Rigetto
Sentenza 5 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 05/03/2026, n. 1764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1764 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01764/2026REG.PROV.COLL.
N. 05631/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5631 del 2024, proposto dal Comune di Lugo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giacomo Graziosi, Camilla Mancuso, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
contro
Compagnia Italiana di Previdenza Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a., non costituite in giudizio;
Foro Boario s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Franco Fiorenza, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda) n. 00015/2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Foro Boario s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 il Cons. UI RN e uditi per le parti gli avvocati presenti, come da verbale;
FATTO
l. Il Comune di Lugo, con deliberazione consiliare n. 51, del 20 aprile 2009, approvava un Piano di Recupero ex L. n. 457/1978 relativo a un’area con destinazione mista (residenziale, commerciale, direzionale), situata tra piazza XIII Giugno, via Foro Boario e via Gramsci.
In data 30 luglio 2009, veniva sottoscritta dal Comune e dalla società Foro Boario s.r.l., in qualità di soggetto attuatore dell’intervento, la convenzione urbanistica accessoria al predetto Piano di Recupero. Tra gli obblighi assunti dalla società Foro Boario S.r.l. vi era, quale opera fuori comparto, la sistemazione di piazza XIII Giugno.
A garanzia dell’esatto adempimento della predetta obbligazione la società stipulava a favore del Comune una polizza fideiussoria con la società Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a.
1.2. L’intervento di sistemazione della piazza, secondo il progetto approvato dalle parti, veniva eseguito da un’impresa terza, scelta dal soggetto attuatore del piano.
L’opera tuttavia non veniva collaudata e accettata dal Comune, perché quasi da subito (come rappresentato dalla direzione lavori sin nella relazione del 28 maggio 2012) emergevano sulla superficie della piazza rigonfiamenti, ondulamenti e fenditure, localizzati in prevalenza, anche se non esclusivamente, in corrispondenza dei filari alberati. Tali fenomeni di degrado tendevano poi a ripetersi nel tempo.
Dopo alcuni tentativi infruttuosi (documentati in atti) di individuare e approntare una soluzione condivisa tra le parti alle problematiche emerse, la controversia dava luogo ad un duplice contenzioso.
2.1. La società Foro Boario s.r.l., infatti, conveniva il Comune di Lugo e la società Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a. avanti al Tribunale civile di Ravenna affinché fosse accertato che essa non era responsabile della cattiva esecuzione dell’intervento di rifacimento di piazza XIII Giugno e che conseguentemente né essa, né la Compagnia assicurativa potessero esserne chiamate a risponderne, dovendosi semmai imputare al Comune il risultato dell’intervento e i danni da esso causati.
Il Giudice ordinario adito dal soggetto attuatore declinava tuttavia la giurisdizione a favore del Giudice amministrativo.
La sentenza veniva appellata dal Comune di Lugo nella sola parte in cui aveva dichiarato il difetto di giurisdizione sulla domanda afferente il diritto del Comune di escutere la polizza fideiussoria. La statuizione del Giudice di primo grado sul punto veniva confermata dal Giudice d’appello.
2.2.1. La causa veniva quindi riassunta dalla società Foro Boario s.r.l. avanti a questo Tribunale Amministrativo Regionale, con ricorso rubricato al n. 437/2019 di R.G..
In particolare, la Foro Boario s.r.l., con il ricorso di primo grado, chiedeva, in via principale, di accertare e dichiarare:
a) la mancanza di responsabilità in capo a sé in relazione all’esecuzione dei lavori oggetto di convenzione per opere fuori comparto e ai danni lamentati, qualora accertati in giudizio, e conseguentemente l’inesistenza del diritto del Comune di Lugo a escutere la polizza fideiussoria accesa dalla ricorrente con la società Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a.;
b) la insussistenza in capo alla società Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a. dell’obbligo di pagare quanto richiesto da Comune di Lugo;
c) la responsabilità esclusiva e/o concorrente del Comune di Lugo nella causazione dei danni per cui è causa, e, per l’effetto, di condannare il Comune medesimo al risarcimento dei danni patiti e patiendi;
- in subordine, di accertare che il danno poteva essere evitato dal Comune di Lugo con l’ordinaria diligenza e, pertanto, di escludere il diritto al risarcimento del danno;
- in ulteriore subordine, di accertare il concorso di colpa del Comune di Lugo ex articolo 1227 Cod. civ., e, per l’effetto di escludere o limitare il risarcimento del danno.
3. Dal canto suo, il Comune di Lugo adiva il T.a.r. Emilia Romagna, in sede di giurisdizione esclusiva ex articolo 133, comma 1, lettera f), Cod. proc. amm., con separato ricorso, rubricato al n. 976/2017 di R.G., poi integrato da un successivo ricorso per motivi aggiunti.
3.1. Con il ricorso principale il Comune chiedeva la condanna della società Foro Boario S.r.l. al risarcimento dei danni conseguenti all’inadempimento della convenzione urbanistica del 27.07.2009, e precisamente:
(i) del danno emergente per il ripristino della piazza XIII Giugno, quantificato nella relazione degli uffici comunali del 2016 in €uro 423.100,00;
(ii) del danno da disservizio pubblico per l’inagibilità della piazza XIII Giugno dal 2011 al 2022, da quantificare equitativamente;
(iii) del danno all’immagine dell’Amministrazione comunale, da quantificare equitativamente.
3.2. In corso di giudizio il Comune chiedeva, sotto forma di misura cautelare atipica, lo svolgimento di un ATP, rappresentando la necessità di risistemare la piazza per renderla nuovamente fruibile alla collettività.
La domanda veniva accolta dal T.a.r, che, con ordinanza collegiale n. 360/2022, disponeva una verificazione.
3.3. All’esito della verificazione il Comune emendava con ricorso per motivi aggiunti le proprie conclusioni, chiedendo che la società Foro Boario S.r.l. venisse condannata a pagare anche la differenza, quantificata dal verificatore, rispetto alla somma chiesto nel ricorso principale, in quanto necessaria per ripristinare la piazza, oltre a oneri fiscali e alla rivalutazione alla data della sentenza e interessi legali sulla somma rivalutata dalla data della sentenza al saldo effettivo.
3.4. Le conclusioni del verificatore erano invece contestate dalla società Foro Boario s.r.l., che si opponeva anche alle istanze istruttorie, sub specie di prova testimoniale, formulate a più riprese dalla difesa del Comune.
3.5.1. Nel giudizio R.G. n. 976/2017 si costituiva anche la società Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a., eccependo l’estinzione della garanzia, la mancanza di responsabilità della società Foro Boario s.r.l. per i danni alla piazza XIII Giugno, l’arbitrarietà della escussione della polizza operata dal Comune.
3.5.2. Il Comune opponeva alla Compagnia il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo sul rapporto di garanzia, la tardività delle domande medesime, il difetto di legittimazione attiva della società Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a..
4. Il T.a.r., dopo aver riunito i predetti ricorsi, con la decisione 9 gennaio 2024, n. 15:
a) ha dichiarato inammissibili, per difetto di giurisdizione, le domande aventi a oggetto la polizza fideiussoria stipulata a favore del Comune di Lugo dalla società Foro Boario S.r.l. con la società Compagnia Italiana di Previdenza Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.;
b) ha accolto parzialmente la domanda del Comune, condannando Foro Boario a versare al Comune medesimo Euro 287.594,54, pari alla metà dell’importo richiesto (Euro 575.189,08), oltre a oneri fiscali, rivalutazione e interessi, in ragione della corresponsabilità dell’Amministrazione nella causazione del danno;
c) ha rigettato la domanda di risarcimento di danno all’immagine e di danno da disservizio formulata dal Comune.
5. Il Comune di Lugo ha proposto appello per i motivi riportati nella parte in diritto.
6. Si è costituita nel giudizio di secondo grado di Foro Boario s.r.l., chiedendo di dichiarare l’appello infondato.
7.All’udienza pubblica del 18 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.Con un primo mezzo di gravame la parte appellante lamenta l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui ha condiviso solo in parte le conclusioni del verificatore sia in merito alle cause che hanno determinato lo stato di degrado della Piazza, sia con riferimento all’individuazione dei lavori da eseguire e ai costi di ripristino e all’imputabilità del danno.
