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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 13/06/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Mariateresa Dieni Giudice
Ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A NON DEFINITIVA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi
, nata a [...] il [...] Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Zucchelli Daniela e domiciliata presso il suo studio in Riva del Garda, via Ballino n.22, giusta delega in calce al ricorso
E
, nato a [...] il [...] CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. Papa Simona e domiciliato presso il suo studio in Trento, via Malfatti n.27, giusta delega allegata al ricorso per ottenere la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio contratto dagli stessi il 14.11.1992 in Verona nonché la cessazione degli effetti civili del matrimonio preso atto che all'udienza del 19.05.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà; - che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia l'omologa della separazione consensuale del matrimonio contratto da e alle seguenti condizioni: CP_1 Parte_1
1.- I coniugi vivranno separati, come di fatto già vivono, fermi gli obblighi di legge compatibili con tale stato e nel reciproco rispetto;
2.- I figli e sono maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2
autosufficienti e, quindi, non viene previsto alcun mantenimento per gli stessi.
3.- La IGa continuerà a vivere nella casa familiare di Via L. Pt_1
Pigarelli nr. 44 e si impegna ad effettuare la voltura a proprio nome di tutte le utenze (acqua, luce, gas, rifiuti e quant'altro) entro sette giorni lavorativi dal deposito del presente ricorso.
4.- Il IG ha già da tempo lasciato tale immobile prelevando i CP_1
propri effetti personali ed ha di recente trasferito la residenza in Riva del
Garda (TN), Via Restel de Fer, nr.
9. Previo avviso alla IGa e poi Pt_1
alla presenza della medesima, nel termine di 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, il IG provvederà a prelevare CP_1
dall'appartamento di Via L. Pigarelli, nr. 44, oltre che dalle relative pertinenze, eventuali beni mobili allo stesso appartenenti, come individuati e concordati dalle parti. Entro sette giorni lavorativi dal deposito del presente ricorso il IG consegnerà alla IGa le chiavi CP_1 Pt_1
dell'ex casa coniugale.
pag. 2 di 5 5.- I coniugi sono titolari di un conto corrente comune nr. 000005373538 acceso presso Unicredit S.p.a. – Filiale di Riva del Garda, in Piazza Catena
– che verrà estinto entro sette giorni lavorativi dal deposito del presente ricorso;
il saldo negativo ed i costi di estinzione verranno estinti dal IG
e le parti dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'una CP_1
dall'altra relativamente al medesimo conto corrente ed a qualsivoglia questione e/o rapporto connessi.
6.- Il IG a partire dal corrente mese di aprile 2025 verserà alla CP_1
IGa a titolo di concorso al mantenimento ordinario della Pt_1
medesima, l'assegno di € 600,00.- mensili, per dodici mensilità, mediante bonifico bancario anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese e da aggiornarsi annualmente secondo gli indici Istat. La mensilità di aprile
2025 verrà corrisposta entro sette giorni lavorativi dal deposito del presente ricorso.
7.- Il IG si impegna a versare alla IGa complessivi € CP_1 Pt_1
4.500,00 quale quota di competenza per il recupero fiscale riconosciuto annualmente per la sostituzione degli infissi della casa coniugale;
il suddetto importo di € 4.500,00 sarà versato alla IGa in quattro Pt_1
rate a scadenza annuale, di € 1.125,00 cadauna, entro sette giorni lavorativi dal ricevimento del rimborso da parte del IG;
la prima rata verrà CP_1
versata entro sette giorni lavorativi dal deposito del presente ricorso mentre le successive rate verranno versate, in ogni caso, entro il termine massimo del 30 settembre dell'anno 2026, 2027 e 2028.
8.- A titolo transattivo ed a tacitazione di qualsivoglia pretesa, anche futura, della IGa il IG si impegna a versare alla IGa Pt_1 CP_1 [...]
la somma di € 30.000,00 secondo le seguenti modalità: Pt_1
pag. 3 di 5 a) l'importo di € 15.000,00 omnia a mezzo bonifico bancario da effettuarsi entro sette giorni lavorativi dal deposito del presente ricorso;
b) l'ulteriore importo di € 15.000,00 omnia a mezzo bonifico bancario in due rate da € 7.500,00 ciascuna, di cui la prima rata entro il 31gennaio
2026, la seconda entro il 31 gennaio 2027.
