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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 30/09/2025, n. 1258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1258 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IVREA
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Stefania Frojo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 2402/2024 degli Affari Contenzioni Civili promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
01.01.1990 e residente in NO NE (TO), C.so Italia n. 15, rappresentato e difeso dall'avv. Alice Pasquero (C.F. ), C.F._2 presso il cui studio in Torino, via San Quintino n. 41, ha eletto domicilio;
appellante contro
(C.F. ), con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Roma, via Luigi Boccherini n. 15, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Christian CP_2
Faggella Pellegrino (C.F. ed elettivamente domiciliata C.F._3 presso lo studio di quest'ultimo in Milano, via Correggio n. 43; appellata
oggetto: appello avverso sentenza n. 423/2024 del Giudice di Pace di
Ivrea, pubblicata il 17.07.2024 nel giudizio n. 2541/23 R.G., notificata in pari data.
CONCLUSIONI
Per l'appellante:“In via preliminare, disporre l'immediata sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti degli artt. 351 e 283 c.p.c., in considerazione del danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione della medesima, per le ragioni esposte nella premessa del presente atto;
In via istruttoria, ammettere i mezzi di prova già chiesti nella sede di prima istanza, per le ragioni esplicitate nel presente atto;
ordinare alla
Società Elettrica Nazionale di produrre titolo di occupazione dei locali di Castel
Volturno, Via Coppola Edera 52; deferire giuramento decisorio alla parte appellata. Nel merito, riformare integralmente la sentenza n. 423/2024, pronunciata dal Giudice di pace di Ivrea il 17/7/2024 nel giudizio distinto con n.
R.G. 2541/2023, dichiarando la nullità/inesistenza del contratto di somministrazione relativo ai locali di Castel Volturno via Coppola Edera 52 e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 1035/2023 e, per l'effetto mandare esente l'esponente da qualsiasi obbligo nei confronti della controparte;
condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n. 55/2014 come modificato con i d.m. n. 37/2018 e n. 147/2022, oltre spese e oneri accessori) di ogni fase e grado del giudizio”.
Per l'appellata: “In via pregiudiziale: Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello principale proposto da per tutti i motivi ex Parte_1 ante rappresentati. Dichiarare inammissibili e comunque rigettare le conclusioni formulate dall'appellante “nel merito” per tutti i motivi ex ante rappresentati. Nel merito, in via principale: Rigettare l'appello proposto da Parte_1 in quanto infondato in fatto ed in diritto, confermando la sentenza di
[...] primo grado n. 423/2024, pubbl. il 17/07/2024, emessa dal Giudice di Pace di
Ivrea. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge”.
ragioni in fatto e diritto della decisione
Il ha chiesto e ottenuto dal Giudice di Pace Controparte_1 di Ivrea decreto ingiuntivo n. 1035/2023, emesso in data 08.06.2023 nei confronti di per il pagamento della somma di € 2.933,42, Parte_1 oltre interessi e spese, a titolo di pagamento di tre fatture dovute per la somministrazione di energia elettrica ad uso diverso da quello abitativo presso l'utenza sita in Castel Volturno (CE), via Coppola Edera n. 52, da luglio 2021 a novembre 2021
A sostegno della domanda, la società ricorrente ha allegato, oltre alle fatture, il contratto del 21.07.2021 munito di sottoscrizione del cliente e copia della carta di identità di quest'ultimo.
Con atto di citazione notificato in data 01.08.2023, ha Parte_1 proposto opposizione al decreto ingiuntivo negando di aver sottoscritto un contratto di somministrazione con la società convenuta, come sarebbe indirettamente dimostrato dal fatto di aver sempre risieduto nella provincia di
Torino dal giorno del suo ingresso in Italia, prima a Torino e poi a NO
NE (dove vive tuttora).
Costituitosi nel giudizio di opposizione, il ha Controparte_1 eccepito l'inammissibilità del disconoscimento operato dall'opponente nonché l'infondatezza delle sue contestazioni, insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In prima udienza, poi, il difensore dell'opponente ha rilevato la difformità della firma presente sul contratto di fornitura con quella riportata sul documento di identità del cliente che la ricorrente aveva prodotto in sede monitoria. Con sentenza n. 423/2024 depositata il 17.07.2024, il Giudice di Pace di Ivrea ha rigettato l'opposizione.
