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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 25/11/2025, n. 709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 709 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 290/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di VITERBO nella persona del giudice AR IA BO, ai sensi dell'art. 281sexies, comma 3, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 290 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente tra
C.F. ) e, per essa, in forza Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 di procura rilasciata dalla mandataria con il patrocinio dell'avv. Fabrizio Controparte_1
Santero, elettivamente domiciliata in Torino, al Corso Unione Sovietica n. 385, presso lo studio del difensore,
- Attrice
e
(C.F. ), Controparte_2 C.F._1 Controparte_3
(C.F. , (C.F. ), tutti
[...] C.F._2 Controparte_4 C.F._3 con il patrocinio degli avv.ti Massimo Di Bonaventura ed Enrico Di Bonaventura,
- Convenuti
Oggetto: opposizione all'esecuzione
Conclusioni: all'udienza di discussione del 20 novembre 2025 parte attrice e parti convenute si sono riportate, rispettivamente, alle conclusioni di cui alla memoria ex art. 171ter, n. 1, c.p.c. e alla comparsa di costituzione e risposta.
pagina 1 di 7 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la (di seguito anche Parte_1
”) e per essa la in forza di procura rilasciata dalla Parte_1 Parte_2 mandataria ha introdotto il giudizio di merito dell'opposizione promossa Controparte_1 da e nell'ambito della procedura Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 esecutiva R.G.E. n. 123/2023, dopo che il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 15 novembre
2023, “rilevato che il creditore non ha provato la sua legittimazione sostanziale tramite il contratto di cessione del credito, che il mutuo non si è perfezionato non essendovi stata la consegna della somma, ritenuto quindi sussistente il fumus”, aveva sospeso detta procedura, concedendo il termine di novanta giorni per l'introduzione della presente fase di merito.
Segnatamente, parte attrice ha avversato il ricorso proposto dagli odierni convenuti dinanzi al GE, deducendo e documentando la titolarità del credito vantato nei loro confronti. Al riguardo, la società attrice ha rappresentato che il credito in discorso trova la sua fonte nel contratto di mutuo, garantito da ipoteca ai sensi dell'art. 38 e ss. TUB, stipulato in data 29 ottobre 2012 da , titolare Controparte_5 dell'omonima impresa individuale, con la BA (poi divenuta Controparte_6
, di seguito anche ”) in favore del Controparte_7 Controparte_7 quale gli odierni convenuti avevano prestato garanzia fideiussoria. Parte attrice ha poi esposto che, alla stipulazione del contratto in discorso, ha fatto seguito, in data 1 dicembre 2021, la cessione in blocco dei crediti da parte della predetta BA in favore della avente ad CP_7 Parte_1 oggetto anche il credito di cui all'atto di precetto opposto.
La società ha quindi avversato gli ulteriori motivi di opposizione, incentrati Parte_1 sull'inidoneità del contratto di mutuo in discorso a fungere da titolo esecutivo, sull'asserita usurarietà dello stesso, sulla nullità della clausola relativa alla commissione di massimo scoperto e della garanzia fideiussoria prestata dai convenuti, in quanto recante clausole riproducenti quelle di cui allo schema contrattuale predisposto nel 2003 dall'Associazione BAria Italiana (ABI), ritenute dalla BA
d'Italia lesive della concorrenza.
2. Si sono costituiti in giudizio e Controparte_2 Controparte_3 CP_4
i quali hanno reiterato i motivi di opposizione articolati dinanzi al GE, chiedendo, quindi, la
[...] conferma della già disposta sospensione della sopracitata procedura esecutiva.
3. All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, il giudice precedente assegnatario del fascicolo, determinatosi sulle articolate richieste istruttorie nei termini di cui all'ordinanza dell'11 luglio 2024, da intendersi richiamata in questa sede, ha fissato udienza di discussione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., pagina 2 di 7 poi svoltasi in data 20 novembre 2025, nel corso della quale le parti hanno concluso nei termini sopra riportati.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione, con riserva del deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
4. L'opposizione proposta dalle odierne parti convenute, dinanzi al GE, deve essere rigettata.
4.1. Deve essere disattesa, anzitutto, l'eccezione di carenza di legittimazione attiva (rectius, di titolarità dal lato attivo del rapporto obbligatorio dedotto) in capo alla odierna attrice Parte_3
[...]
