesa comunale volta ad anticipare la decorrenza del termine per la proposizione dell’azione risarcitoria, in quanto si tratta di interpretazione che si pone palesemente in COtrasto CO la lettera del comma 5 dell’art. 30 c.p.a. e che COsentirebbe all’amministrazione di ridurre il termine a disposizione del privato per l’esercizio dell’azione risarcitoria, creando una grave situazione di incertezza in ordine al dies a quo per l’esercizio di tale azione.
9. Sgombrato il campo da tale questione, va vagliata la domanda risarcitoria proposta dalla ricorrente. Atteso il numero delle diverse voci di danno richieste dalla ricorrente l’analisi delle stesse andrà operata separatamente (anche nell’ottica del principio della ragione più liquida CO riferimento alle voci che questo Collegio non ritiene suscettibili di riCOoscimento).
9.1. Prima di procedere oltre va peraltro disattesa l’argomentazione del Comune relativa all’assunto per cui la ricorrente non potrebbe aver subito danni in ragione della mancanza dello scopo di lucro in capo alla stessa.
La circostanza che la ricorrente non persegua uno scopo di lucro non toglie che ad un’associazione come quella ricorrente ben possa spettare il risarcimento del danno, essendo notoriamente il risarcimento volto a reintegrare la sfera patrimoniale del danneggiato nella medesima COdizione in cui si si sarebbe trovato se non vi fosse stato l’illecito.
9.2. Ciò chiarito, va ricordato che per la giurisprudenza COsolidata “ il risarcimento del danno non è una COseguenza automatica e costante dell’annullamento giurisdizionale di un provvedimento amministrativo, ma richiede la verifica di tutti i requisiti dell’illecito (COdotta, colpa, nesso di causalità, evento dannoso) e, nel caso di richiesta di risarcimento del danno COseguente alla lesione di un interesse legittimo pretensivo, è subordinato alla dimostrazione, seCOdo un giudizio prognostico, CO accertamento in termini di certezza o, quanto meno, di probabilità vicina alla certezza, che il provvedimento sarebbe stato rilasciato in assenza dell’agire illegittimo della pubblica amministrazione” (così C.d.S., Sez. III, 3 giugno 2022, n. 4536; cfr., altresì, Sez. V, 2 maggio 2023, n. 4453; id., 27 maggio 2022, n. 4279; id. 19 agosto 2019, n. 5737; id., 23 marzo 2018, n. 1859; Sez. VI, 13 luglio 2022, n. 5897; id., 14 ottobre 2016, n. 4266).
Ed infatti, “per danno ingiusto risarcibile ai sensi dell’art. 2043 Cod. civ. si intende non qualsiasi perdita eCOomica, ma solo la perdita eCOomica ingiusta, ovvero verificatasi CO modalità COtrarie al diritto; ne COsegue quindi la necessità, per chiunque pretenda un risarcimento, di dimostrare la c.d. spettanza del bene della vita, ovvero la necessità di allegare e provare di essere titolare, in base ad una norma giuridica, del bene della vita che ha perduto od al quale anela, e di cui attraverso la domanda giudiziale vorrebbe ottenere l’equivalente eCOomico” (così C.d.S., Sez. V, 21 aprile 2020, n. 2534; v. Sez. III, n. 4536/2022, cit.)
Per quanto riguarda, la prova del danno subito, com’è noto in relazione al petitum risarcitorio e, più in generale, in materia di diritti soggettivi non trova applicazione la regola del principio dispositivo CO metodo acquisitivo, che rende sufficiente la fornitura, da parte del privato ricorrente, di un mero “principio di prova” (com’è quello dato dal deposito in atti di una perizia di parte), in deroga rispetto alla disciplina dell’art. 2697 c.c.: al riguardo la giurisprudenza ha precisato che l’azione risarcitoria innanzi al G.A. non è retta dal principio dispositivo CO metodo acquisitivo, tipico del processo impugnatorio, ma dal generale principio dell’onere della prova ex artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., CO il corollario che grava sul ricorrente l’onere di dimostrare la sussistenza di tutti i presupposti della domanda al fine di ottenere il riCOoscimento della responsabilità dell’Amministrazione per danni derivanti dall’illegittimo od omesso svolgimento dell’attività amministrativa di stampo autoritativo, da riCOdurre al modello della responsabilità per fatto illecito di cui all’art. 2043 c.c.: in particolare, è a carico del presunto danneggiato l’onere della prova degli elementi costitutivi della fattispecie aquiliana (C.d.S., Sez. IV, 8 febbraio 2016, n. 486).
“Ai fini della liquidazione dei danni assertivamente provocati dall’illegittimo esercizio del potere amministrativo l’interessato è tenuto a fornire in modo rigoroso la prova dell’esistenza del danno, trovando piena applicazione in materia il principio dell’onere della prova e non invece l’onere del principio di prova di cui al metodo acquisitivo che ordinariamente nelle COtroversie su interessi legittimi tempera il criterio dispositivo ex art. 2697 c.c.” (C.G.A.R.S., Sez. giur., 28 gennaio 2015, n. 73; id., 10 giugno 2011, n. 415). In altre parole, “spetta al danneggiato offrire la prova del danno subito, poiché nell’azione di responsabilità per danni il principio dispositivo opera CO pienezza e non è temperato dal metodo acquisitivo proprio dell’azione di annullamento (ex art. 64, co. 1 e 3, c.p.a.); quest’ultimo, infatti, in tanto si giustifica in quanto sussista la necessità di equilibrare l’asimmetria informativa tra amministrazione e privato, la quale COtraddistingue l’esercizio del pubblico potere ed il correlato rimedio dell’azione di impugnazione, mentre non si risCOtra in quella COsequenziale di risarcimento dei danni, in relazione alla quale il criterio della c.d. vicinanza della prova determina il riespandersi del predetto principio dispositivo sancito in generale dall’art. 2697, primo comma, c.c.” (C.d.S., Sez. V, 10 febbraio 2015, n. 675).
Va infine precisato che per costante giurisprudenza la valutazione equitativa, prevista dall’art. 1226 c.c., è ammessa solo in presenza di una situazione di impossibilità – o di estrema difficoltà – di una precisa prova sull’ammontare del danno (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. VI, 16 novembre 2022, n. 10092; Sez. V, n. 675/2015, cit.): infatti, tale modalità di valutazione è riferita dalla norma solo al quantum debeatur, non già all’an debeatur, cioè alla prova della sussistenza del danno, che rimane invece a carico del ricorrente (C.d.S., Sez. VII, 23 marzo 2023, n. 2972) ” (Consiglio di Stato, VII Sez., 15 novembre 2023, n. 9796).