Con atto di citazione notificato in data 13.09.2024, il sig. a proposto Pt_1 appello avverso la sentenza di primo grado chiedendo che, in riforma della medesima, fosse dichiarata la nullità/inesistenza del contratto di somministrazione relativo all'utenza di Castel Volturno, via Coppola Edera n. 52, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 1035/2023, previa sospensione della provvisoria esecutorietà del provvedimento impugnato.
Il costituitosi in giudizio in data 16.10.2024, Controparte_1 ha chiesto il rigetto del gravame e la conferma della sentenza di primo grado, opponendosi all'accoglimento dell'istanza cautelare.
Disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado, concessa la sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza ex art. 283 c.p.c., tentata senza esito la conciliazione, la causa è stata trattenuta in decisione il 07.05.2025 al termine della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
§ Va respinta l'eccezione preliminare ex art. 348 bis c.p.c. sollevata da parte appellata, già ritenuta implicitamente inammissibile nel momento in cui la causa
è stata rimessa in decisione.
Le questioni sottoposte all'esame di questo Tribunale non sono, infatti, di pronta soluzione e la causa non è neppure carente ictu oculi di ragionevoli probabilità di accoglimento.
§ Passando ad esaminare i motivi di appello proposti, la sentenza del Giudice di Pace è stata censurata per i seguenti motivi: “violazione degli artt. 214 e 215 c.p.c.” ed “errata valutazione delle prove e mancato svolgimento di attività istruttoria, conseguente violazione del disposto di cui all'art. 115 c.p.c.”.
Con il primo motivo, l'appellante ha eccepito di aver disconosciuto la firma apposta sul contratto di fornitura nella prima risposta successiva alla produzione del detto documento in sede monitoria (la citazione in opposizione a decreto ingiuntivo), ribadendo in prima udienza la difformità tra la sottoscrizione presente in calce al contratto e quella risultante dall'allegato documento di identità.
Nella sua prospettazione, la volontà di disconoscimento è stata espressa in modo chiaro ed esplicito, ragion per cui la controparte, non avendo proposto istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c., non poteva più avvalersi della scrittura recante la firma disconosciuta per sorreggere la pretesa creditoria.
In ordine al secondo motivo, l'appellante ritiene che il primo giudice abbia omesso di valutare le seguenti allegazioni: la querela per sostituzione di persona quale idonea manifestazione della volontà di disconoscere la firma e la titolarità del contratto;
la palese difformità tra la sottoscrizione apposta sul contratto e quella presente sul documento di identità; la possibilità che il documento di identità dello straniero, circolando sul territorio nazionale, potesse essere stato usato da terzi per consumare una truffa in suo danno;
l'inesistenza di riscontri che lasciassero accertare a quale titolo il cliente, residente altrove, avrebbe detenuto i locali presso cui è stata effettuata la fornitura.
I motivi di appello, esaminati congiuntamente stante il loro rapporto di connessione, sono fondati.
Dall'esame degli atti del fascicolo di primo grado acquisito d'ufficio risulta che nell'atto introduttivo del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore opponente ( aveva espressamente negato di aver Parte_1 concluso un contratto di somministrazione con la società convenuta
[...]
Controparte_1
Cfr. in atto di citazione: “dal momento che non ha mai Parte_1 concluso un contratto di fornitura di energia elettrica con Controparte_1 e, pertanto, non risulta l'effettivo titolare dell'utenza alla quale
[...] fanno riferimento le fatture insolute si ritiene che egli non abbia alcun debito nei confronti della ricorrente”.
La volontà di compiere il disconoscimento è stata poi confermata e ulteriormente specificata all'udienza del 17.01.2024, allorché è stata ribadita “in particolare la difformità tra la sottoscrizione del contratto prodotto in via monitoria e quella della propria assistita come si evince dalla documenti n. 2 allegati alla citazione”.
Tenuto conto della formulazione chiara e univoca della dichiarazione contenuta nell'atto introduttivo del giudizio, il Tribunale ritiene che essa sia idonea a integrare un valido atto di disconoscimento della sottoscrizione apposta sul contratto di somministrazione che era stato prodotto da parte convenuta, in sede di ricorso per decreto ingiuntivo, come prova scritta di esistenza del credito ai sensi degli artt. 214 e ss c.p.c.