, è opportuno rammentare che, in caso di cessione di crediti in blocco, l'art. 58 del d.lgs. 10
[...] settembre 1993, n. 385, ha unicamente l'effetto di derogare, nello specifico settore bancario, alla disciplina dettata dal codice civile in tema di opponibilità ai debitori ceduti della cessione dei debiti trasferiti in blocco. In caso di contestazione, quindi, spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si controverte giustappunto compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco (così, Cass., sez. I, 2 marzo 2016, n. 4116). Ciò con l'ulteriore precisazione che la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco D.Lgs. n. 385 del 1998 ex art. 58, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (v. Cass. n. 4116-16) (cfr. Cass., sez. VI, 5 novembre 2020, n. 24798), tanto rispondendo al più generale canone interpretativo secondo cui la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto (così, Cass., sez. un., 16 febbraio 2016, n. 2951; in senso conforme, tra le altre, Cass., sez. VI, 24 settembre 2018, n. 22525).
Inoltre, in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo
(capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della BA pagina 3 di 7 d'Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono delle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione (così, tra le altre, Cass., sez. I, 29 febbraio 2024, n.
5478; Cass., sez. III, 5 aprile 2023, n. 9412; Cass., sez. I, 20 luglio 2023, n. 21821; in senso conforme,
Cass., sez. III, 10 febbraio 2023, n. 4277, ivi ulteriori riferimenti giurisprudenziali;
Cass., sez. I, 26 giugno 2019, n. 17110; Cass., sez. III, 13 giugno 2019, n. 15884; Cass., sez. III, 29 dicembre 2017, n.
31118).
Peraltro, secondo i giudici di legittimità (cfr. Cass., sez. III, 16 aprile 2021, n. 10200), la dichiarazione del cedente, notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, nonché di ulteriore documentazione a disposizione del cedente, è un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, dotato di indiscutibile valenza probatoria, rappresentando un elemento di indubbia consistenza ai fini della dimostrazione, quand'anche in via indiretta, dell'avvenuta cessione del credito fra quei due soggetti
(sulla valenza della dichiarazione in discorso, cfr. anche Corte di Appello di L'aquila, 16 aprile 2024,
n. 504, secondo cui la dichiarazione della banca cedente circa l'avvenuta cessione del credito, pur non potendo di certo sostituire la produzione del contratto di cessione, ben può costituire indizio presuntivo che, unitamente all'avviso della Gazzetta Ufficiale, deve ritenersi idoneo a fornite prova sufficiente dell'avvenuta cessione del credito in discorso nell'ambito della avvenuta cessione in blocco, con ciò dimostrandosi la legittimazione attiva del cessionario). Si è inoltre osservato che il contratto di cessione di crediti, infatti, non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità onde può essere provata la cessione e la ricomprensione del credito nella cessione con qualunque mezzo di prova (Cass., sez. III, 13/06/2019, n. 15884; Cass. 29/12/2017, n.
31118; Corte d'Appello di Venezia, Sez. I, sentenza del 20 dicembre 2024, n. 2253).
Ebbene, nel caso di specie, l'avviso dell'avvenuta cessione, siglata in data 1 dicembre 2021 tra la
(cedente) e l'odierna società attrice (cessionaria), pubblicato sulla Gazzetta Controparte_7
Ufficiale, parte II, n. 147 dell'11 dicembre 2021, contempla l'individuazione dei crediti ceduti per il titolo, con indicazione dell'arco temporale di riferimento e della classificazione dei debitori “a sofferenza” (quindi, “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) … derivanti da contratti di finanziamento, chirografari ed ipotecari, e crediti di firma sorti nel periodo compreso tra gennaio 1979 e ottobre 2021, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" … specificatamente individuati nel relativo contratto di cessione”). Inoltre, pagina 4 di 7 la società ha prodotto un estratto del contratto di cessione in discorso, nonché la Parte_1 dichiarazione di cessione rilasciata dalla cedente con specifica indicazione del credito di cui all'atto di precetto opposto (unitamente all'elenco delle posizioni cedute in cui è menzionato il riferimento numerico 20041096 di cui alla predetta dichiarazione della banca cedente).
