Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 30/12/2025, n. 8562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8562 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08562/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05727/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5727 del 2022, proposto da AJ UN, rappresentato e difeso dall’avv. Maurizio Balletta con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia Regionale Protezione Ambientale della Campania - (ARPAC), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato, presso la cui sede in Napoli, via Diaz, 11, domicilia ex lege ;
nei confronti
EA NO, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- 1. della Deliberazione del Direttore Generale dell’Agenzia Regionale Protezione Ambientale della Campania-ARPAC n. 45M/2022 del 05 ottobre 2022, di presa d’atto dei lavori della Commissione, approvazione della graduatoria di merito e proclamazione dei vincitori della selezione, ove, nella tabella Allegato 1, il ricorrente risulta non ammesso alla selezione, pubblicata all’Albo on-line per giorni 10 decorrenti dal 5 ottobre 2022;
- 1.1 dell’Allegato 1 annesso alla Deliberazione del Direttore Generale dell’Agenzia Regionale Protezione Ambientale della Campania n. 45M/2022 del 05/10/2022, impugnata sub. 1 , dalla quale risulta la non ammissione del ricorrente alla selezione;
Nonché per quanto possa occorrere:
- 2. del verbale della Commissione della selezione n. 2 del 16 giugno 2022 dal quale risulta l’ammissione con riserva del ricorrente, conosciuto mediante istanza di accesso ai documenti evasa in data 24 novembre 2022;
- 3. del verbale della Commissione della selezione n. 3 del 20 giugno 2022 con il quale si prende atto della nota 36904/2022 del 15 giugno 2022 a firma del direttore amministrativo e del responsabile del procedimento , conosciuto mediante istanza di accesso ai documenti evasa in data 24 novembre 2022;
- 3.1. della nota 36904/2022 del 15 giugno 2022 a firma del direttore amministrativo e del responsabile del procedimento , richiamata nel verbale impugnato sub. 3, conosciuta mediante accesso gli atti evaso il 30 novembre 2022;
- 4. del verbale della Commissione di selezione n. 5 del 12 luglio 2022 di approvazione della graduatoria di merito della selezione nella quale, per il profilo di interesse, al n. 27 compare il nominativo del ricorrente con la dicitura “ Non ammesso- art. 1, lett. B”, atto conosciuto mediante istanza di accesso ai documenti evasa in data 24.11.2022;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 11 dicembre 2025 la dott.ssa RI ET AM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato e depositato il 5 dicembre 2022, il ricorrente – già dipendente dell’ARPAC, categoria C, nonché candidato nell’ambito della selezione interna per progressione verticale ex artt. 22 comma 15 D. Lgs. 75/2017 e 3, comma 1 D.L. 80/2021 conv. L. 113/2021 riservata al personale di ruolo a tempo indeterminato per la copertura di complessivi n. 68 posti di cui alla deliberazione n. 76 del 9 febbraio 2022 – impugnava gli atti, in epigrafe meglio specificati, nella parte in cui lo avevano escluso dalla procedura per non essere in possesso del requisito di partecipazione di cui all’art. 1, lett. B dell’Avviso di selezione, per il ruolo collaboratore tecnico professionale Cat. D, (il “possesso del diploma di laurea anche triennale (DM 270/2004); in particolare, si richiede il possesso dei seguenti titoli di studio […] Ruolo Tecnico - Lauree attinenti il profilo professionale per il quale si concorre”).
2. – A sostegno del ricorso, il ricorrente articolava un’unica censura, con cui, in sintesi, sosteneva l’illegittimità della disposta esclusione, essendo egli in possesso (per come dichiarato nella domanda di partecipazione, che allegava), del Diploma di abilitazione all’esercizio di tecnico sanitario di radiologia medica conseguito il 9 luglio 1993 presso l’Istituto Nazionale per Cura e lo Studio dei Tumori-Fondazione G. CA (Diploma di cui alla legge n. 1103/1965 - DPR n. 680/1968 - legge n. 25/1983), dichiarato equipollente al Diploma Universitario triennale di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica (di cui al D.M. Sanità 14 settembre 1994 n. 746), in forza del Decreto del Ministro della Sanità 27 luglio 2000 (in G.U.n. 190 del 16/08/2000) recante “Equipollenza di diplomi e di attestato al diploma universitario di tecnico sanitario di radiologia medica, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base.”