Per giurisprudenza costante, invero, il disconoscimento della scrittura o della sottoscrizione ex art. 214 c.p.c. non richiede formule sacramentali, pur dovendo avvenire in modo chiaro ed univoco sia sotto il profilo soggettivo che sotto il profilo oggettivo.
A tal fine, è di fondamentale importanza che la parte che operi il disconoscimento manifesti in modo specifico e determinato la volontà di avvalersi di detto strumento processuale e, al contempo, indichi puntualmente la sottoscrizione di cui intenda negare l'autenticità (Cass. Civ., sez. lav., n. 11911/03; Cass. Civ., sez. I, n. 1591/2002). Nella specie, l'opponente non si è limitato a contestare, genericamente, la sussistenza del rapporto fondamentale ma ha puntualmente negato di aver concluso un contratto di somministrazione con la società convenuta, con l'effetto di contestare l'autenticità della sottoscrizione apposta sul contratto di fornitura prodotto dalla società in sede monitoria.
Si osserva inoltre che il disconoscimento effettuato in giudizio da Pt_1
compatibile con il contegno preprocessuale tenuto dal medesimo,
[...]
e in particolare con la presentazione di una denuncia-querela per i fatti di causa in data 11.02.2022, quindi anteriormente alla notificazione del decreto ingiuntivo avvenuta oltre un anno dopo, in data 29.06.2023; cfr. doc. 2.
Di conseguenza, applicandosi alla fattispecie odierna i principi sopra enunciati, deve concludersi, in diverso avviso dal primo giudice, che il disconoscimento formalmente compiuto da abbia rispettato i requisiti di Parte_1 specificità e determinatezza pretesi dall'art. 214 c.p.c., atteso che il suo oggetto, dato dalla contestazione dell'autenticità della sottoscrizione apposta sul contratto, è stato ben individuato e circoscritto.
Dall'accertamento di validità del disconoscimento della scrittura privata consegue che la medesima non possa essere utilizzata ai fini della decisione poiché la parte convenuta, che intendeva avvalersi del documento, non ha presentato istanza di verificazione e non è neppure possibile per il giudice effettuare quel giudizio di accertamento della conformità all'originale delle firme che invoca la parte opposta.
A tal riguardo giova ribadire come la mancata proposizione dell'istanza di verificazione di una scrittura privata disconosciuta equivale, secondo la presunzione legale, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova, con la conseguenza che il giudice non può tenerne conto (cfr. Cass. Sez. I, sentenza n. 27506 del 20.11.2017; Cass. Sez.
III, sentenza n. 2220 del 16.02.2012). In caso di disconoscimento della scrittura privata, infatti, l'utilizzo della stessa è vincolato all'esito della procedura prevista dagli artt. 216 e ss., cod. proc. civ., della cui instaurazione è onerato colui che intenda far valere in giudizio il documento (cfr. Cass. n. 16998 del 20/08/2015).
Si precisa, infine, che il disconoscimento è stato validamente compiuto rispetto anche rispetto al documento prodotto in fotocopia, il quale è parimenti soggetto alle disposizioni di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c. (cfr. ex multis Cass. 2009/4476;
Cass. 4053/2018).
In particolare, il disconoscimento non deve essere effettuato, a pena di inammissibilità, secondo la scansione temporale indicata dal primo giudice (ossia, in primis, disconoscimento di conformità di copia all'originale; in secundis, disconoscimento di sottoscrizione sull'originale) ben potendo la parte interessata scegliere, in via alternativa, se disconoscere la conformità di copia all'originale riservandosi - una volta prodotto quest'ultimo - di disconoscere la sottoscrizione sull'originale oppure disconoscere la sottoscrizione della firma apposta sulla fotocopia.
Così Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7775 del 2014: “rispetto ad una fotocopia non è ovviamente necessario il disconoscimento della sottoscrizione, di cui all'art. 215
c.p.c.: è tuttavia necessario che la parte interessata, ove intenda espungere dal materiale istruttorio la fotocopia, ne contesti la conformità all'originale, ai sensi dell'art. 2719 c.c. La pertanto, a fronte della produzione CP_3 documentale dell'attrice poteva fare due cose:
(a) contestare la conformità della fotocopia all'originale, riservandosi poi - una volta prodotto quest'ultimo - di disconoscere la propria sottoscrizione;
(b) ammettere la conformità della fotocopia all'originale, ma disconoscere la propria sottoscrizione”).