1.1. Ad avviso della parte appellante, il TAR avrebbe errato nel ritenere che:
i) la responsabilità del contraente inadempiente troverebbe un limite nel valore della prestazione male adempiuta, che costituirebbe altresì il “tetto economico” del risarcimento dovuto»;
ii) da Foro Boario s.r.l. (“Foro Boario”), non si potrebbero pretendere «lavori diversi da quelli risultanti dal progetto»;
iii) il contraente inadempiente non sarebbe obbligato, per regola generale, a risarcire un danno da inadempimento contrattuale, nella misura in cui esso «supera il valore dell’obbligazione inadempiuta»;
iv) l’azione risarcitoria contrattuale non potrebbe essere promossa autonomamente rispetto alla domanda di adempimento o di risoluzione. E, se l’inadempimento è «di scarsa importanza», il rigetto della domanda di risoluzione, ciò «escluderebbe il danno, laddove dimostrato, e quindi l’illecito»
1.2. Sotto un secondo profilo, assume il Comune appellante che il T.a.r. avrebbe enunciato una regola interpretativa errata, secondo la quale il danno contrattuale non potrebbe essere domandato senza agire né per l’esatto adempimento né per la risoluzione.
1.3. Sotto un terzo profilo, assume il Comune che la decisione impugnata avrebbe errato nell’affermare, alla pagina p. 15, che «le obbligazioni in capo alla società Foro Boario sono quelle cristallizzate nella convenzione 12 urbanistica del 30 luglio 2009», atteso che «in atti non vi è prova di accordi novativi intervenuti tra le parti. Vi sono stati scambi di missive tra le parti con proposte di interventi riparatori e relativi cronoprogrammi, ma – a quanto consta – Comune e soggetto attuatore non sono mai addivenuti alla stipula di una convenzione modificativa e/o novativa avente i medesimi requisiti di forma e di pubblicità di quella da modificare e/o da novare».
Ciò in quanto, ad avviso del comune appellante, a un certo punto furono raggiunti accordi emendativi che impegnavano Foro Boario ad eseguire interventi di ripristino della Piazza, secondo la stessa impostazione che sarebbe stata poi validata dall’istruttoria tecnica compiuta nel giudizio di primo grado.
1.4. Il motivo, complessivamente formulato, non è fondato.
1.4.1. Diversamente da quanto ritenuto dalla parte appellante, nella impugnata sentenza, al punto 4.3.3, non si sostiene che il danno (da inadempimento contrattuale) risarcibile non possa mai eccedere «il valore dell’obbligazione inadempiuta».
Ciò che in realtà la sentenza impugnata ha affermato è che non avrebbe potuto esigersi da Foro Boario una prestazione diversa per qualità e quantità da quella prevista in progetto, il cui valore fosse superiore a quello previsto nel computo metrico estimativo, allegato alla Convenzione stipulata tra Comune e Foro Boario. Sotto tale profilo, la decisione impugnata aggiunge, infatti, che “ Se infatti per ipotesi il limite di spesa convenuto tra le parti non si fosse rivelato adeguato rispetto all’opera da eseguire, nel senso che era stato sottostimato l’impegno economico che comportava il rifacimento della piazza, la conseguenza sarebbe che la prestazione andrebbe dichiarata impossibile, non certo che se ne dovrebbe modificare ope iudicis l’oggetto ”.
1.4.2. Anche la doglianza formulata con la seconda parte non trova riscontro nella decisione impugnata, nella quale, semmai, si afferma che anche la domanda di solo risarcimento del danno da inadempimento contrattuale presuppone, per sua stessa natura, che sia accertato ‘a monte’, quale presupposto, un inadempimento imputabile.
1.4.3. Parimenti infondata è la censura di cui alla terza parte del primo motivo di appello.
In senso contrario, occorre osservare che la modifica di una convenzione urbanistica è sottoposta al medesimo procedimento, anche formale, previsto per la relativa conclusione, procedimento che, nel caso in esame, non è stato rispettato, non essendo la modifica di cui trattasi stata redatta con le formalità dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata (art. 2657 c.c.).