Sicché, conclusivamente, si reputa debba ritenersi comprovata la conseguita titolarità del credito per cui è processo da parte della società attrice . Parte_1
4.2. Venendo al motivo di opposizione articolato dagli odierni convenuti in ordine all'asserita inidoneità del mutuo fondiario in discorso ad integrare valido titolo esecutivo in assenza di traditio e, quindi, dei requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c., è opportuno premettere i principi di recente affermati dalle Sezioni Unite di Cassazione con la sentenza n. 5968 del 6 marzo 2025, secondo cui il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione - univoca, espressa ed incondizionata - di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto. Il Supremo Consesso è pervenuto alla formulazione del principio di diritto che precede ritenendo che, una volta disposto della somma mutuata anche solo col suo riutilizzo mediante costituzione di quella in deposito irregolare (o altro negozio equipollente a funzione cauzionale), non solo si sia perfezionato il mutuo, ma, ove - come nella specie - non risulti di per sé solo esclusa in concreto una espressa, univoca ed incondizionata obbligazione restitutoria in capo al mutuatario, rimanga anche integrato un titolo esecutivo, avente ad oggetto il credito alla restituzione (se del caso, alla scadenza) della somma mutuata. Credito certo, liquido ed esigibile che non può ritenersi inciso immediatamente e direttamente da patti accessori – quale quello che subordina l'avvio dell'erogazione della somma mutuata e dunque la relativa utilizzabilità all'esecuzione dell'iscrizione ipotecaria ed alla stipula della polizza assicurativa, come nel caso di specie – attinenti all'estrinsecazione della facoltà, tipica e propria del mutuatario, di disporre della somma mutuata e volti a regolare le modalità di concreta libera disponibilità della medesima, a mezzo dei quali il mutuo si arricchisce, quindi, di una pattuizione accessoria, ulteriore estrinsecazione dell'autonomia negoziale delle parti e integrante un negozio atipico, con causa di garanzia o di cauzione, accessorio e funzionalmente collegato al mutuo cui accede. pagina 5 di 7 Sicché, il contratto di mutuo costituisce titolo esecutivo a favore del mutuante le volte che il mutuatario ha assunto l'obbligazione - univoca ed espressa - di restituire la somma mutuata che è stata effettivamente posta nella sua disponibilità giuridica, anche se con mera operazione contabile, salvo che non sia espressamente esclusa da specifiche pattuizioni contrattuali l'obbligazione restitutoria in capo al mutuatario; diversamente, il contratto di mutuo che stabilisce la contestuale costituzione in deposito (o in pegno) irregolare della somma messa a disposizione del mutuatario - e che prevede
l'obbligazione della mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto a tal fine convenuto tra le parti - è di per sé idoneo a fondare l'esecuzione forzata. Né vi è bisogno, ai fini della configurazione di un titolo esecutivo e a differenza del mutuo tecnicamente condizionato, di un separato o successivo atto, munito degli stessi requisiti di forma del titolo originario, che attesti o riconosca l'intervenuto svincolo della somma.
In applicazione dei principi che precedono al caso di specie, deve dunque ritenersi l'idoneità del mutuo in discorso a fungere da titolo esecutivo, considerando che la parte mutuataria, proprio in ragione della conseguita disponibilità della somma mutuata – per la cui erogazione ha rilasciato quietanza a mezzo del medesimo atto notarile, oltre ad essere presente in atti la relativa contabile di erogazione prodotta dalla società attrice (all. 6 all'atto di citazione) - ne ha disposto il versamento in un
“conto transitorio infruttifero”, come pattuito con l'istituto di credito erogante (art. 1 del contratto), obbligandosi, al contempo, alla restituzione della somma stessa.