In definitiva, non essendo utilizzabile come fonte di prova del rapporto di credito il contratto di somministrazione a fronte del tempestivo disconoscimento di sottoscrizione operato da non seguito da verificazione su Parte_1 istanza della società , non si reputa provata Controparte_1 la sussistenza del diritto di credito fatto valere dalla società Controparte_1 stante la carenza di altri elementi di prova a sostegno della
[...] sussistenza del rapporto fondamentale.
Per questi motivi
, l'appello deve trovare integrale accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto in primo grado.
§ Le spese di lite. Le spese di lite del doppio grado di giudizio sono poste a carico dell'appellata in applicazione del principio della soccombenza.
La liquidazione dei compensi per il presente grado è compiuta sulla base dei parametri stabiliti dal D.M. 55/2014 vigente, determinato il valore della controversia sulla base dell'entità della somma contenuta nel decreto ingiuntivo (scaglione tariffario compreso tra 1.101,01 e 5.200,00), applicati valori compresi tra i minimi e i medi tenuto conto della natura documentale della vertenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile di II grado rubricata al n. 2402/2024 degli Affari Contenziosi
Civili, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione:
1) accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 423/2024 emessa dal Giudice di Pace di Ivrea in data 17.07.2024, revoca il decreto ingiuntivo n. 1035/2023 del 08.06.2023;
2) condanna la società al pagamento Controparte_1 delle spese delle spese di lite che si liquidano: a) per il primo grado di giudizio in € 900,00 a titolo di onorari, € 76,00 per esposti;
b) per il secondo grado di giudizio in € 1.100,00 per onorari, € 147,00 per esposti;
c) per entrambi i gradi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e degli oneri legali accessori.
Ivrea, 23.09.2025. Il Giudice
(dott.ssa Stefania Frojo)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IVREA
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Stefania Frojo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 2402/2024 degli Affari Contenzioni Civili promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
01.01.1990 e residente in NO NE (TO), C.so Italia n. 15, rappresentato e difeso dall'avv. Alice Pasquero (C.F. ), C.F._2 presso il cui studio in Torino, via San Quintino n. 41, ha eletto domicilio;
appellante contro
(C.F. ), con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Roma, via Luigi Boccherini n. 15, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Christian CP_2
Faggella Pellegrino (C.F. ed elettivamente domiciliata C.F._3 presso lo studio di quest'ultimo in Milano, via Correggio n. 43; appellata
oggetto: appello avverso sentenza n. 423/2024 del Giudice di Pace di
Ivrea, pubblicata il 17.07.2024 nel giudizio n. 2541/23 R.G., notificata in pari data.
CONCLUSIONI
Per l'appellante:“In via preliminare, disporre l'immediata sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti degli artt. 351 e 283 c.p.c., in considerazione del danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione della medesima, per le ragioni esposte nella premessa del presente atto;
In via istruttoria, ammettere i mezzi di prova già chiesti nella sede di prima istanza, per le ragioni esplicitate nel presente atto;
ordinare alla
Società Elettrica Nazionale di produrre titolo di occupazione dei locali di Castel
Volturno, Via Coppola Edera 52; deferire giuramento decisorio alla parte appellata. Nel merito, riformare integralmente la sentenza n. 423/2024, pronunciata dal Giudice di pace di Ivrea il 17/7/2024 nel giudizio distinto con n.
R.G. 2541/2023, dichiarando la nullità/inesistenza del contratto di somministrazione relativo ai locali di Castel Volturno via Coppola Edera 52 e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 1035/2023 e, per l'effetto mandare esente l'esponente da qualsiasi obbligo nei confronti della controparte;
condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n. 55/2014 come modificato con i d.m. n. 37/2018 e n. 147/2022, oltre spese e oneri accessori) di ogni fase e grado del giudizio”.