2. Con un secondo mezzo di gravame la parte appellante lamenta l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui ha accolto solo parzialmente la domanda risarcitoria formulata dall’Amministrazione – ritenendo che quest’ultima non abbia esercitato il suo potere di “controllo” sulle opere – abbia compiuto «un macroscopico errore di valutazione degli atti e delle prove».
2.1. In particolare, il Comune ritiene che il T.a.r., nella decisione impugnata i) avrebbe errato nel richiamare a fondamento della propria decisione dati testuali (le norme della Convenzione del 2009), la cui interpretazione sistematica condurrebbe ad assunti diametralmente opposti a quelli espressi nella pronuncia qui gravata. In tale prospettiva, si assume che le disposizioni della Convenzione non potrebbero essere interpretate nel senso di attribuire al Comune un penetrante potere di controllo e decisorio di merito, tale da consentirgli di incidere sulle specifiche scelte operative, in quanto tale potere non sarebbe ricavabile né dagli artt. 6 e 8 della Convenzione, né dalle disposizioni della delibera di Consiglio comunale n. 72/2009, né dalla delibera di Giunta comunale n. 391/2004, contenente «Norme generali per l’attuazione delle opere di urbanizzazione»; ii) avrebbe erroneamente valutato i compiti di controllo spettanti al direttore dei lavori e al responsabile del procedimento. Ad avviso della parte appellante, il Comune non aveva, infatti, il compito di approvare e controllare ogni singolo passaggio e, segnatamente, non aveva il compito di vigilare sui materiali utilizzati». Ciò anche alla luce del fatto che tale ruolo non risponderebbe neppure «alle regole sul riparto dei ruoli tra Direttore dei Lavori e RUP, quando ad essere eseguita è un’opera pubblica»;
iii) non avrebbe «minimamente considerato come a partire dal 2012, siano intervenuti tra le parti vari accordi novativi dei precedenti impegni sottoscritti dal Comune e da Foro Boario».
2.2. Il motivo, complessivamente formulato, non è fondato.
2.2.1. La prospettazione della parte appellante trascura di considerare i significativi tratti di specialità che caratterizzano la fattispecie in esame, così come disciplinata già nella citata delibera di approvazione del Piano di Recupero e nella Convenzione.
La Convenzione all’art. 6, rubricato “Lavori da eseguirsi fuori comparto”, dopo avere previsto che il soggetto attuatore si impegna ad eseguire la sistemazione della Piazza e delle vie adiacenti, come opere fuori comparto – secondo il progetto approvato con delibera di Giunta Comunale del 1° aprile 2009, n. 72, fino alla concorrenza dell’importo previsto nel computo metrico allegato –, al comma 2 afferma espressamente che all’Amministrazione è riservato un controllo di merito nei confronti delle caratteristiche esecutive delle opere individuate al precedente comma 1.
Tale controllo di merito, quindi, era stato imposto al Comune non in relazione alle opere di sistemazione della Piazza, ma anche per tutti «i sottoservizi, gli impianti e le opere accessorie, anche se fuori comparto, necessarie per l’attivazione del nuovo intervento secondo quanto previsto nel progetto depositato e nel parere del Servizio Lavori Pubblici e degli enti competenti, con i quali dovranno essere concordate le opere, la tempistica e le modalità esecutive».
2.2.2. L’assunto trova riscontro nei verbali di consegna dei lavori, ove viene ribadito che «l’esecuzione dei lavori dovrà avvenire sotto la diretta sorveglianza del Supervisore Tecnico/Responsabile del Procedimento, […]al fine di consentire all’Amministrazione Comunale il controllo di merito nei riguardi delle caratteristiche esecutive delle opere stesse». Il principio, secondo cui le opere avrebbero dovuto essere approvate e realizzate sotto la diretta sorveglianza del Servizio Lavori Pubblici del Comune, trova poi una significativa conferma nell’art. 8 della Convenzione, che, al quinto comma, prestabilisce che « durante l‘esecuzione dei lavori il soggetto attuatore dovrà attenersi alle norme tecniche esecutive predisposte dal Servizio Lavori Pubblici del Comune col quale dovranno essere concordate preventivamente eventuali varianti in corso d’opera e dovrà comunicare al Servizio Lavori Pubblici gli stati di avanzamento del cantiere, secondo tempi e modalità concordati con il Servizio Lavori Pubblici onde consentire verifiche in corso d’opera ».