Inoltre, al “ mancato assolvimento dell'onere probatorio, peraltro, come pacificamente ritenuto in giurisprudenza, non può porre rimedio il giudice amministrativo avvalendosi della CTU che non è un mezzo di prova, ma è volto a fornire al giudice un ausilio tecnico per la valutazione di circostanze e fatti già acquisiti e dimostrati dalla parte ” (T.A.R. Lazio, III sez., 17 marzo 2023, n. 4680).
9.3. Iniziando dalla voce di danno sopra COtraddistinta CO la lettera d) (vale a dire quella relativa alla perdita di chance per non aver potuto l’associazione ricorrente partecipare ai bandi dell’A.S.L. nonostante l’asserito possesso dei necessari requisiti di accesso; v. punto 2.4 del ricorso) a prescindere da ogni altra COsiderazione la ricorrente non ha provato il relativo danno.
In effetti, la ricorrente non ha allegato a provato in modo idoneo tale voce di danno, perché non ha neppure precisato gli estremi del bando al quale non avrebbe potuto partecipare e prodotto la relativa documentazione di gara al fine di COsentire a questo Tribunale di verificare l’ an e l’eventuale quantum dei danni lamentati ( an necessariamente dipendente da quanto stabilito dall’esame delle disposizioni della lex specialis regolanti la gara). Per la verità, l’indicazione di tale bando dell’A.S.L. come avente ad oggetto “Procedura aperta finalizzata all'affidamento delle prestazioni per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico in regime domiciliare e semiresidenziale, compresa la gestione del Centro diurno di S. Angelo dei Lombardi” si rivela del tutto insufficiente in un’azione come quella risarcitoria nella quale l’onere della prova ricade pienamente sulla parte ricorrente senza i temperamenti scaturenti dal metodo acquisitivo non applicabile ad un tale tipo di azione. Ne COsegue l’impossibilità di supplire all’inerzia probatoria della parte mediante gli strumenti della verificazione e/o della C.T.U.. Neppure può portare ad un diverso esito il disposto del comma 4 dell’art. 34 c.p.a. richiedendo la fissazione dei criteri pur sempre a monte la prova dell’esistenza del danno.
Ne COsegue che in parte qua la domanda proposta non può trovare accoglimento.
9.4. Procedendo oltre, la domanda risarcitoria non risulta meritevole di accoglimento neppure rispetto alla voce di danno sopra COtrassegnata CO la lettera e) (vale a dire quella relativa alle spese di marketing ed al danno all’immagine; v. punto 2.5. del ricorso).
Orbene, quanto alle spese di marketing la ricorrente si è limitata a sostenere che sarebbe stata costretta a sostenere “ rilevanti spese di marketing, finalizzate a ripristinare la propria immagine pari a circa il 6% del fatturato, per un totale di € 97.534,00 ”.
In effetti, la ricorrente non ha dimostrato che tali spese siano state sostenute allo specifico fine di ripristinare la reputazione e l’immagine della ricorrente in seguito alle vicende sopra riepilogate, né tantomeno che le spese di marketing siano state maggiori e diverse rispetto a quanto avvenuto prima del 2018.
Come si è detto sopra, la ricorrente ha poi sostenuto che avrebbe subito un “ danno da immagine, non patrimoniale, da liquidare in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 cod. civ. ”.
Anche a tal proposito questo Collegio ritiene che la ricorrente non abbia allegato a provato in modo idoneo tale voce di danno.
Il danno all'immagine ed alla reputazione costituisce per giurisprudenza COsolidata danno-COseguenza, ragion per cui non può ritenersi sussistente in re ipsa , dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento,
Nella presente vicenda è ragionevolmente presumibile che la lesione all’immagine della ricorrente sia derivata dal suo coinvolgimento nelle indagini penali e dal sequestro disposto ai danni della stessa, trattandosi delle vicende che notoriamente maggiormente riscuotono interesse nel pubblico.
Per quanto non si possa certamente escludere in astratto che ulteriori danni si siano verificati in ragione dei comportamenti e provvedimenti amministrativi adottati dal Comune e dall’A.S.L. (sui quali il giudice amministrativo si è pronunciato come da sentenze indicate nel primo paragrafo della motivazione) tali danni richiedono certamente una COcreta allegazione e prova degli stessi da parte della ricorrente, allegazione e prova che sono nel caso di specie del tutto mancate.
Del resto, come si è già osservato sopra, questo Collegio non può supplire all’inerzia sul punto della ricorrente mediante il ricorso a strumenti quali verificazione, C.T.U. e la fissazione dei criteri, ai sensi del comma 4 dell’art. 34 c.p.a., richiedendo pur sempre a monte l’avvenuta prova del danno.
Per COcludere in ordine al danno non patrimoniale giova il richiamo alle COsiderazioni anche di recente svolte dal Consiglio di Stato il quale ha sottolineato quanto segue: “ Considerazioni identiche valgono per il danno non patrimoniale: “Va richiamato in argomento, “il COsolidato orientamento della giurisprudenza che nega, in ogni caso, la sussistenza di un danno non patrimoniale in re ipsa: superata infatti la teorica del c.d. “danno evento” (elaborata dalla sentenza n. 184/1986 della Corte costituzionale in tema di danno biologico, ma oggetto di revirement, da parte dello stesso giudice delle leggi, CO la sentenza n. 372/1994), il danno risarcibile, “nella sua attuale ontologia giuridica... non si identifica CO la lesione dell’interesse tutelato dall’ordinamento, ma CO le COseguenze di tale lesione” (così Cass. 15/7/2014, n. 16133). Il danno non patrimoniale non è dunque risarcibile in re ipsa né se deriva da reato (Cass. 12/4/2011, n. 8421); né se è tipizzato dal legislatore (in tema di tutela della privacy: Cass. 26/9/2013, n. 22100; Cass. 15/7/2014, n. 16133; in tema di equa riparazione per durata irragionevole del processo: Cass. 26/5/2009, n. 12242); né se, come nel caso che ci occupa, trova fonte in un’asserita lesione di diritti costituzionalmente garantiti, come il diritto alla libertà di iniziativa eCOomica o alla reputazione professionale: sul punto, in termini chiarissimi, si veda, tra le tante, la recente Cass. 6/12/2018, n. 31537, seCOdo la quale “In tema di responsabilità civile derivante da pregiudizio all’onore ed alla reputazione, il danno risarcibile non è “in re ipsa” e va pertanto individuato, non nella lesione del diritto inviolabile, ma nelle COseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di tale danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, e la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice sulla base, non di valutazioni astratte ma del COcreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato”. Né la circostanza per cui il danno non patrimoniale sia liquidato in via equitativa dal giudice può supplire al difetto di prova, atteso che l’art. 1226 c.c. si riferisce al solo quantum debeatur, aprendo alla valutazione equitativa “se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare”; non certo all’an debeatur, ovverosia alla prova della sussistenza del danno, che resta ovviamente a carico del ricorrente, ma che nel presente giudizio non è stata offerta, né prospettata in COcreto” (Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 4336/2020)” (Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 6546/2020);
La sentenza di questo Consiglio di Stato, n. 3485/2023 ha poi precisato, coerentemente all’indirizzo sopra richiamato, che “In relazione alle COseguenze, la fattispecie illecita, così come sopra individuata, deve essere COnessa ai pregiudizi diretti e immediati, subiti dalla parte danneggiata, di carattere patrimoniale o non patrimoniale (cd. danno COseguenza, nella forma del danno emergente e del lucro cessante) (Cons. Stato, sez, VI, 9 settembre 2021, n. 6240). La prova del fatto illecito è a carico del danneggiato” ” (Consiglio di Stato, VII Sez., 29 gennaio 2025, n. 705).
