Decreto presidenziale 12 giugno 2025
Ordinanza cautelare 3 luglio 2025
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00106/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00632/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 632 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
LEO COSTRUZIONI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B615F0C4CD, rappresentata e difesa dall'avvocato Matteo Sanapo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Commissario Straordinario del Governo per la realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 e Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
Sport e Salute S.p.A, in persona del legale rappresentate pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Prof. Fabio Cintioli e Paolo Giugliano con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ministero per lo Sport e i Giovani, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero per gli Affari Europei il Sud Politiche di Coesione e il P.N.R.R., Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
AR.CO. LAVORI Società Cooperativa Consortile, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Napoli e Sandor Del Fabro;
Comune di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Laura Astuto e Elisabetta Ciulla con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Settanta7 S.r.l., in proprio e quale designata mandataria capogruppo del costituendo R.T.P., Ceas S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentati pro tempore e PA RI rappresentati e difesi dagli avvocati Mario Bruto, Gaggioli Santini e Sergio Gherardelli con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Puglia, Seli Manutenzioni Generali S.r.l. e Hana S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituiti in giudizio;
e con l'intervento di
ad opponendum di
Unione Sportiva Lecce S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dal Prof. avv. Saverio Sticchi Damiani con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
previa sospensione cautelare dell'efficacia,
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo :
della determina n. 103 del 13 maggio 2025 e della relativa nota-p.e.c. del 14 maggio 2025 (entrambe) di Sport e Salute S.p.A., recanti l'aggiudicazione in favore dell'operatore AR.CO. LAVORI SOCIETA’ COOPERATIVA CONSORTILE della PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D. LGS. N. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE APPALTO INTEGRATO, DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL'INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, MESSA IN SICUREZZA, ADEGUAMENTO IGIENICO-SANITARIO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DELLO STADIO “ETTORE GIARDINIERO” SITO IN LECCE - VIA DEL MARE RA 57/25/PA - CIG B615F0C4CD - CUP F87B22001470005, nonché di ogni altro atto presupposto e/o connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto (donde la riserva di motivi aggiunti), ivi inclusi i verbali di gara, i giudizi di valutazione della Commissione giudicatrice, la nota del R.U.P. dell'8 maggio 2025 di soccorso istruttorio in favore dell'aggiudicataria, la nota del R.U.P. del 9 maggio 2025 che ha restituito un esito positivo in ordine al citato soccorso istruttorio, l'eventuale relazione del R.U.P. sulla proposta di aggiudicazione, gli esiti dei controlli ex art. 99 D. Lgs. n. 36/2023, e - ove occorrer possa, e in via subordinata - dell'art. 14 del Disciplinare rubricato “Soccorso istruttorio”;
nonché, per l'accertamento e la declaratoria
della illegittimità dell'operato dell'Amministrazione, nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto, ove stipulato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 121 e 122 c.p.a.;
e per la condanna
(i) a risarcire il danno cagionato alla Società ricorrente in forma specifica, mediante annullamento degli atti impugnati e consequenziale affidamento a LEO COSTRUZIONI S.p.A. dell'appalto in questione, ovvero (ii) a disporre il subentro della parte ricorrente nel contratto, ove stipulato, nonché, in subordine, al risarcimento del danno per equivalente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 c.p.a.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti dalla Società ricorrente il 20 giugno 2025:
del decreto n. 104 del 26 maggio 2025 del Commissario Straordinario del Governo per la realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, con il quale si è preso atto della predetta determina di aggiudicazione n. 103 del 13 maggio 2025 di Sport e Salute S.p.A. ed è stata affidata la progettazione esecutiva inerente le opere opzionali complementari all’operatore AR.CO. LAVORI SOCIETA’ COOPERATIVA CONSORTILE,
nonché del verbale di consegna anticipata dell’appalto del 26 maggio 2025 e di ogni altro atto connesso ivi incluso il decreto commissariale n. 37 del 28 febbraio 2025 e degli atti già gravati con il ricorso introduttivo del giudizio.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati alle controparti il 25 luglio 2025 e depositati in giudizio l’11 agosto 2025:
per l’annullamento
degli esiti dei controlli ex art. 99, D.lgs. n. 36/2023, comunicati da Sport e Salute S.p.A. a mezzo pec del 26.6.2025(anch’essa gravata); nonché di ogni altro atto ad essi presupposto e/o connesso e/o consequenziale, sebbene non conosciuto (donde la riserva di ulteriori motivi aggiunti), incluso –ove occorrer possa, e in via subordinata –l’art.6.2.2e 6.2.2.1 del Disciplinare, e degli atti già impugnati con ricorso introduttivo e motivi aggiunti del 20.6.2025.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Avvocatura erariale, del Comune di Lecce, di Sport e Salute S.p.A., di AR.CO. LAVORI Società Cooperativa Consortile, di Settanta7 S.r.l., in proprio e quale designata mandataria capogruppo del costituendo R.T.P., di Ceas S.r.l. e di PA RI;
Visto l’atto di intervento ad opponendum di Unione Sportiva Lecce S.p.A.;
Visto il decreto presidenziale n. 64 del 12 giugno 2025, con cui è stata respinta l’istanza di abbreviazione dei termini processuali, ex artt. 53 e 55 c.p.a., presentata dalla parte ricorrente l’11 giugno 2025, contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio;
Vista l’ordinanza cautelare n. 289 del 3 luglio 2025, con cui questa Sezione del T.A.R. Puglia - Lecce ha rigettato l’istanza cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 la dott.ssa RA BA e uditi per le parti i difensori l’Avv. M. Sanapo per la parte ricorrente, l’Avv. P. Giugliano, anche in sostituzione del Prof. Avv. F. Cintioli per la Centrale di committenza Sport e Salute s.p.a, gli Avv.ti M.B. Santini Gaggioli e S. Gherardelli per la società controinteressata Settanta7 S.r.l., in proprio e quale capogruppo designata mandataria del Raggruppamento temporaneo tra professionisti con CEAS S.r.l. e Arch. RI PA, l’Avv. M. Napoli per la società AR.CO. LAVORI soc. coop. cons. altra controinteressata, l’Avvocato dello Stato A. Caprioli per le amministrazioni statali resistenti e l’Avv. L. Astuto per l'Amministrazione Comunale di Lecce;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso notificato alle controparti il 10 giugno 2025 e depositato in giudizio lo stesso giorno, la Società ricorrente ha impugnato gli atti e proposto a questo T.A.R. le domande riportati in epigrafe.
2. La parte ricorrente espone, in punto di fatto quanto segue.
2.1. In virtù di Convenzione Quadro del 24.1.2024, il Commissario straordinario per la realizzazione di tutti gli interventi infrastrutturali occorrenti per i Giochi del Mediterraneo di Taranto del 2026 ha individuato in Sport e Salute S.p.a. il soggetto giuridico deputato a bandire e gestire talune procedure di gara inerenti i predetti Giochi del Mediterraneo e con Decreto Interministeriale, adottato in data 16.4.2024 dal Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il P.N.R.R., dal Ministro per lo Sport e i giovani, d’intesa con la Regione Puglia e di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, è stato approvato, ai sensi dell’articolo 9, comma 5-ter, d.l. 27.1.2022, n. 4 (convertito, con modificazioni, dalla l. 28 marzo 2022, n. 25), il “Programma delle opere infrastrutturali relativo ai XX Giochi del Mediterraneo -Taranto 2026”, finanziato con fondi P.N.R.R. Pertanto, con Decisione a contrarre n. 54 del 17.3.2025 Sport e Salute s.p.a., in qualità di Centrale di Committenza, ha deliberato di avviare per conto della Struttura Commissariale dei Giochi del Mediterraneo, la procedura per l’affidamento, mediante appalto integrato, della progettazione esecutiva e dell’intervento di ristrutturazione edilizia, messa in sicurezza, adeguamento igienico-sanitario, efficientamento energetico e miglioramento funzionale dello Stadio “Ettore Giardiniero”, sito in Lecce, alla Via del Mare, CUP F87B22001470005 -CIG B615F0C4CD, fissando l’importo a base di gara in complessivi € 12.552.084,85 (euro dodicimilionicinquecentocinquantacinquemilaottantaquattro/85), oltre IVA e oneri di legge.
Espone parte ricorrente che, trattandosi di appalto integrato (progettazione e lavori), la lex specialis ha previsto – a pena di esclusione– il possesso di determinati requisiti di qualificazione, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, distinguendo tra “esecuzione dei lavori” e “servizi di progettazione”.
Espone la parte ricorrente che, entro il termine fissato per la presentazione delle offerte (ore 12:00 del giorno 2.4.2025), sono state presentate n. 7 offerte, tra cui quella della ricorrente e dell’operatore AR.CO. LAVORI SOC. COOP. CONS che con la propria domanda di partecipazione ha dichiarato :•di concorrere in gara per «i seguenti consorziati: HA S.R.L.[...] SE MANUTENZIONI GENERALI S.R.L.»; e ha dichiarato altresì di «partecipare alla gara in oggetto indicando il seguente RTP: Settanta7 S.r.l. (società di ingegneria di cui all’art. 66, co. 1, lett. c), del D.Lgs. 36/2023): capogruppo/ mandataria; CEAS S.r.l. (società di ingegneria di cui all’art. 66, co. 1, lett. c), del D.Lgs. 36/2023): mandante; Arch. RI PALESE (libero professionista di cui all’art. 66, co. 1, lett. a), del D.Lgs.36/2023): mandante e giovane professionista, iscritto all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Lecce Sezione A al n. 2110 dal 11/03/2021, specificando le quote percentuali di partecipazione delle categorie di progettazione/ID di Opere che saranno eseguite da ciascun operatore economico riunito o consorziato.
Espone la parte ricorrente che il suddetto atto relativo al costituendo RTP –Gruppo di lavoro indicato da AR.CO non è stato redatto seguendo le indicazioni del Bando ovvero del fac-simile “Dichiarazione del progettista” allegato alla lex specialis e richiamato dal par. 6.1.2.2 del Disciplinare.
Le operazioni di gara sono state avviate in data 15.4.2025, trovando applicazione il metodo della c.d. “inversione procedimentale” ex art. 107, comma 3, del Codice. Pertanto, all’esito della valutazione delle offerte tecniche ed economiche, in data 5.5.2025 è stata stilata la graduatoria provvisoria che ha visto l’operatore AR.CO al 1° posto (con un punteggio totale di 95,32) e la ricorrente LEO COSTRUZIONI S.P.A. al 2° posto (con un punteggio complessivo di 75,70). per concludersi in data 9.5.2025.
Il Seggio di gara ha poi proceduto all’apertura della Busta Amministrativa del primo graduato e –rilevando delle difformità (rispetto a quanto richiesto nel Disciplinare) relativamente al medesimo operatore AR.CO –ha demandato al RUP di procedere al soccorso istruttorio, avviato con nota del 7.5.2025 ed in data 9.5.2025, il Consorzio AR.CO ha riscontrato la richiesta del RUP, producendo una copiosa documentazione. Sempre in data 9.5.2025 - come risulta dal verbale n. 6 - il seggio di gara, a seguito della verifica della documentazione integrativa, non riscontrando ulteriori anomalie ha confermato l’aggiudicazione nei confronti del suddetto Operatore Economico.
Con determina n. 103 del 13.5.2025 (comunicata il giorno dopo agli operatori concorrenti) Sport e Salute S.p.A. ha aggiudicato l’appalto integrato de quo in favore dell’operatore AR.CO. LAVORI SOC. COOP. CONS., nelle more della verifica dei requisiti ex art. 99 del Codice. Con istanza di accesso agli atti del 20.5.2025, la ricorrente ha domandato l’ostensione di tutti gli atti presupposti della determina di aggiudicazione e nella medesima richiamati ed in data 22.5.2025 la S.A. ha riscontrato parzialmente la suddetta richiesta.
3. A sostegno del ricorso, con il quale la ricorrente ha chiesto anche misure cautelari monocratiche, sono state rassegnate le censure di seguito rubricate.
I) Violazione e falsa applicazione degli artt. 68, 100, 101, nonchédell’art.41, comma 15, del Codice, nonché dell’art. 1, comma 1, dell’Allegato I.13 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36. Violazione e falsa applicazione dell’art. 101 del Codice. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4, 6e14 del Disciplinare di gara. Violazione dei principi del giusto procedimento. Violazione del principio di autoresponsabilità. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost.. Violazione del principio di buon andamento della P.A. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Travisamento dei fatti. Eccesso di potere per illogicità e manifesta irragionevolezza. Sulla mancata indicazione nella dichiarazione dei progettisti della categoria della progettazione P.02;
II) Violazione e falsa applicazione degli artt. 68, 100, 101, nonché dell’art. 41, comma 15, del Codice, nonché dell’art. 1, comma 1, dell’Allegato I.13 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36. Violazione e falsa applicazione dell’art. 101 del Codice. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4, 6 e 14 del Disciplinare di gara. Violazione dei principi del giusto procedimento. Violazione del principio di autoresponsabilità. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione del principio di buon andamento della P.A. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Travisamento dei fatti. Eccesso di potere per illogicità e manifesta irragionevolezza. Sulla intervenuta modifica del gruppo di lavoro in sede di soccorso istruttorio;
III) Violazione e falsa applicazione degli artt. 68, 100, 101, nonché dell’art. 41, comma 15, del Codice, nonché dell’art. 1, comma 1, dell’Allegato I.13 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36. Violazione e falsa applicazione dell’art. 101 del Codice. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4, 6 e 14 del Disciplinare di gara. Violazione dei principi del giusto procedimento. Violazione del principio di autoresponsabilità. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione del principio di buon andamento della P.A. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Travisamento dei fatti. Eccesso di potere per illogicità e manifesta irragionevolezza. Sulla inadeguatezza dei mezzi a comprova;
IV) Violazione degli artt. 68 e 101, d.lgs. n. 36/’23. Violazione e falsa applicazione della lex specialis . Eccesso di potere (erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, manifesta irragionevolezza e illogicità, violazione dei principi di imparzialità, buon andamento e della trasparenza dell’azione amministrativa). Violazione dell’art. 44. D.lgs. n. 36/’23. Sulla mancata dichiarazione dell’impegno a conferire al professionista-mandatario apposito mandato collettivo speciale irrevocabile e sulla assenza di un elemento sostanziale a corredo dell’offerta;
4. In data 11 giugno 2025 si sono costituiti in giudizio, tramite l’Avvocatura erariale, il Ministero per lo Sport e i Giovani, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero per gli Affari Europei il Sud Politiche di Coesione e il P.N.R.R., Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, chiedendo il rigetto del ricorso.