Per l'appellata: “In via pregiudiziale: Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello principale proposto da per tutti i motivi ex Parte_1 ante rappresentati. Dichiarare inammissibili e comunque rigettare le conclusioni formulate dall'appellante “nel merito” per tutti i motivi ex ante rappresentati. Nel merito, in via principale: Rigettare l'appello proposto da Parte_1 in quanto infondato in fatto ed in diritto, confermando la sentenza di
[...] primo grado n. 423/2024, pubbl. il 17/07/2024, emessa dal Giudice di Pace di
Ivrea. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge”.
ragioni in fatto e diritto della decisione
Il ha chiesto e ottenuto dal Giudice di Pace Controparte_1 di Ivrea decreto ingiuntivo n. 1035/2023, emesso in data 08.06.2023 nei confronti di per il pagamento della somma di € 2.933,42, Parte_1 oltre interessi e spese, a titolo di pagamento di tre fatture dovute per la somministrazione di energia elettrica ad uso diverso da quello abitativo presso l'utenza sita in Castel Volturno (CE), via Coppola Edera n. 52, da luglio 2021 a novembre 2021
A sostegno della domanda, la società ricorrente ha allegato, oltre alle fatture, il contratto del 21.07.2021 munito di sottoscrizione del cliente e copia della carta di identità di quest'ultimo.
Con atto di citazione notificato in data 01.08.2023, ha Parte_1 proposto opposizione al decreto ingiuntivo negando di aver sottoscritto un contratto di somministrazione con la società convenuta, come sarebbe indirettamente dimostrato dal fatto di aver sempre risieduto nella provincia di
Torino dal giorno del suo ingresso in Italia, prima a Torino e poi a NO
NE (dove vive tuttora).
Costituitosi nel giudizio di opposizione, il ha Controparte_1 eccepito l'inammissibilità del disconoscimento operato dall'opponente nonché l'infondatezza delle sue contestazioni, insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In prima udienza, poi, il difensore dell'opponente ha rilevato la difformità della firma presente sul contratto di fornitura con quella riportata sul documento di identità del cliente che la ricorrente aveva prodotto in sede monitoria. Con sentenza n. 423/2024 depositata il 17.07.2024, il Giudice di Pace di Ivrea ha rigettato l'opposizione.
Con atto di citazione notificato in data 13.09.2024, il sig. a proposto Pt_1 appello avverso la sentenza di primo grado chiedendo che, in riforma della medesima, fosse dichiarata la nullità/inesistenza del contratto di somministrazione relativo all'utenza di Castel Volturno, via Coppola Edera n. 52, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 1035/2023, previa sospensione della provvisoria esecutorietà del provvedimento impugnato.
Il costituitosi in giudizio in data 16.10.2024, Controparte_1 ha chiesto il rigetto del gravame e la conferma della sentenza di primo grado, opponendosi all'accoglimento dell'istanza cautelare.
Disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado, concessa la sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza ex art. 283 c.p.c., tentata senza esito la conciliazione, la causa è stata trattenuta in decisione il 07.05.2025 al termine della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
§ Va respinta l'eccezione preliminare ex art. 348 bis c.p.c. sollevata da parte appellata, già ritenuta implicitamente inammissibile nel momento in cui la causa
è stata rimessa in decisione.
Le questioni sottoposte all'esame di questo Tribunale non sono, infatti, di pronta soluzione e la causa non è neppure carente ictu oculi di ragionevoli probabilità di accoglimento.
§ Passando ad esaminare i motivi di appello proposti, la sentenza del Giudice di Pace è stata censurata per i seguenti motivi: “violazione degli artt. 214 e 215 c.p.c.” ed “errata valutazione delle prove e mancato svolgimento di attività istruttoria, conseguente violazione del disposto di cui all'art. 115 c.p.c.”.
Con il primo motivo, l'appellante ha eccepito di aver disconosciuto la firma apposta sul contratto di fornitura nella prima risposta successiva alla produzione del detto documento in sede monitoria (la citazione in opposizione a decreto ingiuntivo), ribadendo in prima udienza la difformità tra la sottoscrizione presente in calce al contratto e quella risultante dall'allegato documento di identità.