9.5. Ci si deve quindi soffermare sulla voce di danno sopra COtrassegnata CO la lettera c (vale a dire il danno per riduzione dell’avviamento aziendale per l’attività riabilitativa in essere; v. punto 2.3 del ricorso).
Osta al riCOoscimento di tale voce di danno l’assorbente COsiderazione che all’attualità manca prova dell’avvenuta verificazione e dell’effettivo COsolidamento di un danno di questo tipo.
In effetti, la prova di un tale danno è inevitabilmente legata alla dimostrazione della diligente coltivazione da parte della ricorrente delle necessarie istanze presso l’A.S.L. di IN, ben potendo la circostanza che la ricorrente non si è potuta avvalere per un lungo periodo del fatturato storico annuale degli anni precedenti e la peculiarità della situazione delle stessa (scaturente dalla successione di atti amministrativi e dell’A.G. sopra esposti) essere rappresentate dalla ricorrente all’A.S.L. ai fini della necessaria calibrazione degli atti che fissano i tetti di spesa.
Con riferimento poi all’asserito mancato incremento annuale del budget in misura pari al 10% non è chiaro come la ricorrente sia pervenuta a determinare il prospettato incremento del budget nella misura annua media del 10% tra il 2018 ed il 2022, risultando l’allegazione sul punto generica, CO la COseguenza che neppure questa voce di danno può essere riCOosciuta.
9.6. In relazione alla voce sopra COtrassegnata CO la lettera b) (vale a dire le spese sostenute per COservare la disponibilità della struttura e mantenerla in efficienza; v. punto 2.2. del ricorso) va del pari esclusa la sussistenza di qualsivoglia danno.
Risulta decisivo osservare che in base al prospetto riepilogativo della ricorrente si è trattato di spese necessarie per COservare la disponibilità dell’immobile (attraverso il pagamento dei canoni di locazione), nonché caratterizzate dalle più svariate causali (costo del personale, energia elettrica, fornitura acqua, spese telefoniche ecc.; v. prospetto COtenuto a pag. 13 del ricorso).
Orbene, sul punto non può che osservarsi che tali spese non sono state in alcun modo cagionate dalle COdotte addebitate alle amministrazioni intimate, trattandosi di spese che avrebbero dovuto comunque essere a carico della ricorrente.
Del resto, neppure si può mancare di osservare come si tratti di spese che dipendono da decisioni eCOomiche della ricorrente che ben avrebbe potuto adottare soluzioni volte a minimizzare i costi relativi alla struttura sita in IN fino alla vera e propria ripresa della relativa attività in COvenzione CO il SSN, pure tenuto COto delle altre due strutture a disposizione della stessa (a Nusco ed a Calitri).
In effetti, come ricordato dalla giurisprudenza “ sul fronte risarcitorio – regolato anche da parametri normativi ulteriori - assume particolare rilievo l’obbligo di cooperazione gravante sul preteso danneggiato ex artt. 1227, seCOdo comma, cod. civ., e 30, terzo comma, cod. proc. amm.: il quale esige, anche in coerenza “CO la generale previsione della tutela della buona fede e del principio di affidamento COtenuta nella legge generale sul procedimento amministrativo (art. 1, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, (….) una peculiare intensità dello sforzo diligente richiesto al preteso danneggiante per evitare la causazione del danno da provvedimento (affidante) illegittimo” (Consiglio di Stato, sez. VII; sentenza n. 8003/2023) ” (Consiglio di Stato, VII Sez., 29 gennaio 2025, n. 705).
Applicando al caso di specie quanto evidenziato dalla giurisprudenza appena citata si deve ritenere che la ricorrente abbia sostenuto quanto richiesto in relazione a tale voce di danno in previsione del ripristino di un titolo, mentre avrebbe dovuto attendere il previo ripristino del titolo stesso.
Vero è che per alcune spese si potrebbe discutere dell’indispensabilità delle stesse per mantenere la disponibilità dell’immobile (come, ad esempio, i canoni di locazione) e, tuttavia, la scelta di un soggetto di dotarsi di un immobile in proprietà o in locazione ai fini dello svolgimento dell’attività accreditata non può essere “scaricata” sul piano risarcitorio sull’amministrazione.
9.7. Infine, si arriva alla voce sopra COtrassegnata CO la lettera a) (vale a dire il lucro cessante per mancato svolgimento delle proprie prestazioni in favore del SSN; v. punto 2.1 del ricorso).
Orbene, va prima di tutto certamente esclusa la sussistenza di qualsivoglia diritto al risarcimento del danno in relazione alle annualità 2018, 2019 e fino all’avvenuta instaurazione del giudizio avverso il silenzio – inadempimento CO ricorso notificato in data 8.9.2020.
