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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/04/2025, n. 1543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1543 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Raffaella Genovese Presidente
2. dr. Vincenza Totaro Consigliere
3. dr. Rosa Del Prete Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello il 17/04/2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1183/2024 r.g. sez. lav., vertente tra
Parte_1 Parte_2 Parte_3
, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Parte_4 Parte_5
MARZIALE GIUSEPPE e TOTARO PATRIZIA, elettivamente domiciliati in NAPOLI VIA
CESARIO CONSOLE N. 3
Appellante
e
(già ), in persona del l.r.p.t., Controparte_1 Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avv.to PARISI FRANCESCO, elettivamente domiciliata in SAN
SEBASTIANO AL VESUVIO VIA ACHILLE GRANDI 16
Appellato nonchè
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.to PANICO Controparte_3
ALESSANDRO elettivamente domiciliata in POLLENA TROCCHIA, P.ZZA DONIZETTI 5
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 06.05.2024, gli appellanti indicati in epigrafe proponevano appello avverso la sentenza n. 404/2024 pubblicata il 21.02.2024, non notificata, del Tribunale di Nola, la quale rigettava la loro domanda volta ad ottenere l'accertamento del diritto alla
1 prosecuzione del rapporto di lavoro subordinato, già esistente con la Controparte_2
alle dipendenze della
[...] Controparte_3
Gli odierni appellanti, nel ricorso introduttivo del giudizio, deducevano: di essere dipendenti della società di e di aver prestato l'attività lavorativa presso lo Controparte_2 CP_2 stabilimento operativo di Pomigliano d'Arco sito alla via Masseria Cutinelli n. 15; che la società datrice di lavoro era operante nel settore della carpenteria metallica industriale e che aveva quale committente principale la Fincantieri S.p.A., presso i cui stabilimenti, siti in tutta Italia, svolgeva anche attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti;
che, a seguito di numerose ispezioni effettuate dalle autorità competenti (ASL, Ispettorato del Lavoro e
Guardia di Finanza) che avevano rilevato delle violazioni di legge, la sin dal 2017, CP_2
aveva iniziato a trasferire i primi macchinari e parte delle produzioni in una officina riconducibile alla società sita in ANIA;
che nel maggio del 2019, Controparte_3 con verbale d'incontro sindacale, la società in considerazione della chiusura CP_2 temporanea dello stabilimento di Pomigliano d'Arco per asseriti lavori di adeguamento dei locali, comunicava ai dipendenti l'esigenza di effettuare temporaneamente la prestazione lavorativa in trasferta;
che, in realtà, lo stabilimento di Pomigliano era stato messo sotto sequestro dalle autorità; che nell'anno 2019 la società datrice di lavoro aveva completato il trasferimento dell'intera unità produttiva presso lo stabilimento della società Controparte_3
sito in Marcianise, zona Industriale ASI;
che almeno 150 dipendenti in forza alla , CP_2
a causa di pressioni aziendali, venivano costretti a sottoscrivere verbali di conciliazioni per transitare alle dipendenze della con assunzione ex novo, rinunciando a Controparte_3
rivendicare il diritto alla prosecuzione del rapporto lavorativo ex art. 2112 c.p.c.; che i ricorrenti, invece, non intendendo sottoscrivere alcun accordo, né tantomeno dimettersi, continuavano ad eseguire la prestazione lavorativa in trasferta;
che le due società erano di fatto gestite dalla famiglia che si era realizzato un trasferimento occulto d'azienda in CP_2
violazione dell'art. 2112 c.c. o, in via subordinata, che sussisteva un unico centro d'imputazione datoriale.