4.3. Si palesano, altresì, prive di pregio le deduzioni dell'odierna convenuta in ordine alla ritenuta usurarietà degli interessi ed alla nullità recante la previsione della commissione di massimo scoperto per indeterminatezza, stante l'estrema genericità dei formulati motivi di opposizione ed anche la mancanza di attinenza al rapporto contrattuale in discorso, osservandosi, inoltre, che la
“corrispondenza” di cui all'allegato 4 alla comparsa di costituzione, intercorsa, peraltro, con la banca cedente, ha avuto ad oggetto documentazione relativa a diverso rapporto contrattuale (la garanzia prestata dalla società Fidimpresa Viterbo).
Analoghe considerazioni si reputa debbano essere formulate in relazione al motivo di opposizione incentrato sulla ritenuta nullità della fideiussione prestata in sede di stipulazione del mutuo ipotecario in discorso, gli odierni convenuti essendosi limitati a richiamare l'orientamento giurisprudenziale in tema di clausole di fideiussioni omnibus riproducenti le clausole di cui allo schema contrattuale predisposto nel 2003 dall'Associazione BAria Italiana (ABI), ritenute dalla BA d'Italia lesive della concorrenza, senza tuttavia fornire specifiche allegazioni con riferimento al caso di specie, in cui,
pagina 6 di 7 peraltro, la fideiussione in discorso è stata pattuita dagli odierni convenuti in sede di stipulazione del contratto di mutuo in atti.
5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del
D.M. n. 55 del 2014 e ss.mm., secondo i valori medi, fatta eccezione per la fase istruttoria e decisionale, liquidate secondo i valori minimi, tenuto conto del valore della controversia nonché della contenuta rilevanza delle questioni trattate e dell'attività processuale effettivamente svolta, segnata, per le fasi da ultimo indicate, dalla mancata assunzione di prove e dalla decisione nelle forme dell'art. 281sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 290 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione ritenuta disattesa ed assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da e Controparte_2 Controparte_3 CP_4
[...]
- condanna, in solido, e a Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 rifondere in favore della come sopra rappresentata, le spese di giudizio che si Parte_1 liquidano in complessivi 9.142,00 euro per compensi professionali, oltre rimborso spese generali del
15%, IVA e CPA come per legge.
Viterbo, 24 novembre 2025
Il giudice
AR IA BO
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di VITERBO nella persona del giudice AR IA BO, ai sensi dell'art. 281sexies, comma 3, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 290 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente tra
C.F. ) e, per essa, in forza Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 di procura rilasciata dalla mandataria con il patrocinio dell'avv. Fabrizio Controparte_1
Santero, elettivamente domiciliata in Torino, al Corso Unione Sovietica n. 385, presso lo studio del difensore,
- Attrice
e
(C.F. ), Controparte_2 C.F._1 Controparte_3
(C.F. , (C.F. ), tutti
[...] C.F._2 Controparte_4 C.F._3 con il patrocinio degli avv.ti Massimo Di Bonaventura ed Enrico Di Bonaventura,
- Convenuti
Oggetto: opposizione all'esecuzione
Conclusioni: all'udienza di discussione del 20 novembre 2025 parte attrice e parti convenute si sono riportate, rispettivamente, alle conclusioni di cui alla memoria ex art. 171ter, n. 1, c.p.c. e alla comparsa di costituzione e risposta.
pagina 1 di 7 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la (di seguito anche Parte_1
”) e per essa la in forza di procura rilasciata dalla Parte_1 Parte_2 mandataria ha introdotto il giudizio di merito dell'opposizione promossa Controparte_1 da e nell'ambito della procedura Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 esecutiva R.G.E. n. 123/2023, dopo che il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 15 novembre
2023, “rilevato che il creditore non ha provato la sua legittimazione sostanziale tramite il contratto di cessione del credito, che il mutuo non si è perfezionato non essendovi stata la consegna della somma, ritenuto quindi sussistente il fumus”, aveva sospeso detta procedura, concedendo il termine di novanta giorni per l'introduzione della presente fase di merito.
Segnatamente, parte attrice ha avversato il ricorso proposto dagli odierni convenuti dinanzi al GE, deducendo e documentando la titolarità del credito vantato nei loro confronti. Al riguardo, la società attrice ha rappresentato che il credito in discorso trova la sua fonte nel contratto di mutuo, garantito da ipoteca ai sensi dell'art. 38 e ss. TUB, stipulato in data 29 ottobre 2012 da , titolare Controparte_5 dell'omonima impresa individuale, con la BA (poi divenuta Controparte_6
, di seguito anche ”) in favore del Controparte_7 Controparte_7 quale gli odierni convenuti avevano prestato garanzia fideiussoria. Parte attrice ha poi esposto che, alla stipulazione del contratto in discorso, ha fatto seguito, in data 1 dicembre 2021, la cessione in blocco dei crediti da parte della predetta BA in favore della avente ad CP_7 Parte_1 oggetto anche il credito di cui all'atto di precetto opposto.
La società ha quindi avversato gli ulteriori motivi di opposizione, incentrati Parte_1 sull'inidoneità del contratto di mutuo in discorso a fungere da titolo esecutivo, sull'asserita usurarietà dello stesso, sulla nullità della clausola relativa alla commissione di massimo scoperto e della garanzia fideiussoria prestata dai convenuti, in quanto recante clausole riproducenti quelle di cui allo schema contrattuale predisposto nel 2003 dall'Associazione BAria Italiana (ABI), ritenute dalla BA
d'Italia lesive della concorrenza.
2. Si sono costituiti in giudizio e Controparte_2 Controparte_3 CP_4
i quali hanno reiterato i motivi di opposizione articolati dinanzi al GE, chiedendo, quindi, la
[...] conferma della già disposta sospensione della sopracitata procedura esecutiva.
3. All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, il giudice precedente assegnatario del fascicolo, determinatosi sulle articolate richieste istruttorie nei termini di cui all'ordinanza dell'11 luglio 2024, da intendersi richiamata in questa sede, ha fissato udienza di discussione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., pagina 2 di 7 poi svoltasi in data 20 novembre 2025, nel corso della quale le parti hanno concluso nei termini sopra riportati.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione, con riserva del deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
4. L'opposizione proposta dalle odierne parti convenute, dinanzi al GE, deve essere rigettata.
4.1. Deve essere disattesa, anzitutto, l'eccezione di carenza di legittimazione attiva (rectius, di titolarità dal lato attivo del rapporto obbligatorio dedotto) in capo alla odierna attrice Parte_3
[...]
, è opportuno rammentare che, in caso di cessione di crediti in blocco, l'art. 58 del d.lgs. 10
[...] settembre 1993, n. 385, ha unicamente l'effetto di derogare, nello specifico settore bancario, alla disciplina dettata dal codice civile in tema di opponibilità ai debitori ceduti della cessione dei debiti trasferiti in blocco. In caso di contestazione, quindi, spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si controverte giustappunto compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco (così, Cass., sez. I, 2 marzo 2016, n. 4116). Ciò con l'ulteriore precisazione che la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco D.Lgs. n. 385 del 1998 ex art. 58, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (v. Cass. n. 4116-16) (cfr. Cass., sez. VI, 5 novembre 2020, n. 24798), tanto rispondendo al più generale canone interpretativo secondo cui la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto (così, Cass., sez. un., 16 febbraio 2016, n. 2951; in senso conforme, tra le altre, Cass., sez. VI, 24 settembre 2018, n. 22525).
Inoltre, in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo
(capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della BA pagina 3 di 7 d'Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono delle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione (così, tra le altre, Cass., sez. I, 29 febbraio 2024, n.
5478; Cass., sez. III, 5 aprile 2023, n. 9412; Cass., sez. I, 20 luglio 2023, n. 21821; in senso conforme,
Cass., sez. III, 10 febbraio 2023, n. 4277, ivi ulteriori riferimenti giurisprudenziali;
Cass., sez. I, 26 giugno 2019, n. 17110; Cass., sez. III, 13 giugno 2019, n. 15884; Cass., sez. III, 29 dicembre 2017, n.
31118).
Peraltro, secondo i giudici di legittimità (cfr. Cass., sez. III, 16 aprile 2021, n. 10200), la dichiarazione del cedente, notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, nonché di ulteriore documentazione a disposizione del cedente, è un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, dotato di indiscutibile valenza probatoria, rappresentando un elemento di indubbia consistenza ai fini della dimostrazione, quand'anche in via indiretta, dell'avvenuta cessione del credito fra quei due soggetti
(sulla valenza della dichiarazione in discorso, cfr. anche Corte di Appello di L'aquila, 16 aprile 2024,
n. 504, secondo cui la dichiarazione della banca cedente circa l'avvenuta cessione del credito, pur non potendo di certo sostituire la produzione del contratto di cessione, ben può costituire indizio presuntivo che, unitamente all'avviso della Gazzetta Ufficiale, deve ritenersi idoneo a fornite prova sufficiente dell'avvenuta cessione del credito in discorso nell'ambito della avvenuta cessione in blocco, con ciò dimostrandosi la legittimazione attiva del cessionario). Si è inoltre osservato che il contratto di cessione di crediti, infatti, non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità onde può essere provata la cessione e la ricomprensione del credito nella cessione con qualunque mezzo di prova (Cass., sez. III, 13/06/2019, n. 15884; Cass. 29/12/2017, n.
31118; Corte d'Appello di Venezia, Sez. I, sentenza del 20 dicembre 2024, n. 2253).
Ebbene, nel caso di specie, l'avviso dell'avvenuta cessione, siglata in data 1 dicembre 2021 tra la
(cedente) e l'odierna società attrice (cessionaria), pubblicato sulla Gazzetta Controparte_7
Ufficiale, parte II, n. 147 dell'11 dicembre 2021, contempla l'individuazione dei crediti ceduti per il titolo, con indicazione dell'arco temporale di riferimento e della classificazione dei debitori “a sofferenza” (quindi, “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) … derivanti da contratti di finanziamento, chirografari ed ipotecari, e crediti di firma sorti nel periodo compreso tra gennaio 1979 e ottobre 2021, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" … specificatamente individuati nel relativo contratto di cessione”). Inoltre, pagina 4 di 7 la società ha prodotto un estratto del contratto di cessione in discorso, nonché la Parte_1 dichiarazione di cessione rilasciata dalla cedente con specifica indicazione del credito di cui all'atto di precetto opposto (unitamente all'elenco delle posizioni cedute in cui è menzionato il riferimento numerico 20041096 di cui alla predetta dichiarazione della banca cedente).
Sicché, conclusivamente, si reputa debba ritenersi comprovata la conseguita titolarità del credito per cui è processo da parte della società attrice . Parte_1
4.2. Venendo al motivo di opposizione articolato dagli odierni convenuti in ordine all'asserita inidoneità del mutuo fondiario in discorso ad integrare valido titolo esecutivo in assenza di traditio e, quindi, dei requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c., è opportuno premettere i principi di recente affermati dalle Sezioni Unite di Cassazione con la sentenza n. 5968 del 6 marzo 2025, secondo cui il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione - univoca, espressa ed incondizionata - di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto. Il Supremo Consesso è pervenuto alla formulazione del principio di diritto che precede ritenendo che, una volta disposto della somma mutuata anche solo col suo riutilizzo mediante costituzione di quella in deposito irregolare (o altro negozio equipollente a funzione cauzionale), non solo si sia perfezionato il mutuo, ma, ove - come nella specie - non risulti di per sé solo esclusa in concreto una espressa, univoca ed incondizionata obbligazione restitutoria in capo al mutuatario, rimanga anche integrato un titolo esecutivo, avente ad oggetto il credito alla restituzione (se del caso, alla scadenza) della somma mutuata. Credito certo, liquido ed esigibile che non può ritenersi inciso immediatamente e direttamente da patti accessori – quale quello che subordina l'avvio dell'erogazione della somma mutuata e dunque la relativa utilizzabilità all'esecuzione dell'iscrizione ipotecaria ed alla stipula della polizza assicurativa, come nel caso di specie – attinenti all'estrinsecazione della facoltà, tipica e propria del mutuatario, di disporre della somma mutuata e volti a regolare le modalità di concreta libera disponibilità della medesima, a mezzo dei quali il mutuo si arricchisce, quindi, di una pattuizione accessoria, ulteriore estrinsecazione dell'autonomia negoziale delle parti e integrante un negozio atipico, con causa di garanzia o di cauzione, accessorio e funzionalmente collegato al mutuo cui accede. pagina 5 di 7 Sicché, il contratto di mutuo costituisce titolo esecutivo a favore del mutuante le volte che il mutuatario ha assunto l'obbligazione - univoca ed espressa - di restituire la somma mutuata che è stata effettivamente posta nella sua disponibilità giuridica, anche se con mera operazione contabile, salvo che non sia espressamente esclusa da specifiche pattuizioni contrattuali l'obbligazione restitutoria in capo al mutuatario; diversamente, il contratto di mutuo che stabilisce la contestuale costituzione in deposito (o in pegno) irregolare della somma messa a disposizione del mutuatario - e che prevede
l'obbligazione della mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto a tal fine convenuto tra le parti - è di per sé idoneo a fondare l'esecuzione forzata. Né vi è bisogno, ai fini della configurazione di un titolo esecutivo e a differenza del mutuo tecnicamente condizionato, di un separato o successivo atto, munito degli stessi requisiti di forma del titolo originario, che attesti o riconosca l'intervenuto svincolo della somma.
