Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 13/01/2026, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00580/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11917/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11917 EL 2025, proposto da
ON TO NC, Adrian’S Casa EL TO Società Cooperativa Produzione e Lavoro, in persona EL legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Pietro Marsili, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona EL legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Memeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’esecuzione ELl’esatto giudicato ELla sentenza EL Tribunale Amministrativo Regionale EL Lazio, Sez. II Stralcio, n. 16588/2024, pubblicata il 25.9.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti ELla causa;
Relatore nella camera di consiglio EL giorno 16 dicembre 2025 il consigliere IL TR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso notificato e depositato il 10 ottobre 2025 ON TO NC e Adrian’s Casa EL TO Società Cooperativa Produzione e Lavoro hanno chiesto l’esecuzione EL giudicato derivante dalla sentenza di questo TAR, Sez. II Stralcio, n. 16588/2024, pubblicata il 25.9.2024, passata in giudicato, con la quale è stata annullata la Determinazione Dirigenziale di revoca repertorio n. CE/2058/2018 Protocollo n. CE/139148/2018 EL 16 ottobre 2018 emessa dal Direttore EL Municipio Roma IV – Unità Organizzativa e Affari Generali Attività Produttive – entrate – supporto alla direzione Ufficio Occupazione Suolo Pubblico, notificata a mano dalla Polizia Municipale in data 26 ottobre 2018, con la quale è stata annullata la Determinazione Dirigenziale n. rep. CE/2124/2017 EL 29/09/2017 in autotutela ex art. 21 nonies legge n. 241/90 di concessione occupazione suolo pubblico a carattere permanente per gazebo di mq. 40 – attività di somministrazione sita in Via Ettore Franceschini n. 75/77.
2. – Le ricorrenti espongono in punto di fatto che ON TO snc aveva presentato, a seguito di risoluzione di affitto d’azienda con altro operatore, una SCIA di subingresso prot. CE/113262 EL 30.12.2016 per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande in Via Ettore Franceschini 75/77, nonché domanda di reintestazione prot. 91834 EL 21.9.2017 per l’occupazione di suolo pubblico EL predetto gazebo; che Roma Capitale, con determinazione CE/2124/2017 EL 29.9.2017, autorizzava il subingresso, salvo successivamente, ritirarlo con Determinazione Dirigenziale di revoca repertorio n. CE/2058/2018 Protocollo n. CE/139148/2018 EL 16 ottobre 2018; che frattanto nell’esercizio ELl’attività era subentrata Adrian’s Casa EL TO Società Cooperativa Produzione e Lavoro, la quale, in ragione ELl’intervenuto annullamento d’ufficio EL titolo utile all’occupazione, si era vista sanzionare per abusiva occupazione per un importo di circa 70.000,00 euro; che l’atto di ritiro EL titolo concessorio era allora stato impugnato da ON TO s.n.c. con ricorso iscritto presso la Sez II ter, RG 583 EL 2019 di questo TAR; che tale ricorso è stato accolto per difetto di motivazione ELl’atto di ritiro mediante la sentenza che le ricorrenti intendono azionare nel presente giudizio n. 16588/2024, pubblicata il 25 settembre 2024, per la cui esecuzione le medesime ricorrenti hanno inviato a Roma Capitale in data 9 maggio 2025, un atto di diffida e invito a provvedere, chiedendo l’integrale esecuzione ELla sentenza e dunque il ripristino ELlo status quo ante rispetto al provvedimento dichiarato illegittimo dal TAR Lazio, ossia il ripristino EL titolo concessorio.
3. – Le ricorrenti deducono, con un unico motivo, la mancata ottemperanza al giudicato da parte di Roma Capitale, e propone domanda di risarcimento dei danni sia in forma specifica che, in subordine, per equivalente.