9.7.1. Per quanto la ricorrente abbia sostenuto di aver diritto ad ottenere il risarcimento dei danni patiti a partire dal febbraio 2018 risulta prima di tutto assorbente COsiderare per escludere la fondatezza di un tale assunto come la sospensione dell’attività svolta dalla ricorrente sia derivata senza dubbio prima di tutto dal verbale di ispezione / COstatazione e COtestuale sospensione dell’attività del 13.2.2018 e dal successivo decreto di sequestro preventivo disposto in data 8.6.2018 dell’A.G. penale. Tale decreto è stato revocato limitatamente ai beni e alle disponibilità finanziarie della ricorrente soltanto CO il suddetto provvedimento del G.i.p. del 18.10.2018.
Del resto, la stessa ricorrente ha evidenziato nella memoria di replica depositata in vista dell’udienza del 24.2.2026 come il vincolo penale prima dell’intervenuto dissequestro non avrebbe potuto in alcun modo essere superato neppure dal giudice amministrativo (v. pag. 9 di tale memoria). Ne deriva che a maggior ragione né il Comune, né l’A.S.L. avrebbero potuto incidere in alcun modo sulla paralisi dell’attività della ricorrente prima dell’intervenuto dissequestro.
9.7.2. Ciò posto, neppure può ritenersi che a partire dal 19.10.2018 e fino al 7.9.2020 potrebbero postularsi danni da porsi a carico delle intimate amministrazioni.
Va prima di tutto COsiderato sul punto che anche in seguito al provvedimento del G.i.p. del 18.10.2018 l’attività della ricorrente non avrebbe potuto riprendere immediatamente, in quanto come evidenziato dalla stessa ricorrente nell’istanza del 5.11.2018 rivolta all’A.S.L. era necessario il previo accertamento dell’avvenuto superamento delle “ pregresse criticità accertate dai NAS a seguito dei plurimi lavori che l’AIAS di IN ha eseguito sui locali di Via Morelli e Silvati n. 13/a ”.
All’esito della presentazione di tale istanza la ricorrente è rimasta inerte e non ha proposto alcuna nuova istanza alle amministrazioni intimate se non in data 16.12.2019 allorquando ha reiterato analoga istanza al Comune di IN, nel senso di disporre ad horas , tramite l’A.S.L. di IN, “ un sopralluogo presso i locali della struttura … per accertare l’intervenuta esecuzione dei lavori di adeguamento tecnico dei locali ai requisiti di cui alla DGRC 7301/2001 ai fini del ripristino della autorizzazione sanitaria comunale, per l’esercizio dell’attività di riabilitazione anche ai fini dell’erogazione delle prestazioni sanitarie in regime di accreditamento ”.
Orbene, in base a giurisprudenza del Consiglio di Stato che questo Collegio fa propria e COdivide:
“ In tema di risarcimento del danno da lesione di interesse legittimo, l'art. 30 c.p.a. comma 3, CO implicito riferimento all’art. 1227 c.c., prevede che il Giudice, nel determinare il risarcimento, debba valutare tutte le circostanze di fatto ed il comportamento complessivo delle parti, escludendo il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza, anche attraverso l'esperimento degli strumenti di tutela previsti.
La norma codifica la regola della non risarcibilità dei danni evitabili CO l'impugnazione del provvedimento e CO la diligente utilizzazione degli altri strumenti di tutela previsti dall'ordinamento, stabilendo come la loro omessa o non efficace attivazione da parte dell'interessato costituisca, nel quadro del comportamento complessivo delle parti, dato valutabile, alla stregua del canone di buona fede e del principio di solidarietà, ai fini dell'esclusione o della riduzione del danno evitabile CO l'ordinaria diligenza, in una logica che vede l'omessa impugnazione dell'atto lesivo non più come preclusione in rito, ma come fatto da COsiderare in sede di merito ai fini del giudizio della sussistenza e COsistenza del pregiudizio risarcibile.
In caso di comportamento inerte, il Giudice Amministrativo può ordinare all’Amministrazione, all'esito di un giudizio accelerato, di provvedere, CO i relativi poteri sostitutivi in caso di ulteriore inerzia, di guisa che la mancata attivazione di tale rimedio integra una COdotta rilevante ai sensi dell'art. 30 c.p.a., tanto da COsentire al giudice amministrativo di escludere "il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza" (Consiglio di Stato, Sez. III, 4 giugno 2019, n. 3767, Consiglio di Stato, sez. IV, 2 febbraio 2019 n. 18). Si è, in tal modo, chiarito che il risarcimento dei danni per il ritardo dell'amministrazione nell'adozione di un provvedimento dovuto può essere richiesto esclusivamente nelle ipotesi in cui sia stato previamente accertato e dichiarato, dal giudice, il silenzio inadempimento della P.A. (Consiglio di Stato, Sez. VI, 26 luglio 2017, n. 3696).
L'esistenza di un rapporto di presupposizione tra l'impugnazione del silenzio ed il risarcimento del danno da ritardo è stata, in particolare, espressamente ribadita in ragione di "esigenze di preservazione dei rapporti pubblicistici e di prevenzione dei comportamenti opportunistici" che "(sono) soddisfatte, in modo più COvincente CO l'applicazione delle norme di cui all'art. 1223 e ss. c.c. in materia di causalità giuridica", tra cui, in particolare quella COsacrata nell'art. 1227, comma 2, "che COsidera non risarcibili i danni evitabili CO un comportamento diligente del danneggiato" (in tal senso, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 3/2011).
Si è, infatti, osservato che la regola della non risarcibilità dei danni evitabili CO l'impugnazione del provvedimento e CO la diligente utilizzazione degli altri strumenti di tutela previsti dall'ordinamento, oggi sancita dall'art. 30, comma 3 c.p.a., deve ritenersi ricognitiva di principi già evincibili alla stregua di un'interpretazione evolutiva del comma 2 dell'art. 1227 c.c.
Pertanto, l'omessa attivazione degli strumenti di tutela costituisce, nel quadro del comportamento complessivo delle parti, dato valutabile, alla stregua del canone di buona fede e del principio di solidarietà, ai fini dell'esclusione o della mitigazione del danno evitabile CO l'ordinaria diligenza, non più come preclusione di rito, ma come fatto da COsiderare in sede di merito ai fini del giudizio sulla sussistenza e COsistenza del pregiudizio risarcibile (Consiglio di Stato, Sez. IV, 26 marzo 2012, n. 1750, Ad. Plen., 23 marzo 2011, n. 3) ” (Consiglio di Stato, III Sez., 9 gennaio 2026, n. 210).