5. L’11 giugno 2025 la Società ricorrente ha depositato istanza di abbreviazione dei termini processuali, ex artt. 53 e 55 c.p.a., con la quale ha chiesto di fissare l’udienza camerale di trattazione dell’istanza cautelare (incidentalmente proposta) per il giorno 18 giugno 2025.
6. Il 12 giugno 2025 si è costituta in giudizio AR.CO. LAVORI Società Cooperativa Consortile, eccependo l’infondatezza del ricorso.
7. Il 12 giugno 2025 AR.CO. LAVORI Società Cooperativa Consortile ha depositato in giudizio memoria, chiedendo il rigetto dell’istanza di abbreviazione dei termini proposta dalla Società ricorrente l’11 giugno 2025.
8. Con decreto cautelare presidenziale n. 64 del 12 giugno 2025, è stata respinta l’istanza di ulteriore abbreviazione dei termini processuali, ex artt. 53 e 55 c.p.a., presentata dalla parte ricorrente l’11 giugno 2025, con la seguente motivazione: “ Considerato: sia che si tratta di una causa a cui si applica (oltre lo “Stand Still”) il rito speciale abbreviato previsto dal Titolo V c.p.a. (artt. 119 e 120 c.p.a.) nonché dall’art. 12 bis del D.L. n. 68/2022 (convertito dalla Legge n. 108/2022) in materia di P.N.R.R., nell’ambito del quale tutti i termini processuali ordinari sono già dimezzati ex lege; sia che l’impugnato provvedimento di aggiudicazione n. 103 del 13 Maggio 2025 è stato comunicato dalla Centrale di Committenza alla Società odierna ricorrente (seconda classificata nella gara de qua) in data 14 Maggio 2025; sia che quest’ultima ha espresso nel ricorso riserva di motivi aggiunti; sia che il Campionato Nazionale di Calcio di Serie A avrà inizio il 24 Agosto 2025; non si ravvisa - nel particolare caso di specie - la presenza dei presupposti di legge contemplati dall’art. 53 primo comma c.p.a. e non si ritiene opportuno accordare l’ulteriore dimidiazione dei termini processuali invocata dalla parte ricorrente con l’istanza di abbreviazione termini depositata l’11 Giugno 2025 .”.
8. Il 17 giugno 2025 si è costituta in giudizio la controinteressata Settanta7 S.r.l., in proprio e nella dichiarata qualità di designata mandataria capogruppo del costituendo R.T.P. con CEAS S.R.L. e Arch. RI PA, eccependo l’infondatezza del ricorso.
9. Con motivi aggiunti notificati alle controparti il 20 giugno 2025 e depositati in giudizio lo stesso giorno, la Società ricorrente ha, poi, impugnato gli atti riportati in epigrafe rassegnando le censure di seguito rubricate:
per vizi propri:
I) Violazione ed erronea applicazione degli artt. 17, commi 8e 9,e 76, comma 6,d.lgs. n. 36/2023. Violazione dell’art. 3.5 del Disciplinare. Eccesso di potere (carenza di istruttoria, assenza di motivazione, contraddittorietà dell’azione amministrativa, ingiustizia grave e manifesta).Violazione e falsa applicazione dei principi di buon andamento e trasparenza della P.A.;
per illegittimità derivata :
I) Violazione e falsa applicazione degli artt. 68, 100, 101, nonché dell’art.41, comma 15, del Codice, nonché dell’art. 1, comma 1, dell’Allegato I.13 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36. Violazione e falsa applicazione dell’art. 101 del Codice. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4, 6 e 14 del Disciplinare di gara. Violazione dei principi del giusto procedimento. Violazione del principio di autoresponsabilità. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione del principio di buon andamento della P.A. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Travisamento dei fatti. Eccesso di potere per illogicità e manifesta irragionevolezza. Sulla mancata indicazione nella dichiarazione dei progettisti della categoria della progettazione P.02.
II) Violazione e falsa applicazione degli artt. 68, 100, 101, nonché dell’art. 41, comma 15, del Codice, nonché dell’art. 1, comma 1, dell’Allegato I.13 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36. Violazione e falsa applicazione dell’art. 101 del Codice. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4, 6 e 14 del Disciplinare di gara. Violazione dei principi del giusto procedimento. Violazione del principio di autoresponsabilità. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione del principio di buon andamento della P.A. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Travisamento dei fatti. Eccesso di potere per illogicità e manifesta irragionevolezza. Sulla intervenuta modifica del gruppo di lavoro in sede di soccorso istruttorio;
III) Violazione e falsa applicazione degli artt. 68, 100, 101, nonché dell’art. 41, comma 15, del Codice, nonché dell’art. 1, comma 1, dell’Allegato I.13 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36. Violazione e falsa applicazione dell’art. 101 del Codice. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4, 6 e 14 del Disciplinare di gara. Violazione dei principi del giusto procedimento. Violazione del principio di autoresponsabilità. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione del principio di buon andamento della P.A. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Travisamento dei fatti. Eccesso di potere per illogicità e manifesta irragionevolezza. Sulla inadeguatezza dei mezzi a comprova;
IV) Violazione degli artt. 68 e 101, d.lgs. n. 36/’23. Violazione e falsa applicazione della lex specialis . Eccesso di potere (erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, manifesta irragionevolezza e illogicità, violazione dei principi di imparzialità, buon andamento e della trasparenza dell’azione amministrativa). Violazione dell’art. 44.D.lgs. n. 36/’23. Sulla mancata dichiarazione dell’impegno a conferire al professionista-mandatario apposito mandato collettivo speciale irrevocabile e sulla assenza di un elemento sostanziale a corredo dell’offerta;
V) Violazione ed erronea applicazione della lex specialis . Eccesso di potere (carenza di istruttoria, assenza di motivazione, contraddittorietà dell’azione amministrativa, ingiustizia grave e manifesta). Violazione del principio della fiducia e di buona fede. Violazione degli artt. 2, comma 3, e 5, d.lgs. n. 36/’23. Violazione e falsa applicazione dei principi di buon andamento e imparzialità della P.A. Violazione degli artt. 95, comma 1, lett. e), e 98 del Codice degli appalti;
10. Il 23 giugno 2025 si è costituito in giudizio il Comune di Lecce, chiedendo il rigetto del ricorso.
11. Il 24 giugno 2025 si è costituta in giudizio Sport e Salute S.p.a., chiedendo il rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti proposti dalla Società ricorrente il 20 giugno 2025.