Diversamente da quanto sostenuto dalla parte appellante, quest’ultima previsione è chiara nell’affermare che dovranno essere concordati con l’Amministrazione le modalità e i tempi di esecuzione dell’opera, la quale ultima dovrà avvenire nel rispetto delle norme tecniche predisposte dall’Amministrazione medesima.
2.2.3. La conclusione raggiunta trova ulteriore conferma anche nella delibera di Giunta Comunale n. 72/2009, ove si legge che « l’esecuzione dei lavori dovrà avvenire sotto la diretta sorveglianza del Supervisore tecnico/Responsabile del procedimento, nominato con Determinazione Dirigenziale dell’Area Infrastrutture per il Territorio n. 183 del 17.03.2009, al fine di consentire all’Amministrazione Comunale il controllo di merito nei riguardi delle caratteristiche esecutive delle opere stesse ».
Il sintagma “controllo di merito”, in particolare, appare univocamente riferibile alla sorveglianza/vigilanza che la committente doveva esercitare sulle modalità di esecuzione delle opere.
2.2.4. Quanto alla censura riferita alla figura del direttore dei lavori, occorre considerare che nel contratto di appalto al Committente è attribuito il controllo sullo svolgimento e sullo stato dei lavori (art. 1662 c.c.), ricomprendendosi in tale generica dizione anche la verifica dei materiali da impiegare nell’esecuzione dell’opera.
Tale controllo viene espletato dal committente attraverso il Direttore dei Lavori, che, nell’ambito della disciplina dei contratti pubblici, è una figura posta a garanzia della stazione appaltante.
Tuttavia, nella fattispecie in esame tale disciplina non trova integrale attuazione posto che la convenzione urbanistica, sul piano del relativo inquadramento sistematico, assume la natura di accordo pubblico di cui all’art. 11, legge 241/90.
E in effetti, nella fattispecie in esame il Direttore dei Lavori è un ‘delegato’ del soggetto attuatore non dell’Amministrazione.
Questo perché la Convenzione e le «Norme generali per l’attuazione di opere di urbanizzazione», di cui alla delibera di Giunta comunale n. 391 del 17 novembre 2004, dettate dal Comune per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione, hanno individuato a garanzia del Comune una figura specifica, cui attribuire quel controllo (denominato appunto “controllo di merito”), che normalmente negli appalti pubblici di lavori viene attribuito al direttore dei lavori.
Coerentemente con quanto previsto dalla delibera di Giunta Comunale n. 72/2009, a garanzia dell’Amministrazione, con determinazione dirigenziale n. 183, del 17 marzo 2009, è stato individuato il Supervisore/Responsabile del Procedimento”, cui sono stati attribuiti non solo i compiti propri del Responsabile del Procedimento, ma anche i compiti di sorveglianza e supervisione.
Dalla documentazione in atti si ricava che ogni scelta compiuta dall’appaltatore è stata sottoposta all’approvazione della committenza, che, come già detto, si era riservata tramite il Supervisore, l’esercizio del controllo di merito sulle caratteristiche e modalità esecutive dell’opera.
Diversamente da quanto ritenuto dalla parte appellante, dalle risultanze probatorie si ricava che anche le schede tecniche dei materiali, proposti dall’appaltatore per l’esecuzione della variante, furono preventivamente sottoposte all’approvazione della direzione lavori e del Servizio Lavori Pubblici, i quali li considerarono idonei, quanto a caratteristiche fisiche e meccaniche (doc. 6, fasc. 1° gr.).
È evidente che in ciascuna delle descritte attività, il Comune, tramite il proprio supervisore, è stato parte attiva.
Anche sotto il profilo in esame, appare, dunque, corretta la decisione di primo grado che ha ravvisato una corresponsabilità del Comune in relazione ai danni arrecati alla Piazza pubblica.
È evidente, infatti, che sia il Comune, sia l’impresa esecutrice, sia la direzione lavori non solo hanno disposto la variante in assenza di adeguate indagini tecniche, ma hanno accettato, senza alcuna valutazione, i materiali conferiti dall’impresa esecutrice, che sono stati poi la causa dei dissesti e dei vizi della Piazza.