Sulla scorta di tali premesse, chiedevano accertarsi il loro diritto alla prosecuzione del rapporto alle dipendenze della società in virtù del dedotto trasferimento d'azienda ed Controparte_3 in via gradata alle dipendenze dell' unico centro d'imputazione datoriale rappresentato dalle due società , in via ulteriormente gradata, costituire ex art 2932 cc. il rapporto alle dipendenze della società Controparte_3
2 Le società resistenti convenute in giudizio eccepivano l'infondatezza della tesi avversa sostenendo di essere società distinte ed autonome, con distinto personale ed attrezzature.
Pertanto, chiedevano il rigetto della domanda.
Il Giudice di prime cure, espletata la prova testimoniale, riteneva non provato il trasferimento d'azienda né tantomeno la sussistenza di un unico centro d'imputazione datoriale. Pertanto, rigettava la domanda con compensazione delle spese di lite.
La sentenza di primo grado veniva appellata, con il ricorso sub iudice, per i seguenti motivi: a) erroneità della sentenza nella parte in cui non ha colto e dichiarato la sussistenza di un'operazione valevole come trasferimento di azienda ovvero di ramo d'azienda ex art. 2112
c.c. tra le due società convenute ed ora appellate;
b) erronea valutazione delle risultanze istruttorie e del materiale probatorio;
c) errata valutazione in sentenza degli elementi raccolti nel processo confermativi di una conduzione promiscua da parte delle due società del complesso, unico e unitario, aziendale, in relazione alla domanda subordinata sviluppata nel ricorso introduttivo;
d) erroneità della sentenza in relazione alla asserita tardività e irrilevanza dei documenti depositati da parte ricorrente/appellante unitamente alle note difensive;
e) erroneità della sentenza nella parte nella quale afferma una inammissibilità delle domanda subordinata di costituzione dei rapporti di lavoro ex art. 2932 c.c. Sulla scorta di tali motivi, gli appellanti chiedevano la riforma della sentenza gravata con accoglimento della domanda, il tutto con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Ricostituito il contraddittorio le società appellate deducevano l'infondatezza dell'avverso gravame chiedendone il rigetto, con vittoria di spese di lite.
La causa, trattata con modalità cartolare ex art. 127 ter cpc, veniva decisa come da dispositivo in atti.
***
L'appello proposto è fondato per i motivi che di seguito si espongono.
1. L'oggetto del presente giudizio verte, innanzitutto, sull'accertamento della sussistenza di un trasferimento d'azienda e/o di ramo d'azienda, ai sensi dell'art. 2112 c.c., tra la società CP_3
(già ) – asserita cedente e la –
[...] Controparte_2 Controparte_3
asserita cessionaria - con prosecuzione, senza alcuna soluzione di continuità, dell'attività produttiva svolta dalla prima.
Com'è noto, ai sensi del comma 1, art. 2112 c.c. “In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano”.
Il comma 5, della medesima norma, fornisce la definizione di trasferimento d'azienda, stabilendo che:
3 “ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi
l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento
Si osserva che, secondo un risalente principio di legittimità (più recentemente ribadito da Cass.
4 agosto 2021, n. 22249), la cessione d'azienda è configurabile ove venga ceduto un complesso di beni che oggettivamente si presenti quale entità dotata di una propria autonomia organizzativa ed economica funzionalizzata allo svolgimento di un'attività volta alla produzione di beni o servizi (Cass. n. 17919 del 2002; Cass. n. 13068 del 2005; Cass. n. 22125 del 2006).
Detta nozione di trasferimento di ramo d'azienda è coerente con la disciplina in materia dell'Unione Europea (direttiva 12 marzo 2001, 2001/23/CE, che ha proceduto alla codificazione della direttiva 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, come modificata dalla direttiva 29 giugno 1998,
98/50/CE) secondo cui "è considerato come trasferimento ai sensi della presente direttiva quello di un'entità economica che conserva la propria identità, intesa come un insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un'attività economica, sia essa essenziale o accessoria" (articolo
1, n. 1, direttiva 2001/23); posto che criterio decisivo per stabilire se si configuri un trasferimento ai sensi della Direttiva n. 2001/23/CE, è l'individuazione della circostanza che l'entità economica, indipendentemente dal mutamento del titolare, conservi la propria identità, il che risulta in particolare dal fatto che la sua gestione sia stata effettivamente proseguita o ripresa (Cass. 25 novembre 2019, n. 30663).