12. Il 29 giugno 2025 AR.CO. LAVORI Società Cooperativa Consortile ha depositato in giudizio memoria insistendo per il rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti proposti dalla Società ricorrente il 20 giugno 2025.
13. Il 30 giugno 2025 è intervenuta in giudizio ad opponendum l’Unione Sportiva Lecce S.p.a. chiedendo la reiezione del ricorso e dei motivi aggiunti proposti dalla Società ricorrente il 20 giugno 2025.
14. Il 30 giugno 2025 l’Avvocatura erariale ha depositato memoria per conto del Commissario Straordinario del Governo per la realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, eccependo il difetto di legittimazione passiva del Commissariale dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 in relazione agli atti impugnati ed a tutte le azioni esperite e la legittimazione esclusiva della Sport e Salute S.p.a. e chiedendo la reiezione del ricorso e dei motivi aggiunti proposti dalla Società ricorrente il 20 giugno 2025.
15. Il 30 giugno 2025 Sport e Salute S.p.A. ha depositato memoria insistendo per la reiezione del ricorso e dei motivi aggiunti proposti dalla Società ricorrente il 20 giugno 2025.
16. Con memoria depositata il 30 giugno 2025 Settanta7 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in proprio e quale designata mandataria capogruppo del costituendo R.T.P. con Ceas S.r.l. ha chiesto la reiezione del ricorso e dei motivi aggiunti proposti dalla Società ricorrente il 20 giugno 2025.
17. Il 30 giugno 2025 la Società ricorrente ha depositato memoria insistendo per l’accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti proposti il 20 giugno 2025.
18. Con ordinanza cautelare n. 289 del 3 luglio 2025, pronunciata in esito all’udienza in Camera di Consiglio del 2 luglio 2025, questa Sezione ha respinto l’istanza di sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti proposti il 20 giugno 2025, con la seguente motivazione: “ Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare del presente giudizio, tutte le censure formulate dalla Società ricorrente (seconda classificata con punti 75,70, all’esito della procedura aperta in questione) nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti proposti in corso di causa, appaiono infondate, in quanto - da un lato - il R.T.P. (non concorrente) indicato dalla Società Consortile aggiudicataria ha - effettivamente - dichiarato, nell’ambito della rituale “Dichiarazione dei progettisti” (tempestivamente presentata in sede di gara il 1° aprile 2025 e sottoscritta digitalmente da ciascuno dei progettisti, in conformità a quanto previsto dall’art. 15.3 del Disciplinare di gara), oltre all’impegno a costituire formalmente il R.T.P., il possesso delle qualificazioni prescritte e necessarie, in termini di requisiti di idoneità, di capacità tecnico professionale ed economico finanziaria, con riguardo a ciascuna delle categorie di lavori previsti dal Disciplinare, ivi compresa la categoria P.02, impegnandosi altresì a rendere tutte le prestazioni certe e principali oggetto dell’affidamento e poste a base della gara pubblica de qua e specificando anche la ripartizione delle quote dei servizi di progettazione per i predetti lavori certi e principali (e non per quelli complementari/opzionali, eventuali e successivi, da assegnare mediante separata procedura negoziale, non rientranti nell’oggetto della procedura aperta, e che quindi non incidono nei contenuti dell’offerta tecnica ed economica relativa alla gara principale), né vi era incertezza sull’identità del concorrente, sicchè si ritiene legittimo il soccorso istruttorio operato (l’8 maggio 2025) dalla S.A. (Centrale di Committenza Sport e Salute S.p.A.) e valida la dichiarazione successivamente resa dall’aggiudicataria contenete la specificazione delle quote di esecuzione delle attività progettuali in relazione ai lavori della categoria P.02 (senza alcuna modificazione della composizione del R.T.P. Gruppo di progettazione), nel mentre la capogruppo del R.T.P. indicato dall’aggiudicataria (Settanta7 S.r.l.) ha indicato tempestivamente e dimostrato idoneamente i requisiti speciali di capacità tecnica prescritti (esperienza, per importi necessari, riferita ai servizi analoghi e di punta pregressi, vedi anche l’esibito certificato di regolare esecuzione dei lavori rilasciato dal Comune di Barletta – fidefacente fino a querela di falso - inerente opere della categoria P.02 per € 131.657,42). E sono prive di pregio giuridico anche le doglianze autonome contenute nei motivi aggiunti del 20 giugno 2025, sussistendo nella specie, con ogni evidenza (vedi Decreto Commissariale n. 37 del 28 febbraio 2025 e art. 24 del Disciplinare di gara), sia le ragioni di urgenza qualificata che giustificano la consegna anticipata dell’appalto (in conformità, peraltro, all’art. 8 comma 2 lett. a del D. L. n. 76 del 2020 tutt’ora applicabile), sia la possibilità di affidare la progettazione esecutiva (non la immediata realizzazione) dei lavori complementari (Rifacimento e spostamento del terreno di gioco e Impianto di videosorveglianza) anche prima della stipula del contratto di appalto e dell’individuazione del Direttore dei lavori. Ritenuto, in ogni caso, prevalente (in un’ottica cautelare), rispetto all’interesse privato della Società ricorrente, l’interesse pubblico (di carattere nazionale) alla sollecita progettazione e realizzazione dell’opera pubblica de qua finanziata con risorse P.N.R.R.. ”.
19. Con motivi aggiunti notificati alle controparti il 25 luglio 2025 e depositati in giudizio l’11 agosto 2025, la ricorrente ha, poi, impugnato gli atti riportati in epigrafe rassegnando le censure di seguito rubricate:
I) Eccesso di potere (carenza di istruttoria, assenza di motivazione, erroneità dei presupposti, contraddittorietà dell’azione amministrativa, ingiustizia grave e manifesta). Violazione e falsa applicazione dei principi di buon andamento e trasparenza della P.A.;
II) Violazione e falsa applicazione degli artt. 68, 100, 101, nonché dell’art. 41, comma 15, del Codice, nonché dell’art. 1, comma 1, dell’Allegato I.13 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36. Violazione e falsa applicazione dell’art. 101 del Codice. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4, 6 e 14 del Disciplinare di gara. Violazione dei principi del giusto procedimento. Violazione del principio di autoresponsabilità. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione del principio di buon andamento della P.A. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Travisamento dei fatti. Eccesso di potere per illogicità e manifesta irragionevolezza. Sulla inadeguatezza dei mezzi a comprova;
III) Violazione ed erronea applicazione della lex specialis . Eccesso di potere (carenza di istruttoria, assenza di motivazione, contraddittorietà dell’azione amministrativa, ingiustizia grave e manifesta). Violazione del principio della fiducia e di buona fede. Violazione degli artt. 2, comma 3, e 5, d.lgs. n. 36/’23. Violazione e falsa applicazione dei principi di buon andamento e imparzialità della P.A. Violazione degli artt. 95, comma 1, lett. e), e 98 del Codice degli appalti;
IV) Violazione e falsa applicazione del Disciplinare di gara. Violazione dei principi del giusto procedimento. Violazione del principio di autoresponsabilità. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost.. Violazione del principio di buon andamento della P.A. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Travisamento dei fatti e carenza dei presupposti. Eccesso di potere per illogicità e manifesta irragionevolezza;
in via derivata, per talune ragioni già articolate con il ricorso introduttivo, ovvero:
Violazione e falsa applicazione degli artt. 68, 100, 101, nonchédell’art.41, comma 15, del Codice, nonché dell’art. 1, comma 1, dell’Allegato I.13 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36.Violazione e falsa applicazione dell’art. 101 del Codice.
V) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4, 6e14 del Disciplinare di gara. Violazione dei principi del giusto procedimento. Violazione del principio di autoresponsabilità. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost.. Violazione del principio di buon andamento della P.A. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Travisamento dei fatti. Eccesso di potere per illogicità e manifesta irragionevolezza. Sulla mancata indicazione nella dichiarazione dei progettisti della categoria della progettazione P.02;
20. Con memoria depositata il 27 dicembre 2025, AR.CO. LAVORI Società Cooperativa Consortile ha insistito per il rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti proposti dalla Società ricorrente il 20 giugno 2025 ed il 25 luglio 2025.
21. Con memoria depositata il 27 dicembre 2025 la Società ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti proposti il 20 giugno 2025 ed il 25 luglio 2025.
22. Con memoria depositata il 27 dicembre 2025, Settanta7 S.r.l. ha insistito per il rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti proposti dalla Società ricorrente il 20 giugno 2025 ed il 25 luglio 2025.
23. Con memoria depositata il 2 gennaio 2026, AR.CO. LAVORI Società Cooperativa Consortile ha insistito per il rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti proposti dalla Società ricorrente il 20 giugno 2025 ed il 25 luglio 2025.
24. Con memoria depositata il 2 gennaio 2026, Sport e Salute S.p.a., ha insistito per il rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti proposti dalla Società ricorrente il 20 giugno 2025 ed il 25 luglio 2025.
25. Con memoria depositata il 2 gennaio 2026, Settanta7 S.r.l., ha insistito per il rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti proposti dalla Società ricorrente il 20 giugno 2025 ed il 25 luglio 2025.
26. Con memoria depositata il 2 gennaio 2026, la Società ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti proposti il 20 giugno 2025 ed il 25 luglio 2025.
27. Alla pubblica udienza del 13 gennaio 2026, dopo un’ampia discussione la causa è stata trattenuta in decisione.
28. Preliminarmente il Collegio ritiene infondata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Commissariale dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 in relazione agli atti impugnati ed a tutte le azioni esperite e la legittimazione esclusiva della Sport e Salute S.p.a., formulata con memoria depositata il 30 giugno 2025 dall’Avvocatura erariale, per conto del Commissario Straordinario del Governo per la realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 atteso che, pur avendo Sport e Salute s.p.A., in qualità di Centrale di Committenza svolto per conto della Struttura Commissariale dei Giochi del Mediterraneo la procedura per l’affidamento, mediante appalto integrato, della progettazione esecutiva e dell’intervento di ristrutturazione edilizia, messa in sicurezza, adeguamento igienico-sanitario, efficientamento energetico e miglioramento funzionale dello Stadio “Ettore Giardiniero”, sito in Lecce, alla Via del Mare, con i motivi aggiunti proposti dalla Società ricorrente il 20 giugno 2025 è stato impugnato anche il decreto n. 104 del 26 maggio 2025 del Commissario Straordinario del Governo per la realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, con cui si è preso atto della predetta determina di aggiudicazione n. 103 del 13 maggio 2025 di Sport e Salute S.p.A. ed è stata affidata la progettazione esecutiva inerente le opere opzionali complementari all’operatore AR.CO. LAVORI SOCIETA’ COOPERATIVA CONSORTILE, pertanto anche il Commissario Straordinario del Governo per la realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 è parte sostanziale del rapporto giuridico oggetto del presente giudizio.
29. Nel merito il ricorso e i motivi aggiunti proposti in corso di causa sono infondati e devono essere rigettati per le ragioni di seguito indicate.
Ritiene, invero, il Collegio, di confermare integralmente il contenuto della citata ordinanza cautelare n. 289/2025, i cui principi devono intendersi anche in questa sede di merito integralmente riprodotti.
A tanto vi è da aggiungere quanto segue.
Tutte le censure formulate dalla Società ricorrente (seconda classificata con punti 75,70, all’esito della procedura aperta in questione) nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti (che possono essere esaminati congiuntamente) proposti in corso di causa sono infondate.
29.1. In particolare è infondato il primo motivo proposto dalla Società ricorrente nel ricorso introduttivo e riproposto nei successivi motivi aggiunti con cui lamenta che l’aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso dalla gara in esame per non aver indicato nella domanda di partecipazione il soggetto deputato a svolgere le attività di progettazione per la categoria P.02, avendovi, invece ottemperato solo in fase di soccorso istruttorio, vietato - a parere della difesa della Società ricorrente – nel caso de quo .
Osserva il Collegio che risulta per tabulas che il Consorzio di imprese artigiane AR.CO ha indicato le società HA e SE quali consorziate esecutrici dei lavori e ha designato il predetto costituendo RTP quale Progettista Indicato ai fini del soddisfacimento dei requisiti di progettazione.
L’art. 4 del Disciplinare di gara precisa, in conformità alla normativa vigente che, se l’operatore economico concorrente non sia in possesso di SOA per costruzione e progettazione o comunque non sia in grado di dimostrare i requisiti di progettazione con il proprio staff, può possedere i suddetti requisiti: a) mediante c.d. “Progettista Associato”, ovvero l’associazione di un progettista scelto tra i soggetti cui all’art. 66, comma 1, del Codice e all’art. 12 della L. n. 81/2017 in possesso dei predetti requisiti e quindi costituendo con essi un Raggruppamento Temporaneo oppure c.d. “Progettista Indicato”, ossia mediante indicazione in sede di offerta di un progettista scelto tra i soggetti cui all’art. 66, comma 1, del Codice e all’art. 12 della L. n. 81/2017 in possesso dei predetti requisiti, esterno all’operatore economico concorrente.
Come previsto nel Disciplinare di gara, il concorrente AR.CO, avendo optato per il c.d. “Progettista indicato”, non aveva l’onere di indicare anche le “categorie di lavori che saranno eseguite da ciascun operatore economico riunito o consorziato o aderente al contratto di rete” (art. 15.1 punto 19 del Disciplinare di gara) e la ripartizione delle parti del servizio di progettazione, la cui indicazione è invece riservata al progettista.