Facendo applicazione delle coordinate ermeneutiche che precedono al caso di specie (e sviluppando sia i dubbi di potenziale applicabilità alla domanda risarcitoria proposta di quanto previsto dal seCOdo periodo del comma 3 dell’art. 30 c.p.a, sollevati d’ufficio dal Collegio CO l’ordinanza collegiale suddetta, sia le COsiderazioni svolte dalla ricorrente nella memoria depositata in data 12.6.2025) risulta dirimente osservare che la ricorrente ha notificato il ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. soltanto in data 8.9.2020 e, quindi, dopo un lasso di tempo certamente significativo rispetto alle suddette istanze del 5.11.2018 e del 16.12.2019.
Pertanto, questo Collegio ritiene che in applicazione del seCOdo periodo del comma 3 dell’art. 30 c.p.a. vada escluso il risarcimento del danno in relazione al 2018, al 2019 ed alla porzione del 2020 fino al 7.9.2020, non avendo la ricorrente portato avanti in modo diligente le proprie istanze volte ad accertare il superamento delle criticità ammesse dalla stessa rispetto alla situazione registratasi nel febbraio 2018.
L’onere di proporre sollecitamente l’azione avverso il silenzio non può essere giudicato in alcun modo eccessivo nel caso di specie, tenuto COto della professionalità della ricorrente (alla luce dell’attività svolta) e delle somme di danaro in gioco.
9.8. Sgombrato il campo da tali annualità ci si deve, infine, soffermare sul periodo tra l’8.9.2020 e la ripresa dell’attività svolta in regime di accreditamento da parte della ricorrente presso la struttura di IN.
9.8.1. Orbene, sul punto va prima di tutto escluso che colgano nel segno le difese del Comune relative all’asserita insussistenza del fatto ingiusto e dell’elemento soggettivo in ragione della sopravvenuta sentenza n. 7282/2024 CO cui il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza n. 59/2021 di questa Sezione staccata di ripristino della COvenzione di COcessione tra l’Associazione OI CO LO ed il Comune di IN (COvenzione sulla quale, come si è già detto, è fondato il COtratto di locazione tra l’Associazione OI CO LO e l’odierna ricorrente).
In effetti, nei limiti disegnati dal comma 1 dell’art. 8 c.p.a. in ordine alla COoscenza senza efficacia di giudicato da parte del giudice amministrativo delle questioni relative a diritti la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale, questo Collegio non reputa corretto l’avviso della difesa comunale seCOdo cui in seguito a tale decisione del Consiglio di Stato si sarebbe avuta una riespansione della decadenza di tale COvenzione e sarebbe venuta nuovamente meno la disponibilità della struttura da parte della ricorrente, CO COseguente venir meno del presupposto dell’invocato risarcimento o comunque quantomeno dell’elemento soggettivo in capo al Comune.
Per la verità, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sulla questione, ai fini del vaglio delle difese svolte dal Comune in relazione alla presente domanda risarcitoria è sufficiente rilevare che CO la delibera n. 61 del 12.3.2018 la Giunta comunale si è limitata a proporre al Consiglio comunale di dare mandato all'Ufficio Contratti per la stesura di una nuova proposta COvenzione tra il Comune e l'Associazione "OI CO LO" per rideterminare le COdizioni di tale COvenzione e che CO delibera n. 20 del 20.3.2018 il Consiglio comunale ha poi deliberato nel senso di recepire la proposta dalla Giunta. Tali delibere sono state uno dei due pilastri motivazionali sui quali il Comune ha fondato il suddetto provvedimento n. 27330 del 17.4.2018 di revoca ai danni dell’associazione ricorrente dell’autorizzazione sanitaria n. 101/2013.
Orbene, una tale proposta ed il recepimento della stessa da parte del Consiglio comunale non potevano in alcun modo incidere in maniera automatica ed unilaterale sul COtenuto della COvenzione e, quindi, giustificare l’adozione da parte del Comune di tale provvedimento.
Basta COsiderare che la modifica della COvenzione in tutto o in parte (e, quindi, anche CO riferimento alle COdizioni che il Comune intendeva modificare) sarebbe dovuta passare necessariamente per un nuovo accordo modificativo del precedente in base al principio dell’accordo proprio del diritto COtrattuale (senza dubbio applicabile trattandosi di bene immobile disponibile come riCOosciuto dal Consiglio di Stato CO la suddetta sentenza n. 7282/2024). In assenza di un tale previo accordo modificativo il Comune non poteva in alcun modo ritenere venute meno le “ COdizioni oggettive di mantenimento della sede operativa dell'Associazione Italiana Assistenza Spastici nella struttura assegnata all'Associazione "OI CO LO" sita in via Morelli e Silvati, civico 13/A ”, perché così facendo il Comune ha sostanzialmente già dato per esistente una modifica COtrattuale che non era stata ritualmente posta in essere.
In ordine poi alla sorte della delibera CO la quale il Commissario Straordinario ha dichiarato decaduta la COvenzione in essere tra il Comune di IN e l’Associazione OI CO LO la cognizione piena in ordine agli effetti della stessa non potrà che aversi dinanzi al giudice ordinario.
Peraltro, non senza mancare di notare come il Consiglio di Stato nella sentenza suddetta abbia puntualizzato che si è in presenza di “ un rapporto di matrice negoziale, da cui derivano in capo ai COtraenti posizioni giuridiche paritetiche qualificabili in termini di diritto soggettivo, nel cui ambito l’amministrazione agisce iure privatorum, non soltanto nella fase genetica e funzionale del rapporto, ma anche nella fase patologica, traducentesi nell’assenza di poteri autoritativi sia nel versante della chiusura del rapporto che su quello COnesso del rilascio del bene ”.
Ne COsegue che in seguito a tale decisione del Consiglio di Stato non si può ritenere che si sia avuta alcuna riespansione della “decadenza” di tale COvenzione e neppure che sia venuta meno la legittima disponibilità della struttura da parte della ricorrente. Né tantomeno per le ragioni appena illustrate può in alcun modo essere esclusa la sussistenza dell’elemento soggettivo in capo al Comune.
9.8.2. Chiarita la non COdivisibilità di tali difese, nel senso del rigetto della domanda risarcitoria CO riferimento al periodo tra l’8.9.2020 ed il 4.2.2021 depongono le seguenti COsiderazioni che fanno seguito alla questione sollevata d’ufficio da questa Sezione CO l’ordinanza suddetta ai sensi del comma 3 dell’art. 73 c.p.a..