Nella sua prospettazione, la volontà di disconoscimento è stata espressa in modo chiaro ed esplicito, ragion per cui la controparte, non avendo proposto istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c., non poteva più avvalersi della scrittura recante la firma disconosciuta per sorreggere la pretesa creditoria.
In ordine al secondo motivo, l'appellante ritiene che il primo giudice abbia omesso di valutare le seguenti allegazioni: la querela per sostituzione di persona quale idonea manifestazione della volontà di disconoscere la firma e la titolarità del contratto;
la palese difformità tra la sottoscrizione apposta sul contratto e quella presente sul documento di identità; la possibilità che il documento di identità dello straniero, circolando sul territorio nazionale, potesse essere stato usato da terzi per consumare una truffa in suo danno;
l'inesistenza di riscontri che lasciassero accertare a quale titolo il cliente, residente altrove, avrebbe detenuto i locali presso cui è stata effettuata la fornitura.
I motivi di appello, esaminati congiuntamente stante il loro rapporto di connessione, sono fondati.
Dall'esame degli atti del fascicolo di primo grado acquisito d'ufficio risulta che nell'atto introduttivo del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore opponente ( aveva espressamente negato di aver Parte_1 concluso un contratto di somministrazione con la società convenuta
[...]
Controparte_1
Cfr. in atto di citazione: “dal momento che non ha mai Parte_1 concluso un contratto di fornitura di energia elettrica con Controparte_1 e, pertanto, non risulta l'effettivo titolare dell'utenza alla quale
[...] fanno riferimento le fatture insolute si ritiene che egli non abbia alcun debito nei confronti della ricorrente”.
La volontà di compiere il disconoscimento è stata poi confermata e ulteriormente specificata all'udienza del 17.01.2024, allorché è stata ribadita “in particolare la difformità tra la sottoscrizione del contratto prodotto in via monitoria e quella della propria assistita come si evince dalla documenti n. 2 allegati alla citazione”.
Tenuto conto della formulazione chiara e univoca della dichiarazione contenuta nell'atto introduttivo del giudizio, il Tribunale ritiene che essa sia idonea a integrare un valido atto di disconoscimento della sottoscrizione apposta sul contratto di somministrazione che era stato prodotto da parte convenuta, in sede di ricorso per decreto ingiuntivo, come prova scritta di esistenza del credito ai sensi degli artt. 214 e ss c.p.c.
Per giurisprudenza costante, invero, il disconoscimento della scrittura o della sottoscrizione ex art. 214 c.p.c. non richiede formule sacramentali, pur dovendo avvenire in modo chiaro ed univoco sia sotto il profilo soggettivo che sotto il profilo oggettivo.
A tal fine, è di fondamentale importanza che la parte che operi il disconoscimento manifesti in modo specifico e determinato la volontà di avvalersi di detto strumento processuale e, al contempo, indichi puntualmente la sottoscrizione di cui intenda negare l'autenticità (Cass. Civ., sez. lav., n. 11911/03; Cass. Civ., sez. I, n. 1591/2002). Nella specie, l'opponente non si è limitato a contestare, genericamente, la sussistenza del rapporto fondamentale ma ha puntualmente negato di aver concluso un contratto di somministrazione con la società convenuta, con l'effetto di contestare l'autenticità della sottoscrizione apposta sul contratto di fornitura prodotto dalla società in sede monitoria.
Si osserva inoltre che il disconoscimento effettuato in giudizio da Pt_1
compatibile con il contegno preprocessuale tenuto dal medesimo,
[...]
e in particolare con la presentazione di una denuncia-querela per i fatti di causa in data 11.02.2022, quindi anteriormente alla notificazione del decreto ingiuntivo avvenuta oltre un anno dopo, in data 29.06.2023; cfr. doc. 2.
Di conseguenza, applicandosi alla fattispecie odierna i principi sopra enunciati, deve concludersi, in diverso avviso dal primo giudice, che il disconoscimento formalmente compiuto da abbia rispettato i requisiti di Parte_1 specificità e determinatezza pretesi dall'art. 214 c.p.c., atteso che il suo oggetto, dato dalla contestazione dell'autenticità della sottoscrizione apposta sul contratto, è stato ben individuato e circoscritto.