Il R.T.P. (non concorrente) indicato dalla Società Consortile aggiudicataria ha - effettivamente - dichiarato, nell’ambito della rituale “Dichiarazione dei progettisti” (tempestivamente presentata in sede di gara il 1° aprile 2025 e sottoscritta digitalmente da ciascuno dei progettisti, in conformità a quanto previsto dall’art. 15.3 del Disciplinare di gara), oltre all’impegno a costituire formalmente il R.T.P., il possesso delle qualificazioni prescritte e necessarie, in termini di requisiti di idoneità, di capacità tecnico professionale ed economico finanziaria, con riguardo a ciascuna delle categorie di lavori previsti dal Disciplinare, ivi compresa la categoria P.02, impegnandosi altresì a rendere tutte le prestazioni certe e principali oggetto dell’affidamento e poste a base della gara pubblica de qua e specificando anche la ripartizione delle quote dei servizi di progettazione per i predetti lavori certi e principali.
Nella seduta pubblica di apertura e verifica della documentazione amministrativa prodotta dal concorrente AR.CO. LAVORI SOC. COOP., il Seggio di gara ha rilevato che nella Dichiarazione presentata dai tre membri del costituendo RTP di progettisti ex art. 15.3 del Disciplinare di gara, non risultava indicata la categoria P02 nella parte inerente l’indicazione delle “parti del servizio che saranno eseguite da ciascun componente del RTI” (da dichiarare ai sensi dell’art. 68, comma 2 del Codice dei Contratti e dell’art. all’art. 15.3, n. 8 del Disciplinare). Trattandosi di categoria ricompresa nell’oggetto dell’appalto nella parte opzionale (complementare, eventuale e successiva, da assegnare mediante separata procedura negoziale, non rientrante nell’oggetto della procedura aperta, e che quindi non incide nei contenuti dell’offerta tecnica ed economica relativa alla gara principale) la mancata indicazione della ripartizione delle predette quote di esecuzione non avrebbe potuto determinare l’esclusione del concorrente, né vi era incertezza sull’identità del concorrente pertanto, correttamente, la carenza è stata ritenuta dal Seggio di gara sanabile in sede di soccorso istruttorio, operato (l’8 maggio 2025) dalla S.A. (Centrale di Committenza Sport e Salute S.p.A.).
Infatti il caso di specie, (attenendo l’integrazione alle dichiarazioni rese dai progettisti al fine di attestare i requisiti di qualificazione in relazione alla categoria P02, con riguardo alla quale non vi era stata in fase di gara una indicazione del riparto tra i progettisti ma una totale omissione di tale indicazione) e non riguardando documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica, né omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente non rientra tra le esclusioni previste dall’art. 101 del Codice dei contratti pubblici - Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Infatti l’integrazione richiesta non era idonea né ad incidere sui contenuti dell’offerta, né tantomeno a rendere “assolutamente incerta l'identità del concorrente”, tanto più che il Progettista Indicato non assume il ruolo di concorrente.
Alla luce di quanto sopra, il Collegio ritiene valida la dichiarazione successivamente resa dall’aggiudicataria contenente la specificazione delle quote di esecuzione delle attività progettuali in relazione ai lavori della categoria P.02 (senza alcuna modificazione della composizione del R.T.P. Gruppo di progettazione).
29.2. È infondato il terzo motivo proposto nel ricorso introduttivo e riproposto nei successivi motivi aggiunti, con cui la Società ricorrente lamenta che nella dichiarazione resa in sede di soccorso istruttorio, la società Settanta 7 S.r.l. ha indicato quattro servizi pregressi, al fine di provare la sussistenza del requisito dei servizi analoghi e di punta, ma le esperienze pregresse avrebbero ben poca attinenza con la categoria di progettazione P.02 che ha una destinazione funzionale per “Interventi del verde e opere per attività ricreativa o sportiva”, “trattandosi prevalentemente di lavori di realizzazione di edifici scolastici”, anche alla luce del sopravvenuto provvedimento di rettifica del Comune di Barletta (nota prot. 66593 del 7.8.2025) che ha escluso dal progetto definitivo della scuola materna Via Don Michele Tatò la presenza di opere appartenenti alla categoria P.02, determinando, a parere della parte ricorrente, la perdita del requisito richiesto dalla procedura.
Osserva il Collegio che il principio di continuità del possesso dei requisiti di partecipazione richiede che nelle procedure per l’aggiudicazione di contratti pubblici i requisiti generali e speciali, richiesti per partecipare alla gara siano posseduti senza soluzione di continuità, dalla presentazione dell’offerta fino all’esecuzione del contratto, al fine di garantire l’affidabilità soggettiva ed oggettiva degli operatori economici e quindi delle offerte, ovvero “ a garanzia della permanenza della serietà e della volontà dell’impresa di presentare un’offerta credibile e dunque della sicurezza per la stazione appaltante dell’instaurazione di un rapporto con un soggetto, che, dalla candidatura in sede di gara fino alla stipula del contratto e poi ancora fino all’adempimento dell’obbligazione contrattuale, sia provvisto di tutti i requisiti di ordine generale e tecnico-economico-professionale necessari per contrattare con la P.A .”(cfr. Ad. Pl. Cons. Stato n. 8 del 20/07/2015).
Con la nota pronuncia n. 8 del 20/07/2015, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha precisato che: “ Al riguardo va sottolineato che lo stesso legislatore richiede la dimostrazione delle capacità tecniche (art. 42 del D. Lgs. n. 163/2006) ed economica e finanziaria (art. 41 del D. Lgs. n. 163/2006) alle imprese “concorrenti” e tale qualità l’impresa mantiene indubbiamente per tutta la durata della procedura, con correlato obbligo di mantenimento (e di prova del possesso) del corrispondente requisito richiestole. (cfr. Ad. Pl. Cons. Stato n. 8 del 20/07/2015).
“Come chiarito dalla stessa Adunanza Plenaria n. 4/2011, il principio che non ammette soluzioni di continuità nel possesso (e nella sua dimostrazione) di detti requisiti risponde “ad evidenti esigenze di certezza e di funzionalità del sistema di qualificazione obbligatoria, imperniato sul rilascio da parte degli organismi di attestazione di certificati che costituiscono condizione necessaria e sufficiente per l'idoneità ad eseguire contratti pubblici”; e “pertanto, l'impresa che partecipa alla procedura selettiva deve dimostrare di possedere, dalla presentazione dell'offerta fino all'eventuale fase di esecuzione dell'appalto, la qualificazione tecnico-economica richiesta dal bando”. Conclusivamente, al secondo quesito posto dall’Ordinanza di rimessione deve essere data la seguente soluzione: nelle gare di appalto per l’aggiudicazione di contratti pubblici i requisiti generali e speciali devono essere posseduti dai candidati non solo alla data di scadenza del termine per la presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento, ma anche per tutta la durata della procedura stessa fino all’aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell’esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità ” (cfr. Ad. Pl. Cons. Stato n. 8 del 20/07/2015).
Alla luce della richiamata pronuncia, l’operatore economico ha l’obbligo di mantenimento dei requisiti per tutta la durata della procedura ed il correlato obbligo di prova del possesso del corrispondente requisito richiestole.