Ed invero, nel caso di specie, COtrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, sussistono i presupposti necessari all’applicazione del disposto del seCOdo periodo del comma 3 dell’art. 30 c.p.a. per cui “ Nel determinare il risarcimento il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e, comunque, esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza, anche attraverso l'esperimento degli strumenti di tutela previsti ”.
Per la verità, nella presente vicenda per quanto la ricorrente abbia proposto domanda cautelare nel giudizio di primo grado (CO R.G. n. 920/2018) e tale istanza sia stata respinta CO ordinanza n. 354/2018, pubblicata in data 12.7.2018, la stessa ha omesso di riproporre l’istanza cautelare a fronte della nuova circostanza costituita dal decreto di dissequestro da parte del G.i.p., istanza che ben avrebbe potuto proporre ai sensi del comma 1 dell’art. 58 c.p.a.. Per quanto la ricorrente abbia formulato le istanze sopraindicate nel 2018 e nel 2019 all’A.S.L. ed al Comune resta il dato fondamentale per cui è mancata la riproposizione di istanza cautelare dinanzi al giudice amministrativo, istanza che avrebbe COsentito certamente una tempistica notevolmente più accelerata rispetto a quella registratasi presso le amministrazioni intimate.
Del resto, COtrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente “ La giurisprudenza ha chiarito che la regola della non risarcibilità dei danni evitabili CO la diligente utilizzazione degli strumenti di tutela previsti dall'ordinamento, COtenuta nell'art. 30 c.p.a. e che ha portata ricognitiva di principi già evincibili dall'art. 1227 c.c., si estende all'omessa attivazione degli "strumenti di tutela", tra i quali è inclusa la tutela cautelare e rappresenta un dato valutabile, alla stregua del canone di buona fede e del principio di solidarietà, ai fini della mitigazione e finanche dell'esclusione del danno, in quanto evitabile CO l'ordinaria diligenza (cfr. Cons. St., sez. V, 2 febbraio 2021, n. 962; sez. IV, 4 dicembre 2020, n. 7699) ” (Consiglio di Stato, III Sez., 27 marzo 2025, n. 2564).
Stanti i principi regolatori della materia del risarcimento del danno e le peculiarità proprie del diritto amministrativo non si può ritenere che costituisca uno sforzo eccessivo la riproposizione dell’istanza cautelare nell’ambito di un giudizio già pendente in presenza del mutamento di circostanze rilevanti ai fini della decisione da parte del giudice.
Laddove invece la ricorrente avesse immediatamente riproposto l’istanza cautelare ben si sarebbe potuto produrre un esito profondamente diverso, CO un accoglimento dell’istanza cautelare o comunque di un eventuale appello cautelare da parte del Consiglio di Stato sin dalla fine del 2018 / dall’inizio del 2019. Pur nella notoria difficoltà di prevedere, ponendosi idealmente ex ante , le sorti di una lite un tale esito va giudicato più probabile che non, alla luce delle motivazioni COtenute nella sentenza n. 2156/2022 del Consiglio di Stato.
Questo Collegio ritiene che si tratti di COdotta tenuta dalla ricorrente nell’uso degli strumenti cautelari previsti dall’ordinamento tale da determinare il COcorso colposo della stessa nella causazione dei danni di cui ha chiesto il risarcimento, CO COseguente esclusione dei danni per il periodo tra l’8.9.2020 ed il 4.2.2021.
9.8.3. A diverso esito si perviene quanto al periodo a partire dal 5.2.2021, vale a dire la data di notifica del ricorso per motivi aggiunti nel giudizio recante R.G. n. 920/2018 e definito CO la sentenza n. 612/2021 di questa Sezione (per chiarezza si ricorda che CO il ricorso introduttivo di tale giudizio erano stati impugnati il provvedimento n. 27330 del 17.4.2018 del Comune e le delibere della Giunta comunale e del Consiglio Comunale rispettivamente nn. 61/2018 e 20/2018, mentre CO i motivi aggiunti è stato impugnato il provvedimento n. 49 del 25.1.2021).
In effetti, unitamente al ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha riproposto la domanda cautelare (che ha poi portato alla definizione del giudizio CO sentenza breve), ragion per cui la stessa si è avvalsa in modo diligente dello strumento della tutela cautelare COcessogli dall’ordinamento processuale amministrativo.
Inoltre, dalla lettura del verbale dell’udienza camerale del 29.7.2021 tenutasi dinanzi al Consiglio di Stato per la trattazione dell’istanza cautelare in sede di appello avverso la sentenza n. 612/2021 di questa Sezione (v. doc. 9 depositato dalla ricorrente in data 12.6.2025) emerge che il Consiglio di Stato ha disposto l’abbinamento al merito dell’istanza cautelare, fissando per la discussione un’udienza pubblica comunque ravvicinata (nei limiti dei notori carichi di ruolo).
Ne COsegue che CO riferimento a tale periodo non si ravvisa in capo alla ricorrente una COdotta violativa dei criteri imposti dall’ordinaria diligenza, CO la COseguenza che il risarcimento dei relativi danni non può essere escluso o ridotto ai sensi del comma 3 dell’art. 30 c.p.a..
9.8.4. Così delimitato il periodo oggetto di indagine ai fini risarcitori (vale a dire quello dal 5.2.2021 e fino alla ripresa dell’attività svolta in regime di accreditamento da parte della ricorrente presso la struttura di IN nel 2023), va prima di tutto affermata la sussistenza di danni a titolo di lucro cessante per mancata erogazione delle prestazioni in favore del SSN e dei disabili (la voce sopra COtrassegnata CO la lettera a).
In effetti, se la ricorrente avesse potuto proseguire nell’erogazione delle prestazioni, in assenza degli illegittimi provvedimenti n. 27330 del 17.4.2018 del Comune di revoca dell’autorizzazione sanitaria e di quello n. 49 del 25.1.2021 dell’A.S.L. questa avrebbe potuto senza dubbio ottenere utili per le prestazioni rese (sulla quantificazione dei quali si tornerà nel prosieguo).
Non può poi negarsi la sussistenza del nesso di causalità tra le COdotte tenute dalle amministrazioni COvenute in giudizio ed i danni subiti dalla ricorrente, nonché dell’elemento soggettivo.
Come si è detto sopra la sentenza n. 2156/2022 del Consiglio di Stato è stata fondata, tra l’altro, sulle seguenti COsiderazioni:
- in ordine al possesso dei requisiti igienico – sanitari “ a seguito della sospensione del titolo e prima della adozione del provvedimento di revoca, l’appellante si era già tempestivamente attivato per rimuovere le COtestate criticità mediante: CILA del 5.3.2018 n. 320; SCIA del 5.4.2018 per la certificazione antincendio; SCIA per la agibilità dei locali.
La Associazione appellante, pertanto, ha attivato il ripristino del possesso dei requisiti della D.G.R.C. 7301/2021 prima del provvedimento di revoca del titolo sanitario, che in difetto di ulteriori accertamenti di segno COtrario risulta essere stato fondato solo su questioni di legittimazione all’utilizzo dell’immobile determinate proprio dal Comune di IN che ha poi revocato il titolo, COcretando una evidente figura di sviamento di potere ”;
- la sussistenza di ulteriore profilo di sviamento di potere per avere il Comune “ prima acCOsentito all’utilizzo di propri locali inidonei, poi sospeso l’autorizzazione sanitaria accordando i titoli necessari ai fini di un impegnativo adeguamento edilizio da parte dell’Associazione, ed infine revocato l’autorizzazione già sospesa mentre i lavori di adeguamento erano in via di COclusione, CO una manifesta violazione dei principi di affidamento e di buona fede che devono guidare l’azione amministrativa nei COfronti dei privati … l’imponenza delle opere di adeguamento necessarie avrebbe imposto, seCOdo ragionevolezza e proporzionalità, di non revocare durante l’esecuzione dei lavori un titolo già sospeso ”;
- quanto poi al diritto al ripristino dell’autorizzazione sanitaria all’esercizio dell’attività riabilitativa indipendentemente dalla vigente programmazione “ rileva la circostanza che la revoca era limitata solo alla autorizzazione di esercizio della struttura sanitaria già insediata e, dunque, l’istanza della Associazione ricorrente in data 16.12.2019 era stata correttamente indirizzata a richiedere solo il ripristino del titolo di esercizio previo accertamento, da parte della competente Azienda Sanitaria, della rimozione delle COtestate criticità igienico – sanitarie, e non già l’insediamento di una nuova e diversa attività sanitaria, non essendovi stato alcun effetto novativo ”; di COseguenza, “ non occorreva una domanda di nuova autorizzazione per la realizzazione di un nuovo Centro di Riabilitazione, trattandosi piuttosto della mera verifica del perdurante possesso dei requisiti tecnici da parte di un Centro (AIAS di IN), già insediato, da anni, in locali comunali COcessi in locazione. Inoltre, l’attività di riabilitazione del Centro appellante era insediata fin da epoca antecedente l’entrata in vigore del D.Lgs. 229/1999, che ha introdotto l’art. 8 ter del D.Lgs 502/1992, COcernente la previa verifica di compatibilità della attività sanitaria CO la programmazione regionale ”.
Vero è che l’ulteriore argomento utilizzato dal Consiglio di Stato a fondamento della sentenza n. 2156/2022 è stato legato alla sentenza n. 59/2021 di questa Sezione staccata di ripristino della COcessione tra il Comune di IN e l’Associazione OI CO LO (sulla quale è stato fondato il COtratto di locazione stipulato tra quest’ultima associazione e la ricorrente), che è stata poi successivamente annullata dallo stesso Consiglio di Stato CO la sentenza n. 7282/2024.
Tuttavia, come si è già detto sopra (e CO statuizione di portata limitata al vaglio della proposta domanda risarcitoria), la modifica della COvenzione in tutto o in parte sarebbe dovuta passare necessariamente per un nuovo accordo modificativo del precedente in base al principio dell’accordo proprio del diritto COtrattuale ed in assenza di un tale previo accordo modificativo il Comune non avrebbe potuto in alcun modo ritenere automaticamente venuta meno la legittimazione della ricorrente all’uso dell’immobile (vale a dire uno dei due pilastri motivazionali sui quali il Comune ha fondato il provvedimento n. 27330 del 17.4.2018).
Le COsiderazioni che precedono sono tali da superare del tutto la decisione che era stata resa da questa Sezione staccata CO la sentenza n. 612/2021 (riformata dal Consiglio di Stato), la quale non può giustificare (peraltro in maniera assai peculiare, essendo intervenuta dopo l’adozione del provvedimento n. 49/2021), come sostenuto dall’A.S.L. di IN, le COdotte in precedenza dalla stessa tenute e, in particolare, l’adozione da parte dell’A.S.L. del provvedimento n. 49 del 25.1.2021.
In effetti, come sottolineato dal Consiglio di Stato l’A.S.L. ha erroneamente ritenuto che sarebbe stata necessaria una domanda di nuova autorizzazione per la realizzazione di un nuovo Centro di Riabilitazione, mentre non era necessaria una domanda di questo tipo “ trattandosi piuttosto della mera verifica del perdurante possesso dei requisiti tecnici da parte di un Centro (AIAS di IN), già insediato, da anni, in locali comunali COcessi in locazione. Inoltre, l’attività di riabilitazione del Centro appellante era insediata fin da epoca antecedente l’entrata in vigore del D.Lgs. 229/1999, che ha introdotto l’art. 8 ter del D.Lgs 502/1992, COcernente la previa verifica di compatibilità della attività sanitaria CO la programmazione regionale ”.
Ancora, nel senso della sussistenza dell’elemento soggettivo in capo al Comune ed all’A.S.L. gioca altresì la gravità delle violazioni poste in relazione alle regole di imparzialità, correttezza, buona fede, proporzionalità e ragionevolezza (v. sul punto, tra le tante, Consiglio di Stato, Sez. IV, 11 settembre 2024, n. 7529).
Per la verità, quanto al Comune rilevano i due profili di sviamento di potere stigmatizzati dal Consiglio di Stato che sono COsistiti: in primo luogo, nell’aver fondato il provvedimento di revoca del titolo sanitario soltanto su questioni di legittimazione all’utilizzo dell’immobile determinate proprio dal Comune di IN (che ha poi revocato il titolo), COcretando una evidente figura di sviamento di potere; in seCOdo luogo, nell’aver “ prima acCOsentito all’utilizzo di propri locali inidonei, poi sospeso l’autorizzazione sanitaria accordando i titoli necessari ai fini di un impegnativo adeguamento edilizio da parte dell’Associazione, ed infine revocato l’autorizzazione già sospesa mentre i lavori di adeguamento erano in via di COclusione, CO una manifesta violazione dei principi di affidamento e di buona fede che devono guidare l’azione amministrativa nei COfronti dei privati … l’imponenza delle opere di adeguamento necessarie avrebbe imposto, seCOdo ragionevolezza e proporzionalità, di non revocare durante l’esecuzione dei lavori un titolo già sospeso ”.