Le parti concordano e precisano che l'importo di cui sopra è satisfattivo di qualsivoglia pretesa della IGa nei confronti del IG Parte_1
in relazione ad eventuali pretese future della IGa sul CP_1 Pt_1
TFR del IG , nonché relativamente ad apporti economici della CP_1
IGa nel corso del matrimonio su fondi pensione del marito, quindi espressamente ricompresi nella predetta somma che le parti ritengono congrua, tenuto conto anche del versamento ampiamente anticipato rispetto al futuro pensionamento del IG , oltre che del riconoscimento, alla CP_1
IGa al momento della cessazione degli effetti civili del Parte_1
matrimonio dell'assegno divorzile con valenza compensativa e perequativa, peraltro in pari misura rispetto all'assegno di mantenimento, tenuto conto di quanto presumibilmente percepirà la IGa a titolo di pensione Pt_1
che, secondo i dati ad oggi a disposizione, ammonterà ad € 624,00 mensili lordi. Pertanto, a fronte della corresponsione del predetto importo di € 30.000,00 con le modalità sopra indicate e dell'assegno di mantenimento e poi divorzile riconosciuto, la IGa dichiara di non avere più nulla a pretendere dal Parte_1
IG relativamente al TFR ed ai fondi pensione. CP_1
9.- Il cane di nome rimarrà con la IGa nella casa familiare CP_2 Pt_1
di Riva del Garda, Via L. Pigarelli, nr. 44; la IGa si occuperà del Pt_1
suo mantenimento mentre le spese veterinarie saranno sostenute per intero pag. 4 di 5 dal IG il quale si occuperà altresì dell'accompagnamento CP_1
del cane presso il professionista scelto;
il IG potrà vedere il cane CP_1
KA ogni qualvolta lo desidererà, previo preavviso ed autorizzazione della IGa ed il cane verrà accompagnato presso la sua abitazione Pt_1
da uno dei figli.
10.- L'autovettura marca Audi A6, targata ED617GT, lo scooter marca modello “Centro”, targato DT47537 ed il motociclo Harley CP_3
Davidson, modello “883” targato DA25744, intestati nel Pubblico Registro
Automobilistico al IG , vengono assegnati al medesimo in CP_1
proprietà esclusiva;
11.- L'autovettura marca Nissan Qashqai, targata FH010PS, intestata nel
Pubblico Registro Automobilistico alla IGa viene Parte_1
assegnata alla medesima in proprietà esclusiva;
12.- Con la sottoscrizione del presente atto e l'esatto adempimento di quanto previsto, le parti dichiarano di avere definito ogni questione economica riferita al pregresso rapporto di coniugio e di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra.
13.- Spese compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio
Addì 12.6.2025
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Mariateresa Dieni Giudice
Ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A NON DEFINITIVA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi
, nata a [...] il [...] Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Zucchelli Daniela e domiciliata presso il suo studio in Riva del Garda, via Ballino n.22, giusta delega in calce al ricorso
E
, nato a [...] il [...] CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. Papa Simona e domiciliato presso il suo studio in Trento, via Malfatti n.27, giusta delega allegata al ricorso per ottenere la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio contratto dagli stessi il 14.11.1992 in Verona nonché la cessazione degli effetti civili del matrimonio preso atto che all'udienza del 19.05.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà; - che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia l'omologa della separazione consensuale del matrimonio contratto da e alle seguenti condizioni: CP_1 Parte_1
1.- I coniugi vivranno separati, come di fatto già vivono, fermi gli obblighi di legge compatibili con tale stato e nel reciproco rispetto;
2.- I figli e sono maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2
autosufficienti e, quindi, non viene previsto alcun mantenimento per gli stessi.
3.- La IGa continuerà a vivere nella casa familiare di Via L. Pt_1
Pigarelli nr. 44 e si impegna ad effettuare la voltura a proprio nome di tutte le utenze (acqua, luce, gas, rifiuti e quant'altro) entro sette giorni lavorativi dal deposito del presente ricorso.
4.- Il IG ha già da tempo lasciato tale immobile prelevando i CP_1
propri effetti personali ed ha di recente trasferito la residenza in Riva del
Garda (TN), Via Restel de Fer, nr.
9. Previo avviso alla IGa e poi Pt_1
alla presenza della medesima, nel termine di 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, il IG provvederà a prelevare CP_1
dall'appartamento di Via L. Pigarelli, nr. 44, oltre che dalle relative pertinenze, eventuali beni mobili allo stesso appartenenti, come individuati e concordati dalle parti. Entro sette giorni lavorativi dal deposito del presente ricorso il IG consegnerà alla IGa le chiavi CP_1 Pt_1
dell'ex casa coniugale.
pag. 2 di 5 5.- I coniugi sono titolari di un conto corrente comune nr. 000005373538 acceso presso Unicredit S.p.a. – Filiale di Riva del Garda, in Piazza Catena
– che verrà estinto entro sette giorni lavorativi dal deposito del presente ricorso;
il saldo negativo ed i costi di estinzione verranno estinti dal IG
e le parti dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'una CP_1
dall'altra relativamente al medesimo conto corrente ed a qualsivoglia questione e/o rapporto connessi.
6.- Il IG a partire dal corrente mese di aprile 2025 verserà alla CP_1
IGa a titolo di concorso al mantenimento ordinario della Pt_1
medesima, l'assegno di € 600,00.- mensili, per dodici mensilità, mediante bonifico bancario anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese e da aggiornarsi annualmente secondo gli indici Istat. La mensilità di aprile
2025 verrà corrisposta entro sette giorni lavorativi dal deposito del presente ricorso.
7.- Il IG si impegna a versare alla IGa complessivi € CP_1 Pt_1
4.500,00 quale quota di competenza per il recupero fiscale riconosciuto annualmente per la sostituzione degli infissi della casa coniugale;
il suddetto importo di € 4.500,00 sarà versato alla IGa in quattro Pt_1
rate a scadenza annuale, di € 1.125,00 cadauna, entro sette giorni lavorativi dal ricevimento del rimborso da parte del IG;
la prima rata verrà CP_1
versata entro sette giorni lavorativi dal deposito del presente ricorso mentre le successive rate verranno versate, in ogni caso, entro il termine massimo del 30 settembre dell'anno 2026, 2027 e 2028.
8.- A titolo transattivo ed a tacitazione di qualsivoglia pretesa, anche futura, della IGa il IG si impegna a versare alla IGa Pt_1 CP_1 [...]
la somma di € 30.000,00 secondo le seguenti modalità: Pt_1
pag. 3 di 5 a) l'importo di € 15.000,00 omnia a mezzo bonifico bancario da effettuarsi entro sette giorni lavorativi dal deposito del presente ricorso;
b) l'ulteriore importo di € 15.000,00 omnia a mezzo bonifico bancario in due rate da € 7.500,00 ciascuna, di cui la prima rata entro il 31gennaio
2026, la seconda entro il 31 gennaio 2027.
Le parti concordano e precisano che l'importo di cui sopra è satisfattivo di qualsivoglia pretesa della IGa nei confronti del IG Parte_1
in relazione ad eventuali pretese future della IGa sul CP_1 Pt_1
TFR del IG , nonché relativamente ad apporti economici della CP_1
IGa nel corso del matrimonio su fondi pensione del marito, quindi espressamente ricompresi nella predetta somma che le parti ritengono congrua, tenuto conto anche del versamento ampiamente anticipato rispetto al futuro pensionamento del IG , oltre che del riconoscimento, alla CP_1
IGa al momento della cessazione degli effetti civili del Parte_1
matrimonio dell'assegno divorzile con valenza compensativa e perequativa, peraltro in pari misura rispetto all'assegno di mantenimento, tenuto conto di quanto presumibilmente percepirà la IGa a titolo di pensione Pt_1
che, secondo i dati ad oggi a disposizione, ammonterà ad € 624,00 mensili lordi. Pertanto, a fronte della corresponsione del predetto importo di € 30.000,00 con le modalità sopra indicate e dell'assegno di mantenimento e poi divorzile riconosciuto, la IGa dichiara di non avere più nulla a pretendere dal Parte_1
IG relativamente al TFR ed ai fondi pensione. CP_1
9.- Il cane di nome rimarrà con la IGa nella casa familiare CP_2 Pt_1
di Riva del Garda, Via L. Pigarelli, nr. 44; la IGa si occuperà del Pt_1
suo mantenimento mentre le spese veterinarie saranno sostenute per intero pag. 4 di 5 dal IG il quale si occuperà altresì dell'accompagnamento CP_1
del cane presso il professionista scelto;
il IG potrà vedere il cane CP_1
KA ogni qualvolta lo desidererà, previo preavviso ed autorizzazione della IGa ed il cane verrà accompagnato presso la sua abitazione Pt_1
da uno dei figli.
10.- L'autovettura marca Audi A6, targata ED617GT, lo scooter marca modello “Centro”, targato DT47537 ed il motociclo Harley CP_3
Davidson, modello “883” targato DA25744, intestati nel Pubblico Registro
Automobilistico al IG , vengono assegnati al medesimo in CP_1
proprietà esclusiva;
11.- L'autovettura marca Nissan Qashqai, targata FH010PS, intestata nel
Pubblico Registro Automobilistico alla IGa viene Parte_1
assegnata alla medesima in proprietà esclusiva;
12.- Con la sottoscrizione del presente atto e l'esatto adempimento di quanto previsto, le parti dichiarano di avere definito ogni questione economica riferita al pregresso rapporto di coniugio e di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra.
13.- Spese compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio
Addì 12.6.2025
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
pag. 5 di 5