Pertanto, osserva il Collegio che il principio di continuità attiene al “possesso del requisito” e “ fa riferimento al regime sostanziale dei requisiti di ammissione previsti dalla lex specialis, affermando la necessità che gli stessi siano posseduti dal concorrente (ex plurimis, Cons. Stato, Ad. Plen. 20 luglio 2015, n. 8; Sez. V, 2 maggio 2022, n. 3439; 12 febbraio 2018, n. 856; Sez. IV, 1° aprile 2019, n. 2113) ” (cfr. Ad. Pl. Cons. Stato n. 8 del 20/07/2015) non potendosi interpretare il predetto principio al punto da sacrificare irragionevolmente i principi di risultato, fiducia e leale collaborazione, buona fede e di tutela del legittimo affidamento.
Nelle gare pubbliche è essenziale fissare un momento nel tempo rispetto al quale la Commissione debba valutare il possesso dei requisiti al fine di verificare la qualità offerta in gara (la prestazione contrattuale nella sua dimensione “potenziale”), ovvero il termine per la presentazione delle offerte. Altro tema, di non minore importanza, è verificare che le caratteristiche dell’offerta siano presenti costantemente nel patrimonio aziendale dell’offerente.
Nel caso di specie dagli atti è emerso, infatti, che la capogruppo del R.T.P. indicato dall’aggiudicataria (Settanta7 S.r.l.) ha dimostrato idoneamente i requisiti speciali di capacità tecnica prescritti (esperienza, per importi necessari, riferita ai servizi analoghi e di punta pregressi), producendo - tra gli altri - un certificato di regolare esecuzione dei lavori (rilasciato dal Comune di Barletta) che indicava lo svolgimento di servizi di architettura e ingegneria riconducibili a diverse classi e categorie di progettazione, tra cui la P.02 (per un importo di euro 131.657,42) valido e fidefacente.
Soltanto in data 7.8.2025, pertanto dopo l’aggiudicazione e dopo la verifica dei requisiti ex art.99 del D.Lgs. n.36/2023 (i cui soli atti costituiscono l’oggetto della presente controversia), lo stesso Comune di Barletta ha emesso un provvedimento di rettifica (nota prot. 66593) del precedente certificato prot. 78158 del 12.10.2023 rilasciato a Settanta7 Studio Associato, escludendo dal progetto definitivo della scuola materna Via Don Michele Tatò la presenza di opere appartenenti alla categoria P.02.
In particolare, il Comune di Barletta – all’esito di un procedimento di secondo grado all’uopo avviato su istanza della ricorrente – con nota prot. 66593 del 7.8.2025 ha rettificato il Certificato prot. 78158 del 12.10.2023, specificando che dal «computo metrico estimativo approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 127 del 19/12/2022 e regolarmente pubblicato sul sito web istituzionale di questa Amministrazione […] non si evince la presenza di opere appartenenti alla categoria P.02», sicchè - secondo la tesi della ricorrente- l’aggiudicataria non sarebbe (e non è)in possesso del requisito qualificabile come esperienza di progettazione riconducibile alla categoria P.02, con conseguente insussistenza ab origine del requisito di capacità tecnica e professionale richiesto dal Disciplinare di gara, pur se tale assenza sia stata riscontrata dopo gli atti impugnati con il ricorso introduttivo e con i successivi motivi aggiunti.
Tuttavia, osserva il Collegio, in disparte la circostanza che la sopravvenienza suindicata non può essere imputabile all’aggiudicataria, è dirimente rilevare che la suddetta rettifica da parte del Comune di Barletta è intervenuta solamente una volta completati i positivi controlli ex art. 99 del D.Lgs. n. 36 del 2023 espletati dalla Stazione Appaltante nei confronti dell’aggiudicataria e, prima di quel momento, invero, l’istanza di autotutela proposta da EO CO oltre a non poter essere ragionevolmente coercibile e/o valutabile da parte della Stazione Appaltante, anche in considerazione dell’immanente interesse alla speditezza della procedura di gara (stante l’interesse pubblico - di carattere nazionale - alla sollecita progettazione e realizzazione dell’opera pubblica de qua finanziata con risorse P.N.R.R. rientrando l’intervento di riqualificazione dello stadio “Ettore Giardiniero” tra le iniziative finanziate con fondi PNRR, caratterizzate quindi da tempistiche di realizzazione stringenti e inderogabili in considerazione dell’esigenza di disporre dell’impianto riqualificato in tempo per l’avvio dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, in programma a partire dal 1° agosto 2026), comunque non risultava neppure suffragata da alcun rilevante elemento documentale o da sufficienti dati obiettivi.
In definitiva, il suddetto certificato del Comune di Barletta, essendo intervenuto successivamente agli esiti dei controlli ex art. 99, D.lgs. n. 36/2023, (comunicati da Sport e Salute S.p.A. alla ricorrente
mezzo pec del 26.6.2025) e oggetto degli ultimi motivi proposti dalla Società ricorrente l’11.08.2025, da un lato non può automaticamente riverberare i suoi effetti sulla legittimità di tale procedimento in applicazione del principio tempus regit actum e, dall’altro, lo stesso semmai può incidere solo su poteri non ancora esercitati da parte dell’Amministrazione e conseguentemente non rientranti nell’ambito del presente giudizio.
Inoltre, risulta dagli atti che l’aggiudicatario ha contestato la legittimità della rettifica sopravvenuta da parte del Comune di Barletta proponendo azione dinanzi al G.O.
In ogni caso, per quanto non rilevante nel presente giudizio, a fronte di una tale sopravvenienza, l’aggiudicatario ha trasmesso tempestivamente, a Sport e Salute S.p.A., con nota del 25 settembre 2025, ulteriore e idonea documentazione attestante come la mandataria Settanta7 S.r.l. fosse comunque in possesso di ulteriori certificazioni di buon esito, relative ad attività pienamente pertinenti e svolte nel periodo rilevante ai fini della qualificazione, depositata in giudizio il 23.12.2025 (in particolare: per un ammontare di 258.099,96 (come da certificazione del Comune di Busca del 28.11.2024) e di 248.373,69 (Certificazione del Comune di Bitonto), dimostrando pertanto, l’ininterrotto possesso dei requisiti richiesti dal bando.
Dunque la perdita temporanea della prova del predetto requisito, non imputabile all’operatore economico (o ad omissioni, falsi o inesattezze dallo stesso compiute) che legittimamente ha fatto affidamento su un certificato rilasciato da una Pubblica Amministrazione, valido ed efficace al momento della presentazione dell’offerta, non può inficiare automaticamente l’affidabilità dell’offerta, anche in considerazione del comportamento successivo dell’operatore economico, che si è prodigato, nell’immediatezza a fornire ulteriori prove in merito al possesso, senza soluzione di continuità, del requisito richiesto, consentendo, in questo modo di assicurare sia la ratio del principio di continuità (ovvero garantire che solo gli operatori realmente qualificati possano aggiudicarsi gli appalti) sia la regolarità e speditezza della procedura di gara.