Così individuato l'oggetto necessario della cessione, l'ordinamento ex art. 2556 c.c. richiede per la stessa il requisito della forma scritta non “ad substantiam” ma solo “ad probationem”.
Ne discende che anche ove le parti non abbiano formalizzato la cessione in un accordo scritto, questa potrà dirsi, comunque efficace, incidendo la mancanza di un accordo scritto solo sotto il profilo della prova.
La giurisprudenza in merito, tuttavia, precisa che: “l'art. 2556, primo comma, cod. civ., ove prescrive la forma scritta "ad probationem" per i contratti aventi per oggetto il trasferimento della proprietà o del godimento di azienda, opera solo con riguardo alle parti contraenti e non
4 è applicabile ai terzi, da parte dei quali la prova del trasferimento dell'azienda non è soggetta ad alcun limite […]” (Cass. n. 6071/1987).
Ciò rilevato, deve considerarsi che la prova dell'avvenuta cessione da parte dei terzi “può essere data anche con testimonianze e presunzioni” (cfr. Cass. n. 6071/1987).
Ebbene, posti tali principi, nel caso prospettato innanzi a questa Corte, sono emersi elementi che inducono a ritenere realizzato il dedotto trasferimento d'azienda e/o di ramo d'azienda tra le società appellate.
Gli odierni appellanti, con il gravame proposto, hanno sostanzialmente lamentato l'errata valutazione, compiuta dal Giudice di prime cure, del materiale documentale prodotto nonché della prova testimoniale.
Si rammenta che la sentenza di primo grado escludeva la sussistenza del trasferimento d'azienda dedotto ritenendo che non fosse stata provata l'immutazione dei beni aziendali, del personale ivi addetto, delle mansioni svolte.
Tale statuizione poggiava sul fatto che i testi di parte ricorrente ( e Testimone_1 Tes_2
escussi in primo grado, avendo dichiarato di non aver mai lavorato presso lo
[...] stabilimento di Marcianise – ovvero quello formalmente di proprietà della – Controparte_3
non potevano essere a conoscenza dei fatti allegati dai ricorrenti.
Ebbene, tale valutazione appare superficiale e non corretta alla luce sia delle evidenze documentali emerse nel corso del giudizio, sia alla luce delle risultanze istruttorie valutate nella loro completezza.
2. In primo luogo, deve rilevarsi che è indubbia la riconducibilità delle società appellate alla medesima famiglia così come deducono gli appellanti. CP_2
Infatti, dalla visura camerale della depositata in atti, risulta CP_2 CP_2
essere il socio accomandatario della società e, dunque, amministratore della stessa;
mentre il socio accomandante risulta essere il figlio, (cfr. Visura Camerale doc. n. 1 Parte_6
produzione di parte appellante).
Per quanto riguarda la dalla visura camerale risulta che lo stesso Controparte_3 CP_2
è socio di maggioranza della stessa detenendo il 60% delle quote sociali;
il restante
[...]
40% è detenuto, nella misura del 20% ciascuno, dai due figli di quest'ultimo, ovvero e Pt_4
Inoltre, – come detto amministratore anche della Parte_6 CP_2 CP_2
– risulta essere anche amministratore della in regime di amministrazione Controparte_3
plurima disgiunta con suo figlio.
5 Dunque, dalla consultazione del materiale probatorio prodotto emerge la perfetta identità tra le compagini sociali delle due aziende, la cui amministrazione e proprietà fa capo interamente alla famiglia CP_2
3. Posto ciò, nell'indagine volta ad accertare la sussistenza della cessione del ramo d'azienda tra le società appellate, viene in rilievo l'aspetto relativo al complesso dei beni organizzati al fine di esercitare l'impresa, a partire dall'unità operativa nonchè l'identità dell'attività svolta.