Dall'accertamento di validità del disconoscimento della scrittura privata consegue che la medesima non possa essere utilizzata ai fini della decisione poiché la parte convenuta, che intendeva avvalersi del documento, non ha presentato istanza di verificazione e non è neppure possibile per il giudice effettuare quel giudizio di accertamento della conformità all'originale delle firme che invoca la parte opposta.
A tal riguardo giova ribadire come la mancata proposizione dell'istanza di verificazione di una scrittura privata disconosciuta equivale, secondo la presunzione legale, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova, con la conseguenza che il giudice non può tenerne conto (cfr. Cass. Sez. I, sentenza n. 27506 del 20.11.2017; Cass. Sez.
III, sentenza n. 2220 del 16.02.2012). In caso di disconoscimento della scrittura privata, infatti, l'utilizzo della stessa è vincolato all'esito della procedura prevista dagli artt. 216 e ss., cod. proc. civ., della cui instaurazione è onerato colui che intenda far valere in giudizio il documento (cfr. Cass. n. 16998 del 20/08/2015).
Si precisa, infine, che il disconoscimento è stato validamente compiuto rispetto anche rispetto al documento prodotto in fotocopia, il quale è parimenti soggetto alle disposizioni di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c. (cfr. ex multis Cass. 2009/4476;
Cass. 4053/2018).
In particolare, il disconoscimento non deve essere effettuato, a pena di inammissibilità, secondo la scansione temporale indicata dal primo giudice (ossia, in primis, disconoscimento di conformità di copia all'originale; in secundis, disconoscimento di sottoscrizione sull'originale) ben potendo la parte interessata scegliere, in via alternativa, se disconoscere la conformità di copia all'originale riservandosi - una volta prodotto quest'ultimo - di disconoscere la sottoscrizione sull'originale oppure disconoscere la sottoscrizione della firma apposta sulla fotocopia.
Così Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7775 del 2014: “rispetto ad una fotocopia non è ovviamente necessario il disconoscimento della sottoscrizione, di cui all'art. 215
c.p.c.: è tuttavia necessario che la parte interessata, ove intenda espungere dal materiale istruttorio la fotocopia, ne contesti la conformità all'originale, ai sensi dell'art. 2719 c.c. La pertanto, a fronte della produzione CP_3 documentale dell'attrice poteva fare due cose:
(a) contestare la conformità della fotocopia all'originale, riservandosi poi - una volta prodotto quest'ultimo - di disconoscere la propria sottoscrizione;
(b) ammettere la conformità della fotocopia all'originale, ma disconoscere la propria sottoscrizione”).
In definitiva, non essendo utilizzabile come fonte di prova del rapporto di credito il contratto di somministrazione a fronte del tempestivo disconoscimento di sottoscrizione operato da non seguito da verificazione su Parte_1 istanza della società , non si reputa provata Controparte_1 la sussistenza del diritto di credito fatto valere dalla società Controparte_1 stante la carenza di altri elementi di prova a sostegno della
[...] sussistenza del rapporto fondamentale.
Per questi motivi
, l'appello deve trovare integrale accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto in primo grado.
§ Le spese di lite. Le spese di lite del doppio grado di giudizio sono poste a carico dell'appellata in applicazione del principio della soccombenza.
La liquidazione dei compensi per il presente grado è compiuta sulla base dei parametri stabiliti dal D.M. 55/2014 vigente, determinato il valore della controversia sulla base dell'entità della somma contenuta nel decreto ingiuntivo (scaglione tariffario compreso tra 1.101,01 e 5.200,00), applicati valori compresi tra i minimi e i medi tenuto conto della natura documentale della vertenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile di II grado rubricata al n. 2402/2024 degli Affari Contenziosi
Civili, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione:
1) accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 423/2024 emessa dal Giudice di Pace di Ivrea in data 17.07.2024, revoca il decreto ingiuntivo n. 1035/2023 del 08.06.2023;
2) condanna la società al pagamento Controparte_1 delle spese delle spese di lite che si liquidano: a) per il primo grado di giudizio in € 900,00 a titolo di onorari, € 76,00 per esposti;
b) per il secondo grado di giudizio in € 1.100,00 per onorari, € 147,00 per esposti;
c) per entrambi i gradi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e degli oneri legali accessori.
Ivrea, 23.09.2025. Il Giudice
(dott.ssa Stefania Frojo)