La sopravvenienza suindicata non incide neppure sulla legittimità dei provvedimenti impugnati al punto da evidenziare (ex post ma con effetti ex ante) il denunciato deficit istruttorio della Stazione Appaltante nel verificare i requisiti dell’aggiudicataria, avuto riguardo alla validità del suddetto certificato del Comune di Barletta del 12.10.2023 ( non ancora modificato e/o corretto al momento del suo esame da parte della Stazione appaltante) e alla necessità di proseguire e ultimare la procedura di gara, elementi del tutto incompatibili con la necessità (peraltro neppur emergente ictu oculi) della spendita di ulteriori e laboriose indagini.
Opinando diversamente si lederebbe il principio del risultato, attuazione del principio del buon andamento, efficienza ed efficacia dell’agire amministrativo, che richiede anche di non vanificare la spendita di energie (sia economiche sia intellettive) da parte della P.A., per un risultato che avrebbe potuto essere realizzato se si fossero considerati gli elementi conservativi dell’efficacia procedimentale e del provvedimento adottato (anche alla luce del principio di conservazione degli atti giuridici), ma anche i principi di buona fede e legittimo affidamento, ricondotti all’esigenza di certezza dei rapporti giuridici che deve caratterizzare l’ordinamento.
Pertanto, rileva il Tribunale, che nelle gare pubbliche la perdita temporanea della prova in merito al possesso di un requisito, per motivi estranei e non imputabili all’aggiudicataria che, anzi, ha fatto ragionevole affidamento su una certificazione prodotta da un Comune e valida al momento dell’utilizzo, non necessariamente inficia l’affidabilità dell’offerta o comunque la valutazione positiva effettuata dalla Stazione Appaltante, dovendo quest’ultima essere valutata alla stregua del principio regit tempus actum.
29.3. Sono infondati anche il secondo e il quarto dei motivi proposti nel ricorso introduttivo dalla Società ricorrente, atteso che risulta per tabulas che, in ossequio all’articolo 6.1.2.2 del Disciplinare che precisa che “il Gruppo di Lavoro proposto dev’essere dichiarato all’interno della “Dichiarazione del progettista” inserita nella sezione della gara dedicata alla documentazione amministrativa.
Nella specie, nella busta amministrativa di AR.CO.LAVORI, la composizione del gruppo di lavoro è stata definita attraverso l’indicazione di figure professionali coincidenti a quelle indicate nella dichiarazione resa in sede di soccorso istruttorio e le dichiarazioni rese dai progettisti ai sensi dell’articolo 94, D.lgs. 36/2023 non presentano alcuna divergenza rispetto ai contenuti della “Dichiarazione del progettista”.
29.4. Sono prive di pregio giuridico anche le doglianze autonome contenute nei motivi aggiunti del 20 giugno 2025, sussistendo nel caso de quo , con ogni evidenza (cfr. Decreto Commissariale n. 37 del 28 febbraio 2025 e art. 24 del Disciplinare di gara) le ragioni di urgenza qualificata che giustificano la consegna anticipata dell’appalto, in conformità, peraltro, all’art. 8 comma 2 lett. a del D. L. n. 76 del 2020 agli interventi finanziati con fondi PNRR, a tenor del quale “ è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via d’urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via anticipata nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura ”. La predetta disposizione è tutt’ora applicabile atteso che l’articolo 224, comma 2, D.lgs. 36/2023 ha eliminato l’inciso contenuto nel comma 1 del medesimo articolo 8 “ e fino alla data del 30 giugno 2023 ”, garantendone l’ultrattività oltre la data predetta.
Inoltre sussiste, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della Società ricorrente, la possibilità di affidare la progettazione esecutiva (non la immediata realizzazione) dei lavori complementari (Rifacimento e spostamento del terreno di gioco e Impianto di videosorveglianza) anche prima della stipula del contratto di appalto e dell’individuazione del Direttore dei lavori.
29.5. Non colgono nel segno neppure le doglianze autonome contenute nei motivi aggiunti proposti dalla Società ricorrente il 25 luglio 2025, incentrate, oltre alle censure già proposte con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti del 20 giugno 2025, sul mancato riscontro da parte della Stazione appaltante dell’istanza di annullamento in autotutela presentata il 18 giugno 2025 dalla Società ricorrente. Osserva, infatti, il Tribunale che in via generale, non sussiste un obbligo di riesame sulle istanze del privato volta a sollecitare l’autotutela, salvo eccezionali casi di “autotutela doverosa” per espressa disposizione di legge o per conclamate e rilevanti esigenze di equità e giustizia e nel caso de quo non ricorre alcuna delle ipotesi di “autotutela doverosa” previste dal legislatore, operando, quindi il potere dell’Amministrazione, tipicamente discrezionale, di valutare l’intervento in autotutela alle condizioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.
Né può sostenersi, come affermato dalla difesa della Società ricorrente, che la Stazione appaltante avrebbe dovuto escludere il concorrente AR.CO solo a seguito del presunto mancato possesso da parte di Settanta7 S.r.l. dei requisiti tecnico-professionali richiesti dalla lex specialis di gara per la categoria di progettazione P.02, alla luce di quanto sopra.
Non può neppure ritenersi fondato l’assunto secondo cui Settanta7 S.r.l. avrebbe reso una dichiarazione falsa o, comunque, astrattamente idonea a falsare il processo decisionale di Sport e salute, in violazione degli artt. 95 e 98 del d.lgs. n. 36 del 2023 atteso che ogni valutazione sulla sussistenza di eventuali inadempienze non immediatamente escludenti è stata rimessa alla valutazione della Centrale di Committenza ed essendo sufficiente l’accertamento della sussistenza, in capo all’operatore economico dei requisiti di partecipazione, anche all’esito di integrazioni istruttorie attivate dall’Amministrazione.
29.6. E’ altresì infondato anche il quarto motivo di ricorso formulato con i motivi aggiunti proposti dalla Società ricorrente il 25 luglio 2025, inerente la censura che l’operatore economico aggiudicatario avrebbe indicato un Gruppo di lavoro privo dei requisiti di esperienza per la categoria P.02 e reso dichiarazioni mendaci in sede di gara onde conseguirebbe l’esclusione di AR.CO quale conseguenza dovuta, (con riguardo alle quali si rinvia a quanto sopra) poiché tale condizione non risulta prevista a pena di esclusione dalla lex specialis di gara, nè alcuna disposizione degli atti di gara dispone che i singoli componenti del gruppo di lavoro debbano garantire, ciascuno in quota parte e individualmente, il soddisfacimento dei requisiti di cui all’art. 6.2.2 del disciplinare di gara.
30. In definitiva, gli atti impugnati sfuggono alle censure rassegnate nel ricorso principale e nei successivi motivi aggiunti i quali devono essere respinti, con conseguente reiezione della (pure) spiegata domanda risarcitoria, non sussistendone i presupposti soggettivi e oggettivi.
31.Ricorrono tuttavia i presupposti di legge, anche in relazione alla complessità della controversia, per disporre che le spese del giudizio vadano interamente compensate tra tutte le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti proposti in corso di causa, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese processuali compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TR MO, Presidente
RA BA, Referendario, Estensore
Carlo Iacobellis, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA BA | TR MO |
IL SEGRETARIO