Da tanto consegue che, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, gli errori della realizzazione dell’opera sono da imputarsi congiuntamente sia al Comune, sia all’impresa esecutrice, sia alla Direzione Lavori, atteso che: i) sono state accettate le proposte in variante senza svolgere tutte le prove necessarie; ii) è stato accettato materiale proveniente da operazioni di recupero senza svolgere verifiche delle caratteristiche qualitative e quantitative del materiale, nonostante fosse noto il fatto che tale materiale proveniva da operazione di recupero, giacché prodotto dalla stessa impresa esecutrice dei lavori, alla quale non furono mai chiesti i documenti che ne attestassero la provenienza; iii) non è stata effettuata alcuna vigilanza o alcun controllo durante i lavori, come testimoniano le condizioni in cui versavano all’epoca i pali della luce, i tubi corrugati e la fogna nera.
Tale conclusione si impone anche con riferimento ai materiali utilizzati per la realizzazione dell’opera. Infatti, proprio il materiale che ha causato, in ragione della sua inidoneità, i fenomeni di dissesto in relazione alla Piazza, non soltanto è stato autorizzato dalla Direzione Lavori del soggetto attuatore, ma è stato altresì accettato dagli uffici comunali.
2.2.5. Infine, infondata, per le ragioni già indicate in occasione del respingimento dell’analoga censura formulata con il primo motivo di appello, è anche il sub motivo che fa leva sulla asserita qualificazione come accordo novativo della proposta di Foro Boario del 18 maggio 2015 accettata dal Comune con la delibera di Giunta comunale n. 65/2015.
3. Con un terzo mezzo di gravame il Comune lamenta l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto di fare applicazione delle presunzioni di cui al terzo comma dell’art. 2055, c.c. e al secondo comma dell’art. 1298 c.c.
Ciò in quanto, nella prospettiva in esame, l’art. 2055 c.c. non potrebbe trovare applicazione nel caso in esame, posto che il relativo ambito di applicazione riguarderebbe le diverse fattispecie della responsabilità da fatto illecito e della responsabilità solidale, configurabile quando il danno subito da un soggetto derivi dalla condotta di una o più persone.
3.1. Analogamente inconferente, nella prospettiva del Comune appellante, sarebbe il richiamo della sentenza impugnata all’art. 1298, co. 2 c.c., posto che anche tale disposizione riguarderebbe esclusivamente la fattispecie dell’obbligazione solidale.
3.2. Il motivo è infondato.
In via preliminare, occorre chiarire che il giudice di primo grado, nell’impossibilità di determinare l’entità della colpa di ciascuno dei contraenti, ha ritenuto di fare applicazione delle presunzioni di cui al terzo comma dell’articolo 2055 e al secondo comma dell’articolo 1298 cod. civ., ritenendole analogicamente applicabili al caso in esame e giungendo, quindi, alla conclusione di porre il danno materiale, così come quantificato dal verificatore (€uro 575.189,08), a carico dell’Ente locale e del soggetto attuatore in parti uguali fra loro.
3.2.1. Nella sostanza, il ragionamento sotteso all’iter argomentativo della decisione impugnata trae le mosse dall’art. 1227, comma 1., c.c.
In base a tale disposizione, in caso di concorso di colpa del creditore nella produzione del danno, il risarcimento è ridotto secondo il grado della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate. In base al secondo comma, non sono risarcibili i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza.
Mentre il primo comma dell’art. 1227 attiene alla c.d. causalità materiale, ovvero alla fase causativa del c.d. danno evento, il secondo comma si riferisce alla causalità giuridica.
Analogamente, il legislatore, con la previsione normativa di cui all’art. 2055, c.c. ha inteso riferirsi all’ipotesi in cui un medesimo danno sia conseguenza di diverse azioni di più soggetti responsabili, anche tra loro indipendenti ma insieme concorrenti nella sua produzione, stabilendo perciò l’effetto della solidarietà sul presupposto dell’efficienza causale delle rispettive azioni.