Concludono, quindi, proponendo le seguenti domande:
“ In via principale, che sia ordinato, a Roma Capitale, in persona EL Sindaco in carica e a Roma Capitale, Municipio IV, in persona EL legale rappresentante in carica, di dare esatta ottemperanza, prescrivendo le relative modalità, alla sentenza ELl’On. Tribunale Amministrativo Regionale EL Lazio, Sez. II Stralcio, n. 16588/2024, pubblicata il 25.9.2024, passata ingiudicato, per mancata impugnazione nel termine di legge, in data 25.3.2025 anche mediante la determinazione EL contenuto EL provvedimento amministrativo o l'emanazione ELlo stesso in luogo ELl'amministrazione e dunque:
a) di ripristinare lo status quo ante rispetto al provvedimento dichiarato illegittimo dal TAR Lazio e dunque rimosso dal nostro ordinamento provvedendo a installare, a cura e spese ELl’Amministrazione, un nuovo gazebo, secondo un nuovo progetto che le Società ricorrenti provvederanno a depositare presso gli Uffici Comunali.
b) di annullare in via di autotutela tutti gli accertamenti di indennità di occupazione, illegittimamente ritenuta abusiva e relative ordinanze ingiunzioni, come meglio descritte nella parte motiva EL presente ricorso.
c) di rilasciare l’autorizzazione per l’impianto pubblicitario richiesto con istanza prot.CE/69139 EL 9.5.2019, in questi anni negato per la sussistenza di una presunta morosità, che per quanto sopra esposto, allo stato deve considerarsi insussistente, dovendo essere annullati tutti gli atti sanzionatori emessi nei confronti ELle Società ricorrenti su un presupposto dichiarato illegittimo dal TAR Lazio.
d) Contestualmente si chiede altresì la pronta liquidazione ELle spese di giudizio, liquidate in euro 2.000,00, oltre Iva, Cap, spese generali e rimborso EL contributo unificato versato nonché ai sensi ELl’art. 112, comma 3, C.p.A. il risarcimento dei danni, passati e futuri, determinati dall’eventuale e accertata impossibilità di eseguire il giudicato o dalla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, EL giudicato o dalla sua violazione o elusione, come meglio descritti nel paragrafo II EL presente ricorso.
In via subordinata, la nomina di un Commissario ad acta e la fissazione di una somma di denaro dovuta da Roma Capitale e da Roma Capitale, Municipio IV, per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell’esecuzione EL giudicato, ai sensi ELle lett. d) ee), EL comma 4, ELl’art. 114 EL D.Legs. n. 104 EL 2010 ”.
4. – Roma Capitale si è costituta in giudizio eccependo, con memoria, la portata autoesecutiva EL giudicato d’annullamento e la circostanza che comunque tale statuizione era stata adottata unicamente per difetto di una motivazione c.d. rafforzata, senza entrare nel merito ELla pretesa.
5. – Il ricorso è passato in decisione alla camera di consiglio EL 16 dicembre 2025 a seguito ELlo scambio di memorie di rito.
6. – Il ricorso è parzialmente inammissibile, innanzitutto, quanto alla società Adrian’s, la quale non è stata parte EL giudizio definito dalla sentenza di cui si chiede l’ottemperanza (nella cui epigrafe figura costituita, quale ricorrente, la sola “ON TO NC, in persona EL legale rappresentante pro tempore” e che, come emerge dagli atti, è ad oggi priva di titolo autorizzativo all’occupazione di suolo pubblico.
Il ricorso è, in generale, inammissibile quanto alle tre domande su riportate, rubricate in ricorso sub a), b), e c).
Come noto, e ripetutamente affermato dalla giurisprudenza (fra tante, Consiglio di Stato, sez. IV , 16/10/1995 , n. 800), il giudicato di annullamento di un provvedimento amministrativo, mentre realizza pienamente, in quanto autoesecutivo, l'interesse EL ricorrente, senza necessità di ulteriori atti di adempimento, non esclude, dal lato ELl'amministrazione, il potere di rinnovare gli atti annullati, ancorché con il vincolo di non riprodurre i vizi accertati con i motivi ELl'annullamento, salvo il caso che questi ultimi implichino la consumazione EL potere amministrativo.
Ciò significa che l’annullamento produce immediatamente l'effetto ripristinatorio ELla situazione giuridica preesistente all'atto impugnato, senza necessità di provvedimenti aggiuntivi da parte EL giudice ELl'ottemperanza.