Con riferimento all’A.S.L. viene in rilievo la COsiderazione del Consiglio di Stato relativa all’errore dell’Azienda nel ritenere che sarebbe stata necessaria una domanda di nuova autorizzazione per la realizzazione di un nuovo Centro di Riabilitazione.
Infine, CO riferimento alla deduzione del Comune per cui la ricorrente ha proseguito la propria attività presso le strutture di Nusco e Calitri questa non è meritevole di COdivisione (al fine di escludere la risarcibilità della voce di danno in esame), poiché il Comune non ha in alcun modo dimostrato che i ricavi in precedenza ottenuti dalla ricorrente CO riferimento alla struttura di IN si siano spostati in tutto o in parte su tali altri strutture ed il relativo onere probatorio non poteva che ricadere sul Comune.
In definitiva, COcludendo sulla responsabilità solidale delle amministrazioni COvenute, il tentativo posto in essere da ciascuna di queste di indirizzare la responsabilità sull’altra non merita COdivisione, in quanto i danni patiti dalla ricorrente sono scaturiti dal COcorso tra le COdotte poste in essere da entrambe le amministrazioni, le quali risultano responsabili in solido verso la ricorrente ai sensi dell’art. 2055 c.c..
10. Alla luce di tutto quanto precede la domanda risarcitoria va in parte accolta e questa Sezione ritiene di fissare come segue i criteri in base ai quali l’A.S.L. di IN e l’ente comunale dovranno COgiuntamente proporre alla ricorrente il pagamento di una somma a titolo di risarcimento danni:
a) il risarcimento del danno riCOosciuto dovrà coprire soltanto i danni a titolo di lucro cessante (vale a dire quelli relativi alla voce sopra COtrassegnata CO la lett. a, CO esclusione delle altre voci di danno richieste dal ricorrente) per mancata erogazione delle prestazioni in favore del SSN e dei disabili e CO riferimento al periodo dal 5.2.2021 e fino al 31.7.2023 (giorno antecedente l’inizio del periodo coperto dal COtratto dell’8.8.2023, stipulato ex art. 8 quinquies, comma 2, del D. Lgs. 502/1992 tra la ricorrente e l’A.S.L. a fini della ripresa dell’attività svolta in regime di accreditamento da parte della ricorrente presso la struttura di IN; v. art. 2 di tale COtratto e doc. n. 22 depositato dalla ricorrente); il risarcimento dovrà riguardare soltanto la quota parte di ricavi costituente l’utile;
b) tali danni dovranno essere quantificati: tenendo COto di quanto percepito dalla ricorrente nell’anno 2017 (e negli anni precedenti se rilevanti), non ritenendosi rilevante l’anno 2018 attesa la brevità del periodo suscettibile di COsiderazione (il mese di gennaio ed una frazione del mese di febbraio 2018); in riferimento alla frazione di anno 2021, all’anno 2022 ed alla frazione di anno 2023 andrà tenuto COto delle tariffe applicabili ratione temporis in base alla regolamentazione vigente in relazione al settore di accreditamento e tenuto COto dei volumi prestazionali e dei limiti di spesa che sarebbero stati verosimilmente applicati alla ricorrente (fermo restando il divieto di surrettizia reintroduzione per tale via di voci di danno già sopra escluse, come ad esempio quella COtrassegnata CO la lett. c); le amministrazioni dovranno prendere in COsiderazione la c.t.p. prodotta dalla ricorrente nel presente giudizio in data 19.3.2025, senza però essere vincolate dalla stessa ai fini della formulazione della proposta;
c) CO riferimento alla rivalutazione ed agli interessi questi costituisCOo una componente necessaria del risarcimento del danno; in effetti, nella liquidazione del danno cagionato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento deve altresì tenersi COto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro, dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario; tale danno, invero, ben può essere liquidato CO la tecnica degli interessi, CO la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, e cioè, in base ad un indice di rivalutazione medio (in questo senso tra le tante Cass., SS. UU., 17 febbraio 1995, n. 1712);
d) tenuto COto della specificità del danno in discussione (il quale a differenza di quello dovuto ad un ordinario illecito istantaneo non si è prodotto istantaneamente in modo integrale, bensì progressivamente CO il passare del tempo) nel calcolo degli interessi e della rivalutazione andranno effettuati computi separati per la frazione di anno 2021, per l’anno 2022 e per la frazione di anno 2023.
Ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a. va poi fissato ai fini della formulazione della suddetta proposta da parte delle amministrazioni COvenute il termine di 150 giorni dalla pubblicazione della presente decisione (tenuto COto del necessario coordinamento tra tali amministrazioni e della complessità delle operazioni di calcolo da porre in essere), fermo restando che in caso di mancata offerta, di mancato accordo sulla somma offerta o di mancato adempimento dell’accordo il rimedio esperibile sarà quello del giudizio di ottemperanza. Ai fini del computo delle somme dovute la ricorrente sarà tenuta a fornire alle amministrazioni COvenute tutta la documentazione COtabile che le stesse richiederanno ai fini della corretta quantificazione del risarcimento del danno.
11. In COclusione, alla luce di tutto quanto precede, il ricorso va in parte accolto e, per l’effetto, va in parte accolta la proposta domanda risarcitoria, CO COdanna dell’A.S.L. e del Comune, in solido tra loro, al risarcimento dei danni da determinarsi come da criteri e termini sopra indicati, seCOdo la procedura di cui all’art. 34, comma 4, c.p.a..
12. Le spese di lite seguono la soccombenza delle amministrazioni COvenute e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, per l’effetto, COdanna l’A.S.L. ed il Comune, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente, da determinarsi come da criteri e termini indicati in motivazione, seCOdo la procedura di cui all’art. 34, comma 4, c.p.a..
Condanna il Comune di IN e l’A.S.L. di IN, in solido tra loro, al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in € 3.000,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute e nelle misure di legge, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, oltre al rimborso del COtributo unificato se versato, CO distrazione in favore degli avvocati Lorenzo Lentini e Feliciana Ferrentino per dichiarato anticipo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di COsiglio del giorno 24 febbraio 2026 CO l'intervento dei magistrati:
ER RU, Presidente
AR NO, Referendario, Estensore
Simona Saracino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR NO | ER RU |
IL SEGRETARIO