3.2.2. Come affermato dalla Sezioni Unite della Cassazione, con la decisione del 27 aprile 2022, n. 13143, ai fini dell’applicazione dell’art. 2055, non è richiesta una unità di disegno tra gli autori dell’illecito, e neppure l’identità o contestualità delle azioni o delle norme violate, anche condotte poste in essere in tempi diversi possono dar luogo ad un unico fatto dannoso, quando il risultato finale sia unitario.
La solidarietà deve, invece, escludersi, secondo un orientamento, se le condotte realizzate da più soggetti abbiano leso separatamente interessi diversi del danneggiato.
La norma di cui all’art. 2055, in effetti, analogamente a quanto prevede l’art. 1227, comma 1, trova fondamento nel principio di equivalenza delle concause (c.d. teoria della condicio sine qua non), stabilendo che quando l’evento di danno è riconducibile al comportamento di più persone, in capo ad esse sorge l’obbligo solidale del risarcimento, e dettando al riguardo anche il criterio per ripartire il costo del danno tra i responsabili, mediante l’enucleazione del principio sussidiario per cui nel dubbio le singole colpe si presumono uguali.
In definitiva, entrambe le norme disciplinano, pur nelle evidenziate diversità, il concorso di cause umane nella produzione del danno evento.
3.2.3.Di qui la conferma della eadem ratio , in presenza della quale il giudice di primo grado ha ragionevolmente applicato al caso in esame la regola presuntiva di cui all’art. 2055.c.c.
4. Con un quarto mezzo di gravame la parte appellante lamenta l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui ha negato all’Amministrazione il riconoscimento del danno da disservizio e del danno all’immagine, sulla base della corresponsabilità nella causazione del danno.
4.1. Il motivo non è fondato.
In senso contrario occorre osservare che l’asserita lesione alla reputazione derivante dalla diminuzione della considerazione da parte dei consociati, così come la riduzione della fruizione della piazza da parte della collettività, a prescindere dalla mancanza della prova del danno conseguenza, semmai, sono dipesi da condotte omissive o commissive poste in essere dall’Amministrazione, che dunque, come correttamente rilevato nella decisione impugnata, non può dolersene, ponendole a carico della controparte.
Con particolare riferimento al danno da disservizio va, inoltre, osservato che, secondo quanto accertato dal verificatore, i rappezzi al manto eseguiti dal Comune con una spesa tutto sommata contenuta hanno consentito la fruizione di una larga porzione della piazza, in attesa dell’intervento più radicale di risistemazione della stessa.
Ne consegue che correttamente il giudice di prime cure ne ha dedotto che non si sarebbe rivelato troppo gravoso per l’Ente porre in essere quei minimi accorgimenti che avrebbero consentito di tenere aperto al pubblico l’intero spazio.
5. Con un ultimo mezzo di gravame la parte appellante lamenta l’erroneità della decisione impugnata con riferimento al capo relativo alle spese.
5.1. Anche quest’ultimo motivo è infondato.
Secondo un costante orientamento, che il collegio condivide e fa propria anche nell’attuale quadro normativo, il giudice ha ampi poteri discrezionali in ordine al riconoscimento, sul piano equitativo, dei giusti motivi per far luogo alla compensazione delle spese giudiziali, ovvero per escluderla (Cons. Stato, Ad. Plen., 24 maggio 2007, n. 8), con il solo limite, in pratica, che non può condannare alle spese la parte risultata vittoriosa in giudizio o disporre statuizioni abnormi (per tutte, Consiglio Stato, Sez. IV, 13 maggio 2019, n. 3092; Sez. IV, 22 marzo 2019, n. 1913; Sez. III, 9 novembre 2016, 4655; Sez. IV, 3 novembre 2015, n. 5012; Sez. VI, 9 febbraio 2011, n. 891; Sez. IV, 22 giugno 2004, n. 4471; Sez. IV, 27 settembre 1993, n. 798).
Nel caso in esame, la decisione del T.a.r di compensare le spese non solo non risulta abnorme, ma risulta coerente con la statuizione di accoglimento parziale del ricorso di primo grado.
6. Alla luce delle osservazioni che precedono, pertanto, l’appello deve essere dichiarato infondato.
7. La natura della controversia giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese del grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) respinge l’appello e, per l’effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata.
b) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CE LA, Presidente
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
UI RN, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UI RN | CE LA |
IL SEGRETARIO