TAR Lecce, sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 106
TAR
Decreto presidenziale 12 giugno 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 3 luglio 2025
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TAR
Sentenza 26 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancata indicazione nella dichiarazione dei progettisti della categoria P.02

    Il Collegio ritiene che l'aggiudicatario abbia correttamente optato per la figura del "Progettista indicato" e che la mancata indicazione della ripartizione delle quote di esecuzione per la categoria P.02, in quanto relativa a lavori opzionali, fosse sanabile in sede di soccorso istruttorio, non incidendo sull'identità del concorrente né sull'offerta tecnica ed economica.

  • Rigettato
    Inadeguatezza dei mezzi a comprova dei requisiti di progettazione (categoria P.02)

    Il Collegio osserva che il principio di continuità del possesso dei requisiti si riferisce al possesso sostanziale e non può sacrificare i principi di risultato, fiducia e leale collaborazione. La rettifica del Comune di Barletta è intervenuta dopo i controlli ex art. 99 D.Lgs. n. 36/2023 e non incide sulla legittimità degli atti impugnati secondo il principio 'tempus regit actum'. L'aggiudicataria ha comunque fornito documentazione integrativa attestante il possesso dei requisiti.

  • Rigettato
    Modifica del gruppo di lavoro in sede di soccorso istruttorio

    Il Collegio rileva che la composizione del gruppo di lavoro è stata definita attraverso l'indicazione di figure professionali coincidenti con quelle indicate nella dichiarazione resa in sede di soccorso istruttorio e che le dichiarazioni rese dai progettisti non presentano divergenze.

  • Rigettato
    Assenza di un elemento sostanziale a corredo dell'offerta e mancata dichiarazione dell'impegno a conferire mandato collettivo speciale irrevocabile

    Il Collegio ritiene che la composizione del gruppo di lavoro sia stata correttamente dichiarata e che non vi siano divergenze con la dichiarazione resa in sede di soccorso istruttorio.

  • Rigettato
    Ragioni di urgenza per la consegna anticipata dell'appalto

    Il Collegio ritiene che sussistano le ragioni di urgenza qualificate per la consegna anticipata, in conformità all'art. 8 comma 2 lett. a del D.L. n. 76/2020, applicabile anche agli interventi PNRR. È altresì possibile affidare la progettazione esecutiva delle opere complementari prima della stipula del contratto.

  • Rigettato
    Mancato riscontro dell'istanza di annullamento in autotutela

    Il Collegio rileva che non sussiste un obbligo generale di riesame sulle istanze di autotutela, salvo casi eccezionali di 'autotutela doverosa', che non ricorrono nel caso di specie. Il potere di autotutela dell'Amministrazione è discrezionale.

  • Rigettato
    Presunto possesso di requisiti non veritieri da parte dell'aggiudicatario

    Il Collegio ribadisce che la rettifica del Comune di Barletta è intervenuta dopo i controlli ex art. 99 e non incide sulla legittimità degli atti impugnati. Inoltre, la perdita temporanea della prova di un requisito, se non imputabile all'operatore economico, non inficia automaticamente l'affidabilità dell'offerta.

  • Rigettato
    Presupposti per il risarcimento del danno

    La domanda risarcitoria è respinta in quanto infondati sono il ricorso principale e i motivi aggiunti, non sussistendo i presupposti soggettivi e oggettivi per il risarcimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Lecce, sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 106
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
    Numero : 106
    Data del deposito : 26 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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