In applicazione dei principi che precedono al caso di specie, deve dunque ritenersi l'idoneità del mutuo in discorso a fungere da titolo esecutivo, considerando che la parte mutuataria, proprio in ragione della conseguita disponibilità della somma mutuata – per la cui erogazione ha rilasciato quietanza a mezzo del medesimo atto notarile, oltre ad essere presente in atti la relativa contabile di erogazione prodotta dalla società attrice (all. 6 all'atto di citazione) - ne ha disposto il versamento in un
“conto transitorio infruttifero”, come pattuito con l'istituto di credito erogante (art. 1 del contratto), obbligandosi, al contempo, alla restituzione della somma stessa.
4.3. Si palesano, altresì, prive di pregio le deduzioni dell'odierna convenuta in ordine alla ritenuta usurarietà degli interessi ed alla nullità recante la previsione della commissione di massimo scoperto per indeterminatezza, stante l'estrema genericità dei formulati motivi di opposizione ed anche la mancanza di attinenza al rapporto contrattuale in discorso, osservandosi, inoltre, che la
“corrispondenza” di cui all'allegato 4 alla comparsa di costituzione, intercorsa, peraltro, con la banca cedente, ha avuto ad oggetto documentazione relativa a diverso rapporto contrattuale (la garanzia prestata dalla società Fidimpresa Viterbo).
Analoghe considerazioni si reputa debbano essere formulate in relazione al motivo di opposizione incentrato sulla ritenuta nullità della fideiussione prestata in sede di stipulazione del mutuo ipotecario in discorso, gli odierni convenuti essendosi limitati a richiamare l'orientamento giurisprudenziale in tema di clausole di fideiussioni omnibus riproducenti le clausole di cui allo schema contrattuale predisposto nel 2003 dall'Associazione BAria Italiana (ABI), ritenute dalla BA d'Italia lesive della concorrenza, senza tuttavia fornire specifiche allegazioni con riferimento al caso di specie, in cui,
pagina 6 di 7 peraltro, la fideiussione in discorso è stata pattuita dagli odierni convenuti in sede di stipulazione del contratto di mutuo in atti.
5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del
D.M. n. 55 del 2014 e ss.mm., secondo i valori medi, fatta eccezione per la fase istruttoria e decisionale, liquidate secondo i valori minimi, tenuto conto del valore della controversia nonché della contenuta rilevanza delle questioni trattate e dell'attività processuale effettivamente svolta, segnata, per le fasi da ultimo indicate, dalla mancata assunzione di prove e dalla decisione nelle forme dell'art. 281sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 290 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione ritenuta disattesa ed assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da e Controparte_2 Controparte_3 CP_4
[...]
- condanna, in solido, e a Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 rifondere in favore della come sopra rappresentata, le spese di giudizio che si Parte_1 liquidano in complessivi 9.142,00 euro per compensi professionali, oltre rimborso spese generali del
15%, IVA e CPA come per legge.
Viterbo, 24 novembre 2025
Il giudice
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