3. – Si costituiva in giudizio l’Amministrazione resistente (3 gennaio 2023), successivamente depositando memoria in vista dell’udienza pubblica (30 ottobre 2025), con cui resisteva al ricorso, chiedendone il rigetto.
4. – Il 19 novembre 2025 il ricorrente depositava replica.
5. - Oggetto dell’odierno contendere è l’esclusione del ricorrente – già dipendente dell’ARPAC di categoria C – dalla selezione interna per progressione verticale ex artt. 22 comma 15 D. Lgs. 75/2017 e 3, comma 1 D.L. 80/2021 conv. L. 113/2021 riservata al personale di ruolo a tempo indeterminato per la copertura di complessivi n. 68 posti di cui alla deliberazione n. 76 del 9 febbraio 2022; esclusione disposta, a quanto consta in atti e pacifico in giudizio, per mancanza del requisito di partecipazione di cui all’art. L’art. 1, lett. B relativamente al ruolo di collaboratore tecnico professionale Cat. D, (il “possesso del diploma di laurea anche triennale (DM 270/2004); in particolare, si richiede il possesso dei seguenti titoli di studio […] Ruolo Tecnico - Lauree attinenti il profilo professionale per il quale si concorre”).
6.- In questi termini circoscritto il perimento del decidere, ritiene il Collegio potersi prescindere dalla richiesta di integrazione del contraddittorio (e dalla correlativa domanda di esibizione ex art. 116 c.p.a., ad essa strettamente strumentale), stante l’evidente infondatezza del ricorso. In proposito va preliminarmente osservato che, per come anticipato in narrativa, ai fini della partecipazione alla procedura di selezione, relativamente al profilo, di interesse del ricorrente, di collaboratore tecnico professionale Cat. D (14 posti) la lex specialis prevedeva il possesso in capo agli aspiranti “del diploma di laurea, anche triennale (D.M. 270/2004); in particolare si richiede il possesso dei seguenti titoli di studio […] Ruolo Tecnico: lauree attinenti il profilo professionale per cui si concorre” (art. 1 lett. B, all. 1 al ricorso). In tali termini riportata, la norma (non impugnata) era pertanto chiara nel richiedere il diploma di laurea (sebbene anche triennale) e nell’escludere i semplici Diplomi, come quello (pacificamente) in possesso del ricorrente (Diploma di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica (legge n. 1103/1965 - DPR n. 680/1968 - legge n. 25/1983). Correttamente, pertanto, l’Amministrazione ha escluso il ricorrente dalla procedura, non ravvisando in capo allo stesso i requisiti richiesti dal Bando di selezione. Non ci si discosta da tale conclusione neanche esaminando il D.M. Salute del 27 luglio 2000 (in G.U.n. 190 del 16/08/2000) recante “Equipollenza di diplomi e di attestato al diploma universitario di tecnico sanitario di radiologia medica, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base”, posto che l’equipollenza ivi stabilita è circoscritta ai soli “fini dell’esercizio professionale e della formazione post- base”, sicché, il Diploma posseduto dal ricorrente non poteva ritenersi “equipollente” al Universitario triennale di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica (di cui al D.M. Sanità 14 settembre 1994 n. 746) ai fini della partecipazione alla selezione. Legittimamente pertanto, il ricorrente è stato escluso dal concorso. Né si ravvisano gli estremi della cd. “motivazione postuma” in relazione all’all. 8 della produzione ARPAC, laddove in termini generali e senza riferimento alla posizione del ricorrente, il Presidente della Commissione chiarisce che “Nel caso di specie, il possesso della laurea in giurisprudenza non risulta attinente alla partecipazione alla selezione nel ruolo tecnico”, dovendosi invece rinvenire la motivazione dell’esclusione nel riferimento, in atti (all. 3 al ricorso), all’art. 1 lett. B, del bando di selezione, che prescriveva, come dianzi chiarito, il possesso di “lauree attinenti il profilo professionale per cui si concorre”.
6.1. – Conclusivamente, il ricorso va respinto.
6.2. – La specificità e peculiarità della vicenda esaminata inducono a ritenere la sussistenza dei presupposti per l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4- bis , c.p.a, con l’intervento dei magistrati:
LO RI, Presidente
Mariagiovanna Amorizzo, Primo Referendario
RI ET AM, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI ET AM | LO RI |
IL SEGRETARIO