Come detto, gli appellanti sostenevano che a far data dalla fine del 2017 e comunque dal 2018, la aveva iniziato a trasferire i primi macchinari e parte delle produzioni in una Controparte_2
Cont officina avente denominazione in via Eduardo De Filippo n. 6 in ANIA;
che nel
2019, la aveva completato l'operazione di trasferimento dei macchinari già Controparte_2
operanti nello stabilimento di Pomigliano, nel nuovo stabilimento di Marcianise, sito nella Zona
Industriale ASI, in Via Ford, di proprietà della Controparte_3
La circostanza del trasferimento dei macchinari presso lo stabilimento di ANIA e, dunque, in favore della è provata per testi. Il teste infatti, ha dichiarato: Controparte_3 Tes_2
“Mi sono recato presso l'officina di ANIA un paio di volte per portare il materiale ai colleghi delle . … Posso dire che i macchinari che si trovavano presso l'officina CP_3 di Pomigliano erano gli stessi dell'officina di Santa IA, in quanto almeno un paio di viaggi li ho fatti io per trasportare i macchinari.”
Dalla visura camerale storica della società inoltre, emerge quanto accaduto Controparte_3
subito dopo: la società ha dismesso lo stabilimento di ANIA per aprirne, in concomitanza, un altro in Marcianise.
In particolare, risulta in capo all l'unità locale di ANIA sita alla Via CP_3
Eduardo De Filippo n. 6, aperta in data 28.05.2014 e chiusa in data 08.08.2019; nella sezione delle sedi secondarie, invece, risulta che in data 08.04.2019 apriva lo stabilimento sito in
Marcianise dove veniva svolta l'attività di “montaggio di condotte per aria condizionata sulle navi”; successivamente, a partire dal 08.08.2019 (data in cui chiudeva lo stabilimento di
ANIA), presso tale stabilimento veniva intrapresa ulteriore attività ovvero quella di
“fabbricazione di strutture e parti metalliche”.
Dunque, ciò che si rileva è che tra lo stabilimento di ANIA e quello di Marcianise vi sia stata una perfetta continuità operativa.
Orbene da tali dati si ricavano due circostanze eloquenti ai fini della prova del trasferimento del ramo d'azienda appartenuto alla al quale erano adibiti i ricorrenti ed esercitato CP_2 presso lo stabilimento di Pomigliano d'Arco e poi ceduto alla Controparte_3
6 3.1 La prima è la coincidenza temporale tra l'apertura dello stabilimento di Marcianise della e la dismissione di quello di Pomigliano D'Arco della che avveniva CP_3 CP_2
pressocchè nel medesimo arco di tempo di quello di ANIA. Difatti, nel verbale sindacale del 13.05.2019, la dava atto della necessità di adeguamento strutturale CP_2
del proprio stabilimento e della conseguente impossibilità dei lavoratori di ivi espletare l'attività lavorativa (tanto da dover essere indirizzati sui cantieri in regime di trasferta).
Sul punto, il teste – ex dipendente della – dichiarava espressamente Testimone_2 CP_2
che lo stabilimento di Pomigliano fu chiuso a maggio 2019 e che da quel momento aveva lavorato solo in trasferta. Infatti, il teste riferiva testualmente: “A Maggio 2019 la sede di
Pomigliano è stata chiusa ed io con i ricorrenti abbiamo fatto le trasferte. Io sono stato prima mandato a Marghera, dove non sono più andato perché sono andato a Palermo e poi a La
Spezia, dove sono attualmente e non mi pagano le trasferte”.
Invero, la dichiarata cessazione dell'attività mascherava un'operazione occulta di cessione d'azienda; il dato cronologico in esame rende verosimile testimonianza della continuità nell'esercizio dell'attività aziendale, mai di fatto cessata a Pomigliano, ma piuttosto proseguita altrove. Così trova plausibile spiegazione la circostanza che - nonostante la Controparte_3
operasse sul mercato sin dal 2012 - aprisse lo stabilimento di Marcianise solo nell'aprile 2019 ovverosia proprio allorquando quello di Pomigliano della risultava impossibilitato CP_2
al funzionamento.
3.2. Ulteriore elemento univoco e concordante che depone a favore della tesi del trasferimento d'azienda è la perfetta identità delle attività svolte dalle due società.
Infatti, l'attività che veniva svolta presso lo stabilimento di Marcianise dall'aprile (e poi dall'agosto) del 2019 risultava perfettamente identica a quella svolta dalla a CP_2
Pomigliano sino alla chiusura nel maggio del 2019.
In tal senso depone una lettura incrociata dei dati risultanti dalle visure camerali e delle dichiarazioni rese dai testi di parte appellante, e che hanno riferito che nello Tes_1 Tes_2
stabilimento di Pomigliano si svolgeva l'attività di produzione di condotte zincate per l'aria condizionata e successivo montaggio sulle navi. Sul punto, il teste dichiarava: Testimone_1
“La fabbrica era sita a Pomigliano, Masseria Cutinelli. Insieme ai ricorrenti ci occupavamo tutti della produzione delle condotte zincate.”
Ebbene, tale attività è analoga a quella svolta dalla a Marcianise, per come Controparte_3
attestata dalla visura camerale.
Inoltre, il teste riferendosi all'attività sociale della presso lo Testimone_2 CP_3 stabilimento di ANIA, comunque dichiarava: “L' ed CP_2 CP_3
7 si occupavano della stessa attività, cioè le condotte dell'aria condizionata, anzi le targhette che
Cont venivano attaccate sui pezzi erano sia dell' che della e qualche volta io CP_2 stesso ho messo targhette dell' . La produzione dei pezzi si faceva sia a CP_3
Pomigliano che a ANIA, mentre nei cantieri si fa attività di montaggio”.
Dunque, le prospettazioni degli appellanti hanno trovato riscontro e conferma sia nella documentazione prodotta sia nelle dichiarazioni testimoniali.
3.3. Ancora concorre ad integrare il quadro degli indizi utili alla prova della cessione d'azienda il fatto che l'attività svolta originariamente presso lo stabilimento di Pomigliano da CP_2
non sia più ripresa (evidentemente perché ceduta e svolta a Marcianise dalla ). CP_3
Né la né la hanno dato prova che il necessario adeguamento CP_2 Controparte_3
strutturale – ineludibile quale presupposto per la ripresa dell'attività produttiva – sia poi avvenuto nei fatti.
Conferma della mancata ripresa si trae dalla lettera del 23.11.2020 di avvio della procedura di trasferimento collettivo dei 40 dipendenti rimasti in capo ad essa attesta la chiusura CP_2 dello stabilimento di Pomigliano, sicché è certo che l'attività ivi svolta si sia definitivamente arrestata.
3.4. Il quadro istruttorio in atti consente, altresì, di inferire un ulteriore dato indiziario rilevante: il trasferimento del personale dall'una all'altra società.
Le dichiarazioni testimoniali rese dai testi citati dai lavoratori hanno, innanzitutto, confermato la circostanza relativa al passaggio della quasi totalità dei dipendenti della alla CP_2
formalmente realizzatosi attraverso la costituzione di un rapporto lavorativo Controparte_3
ex novo con la occulta cessionaria, a seguito delle dimissioni rassegnate dai lavoratori – messi sotto pressione dall'azienda – e della rinuncia ad eventuali pretese.
Infatti, sia il teste che il teste confermavano che in prossimità della Tes_1 Testimone_2
chiusura dello stabilimento di Pomigliano fu loro proposto, come a tutti i dipendenti, di
“passare” alle dipendenze di previa sottoscrizione delle dimissioni e che Controparte_3
coloro, circa una decina, che si rifiutarono (come i ricorrenti) vennero mandati in trasferta.
Sul punto, il teste dichiarava: “Preciso che prima di Marzo 2017 la società ha aperto Tes_1 una seconda sede, in via De Filippo a ANIA nelle vicinanze del capannone di
Masseria Cutinelli. All'apertura della nuova sede ha chiamato tutti i Controparte_2
dipendenti che lavoravano a Pomigliano, dicendo che se volevano passare ad CP_3
avrebbero dovuto firmare le dimissioni a Questo perché a causa di denunce Controparte_2
ambientali la sede di Pomigliano avrebbe chiuso”.
8 Dello stesso tenore la dichiarazione del teste il quale affermava: “Sono stato chiamato Tes_2 da nel periodo tra Marzo e Maggio 2009, anzi, mi correggo 2019, dopo un CP_2 periodo di malattia, e mi sono recato presso l'officina di Pomigliano ed eravamo 10 dipendenti, mentre prima eravamo 100, e tra questi 10 c'erano tutti i ricorrenti. Mi resi conto che c'erano in tutto 2-3 macchinari e gli altri macchinari non c'erano più e mi disse che CP_2
“dietro all' c'era sempre lui” e che dovevo firmare un “nulla a pretendere” CP_3 davanti all'Ispettorato del Lavoro nel senso che avrei dovuto dare le mie dimissioni ed iniziare
a lavorare con un nuovo contratto di lavoro presso l' ”. CP_3
Le dichiarazioni testimoniali hanno anche lasciato emergere il trasferimento di alcuni responsabili da una società all'altra. In particolare, il teste confermava che taluni Tes_2
dipendenti e precisamente e erano responsabili della Persona_1 Persona_2
poi divenuti responsabili della CP_2 Controparte_3
Precise le dichiarazioni sul punto: “I responsabili dell' erano CP_2 Persona_1
e , che è diventato capo officina dei reparti della quando nel Persona_2 CP_2
2014 ha firmato il nostro stesso nulla a pretendere. Erano gli stessi responsabili dell' in quanto loro si spostavano dall'officina di Pomigliano a quella di CP_3
ANIA e lo so perché io trasportavo il materiale da Pomigliano a Santa IA e gli ordini me li davano loro”.
Le deposizioni sono fondate su informazioni richieste direttamente dal teste in persona all'ufficio del personale: “Poi quando i responsabili non erano presso l'officina di Pomigliano io chiedevo all'ufficio personale dove si trovassero e mi rispondevano di attendere perché a breve sarebbero tornati dall'officina di ANIA. L'ufficio del personale di entrambe le società di trovavano a via Masseria Cutinelli di Pomigliano in quanto a ANIA non
c'erano gli uffici e c'era solo il capannone. Inoltre so che erano i responsabili dell' CP_3
perché quando avevo un problema e non trovavo i responsabili io chiedevo dei responsabili
[...]
mi dicevano che gli stessi si trovavano a Santa IA e questo me lo dicevano i miei colleghi perché quando avevo un problema a lavoro e non trovavo i responsabili lo chiedevo ai miei colleghi”.
Eloquente in ordine al dato occupazionale è, poi, la condotta processuale delle società appellate le quali - rispetto a tali dichiarazioni testimoniali e al fine di smentire l'assunto attoreo - avrebbero ben potuto produrre il LUL in loro possesso.
In tal modo, avrebbero facilmente dimostrato l'assenza di continuità tra il personale addetto all'azienda di Pomigliano e quello di Marcianise e la falsità delle deposizioni, ma si sono ben guardate dal depositarlo.
9 Tale condotta omissiva, in spregio al principio della vicinanza della prova, depone per l'attendibilità dei testi escussi e conferma che vi sia stata la migrazione alle dipendenze della dei dipendenti addetti al ramo d'azienda esercitato a Pomigliano dalla Controparte_3 CP_2
[...
A conforto dei dati raccolti a mezzo della prova orale, si pongono, infine, le risultanze documentali circa il numero degli occupati alle dipendenze della Controparte_3
Infatti, dalla visura camerale della società risulta che nel I trimestre dell'anno Controparte_3
2019 la società contava solo n. 97 dipendenti divenuti ben n. 595 nel IV trimestre del medesimo anno;
numero ulteriormente in crescita nell'anno 2020, chiusosi con n. 669 dipendenti.
Ebbene, non solo la non ha offerto alcuna plausibile spiegazione della CP_3
moltiplicazione esponenziale del proprio fabbisogno di personale nel corso di un solo anno, ma il dato eloquente è che siffatta crescita dell'organico sia avvenuta proprio a partire dal II trimestre del 2019 e sino al 2020 ovverosia in concomitanza con la cessazione dell'attività svolta dalla presso stabilimento di Pomigliano;
tale coincidenza, dunque, conferma CP_2 chiaramente che vi sia stato il trasferimento d'azienda sub iudice.
4. Il quadro istruttorio testè delineato non viene minimamente scalfito dagli elementi di prova contraria offerti dalle società appellate, neutri e non determinanti.
4.1. La ha dedotto di essere rimasta in possesso delle proprie attrezzature, ritenendo CP_2
provata tale circostanza con un prospetto attestante il riepilogo dei cespiti ammortizzabili (vedi doc. n. 6 produzione parte . CP_2
Orbene, preliminarmente va rilevato che tale documento appare privo di qualunque efficacia probatoria, trattandosi di un mero elenco dei cespiti ammortizzabili, privo di intestazione, data e di sottoscrizione e di ogni altro elemento da cui desumere l'autenticità dei dati in esso riportati.
In ogni caso, esso si limita a fotografare quali sarebbero i beni in dotazione della società nell'anno 2020; quindi, nulla rivela sulla precedente consistenza mobiliare della e CP_2
non consente di escludere che ben altri e più numerosi macchinari fossero appartenuti alla sino all'anno 2019, poi ceduti alla CP_2 Controparte_3
Del resto, come indicato sopra, il teste dichiarava di aver trasferito egli stesso, Testimone_2 in almeno un paio di viaggi, taluni macchinari presso lo stabilimento di ANIA (di proprietà della , il quale, lo si rammenta, veniva poi chiuso proprio negli Controparte_3
stessi mesi di apertura di quello di Marcianise, nuova sede operativa della medesima CP_3
[...]
10 4.2. La – ammettendo testualmente di operare nell'indotto di Fincantieri Controparte_3
S.p.A., ovvero nel medesimo settore in cui aveva sempre operato la – ha invocato, CP_2
a propria difesa, la contestuale titolarità di innumerevoli commesse con plurimi soggetti.
Ebbene, il fatto che la avesse altri committenti non è circostanza sufficiente ad Controparte_3 escludere la cessione d'azienda; è invece ben spiegabile, trattandosi di società cha ha avuto una propria attività sin dall'anno 2012 e, dunque, ciò spiega la titolarità di altre commesse, mentre non esclude affatto che a partire dal 2019 abbia anche acquisito l'attività svolta dalla CP_2
[... con committenza Fincantieri.
4.3. Altrettanto inidonee ad incrinare l'accertamento del trasferimento d'azienda sub iudice, sono le dichiarazioni testimoniali rese dai testi citati dalle società appellate.
Il teste deve ritenersi privo di attendibilità: pur essendo dipendente della Testimone_3
quale responsabile del personale – al fine di motivare la dichiarata autonomia delle CP_2
due società – si è spinto fino a riferire circostanze afferenti la (quali Controparte_3
l'ubicazione dell'ufficio amministrativo e l'identità dei committenti di entrambe le società) che, in realtà, non poteva conoscere proprio a causa dell'asserita autonomia tra le due e della sua estraneità alla compagine sociale della CP_2 CP_3
In particolare, il teste dichiarava: “Sono a conoscenza della esistenza di . CP_3
ed sono due società distinte, ognuna con proprie commesse. CP_2 CP_3
Ognuna di queste società ha una propria struttura, sia fisica che operativa. “Fisica” nel senso che l' ha il proprio ufficio amministrativo in via Giosuè Carducci a CP_2
Pomigliano, mentre dal punto di vista operativo si occupa del montaggio di impianti di condizionamento e tubisteria sui cantieri. invece ha il proprio ufficio CP_3
amministrativo a Marcianise e si occupa anche della attività di montaggio degli impianti di condizionamento, nel senso che oltre a tale attività si occupa della fornitura degli impianti per altre società. Invece non si occupa della fornitura. Lo stabilimento di CP_2
Pomigliano di è stato chiuso nel 2019 e i suoi dipendenti si trovano nei cantieri CP_2 prima indicati.”
Peraltro, lo stesso teste ha riferito circostanze atte ad avvalorare la tesi avversa allorquando ha dichiarato che “L'Ufficio amministrativo dopo la chiusura è stato spostato in via Carducci” ovverosia presso lo stabilimento della così dimostrando il passaggio del Controparte_3 detto ufficio amministrativo dall'una all'altra società.
In ordine alle dichiarazioni degli altri testi escussi, deve osservarsi che da esse non emergono circostanze rilevanti di segno contrario all'assunto attoreo del trasferimento del ramo d'azienda,
11 in quanto i testimoni si sono limitati a riferire delle attività, svolte dalle due società coinvolte nel giudizio, sui vari cantieri sparsi per l'Italia.
5. In conclusione, alla luce delle suesposte motivazioni, può dirsi provata la fattispecie di cui all'art. 2112 c.c., in quanto è stato sufficientemente dimostrato che il complesso di beni organizzato - e funzionali allo svolgimento di una determinata attività - originariamente gestito dalla società è successivamente transitato alla la quale ha CP_2 Controparte_3 proseguito senza alcuna soluzione di continuità l'attività presso lo stabilimento di Marcianise.
Pertanto, va riconosciuto che il rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato intercorrente tra gli appellanti e la è proseguito alle dipendenze della Controparte_2 CP_3
e ciò a decorrere dall'08 agosto 2019, data in cui risulta (da visura camerale) avviato
[...] dalla cessionaria l'esercizio di tutta l'attività ceduta presso lo stabilimento di Marcianise;
a tale momento, dunque, può ritenersi certamente ultimata la cessione del ramo d'azienda sub iudice.
Per l'effetto, la società è tenuta all'immediato ripristino del rapporto con gli Controparte_3
appellanti nelle medesime mansioni, inquadramento e trattamento economico-normativo già in godimento, ai sensi dell'art. 2112 c.c.
6. Per i motivi esposti, l'appello va accolto ed in riforma della sentenza di primo grado, va accolta la domanda principale proposta dagli appellanti.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo per entrambi i gradi di giudizio, in ragione dell'accoglimento dell'appello e della riforma integrale della sentenza di primo grado.
PQM
La Corte così decide in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza di I grado:
- accerta che il rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato intercorrente tra gli appellanti e la è proseguito alle dipendenze della a Controparte_2 Controparte_3 decorrere dall'08 agosto 2019 e, per l'effetto, ordina a quest'ultima società l'immediato ripristino del rapporto con le medesime mansioni, inquadramento e trattamento economico- normativo ex art. 2112 cc;
-condanna le società appellate in solido alla refusione delle spese del I grado che liquida in euro
4.629,00 e del II grado che liquida in euro 4.996,00 oltre rimborso spese generali, Iva e cpa come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari.
Napoli 17/04/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Rosa Del Prete Dott.ssa Raffaella Genovese
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