Da ciò consegue che, per ottenere un nuovo pronunciamento EL competente organo, non può essere proposto giudizio di ottemperanza, essendo invece onere di parte ricorrente riattivare il procedimento amministrativo di suo interesse ed impugnare l'eventuale inerzia serbata sul punto dall'amministrazione (T.A.R. Catania Sicilia sez. III, 10/10/2023, n. 2965).
Ovviamente rientrano tra i poteri amministrativi non ancora esercitati da Roma Capitale a seguito ELl’annullamento giurisdizionale su ricordato anche quello di intervenire sugli eventuali atti assunti in conseguenza a quello oramai espunto, in via retroattiva, dall’ordinamento giuridico per effetto ELla pronunzia giurisdizionale; nonché quello di rilasciare, previa verifica dei presupposti nella competente sede procedimentale, i titoli richiesti dalle società interessate.
Quindi, è allo stato prematuro valutare se l’amministrazione avrà, o no, l’obbligo di autorizzare il ripristino EL gazebo rimosso, poiché ciò dipenderà dall’esito EL procedimento, una volta riattivato per sanare il vizio di difetto di motivazione (domanda sub a).
Quanto alla domanda sub b), le ordinanze ingiunzione di cui si sollecita la rimozione in autotutela sono allo stato gravate da impugnativa innanzi al giudice ordinario.
Atteso che l’annullamento ELl’atto ad esse presupposto (vale a dire ELla declaratoria di decadenza ELla concessione) non può che sortire un effetto caducante sui provvedimenti con i quali si è inflitta sanzione pecuniaria per avere svolto l’attività in assenza di concessione, non vi è alcun interesse in capo ai ricorrenti ad agire ai fini ELl’ottemperanza, non potendo tali provvedimenti (a parere EL Tribunale e salva, ovviamente, ogni contraria valutazione EL giudice ordinario, al quale compete la giurisdizione sul punto) ritenersi più validi e efficaci (ciò che permette di non affrontare la questione se l’ottemperanza possa esperirsi con riguardo a atti adottati prima che la sentenza da eseguire sia stata pubblicata).
Del resto, nella pendenza dei ricorsi innanzi all’AGO, obbligare la P.A. all’autotutela comporterebbe un’interferenza con l’esercizio EL diritto di resistere in giudizio che essa ha esercitato avanti a quel giudice.
7. – Di conseguenza, deve essere respinta la domanda di risarcimento dei danni proposta in ricorso e nelle relative conclusioni sub d), in quanto, sotto il profilo ELl’illecito aquiliano, difetta l’imprescindibile presupposto di un danno che abbia i requisiti ELl’antigiuridicità, stante l’inammissibilità EL ricorso per mancata ottemperanza al giudicato; nonché per la mancata prova di un danno risarcibile, sotto il profilo sia EL danno emergente che EL lucro cessante.
Inoltre, è appena il caso di rammentare che il giudizio di ottemperanza ammette l’azione risarcitoria per i soli danni conseguenti alla mancata esecuzione EL giudicato, e non già per quelli derivanti, in tesi, dall’atto che quel giudicato ha annullato.
8. –Della domanda sub d) non può trovare accoglimento neppure il capo relativo alle spese di lite con relativi accessori di legge e al contributo unificato al cui pagamento l’Amministrazione è stata condannata con la sentenza azionata,
Se è vero, infatti, che la detta condanna non ha la portata autoesecutiva ELl’annullamento pronunziato dal Tribunale in quella circostanza, va tuttavia osservato che non risulta effettuata la prescritta notifica ELla sentenza all’Amministrazione soccombente ai fini EL decorso EL termine di 120 giorni di cui all’art. 14 comma 2 DL n. 669\1996 convertito in L. n. 30\1997.
9. – Non vi è infine da disporre nomina alcuna di commissario ad acta, attesa la reiezione ELl’azione di ottemperanza.
10. - Le spese possono essere compensate per la peculiarità ELla controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio EL giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
IL TR, Consigliere, Estensore
Francesca Mariani, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IL TR | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO