Sentenza 6 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 06/02/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 06/02/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1427 / 2020 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli avv.ti Giuseppe Murdaca e Domenico Giorgi, con i quali è elettivamente domiciliato in Ardore (RC), Via Vallone Salice snc
Ricorrente
CONTRO
in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Andrea
Mortati, con il quale è elettivamente domiciliata come in atti
Resistente
NONCHÉ
in persona del legale rappresentante p.t., CP_2
Resistente
OGGETTO: regolarizzazione posizione contributiva
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04/06/2020, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha esposto:
- che, negli anni 2005 e 2006, ha prestato attività lavorativa a tempo indeterminato alle dipendenze dell' con qualifica di operaio idraulico CP_1
forestale;
- che, esaminando l'estratto contributivo e le buste paga, ha riscontrato l'errato inserimento della contribuzione lavorativa per le summenzionate annualità;
- che, come si evince dall'estratto contributivo , per l'anno 2005 CP_2
risultano versate 218 giornate contributive, a fronte delle 296 giornate effettivamente spettanti, mentre, per l'anno 2006, risultano versati contributi per
224 giorni, a fronte delle 283 giornate contributive effettivamente spettanti;
- che ha svolto l'attività lavorativa ininterrottamente, come si evince dalla certificazione presente in atti;
- che la mancata applicazione del principio della c.d. automaticità delle prestazioni, ex art. 2116 C.C. costituisce una violazione dell'art. 3 della
Costituzione;
- che ha diritto ad ottenere il riconoscimento completo della contribuzione per il periodo lavorativo 2005-2006.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Piaccia al Tribunale adito, contrariis rejectis: 1) Accertare e dichiarare
l'obbligo dell al versamento complessivo dei contributi per il periodo di CP_1
cui in narrativa;
2) Per gli effetti, condannare l in persona del legale CP_1
rappresentante pro-tempore, alla regolarizzazione, mediante il pagamento dei contributi predetti all' della posizione contributiva ed assicurativa in CP_2
favore del ricorrente per il numero di giornate indicate in ricorso;
3) In 3
subordine, nel caso in cui risultasse non più giuridicamente possibile regolarizzare la posizione contributiva del ricorrente, disporre a carico dell la costituzione presso l'ente previdenziale di una rendita vitalizia CP_1
ex art. 13 della Legge n. 1338 del 1962, pari alla quota di pensione che spetterebbe in base ai contributi omessi;
4) In estremo subordine condannare
l' al risarcimento del danno subito da parte ricorrente ex art. 2116 c.c., CP_1
secondo comma;
5) Condannare l in persona del legale rappresentante CP_1
pro-tempore, al pagamento di spese e competenze di giudizio da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore dei procuratori antistatari, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' CP_2
eccependo:
- che le giornate presenti nell'estratto contributivo del ricorrente corrispondono a quelle indicate;
- che l' non ha presentato denuncia di versamento contributivo per CP_1
il terzo trimestre degli anni contestati;
- che le conseguenze dell'omesso versamento della contribuzione variano a seconda del regime previdenziale di riferimento;
- che, nell'ambito della gestione previdenziale del regime privato (Fondo
Lavoratori Dipendenti), la contribuzione si prescrive nel termine di cinque anni, ex art. 3, comma 9, Legge n. 335/95;
- che la contribuzione prescritta non può essere versata, né incassata dall'Istituto;
- che il rimedio per l'intervenuta prescrizione della contribuzione è il ricorso alla costituzione della rendita vitalizia, ovvero il risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 2116 C.C.;
- che, diversamente da quanto avviene nella gestione privata, nella gestione pubblica la documentazione relativa ai rapporti di lavoro pubblico, tra i 4
quali i dati retributivi e contributivi, è spesso trasmessa all'ente previdenziale solo al momento della cessazione del rapporto di servizio;
- che l'articolo 3, comma 10-bis, Legge 8 agosto 1995, n. 335, ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione della contribuzione obbligatoria per i periodi di competenza fino al 31 dicembre 2014, con riferimento alle contribuzioni dovute dalle amministrazioni pubbliche per le gestioni previdenziali esclusive amministrate dall' CP_2
- che tale norma consente alle Pubbliche Amministrazioni di regolarizzare tutte le posizioni contributive non ancore corrette, al fine di equiparare la gestione pubblica a quella privata;
- che, tuttavia, nella fattispecie in esame, non si tratta di contribuzione pubblica, bensì di contribuzione nella gestione privata, trattandosi di salariati agricoli, con un rapporto di lavoro privato;
- che, in ogni caso, gli Enti pubblici possono intrattenere rapporti di lavoro di natura privatistica senza che ciò comporti l'assoggettamento al regime di previdenza della Pubblica Amministrazione.
Alla luce di quanto esposto, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Invece l' , convenuta in giudizio, non si è costituita. CP_1
Con provvedimento del 18/10/2022, questo giudicante, preso atto che con nota pervenuta a questo ufficio giudiziario, in data 14/07/2022, è stato comunicato che l è stata Controparte_1
posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 15 del D.L. 6 luglio
2011, n. 98, ha dichiarato l'interruzione del presente giudizio, ai sensi degli artt.
299 e s.s. c.p.c.
Con ricorso in riassunzione depositato in data 19/01/2023, il medesimo ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare
l'obbligo dell al versamento complessivo dei contributi per il periodo di CP_1
cui in narrativa;
2) Per gli effetti, condannare l in persona del legale CP_1
rappresentante pro-tempore, alla regolarizzazione, mediante il pagamento dei 5
contributi predetti all' della posizione contributiva ed assicurativa in CP_2
favore del ricorrente per il numero di giornate indicate in ricorso;
3) In subordine, nel caso in cui risultasse non più giuridicamente possibile regolarizzare la posizione contributiva del ricorrente, disporre a carico dell la costituzione presso l'ente previdenziale di una rendita vitalizia CP_1
ex art. 13 della Legge n. 1338 del 1962, pari alla quota di pensione che spetterebbe in base ai contributi omessi;
4) In estremo subordine condannare
l' al risarcimento del danno subito da parte ricorrente ex art. 2116 c.c., CP_1
secondo comma;
5) Condannare l in persona del legale rappresentante CP_1
pro tempore, pagamento di spese e competenze di giudizio da distrarsi, ex art.
93 c.p.c., in favore dei procuratori antistatari, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali”.
Con memoria depositata in data 4/04/2024, si è costituita l , CP_1
eccependo l'intervenuta ammissione dell alla procedura di liquidazione CP_1
coatta amministrativa e concludendo per la declaratoria di improcedibilità della domanda.
Invece l' al quale è stato da ultimo correttamente notificato il CP_2
ricorso in riassunzione, non si è costituito.
Con note depositate in data 6/07/2024, il difensore del ricorrente ha dichiarato di rinunciare ad ogni domanda di condanna nei confronti dell' , CP_1
limitando il petitum al mero accertamento dell'inadempimento contributivo.
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell' che, in seguito CP_2
alla regolare notifica del ricorso in riassunzione, non si è costituito né è comparso in udienza.
Giova premettere che l Controparte_1
è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 15
[...] 6
del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 - convertito l- modificazioni dalla L.15 luglio 2011,
n. 111 - dalla con D.G.R. n. 539 del 07.12.2021, con Controparte_1
pubblicazione dell'estratto del provvedimento in Gazzetta Ufficiale in data
24.02.22 e successivamente, con decreto del Presidente della Controparte_1
n. 65 del 13 giugno 2022, è stato nominato il Commissario Liquidatore dell in liquidazione coatta Controparte_1
amministrativa.
Orbene, in seguito della sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa di una società si determina per un verso, la perdita della capacità
(anche) processuale degli organi societari e per altro verso, l'improcedibilità, fino alla conclusione della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo, della domanda azionata in sede di cognizione ordinaria: ne consegue che l'eventuale costituzione in giudizio del commissario liquidatore pone rimedio alla perdita di capacità della parte evitando l'interruzione del processo, ma non può influire sull'effetto impeditivo della proseguibilità del giudizio determinato dall'attivazione sulla procedura concorsuale, essendo tale effetto, posto a salvaguardia della par condicio creditorum, non disponibile dalle parti.
(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1010 del 22 gennaio 2004).
Pertanto, le domande volte ad ottenere la soddisfazione di un credito devono confluire nella sede concorsuale, quando l' convenuta sia CP_1
sottoposta alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.
Con riferimento al riparto tra il giudice ordinario e il giudice fallimentare, la Suprema Corte con la Sentenza n. 4547 del 2009, ha affermato che: “In proposito, va qui ribadito l'indirizzo dei giudici di legittimità, secondo il quale, in caso di sottoposizione del datore di lavoro alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, deve distinguersi, come nel caso di fallimento, tra le domande del lavoratore che mirano a pronunce di mero accertamento oppure costitutive e domande dirette al pagamento di somme di denaro, anche se accompagnate da domande di accertamento aventi funzione strumentale: per le 7
prime va affermata la perdurante competenza del giudice del lavoro mentre per le seconde opera (in luogo della vis attractiva del foro fallimentare) la regola della temporanea improcedibilità o improseguibilità della domanda sino alla conclusione della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo avanti ai competenti organi della procedura concorsuale, ferma restando
l'assoggettabilità del provvedimento attinente allo stato passivo ad opposizione
o impugnazione avanti al tribunale fallimentare” (cfr., tra le più recenti, Cass. sez. lav. 23 luglio 2004, 1 giugno 2005 n. 11674, 11 gennaio 2007 n. 398 e S.U.
3 ottobre 2006 n. 141).
Nella specie, avendo parte ricorrente rinunciato ad ogni azione di condanna o risarcitoria, perdura la competenza del giudice del lavoro con riferimento alla domanda di accertamento dell'inadempimento contributivo da parte dell per gli anni 2005 e 2006, sorretta dall'interesse di CP_1
salvaguardare il diritto all'integrità contributiva.
Con riferimento alla domanda di accertamento dell'inadempimento contributivo, l' sarebbe litisconsorte necessario, poiché l'obbligo di CP_2
versamento dei contributi si configura, nell'ambito del rapporto di lavoro, come un obbligo di "facere" del datore di lavoro in favore dell'ente previdenziale che, dando luogo a una situazione sostanziale unitaria, deve trovare riflesso processuale nella partecipazione al giudizio di tutti i soggetti nei cui confronti la decisione del giudizio stesso è idonea a produrre effetti (Sez. L, Sentenza n.
20827 del 11/09/2013; Sez. L - , Sentenza n. 17320 del 19/08/2020).
Osserva il giudicante che, come eccepito dall' nell'originaria CP_2
memoria di costituzione, i contributi obbligatori dei lavoratori dipendenti si prescrivono in cinque anni dalla data in cui avrebbero dovuto essere versati
(termine valido dal 1.1.1996).
Inoltre, nella materia previdenziale, a differenza di civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti con riferimento a qualsiasi forma di previdenza obbligatoria. 8
Di conseguenza, una volta esaurito il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva - poiché l'ente previdenziale creditore non può rinunziarvi - opera di diritto ed è rilevabile d'ufficio, senza che l'assicurato abbia diritto a versare contributi previdenziali prescritti (Cassazione Civile ordinanza n. 37570 del
22.12.2022).
Pertanto, una volta decorso il quinquennio, i contributi non possono essere più versati.
Qualora il lavoratore denunci l'omissione contributiva del datore di lavoro, il termine di prescrizione diventa decennale.
In ogni caso, una volta spirato il termine prescrizionale, l' non solo CP_2
non può richiedere i contributi, ma neanche riceverli, qualora il lavoratore volesse versarli spontaneamente, non essendo la prescrizione rinunciabile, operando di diritto (Cassazione civile, Sez. L - , Sentenza n. 8956 del
14/05/2020)
Nel caso di specie, il ricorrente agisce per l'accertamento dell'omesso versamento integrale dei contributi relativi agli anni 2005 e 2006 in ordine ai quali, non essendo stata allegata, peraltro, tempestiva denuncia, il termine prescrizionale sarebbe decorso.
Pertanto, in linea di principio, non potrebbe trovare accoglimento la domanda principale, avente ad oggetto la regolarizzazione contributiva.
Tuttavia, questo giudicante, pur consapevole di aver emesso precedenti pronunce emesse di segno contrario, non può non tenere conto, nell'esaminare la domanda attorea, della normativa sopravvenuta, contenuta nell'art. 19 del D.L.
n. 4 del 2019, convertito in legge n. 28 del 2019, che ha inserito, nell'ambito dell'art. 3 della legge n. 335 del 1995 il comma 10 bis, a mente del quale: “10- bis. Per le gestioni previdenziali esclusive amministrate dall' cui sono CP_2
iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e 9
di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2014, non si applicano fino al 31 dicembre 2021, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore”.
Tale termine è stato ulteriormente prorogato, ai sensi dell'art. 11 comma 5 del D.L. n. 162/2019, convertito in legge n. 8/2020, fino al 31. 12.2020.
Orbene, ritiene il giudicante, che, secondo una letterale interpretazione, la norma in questione, non possa essere intesa come mera sospensione dei termini prescrizionali non ancora maturati alla data del 31.12.2014, in quanto tale ricostruzione contrasta con il tenore letterale della stessa.
Significativo, in tal senso, a parere di questo giudicante, è l'inciso “non si applica”, che lascia chiaramente intendere che, per tutti i periodi contributivi antecedenti al 31.12.2014, il termine di prescrizione non è stato sospeso, ma non trovava affatto applicazione (e per poi riprendere ad applicarsi) fino al
31.12.2022.
Nondimeno, non vi è dubbio che la normativa in questione si applichi all' , che rientra nel novero delle pubbliche amministrazioni ai sensi del CP_1
D.L.G.L.S. n. 165/2001, nella sua veste di ente pubblico non economico.
Pertanto, essendo provato lo svolgimento del rapporto di lavoro, quale si evince dalle buste paga versate e che non è stato oggetto di specifica contestazione da parte del datore di lavoro (che si è limitato ad eccepire l'improcedibilità della domanda proposta), la domanda di accertamento della parziale omissione contributiva relativamente agli anni 2005 e 2006 è fondata.
Infatti, dalle buste paga emerge anche il numero di giornate contributive spettanti nel periodo oggetto di causa, superiori alle giornate che risultano accreditate alla luce dell'estratto contributivo allegato.
Pertanto, nei limiti delle conclusioni formulate dal ricorrente e alla luce di quanto emerge documentalmente dalla documentazione versata in atti, sussiste 10
l'inadempimento contribuito dell'afor, nella sua qualità di datore di lavoro, nei confronti del ricorrente negli anni 2005 e 2006.
Alla luce di quanto esposto, va accertato e dichiarato che l ha CP_1
omesso di versare integralmente la contribuzione dovuta per l'odierno ricorrente che, relativamente all'anno 2005, corrispondeva al numero di 296 giornate, a fronte delle 218 accreditate e, relativamente all'anno 2006, nei limiti della richiesta formulata nel ricorso introduttivo, corrispondeva al numero di 283, in luogo delle 224 accreditate.
Le spese di lite, tenuto conto del conto del concreto dispiegarsi del giudizio e dell'avvicendarsi di pronunce di segno contrario, restano integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da N.RG. 1427/2020, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
-Accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara che l , in CP_1
persona del legale rappresentante p.t., è tenuto alla regolarizzazione della posizione contributiva del ricorrente per l'anno 2005, con il riconoscimento di complessive 296 giornate contributive e, per l'anno 2006, con il riconoscimento di complessive 283 giornate contributive;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Locri, 06/02/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci